Art. 75 Imp. Reg. – [Applicazione e pagamento delle pene
[Applicazione e pagamento delle pene
Autore
Andrea Marton
Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.
Metodo editoriale
Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia
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[Applicazione e pagamento delle pene
Minimi tabellari — in vigore dal 1° luglio 2025
| Livello | Minimo mensile lordo |
|---|---|
| Quadri | 3.493,60 € |
| Liv. 8 | 3.154,98 € |
| Liv. 7 | 2.915,01 € |
| Liv. 6 | 2.674,75 € |
| Liv. 5 | 2.435,69 € |
| Liv. 4 | 2.287,08 € |
| Liv. 3 | 2.139,70 € |
| Liv. 2 | 1.934,30 € |
| Liv. 1 | 1.740,34 € |
Valori del minimo tabellare (TEM) dopo la prima tranche del rinnovo 2025-2027, firmato l’8 maggio 2025 da Utilitalia, Proxigas, Anfida e Assogas con Filctem-CGIL, Femca-CISL e Uiltec-UIL. Il rinnovo prevede +260 € complessivi a regime: dopo i 90 € del 1° luglio 2025, ulteriori tranche dal 1° luglio 2026 (+60 €), dal 1° luglio 2027 (+60 €) e dal 1° ottobre 2027 (+50 €), riparametrate per livello. Dal 1° gennaio 2026 l’orario contrattuale scende a 38 ore medie settimanali. Una tantum di 230 € per il periodo gennaio-giugno 2025 ai lavoratori in forza al 1° luglio 2025.
Fonte: accordo di rinnovo CCNL Gas-Acqua 2025-2027 (8/5/2025) e banche dati contrattuali (tabella vigente dal 1/7/2025). Valori verificati il 3 luglio 2026; i rinnovi possono aggiornare gli importi.
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Il CCNL prevede 14 mensilità: tredicesima a dicembre + quattordicesima a luglio.
L’indennità reperibilità è cruciale nel settore (squadre Pronto Intervento Gas/Acqua):
Fondi settoriali:
Stesso CCNL: consulta anche preavviso 30-180 giorni, ferie 28 gg, ROL, permessi, maternità, paternità, congedi, 13ª, 14ª, premi produttività, malattia, comporto e infortunio e prova per livello.
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Gas e Acqua (Federgasacqua). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 – testo aggiornato
1. Chi dichiara di non possedere, rifiuta di esibire o sottrae comunque all’ispezione le scritture contabili rilevanti per l’applicazione dell’articolo 51 quarto comma, e chi non ottempera alle richieste degli uffici dell’Agenzia delle entrate ai sensi dell’articolo 63, è punito con la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2000. 1 bis. Per le violazioni conseguenti alle richieste di cui all’articolo 53-bis, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
Il contratto a tempo determinato consente di assumere per un periodo predefinito, ma entro limiti stringenti di durata, causali e numero. Dopo il Decreto Dignità molti di questi limiti rinviano espressamente alla contrattazione collettiva: conoscerli evita la conversione del rapporto a tempo indeterminato.
Il contratto a termine dura al massimo 24 mesi; oltre i 12 richiede una causale (esigenze tecnico-organizzative, sostituzione o causali individuate dal CCNL). Sono ammesse al massimo 4 proroghe e vanno rispettati gli intervalli di stop&go. Il superamento dei limiti comporta la conversione a tempo indeterminato. Matura il diritto di precedenza.
La disciplina del contratto a tempo determinato (D.Lgs. 81/2015, come modificato dal Decreto Dignità) fissa alcuni limiti inderogabili e rinvia per il resto al contratto collettivo. La tabella riepiloga i principali.
| Aspetto | Regola di legge | Ruolo del CCNL |
|---|---|---|
| Durata massima | 24 mesi (rinnovi e proroghe inclusi, pari livello) | Può prevedere durate diverse in casi specifici |
| Causale | Necessaria oltre 12 mesi e per i rinnovi | Individua causali ulteriori (art. 19) |
| Tetto di contingentamento | 20% degli stabili al 1° gennaio | Può fissare una percentuale diversa |
| Proroghe | Massimo 4 nei 24 mesi | — |
| Intervalli (stop&go) | 10 gg (≤ 6 mesi) / 20 gg (> 6 mesi) | Esenzione per attività stagionali |
| Diritto di precedenza | Dopo 6 mesi nella stessa azienda | Disciplina termini e modalità |
La disciplina del contratto a termine, ridisegnata dal Decreto Dignità, poggia su alcuni paletti che il CCNL integra.
