← Torna a Accertamento - D.P.R. 600/1973
Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 77 D.P.R. 600/1973 (Accertamento) – Entrata in vigore

In vigore dal 1/1/1974

1. Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 1974. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. ALLEGATO A (art. 26-quater, comma 1, lettera a) (1) a) Le società di diritto belga denominate «société anonyme/naamloze vennootschap»«société en commandite par actions/commanditaire vennootschap op aandelen», «société privée à responsabilité limitée/besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkbcjd» nonché gli enti di diritto pubblico che operano in regime di diritto privato. b) le società di diritto danese denominate «aktieselskab» e «anpartsselskab»; c) le società di diritto tedesco denominate «Aktiengesellschaft»«Kommanditgesellschaft suf Aktien»«Gesellschaft mit beschränk ter Haftung» e «bergrechtliche Gewerkschaft»; d) le società di diritto greco denominate (Omissis) e) le società di diritto spagnolo denominate «sociedad anonima», «sociedad comanditaria por acciones», «sociedad de responsabilidad limitada», nonché gli enti di diritto pubblico che operano in regime di diritto privato; f) le società di diritto francese denominate «societé anonyme», «societé en commandite par actions», «societéà responsabilité limitée», nonché gli stabilimenti ed imprese pubblici a carattere industriale e commerciale; g) le società di diritto irlandese denominate «public companies limited by shares or by guarantee», «private companies limited by shares or by guarantee» gli enti registrati sotto il regime degli «Idustrial and Provident Societies Acts» o le «building societies» registrate sotto il regime dei «Building Societies Acts»; h) le società di diritto italiano denominate «società per azioni», «società in accomandita per azioni»«società a responsabilità limitata», nonché gli enti pubblici e privati che esercitano attività industriali e commerciali; i) le società di diritto lussemburghese denominate «societé anonyme», «société en commandite par actions» e «société à responsabilité limitée»; l) le società di diritto olandese denominate «naamloze vennootschap» e «besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid»; m) le società di diritto austriaco denominate: «Aktiengesellschaft» e «Gesellschaft mit beschränkter Haftung»; n) le società commerciali e società civili di forma commerciale, le cooperative e le imprese pubbliche costituite conformemente al diritto portoghese; o) le società di diritto finlandese denominate: «osakeyhtio/aktiebolag»«osuuskunta/andelslag»« säästöpankki/sparbank» e «vakuutusyhtiö/försäkringsbolag»; p) le società di diritto svedese denominate «akticboag» e «forsakringsaktiebolag»; q) le società costituite conformemente al diritto del Regno Unito; r) le società di diritto ceco denominate (Omissis); s) le società di diritto estone denominate «täisuhing», «usaldusiining», «osauhing», «aktsiasclts»«tulundusuhistu» t) le società di diritto cipriota denominate società conformemente alla normativa societaria, gli enti di diritto pubblico nonché ogni altro ente considerato una società conformemente alla normativa in materia di imposta sul reddito; u) le società di diritto lettone denominate «akeiju sabiedriba»«sabiedriba ar icrobezotu atbildibu»; v) le società costituite conformemente al diritto della Lituania: z) le società di diritto ungherese denominate DPR 29.9.1973 n. 600 – Allegato B 82 (Omissis): aa) le società di diritto maltese denominate «Kumpaniji la Responsabilità limitata»«Socjetajiet in akkomandita li l-kapitaltaghhom maqsum fazzjonijiet»; bb) le società di diritto polacco denominate (Omissis) cc) le società di diritto sloveno denominate (Omissis); dd) le società di diritto slovacco denominate(Omissis); ee) le società di diritto bulgaro denominate: (Omissis) costituite in conformità della legislazione bulgara e dedite ad attività commerciali; (2) ff) le società di diritto slovacco denominate: (Omissis) (2); gg) le società di diritto croato denominate: “dionicko drustvo”, “drustvo s ogranicenom odgovornoscu”, e altre società costituite conformemente al diritto croato e soggette all’imposta croata sugli utili. (3) Note: (1) Allegato inserito dall’art. 1, comma 2, DLgs. 30.5.2005 n. 143, pubblicato in G.U. 26.7.2005 n. 172. (2) Lettera inserita dall’art. 1, comma 2, DM 12.10.2007, pubblicato in G.U. 14.12.2007 n. 290, a decorrere dall’1.1.2007, ex art. 2, comma 1 del medesimo decreto. (3) Lettera inserita dall’art. 1, comma 1, DM 25.10.2013, pubblicato in G.U. 5.11.2013 n. 259, a decorrere dall’1.7.2013, ex art. 2, comma 1 del medesimo decreto. ALLEGATO B (art. 26-quater, comma 4, lettera a) (1) 1) impôt des sociétés/vennootschapsbclasting in Belgio; 2) sclskabbsskat in Danimarca; 3) Körperschaftsteuer in Germania; 4) (Omissis) in Grecia; 5) impaesto sobre sociedades in Spagna; 6) impôrt sur les sociètés in Francia; 7) corporation tax in Irlanda; 8) imposta sul reddito delle società in Italia; 9) impôt sur le revenu des collectivités in Lussemburgo; 10) vennotschapsbelasting nei Paesi Bassi; 11) Köperschaftsteuer in Austria; 12) imposto sobre o rendimento da pessoas colectivas in Portogallo; 13) yhtejsöjen tulovero/inkomstskatten för samfund in Finlandia; 14) statlig inkomstskatt in Svezia; 15) corporation tax nel Regno Unito; 16) (Omissis) nella Repubblica ceca; 17) Tulumaks in Estonia; 18) (Omissis) a Cipro 19) (Omissis) in Lettonia; 20) Pelno mokestis in Lituania; 21) Tàrsasàgi ado in Ungheria; 22) Taxxa fuq l-income a Malta; 23) Podatek dochodowy od osób prawnych in Polonia; 24) (Omissis) in Slovenia; 25) (Omissis) in Slovacchia. 26) (Omissis) in Bulgaria; (2) 27) (Omissis) in Romania; (2) 28) porez na dobit in Croazia. (3) Note: (1) Allegato inserito dall’art. 1, comma 2, DLgs. 30.5.2005 n. 143, pubblicato in G.U. 26.7.2005 n. 172. (2) Numero inserito dall’art. 1, comma 2, DM 12.10.2007, pubblicato in G.U. 14.12.2007 n. 290, a decorrere dall’1.1.2007, ex art. 2, comma 1 del medesimo decreto. (3) Numero inserito dall’art. 1, comma 2, DM 25.10.2013, pubblicato in G.U. 5.11.2013 n. 259, a decorrere dall’1.7.2013, ex art. 2, comma 1 del medesimo decreto.

