Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • I contenuti più tecnici sono sottoposti a revisione di professionisti abilitati.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 20 Rev. Leg. – Controllo della qualità

    Art. 20 Rev. Leg. – Controllo della qualità

    Art. 20 Rev. Leg. – Controllo della qualita’

    D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 – testo aggiornato

    1. Gli iscritti nel Registro che svolgono incarichi di revisione legale, ivi inclusi i componenti del collegio sindacale che esercitano la revisione legale ai sensi del comma 2 dell’articolo 2409-bis o dell’articolo 2477 del codice civile, sono soggetti a controllo della qualità.

    2. Il controllo di qualità sugli iscritti al Registro che siano soci o amministratori di una società di revisione legale o che collaborino alla revisione legale in una società di revisione legale si intende svolto per mezzo del controllo di qualità sulla società di revisione medesima. In ogni caso, tali soggetti sono sottoposti direttamente al controllo di qualità qualora sia loro personalmente conferito almeno un incarico di revisione legale o siano componenti di un collegio sindacale che esercita la revisione legale ai sensi del comma 2 dell’articolo 2409-bis o dell’articolo 2477 del codice civile.

    3. Le disposizioni del presente capo si applicano agli iscritti nel Registro che svolgono incarichi di revisione legale del bilancio di esercizio e consolidato di enti diversi dagli enti di interesse pubblico.

    4. Il controllo di qualità sui revisori legali e sulle società di revisione legale che svolgono incarichi di revisione legale del bilancio di esercizio e consolidato di enti di interesse pubblico è disciplinato dall’articolo 26 del Regolamento europeo.

    5. Gli iscritti nel Registro che svolgono incarichi di revisione legale del bilancio di esercizio e consolidato di enti diversi dagli enti di interesse pubblico sono soggetti a controllo di qualità sulla base di un’analisi del rischio e, laddove abbiano svolto la revisione legale del bilancio di esercizio e consolidato di imprese che superano i limiti di cui all’articolo 1, comma 1, lettera s-bis), almeno ogni sei anni. Il termine di sei anni decorre dall’esercizio successivo a quello in cui si è concluso il precedente controllo oppure da quello in cui il revisore legale o la società di revisione legale ha acquisito almeno un incarico di revisione legale del bilancio di esercizio o consolidato di imprese che superano i limiti di cui all’articolo 1, comma 1, lettera sbis).

    6. Il controllo della qualità è effettuato da persone fisiche in possesso di un’adeguata formazione ed esperienza professionale in materia di revisione dei conti e di informativa finanziaria e di bilancio, nonchè della formazione specifica in materia di controllo della qualità di cui all’articolo 5-bis.

    7. I soggetti di cui al comma 6 sono revisori legali iscritti nel Registro che: a) hanno svolto, per almeno 5 anni continuativi, incarichi di revisione legale in qualità di responsabili dell’incarico; b) sono stati, per almeno 5 anni continuativi, dipendenti o collaboratori di società di revisione iscritte nel Registro partecipando agli incarichi di revisione legale con funzioni di direzione e supervisione; c) sono stati, per almeno 5 anni continuativi, dipendenti di amministrazioni pubbliche o enti pubblici che svolgono attività di vigilanza sulla revisione legale.

    8. I soggetti incaricati del controllo della qualità devono rispettare la riservatezza delle informazioni di cui siano venuti a conoscenza nello svolgimento delle proprie funzioni.

    9. Non possono essere incaricati dei controlli i revisori legali che hanno incarichi di revisione legale e i soggetti che hanno rapporti diretti o indiretti di collaborazione, consulenza, impiego o di altra natura professionale, ivi compresa l’assunzione di cariche sociali, con un revisore legale o con una società di revisione legale.

    10. Una persona fisica non può partecipare come controllore al controllo della qualità di un revisore legale o di una società di revisione legale prima che siano trascorsi tre anni dalla cessazione del rapporto di lavoro come socio o dipendente o di ogni altro rapporto di associazione con tale revisore legale o società di revisione legale.

    11. Una persona fisica non può partecipare come controllore al controllo della qualità di un revisore legale o di una società di revisione legale se è coniuge o convivente, parente o affine entro il quarto grado del revisore legale sottoposto al controllo o di revisori legali che siano soci, amministratori o collaboratori della società di revisione legale sottoposta al controllo, o se intrattenga con essi o con la società di revisione legale sottoposta a controllo relazioni d’affari o finanziarie che ne possono compromettere l’indipendenza.

