Testo dell'articoloVigente
Art. 77 Reg. (UE) 2023/1114 – Scambio di cripto-attività con fondi o scambio di cripto-attività con altre cripto-attività
Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)
1. I prestatori di servizi per le cripto-attività che scambiano cripto-attività con fondi o altre cripto-attività stabiliscono una politica commerciale non discriminatoria che indichi, in particolare, il tipo di clienti con cui accettano di effettuare operazioni e le condizioni che tali clienti devono soddisfare.
2. I prestatori di servizi per le cripto-attività che scambiano cripto-attività con fondi o altre cripto-attività pubblicano un prezzo fisso delle cripto-attività o un metodo per determinare il prezzo delle cripto-attività che propongono di scambiare con fondi o altre cripto-attività, come pure qualsiasi limite applicabile all’importo da scambiare determinato dal prestatore di servizi per le cripto-attività.
3. I prestatori di servizi per le cripto-attività che scambiano cripto-attività con fondi o altre cripto-attività eseguono gli ordini dei clienti ai prezzi indicati quando l’ordine di scambio è definitivo. I prestatori di servizi per le cripto-attività informano i loro clienti delle condizioni necessarie affinché un ordine sia considerato definitivo.
4. I prestatori di servizi per le cripto-attività che scambiano cripto-attività con fondi o altre cripto-attività pubblicano informazioni circa le operazioni da essi eseguite, ad esempio il volume e il prezzo delle operazioni.
In sintesi
Indice dei contenuti
Il servizio di scambio di cripto-attività nel quadro MiCA
L'art. 77 MiCA disciplina uno dei servizi per le cripto-attività più diffusi nel mercato: lo scambio di cripto-attività con fondi (c.d. conversione cripto-fiat, es. Bitcoin contro euro) e lo scambio di cripto-attività con altre cripto-attività (c.d. conversione cripto-cripto, es. Bitcoin contro Ethereum). Si tratta di un'attività esercitata in modo professionale dai prestatori di servizi per le cripto-attività (CASP) autorizzati ai sensi dell'art. 59 MiCA. La norma si inserisce nel Titolo V, dedicato specificamente ai requisiti di condotta dei CASP, e mira a garantire trasparenza, non discriminazione e certezza contrattuale per i clienti che si avvalgono di servizi di exchange.
La politica commerciale non discriminatoria
Il par. 1 impone al CASP di dotarsi di una politica commerciale non discriminatoria, formalizzata e resa pubblica, che definisca:
Il requisito di non discriminazione non impedisce al CASP di segmentare la propria clientela o di porre condizioni di accesso: vieta tuttavia che criteri analoghi vengano applicati in modo arbitrario e non trasparente, favorendo o penalizzando ingiustificatamente determinate categorie di clienti. La politica deve essere resa accessibile ai clienti prima della conclusione del contratto, contribuendo alla trasparenza pre-contrattuale richiesta anche dall'art. 71 MiCA (obblighi informativi generali dei CASP).
Trasparenza pre-negoziazione: pubblicazione del prezzo e dei limiti
Il par. 2 introduce specifici obblighi di trasparenza pre-negoziazione, ricalcando in parte la logica della disciplina sui mercati finanziari tradizionali (MiFID II/MiFIR) adattata alle caratteristiche dei mercati cripto. Il CASP deve pubblicare:
La pubblicazione deve essere effettuata in modo chiaro e accessibile, in genere attraverso l'interfaccia della piattaforma (sito web o app) prima che il cliente inserisca l'ordine. Questa trasparenza protegge i clienti da pratiche di price manipulation da parte del CASP (es. modifica del prezzo tra il momento in cui il cliente visualizza il preventivo e quello in cui l'ordine viene eseguito, fenomeno noto come slippage artificiale).
Esecuzione degli ordini ai prezzi pubblicati: la certezza del prezzo definitivo
Il par. 3 sancisce il principio di vincolatività del prezzo al momento in cui l'ordine diventa definitivo. Una volta che il cliente ha inviato un ordine di scambio e tale ordine è da considerarsi «definitivo» secondo le condizioni pubblicate dal CASP, l'exchange è obbligato a eseguirlo al prezzo indicato, senza possibilità di modificarlo unilateralmente. Il CASP ha l'obbligo correlato di informare i clienti delle condizioni che rendono un ordine definitivo (es. la conferma della transazione on-chain, la pressione del tasto «Conferma», il superamento di un timeout). Questa regola previene pratiche come il re-quoting (proposta di un prezzo diverso dopo la conferma dell'ordine) e il front-running (esecuzione di ordini propri prima di quelli dei clienti a condizioni migliori). Essa è coerente con gli standard di best execution applicabili agli intermediari finanziari tradizionali, pur adattati alla struttura degli exchange cripto, che spesso operano come market maker (cioè offrono essi stessi i prezzi di scambio) piuttosto che come puri intermediari di ordini.