In sintesi

  • Il D.P.R. 600/1973 è entrato in vigore il 1° gennaio 1974, avviando il nuovo sistema di accertamento delle imposte sui redditi.
  • Il decreto è stato inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana.
  • L’obbligo di osservanza è imposto a chiunque spetti, secondo la formula classica di promulgazione dei decreti del Presidente della Repubblica.
  • L’Allegato A elenca le forme societarie degli Stati UE ammesse al regime di esenzione sugli interessi e canoni (direttiva 2003/49/CE).
  • L’Allegato B elenca le imposte sulle società degli Stati UE rilevanti ai fini della direttiva 2003/49/CE sull’esenzione interessi e canoni.
L’articolo di entrata in vigore: funzione e contenuto
L’articolo 77 del D.P.R. 600/1973 è la disposizione finale del decreto, che ne stabilisce la data di entrata in vigore: il 1° gennaio 1974. Questo articolo, accompagnato dalla formula di promulgazione e dall’indicazione di inserimento nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana, chiude il corpo normativo principale del decreto. La scelta del 1° gennaio 1974 come data di entrata in vigore non è casuale: il legislatore ha voluto che la riforma del sistema di accertamento coincidesse con l’inizio di un nuovo anno fiscale, evitando il problema dei periodi d'imposta a cavallo e semplificando l’applicazione delle norme transitorie. Come chiarisce l’art. 71, il D.P.R. 600/1973 si applica ai periodi d'imposta che hanno inizio a partire da quella data.
Il decreto nella storia della riforma tributaria italiana
Il D.P.R. 600/1973 è uno dei pilastri della grande riforma tributaria del 1972-1973, realizzata in attuazione della legge delega 9 ottobre 1971 n. 825. Quella riforma è stata la più organica revisione del sistema tributario italiano dall’Unità: ha sostituito il caotico sistema delle imposte reali sui singoli cespiti di reddito (ricchezza mobile, complementare progressiva, imposta sulle società) con un sistema moderno imperniato su IRPEF, IRPEG (poi IRES) e ILOR, con regole di accertamento uniformi e procedure codificate. I decreti attuativi principali della riforma furono: - D.P.R. 597/1973: imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF); - D.P.R. 598/1973: imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG); - D.P.R. 599/1973: imposta locale sui redditi (ILOR); - D.P.R. 600/1973: accertamento delle imposte sui redditi; - D.P.R. 601/1973: agevolazioni tributarie; - D.P.R. 602/1973: riscossione delle imposte sui redditi; - D.P.R. 633/1972: istituzione e disciplina dell’IVA. Il D.P.R. 600/1973 ha subito nei decenni successivi numerose e profonde modificazioni, ma il suo impianto di base è rimasto il riferimento normativo fondamentale per le procedure di accertamento delle imposte sui redditi in Italia.
Gli Allegati A e B: la direttiva 2003/49/CE sugli interessi e canoni
Il decreto si chiude con due allegati, inseriti successivamente (con il D.Lgs. 30 maggio 2005 n. 143) in attuazione della direttiva UE 2003/49/CE del 3 giugno 2003, relativa al regime fiscale comune applicabile ai pagamenti di interessi e di canoni tra società consociate di Stati membri diversi. La direttiva 2003/49/CE (direttiva «interessi e canoni») prevede l’esenzione dalla ritenuta alla fonte sui pagamenti di interessi e canoni effettuati tra società consociate residenti in Stati UE diversi, a condizione che le società appartengano alle forme giuridiche indicate negli allegati. L’Allegato A (art. 26-quater, comma 1, lettera a) elenca le forme societarie degli Stati UE ammesse al beneficio dell’esenzione: dalla «société anonyme» belga alla «corporation tax» britannica, comprende tutte le principali forme societarie dei Paesi membri. Le lettere da a) a gg) coprono tutti gli Stati UE, con aggiunte progressive per i nuovi membri (Bulgaria e Romania con D.M. 12 ottobre 2007, Croazia con D.M. 25 ottobre 2013). L’Allegato B (art. 26-quater, comma 4, lettera a) elenca le imposte sulle società degli Stati UE rilevanti ai fini della direttiva: dall'«impôt des sociétés/vennootschapsbelasting» belga alla «corporation tax» del Regno Unito, ciascun Paese è identificato con la denominazione ufficiale della propria imposta societaria.
Il regime dell’esenzione da ritenuta su interessi e canoni (art. 26-quater)
Gli Allegati A e B sono funzionali all’art. 26-quater del D.P.R. 600/1973 (anch'esso inserito dal D.Lgs. 143/2005), che prevede l’esenzione dalla ritenuta alla fonte sui pagamenti di interessi e canoni effettuati da soggetti residenti in Italia a società consociate residenti in altri Stati UE, a condizione che: - il beneficiario effettivo sia una società di uno degli Stati UE indicata nell’Allegato A; - il pagamento provenga da una società residente in Italia o da una sua stabile organizzazione; - le società siano consociate (partecipazione diretta minima del 25% per almeno due anni); - il beneficiario sia soggetto a una delle imposte elencate nell’Allegato B. Questo regime di esenzione rappresenta uno degli strumenti cardine della fiscalità UE per eliminare le distorsioni fiscali nelle operazioni infragruppo transfrontaliere, consentendo la libera circolazione dei capitali e la corretta allocazione delle risorse all’interno del mercato unico.
L’evoluzione normativa successiva al 2005
Dopo il recepimento della direttiva 2003/49/CE, il D.Lgs. 143/2005 e i successivi decreti ministeriali hanno progressivamente ampliato gli allegati per includere le forme societarie e le imposte dei nuovi Stati membri (Romania e Bulgaria dal 2007, Croazia dal 2013, dopo la relativa adesione all’UE). Il regime di esenzione è stato nel tempo soggetto a controlli antiabuso da parte della Corte di Giustizia UE e dell’OCSE nell’ambito del progetto BEPS, con particolare attenzione al requisito del beneficiario effettivo e alle strutture societarie create artificialmente per sfruttare l’esenzione.