    12. La selezione delle persone fisiche da assegnare a ciascun incarico di controllo della qualità avviene in base a una procedura obiettiva volta a escludere ogni conflitto di interesse tra le persone incaricate del controllo e il revisore legale o la società di revisione legale oggetto del controllo.

    13. Il controllo della qualità, basato su una verifica adeguata dei documenti selezionati, include una valutazione della conformità ai principi di revisione e ai requisiti di indipendenza applicabili, della quantità e qualità delle risorse impiegate, dei corrispettivi per la revisione, nonchè del sistema interno di controllo della qualità nella società di revisione legale.

    14. I controlli della qualità sono appropriati e proporzionati alla portata e alla complessità dell’attività svolta dal revisore legale o dalla società di revisione legale oggetto di controllo.

    15. Il soggetto sottoposto a controllo della qualità è tenuto a collaborare con il soggetto incaricato del controllo. Egli è, in particolare, tenuto a consentire al soggetto incaricato del controllo l’accesso ai propri locali, a fornire informazioni, a consegnare i documenti e le carte di lavoro richiesti.

    16. I soggetti incaricati del controllo della qualità redigono una relazione contenente la descrizione degli esiti del controllo e le eventuali raccomandazioni al revisore legale o alla società di revisione legale di effettuare specifici interventi, con l’indicazione del termine entro cui tali interventi sono posti in essere.

    17. Il revisore legale e la società di revisione legale provvedono a effettuare gli interventi indicati nella relazione di cui al comma 16, entro il termine nella stessa definito. In caso di mancata, incompleta o tardiva effettuazione di tali interventi il Ministero dell’economia e delle finanze e la Consob, negli ambiti di rispettiva competenza, possono applicare le sanzioni di cui agli articoli 24 e 26, commi 1, 1-ter e 1-quater.

  • Art. 19-ter Rev. Leg. – Disciplina applicabile agli enti sottopo

    Art. 19-ter Rev. Leg. – Disciplina applicabile agli enti sottopo

    Art. 19 Ter Rev. Leg. – Disciplina applicabile agli enti sottoposti a regime intermedio

    D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 – testo aggiornato

    1. Ferma restando l’applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto relative alla revisione di enti diversi dagli enti di interesse pubblico, ai revisori degli enti sottoposti a regime intermedio si applicano altresì le disposizioni di cui: a) all’articolo 17, con espresso riferimento alle sole norme relative alla revisione legale; b) all’articolo 4, paragrafi 1 e 2, all’articolo 5, paragrafi 1 e 5, all’articolo 6, paragrafo 1 e agli articoli 7, 8, 12 e 17 del Regolamento europeo. L’articolo 12 del Regolamento europeo, non si applica ai gestori di FIA sotto soglia registrati di cui all’articolo 1, comma 1, lettera q-bis.2), del TUF. 1 bis. Ai revisori della sostenibilità e alle società di revisione legale incaricati dell’attestazione dai soggetti di cui all’articolo 3 e 4 del decreto legislativo adottato in attuazione dell’articolo 13 della legge 21 febbraio 2024, n. 15, che siano ente sottoposto a regime intermedio, si applica l’articolo 17, commi 3-bis, 3-quater e 5-bis.

  • Art. 9-bis Rev. Leg. – Riservatezza e segreto professionale

    Art. 9-bis Rev. Leg. – Riservatezza e segreto professionale

    Art. 9 Bis Rev. Leg. – Riservatezza e segreto professionale

    D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 – testo aggiornato

    1. Tutte le informazioni e i documenti ai quali hanno accesso il revisore legale e la società di revisione legale nello svolgimento della revisione legale sono coperti dall’obbligo di riservatezza e dal segreto professionale.

    2. I soggetti abilitati all’esercizio dell’attività di revisione legale rispettano i principi di riservatezza e segreto professionale elaborati da associazioni e ordini professionali congiuntamente al Ministero dell’economia e delle finanze e alla Consob e adottati dal Ministero dell’economia e delle finanze, sentita la Consob. A tal fine, il Ministero dell’economia e delle finanze sottoscrive una convenzione con gli ordini e le associazioni professionali interessati, finalizzata a definire le modalità di elaborazione dei principi.

    3. Gli obblighi di riservatezza e segreto professionale di cui ai commi 1 e 2 non ostacolano l’applicazione delle disposizioni del presente decreto e, ove applicabile, del regolamento europeo.

