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Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 76 D.P.R. 600/1973 (Accertamento) – Abrogazione

In vigore dal 1/1/1974

1. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate, in quanto non sia DPR 29.9.1973 n. 600 – Art. 77-Allegato A 81 diversamente stabilito con norma espressa, le disposizioni del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, e successive modificazioni, e le disposizioni di altre leggi non compatibili con quelle del presente decreto. 2. Per i rapporti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, relativi a tributi vigenti anteriormente alla data stessa continuano ad applicarsi le disposizioni in materia di accertamento e di sanzioni di cui al predetto testo unico.

In sintesi

  • Con l’entrata in vigore del D.P.R. 600/1973 sono abrogate le disposizioni del T.U. delle leggi sulle imposte dirette (D.P.R. 645/1958) incompatibili con il nuovo decreto.
  • Sono altresì abrogate le disposizioni di altre leggi non compatibili con il D.P.R. 600/1973, salvo deroghe espresse.
  • Per i rapporti in corso relativi a tributi vigenti prima dell’entrata in vigore del decreto, continuano ad applicarsi le norme di accertamento e sanzioni previgenti.
  • La norma garantisce la continuità dei procedimenti già avviati e la certezza dei rapporti tributari in via di definizione al momento della riforma.
La clausola abrogatoria: il passaggio dalla vecchia alla nuova disciplina
L’articolo 76 del D.P.R. 600/1973 contiene la clausola abrogatoria generale della riforma tributaria in materia di accertamento delle imposte sui redditi. Si tratta di una norma di chiusura sistematica che definisce il perimetro del diritto abrogato e, al contempo, introduce una clausola di salvaguardia per i rapporti pregressi. Il comma 1 stabilisce che, con effetto dalla data di entrata in vigore del D.P.R. 600/1973 (1° gennaio 1974), sono abrogate: - le disposizioni del T.U. delle leggi sulle imposte dirette approvato con il D.P.R. 29 gennaio 1958 n. 645 e successive modificazioni; - le disposizioni di altre leggi non compatibili con il D.P.R. 600/1973. L’abrogazione è tuttavia temperata da due limitazioni: opera solo «in quanto non sia diversamente stabilito con norma espressa» (lasciando sopravvivere le disposizioni espressamente salvate da altre norme) e non riguarda le disposizioni del D.P.R. 645/1958 con le quali il D.P.R. 600/1973 sia compatibile (queste continuano a vivere per la parte non sostituita).
Il T.U. delle leggi sulle imposte dirette del 1958
Il D.P.R. 29 gennaio 1958 n. 645 era il testo unico che raccoglieva e coordinava le leggi sulle imposte dirette vigenti all’epoca: l’imposta di ricchezza mobile, l’imposta complementare progressiva sul reddito complessivo, l’imposta sulle società e l’imposta sui redditi di ricchezza mobile dei soggetti esteri. Questo sistema, risalente nelle sue origini al periodo liberale e poi rimaneggiato nel dopoguerra, era caratterizzato da grande frammentazione e dalla molteplicità delle imposte reali applicabili ai singoli cespiti di reddito. La riforma del 1972-1973 lo sostituì con un sistema imperniato su tre grandi imposte (IRPEF, IRPEG, ILOR) e introdusse regole di accertamento organiche e uniformi per tutti i tipi di reddito. Il D.P.R. 600/1973 contiene appunto le norme di accertamento, mentre il D.P.R. 597/1973 disciplina l’IRPEF e il D.P.R. 598/1973 l’IRPEG.
La salvaguardia per i rapporti in corso
Il comma 2 introduce una fondamentale clausola di continuità: per i rapporti in corso alla data di entrata in vigore del D.P.R. 600/1973, relativi a tributi vigenti anteriormente a tale data, continuano ad applicarsi le disposizioni in materia di accertamento e di sanzioni di cui al predetto T.U. (D.P.R. 645/1958). Questa norma risponde all’esigenza di certezza del diritto: i procedimenti di accertamento già avviati sotto il vecchio regime, le controversie in corso, i termini già decorsi o in corso di decorrenza, le sanzioni già irrogate o in via di irrogazione non possono essere improvvisamente assoggettati a regole nuove. Il principio di irretroattività della legge tributaria e di tempus regit actum impone che gli atti già compiuti siano valutati secondo le norme vigenti al momento in cui sono stati posti in essere.
Ambito di applicazione della clausola di continuità
La clausola del comma 2 riguarda specificamente i rapporti «relativi a tributi vigenti anteriormente»: si tratta delle imposte del vecchio sistema (ricchezza mobile, complementare progressiva, imposta sulle società, ILOR ante-riforma). Per questi tributi, gli accertamenti già emessi, le contestazioni in corso e i procedimenti sanzionatori seguono le vecchie regole anche dopo il 1° gennaio 1974. Diversamente, per i rapporti relativi ai nuovi tributi (IRPEF, IRPEG, ILOR nella nuova configurazione) si applicano fin dall’origine le disposizioni del D.P.R. 600/1973. La linea di demarcazione non è solo temporale (prima o dopo il 1° gennaio 1974) ma anche oggettiva (quale tributo è interessato).
Il principio di abrogazione tacita e la sua portata
L’art. 76 opera una abrogazione tacita di tutte le norme incompatibili del D.P.R. 645/1958 e delle altre leggi tributarie, senza doverle enumerare una per una. Questa tecnica legislativa (clausola abrogatoria innominata) è comune nelle grandi riforme di sistema: anziché catalogare pedissequamente ogni singola norma abrogata, il legislatore stabilisce il criterio di incompatibilità e lascia all’interprete il compito di applicarlo caso per caso. La giurisprudenza e la dottrina hanno nel tempo risolto i dubbi interpretativi sorti sulla compatibilità o incompatibilità di specifiche disposizioni previgenti con il nuovo sistema, contribuendo a definire il perimetro effettivo dell’abrogazione.
Rilevanza attuale
L’art. 76 ha esaurito la sua funzione operativa diretta: i «rapporti in corso» al 1° gennaio 1974 sono da decenni definiti. Mantiene interesse storico-sistematico come punto di giuntura tra il vecchio e il nuovo sistema tributario e come esempio di tecnica legislativa nella gestione delle grandi riforme di diritto fiscale.

