- Quando un sistema di IA si basa su un modello GPAI sviluppato dallo stesso fornitore del sistema, l'Ufficio per l'IA ha competenza diretta di vigilanza sul sistema, con tutti i poteri di un'autorità di vigilanza del mercato.
- Le autorità di vigilanza del mercato nazionali che sospettano la non conformità di un sistema GPAI usato per finalità ad alto rischio cooperano con l'Ufficio per l'IA e informano il Consiglio per l'IA.
- Se un'autorità di vigilanza del mercato non riesce ad accedere a informazioni sul modello GPAI sottostante, può richiedere l'assistenza dell'Ufficio per l'IA, che risponde entro 30 giorni.
- Tutte le informazioni ottenute nell'ambito di queste procedure sono soggette alla riservatezza dell'art. 78 del Regolamento.
Testo dell'articoloVigente
Art. 75 Reg. (UE) 2024/1689 — Assistenza reciproca, vigilanza del mercato e controllo dei sistemi di IA per finalità generali
Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 che stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza artificiale (regolamento sull’intelligenza artificiale)
1. Qualora un sistema di IA si basi su un modello di IA per finalità generali e il modello e il sistema siano sviluppati dallo stesso fornitore, l'ufficio per l'IA ha il potere di monitorare e supervisionare la conformità di tale sistema di IA agli obblighi di cui al presente regolamento. Per svolgere i suoi compiti di monitoraggio e supervisione, l'ufficio per l'IA dispone di tutti i poteri di un'autorità di vigilanza del mercato prevista dalla presente sezione e dal regolamento (UE) 2019/1020.
2. Qualora abbiano motivi sufficienti per ritenere che i sistemi di IA per finalità generali che possono essere utilizzati direttamente dai deployer per almeno una finalità classificata come ad alto rischio a norma del presente regolamento non siano conformi ai requisiti di cui al presente regolamento, le pertinenti autorità di vigilanza del mercato cooperano con l'ufficio per l'IA per effettuare valutazioni della conformità e informano di conseguenza il consiglio per l'IA e le altre autorità di vigilanza del mercato.
3. Qualora non sia in grado di concludere la propria indagine sul sistema di IA ad alto rischio perché non può accedere a determinate informazioni relative al modello di IA per finalità generali nonostante abbia compiuto tutti gli sforzi opportuni per ottenere tali informazioni, un'autorità di vigilanza del mercato può presentare una richiesta motivata all'ufficio per l'IA, che garantisce l'accesso a tali informazioni. In tal caso, l'ufficio per l'IA fornisce all'autorità richiedente senza indugio, e in ogni caso entro 30 giorni, tutte le informazioni che esso ritiene pertinenti al fine di stabilire se un sistema di IA ad alto rischio non è conforme. Le autorità di vigilanza del mercato salvaguardano la riservatezza delle informazioni ottenute conformemente all'articolo 78 del presente regolamento. La procedura di cui al capo VI del regolamento (UE) 2019/1020 si applica mutatis mutandis.
Stesso numero, altri codici
- Articolo 75 L. 184/1983: articolo abrogato
- Art. 75 Cod. Amb. — competenze
- Art. 75 D.Lgs. 159/2011 — Violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale
- Art. 75 D.Lgs. 209/2005 — Protocolli di autonomia
- Art. 75 D.Lgs. 42/2004 — Restituzione
- Art. 75 CAD — Partecipazione al Sistema pubblico di connettività
Commento
La complessità della vigilanza sui sistemi basati su modelli GPAI
L'articolo 75 del Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act) affronta una delle sfide più complesse del sistema di governance introdotto dal Regolamento: la vigilanza sui sistemi di IA che non sono sviluppati ex novo, ma sono costruiti sopra un modello di IA per finalità generali (GPAI, General Purpose AI Model). In questi casi, la catena di responsabilità e la catena di vigilanza si intrecciano in modo non immediato, perché un sistema ad alto rischio può incorporare un modello GPAI sviluppato da un soggetto diverso dal fornitore del sistema, oppure — ed è il caso affrontato dall'art. 75, par. 1 — il modello GPAI e il sistema applicativo possono provenire dallo stesso fornitore.
La disciplina dei modelli GPAI è contenuta nel capo V del Regolamento (artt. 51-56), applicabile dal 2 agosto 2025. I modelli GPAI sono modelli addestrati su grandi quantità di dati con tecniche di auto-supervisione, capaci di svolgere un'ampia gamma di compiti distinti (es. i modelli linguistici di grandi dimensioni). Quando un tale modello viene integrato in un sistema che svolge funzioni ad alto rischio (elencate nell'allegato III), si sovrappongono due regimi: quello del sistema ad alto rischio (art. 6 ss.) e quello del modello GPAI.
Il ruolo dell'Ufficio per l'IA nella vigilanza dei sistemi GPAI integrati
Il paragrafo 1 disciplina il caso in cui il modello GPAI e il sistema di IA siano sviluppati dallo stesso fornitore. In questo scenario, l'Ufficio per l'IA — istituito presso la Commissione europea — ha il potere di monitorare e supervisionare la conformità del sistema agli obblighi del Regolamento, disponendo di tutti i poteri di un'autorità di vigilanza del mercato ai sensi del Regolamento (UE) 2019/1020 (Regolamento sulla vigilanza del mercato). Questa concentrazione di competenze a livello europeo riflette la natura transfrontaliera dei fornitori di modelli GPAI, spesso aziende di grandi dimensioni con operatività globale che renderebbero difficile una vigilanza puramente nazionale.
La ratio di questa scelta è evitare frammentazioni: se il modello GPAI e il sistema applicativo sono dello stesso soggetto, la vigilanza più efficace è quella condotta dall'autorità che già supervisiona il modello (l'Ufficio per l'IA) anche per il sistema derivato. Una vigilanza biforcata — autorità nazionale per il sistema, Ufficio per l'IA per il modello — rischierebbe di produrre incoerenze nelle valutazioni e duplicazioni investigative.