    4. Gli obblighi di riservatezza e segreto professionale di cui ai commi 1 e 2 continuano a valere anche successivamente al termine della partecipazione all’incarico di revisione.

    5. Quando un revisore legale o una società di revisione legale è sostituito da un altro revisore legale o da un’altra società di revisione legale, il revisore legale o la società di revisione legale uscente consente al revisore legale o alla società di revisione legale entrante l’accesso a tutte le informazioni concernenti l’ente sottoposto a revisione e l’ultima revisione di tale ente.

    6. Nel caso in cui un revisore legale o una società di revisione legale effettui la revisione legale conti di un’impresa che appartiene a un gruppo la cui società controllante ha sede in un Paese terzo, le regole in materia di riservatezza e segreto professionale di cui ai commi 1 e 2 non pregiudicano il trasferimento al revisore di gruppo situato nel Paese terzo, da parte del revisore legale o della società di revisione legale, della documentazione inerente all’attività di revisione, se la suddetta documentazione è necessaria per eseguire la revisione del bilancio consolidato della società controllante.

    7. Un revisore legale o una società di revisione legale incaricato della revisione legale di una società che ha emesso valori mobiliari in un Paese terzo o appartenente a un gruppo che presenta il bilancio consolidato in un Paese terzo può trasferire all’autorità competente del Paese terzo in questione le carte di lavoro o gli altri documenti che detiene inerenti alla revisione dell’ente in causa a norma dell’articolo 33, comma 2-bis.

    8. Il trasferimento delle informazioni al revisore del gruppo situato in un Paese terzo è effettuato ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016. 8 bis. Il presente articolo si applica anche all’attività di attestazione di conformità svolta dai revisori della sostenibilità e dalle società di revisione a tal fine incaricati, ad eccezione dei commi 2, 7 e 8. 8 ter. Il revisore della sostenibilità incaricato dell’attestazione di conformità sulla rendicontazione predisposta dalle società di cui agli articoli 3 e 4 del decreto legislativo adottato in attuazione dell’articolo 13 della legge 21 febbraio 2024, n. 15 e il revisore legale incaricato della revisione legale del bilancio delle società, ove diversi, si scambiano ogni informazione necessaria allo svolgimento dei rispettivi incarichi, anche in deroga a quanto previsto dal comma 1. Restano ferme le responsabilità derivanti dallo svolgimento dei rispettivi incarichi, escludendo la possibilità di fondare le proprie conclusioni sul lavoro svolto dal soggetto che fornisce le informazioni. Tale disposizione si applica anche con riferimento agli incarichi di revisione legale e di attestazione a livello consolidato. 8 quater. L’articolo 7 del Regolamento europeo si applica, in quanto compatibile, al revisore della sostenibilità o alla società di revisione che svolgono l’attività di attestazione sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità di enti di interesse pubblico e di enti sottoposti a regime intermedio ai sensi dell’articolo 22, comma 1-bis.

  • Art. 45 L. 633/1941

    Art. 45 L. 633/1941

    Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.

    L'esercizio dei diritti di utilizzazione economica dell'opera cinematografica spetta a chi ha organizzato la produzione dell'opera stessa, nei limiti indicati dai successivi articoli.

    Si presume produttore dell'opera cinematografica chi è indicato come tale sulla pellicola cinematografica.

    Se l'opera è registrata ai sensi del secondo comma dell'articolo 103, prevale la presunzione stabilita dall'articolo medesimo.

    Fonte: Normattiva.it.

  • Art. 9 Rev. Leg. – Deontologia e scetticismo professionale

    Art. 9 Rev. Leg. – Deontologia e scetticismo professionale

    Art. 9 Rev. Leg. – Deontologia e scetticismo professionale

    D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 – testo aggiornato

    1. I soggetti abilitati all’esercizio dell’attività di revisione legale rispettano i principi di deontologia professionale elaborati da associazioni e ordini professionali congiuntamente al Ministero dell’economia e delle finanze e alla Consob e adottati dal Ministero dell’economia e delle finanze, sentita la Consob. A tal fine, il Ministero dell’economia e delle finanze sottoscrive una convenzione con gli ordini e le associazioni professionali interessati, finalizzata a definire le modalità di elaborazione dei principi.

    2. Il revisore legale o la società di revisione legale che effettua la revisione legale dei conti esercita nel corso dell’intera revisione lo scetticismo professionale, riconoscendo la possibilità che si verifichi un errore significativo attribuibile a fatti o comportamenti che sottintendono irregolarità, compresi frodi o errori.

