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Ultimo aggiornamento: 15 Aprile 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Il certificato di approvazione viene rilasciato ai sensi dell'art. 76, comma 1, del Codice della Strada e contiene tutti i dati tecnici necessari per la compilazione della carta di circolazione del veicolo, inclusi numero di telaio, fabbrica e tipo.
  • È valido come documentazione tecnica per la successiva immatricolazione solo se accompagnato dal certificato d'origine o dal certificato di conformità del veicolo.
  • Deve essere firmato e timbrato dal funzionario della Direzione generale della M.C.T.C. che ha effettuato la visita e prova, nonché dal timbro dell'ufficio di appartenenza.
  • La redazione avviene su modello approvato dal Ministero dei trasporti; i Centri prova autoveicoli possono avvalersi di apposite sezioni con autonomia finanziaria.
  • I Centri prova autoveicoli sono distribuiti su tutto il territorio nazionale con circoscrizioni regionali definite dalla legge 870/1986.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 234 DPR 495/1992 — Certificato di approvazione

Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 — Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

1. Il certificato di approvazione, rilasciato ai sensi dell'articolo 76, comma 1, del codice, deve essere redatto su modello approvato dal Ministero dei trasporti – Direzione generale della M.C.T.C. e deve contenere tutti i dati necessari per la compilazione della parte tecnica della carta di circolazione del veicolo cui si riferisce, oltre al numero di telaio di quest'ultimo ed alla fabbrica e tipo.

2. Il certificato di approvazione, valido come documentazione tecnica per la successiva immatricolazione del veicolo solo se accompagnato dal certificato d'origine o dal certificato di conformità del veicolo stesso, deve essere completato con il timbro e la firma del funzionario della Direzione generale della M.C.T.C. che ha proceduto alla visita e prova, nonché con il timbro dell'ufficio di appartenenza del funzionario medesimo.

3. I Centri prova autoveicoli, di cui all' articolo 15 della legge 1 dicembre 1986, n. 870, possono avvalersi di apposite sezioni individuate con decreto del Ministro dei trasporti. Tali sezioni godono di autonomia finanziaria. Nota all'art. 234: – Il testo dell' art. 15 della legge 1 dicembre 1986, n. 870 (Misure urgenti straordinarie per i servizi della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del Ministero dei trasporti) è il seguente: "Art.

15. –

1. Alla effettuazione delle prove occorrenti per la omologazione dei tipi di veicoli a motore, rimorchi e macchine agricole, nonché per l'approvazione dei relativi dispositivi, la Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione provvede con appositi uffici.

2. Tali uffici, tenuto conto di quelli già istituiti in via temporanea ai sensi dell' art. 8 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 557, sono i seguenti: a) Centro prova autoveicoli di Torino, con circoscrizione comprendente il Piemonte, la valle d'Aosta e la Liguria; b) Centro prova autoveicoli di Milano, con circoscrizione comprendente le province di Milano, Como, Sondrio, Bergamo, Pavia e Varese; c) Centro prova autoveicoli di Brescia, con circoscrizione comprendente le province di Brescia, Cremona e Mantova; d) Centro prova autoveicoli di Verona, comprendente il Veneto e il Friuli Venezia Giulia; e) Centro prova autoveicoli di Bolzano, comprendente le province autonome di Bolzano e Trento; f) Centro prova autoveicoli di Bologna, comprendente l'Emilia-Romagna e la Toscana; g) Centro superiore ricerche e prove autoveicoli e dispositivi di Roma, comprendente il Lazio, Umbria e la Sardegna; h) Centro prova autoveicoli di Pescara, comprendente le Marche, l'Abruzzo e il Molise; i) Centro Prova autoveicoli di Napoli, comprendente la Campania, la Calabria e la provincia di Potenza; l) Centro prova autoveicoli di Bari, comprendente la Puglia e la provincia di Matera; m) Centro prova autoveicoli di Palermo, comprendente le province di Palermo, Agrigento, Caltanissetta e Trapani; n) Centro prova autoveicoli di Catania, comprendente le province di Catania, Messina, Siracusa, Ragusa ed Enna.

