Art. 68 D.P.R. 600/1973 (Accertamento) – Segreto d’ufficio
In vigore dal 1/1/1974
1. È considerata violazione del segreto di ufficio qualunque informazione o comunicazione riguardante l’accertamento, data senza ordine del giudice, salvo i casi previsti dalla legge, a persone estranee alle rispettive amministrazioni, diverse dal contribuente o da chi lo rappresenta, dal personale dell’amministrazione finanziaria e dalla guardia di finanza nonché dai componenti delle commissioni di cui all’art. 45, dai membri dei consigli comunali e dei consigli tributari, dai membri dei comitati che esercitano il controllo di legittimità sugli atti dei comuni e dal personale dei comuni che partecipano all’accertamento. Non è considerata violazione del segreto d’ufficio la comunicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni dei redditi. 2. Qualora l’Amministrazione finanziaria si avvalga delle facoltà previste nel successivo art. 69, quarto comma, nell’art. 12 della L. 13 giugno 1952, n. 693, e nell’art. 12, sesto comma [quinto comma], del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, non sono considerate violazioni del segreto di ufficio la trasmissione al consorzio obbligatorio tra gli esattori delle imposte dirette in carica delle dichiarazioni presentate dai contribuenti e la comunicazione di dati e notizie necessari per l’esecuzione dei compiti affidati al consorzio. Le persone che comunque attendono agli adempimenti relativi a tali compiti sono tenute a mantenere il segreto di ufficio. 3. […] (1) Note: (1) Comma abrogato dall’art. 1, comma 1, lett. d), DLgs. 19.9.2005 n. 215, pubblicato in G.U. 24.10.2005 n. 248. Testo precedente: “Non è considerata violazione del segreto d’ufficio la comunicazione da parte dell’Amministrazione finanziaria alle competenti autorità degli Stati membri della Comunità economica europea delle informazioni atte a permettere il corretto accertamento delle imposte sul reddito e sul patrimonio, in attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 77/799/CEE del 19 dicembre 1977, modificata dalla direttiva 79/1070 del 6 dicembre 1979.“.
In sintesi
Il segreto d'ufficio come garanzia del contribuente e dell’accertamento
L’articolo 68 del D.P.R. 600/1973 presidia la riservatezza delle informazioni acquisite nel corso dell’attività di accertamento fiscale. Il segreto d'ufficio in materia tributaria risponde a una duplice esigenza: tutela il contribuente da indebite divulgazioni di informazioni economicamente sensibili, e preserva l’efficacia dell’accertamento stesso, evitando che notizie su indagini in corso possano compromettere le verifiche. La formulazione normativa è ampia: qualunque informazione o comunicazione riguardante l’accertamento data senza ordine del giudice a persone estranee alle rispettive amministrazioni costituisce violazione del segreto, salvo i casi previsti dalla legge. Il riferimento al giudice indica che l’autorità giudiziaria può disporre l’acquisizione di informazioni fiscali riservate nell’ambito di procedimenti penali o civili, come avviene tipicamente con una rogatoria o un sequestro.I soggetti tenuti al segreto
La norma individua per differenza i soggetti ai quali le informazioni possono essere comunicate senza violare il segreto: il contribuente stesso, il suo rappresentante legale o negoziale, il personale dell’amministrazione finanziaria (Agenzia delle Entrate, ex Guardia di Finanza in senso lato), la Guardia di Finanza, i componenti delle commissioni tributarie di cui all’art. 45, i membri dei consigli comunali e dei consigli tributari, i membri dei comitati di controllo di legittimità sugli atti comunali e il personale dei comuni che partecipa all’accertamento. Tutti gli altri soggetti sono «estranei»: verso di loro vige il divieto assoluto di comunicazione, salvo ordine del giudice o eccezione di legge espressa. Ne consegue che anche soggetti appartenenti alla pubblica amministrazione ma privi di competenza specifica in materia (ad esempio funzionari di altri ministeri non indicati) non possono ricevere informazioni riservate sull’accertamento.L’eccezione per i dati delle dichiarazioni dei redditi
Il comma 1, seconda parte, stabilisce che non costituisce violazione del segreto d'ufficio la comunicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni dei redditi. Questa eccezione è strettamente connessa con il regime di pubblicità degli elenchi previsto dall’articolo 69: il legislatore ha scelto di rendere tendenzialmente accessibili i dati dichiarativi (reddito imponibile dichiarato, tipologia di contribuente) in quanto strumento di controllo sociale e di trasparenza fiscale, pur con i limiti che l’art. 69 ha progressivamente introdotto a tutela della privacy. L’eccezione non riguarda le informazioni acquisite d'ufficio durante le verifiche, i processi verbali di constatazione, i dati bancari acquisiti ex art. 32, né i documenti acquisiti nell’ambito di indagini: queste rimangono pienamente coperte dal segreto.L’eccezione per la riscossione tramite il consorzio degli esattori
Il comma 2 disciplina una specifica eccezione funzionale alla riscossione. Quando l’amministrazione finanziaria si avvale delle facoltà previste dall’art. 69 (quarto comma), dall’art. 12 della L. 693/1952 e dall’art. 12 (quinto comma) del D.P.R. 602/1973, la trasmissione al consorzio obbligatorio tra gli esattori delle dichiarazioni dei contribuenti e la comunicazione di dati necessari all’esecuzione dei compiti del consorzio non integra violazione del segreto. La ratio è chiara: la riscossione coattiva presuppone che il concessionario (o il consorzio) abbia accesso ai dati necessari per eseguire il proprio mandato. Non avrebbe senso mantenere il segreto verso l’esattore che deve riscuotere il tributo accertato. Tuttavia, il vincolo di riservatezza si trasferisce in capo alle persone che attendono a tali adempimenti all’interno del consorzio: chiunque operi con quei dati è tenuto a mantenere il segreto d'ufficio.Il comma 3 abrogato e il quadro attuale dello scambio di informazioni UE