La durata massima è di 24 mesi (sommando rinnovi e proroghe per mansioni di pari livello). Fino a 12 mesi il contratto può essere privo di causale; oltre i 12 mesi occorre una causale: sostituzione, esigenze tecnico-organizzative o le causali individuate dal contratto collettivo.
Sono ammesse al massimo 4 proroghe nei 24 mesi; il rinnovo richiede sempre la causale. Tra due contratti a termine vanno rispettati gli intervalli di 10 giorni (contratti fino a 6 mesi) o 20 giorni (oltre i 6 mesi).
Il superamento dei limiti di durata, del numero di proroghe o degli intervalli comporta la conversione del rapporto a tempo indeterminato. Dopo 6 mesi nella stessa azienda matura inoltre il diritto di precedenza nelle assunzioni stabili per mansioni equivalenti.
Due conseguenze meritano attenzione. La prima è il diritto di precedenza: il lavoratore che ha prestato attività a termine per più di sei mesi presso la stessa azienda ha titolo di preferenza nelle assunzioni a tempo indeterminato per mansioni equivalenti effettuate nei mesi successivi, a condizione di manifestare la propria volontà nei termini. La seconda è la conversione: il superamento dei limiti di durata, del numero di proroghe o degli intervalli, e l’assenza della causale dove richiesta, determinano la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato fin dal momento della violazione.
Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024, preavviso, procedura telematica e tutele, preavviso e licenziamento 2024, ferie, permessi e ROL 2024, maternità e congedi 2024 e tredicesima e premi 2024.
Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (D.Lgs. 81/2015). Per causali, percentuali di contingentamento e casi di stagionalità si rinvia sempre al testo del CCNL vigente.

D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 – testo aggiornato
1. Per l’omessa presentazione del repertorio a seguito di richiesta dell’ufficio dell’Agenzia delle entrate, ai sensi del primo comma dell’articolo 68, i pubblici ufficiali sono puniti con la sanzione amministrativa da euro 1000 a euro 5000.
2. I pubblici ufficiali che non hanno osservato le disposizioni dell’articolo 67 sono puniti con la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2000.
3. Se la presentazione del repertorio avviene con ritardo superiore a sessanta giorni ovvero la sua regolarizzazione non avviene nel termine stabilito dall’amministrazione finanziaria i pubblici ufficiali possono essere sospesi dalle funzioni per un periodo non superiore a sei mesi.
4. Il procuratore della Repubblica, su rapporto dell’ufficio dell’Agenzia delle entrate, chiede all’autorità competente l’applicazione della sanzione accessoria prevista dal comma 3.
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – testo aggiornato
1. Le disposizioni del presente titolo relative agli impianti disciplinati dal titolo I della parte quinta del presente decreto si applicano agli impianti termici civili di cui all’articolo 290, comma 3, a partire dalla data in cui è effettuato l’adeguamento disposto dalle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell’articolo 281, comma
3. 2. Alla modifica e all’integrazione dell’Allegato X alla parte quinta del presente decreto si provvede con le modalità previste dall’articolo 281, commi 5 e
6. All’integrazione di tale Allegato si procede per la prima volta entro un anno dall’entrata in vigore della parte quinta del presente decreto.
2-bis. Entro il 30 giugno di ciascun anno il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare invia alla Commissione europea, sulla base di una relazione trasmessa dall’ISPRA entro il mese precedente, un rapporto circa il tenore di zolfo dell’olio combustibile pesante, del gasolio e dei combustibili per uso marittimo utilizzati nell’anno civile precedente. I soggetti di cui all’articolo 296, commi 2 e 9, i laboratori chimici delle dogane o, ove istituiti, gli uffici delle dogane nel cui ambito operano i laboratori chimici delle dogane, i gestori dei depositi fiscali, i gestori degli impianti di produzione di combustibili e i gestori dei grandi impianti di combustione trasmettono all’ISPRA ed al Ministero, nei casi, nei tempi e con le modalità previsti nella parte I, sezione 3, dell’Allegato X alla parte quinta, i dati e le informazioni necessari ad elaborare la relazione.
