Art. 69 D.P.R. 600/1973 (Accertamento) – Pubblicazione degli elenchi dei contribuenti
In vigore dal 1/1/1974
1. Il Ministro delle finanze dispone annualmente la pubblicazione degli elenchi dei contribuenti il cui reddito imponibile è stato accertato dagli uffici delle imposte dirette e di quelli sottoposti a controlli globali a sorteggio a norma delle vigenti disposizioni nell’ambito dell’attività di programmazione svolta dagli uffici nell’anno precedente. 2. Negli elenchi deve essere specificato se gli accertamenti sono definitivi o in contestazione e devono essere indicati, in caso di rettifica, anche gli imponibili dichiarati dai contribuenti. 3. Negli elenchi sono compresi tutti i contribuenti che non hanno presentato la dichiarazione dei redditi, nonché i contribuenti nei cui confronti sia stato accertato un maggior reddito imponibile superiore a 10 milioni di lire [n.d.r. 5.164,57 euro] e al 20 per cento del reddito dichiarato, o in ogni caso un maggior reddito imponibile superiore a 50 DPR 29.9.1973 n. 600 – Art. 70-71 79 milioni di lire [n.d.r. 25.822,84 euro]. 4. Il centro informativo delle imposte dirette, entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di presentazione delle dichiarazioni dei redditi, forma per ciascun comune, i seguenti elenchi nominativi da distribuire agli uffici delle imposte territorialmente competenti: a) elenco nominativo dei contribuenti che hanno presentato la dichiarazione dei redditi; b) elenco nominativo dei soggetti che esercitano imprese commerciali, arti e professioni. 5. Con apposito decreto del Ministro delle finanze sono annualmente stabiliti i termini e le modalità per la formazione degli elenchi di cui al comma 4. 6. Gli elenchi sono depositati per la durata di un anno sia presso lo stesso ufficio delle imposte, sia presso i Comuni interessati. Nel predetto periodo è ammessa la visione e l’estrazione di copia degli elenchi nei modi e con i limiti stabiliti dalla disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi di cui agli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, dalla relativa normativa di attuazione, nonchè da specifiche disposizioni di legge. Per l’accesso non sono dovuti i tributi speciali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648. (1) 6 bis. Fuori dei casi previsti dal comma 6, la comunicazione o diffusione, totale o parziale, con qualsiasi mezzo, degli elenchi o di dati personali ivi contenuti, ove il fatto non costituisca reato, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da cinquemila euro a trentamila euro. La somma può essere aumentata sino al triplo quando risulta inefficace in ragione delle condizioni economiche del contravventore. (2) 7. Ai comuni che dispongono di apparecchiature informatiche, i dati potranno essere trasmessi su supporto magnetico ovvero mediante sistemi telematici. Note: (1) Comma sostituito dall’art. 42, comma 1, lett. a), n. 1, DL 25.6.2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla L. 6.8.2008 n. 133. Testo precedente: “Gli elenchi sono depositati per la durata di un anno, ai fini della consultazione da parte di chiunque, sia presso lo stesso ufficio delle imposte sia presso i comuni interessati. Per la consultazione non sono dovuti i tributi speciali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648.“ (2) Comma inserito dall’art. 42, comma 1, lett. a), n. 2, DL 25.6.2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla L. 6.8.2008 n. 133.
In sintesi
La pubblicazione degli elenchi dei contribuenti: ratio e storia
L'articolo 69 del D.P.R. 600/1973 disciplina la pubblicazione degli elenchi dei contribuenti, uno degli strumenti storicamente impiegati dal legislatore italiano per perseguire l'obiettivo della «trasparenza fiscale». L'idea di fondo è che la conoscibilità pubblica dei redditi accertati eserciti una funzione deterrente sull'evasione e uno stimolo al controllo sociale: i contribuenti accertati vengono, in un certo senso, resi visibili alla comunità. Nel corso del tempo la disciplina ha subito significative modificazioni, in particolare a opera del D.L. 112/2008 convertito in L. 133/2008, che ha ristretto l'accesso libero agli elenchi (eliminando la libera consultazione per chiunque) e ha introdotto una specifica sanzione amministrativa per la diffusione non autorizzata dei dati personali in essi contenuti. Questo adeguamento riflette l'evoluzione del quadro normativo in materia di protezione dei dati personali.Il contenuto degli elenchi ministeriali
Il comma 1 affida al Ministro delle finanze (oggi Ministero dell'Economia e delle Finanze, con funzioni operative all'Agenzia delle Entrate) il compito di disporre annualmente la pubblicazione degli elenchi relativi ai contribuenti il cui reddito imponibile è stato accertato dagli uffici delle imposte dirette. Sono inclusi anche i contribuenti sottoposti a controlli globali a sorteggio nell'ambito dell'attività di programmazione dell'anno precedente. Il comma 2 precisa che negli elenchi devono essere indicate la definitività o la contestazione dell'accertamento e, in caso di rettifica, il reddito dichiarato dal contribuente. Questa precisazione è importante: un accertamento non definitivo, ancora sub judice, deve essere segnalato come tale, evitando che il pubblico lo consideri una condanna definitiva.I criteri di inclusione negli elenchi