Il comma 3 dell’articolo 68, nella sua versione originale, disciplinava lo scambio di informazioni tra l’amministrazione finanziaria italiana e le autorità fiscali degli altri Stati membri della Comunità economica europea, in attuazione della direttiva 77/799/CEE. Questo comma è stato abrogato dal D.Lgs. 215/2005, poiché la materia è stata integralmente assorbita da una disciplina più organica e aggiornata. Oggi lo scambio automatico di informazioni fiscali tra i Paesi UE è disciplinato dalla Direttiva 2011/16/UE sulla cooperazione amministrativa in materia fiscale (DAC, Directive on Administrative Cooperation) e dalle sue successive versioni (DAC2 sui conti finanziari, DAC3 sui ruling, DAC4 sul country-by-country reporting, DAC6 sui meccanismi transfrontalieri potenzialmente aggressivi, DAC7 sulle piattaforme digitali, DAC8 sulle cripto-attività). Il recepimento in Italia è avvenuto tramite D.Lgs. 29 ottobre 2015 n. 175 e successivi provvedimenti attuativi dell’Agenzia delle Entrate.Sanzioni penali per la violazione del segreto d'ufficio
La violazione del segreto d'ufficio da parte di un pubblico ufficiale o di un incaricato di pubblico servizio che rivela notizie d'ufficio che devono rimanere segrete è punita dall’art. 326 del codice penale con la reclusione da sei mesi a tre anni. La norma penale si applica in via residuale rispetto a eventuali fattispecie speciali, e la disciplina dell’art. 68 del D.P.R. 600/1973 definisce l’ambito di ciò che in materia fiscale deve essere considerato «segreto» ai fini dell’integrazione della fattispecie penale. Nell’ipotesi agevolata (art. 326, comma 2 c.p., violazione colposa del segreto), la pena è della reclusione fino a un anno. Nel caso invece di utilizzo abusivo di segreti d'ufficio a vantaggio proprio o altrui (art. 326, comma 1, seconda parte), la pena è della reclusione da due a cinque anni.Il segreto d'ufficio e il diritto di accesso agli atti
Un tema di frontiera riguarda il rapporto tra il segreto d'ufficio tributario e il diritto di accesso agli atti amministrativi garantito dalla L. 241/1990. Il contribuente che sia parte di un procedimento di accertamento ha interesse conoscitivo diretto agli atti che lo riguardano, e l’art. 12 dello Statuto del contribuente (L. 212/2000) rafforza questo diritto con specifico riferimento alle verifiche fiscali. In generale, il segreto dell’art. 68 tutela i terzi estranei e le informazioni su altri contribuenti, non l’accesso del contribuente agli atti del proprio procedimento. Quest'ultimo è assicurato dai principi di partecipazione procedimentale e dal diritto di difesa nel contenzioso tributario.Domande frequenti
Chi sono i soggetti «estranei» a cui è vietato comunicare informazioni sull’accertamento?
Sono tutti i soggetti non espressamente indicati dalla norma come legittimati a ricevere le informazioni. Possono ricevere informazioni: il contribuente e il suo rappresentante, il personale dell’amministrazione finanziaria, la Guardia di Finanza, i componenti delle commissioni tributarie ex art. 45, i membri dei consigli comunali e tributari, i componenti dei comitati di controllo di legittimità sugli atti comunali e il personale comunale che partecipa all’accertamento. Tutti gli altri sono «estranei».
I dati contenuti nella dichiarazione dei redditi sono coperti dal segreto d'ufficio?
No. L’art. 68, comma 1, esclude espressamente dal segreto d'ufficio i dati contenuti nelle dichiarazioni dei redditi. Questa scelta è coerente con il regime di pubblicità degli elenchi previsto dall’art. 69. Rimangono invece coperte dal segreto le informazioni acquisite d'ufficio durante le verifiche (dati bancari, processi verbali, atti istruttori).
Un funzionario dell’Agenzia delle Entrate che comunica informazioni riservate su un accertamento a un collega di altro ufficio viola il segreto?
Dipende: se il collega fa parte del personale dell’amministrazione finanziaria con competenza sull’accertamento in questione, la comunicazione è lecita. Se invece il collega appartiene a un ufficio non coinvolto nella pratica o opera in un settore diverso senza necessità conoscitiva legata all’accertamento, la comunicazione può integrare violazione del segreto d'ufficio.
Il consorzio degli esattori può ricevere le dichiarazioni dei contribuenti senza che si configuri violazione del segreto?
Sì, nei limiti previsti dal comma 2. Quando l’amministrazione si avvale delle facoltà indicate dalle norme richiamate (art. 69 quarto comma, art. 12 L. 693/1952, art. 12 quinto comma D.P.R. 602/1973), la trasmissione al consorzio è lecita. Ma il personale del consorzio che utilizza quei dati è a sua volta vincolato al segreto d'ufficio.
Cosa rischia penalmente un funzionario che rivela notizie riservate su un accertamento fiscale?
Rischia il reato di rivelazione di segreti d'ufficio ex art. 326 c.p., punito con la reclusione da sei mesi a tre anni per la rivelazione dolosa, e fino a un anno per quella colposa. Se ha agito anche a vantaggio proprio o altrui la pena sale a due-cinque anni. La norma dell’art. 68 D.P.R. 600/1973 definisce cosa costituisce «segreto» ai fini dell’integrazione del reato in materia fiscale.