Autore: Andrea Marton

  • Art. 31 D.Lgs. 141/2024 – Il rappresentante doganale

    Art. 31 D.Lgs. 141/2024 – Il rappresentante doganale

    Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)

    1. Per l’espletamento di procedure e adempimenti previsti dalla normativa doganale si può agire personalmente o avvalendosi di un rappresentante doganale che esercita il suo potere sulla base di un contratto di mandato, che può essere con o senza rappresentanza.

    2. La rappresentanza doganale, diretta e indiretta, e i poteri del rappresentante sono definiti dalla normativa unionale. L’abilitazione per prestare i servizi di rappresentanza diretta è rilasciata dall’Agenzia, nel rispetto delle disposizioni unionali in materia, alle seguenti condizioni: a) assenza di condanne penali, passate in giudicato, per i delitti non colposi di cui all’articolo 33, comma 1, lettere c) e d). b) assenza di violazioni gravi o ripetute della normativa doganale e fiscale; c) rispetto di standard minimi di competenza o qualifiche professionali direttamente connesse all’attività di rappresentante, fissati con provvedimento dell’Agenzia.

    3. Le condizioni di cui al comma 2 si ritengono soddisfatte se il richiedente: a) è iscritto all’albo professionale degli spedizionieri doganali; b) è autorizzato quale centro di assistenza doganale; c) è in possesso di certificazione di Operatore Economico Autorizzato (AEO), prevista dalle disposizioni doganali unionali.

    4. Nei casi in cui la normativa doganale unionale prevede che il dichiarante deve essere stabilito nel territorio doganale dell’Unione, un operatore non stabilito, per effettuare operazioni doganali, deve farsi rappresentare da un soggetto stabilito nel territorio unionale che agisce con la modalità della rappresentanza indiretta.

    5. Gli atti, i provvedimenti o le decisioni dell’Agenzia sono validamente notificati al rappresentante, se il rappresentato non ha comunicato per iscritto la revoca del mandato di cui al comma 1.

    6. Per l’espletamento di mansioni di carattere esecutivo nei luoghi in cui vengono svolte operazioni doganali per le quali è richiesta la presenza fisica, il rappresentante doganale può avvalersi di personale ausiliario che agisce nello stretto ambito delle mansioni affidategli e sotto responsabilità del rappresentante ed è tenuto, a richiesta dell’Agenzia e della Guardia di finanza, a esibire prova dell’incarico affidatogli.

    7. Gli appartenenti all’amministrazione finanziaria, ivi inclusa la Guardia di finanza, non possono esercitare le funzioni di rappresentante doganale nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di impiego. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal primo periodo sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati a essi riferiti.

  • Art. 36 CAD – Revoca e sospensione dei certificati qualificati

    Art. 36 D.Lgs. 82/2005 CAD – Revoca e sospensione dei certificati qualificati

    In vigore dal 01/01/2006

    1. Il certificato qualificato deve essere a cura del certificatore: a) revocato in caso di cessazione dell'attività del certificatore salvo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 37; b) revocato o sospeso in esecuzione di un provvedimento dell'autorità; c) revocato o sospeso a seguito di richiesta del titolare o del terzo dal quale derivano i poteri del titolare, secondo le modalità previste nel presente codice; d) revocato o sospeso in presenza di cause limitative della capacità del titolare o di abusi o falsificazioni.

    2. Il certificato qualificato può, inoltre, essere revocato o sospeso nei casi previsti dalle ((Linee guida)) ((, per violazione delle regole tecniche ivi contenute)) .

    3. La revoca o la sospensione del certificato qualificato, qualunque ne sia la causa, ha effetto dal momento della pubblicazione della lista che lo contiene. Il momento della pubblicazione deve essere attestato mediante adeguato riferimento temporale.

    4. Le modalità di revoca o sospensione sono previste nelle ((Linee guida)) .

  • Art. 77 Reg. (UE) 2023/1114 – Scambio di cripto-attività con fondi o scambio di cripto-attività con altre cripto-attività

    Art. 77 Reg. (UE) 2023/1114 – Scambio di cripto-attività con fondi o scambio di cripto-attività con altre cripto-attività

    Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)

    1. I prestatori di servizi per le cripto-attività che scambiano cripto-attività con fondi o altre cripto-attività stabiliscono una politica commerciale non discriminatoria che indichi, in particolare, il tipo di clienti con cui accettano di effettuare operazioni e le condizioni che tali clienti devono soddisfare.

    2. I prestatori di servizi per le cripto-attività che scambiano cripto-attività con fondi o altre cripto-attività pubblicano un prezzo fisso delle cripto-attività o un metodo per determinare il prezzo delle cripto-attività che propongono di scambiare con fondi o altre cripto-attività, come pure qualsiasi limite applicabile all’importo da scambiare determinato dal prestatore di servizi per le cripto-attività.