3. Restano ferme le altre attribuzioni già conferite al Centro superiore ricerche prove autoveicoli e dispositivi, con sede a Roma".

Commento

Inquadramento normativo: il certificato di approvazione nel processo di omologazione dei veicoli

L'articolo 234 del DPR 495/1992 disciplina il certificato di approvazione, documento tecnico-amministrativo che si colloca nella fase finale del processo di omologazione dei veicoli a motore prima della loro immissione sul mercato e immatricolazione. Esso attua l'art. 76, comma 1, del Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992), che prevede la necessità di specifiche approvazioni tecniche per i tipi di veicoli prodotti in serie.

Nel sistema italiano di omologazione, prima che un nuovo modello di veicolo possa essere commercializzato e immatricolato, il costruttore deve sottoporlo a una serie di prove tecniche che verificano la conformità alle norme di sicurezza, alle prescrizioni sulle emissioni e a quelle sui dispositivi di equipaggiamento. Queste prove vengono effettuate dai Centri prova autoveicoli della Direzione generale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione (oggi Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti — MIT, con le funzioni già attribuite alla Direzione M.C.T.C.). Al termine positivo delle prove, viene rilasciato il certificato di approvazione, che «fotografa» le caratteristiche tecniche del veicolo verificato e le certifica ufficialmente.

Contenuto del certificato di approvazione

Il comma 1 elenca con precisione il contenuto minimo del certificato:

  • Tutti i dati necessari per la compilazione della parte tecnica della carta di circolazione: massa, dimensioni, potenza, cilindrata, posti, categoria di veicolo, dispositivi di sicurezza e via dicendo — tutti gli elementi che confluiranno poi nella carta di circolazione (il «libretto») del singolo esemplare immatricolato;
  • Numero di telaio: l'identificativo univoco del singolo veicolo sottoposto alla visita e prova, che consente di associare il certificato a un esemplare specifico;
  • Fabbrica e tipo: il costruttore e il modello del veicolo, per consentire l'associazione al tipo omologato.

Il modello del documento è approvato dal Ministero dei trasporti, quindi non è libero nelle sue forme: deve rispettare un formato standardizzato che garantisce uniformità di lettura da parte degli uffici della motorizzazione civile in tutta Italia.

Condizioni di validità: l'abbinamento con certificato d'origine o di conformità

Il comma 2 introduce una regola fondamentale che spesso crea confusione nella prassi: il certificato di approvazione, da solo, non è sufficiente per immatricolare il veicolo. Esso è valido «come documentazione tecnica per la successiva immatricolazione» solo se accompagnato da uno dei seguenti documenti:

  • Il certificato d'origine: documento rilasciato dal costruttore che attesta l'identità del veicolo e la sua provenienza dalla fabbrica;
  • Il certificato di conformità (CoC — Certificate of Conformity): documento europeo standardizzato che attesta la conformità del veicolo a un tipo omologato a livello comunitario, ai sensi della normativa europea sull'omologazione «per tipo» dei veicoli a motore.

Questa duplice documentazione è necessaria perché il certificato di approvazione certifica che il tipo è stato verificato, ma è il certificato d'origine o di conformità a dimostrare che il singolo esemplare corrisponde al tipo approvato. Senza questo abbinamento, la motorizzazione civile non può compilare in modo completo la carta di circolazione del singolo veicolo.

Il certificato deve essere firmato e timbrato dal funzionario della Direzione generale M.C.T.C. che ha condotto la visita e prova, nonché dal timbro dell'ufficio di appartenenza. La doppia autentica — firma personale e timbro dell'ente — garantisce la piena validità giuridica del documento e la tracciabilità della responsabilità dell'accertamento tecnico.

