In sintesi
- Immediatezza della decisione: dopo la discussione il collegio decide la causa nella medesima camera di consiglio, salva la facoltà di differimento.
- Facoltà di differimento: la decisione può essere rinviata a una delle successive camere di consiglio quando la complessità della causa richieda ulteriore riflessione collegiale.
- Deliberazione segreta: la camera di consiglio è riservata ai soli componenti del collegio, con il vincolo del segreto deliberativo.
- Raccordo con l'art. 76 c.p.a.: le modalità concrete della votazione e la formazione della maggioranza sono disciplinate dall'articolo successivo, che integra e completa la presente norma.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 75 Codice del Processo Amministrativo — Deliberazione del collegio
D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 — Codice del processo amministrativo
1. Il collegio, dopo la discussione, decide la causa.
2. La decisione può essere differita a una delle successive camere di consiglio.
Stesso numero, altri codici
- Articolo 75 L. 184/1983: articolo abrogato
- Art. 75 Reg. (UE) 2024/1689 — Assistenza reciproca, vigilanza del mercato e controllo dei sistemi di IA per finalità generali
- Art. 75 Cod. Amb. — competenze
- Art. 75 D.Lgs. 159/2011 — Violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale
- Art. 75 D.Lgs. 209/2005 — Protocolli di autonomia
- Art. 75 D.Lgs. 42/2004 — Restituzione
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Ratio e collocazione nel codice
L'art. 75 c.p.a. disciplina la fase della deliberazione del collegio, ossia il momento in cui i giudici che hanno assistito all'udienza di discussione si ritirano in camera di consiglio per decidere la causa. La norma si colloca al Capo III («Deliberazione») del Titolo IV del Libro II del codice, subito dopo l'art. 74 (sentenza in forma semplificata) e prima dell'art. 76 (modalità della votazione). Nella sua estrema sintesi — appena due commi — l'articolo esprime un principio fondamentale del processo: la decisione è atto del collegio nel suo insieme, non del singolo giudice, e si forma in un momento temporalmente prossimo alla discussione, salva la possibilità di differirla per ragioni di complessità o di organizzazione del lavoro giudiziario.
La deliberazione immediata dopo la discussione
Il comma 1 stabilisce che «il collegio, dopo la discussione, decide la causa». Il verbo «decide» — al presente indicativo — esprime un precetto di immediatezza: la regola è che la decisione venga assunta nella stessa sessione in cui si è svolta la discussione, senza che vi sia un intervallo apprezzabile tra il contraddittorio orale e la formazione della volontà collegiale. Questa scelta normativa riflette la finalità di coerenza e freschezza della deliberazione: i giudici decidono quando il confronto con le difese delle parti è ancora presente, riducendo il rischio che la valutazione si formi su basi diverse da quelle emerse nell'udienza. Il «collegio» che delibera è composto dai soli magistrati che hanno partecipato all'udienza di discussione, come precisa l'art. 76, comma 1; il principio di immutabilità del collegio — pur non codificato in modo esplicito come nel processo civile (art. 276 c.p.c.) — è immanente al sistema e trova applicazione anche nel rito amministrativo.
Il differimento della decisione
Il comma 2 introduce la facoltà di differire la decisione «a una delle successive camere di consiglio». Il differimento non richiede uno specifico provvedimento motivato: è sufficiente che il presidente del collegio disponga il rinvio all'atto della chiusura dell'udienza o della camera di consiglio. Le ragioni del differimento sono molteplici nella prassi: complessità giuridica della causa, necessità di consultare documentazione non esaminata in udienza, coincidenza con altre cause urgenti, o anche la mera opportunità di permettere al relatore di predisporre una bozza di sentenza da sottoporre al collegio in una seduta successiva. Il differimento non incide sulla validità della successiva deliberazione, purché il collegio che delibera sia lo stesso che ha assistito alla discussione (immutabilità). In caso di sopravvenuto impedimento di uno dei componenti, si applicano le norme sull'integrazione del collegio o sulla fissazione di nuova udienza, a seconda dei casi.