    3. Il revisore legale o la società di revisione legale che effettua la revisione legale esercita lo scetticismo professionale in particolare durante la revisione delle stime fornite dalla direzione riguardanti: il fair value (valore equo), la riduzione di valore delle attività, gli accantonamenti, i flussi di cassa futuri e la capacità dell’impresa di continuare come un’entità in funzionamento.

    4. Ai fini del presente articolo, per “scetticismo professionale” si intende un atteggiamento caratterizzato da un approccio dubitativo, dal costante monitoraggio delle condizioni che potrebbero indicare una potenziale inesattezza dovuta a errore o frode, nonchè da una valutazione critica della documentazione inerente alla revisione. 4 bis. Il presente articolo si applica anche all’attività di attestazione della rendicontazione di sostenibilità svolta dai revisori della sostenibilità e dalle società di revisione a tal fine incaricati, ad eccezione dei commi 1 e 3.

  • Art. 78 Imp. Reg. – prescrizione del diritto all’imposta

    Art. 78 Imp. Reg. – prescrizione del diritto all’imposta

    Art. 78 Imp. Reg. – Prescrizione del diritto all’imposta

    D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 – testo aggiornato

    1. Il credito dell’amministrazione finanziaria per l’imposta definitivamente accertata si prescrive in dieci anni.

  • Art. 77 Imp. Reg. – decadenza dell’azione del contribuente

    Art. 77 Imp. Reg. – decadenza dell’azione del contribuente

    Art. 77 Imp. Reg. – Decadenza dell’azione del contribuente

    D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 – testo aggiornato

    1. Il rimborso dell’imposta, della sanzione amministrativa e degli interessi di mora deve essere richiesto, a pena di decadenza, dal contribuente o dal soggetto nei cui confronti la sanzione è stata applicata entro tre anni dal giorno del pagamento ovvero, se posteriore, da quello in cui è sorto il diritto alla restituzione.

    2. Per i contratti a prezzo indeterminato, se la restituzione dipende dalla misura dell’imponibile il termine decorre dal giorno in cui ne è stato definitivamente stabilito il minore ammontare. Nei casi di cui alla lettera a) dell’art. 56 il termine decorre dalla data di notificazione della decisione.

    3. La domanda di rimborso deve essere presentata all’ufficio che ha eseguito la registrazione, il quale deve rilasciarne ricevuta, ovvero essere spedita a mezzo plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento.

    4. Per gli interessi di mora spettanti al contribuente sulle somme rimborsate si applicano le disposizioni delle leggi 26 gennaio 1961, n. 29, 28 marzo 1962, n. 147, e 18 aprile 1978, n. 130.

  • 730 precompilato online: come accedere e inviare con SPID o CIE

    In sintesi

    • Accesso con identita digitale: puoi entrare nell’area riservata usando SPID, CIE (Carta d’identita elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi).
    • Disponibile dal 30 aprile: ogni anno l’Agenzia delle Entrate mette online il 730 precompilato a partire dal 30 aprile.
    • Tre passi principali: controlla i dati precompilati, accetta o modifica, poi invia direttamente dal sito.
    • Modalita semplificata: e disponibile anche una versione guidata con linguaggio piu chiaro, che riporta automaticamente le modifiche nel modello.
    • Scadenza unica: il 730 precompilato va presentato entro il 30 settembre, sia online che tramite Caf o sostituto d’imposta.
    • Ricevuta online: dopo l’invio, la ricevuta e disponibile nell’area dedicata e nella sezione ‘Ricevute e altre comunicazioni dell’Agenzia’.

    Come funziona il 730 precompilato online

    Ogni anno, a partire dal 30 aprile, l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione il modello 730 gia in parte compilato sul proprio sito web. Si chiama ‘730 precompilato’ perche contiene gia molti dati che l’Agenzia ha raccolto da altri soggetti: il datore di lavoro, la banca, le strutture sanitarie, i fondi pensione. Il tuo compito e controllare che siano giusti, eventualmente correggerli o aggiungere informazioni mancanti, e poi inviare tutto online.

    Per accedere al servizio, ti serve una delle tre identita digitali riconosciute: SPID (il Sistema pubblico d’identita digitale), la CIE (Carta d’identita elettronica) oppure la CNS (Carta Nazionale dei Servizi). L’Agenzia delle Entrate non rilascia piu credenziali proprie ai cittadini, salvo casi particolari previsti dalla normativa (DL n. 76/2020).