    3. I prestatori di servizi per le cripto-attività che scambiano cripto-attività con fondi o altre cripto-attività eseguono gli ordini dei clienti ai prezzi indicati quando l’ordine di scambio è definitivo. I prestatori di servizi per le cripto-attività informano i loro clienti delle condizioni necessarie affinché un ordine sia considerato definitivo.

    4. I prestatori di servizi per le cripto-attività che scambiano cripto-attività con fondi o altre cripto-attività pubblicano informazioni circa le operazioni da essi eseguite, ad esempio il volume e il prezzo delle operazioni.

  • Art. 70 RD 12/1941 – Costituzione del pubblico ministero

    Art. 70 RD 12/1941 – Costituzione del pubblico ministero

    Ordinamento giudiziario (Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12)

    1. Le funzioni del pubblico ministero sono esercitate dal procuratore generale presso la corte di cassazione, dai procuratori generali della Repubblica presso le corti di appello, dai procuratori della Repubblica presso i tribunali per le persone, per i minorenni e per le famiglie e dai procuratori della Repubblica presso i tribunali ordinari. Negli uffici delle procure della Repubblica presso i tribunali ordinari possono essere istituiti posti di procuratore aggiunto in numero non superiore a quello risultante dalla proporzione di un procuratore aggiunto per ogni dieci sostituti addetti all’ufficio. Negli uffici delle procure della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto può essere comunque istituito un posto di procuratore aggiunto per specifiche ragioni riguardanti lo svolgimento dei compiti della direzione distrettuale antimafia. (110a)

    2. Presso le sezioni distaccate di corte di appello le funzioni del procuratore generale sono esercitate dall’avvocato generale, a norma dell’articolo 59.

    3. I titolari degli uffici del pubblico ministero dirigono l’ufficio cui sono preposti, ne organizzano l’attività ed esercitano personalmente le funzioni attribuite al pubblico ministero dal codice di procedura penale e dalle altre leggi, quando non designino altri magistrati addetti all’ufficio. Possono essere designati più magistrati in considerazione del numero degli imputati o della complessità delle indagini o del dibattimento.

    4. Nel corso delle udienze penali, il magistrato designato svolge le funzioni del pubblico ministero con piena autonomia e può essere sostituito solo nei casi previsti dal codice di procedura penale. Il titolare dell’ufficio trasmette al Consiglio superiore della magistratura copia del provvedimento motivato con cui ha disposto la sostituzione del magistrato.

    5. Ogni magistrato addetto ad una procura della Repubblica, che, fuori dell’esercizio delle sue funzioni, viene comunque a conoscenza di fatti che possano determinare l’inizio dell’azione penale o di indagini preliminari, può segnalarli per iscritto al titolare dell’ufficio. Questi, quando non sussistono i presupposti per la richiesta di archiviazione e non intende procedere personalmente, provvede a designare per la trattazione uno o più magistrati dell’ufficio.

    6. Quando il procuratore nazionale antimafia o il procuratore generale presso la corte di appello dispone l’avocazione delle indagini preliminari nei casi previsti dalla legge, trasmette copia del relativo decreto motivato al Consiglio superiore della magistratura e ai procuratori della Repubblica interessati. 6-bis. Entro dieci giorni dalla ricezione del provvedimento di avocazione, il procuratore della Repubblica interessato può proporre reclamo al procuratore generale presso la Corte di cassazione. Questi, se accoglie il reclamo, revoca il decreto di avocazione, disponendo la restituzione degli atti.

  • Ferie, permessi e ROL nel CCNL UNEBA Socio-Sanitario-Assistenziale

    CCNL Socio-Sanitario-Assistenziale UNEBA

    Ferie, permessi e ROL nel CCNL UNEBA: diritti e regole 2025-2026

    Il CCNL UNEBA riconosce 26 giorni lavorativi di ferie annue e, con il rinnovo 2025, ha incrementato i giorni di ROL da 8 a 9, abolendo il meccanismo progressivo che ne limitava la maturazione nei primi tre anni di servizio.

    In sintesi

    Il CCNL UNEBA riconosce 26 giorni lavorativi di ferie (164 ore) e 9 giorni di ROL (riduzione orario di lavoro) annui dal rinnovo 2025. Le ferie si maturano per ogni mese di servizio. Dal 1° febbraio 2025 il ROL matura al 100% dall'inizio del rapporto, eliminando il vecchio TEP progressivo.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    UNEBA · FP-CGIL · FP-CISL · Fisascat-CISL · UIL-FPL · UILTuCS
    Ultimo rinnovo
    24 gennaio 2025
    Ferie annue
    26 giorni lavorativi (164 ore)
    ROL (dal 2025)
    9 giorni annui (57,66 ore)
    Riferimento legge
    Art. 36 Cost., d.lgs. 66/2003, art. 2109 c.c.