Trasparenza post-negoziazione: pubblicazione delle transazioni
Il par. 4 estende gli obblighi di trasparenza alla fase post-negoziazione: il CASP deve pubblicare informazioni sulle operazioni eseguite, inclusi il volume e il prezzo delle transazioni. Questa disposizione mira a garantire un livello minimo di price discovery trasparente nel mercato delle cripto-attività, consentendo agli utenti (e alle autorità di vigilanza) di avere una visione delle condizioni a cui le transazioni sono state effettivamente eseguite. Le modalità e i tempi di questa pubblicazione - in tempo reale, near real-time o con un certo ritardo - saranno specificati negli atti delegati e nelle norme tecniche di attuazione (ITS) che l'ESMA è delegata a sviluppare. Nel mercato dei cambi cripto-fiat, questa norma introduce un elemento di trasparenza che in precedenza era assente per molti exchange centralizzati, i quali non pubblicavano in modo sistematico i dati di eseguito.
Coordinamento con altri obblighi dei CASP e con la disciplina AML
Gli obblighi dell'art. 77 si inseriscono in un quadro di norme di condotta più ampio applicabile a tutti i CASP (artt. 70-76 e 78-88 MiCA). In particolare, si coordinano con: l'obbligo di separazione dei fondi dei clienti (art. 70), gli obblighi informativi pre-contrattual (art. 71), la politica di gestione dei conflitti di interesse (art. 72) e le regole di custodia (art. 75). Sul versante AML, le operazioni di exchange sono tra le più monitorate dalle unità di informazione finanziaria in quanto punto di conversione tra cripto-attività anonime e valuta legale: il CASP deve integrare i presidi della politica commerciale con robuste procedure KYC, monitoraggio delle transazioni e segnalazione delle operazioni sospette ai sensi della quarta e quinta Direttiva Antiriciclaggio e del Regolamento sui trasferimenti di fondi (Regolamento TFR, che si applica anche alle cripto-attività).
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
Tutti i soggetti che gestiscono uno swap di cripto-attività sono CASP soggetti all'art. 77?
L'art. 77 si applica ai CASP che svolgono il servizio di scambio in modo professionale, previa autorizzazione ai sensi dell'art. 59 MiCA. I protocolli DeFi completamente decentralizzati e autonomi (smart contract senza gestore identificabile) sono tendenzialmente esclusi dal campo di applicazione di MiCA; tuttavia la distinzione tra piattaforme "veramente" decentralizzate e quelle che hanno un operatore identificabile non è sempre netta, e la Commissione europea ha avviato una riflessione normativa specifica.
Un CASP può addebitare commissioni sullo scambio di cripto-attività?
Sì, le commissioni di scambio sono consentite e devono essere incluse nelle informazioni pubblicate ai sensi dell'art. 77, par. 2. Il CASP può applicare spread, commissioni fisse o percentuali sul volume, purché tali costi siano chiaramente indicati nella metodologia di determinazione del prezzo pubblicata prima dell'esecuzione dell'ordine. L'art. 77 non impone la gratuità del servizio, a differenza dell'art. 39 per il rimborso degli ART.
Cosa si intende per "ordine definitivo" ai sensi dell'art. 77, par. 3?
MiCA demanda al CASP la definizione delle condizioni che rendono un ordine definitivo, ma impone che tali condizioni siano pubblicate e comunicate chiaramente ai clienti. In pratica, l'ordine è generalmente definitivo quando il cliente ha confermato esplicitamente (es. doppia conferma) o quando la transazione è stata trasmessa alla blockchain. Il CASP non può qualificare come "non definitivo" un ordine che il cliente ragionevolmente intendesse come concluso.
Le informazioni sulle transazioni post-negoziazione devono essere pubblicate in tempo reale?
MiCA non specifica i tempi esatti, rimandando agli ITS dell'ESMA. Le bozze di ITS suggeriscono una pubblicazione near real-time con un ritardo massimo di 15 minuti per i dati aggregati. L'obiettivo è garantire un livello di trasparenza dei prezzi paragonabile a quello dei mercati regolamentati tradizionali, pur tenendo conto delle peculiarità operative degli exchange cripto (operatività 24/7, frammentazione della liquidità).
Un CASP che fa market making (cioè offre esso stesso i prezzi) deve applicare l'art. 77 allo stesso modo di un intermediario puro?
Sì. MiCA non distingue tra CASP che agiscono come market maker (offrono prezzi propri) e CASP che agiscono come intermediari puri (smistano ordini a piattaforme esterne). In entrambi i casi si applicano gli obblighi di pubblicazione del prezzo e di esecuzione al prezzo pubblicato. Tuttavia, per i market maker il rischio di conflitti di interesse (il CASP opera per conto proprio mentre serve i clienti) deve essere gestito attraverso le politiche ex art. 72 MiCA.