Domande frequenti

Da quando è in vigore il D.P.R. 600/1973?

Il D.P.R. 600/1973 è entrato in vigore il 1° gennaio 1974, come stabilito dall’art. 77. La data coincide con l’inizio del primo periodo d'imposta regolato interamente dal nuovo sistema di accertamento delle imposte sui redditi introdotto dalla riforma tributaria del 1972-1973.

Cosa contiene l’Allegato A al D.P.R. 600/1973?

L’Allegato A elenca le forme societarie degli Stati membri UE ammesse al regime di esenzione dalla ritenuta alla fonte su interessi e canoni pagati da soggetti italiani a consociate estere, ai sensi dell’art. 26-quater del D.P.R. 600/1973, attuativo della direttiva UE 2003/49/CE. Include tutte le principali forme societarie di ogni Stato membro.

Cosa contiene l’Allegato B al D.P.R. 600/1973?

L’Allegato B elenca le imposte sulle società degli Stati UE rilevanti ai fini dell’esenzione da ritenuta su interessi e canoni ex art. 26-quater. Per ogni Paese membro è indicata la denominazione ufficiale della propria imposta societaria (es. «imposta sul reddito delle società» per l’Italia, «corporation tax» per il Regno Unito, «Körperschaftsteuer» per Germania e Austria).

Una società italiana che paga interessi a una consociata tedesca è esentata dalla ritenuta?

In linea di principio sì, se ricorrono le condizioni dell’art. 26-quater: la consociata tedesca deve essere una «Aktiengesellschaft», «GmbH» o altra forma indicata nell’Allegato A, deve essere il beneficiario effettivo degli interessi, deve essere soggetta alla «Körperschaftsteuer» (Allegato B) e deve esistere una partecipazione diretta di almeno il 25% per almeno due anni. In assenza di una di queste condizioni, si applica la ritenuta ordinaria ex art. 26.

Il D.P.R. 600/1973 è ancora la norma fondamentale per l’accertamento delle imposte sui redditi?

Sì, nonostante le numerose modifiche subite nel corso di oltre cinquant'anni. Il decreto ha mantenuto il suo impianto strutturale e costituisce ancora il riferimento normativo primario per le procedure di accertamento delle imposte sui redditi in Italia, integrato da norme speciali come lo Statuto del contribuente (L. 212/2000), il D.Lgs. 74/2000 sui reati tributari, il D.Lgs. 218/1997 sull’accertamento con adesione e il D.Lgs. 546/1992 sul processo tributario.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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