    Tabella riepilogativa

    Ferie, ROL e permessi retribuiti nel CCNL UNEBA
    Istituto Quantità annua Maturazione Note
    Ferie 26 gg lavorativi (164 ore) 1/12 per mese Min. 2 settimane entro l'anno
    ROL 9 giorni (57,66 ore) 100% dall'inizio (dal 1/2/2025) Aumento da 8 a 9 con rinnovo 2025
    Festività abolite 4 giorni Incluse nel ROL o permessi Ex festivi soppressi per legge
    Permessi retribuiti Variabili Al verificarsi dell'evento Lutto, matrimonio, donazione sangue

    Le ferie si calcolano su base settimanale di 6 giorni lavorativi (lunedì-sabato). Per i lavoratori a settimana corta (5 giorni), le ferie si proporzionano di conseguenza (indicativamente 22 giorni per chi lavora 5 gg/settimana su 38 ore).

    Le ferie: maturazione, godimento e divieto di monetizzazione

    La ferie maturano per ogni mese di servizio, proporzionalmente: per 26 giorni annui, si accumulano circa 2 giorni e 1/6 al mese (pari a 13,67 ore al mese). In caso di inizio o fine rapporto nell'anno, si calcola la quota proporzionale ai mesi lavorati (frazioni superiori a 15 giorni si computano come mese intero).

    Il d.lgs. 66/2003, norma inderogabile anche dal CCNL, stabilisce che:

    • Il lavoratore ha diritto ad almeno 4 settimane di ferie l'anno (2 delle quali consecutive);
    • Almeno 2 settimane devono essere godute nell'anno di maturazione;
    • Le restanti settimane devono essere fruite entro 18 mesi dalla fine dell'anno di maturazione;
    • Le ferie non possono essere monetizzate durante il rapporto in corso (salvo cessazione del rapporto).

    Il ROL (Riduzione Orario di Lavoro) e la fine del TEP

    Il ROL è un istituto contrattuale che riconosce ai lavoratori permessi retribuiti aggiuntivi, distinti dalle ferie. Con il rinnovo 2023-2025:

    1. I giorni di ROL sono stati aumentati da 8 a 9 giorni annui (57,66 ore);
    2. È stato abolito il Trattamento Economico Progressivo (TEP): il vecchio sistema prevedeva che nei primi 36 mesi di lavoro il ROL (e altri istituti, come gli scatti e la quattordicesima) maturasse solo parzialmente. Dal 1° febbraio 2025 il ROL matura al 100% dall'inizio del rapporto, anche per i neoassunti.

    Il ROL si fruisce a giornata intera o per ore, compatibilmente con le esigenze organizzative del servizio. Generalmente il preavviso per la fruizione è concordato a livello di struttura.

    Permessi retribuiti per eventi personali e familiari

    Il CCNL UNEBA prevede permessi retribuiti per specifici eventi, in aggiunta alle ferie e al ROL. Tra i più rilevanti:

    • Permesso per lutto: in caso di decesso di un familiare stretto (coniuge, convivente, figli, genitori), il lavoratore ha diritto a permessi retribuiti secondo le norme contrattuali e di legge.
    • Matrimonio o unione civile: il CCNL generalmente prevede un congedo retribuito di alcuni giorni.
    • Donazione di sangue: la legge 584/1967 garantisce il giorno di donazione come giornata lavorativa retribuita (norma di legge, non migliorabile dal CCNL).
    • Permessi per disabilità (L. 104/1992): 3 giorni al mese retribuiti per assistere un familiare con disabilità grave; 2 ore al giorno per il lavoratore stesso con disabilità grave. Si tratta di un diritto di legge, il CCNL non può ridurlo.
    • Congedo per violenza domestica: il rinnovo 2023-2025 ha introdotto un periodo di aspettativa retribuita di 90 giorni per le lavoratrici che subiscono violenza domestica (ulteriori 90 giorni non retribuiti), in linea con le tutele di genere rafforzate dal rinnovo.

    Casi pratici

    Tizio — OSS neoassunto, ferie e ROL nel primo anno
    Tizio è stato assunto il 1° marzo 2026 come OSS (livello 4S). A fine anno (31 dicembre 2026) avrà maturato circa 20 giorni di ferie (10 mesi × 2,17 gg) e circa 7,5 giorni di ROL (10/12 × 9). Con il superamento del vecchio TEP matura il 100% già dal primo giorno: se chiede un giorno di ROL a maggio, gli spetta senza limitazioni progressiva.
    Caia — Educatrice, ferie non godute a fine anno
    Caia ha maturato 26 giorni di ferie nel 2025 ma ha potuto fruirne solo 18 per esigenze organizzative del servizio. I restanti 8 giorni devono essere fruiti entro giugno 2027 (18 mesi dalla fine del 2025). Il datore non può monetizzarli durante il rapporto in corso; deve garantire la programmazione entro il termine di legge. Se il rapporto cessa prima, Caia riceverà l'indennità sostitutiva per i giorni non goduti.
    Sempronio — Coordinatore, permesso per lutto familiare
    Sempronio perde il padre. Comunica al datore il decesso e richiede i permessi per lutto previsti dal contratto e dalla legge. L'assenza è retribuita per il periodo indicato dal CCNL e non va a decurtare le ferie o il ROL maturati. Il datore provvede all'integrazione della busta paga per i giorni di assenza, senza richiedere documentazione aggiuntiva oltre all'atto di morte.