2-ter. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, è istituita, nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, una commissione per l’esame delle proposte di integrazione ed aggiornamento dell’Allegato X alla parte quinta del presente decreto, presentate dalle amministrazioni dello Stato e dalle regioni. La commissione è composta da due rappresentanti del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, due rappresentanti del Ministero della salute, due rappresentanti del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, nonché da un rappresentante del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri. Ai componenti della commissione non sono dovuti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 – testo aggiornato
1. Se viene occultato anche in parte il corrispettivo convenuto, si applica la sanzione amministrativa pari al centoventi per cento della differenza tra l’imposta dovuta e quella già applicata in base al corrispettivo dichiarato, detratto, tuttavia, l’importo della sanzione eventualmente irrogata ai sensi dell’articolo 71.
Dopo la separazione o il divorzio, i figli hanno diritto di mantenere un rapporto equilibrato con entrambi i genitori. È il principio della bigenitorialità, che si traduce nella regola dell’affidamento condiviso sancita dall’art. 337-ter del codice civile. Vediamo cosa significa concretamente, come si prendono le decisioni e quando, in via eccezionale, il giudice dispone l’affidamento esclusivo.
Il giudice, nel disporre l’affidamento dei figli, deve prioritariamente valutare la possibilità che restino affidati a entrambi i genitori. L’affidamento condiviso non è un premio per i genitori, ma un diritto del figlio a conservare un rapporto significativo con il padre e con la madre, e a ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi.
Nell’affidamento condiviso la responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi. Le decisioni di maggiore interesse per i figli – istruzione, educazione, salute, scelta della residenza abituale – si assumono di comune accordo; in caso di disaccordo, decide il giudice. Le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione possono invece essere prese disgiuntamente dal genitore con cui i figli si trovano in quel momento.
È un equivoco frequente. L’affidamento condiviso riguarda la titolarità della responsabilità genitoriale, non necessariamente una divisione paritaria del tempo. Spesso il giudice individua un genitore collocatario prevalente, presso cui i figli hanno la residenza abituale, e disciplina i tempi di permanenza con l’altro. L’obiettivo è la stabilità del minore, non un conteggio matematico delle ore.
L’affidamento esclusivo a un solo genitore è una misura eccezionale: il giudice vi ricorre solo quando l’affidamento condiviso risulta contrario all’interesse del minore, per esempio in presenza di violenza, gravi inadempienze, totale disinteresse o inidoneità di un genitore. Anche in caso di affido esclusivo, di norma l’altro genitore conserva il diritto-dovere di vigilare sull’istruzione e l’educazione e di partecipare alle decisioni di maggiore importanza.
La legge tutela la bigenitorialità anche contro le condotte ostruzionistiche. Se un genitore ostacola il rapporto dei figli con l’altro o viola i provvedimenti sull’affidamento, il giudice può ammonirlo, modificare l’affidamento e adottare misure a tutela del minore. L’interesse del figlio resta sempre il criterio guida.
No. Riguarda la condivisione della responsabilità genitoriale, non la divisione paritaria del tempo. Spesso si individua un genitore collocatario prevalente e si regolano i tempi con l’altro.
Solo in via eccezionale, quando l’affidamento condiviso sarebbe contrario all’interesse del minore, ad esempio per violenza, gravi inadempienze o totale disinteresse di un genitore.
Le decisioni di maggiore interesse si prendono di comune accordo tra i genitori. In caso di disaccordo decide il giudice. Le questioni ordinarie può deciderle il genitore presente in quel momento.
I contenuti hanno finalità divulgativa e non sostituiscono la consulenza di un avvocato. Per la propria situazione specifica si raccomanda di rivolgersi a un professionista abilitato.