Il comma 3 individua le categorie di contribuenti che devono obbligatoriamente comparire negli elenchi: - i contribuenti che non hanno presentato la dichiarazione dei redditi; - i contribuenti nei cui confronti sia stato accertato un maggiore reddito imponibile superiore a 10 milioni di lire (pari a circa 5.164 euro) e al 20% del reddito dichiarato; - i contribuenti nei cui confronti sia stato accertato in ogni caso un maggiore reddito imponibile superiore a 50 milioni di lire (circa 25.822 euro), indipendentemente dall'incidenza percentuale. Le soglie in lire riportate nel testo originale del decreto risalgono al 1973 e non sono state aggiornate in valori assoluti in euro con una norma espressa; il rinvio ai valori convertiti è operato in via interpretativa. Si tratta comunque di soglie molto basse rispetto agli standard attuali, il che significa che la quasi totalità degli accertamenti con rettifica significativa rientra nell'obbligo di pubblicazione.Gli elenchi nominativi di contribuenti e operatori economici
Il comma 4 attribuisce al Centro informativo delle imposte dirette il compito di formare, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione delle dichiarazioni, due tipologie di elenchi nominativi da distribuire agli uffici delle imposte territorialmente competenti: - l'elenco nominativo dei contribuenti che hanno presentato la dichiarazione dei redditi; - l'elenco nominativo dei soggetti che esercitano imprese commerciali, arti e professioni. Questi elenchi hanno una funzione diversa da quelli del comma 1: non riguardano i contribuenti accertati, ma l'intera platea dei dichiaranti e degli operatori economici, e servono da strumento di lavoro per gli uffici e i comuni.Il regime di accesso agli elenchi dopo il D.L. 112/2008
Nel testo originario del decreto, gli elenchi erano depositati per un anno «ai fini della consultazione da parte di chiunque». Chiunque vi avesse interesse poteva consultarli liberamente presso l'ufficio delle imposte o il comune. Il D.L. 112/2008 ha modificato radicalmente questo regime. L'accesso ora è regolato dalla disciplina generale sull'accesso ai documenti amministrativi (artt. 22 ss. L. 241/1990) e dalla specifica normativa di attuazione: non è più libero, ma subordinato alla sussistenza di un interesse qualificato e delle condizioni previste dalla L. 241/1990. Non sono dovuti tributi speciali per l'accesso. Questa restrizione risponde alle esigenze di tutela della riservatezza dei dati personali, in linea con il Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e con il Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. 101/2018).La sanzione per diffusione non autorizzata dei dati
Il comma 6-bis, introdotto dal D.L. 112/2008, sancisce una specifica sanzione amministrativa per la comunicazione o diffusione, totale o parziale, degli elenchi o dei dati personali in essi contenuti, fuori dai casi previsti dal comma 6, ove il fatto non costituisca reato. La sanzione va da 5.000 a 30.000 euro e può essere triplicata se risulta inefficace rispetto alle condizioni economiche del contravventore. La norma copre qualsiasi mezzo di diffusione: non solo la pubblicazione tradizionale, ma anche la diffusione via internet, social media o altri canali digitali. L'inciso «ove il fatto non costituisca reato» segnala che se la diffusione integra gli estremi di un reato (per esempio una violazione del segreto d'ufficio ex art. 326 c.p. o una violazione penale della privacy), si applicano le sanzioni penali e non quella amministrativa.Trasmissione telematica ai comuni
Il comma 7 consente che i dati siano trasmessi ai comuni dotati di apparecchiature informatiche su supporto magnetico o mediante sistemi telematici. Questa previsione, all'avanguardia per il 1973, riflette l'apertura del legislatore all'utilizzo degli strumenti tecnologici per la gestione delle informazioni fiscali, e anticipa l'attuale infrastruttura di cooperazione applicativa tra Agenzia delle Entrate e comuni.Domande frequenti
Chiunque può ancora consultare liberamente gli elenchi dei contribuenti accertati?
No. Il D.L. 112/2008 ha eliminato la libera consultazione per chiunque. Oggi l’accesso è disciplinato dalla L. 241/1990 sull’accesso ai documenti amministrativi e richiede la sussistenza di un interesse qualificato. Chi diffonde i dati degli elenchi senza autorizzazione rischia una sanzione da 5.000 a 30.000 euro (comma 6-bis).
Un contribuente accertato per una somma modesta può comparire negli elenchi pubblici?
Dipende dalle soglie del comma 3. L’inclusione è obbligatoria se il maggiore imponibile accertato supera circa 5.164 euro (10 milioni di lire) e il 20% del reddito dichiarato, oppure supera in ogni caso circa 25.822 euro (50 milioni di lire). Per importi inferiori a entrambe le soglie, l’inclusione non è obbligatoria.
Un accertamento non definitivo (ancora in contestazione) compare negli elenchi?
Sì, può comparire, ma il comma 2 impone che negli elenchi sia specificato se l’accertamento è definitivo o in contestazione. In questo modo il pubblico è informato che si tratta di una posizione ancora sub judice e non di una condanna fiscale passata in giudicato.
Qual è la sanzione per chi pubblica su internet i dati degli elenchi dei contribuenti?
Se il fatto non costituisce reato, si applica la sanzione amministrativa da 5.000 a 30.000 euro prevista dal comma 6-bis, che può essere triplicata se inefficace rispetto alle condizioni economiche del trasgressore. La norma si applica a qualsiasi mezzo di comunicazione o diffusione, inclusi internet e i social media.
Qual è la differenza tra gli elenchi del comma 1 e quelli del comma 4?
Gli elenchi del comma 1 riguardano i contribuenti accertati (con rettifica del reddito oltre le soglie o assenza di dichiarazione) e hanno finalità di trasparenza pubblica. Gli elenchi del comma 4 riguardano tutti i dichiaranti e tutti i soggetti con imprese o professioni, indipendentemente dall’accertamento, e sono strumenti di lavoro interni distribuiti agli uffici delle imposte.