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Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 71 D.P.R. 600/1973 (Accertamento) – Dichiarazioni e scritture contabili

In vigore dal 1/1/1974

1. Le disposizioni del presente decreto, salvo quanto è stabilito nei successivi articoli, si applicano per i periodi d’imposta che hanno inizio a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, comprese le frazioni di esercizi o periodi di gestione di cui all’art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598. 2. Le scritture contabili relative ai periodi d’imposta nei quali ai fini delle imposte sui redditi non ne era obbligatoria la tenuta non sono soggette ad ispezioni ai fini dell’accertamento. 3. Le disposizioni degli articoli 46 e 56 si applicano anche per le dichiarazioni prescritte dal quarto comma dell’art. 27 del decreto indicato nel primo comma. 4. Le persone fisiche e le società o associazioni di cui all’art. 6 devono presentare la dichiarazione, relativamente ai redditi posseduti nell’anno 1974, entro il 30 aprile 1975. 5. Sono prorogati al 15 maggio 1975 i termini per la presentazione della dichiarazione dei soggetti indicati all’art. 2 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. DPR 29.9.1973 n. 600 – Art. 72-76 80 598, aventi scadenza entro il 14 maggio 1975. 6. I sostituti d’imposta devono presentare la dichiarazione di cui al quarto comma dell’art. 9, relativamente ai pagamenti fatti e agli utili distribuiti nell’anno 1974, entro il 15 aprile 1975.

In sintesi

  • Le disposizioni del D.P.R. 600/1973 si applicano ai periodi d'imposta che hanno inizio dalla data di entrata in vigore del decreto (1° gennaio 1974).
  • Le scritture contabili relative a periodi in cui non era obbligatoria la tenuta non sono soggette a ispezioni ai fini dell’accertamento.
  • Per le dichiarazioni dei redditi 1974 (persone fisiche e società) il termine era il 30 aprile 1975; per alcune categorie il 15 maggio 1975.
  • I sostituti d'imposta dovevano presentare la dichiarazione relativa al 1974 entro il 15 aprile 1975.
La norma transitoria di entrata in vigore
L’articolo 71 del D.P.R. 600/1973 è una disposizione di diritto transitorio: stabilisce le regole applicabili nel passaggio dal vecchio sistema delle imposte sui redditi (disciplinato dal T.U. approvato con D.P.R. 645/1958) al nuovo regime introdotto dalla riforma tributaria del 1972-1973. Queste norme, tecnicamente denominate norme intertemporali o di diritto transitorio, servono a rispondere a una domanda fondamentale: quando una norma nuova entra in vigore, quali rapporti giuridici già in corso continua a regolare il vecchio sistema e quali passano immediatamente sotto il nuovo? In materia fiscale questa domanda è particolarmente delicata perché i periodi d'imposta possono essere annuali e le obbligazioni tributarie si formano progressivamente nel corso dell’anno.
L’applicazione ratione temporis: periodi d'imposta dalla data di entrata in vigore
Il comma 1 chiarisce che le disposizioni del D.P.R. 600/1973 si applicano ai periodi d'imposta che hanno inizio a partire dalla sua entrata in vigore (1° gennaio 1974, come precisato dall’art. 77). La logica è quella dell’applicazione pro futuro: il nuovo regime non si applica retroattivamente ai periodi già chiusi sotto il vecchio sistema, ma abbraccia integralmente i periodi d'imposta che iniziano dopo il 1° gennaio 1974. L’inciso relativo «alle frazioni di esercizi o periodi di gestione di cui all’art. 27 del D.P.R. 598/1973» riguarda i soggetti diversi dalle persone fisiche (società ed enti) il cui esercizio sociale non coincide con l’anno solare: anche per essi il criterio è l’inizio del periodo d'imposta dopo la data di entrata in vigore.
Le scritture contabili dei periodi precedenti: esenzione dall’ispezione
Il comma 2 introduce una tutela importante per il contribuente: le scritture contabili relative a periodi d'imposta per i quali non era obbligatoria la tenuta ai fini delle imposte sui redditi non possono essere ispezionate ai fini dell’accertamento. Questa disposizione riflette il principio di irretroattività della legge tributaria nella sua applicazione sostanziale: se un contribuente non era obbligato a tenere la contabilità sotto il vecchio regime, non può essere assoggettato ad accertamento basato sull’assenza o irregolarità di scritture che non era tenuto a conservare. La norma garantisce la certezza dei rapporti giuridici pregressi e protegge il contribuente da pretese basate su obblighi inesistenti al tempo dei fatti.
Le disposizioni degli articoli 46 e 56 per le dichiarazioni pregresse
Il comma 3 estende l’applicazione degli articoli 46 (dichiarazione dei sostituti d'imposta) e 56 (presentazione della dichiarazione) anche alle dichiarazioni prescritte dall’art. 27, quarto comma, del D.P.R. 598/1973. Si tratta di una norma tecnica di coordinamento che assicura l’applicazione delle regole procedurali del nuovo decreto anche agli adempimenti connessi al periodo di transizione.
I termini di presentazione delle dichiarazioni per i primi anni di applicazione
I commi 4, 5 e 6 fissano i termini specifici per le prime dichiarazioni da presentare sotto il nuovo regime: Comma 4: le persone fisiche e le società o associazioni di cui all’art. 6 devono presentare la dichiarazione relativa ai redditi posseduti nell’anno 1974 entro il 30 aprile 1975. Si tratta del primo anno di applicazione del nuovo sistema, e il legislatore ha scelto un termine primavera dell’anno successivo, consolidando un calendario che sarebbe poi rimasto come riferimento nel sistema italiano. Comma 5: i termini per la presentazione della dichiarazione dei soggetti indicati all’art. 2 del D.P.R. 598/1973 (soggetti all’imposta locale sui redditi con esercizi sociali con scadenza entro il 14 maggio 1975) sono prorogati al 15 maggio 1975. Si tratta di una deroga tecnica per allineare i termini di dichiarazione. Comma 6: i sostituti d'imposta devono presentare la dichiarazione relativa ai pagamenti fatti e agli utili distribuiti nel 1974 entro il 15 aprile 1975. I sostituti d'imposta (datori di lavoro, banche, società per i dividendi) hanno un termine leggermente anticipato rispetto ai contribuenti diretti, per consentire ai percipienti di utilizzare le certificazioni nella propria dichiarazione.
Rilevanza attuale dell’articolo 71
L’articolo 71, nella sua funzione di norma transitoria, ha esaurito gran parte della sua portata operativa con il decorso del tempo: i periodi d'imposta cui si riferisce (anni 1973-1975) sono ormai definitivamente chiusi e i relativi rapporti tributari sono ampiamente prescritti. La norma mantiene un interesse storico-sistematico, in quanto illustra le modalità con cui il legislatore italiano ha gestito il passaggio dalla vecchia alla nuova disciplina dell’accertamento delle imposte sui redditi, ponendo le basi del sistema che, con successive integrazioni e modifiche, è tuttora vigente.