La cooperazione tra autorità nazionali e Ufficio per l'IA
Il paragrafo 2 gestisce il caso distinto in cui un modello GPAI — sviluppato da un soggetto diverso dal fornitore del sistema — è utilizzato in un sistema impiegato direttamente dai deployer per finalità ad alto rischio. Se le autorità di vigilanza del mercato nazionali hanno motivi sufficienti per ritenere che tale sistema non sia conforme al Regolamento, devono:
Questa cooperazione obbligatoria assicura che le valutazioni di conformità sui sistemi basati su modelli GPAI beneficino del know-how tecnico dell'Ufficio per l'IA e non si traducano in approcci frammentati tra diversi Stati membri.
Il meccanismo di assistenza informativa
Il paragrafo 3 introduce un meccanismo pratico di grande rilevanza operativa: quando un'autorità di vigilanza del mercato nazionale non riesce a concludere la propria indagine su un sistema di IA ad alto rischio perché non può accedere a informazioni sul modello GPAI sottostante, può presentare una richiesta motivata all'Ufficio per l'IA. L'Ufficio deve rispondere entro 30 giorni, fornendo tutte le informazioni che ritiene pertinenti per stabilire se il sistema è conforme.
Questo meccanismo è necessario perché l'accesso alla documentazione tecnica dei modelli GPAI non è automaticamente garantito alle autorità di vigilanza del mercato nazionali: i fornitori di modelli GPAI hanno obblighi informativi nei confronti dell'Ufficio per l'IA (art. 53 ss.), non direttamente nei confronti delle autorità nazionali. L'art. 75, par. 3 risolve questo gap creando un canale indiretto di accesso alle informazioni tramite l'Ufficio.
Implicazioni per fornitori e deployer
Per i fornitori di sistemi di IA ad alto rischio basati su modelli GPAI di terzi, l'art. 75 implica che la conformità del sistema non dipende solo dagli adempimenti propri del fornitore, ma anche dalla conformità del modello GPAI sottostante. Il fornitore deve verificare — attraverso la documentazione fornita dal fornitore del modello GPAI ai sensi dell'art. 53 — che il modello soddisfi i requisiti applicabili e che la sua integrazione nel sistema non crei vulnerabilità o non conformità aggiuntive.
Per i deployer di sistemi basati su modelli GPAI, l'art. 75 segnala che la catena di vigilanza è più articolata rispetto ai sistemi tradizionali. Il deployer deve essere consapevole che il sistema che utilizza può essere oggetto di indagini coordinate tra autorità nazionali e Ufficio per l'IA, e che le informazioni condivise in questo contesto sono soggette al regime di riservatezza dell'art. 78.
Applicazione temporale e coordinamento con le regole GPAI
Le regole sui modelli GPAI (capo V del Regolamento) si applicano dal 2 agosto 2025. L'art. 75 diventa pienamente operativo a partire da tale data, momento in cui sia il sistema di vigilanza sui modelli GPAI (gestito dall'Ufficio per l'IA) sia quello sui sistemi di IA ad alto rischio (gestito dalle autorità nazionali) saranno attivi. Le sanzioni per le violazioni del capo V sono previste dall'art. 101 del Regolamento, con massimali differenziati rispetto a quelli dell'art. 99 per i sistemi ad alto rischio.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
Cosa è l'Ufficio per l'IA e quali poteri ha?
L'Ufficio per l'IA è un organismo della Commissione europea istituito dal Regolamento con funzioni di vigilanza sui modelli GPAI e di coordinamento dell'applicazione dell'AI Act a livello europeo. Quando il modello GPAI e il sistema ad alto rischio sono sviluppati dallo stesso fornitore, l'Ufficio ha tutti i poteri di un'autorità di vigilanza del mercato ai sensi del Regolamento (UE) 2019/1020.
Un'impresa italiana che sviluppa un sistema ad alto rischio basato su un modello GPAI deve rispondere all'autorità italiana o all'Ufficio per l'IA?
Dipende. Se il fornitore del sistema ha anche sviluppato il modello GPAI sottostante, la vigilanza spetta all'Ufficio per l'IA. Se il modello GPAI è di un terzo, la vigilanza sul sistema applicativo è dell'autorità nazionale italiana, che coopera con l'Ufficio per l'IA quando necessario.
Dal quando si applicano le regole sui modelli GPAI?
Le regole del capo V sull'IA per finalità generali (GPAI), compreso l'art. 75, si applicano dal 2 agosto 2025 (art. 113 del Regolamento).
Come può un'autorità nazionale accedere alle informazioni tecniche di un modello GPAI sviluppato da un soggetto straniero?
Tramite il meccanismo dell'art. 75, par. 3: l'autorità nazionale presenta una richiesta motivata all'Ufficio per l'IA, che dispone delle informazioni fornite dal fornitore del modello ai sensi del capo V. L'Ufficio risponde entro 30 giorni con le informazioni pertinenti, nel rispetto della riservatezza commerciale.
Un deployer che utilizza un sistema basato su un modello GPAI è esposto a rischi aggiuntivi rispetto a chi usa sistemi tradizionali?
Non direttamente dal punto di vista degli obblighi formali, che rimangono quelli del deployer di sistema ad alto rischio. Tuttavia, il deployer deve essere consapevole che la catena di vigilanza è più complessa e che eventuali indagini possono coinvolgere sia l'autorità nazionale sia l'Ufficio per l'IA. È opportuno che il deployer acquisisca documentazione adeguata sulla conformità del modello GPAI dal fornitore del sistema.
Vedi anche