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Ultimo aggiornamento: 23 Aprile 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • L'articolo, nella sua versione originaria, chiariva che ai fini del noleggio con conducente (art. 85, comma 2 del Codice della Strada) si considerano adibite al trasporto specifico di persone sia le autoambulanze di trasporto che quelle di soccorso.
  • Il comma 1 è stato soppresso dal DPR 16 settembre 1996, n. 610, che ha riorganizzato la disciplina del noleggio con conducente.
  • La distinzione tra autoambulanze di trasporto e di soccorso rilevava per determinare le categorie di veicoli che potevano essere destinati al servizio NCC.
  • La norma originaria ribadiva il collegamento funzionale con l'art. 85 CdS, che disciplina il servizio di piazza e il noleggio con conducente.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 244 DPR 495/1992

Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 — Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

1. COMMA SOPPRESSO DAL D.P.R. 16 SETTEMBRE 1996, N. 610. 1. Ai fini della possibile destinazione a noleggio con conducente, di cui all'articolo 85, comma 2, del codice, vengono considerate adibite al trasporto specifico di persone sia le autoambulanze cosiddette di trasporto che quelle cosiddette di soccorso.

Commento

Contenuto originario e soppressione

L'art. 244 del DPR 495/1992 nella sua formulazione originaria chiariva, in attuazione dell'art. 85, comma 2 del Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992), che ai fini della possibile destinazione a noleggio con conducente si considerano adibite al trasporto specifico di persone sia le autoambulanze cosiddette «di trasporto» che quelle «di soccorso». Il comma 1 è stato successivamente soppresso dal DPR 16 settembre 1996, n. 610, che ha riorganizzato più in generale la disciplina del noleggio con conducente nell'ambito del regolamento.

La soppressione rende l'articolo attualmente privo di contenuto normativo vigente. In sede di consultazione del testo, il riferimento al comma soppresso è mantenuto come traccia storica dell'articolazione originaria del regolamento, utile per comprendere l'evoluzione della disciplina NCC.

Il noleggio con conducente nel Codice della Strada

L'art. 85 del Codice della Strada disciplina il trasporto di persone mediante veicoli adibiti a servizio di piazza o a noleggio con conducente. Il comma 2 definisce il noleggio con conducente come il servizio di trasporto di persone, con o senza bagaglio, effettuato a domanda individuale o collettiva, in modo non continuativo, su itinerari e con orari stabiliti di volta in volta dal committente.

La distinzione che l'art. 244 originario intendeva chiarire riguardava la categoria delle autoambulanze: sul piano della circolazione stradale, il Codice distingue i veicoli per la loro destinazione d'uso e per le caratteristiche tecniche omologate. Le autoambulanze sono veicoli speciali (art. 54, comma 1, lett. f, CdS), costruiti e allestiti specificamente per il trasporto di malati o feriti in modo da garantirne l'assistenza.

Autoambulanze di trasporto e di soccorso: la distinzione

La distinzione tra autoambulanze «di trasporto» e «di soccorso» riflette una classificazione tecnica diffusa nel settore sanitario e del soccorso. Le ambulanze di trasporto sono destinate al trasferimento programmato di pazienti non in condizioni acute — ad esempio il trasporto da casa all'ospedale per visite o terapie, o il trasferimento tra strutture sanitarie di pazienti stabili. Le ambulanze di soccorso (o di tipo «A1» o «A2» secondo le norme UNI-EN vigenti nel settore) sono invece allestite per il soccorso d'emergenza, con attrezzature per la rianimazione e la stabilizzazione del paziente critico.

La norma originaria dell'art. 244 chiariva che entrambe le categorie potevano essere considerate «adibite al trasporto specifico di persone» e rientrare quindi nell'ambito del noleggio con conducente. Questa precisazione era utile perché evitava ambiguità interpretative sul regime giuridico applicabile: un'ambulanza di soccorso avrebbe potuto essere esclusa dal regime NCC se interpretata come veicolo di emergenza e non di «trasporto di persone» in senso stretto.

L'evoluzione normativa successiva

La soppressione del comma 1 ad opera del DPR 610/1996 si inserisce in un processo di semplificazione e riorganizzazione della disciplina del trasporto di persone con conducente, che nel corso degli anni Novanta ha visto l'affermarsi di normative di settore specifiche per il trasporto sanitario. La disciplina del trasporto sanitario è stata progressivamente separata dalla disciplina generale del NCC, con l'emanazione di norme regionali e di settore che regolano le autorizzazioni, le tariffe e i requisiti degli operatori del trasporto sanitario privato.

Attualmente, il trasporto sanitario è disciplinato in modo autonomo rispetto al NCC tradizionale, con regole specifiche che tengono conto della natura del servizio (urgenza, sicurezza del paziente, dotazioni sanitarie) e dei soggetti che possono erogarli (associazioni di volontariato, cooperative sociali, imprese private accreditate). Il CdS e il suo regolamento di esecuzione si occupano degli aspetti circolatori (precedenza, segnali acustici e luminosi delle ambulanze), mentre la disciplina autorizzatoria e tariffaria è rimessa a normative speciali.

Rilevanza attuale e lettura del testo

La permanenza nel testo del regolamento del comma soppresso — sia pur con l'esplicita indicazione della soppressione — ha valore documentale e storico. Per i consulenti legali e gli operatori del settore, è importante verificare sempre la versione vigente del testo normativo e non fare affidamento su disposizioni abrogate o soppresse. In questo caso, le previsioni sull'utilizzo delle ambulanze nel sistema NCC sono oggi da ricercare nella legislazione regionale sul trasporto sanitario e nelle norme statali di settore successive al DPR 610/1996.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Cosa prevedeva l'art. 244 del Regolamento del Codice della Strada?

Nella sua formulazione originaria, chiariva che ai fini del noleggio con conducente (art. 85 CdS) sia le autoambulanze di trasporto che quelle di soccorso erano da considerarsi adibite al trasporto specifico di persone. Il comma 1 è stato soppresso dal DPR 16 settembre 1996, n. 610.

Perché il comma è stato soppresso?

Il DPR 610/1996 ha riorganizzato la disciplina del NCC nell'ambito del regolamento. Parallelamente, il trasporto sanitario è stato progressivamente regolamentato da normative di settore autonome, rendendo superflua la previsione originaria dell'art. 244.

Dove si trovano oggi le regole per il trasporto sanitario con ambulanze private?

La disciplina è frammentata tra normativa statale (art. 85 CdS per gli aspetti circolatori), legislazione regionale (autorizzazioni e tariffe per il trasporto sanitario non urgente) e normative tecniche di settore (norme UNI-EN 1789 sulle ambulanze). Non esiste più un riferimento unitario nel solo DPR 495/1992.

Un'ambulanza privata può essere usata come veicolo NCC ordinario?

Non direttamente: occorre verificare l'omologazione del veicolo e le autorizzazioni amministrative previste dalla legislazione vigente sul NCC (L. 21/1992 e normativa regionale). Il mezzo potrebbe dover essere ri-omologato e l'operatore dovrà iscriversi al registro NCC del Comune competente.

L'art. 244 del regolamento ha ancora rilevanza pratica?

No: il comma 1 è soppresso e l'articolo è attualmente privo di contenuto normativo vigente. La sua lettura ha valore storico e documentale per comprendere l'evoluzione della disciplina del noleggio con conducente e del trasporto sanitario in Italia.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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