    Una volta dentro, puoi scegliere la modalita di compilazione ordinaria oppure quella semplificata e guidata: quest’ultima propone le informazioni con un linguaggio piu accessibile e trasferisce automaticamente le modifiche nei campi del modello 730. In entrambi i casi, dopo aver controllato e confermato i dati, puoi inviare la dichiarazione direttamente dal sito senza muoverti di casa.

    Strumenti di accesso e canali di presentazione del 730 precompilato
    Canale Cosa fare
    SPID Accesso diretto all'area riservata AdE con identita digitale personale
    CIE (Carta d'identita elettronica) Accesso diretto tramite lettore o app CieID
    CNS (Carta Nazionale dei Servizi) Accesso diretto con smart card e pin
    Sostituto d'imposta (datore di lavoro) Consegna delega di accesso + modello 730-1 in busta chiusa
    Caf o professionista abilitato Consegna delega + 730-1; il Caf ottiene e trasmette il modello
    Scadenza presentazione Entro il 30 settembre (prorogato se cade di sabato o festivo)

    Esempio pratico

    • Tizio, lavoratore dipendente, accede il 15 maggio al sito www.agenziaentrate.gov.it con le sue credenziali SPID. Trova il 730 gia compilato con i redditi certificati dal datore di lavoro e le spese sanitarie comunicate dalla farmacia. Nota che mancano le spese scolastiche dei figli: le aggiunge tramite la modalita guidata. Il sistema aggiorna il prospetto di liquidazione mostrando un rimborso a suo favore. Tizio conferma e invia. La ricevuta appare subito nell’area riservata.

    Documenti necessari

    • Credenziali SPID, CIE o CNS per accedere all’area riservata
    • Certificazione Unica 2026 rilasciata dal datore di lavoro o dall’ente pensionistico
    • Scontrini, ricevute e fatture delle spese da aggiungere o modificare
    • Modello 730-1 (scheda 8/5/2 per mille), se si presenta tramite sostituto o Caf
    • Delega scritta di accesso al 730 precompilato, se si utilizza un intermediario

    Chi accetta il 730 senza modifiche

    Scenario. Caia e una pensionata. Apre il 730 precompilato con la sua CIE e vede che tutti i dati sono corretti: pensione, interessi sul conto corrente, nessuna spesa aggiuntiva da inserire.

    Come si applica. Poiche non apporta modifiche, Caia puo accettare il modello cosi com’e e inviarlo con un clic. Non deve esibire documenti: l’Agenzia delle Entrate non effettuera i controlli documentali sugli oneri gia comunicati da soggetti terzi.

    In pratica

    • Accetta il 730 precompilato senza modifiche: nessun documento da conservare per i controlli sugli oneri gia precompilati.
    • Il rimborso eventuale arrivera direttamente nella rata di pensione, di norma a partire da agosto o settembre.
    • La ricevuta dell’invio e disponibile nell’area riservata del sito AdE.

    Chi modifica il 730 e lo invia direttamente

    Scenario. Sempronio ha un figlio che pratica sport. L’Agenzia non ha ricevuto quelle spese, quindi non compaiono nel precompilato. Sempronio vuole aggiungerle prima di inviare.

    Come si applica. Sempronio entra con SPID, aggiunge le spese sportive del figlio tramite la modalita guidata e il sistema ricalcola il prospetto di liquidazione. Invia il 730 modificato entro il 30 settembre. Poiche ha modificato dati che incidono sull’imposta, l’Agenzia potra controllare solo i documenti relativi a quelle modifiche specifiche, non tutti gli oneri precompilati.

    In pratica

    • Conserva le ricevute delle spese che hai aggiunto o modificato: potrebbero essere richieste in caso di controllo.
    • Gli oneri precompilati che non hai toccato restano esenti da controllo documentale.
    • Se dopo l’invio ti accorgi di un errore, puoi presentare un 730 integrativo entro il 26 ottobre o usare il modello REDDITI.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Posso ancora usare le credenziali Fisconline?

    L’Agenzia delle Entrate non rilascia piu credenziali proprie ai nuovi utenti. Chi le aveva gia puo continuare a usarle per accedere ai servizi telematici, ma per i nuovi accessi e necessario SPID, CIE o CNS.

    Entro quando devo inviare il 730 precompilato?

    Entro il 30 settembre. Se quella data cade di sabato o in un giorno festivo, la scadenza e prorogata al primo giorno feriale successivo.

    Cosa succede se non modifico nulla e invio il 730 cos'i com'e?