Importare una merce da un Paese extra-UE significa, di norma, pagare immediatamente i dazi doganali e l’IVA all’importazione nel momento in cui la merce attraversa la frontiera e viene ‘immessa in libera pratica’, cioè definitivamente introdotta nel mercato europeo. Questo regime si chiama importazione definitiva ed è il più comune.
Esistono però situazioni in cui pagare subito non ha senso economico: la merce è destinata a essere riesportata, verrà lavorata e trasformata, oppure serve solo temporaneamente per una fiera o un cantiere all’estero. Per questi casi il Codice Doganale dell’Unione prevede una serie di regimi doganali speciali che sospendono – totalmente o parzialmente – l’obbligo di pagare dazi e IVA.
Non si tratta di elusione: i regimi speciali sono strumenti legali, disciplinati nei dettagli, che richiedono un’autorizzazione preventiva dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Il beneficio è reale – miglior liquidità, minori costi di produzione – ma comporta obblighi di tracciabilità e di rendiconto precisi.
Conoscere questi strumenti può fare una differenza sostanziale per le imprese che operano nel commercio internazionale. Di seguito una panoramica dei principali regimi, con esempi pratici.
| Regime | Cosa consente | Dazi/IVA sospesi? | Obbligo di riesportazione? |
|---|---|---|---|
| Deposito doganale | Stoccaggio di merci extra-UE in magazzino autorizzato | Sì, totalmente | No – si può scegliere se immettere in libera pratica o riesportare |
| Perfezionamento attivo | Lavorazione di merci extra-UE per poi riesportarle | Sì, totalmente | Sì – i prodotti compensatori devono essere riesportati |
| Perfezionamento passivo | Esportazione temporanea di merci UE per lavorazione all'estero | Parzialmente – dazi solo sulla lavorazione | Sì – le merci devono rientrare nell'UE |
| Ammissione temporanea | Utilizzo temporaneo di merci estere (fiere, attrezzature) | Sì, totalmente o parzialmente | Sì – le merci devono essere riesportate |
| Transito | Trasporto di merci da un punto all'altro senza pagare dazi nel Paese di passaggio | Sì, durante il transito | Sì – la merce deve raggiungere la destinazione finale |
| Uso finale | Importazione a dazio ridotto per utilizzi specifici previsti dalla tariffa | Parzialmente | No – ma la merce deve essere usata come previsto |
Alfa Srl produce componenti per macchinari e vince una commessa: deve assemblare 200 pezzi usando materie prime importate dal Brasile, per poi spedire il prodotto finito a un cliente in Giappone. Senza il perfezionamento attivo, Alfa pagherebbe i dazi sulle materie prime al momento dell’importazione, salvo poi chiederne il rimborso all’esportazione (procedura lunga). Con il regime di perfezionamento attivo, le materie prime entrano senza pagare i dazi, vengono lavorate in stabilimento e i prodotti finiti vengono riesportati in Giappone. Il risparmio di liquidità – dazi non anticipati per l’intera durata della lavorazione – può essere rilevante per commesse di grandi dimensioni.
Scenario. Tizio gestisce un’impresa di distribuzione e importa grandi quantità di prodotti elettronici dall’Asia. Non sa con precisione quando e quanti pezzi immetterà sul mercato italiano: se pagasse i dazi al momento dell’arrivo di ogni spedizione, anticipirebbe liquidità per merce che potrebbe restare in magazzino mesi.
Come si applica. Tizio ottiene l’autorizzazione per un deposito doganale privato (o utilizza un deposito doganale pubblico gestito da un operatore specializzato). I prodotti arrivano in porto, vengono vincolati al regime di deposito doganale e stoccati: finché restano in deposito, dazi e IVA sono sospesi. Ogni volta che Tizio decide di vendere un lotto, lo ‘svincola’ dal deposito presentando la dichiarazione di immissione in libera pratica e pagando in quel momento dazi e IVA. Se invece trova un cliente in un Paese extra-UE, può riesportare la merce direttamente dal deposito senza aver mai pagato i dazi.
Scenario. Caio produce mobili di fascia alta e acquista stoffe pregiate made in Italy che poi fa ricamare da un laboratorio in Tunisia, Paese con cui l’UE ha un accordo commerciale. Le stoffe escono dall’UE come esportazione temporanea e rientrano dopo la lavorazione come prodotti parzialmente finiti.