    Domande frequenti

    Quanti giorni di ferie spettano con il CCNL UNEBA?
    Il CCNL UNEBA riconosce 26 giorni lavorativi di ferie annue (164 ore), su base settimanale di 6 giorni. Le ferie si maturano proporzionalmente per ogni mese di servizio: circa 2 giorni e 1/6 al mese.
    Quanti giorni di ROL prevede il CCNL UNEBA?
    Dal rinnovo 2023-2025, i giorni di ROL sono passati da 8 a 9 giorni annui (57,66 ore). Dal 1° febbraio 2025 maturano al 100% dall'inizio del rapporto di lavoro.
    Le ferie possono essere negate dal datore di lavoro?
    Il datore può fissare il periodo di ferie in base alle esigenze organizzative, ma non può negarle in modo arbitrario. La legge impone che almeno 2 settimane siano fruite entro l'anno e le restanti entro i 18 mesi successivi.
    Cosa succede alle ferie non godute?
    Le ferie non godute non possono essere monetizzate durante il rapporto in corso. Alla cessazione del rapporto, il datore è tenuto a corrispondere l'indennità sostitutiva per le ferie non godute.
    Il ROL e le ferie si calcolano allo stesso modo per il part-time?
    Sì, ma in proporzione all'orario contrattuale. Un lavoratore part-time al 50% ha diritto a metà delle ore di ferie e ROL di un lavoratore a tempo pieno.

    Stesso CCNL: consulta anche Tabelle retributive CCNL UNEBA Socio-Sanitario-Assistenziale 2025, preavviso, procedura telematica e tutele, Preavviso e licenziamento nel CCNL UNEBA Socio-Sanitario-Assistenziale, Maternità e congedi nel CCNL UNEBA Socio-Sanitario-Assistenziale, Tredicesima, quattordicesima e premi nel CCNL UNEBA Socio-Sanitario-Assistenziale e Malattia e infortunio nel CCNL UNEBA Socio-Sanitario-Assistenziale.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL UNEBA per le Istituzioni Socio-Sanitarie-Assistenziali-Educative del 24 gennaio 2025. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (FP-CGIL, FP-CISL, Fisascat-CISL, UIL-FPL, UILTuCS) o l'Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 32 CTS – Organizzazioni di volontariato

    Art. 32 D.Lgs. 117/2017 Codice Terzo Settore – Organizzazioni di volontariato

    In vigore dal 03/08/2017

    1. Le organizzazioni di volontariato sono enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre organizzazioni di volontariato, per lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più attività di cui all'articolo 5, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

    1-bis. Se successivamente alla costituzione il numero degli associati diviene inferiore a quello stabilito nel comma 1, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'organizzazione di volontariato è cancellata dal Registro unico nazionale del Terzo settore se non formula richiesta di iscrizione in un'altra sezione del medesimo.

    2. Gli atti costitutivi delle organizzazioni di volontariato possono prevedere l'ammissione come associati di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato.

    3. La denominazione sociale deve contenere l'indicazione di organizzazione di volontariato o l'acronimo ODV. L'indicazione di organizzazione di volontariato o l'acronimo ODV, ovvero di parole o locuzioni equivalenti o ingannevoli, non può essere usata da soggetti diversi dalle organizzazioni di volontariato.

    4. Alle organizzazioni di volontariato che svolgono l'attività di cui all'articolo 5, comma 1, lettera y), le norme del presente capo si applicano nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione civile e alla relativa disciplina si provvede nell'ambito di quanto previsto dall' articolo 1, comma 1, lettera d), della legge 16 marzo 2017, n. 30 . ((Ai fini del calcolo della quota percentuale di cui al comma 2 non sono computati i gruppi comunali, intercomunali e provinciali di protezione civile)) .

  • Clausola abrogatoria: casi pratici art. 76 Accertamento

    L’articolo 76 del D.P.R. 600/1973 contiene la clausola abrogatoria generale della riforma tributaria sull’accertamento delle imposte sui redditi: con effetto dal 1° gennaio 1974 ha sostituito il T.U. del 1958 (D.P.R. 645/1958), introducendo al contempo una fondamentale clausola di salvaguardia per i rapporti già in corso. I casi pratici che seguono illustrano le situazioni in cui questa norma di chiusura conserva ancora rilevanza operativa, sia per comprendere procedimenti storici ancora oggetto di contenzioso, sia per cogliere i principi generali di diritto intertemporale tributario. Il testo dell’articolo è consultabile nella scheda dedicata all’art. 76 D.P.R. 600/1973.