    Se presenti il 730 precompilato senza modifiche direttamente online o tramite il sostituto d’imposta, l’Agenzia non effettuera i controlli documentali sugli oneri gia comunicati da terzi (es. spese sanitarie, interessi sul mutuo).

    Posso delegare qualcuno ad accedere al mio 730 precompilato?

    Si. Puoi autorizzare una persona di fiducia a operare nel tuo interesse seguendo le modalita descritte sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate. In alternativa, puoi consegnare apposita delega al tuo Caf, professionista o sostituto d’imposta.

    Cosa faccio se mi accorgo di un errore dopo aver inviato il 730?

    Puoi presentare un Mod. 730 integrativo entro il 26 ottobre (se l’integrazione ti e favorevole o l’imposta resta invariata) oppure il modello REDDITI Persone fisiche 2026 entro il 2 novembre se emerge un maggior debito.

    Il 730 senza sostituto funziona allo stesso modo?

    Si, puoi presentare il 730 precompilato senza sostituto direttamente online o tramite Caf. Se emerge un debito, paghi con F24; se emerge un credito, il rimborso e erogato dall’Agenzia delle Entrate, a partire dal mese di dicembre.

  • Art. 104 L. 633/1941

    Art. 104 L. 633/1941

    Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.

    Possono, altresì, essere registrati nel registro, sull'istanza della parte interessata, con le forme stabilite dal regolamento, gli atti tra vivi che trasferiscono in tutto o in parte i diritti riconosciuti da questa legge, o costituiscono sopra di essi diritti di godimento o di garanzia, come pure gli atti di divisione o di società relativi ai diritti medesimi.

    Le registrazioni hanno anche altri effetti di carattere giuridico od amministrativo in base alle disposizioni contenute in questa legge o in altre leggi speciali.

    Fonte: Normattiva.it.

  • Art. 76 Imp. Reg. – Decadenza dell’azione finanziaria

    Art. 76 Imp. Reg. – Decadenza dell’azione finanziaria

    Art. 76 Imp. Reg. – Decadenza dell’azione dell’amministrazione finanziaria

    D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 – testo aggiornato

    1. L’imposta sugli atti soggetti a registrazione ai sensi dell’art. 5 non presentati per la registrazione deve essere richiesta, a pena di decadenza, nel termine di cinque anni dal giorno in cui, a norma degli articoli 13 e 14, avrebbe dovuto essere richiesta la registrazione o, a norma dell’art. 15, lettere c), d) ed e), si è verificato il fatto che legittima la registrazione d’ufficio. Nello stesso termine, decorrente dal giorno in cui avrebbero dovuto essere presentate, deve essere richiesta l’imposta dovuta in base alle denunce prescritte dall’art. 19. 1 bis. L’avviso di rettifica e di liquidazione della maggiore imposta di cui all’art. 52, comma 1, deve essere notificato entro il termine di decadenza di due anni dalla registrazione o dal pagamento dell’imposta principale richiesta dall’ufficio ai sensi dell’articolo 41, comma 2-bis.

    2. Salvo quanto disposto nel comma 1-bis, l’imposta deve essere richiesta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni decorrenti, per gli atti presentati per la registrazione o registrati per via telematica: a) dalla richiesta di registrazione, se si tratta di imposta principale; b) dalla data in cui è stata presentata la denuncia di cui all’articolo 19 […]; dalla data della notificazione della decisione delle Corti di giustizia tributarie ovvero dalla data in cui la stessa è divenuta definitiva nel caso in cui sia stato proposto ricorso avverso l’avviso di rettifica e di liquidazione della maggiore imposta. Nel caso di occultazione di corrispettivo di cui all’articolo 72, il termine decorre dalla data di registrazione dell’atto; c) dalla data di registrazione dell’atto ovvero dalla data di presentazione della denuncia di cui all’articolo 19, se si tratta di imposta suppletiva. 2 bis. Salvo quanto previsto nei commi 1 e 2, l’imposta relativa alle annualità successive alla prima, alle cessioni, risoluzioni e proroghe di cui all’articolo 17, nonchè le connesse sanzioni e gli interessi dovuti, sono richiesti, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di scadenza del pagamento.

    3. L’avviso di liquidazione dell’imposta deve essere notificato al contribuente nei modi stabiliti nel comma 3 dell’art. 52.

    4. Le sanzioni amministrative devono essere applicate, a pena di decadenza, nel termine stabilito per chiedere l’imposta cui le stesse si riferiscono e, se questa non è dovuta, nel termine di cinque anni dal giorno in cui è avvenuta la violazione.