Domande frequenti

Cosa ha abrogato l’entrata in vigore del D.P.R. 600/1973?

Ha abrogato le disposizioni del T.U. delle leggi sulle imposte dirette (D.P.R. 645/1958) e le disposizioni di altre leggi incompatibili con il nuovo decreto, salvo le norme espressamente salvate da disposizioni specifiche. L’abrogazione è per incompatibilità (tacita) e non per sostituzione nominativa.

Un accertamento avviato sotto il vecchio sistema fiscale prima del 1° gennaio 1974 segue le vecchie o le nuove regole?

Segue le vecchie regole. Il comma 2 stabilisce che per i rapporti in corso alla data di entrata in vigore del D.P.R. 600/1973, relativi a tributi previgenti, continuano ad applicarsi le norme di accertamento e sanzioni del D.P.R. 645/1958. Il principio di tempus regit actum assicura la continuità del vecchio regime per i procedimenti già avviati.

La clausola di continuità del comma 2 si applica anche ai nuovi tributi (IRPEF, IRPEG)?

No. La clausola di continuità del comma 2 riguarda solo i «rapporti in corso relativi a tributi vigenti anteriormente», ossia le imposte del vecchio sistema (ricchezza mobile, complementare progressiva, imposta sulle società nella vecchia configurazione). Per i nuovi tributi introdotti dalla riforma si applicano fin dall’origine le norme del D.P.R. 600/1973.

Come si risolve un dubbio su quale normativa si applica a una fattispecie del periodo di transizione (1973-1975)?

Il criterio è duplice: oggettivo (quale tributo è coinvolto: vecchio o nuovo?) e temporale (il rapporto era «in corso» al 1° gennaio 1974?). Se il rapporto riguarda un tributo della vecchia disciplina ed era in corso alla data di entrata in vigore, si applica il D.P.R. 645/1958. Se riguarda un tributo del nuovo sistema o sorge dopo il 1° gennaio 1974, si applica il D.P.R. 600/1973.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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