    Quadro normativo

    L’art. 76 D.P.R. 600/1973 è la norma di chiusura sistematica dell’intera riforma tributaria avviata tra il 1972 e il 1973. Il suo primo comma abroga le disposizioni del T.U. sulle imposte dirette del 1958 (D.P.R. 645/1958) e quelle di ogni altra legge incompatibile con il nuovo decreto, salvo deroghe espresse. Il secondo comma introduce la clausola di continuità: per i rapporti in corso alla data di entrata in vigore del D.P.R. 600/1973, relativi a tributi vigenti prima di tale data, continuano ad applicarsi le norme di accertamento e sanzioni del vecchio T.U. La norma attua il principio di tempus regit actum in materia tributaria: gli atti già compiuti sono valutati secondo le regole in vigore al momento in cui sono stati posti in essere, garantendo certezza giuridica ai procedimenti avviati sotto il vecchio sistema.

    Ambito di applicazione: vecchie e nuove imposte

    La distinzione centrale dell’art. 76 riguarda il tipo di tributo cui si riferisce il rapporto in corso. Le imposte del vecchio sistema – ricchezza mobile, complementare progressiva, imposta sulle società nella formulazione ante-riforma, ILOR nella sua prima configurazione – ricadono nella clausola di salvaguardia del comma 2: i procedimenti di accertamento avviati prima del 1° gennaio 1974 seguono le regole del D.P.R. 645/1958. Viceversa, i tributi introdotti o ridisegnati dalla riforma – IRPEF, IRPEG, ILOR nella nuova configurazione – sono disciplinati fin dall’origine dal D.P.R. 600/1973 e dalle norme sostanziali dei D.P.R. 597 e 598/1973. Il criterio è dunque oggettivo: non rileva la data in cui il contribuente ha compiuto l’atto generatore di reddito, ma quale imposta era applicabile a quel reddito e se il relativo procedimento era già in corso al 31 dicembre 1973.

    Profili operativi: diritto intertemporale e contenzioso residuo

    Sebbene l’art. 76 abbia esaurito la sua funzione principale con il completamento del periodo transitorio, i principi che incorpora conservano rilievo pratico. Nelle controversie ancora pendenti per periodi d’imposta anteriori al 1974, le regole procedurali e sanzionatorie applicabili sono quelle del vecchio T.U. del 1958. Inoltre, la logica della clausola abrogatoria con salvaguardia si ripropone ogni volta che il legislatore introduce una nuova disciplina di accertamento: il principio di irretroattività della legge tributaria processuale discende direttamente da questa tradizione normativa, confermata dall’art. 3 dello Statuto del contribuente (L. 212/2000).

    Caso 1: Avviso di accertamento per redditi di ricchezza mobile ante-1974

    Scenario. Tizio, titolare di un’attività artigianale, riceve nel marzo 1974 un avviso di accertamento dell’Amministrazione finanziaria relativo al reddito di ricchezza mobile dell’anno d’imposta 1972. L’ufficio ha avviato il procedimento nel novembre 1973, prima dell’entrata in vigore del D.P.R. 600/1973.

    Come si legge l’art. 76. Il comma 2 dell’art. 76 stabilisce che per i rapporti in corso relativi a tributi vigenti anteriormente al 1° gennaio 1974 continuano ad applicarsi le norme di accertamento del D.P.R. 645/1958. Il procedimento era in corso e riguarda un tributo del vecchio sistema (imposta di ricchezza mobile): si applica dunque la vecchia disciplina. L’avviso emesso nel 1974 deve rispettare i termini, le forme e le modalità di accertamento previste dal D.P.R. 645/1958, non quelle del nuovo D.P.R. 600/1973.

    • Verificare la data di avvio del procedimento di accertamento rispetto al 1° gennaio 1974.
    • Accertare se il tributo oggetto dell’avviso era un’imposta del vecchio sistema (ricchezza mobile, complementare, ecc.).
    • Controllare che l’avviso rispetti i termini di decadenza e le forme previste dal D.P.R. 645/1958.
    • In caso di vizi procedurali, eccepirli in sede di ricorso facendo riferimento alle norme applicabili ratione temporis.

    Caso 2: Sanzioni applicate con le norme del vecchio T.U.

    Scenario. Caio, società di persone, viene raggiunta da un atto di irrogazione di sanzioni per omessa presentazione della dichiarazione relativa all’imposta sulle società per l’anno 1973. L’ufficio, nel 1975, applica le sanzioni previste dal D.P.R. 600/1973, ritenendo che la nuova normativa si applichi a tutti i procedimenti in corso.