Come si applica. Con il regime di perfezionamento passivo, Caio esporta le stoffe in esonero da dazi (la merce esce dall’UE) e le reimporta dopo la lavorazione pagando i dazi solo sul valore aggiunto all’estero, cioè sulla lavorazione stessa, non sull’intero valore del tessuto. Poiché la Tunisia beneficia di un accordo preferenziale con l’UE, l’aliquota può essere ridotta o azzerata se Caio dimostra l’origine preferenziale. Il risparmio rispetto a un’importazione ordinaria di stoffe ricamate è significativo.
La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.
Il deposito doganale è un regime doganale che sospende i dazi e l’IVA su merci extra-UE non ancora immesse in libera pratica. Il deposito IVA (o magazzino fiscale) riguarda invece merci già comunitarie o già sdoganate, e sospende solo l’IVA. Sono due istituti distinti, disciplinati da normative diverse.
Sì, tutti i regimi doganali speciali richiedono un’autorizzazione preventiva dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Possono ottenerla le imprese che rispettano i requisiti previsti dal Codice Doganale dell’Unione. Le imprese con status AEO (Operatore Economico Autorizzato) beneficiano di procedure semplificate e tempi più rapidi.
Se la merce non viene riesportata o regolarizzata entro i termini previsti dall’autorizzazione, scatta l’obbligazione doganale: si devono pagare i dazi e l’IVA come se la merce fosse stata importata in via definitiva, con possibili sanzioni aggiuntive.
Sì, il transito è un regime speciale che permette di trasportare merci da un ufficio doganale all’altro – anche attraversando più Paesi – senza pagare i dazi nel Paese o nei Paesi di transito. I dazi vengono assolti solo all’ufficio doganale di destinazione, quando la merce viene immessa in libera pratica. Il regime di transito comune (T1) copre merci non comunitarie; il T2 riguarda merci comunitarie che transitano per Paesi terzi.
È un regime che permette di importare temporaneamente merci estere – da utilizzare e poi riesportare nello stesso stato – con sospensione totale o parziale dei dazi. È usato tipicamente per attrezzature professionali portate da tecnici stranieri, campioni commerciali, merci per fiere ed esposizioni, veicoli immatricolati all’estero. La sospensione è totale se la merce non subisce alcun utilizzo economico nell’UE, parziale in altri casi.
Con l’importazione ordinaria si pagano i dazi sulle materie prime o semilavorati non appena entrano nell’UE, anche se sono destinati a essere riesportati come prodotti finiti. Con il perfezionamento attivo, i dazi sono sospesi per tutto il tempo della lavorazione e si annullano se i prodotti finiti vengono effettivamente riesportati. Il vantaggio è sia finanziario (liquidità non anticipata) sia competitivo per le imprese che esportano su mercati globali.

D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 – testo aggiornato
1. Se il valore definitivamente accertato dei beni o diritti di cui al terzo e al quarto comma dell’articolo 51, ridotto di un quarto, supera quello dichiarato, si applica la sanzione amministrativa pari al settanta per cento della maggiore imposta dovuta. Per i beni e i diritti di cui al quarto comma dell’articolo 52 la sanzione si applica anche se la differenza non è superiore al quarto del valore accertato.
![Art. 70 Imp. Reg. – [Tardività del pagamento]](https://leggeinchiaro.it/wp-content/uploads/2026/05/liec-successioni-testamento.jpg)
[Tardività del pagamento]

D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 – testo aggiornato
1. Chi omette la richiesta di registrazione degli atti e dei fatti rilevanti ai fini dell’applicazione dell’imposta, ovvero la presentazione delle denunce previste dall’articolo 19 è punito con la sanzione amministrativa pari al centoventi per cento dell’imposta dovuta, con un minimo di 250 euro. Se la richiesta di registrazione è effettuata con ritardo non superiore a 30 giorni, si applica la sanzione amministrativa del quarantacinque per cento dell’ammontare delle imposte dovute, con un minimo di 150 euro.