Segreto della camera di consiglio e voto
La deliberazione avviene in camera di consiglio con il vincolo del segreto. L'art. 76, comma 1, precisa che possono essere presenti in camera di consiglio solo i magistrati designati per l'udienza, escludendo le parti, i difensori e il personale di segreteria. Il segreto deliberativo è garanzia dell'indipendenza e dell'autonomia del giudice: impedisce pressioni esterne sulla formazione del convincimento e tutela la serenità del confronto interno al collegio. La decisione assunta — nel senso del dispositivo — è immediatamente definitiva e vincola il presidente nella stesura della successiva motivazione. Tra deliberazione (formazione del dispositivo) e deposito della sentenza (pubblicazione) intercorre solitamente un intervallo di tempo variabile, durante il quale il relatore predispone la motivazione che viene poi verificata dal presidente e dagli altri componenti del collegio prima della firma.
Profili pratici
Nella pratica del processo amministrativo, la scansione deliberazione-deposito ha rilievo per le parti sotto diversi aspetti. Innanzitutto, il dies a quo dei termini di impugnazione decorre dal deposito della sentenza (comunicazione alle parti ex art. 89 c.p.a.) e non dalla deliberazione; pertanto il differimento della deliberazione all'art. 75 non incide direttamente sui termini processuali. In secondo luogo, il differimento della decisione può essere fonte di incertezza per le parti, specialmente nei giudizi cautelari d'urgenza: per questo motivo, nei procedimenti cautelari, l'art. 56 c.p.a. prevede che il collegio deliberi immediatamente dopo la camera di consiglio. Infine, il meccanismo del differimento non deve essere confuso con la rimessione in istruttoria: se, nel corso della deliberazione, il collegio avverte la necessità di acquisire ulteriori elementi, deve adottare un'ordinanza istruttoria e non limitarsi a differire la decisione informalmente; in caso contrario si produrrebbero vizi processuali rilevanti.
Casi pratici
Caso 1: Deliberazione immediata in udienza di merito
Tizio ha proposto ricorso al TAR contro un diniego di permesso di costruire; all'udienza di merito il difensore del Comune ammette che il provvedimento era privo di motivazione. Il collegio si ritira in camera di consiglio e, data la semplicità della questione, delibera immediatamente, depositando la sentenza di accoglimento entro pochi giorni.
Caso 2: Differimento per complessità della causa
Caio ha impugnato una delibera regionale di pianificazione territoriale che coinvolge decine di proprietari; la causa è istruttoriamente complessa. Dopo l'udienza di discussione il presidente dispone il differimento della deliberazione alla successiva camera di consiglio, comunicandolo alle parti, per consentire al relatore di predisporre una bozza di sentenza su una questione di diritto mai affrontata dal TAR.
Caso 3: Immutabilità del collegio e deliberazione differita
Sempronio ha partecipato all'udienza di discussione di una causa complessa; la deliberazione viene differita alla camera di consiglio successiva. In quella sede risulta che uno dei componenti del collegio è divenuto nel frattempo incompatibile per trasferimento ad altra sezione. Il presidente rinvia la causa a nuova udienza per garantire che il collegio deliberante sia lo stesso che ha assistito alla discussione, nel rispetto del principio di immutabilità.
Domande frequenti
Il collegio deve decidere subito dopo l'udienza o può rinviare?
Di regola decide subito dopo la discussione, ma il comma 2 consente di differire la decisione a una successiva camera di consiglio, ad esempio per ragioni di complessità della causa.
Quanti giudici partecipano alla deliberazione?
Solo i magistrati che hanno partecipato all'udienza di discussione; l'art. 76 precisa che la decisione è assunta con il voto dei soli componenti del collegio designati per quella udienza.
Da quando decorrono i termini per impugnare la sentenza?
I termini per l'appello decorrono dalla comunicazione del deposito della sentenza alle parti (art. 89 c.p.a.), non dalla deliberazione del collegio; il differimento della deliberazione non sposta quindi i termini di impugnazione.
Cosa succede se il collegio che delibera non è lo stesso che ha discusso la causa?
Si produce un vizio di nullità della sentenza per violazione del principio di immutabilità del collegio, deducibile come motivo di appello davanti al Consiglio di Stato.
Il differimento è un provvedimento formale?
No, il differimento non richiede un'ordinanza motivata; è sufficiente che il presidente ne dia atto al termine dell'udienza o della camera di consiglio, annotando la causa tra quelle da ridiscutere.