    Come si legge l’art. 76. La clausola di salvaguardia del comma 2 copre espressamente anche le “disposizioni in materia di… sanzioni” del vecchio T.U. Se il rapporto riguarda un tributo vigente prima del 1° gennaio 1974, anche il regime sanzionatorio applicabile è quello del D.P.R. 645/1958, non quello del D.P.R. 600/1973. L’applicazione retroattiva delle nuove sanzioni costituisce un’illegittimità che il contribuente può far valere in sede di ricorso.

    • Identificare l’anno d’imposta e il tipo di tributo cui si riferisce la sanzione.
    • Verificare quale regime sanzionatorio era vigente per quel tributo prima del 1° gennaio 1974.
    • Eccepire l’erronea applicazione del regime sanzionatorio del D.P.R. 600/1973 a fatti anteriori alla riforma.
    • Richiedere l’annullamento o la rideterminazione della sanzione secondo le norme correttamente applicabili.

    Caso 3: Norma sopravvissuta all’abrogazione per compatibilità

    Scenario. Sempronio, in qualità di parte in un contenzioso tributario degli anni ’70, si interroga su una disposizione del D.P.R. 645/1958 che non trova corrispondente nel D.P.R. 600/1973. L’ufficio sostiene che sia stata abrogata per incompatibilità; Sempronio ritiene invece che, non essendoci norma equivalente nel nuovo decreto, la disposizione sia sopravvissuta.

    Come si legge l’art. 76. Il comma 1 dell’art. 76 abroga le disposizioni del D.P.R. 645/1958 “in quanto incompatibili” con il D.P.R. 600/1973. Se una norma del vecchio T.U. non ha un corrispondente nel nuovo decreto e non è con esso incompatibile, essa sopravvive. L’assenza di una disposizione equivalente nel D.P.R. 600/1973 non è di per sé sufficiente a concludere per l’abrogazione: occorre dimostrare l’incompatibilità sostanziale.

    • Analizzare il contenuto della norma del D.P.R. 645/1958 e verificare se il D.P.R. 600/1973 disciplina la stessa materia in modo incompatibile.
    • Distinguere tra silenzio del legislatore (la materia non è regolata) e incompatibilità (la materia è regolata diversamente).
    • Ricercare l’eventuale norma derogatoria espressa che abbia salvato la disposizione del vecchio T.U.
    • In caso di incertezza interpretativa, sollecitare l’autorità giudicante a pronunciarsi sulla questione di diritto intertemporale.

    Caso 4: Termini di decadenza del vecchio accertamento

    Scenario. L’ufficio delle imposte notifica nel 1977 un avviso di accertamento relativo all’imposta complementare progressiva sul reddito complessivo per l’anno 1972. Tizio contesta che i termini di decadenza per l’accertamento siano scaduti, ma l’ufficio applica i termini del D.P.R. 600/1973, più ampi.

    Come si legge l’art. 76. Trattandosi di un’imposta del vecchio sistema (complementare progressiva) relativa a un anno d’imposta anteriore al 1974, la clausola di salvaguardia del comma 2 impone di applicare le norme di accertamento del D.P.R. 645/1958, incluse quelle sui termini di decadenza. I termini più ampi introdotti dal D.P.R. 600/1973 non si estendono retroattivamente ai rapporti già in corso relativi ai vecchi tributi.

    • Individuare i termini di decadenza per l’accertamento previsti dal D.P.R. 645/1958 per il tributo in questione.
    • Calcolare se, alla data di notifica dell’avviso, tali termini fossero già scaduti.
    • Eccepire la decadenza dal potere di accertamento in sede di ricorso, con riferimento alla norma corretta.
    • Allegare documentazione che comprovi la data del fatto generatore e la decorrenza dei termini.

    Caso 5: Applicazione dei principi dell’art. 76 nelle riforme successive

    Scenario. Caio, operatore economico, è coinvolto in un accertamento per un periodo d’imposta in cui sono entrate in vigore nuove norme sui termini di accertamento (ad esempio, la proroga dei termini introdotta da leggi speciali degli anni 2000). Si chiede se le nuove norme si applichino anche agli anni d’imposta già “chiusi” al momento della loro entrata in vigore.

    Come si legge l’art. 76. Sebbene l’art. 76 si riferisca specificamente alla transizione del 1974, i principi che incorpora – irretroattività, tempus regit actum, salvaguardia dei rapporti in corso – sono stati costantemente richiamati nell’interpretazione delle successive riforme processuali tributarie. Ogni norma che modifica i termini o le modalità di accertamento deve essere interpretata alla luce di questi principi: in mancanza di una disposizione transitoria espressa, la norma nuova si applica ai procedimenti non ancora avviati, non a quelli in corso.

    • Verificare se la norma che modifica i termini di accertamento contenga una disposizione transitoria espressa.
    • In assenza di disposizione transitoria, applicare il principio generale di irretroattività.
    • Distinguere tra norme processuali (applicabili ai procedimenti futuri) e norme sostanziali (non retroattive).
    • In caso di contenzioso, far valere il principio di certezza dei rapporti giuridici come limite all’applicazione retroattiva.