I Centri prova autoveicoli: organizzazione territoriale

Il comma 3, richiamando l'art. 15 della legge 1 dicembre 1986, n. 870, fornisce il quadro organizzativo dei Centri prova autoveicoli (CPA), ovvero gli uffici della motorizzazione civile competenti a effettuare le prove di omologazione. I centri sono distribuiti su base regionale con competenze territoriali determinate:

  • Torino: Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria;
  • Milano: province di Milano, Como, Sondrio, Bergamo, Pavia, Varese;
  • Brescia: province di Brescia, Cremona, Mantova;
  • Verona: Veneto e Friuli Venezia Giulia;
  • Bolzano: province autonome di Bolzano e Trento;
  • Bologna: Emilia-Romagna e Toscana;
  • Roma (Centro superiore ricerche e prove): Lazio, Umbria, Sardegna;
  • Pescara: Marche, Abruzzo, Molise;
  • Napoli: Campania, Calabria, provincia di Potenza;
  • Bari: Puglia, provincia di Matera;
  • Palermo: province di Palermo, Agrigento, Caltanissetta, Trapani;
  • Catania: province di Catania, Messina, Siracusa, Ragusa, Enna.

Il Centro superiore ricerche e prove autoveicoli e dispositivi di Roma ha competenze aggiuntive rispetto agli altri CPA, mantenendo attribuzioni specifiche nel campo della ricerca e delle prove speciali assegnategli dalla normativa vigente.

I CPA possono avvalersi di apposite sezioni individuate con decreto ministeriale, che godono di autonomia finanziaria: questo consente di gestire le entrate derivanti dalle prove di omologazione senza dover far confluire tutto nel bilancio generale dell'amministrazione, velocizzando le procedure e garantendo la sostenibilità economica del sistema.

Raccordo con il sistema europeo di omologazione

Il sistema descritto dall'art. 234 è stato progressivamente integrato nel sistema europeo di omologazione per tipo dei veicoli a motore, disciplinato dal Regolamento UE 2018/858 (che ha sostituito la Direttiva 2007/46/CE). Nell'attuale quadro normativo, i costruttori europei ottengono in genere un'omologazione unica a livello comunitario (CoC rilasciato dall'autorità omologatrice dello Stato membro dove il costruttore ha sede), che è riconosciuta in tutta l'Unione. I CPA italiani operano nel quadro di questa struttura, sia per le omologazioni di nuovi tipi di veicoli prodotti in Italia, sia per le verifiche tecniche di particolari tipologie non coperte dalla procedura comunitaria armonizzata.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Cos'è il certificato di approvazione di un veicolo?

È il documento tecnico ufficiale che certifica l'esito positivo delle prove di omologazione di un tipo di veicolo. Viene rilasciato dal Centro prova autoveicoli della motorizzazione civile, contiene tutti i dati tecnici necessari per la carta di circolazione e attua l'art. 76 del Codice della Strada.

Il certificato di approvazione è sufficiente per immatricolare un veicolo?

No. Ai sensi dell'art. 234, comma 2, è valido come documentazione tecnica per l'immatricolazione solo se accompagnato dal certificato d'origine o dal certificato di conformità (CoC) del veicolo. Senza uno di questi due documenti, la pratica di immatricolazione non può essere completata.

Chi firma il certificato di approvazione?

Il certificato deve essere completato con il timbro e la firma personale del funzionario della Direzione generale della M.C.T.C. (oggi MIT) che ha proceduto alla visita e prova, nonché con il timbro dell'ufficio di appartenenza di quel funzionario.

Qual è la differenza tra certificato di approvazione e certificato di conformità?

Il certificato di approvazione è emesso dall'autorità italiana al termine delle prove su un tipo di veicolo. Il certificato di conformità (CoC) è invece il documento europeo standardizzato che il costruttore rilascia per ogni singolo esemplare, attestando che corrisponde a un tipo già omologato. I due documenti si completano a vicenda.

Qual è il Centro prova autoveicoli competente per la mia regione?

La competenza territoriale è fissata dall'art. 15 della legge 870/1986, richiamato dall'art. 234. Ci sono 12 centri distribuiti su tutto il territorio nazionale (Torino, Milano, Brescia, Verona, Bolzano, Bologna, Roma, Pescara, Napoli, Bari, Palermo, Catania), ciascuno con una circoscrizione regionale o provinciale definita.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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