    5. L’intervenuta decadenza non dispensa dal pagamento dell’imposta in caso di registrazione volontaria o quando si faccia uso dell’atto ai sensi dell’art. 6.

  • Art. 235 D.Lgs. 209/2005 – Adempimenti iniziali

    Art. 235 D.Lgs. 209/2005 – Adempimenti iniziali

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. I commissari straordinari si insediano prendendo in consegna l'azienda dagli organi amministrativi disciolti con un sommario processo verbale. I commissari acquisiscono una situazione dei conti. Alle operazioni assiste almeno un componente del comitato di sorveglianza.

    2. Qualora, per il mancato intervento degli organi amministrativi disciolti o per altre ragioni, non sia possibile l'esecuzione delle consegne, i commissari provvedono d'autorità ad insediarsi, con l'assistenza di un notaio e, ove occorra, con l'intervento della forza pubblica.

    3. Il commissario provvisorio di cui all'articolo 230 assume la gestione dell'impresa ed esegue le consegne ai commissari straordinari secondo le modalità indicate nei commi 1 e 2.

    4. Quando il bilancio relativo all'esercizio chiuso anteriormente all'inizio dell'amministrazione straordinaria non sia stato approvato, i commissari provvedono al deposito presso l'ufficio del registro delle imprese, in sostituzione del bilancio, di una relazione sulla situazione patrimoniale ed economica redatta sulla base delle informazioni disponibili. La relazione è accompagnata da un rapporto del comitato di sorveglianza. È comunque esclusa ogni distribuzione di utili.

  • Attività fisica adattata (AFA) e detrazione 19% nel 730/2026

    In sintesi

    • Cos’è l’AFA: l’attività fisica adattata è un programma di esercizio fisico strutturato, prescritto da un medico, per persone con patologie croniche o limitazioni funzionali.
    • Detrazione 19%: le spese per l’AFA rientrano tra le spese sanitarie e danno diritto alla detrazione IRPEF del 19%.
    • Franchigia: come per tutte le spese sanitarie, la detrazione si calcola sulla parte eccedente 129,11 euro (la soglia minima di spesa che resta a carico del contribuente).
    • Rigo E1 del 730: le spese vanno indicate nel rigo E1 del Quadro E, insieme alle altre spese sanitarie.
    • Pagamento tracciabile: se la prestazione è erogata da strutture private non accreditate al SSN, il pagamento deve essere tracciabile (bonifico, carta, ecc.).
    • Documentazione: conserva la prescrizione medica e la ricevuta o fattura della struttura che ha erogato il servizio.

    Che cosa si intende per attività fisica adattata e come funziona la detrazione

    L’attività fisica adattata, comunemente chiamata AFA, è un programma di esercizio fisico progettato su misura per persone che, a causa di una patologia cronica, di una disabilità motoria o di una limitazione funzionale, non possono svolgere attività fisica convenzionale. Esempi tipici sono i programmi per persone con osteoporosi, lombalgia cronica, scompenso cardiaco o esiti di ictus. L’AFA viene prescritta o consigliata dal medico curante o dallo specialista e svolta in strutture apposite o in palestre convenzionate.

    Dal punto di vista fiscale, le spese sostenute per l’AFA possono rientrare nella categoria delle spese sanitarie e dare diritto alla detrazione IRPEF del 19%. Come per tutte le spese sanitarie, la detrazione non si applica sull’intera spesa ma solo sulla parte che supera la franchigia di 129,11 euro. La franchigia è unica per l’insieme di tutte le spese sanitarie che indichi nel tuo 730: non si ripete per ogni tipologia di spesa.

    Per poter detrarre le spese per l’AFA è fondamentale che la prestazione sia inquadrabile come prestazione sanitaria. In pratica, occorre che il programma sia prescritto o supervisionato da una figura sanitaria abilitata (medico, fisioterapista o altro professionista sanitario riconosciuto) e che la struttura che lo eroga rilasci una documentazione adeguata. Una semplice ricevuta di una palestra commerciale per un corso generico di ginnastica non è sufficiente.

    Tieni presente anche la regola sul pagamento: se la prestazione è erogata da una struttura privata non accreditata al Servizio sanitario nazionale, il pagamento deve essere effettuato con strumenti tracciabili – bonifico bancario o postale, carta di debito, carta di credito o carta prepagata. Il pagamento in contanti non consente la detrazione. Se invece la struttura è pubblica o accreditata SSN, l’obbligo di tracciabilità non si applica.