    Quando intervenire

    La clausola abrogatoria dell’art. 76 rileva in due circostanze. La prima è storica: chiunque esamini atti relativi a periodi d’imposta anteriori al 1974 deve verificare quale disciplina è applicabile prima di valutare la legittimità degli atti dell’Amministrazione. La seconda è sistematica: i principi di irretroattività e di tempus regit actum si ripropongono ogni volta che il legislatore modifica le norme di accertamento senza una disciplina transitoria chiara. In entrambi i casi, la parte interessata deve attivarsi tempestivamente – in sede di ricorso contro l’atto impositivo – eccependo l’erronea applicazione della normativa.

    Norme e fonti

    • Art. 76, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 – Clausola abrogatoria e salvaguardia rapporti in corso
    • D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 – T.U. delle leggi sulle imposte dirette (abrogato)
    • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 – Istituzione e disciplina dell’IRPEF
    • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 598 – Istituzione e disciplina dell’IRPEG
    • Art. 11, disp. prel. c.c. – Irretroattività della legge
    • Art. 3, L. 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente) – Efficacia temporale delle norme tributarie

    Domande frequenti

    L’art. 76 D.P.R. 600/1973 ha ancora effetti pratici oggi?

    Sì, in senso indiretto. Pur avendo esaurito la sua funzione principale con il completamento del periodo transitorio post-1974, i principi che incorpora – irretroattività, clausola di salvaguardia, tempus regit actum – continuano a guidare l’interpretazione di ogni riforma successiva delle norme di accertamento. Possono inoltre esistere contenziosi storici ancora pendenti che richiedono di applicare le regole del vecchio T.U. del 1958.

    Cosa si intende per “rapporti in corso” al 1° gennaio 1974?

    Sono i procedimenti di accertamento già avviati prima dell’entrata in vigore del D.P.R. 600/1973, nonché i periodi d’imposta relativi a tributi del vecchio sistema per i quali erano ancora aperti i termini di accertamento. Non è sufficiente che il reddito si sia prodotto prima del 1974: occorre che il rapporto tributario – ossia l’obbligazione d’imposta e il relativo procedimento – fosse già in essere a quella data.

    Se una norma del D.P.R. 645/1958 non è sostituita da alcuna disposizione del D.P.R. 600/1973, è ancora vigente?

    Dipende dalla compatibilità. Il comma 1 dell’art. 76 abroga le norme del vecchio T.U. solo in quanto incompatibili con il nuovo decreto. Se una disposizione del D.P.R. 645/1958 non trova corrispondente nel D.P.R. 600/1973 e non è con esso incompatibile, essa sopravvive. La valutazione è caso per caso e richiede un’analisi del rapporto tra le due norme.

    Il principio di irretroattività vale anche per le norme di accertamento introdotte dopo il 1974?

    Sì. L’art. 3 dello Statuto del contribuente (L. 212/2000) ha codificato esplicitamente il principio: le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo e le modifiche ai termini di prescrizione o decadenza si applicano solo per il periodo successivo alla data di entrata in vigore. L’art. 76 D.P.R. 600/1973 ne è il precedente storico per la transizione del 1974.

  • Art. 75 Codice del Processo Amministrativo – Deliberazione del collegio

    Art. 75 Codice del Processo Amministrativo – Deliberazione del collegio

    D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 – Codice del processo amministrativo

    1. Il collegio, dopo la discussione, decide la causa.

    2. La decisione può essere differita a una delle successive camere di consiglio.

  • Art. 842 Codice della Navigazione

    Art. 842 Codice della Navigazione

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Articolo abrogato

  • Art. 38 D.Lgs. 231/2001 – Riunione e separazione dei procedimenti

    Art. 38 D.Lgs. 231/2001 Responsabilita Enti – Riunione e separazione dei procedimenti

    In vigore dal 04/07/2001

    1. Il procedimento per l'illecito amministrativo dell'ente è riunito al procedimento penale instaurato nei confronti dell'autore del reato da cui l'illecito dipende.

    2. Si procede separatamente per l'illecito amministrativo dell'ente soltanto quando: a) è stata ordinata la sospensione del procedimento ai sensi dell' articolo 71 del codice di procedura penale ; b) il procedimento è stato definito con il giudizio abbreviato o con l'applicazione della pena ai sensi dell' articolo 444 del codice di procedura penale , ovvero è stato emesso il decreto penale di condanna; c) l'osservanza delle disposizioni processuali lo rende necessario. Nota all'art. 38: – Si riporta il testo degli articoli 71 e 444 del codice di procedura penale : "Art. 71 (Sospensione del procedimento per incapacità dell'imputato). –

    1. Se, a seguito degli accertamenti previsti dall'art. 70, risulta che lo stato mentale dell'imputato è tale da impedirne la cosciente partecipazione al procedimento, il giudice dispone con ordinanza che questo sia sospeso, sempre che non debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere.