Domande frequenti

A partire da quale periodo d'imposta si applicano le disposizioni del D.P.R. 600/1973?

Le disposizioni del D.P.R. 600/1973 si applicano ai periodi d'imposta che hanno inizio a partire dalla data di entrata in vigore del decreto, ossia dal 1° gennaio 1974 (come stabilito dall’art. 77). I periodi d'imposta chiusi prima di tale data rimangono regolati dalla normativa previgente.

Possono essere ispezionate le scritture contabili relative a periodi in cui non era obbligatoria la tenuta della contabilità?

No. Il comma 2 stabilisce espressamente che le scritture contabili relative ai periodi d'imposta per i quali non era obbligatoria la tenuta ai fini delle imposte sui redditi non sono soggette a ispezioni ai fini dell’accertamento. Il contribuente non può essere penalizzato per l’assenza di documentazione che non era tenuto a produrre.

Qual era il termine per la dichiarazione dei redditi 1974 per le persone fisiche?

Il termine era il 30 aprile 1975, come stabilito dal comma 4. Per alcune categorie di soggetti (indicati all’art. 2 del D.P.R. 598/1973 con scadenze entro il 14 maggio 1975), il termine era prorogato al 15 maggio 1975.

Entro quando dovevano presentare la dichiarazione i sostituti d'imposta per i pagamenti del 1974?

I sostituti d'imposta (datori di lavoro, banche, società eroganti dividendi) dovevano presentare la dichiarazione di cui all’art. 9, quarto comma, relativa ai pagamenti del 1974 entro il 15 aprile 1975, ossia in anticipo rispetto ai contribuenti diretti, per permettere ai percipienti di utilizzare le certificazioni nella propria dichiarazione.

L’art. 71 ha ancora rilevanza operativa oggi?

Sostanzialmente no. Trattandosi di norma transitoria riferita ai periodi d'imposta 1973-1975, la sua portata pratica è esaurita: quei periodi sono definitivamente chiusi e i relativi rapporti tributari sono ampiamente prescritti. L’articolo mantiene interesse storico-sistematico come testimonianza delle scelte legislative della riforma tributaria del 1972-1973.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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