    Spese AFA: schema della detrazione
    Voce Dettaglio
    Aliquota di detrazione 19% delle spese sostenute
    Franchigia (parte non detraibile) 129,11 euro sul totale delle spese sanitarie
    Rigo nel 730 E1 – Spese sanitarie
    Pagamento tracciabile Obbligatorio per strutture private non accreditate SSN
    Documentazione minima Prescrizione medica + fattura/ricevuta della struttura

    Esempio pratico

    • Tizio ha una lombalgia cronica e nel 2025 ha frequentato un ciclo di AFA presso una struttura privata non accreditata SSN, spendendo 480 euro. Nessun’altra spesa sanitaria nell’anno. Tizio ha pagato con bonifico. La franchigia di 129,11 euro si sottrae: 480 – 129,11 = 350,89 euro di base per la detrazione. Detrazione del 19%: circa 66 euro di risparmio IRPEF. Tizio indica 480 euro nel rigo E1, colonna 2.

    Documenti necessari

    • Prescrizione o certificazione medica che attesta la necessità dell’attività fisica adattata
    • Fattura o ricevuta fiscale della struttura erogante, con indicazione della natura della prestazione e, se rilevante, della figura professionale
    • Ricevuta di pagamento tracciabile (estratto conto, ricevuta bonifico, estratto carta) per strutture private non accreditate SSN
    • Eventuale documentazione della patologia di base (diagnosi specialistica) in caso di controllo

    Persona con osteoporosi che frequenta un programma AFA

    Scenario. Caio, 68 anni, ha l’osteoporosi. Il medico di base gli ha prescritto un ciclo di AFA presso un centro fisioterapico privato non accreditato SSN. Ha speso 600 euro nel 2025, pagati con carta di debito. Non ha altre spese sanitarie.

    Come si applica. La spesa rientra tra le spese sanitarie del rigo E1. La franchigia di 129,11 euro si applica sul totale: 600 – 129,11 = 470,89 euro. La detrazione del 19% è pari a circa 89 euro. Poiché ha pagato con carta di debito, il requisito di tracciabilità è soddisfatto.

    In pratica

    • Indicare 600 euro nel rigo E1, colonna 2.
    • Conservare la prescrizione medica e la ricevuta di pagamento.

    Contribuente con altre spese sanitarie nello stesso anno

    Scenario. Sempronio ha speso nel 2025: 300 euro per l’AFA e 200 euro per visite mediche generiche. Totale spese sanitarie: 500 euro.

    Come si applica. Tutte le spese sanitarie confluiscono nel rigo E1. La franchigia di 129,11 euro si applica una sola volta sul totale: 500 – 129,11 = 370,89 euro di base per la detrazione. Detrazione del 19%: circa 70 euro. Non si paga due volte la franchigia per avere due tipi di spesa sanitaria diversi.

    In pratica

    • Sommare le spese AFA e le visite mediche nel rigo E1 (totale 500 euro).
    • La franchigia di 129,11 euro si applica una sola volta sull’intero importo.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    L'AFA in palestra senza prescrizione medica è detraibile?

    No. Perché le spese di attività fisica siano inquadrabili come spese sanitarie detraibili occorre che la prestazione abbia una valenza terapeutica o riabilitativa, documentata da una prescrizione medica e da documentazione della struttura che attesti la natura sanitaria del servizio. Un abbonamento ordinario in palestra non è una spesa sanitaria.

    Quanto è la franchigia sulle spese mediche?

    La franchigia è di 129,11 euro. La detrazione del 19% si calcola solo sulla parte di spesa che supera questa soglia, considerando il totale di tutte le spese sanitarie indicate nei righi E1 ed E2.

    Posso detrarre le spese AFA sostenute per un familiare a carico?

    Sì. Come per le altre spese sanitarie, quelle sostenute per familiari fiscalmente a carico danno diritto alla detrazione, a condizione che il documento di spesa sia intestato al contribuente o al familiare a carico.

    Devo pagare con bonifico?

    Dipende dalla struttura. Per strutture private non accreditate al SSN il pagamento deve essere tracciabile (bonifico, carta di debito/credito, prepagata). Per strutture pubbliche o accreditate SSN l’obbligo non vale.

    Dove si indica nel 730?

    Le spese per AFA vanno indicate nel rigo E1, colonna 2 del Quadro E (spese sanitarie generali). Se sono collegate a una patologia esente, possono andare in colonna 1 del rigo E1.

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