    2. Con l'ordinanza di sospensione il giudice nomina all'imputato un curatore speciale designando di preferenza l'eventuale rappresentante legale.

    3. Contro l'ordinanza possono ricorrere per cassazione il pubblico ministero, l'imputato e il suo difensore nonché il curatore speciale nominato all'imputato.

    4. La sospensione non impedisce al giudice di assumere prove, alle condizioni e nei limiti stabiliti dall'art. 70, comma

    2. A tale assunzione il giudice procede anche a richiesta del curatore speciale, che in ogni caso ha facoltà di assistere agli atti disposti sulla persona dell'imputato, nonché agli atti cui questi ha facoltà di assistere.

    5. Se la sospensione interviene nel corso delle indagini preliminari, si applicano le disposizioni previste dall'art. 70, comma

    3. 6. Nel caso di sospensione, non si applica la disposizione dell'art. 75 comma 3.". "Art. 444 (Applicazione della pena su richiesta). –

    1. L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l'applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non supera due anni di reclusione o di arresto, soli o congiunti a pena pecuniaria.

    2. Se vi è il consenso anche della parte che non ha formulato la richiesta e non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell'art. 129, il giudice, sulla base degli atti, se ritiene corrette la qualificazione giuridica del fatto, l'applicazione e la comparazione delle circostanze prospettate dalle parti, nonché congrua la pena indicata, ne dispone con sentenza l'applicazione enunciando nel dispositivo che vi è stata la richiesta delle parti. Se vi è costituzione di parte civile, il giudice non decide sulla relativa domanda; l'imputato è tuttavia condannato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile, salvo che ricorrano giusti motivi per la compensazione totale o parziale. Non si applica la disposizione dell'art. 75, comma

    3. 3. La parte, nel formulare la richiesta, può subordinarne l'efficacia alla concessione della sospensione condizionale della pena. In questo caso il giudice, se ritiene che la sospensione condizionale non può essere concessa, rigetta la richiesta.".

  • Art. 244 DPR 495/1992

    Art. 244 DPR 495/1992

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. COMMA SOPPRESSO DAL D.P.R. 16 SETTEMBRE 1996, N. 610. 1. Ai fini della possibile destinazione a noleggio con conducente, di cui all'articolo 85, comma 2, del codice, vengono considerate adibite al trasporto specifico di persone sia le autoambulanze cosiddette di trasporto che quelle cosiddette di soccorso.

  • Art. 77 DPR 230/2000 – Infrazioni disciplinari e sanzioni

    Art. 77 DPR 230/2000 – Infrazioni disciplinari e sanzioni

    Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 – Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà

    1. Le sanzioni disciplinari sono inflitte ai detenuti e agli internati che si siano resi responsabili di: 1) negligenza nella pulizia e nell'ordine della persona o della camera; 2) abbandono ingiustificato del posto assegnato; 3) volontario inadempimento di obblighi lavorativi; 4) atteggiamenti e comportamenti molesti nei confronti della comunità; 5) giochi o altre attività non consentite dal regolamento interno; 6) simulazione di malattia; 7) traffico di beni di cui è consentito il possesso; 8) possesso o traffico di oggetti non consentiti o di denaro; 9) comunicazioni fraudolente con l'esterno o all'interno, nei casi indicati nei numeri 2) e 3) del primo comma dell'articolo 33 della legge; 10) atti osceni o contrari alla pubblica decenza; 11) intimidazione di compagni o sopraffazioni nei confronti dei medesimi; 12) falsificazione di documenti provenienti dall'amministrazione affidati alla custodia del detenuto o dell'internato; 13) appropriazione o danneggiamento di beni dell'amministrazione; 14) possesso o traffico di strumenti atti ad offendere; 15) atteggiamento offensivo nei confronti degli operatori penitenziari o di altre persone che accedono nell'istituto per ragioni del loro ufficio o per visita; 16) inosservanza di ordini o prescrizioni o ingiustificato ritardo nell'esecuzione di essi; 17) ritardi ingiustificati nel rientro previsti dagli articoli 30, 30-ter, 51, 52 e 53 della legge; 18) partecipazione a disordini o a sommosse; 19) promozione di disordini o di sommosse; 20) evasione; 21) fatti previsti dalla legge come reato, commessi in danno di compagni, di operatori penitenziari o di visitatori.

    2. Le sanzioni disciplinari sono inflitte anche nell'ipotesi di tentativo delle infrazioni sopra elencate.

    3. La sanzione dell'esclusione dalle attività in comune non può essere inflitta per le infrazioni previste nei numeri da 1) a 8) del comma 1, salvo che l'infrazione sia stata commessa nel termine di tre mesi dalla commissione di una precedente infrazione della stessa natura.

    4. Delle sanzioni inflitte all'imputato è data notizia all'autorità giudiziaria che procede.