Autore: Andrea Marton

  • Art. 23 D.Lgs. 504/1995 – Depositi fiscali di prodotti energetici

    Art. 23 D.Lgs. 504/1995 – Depositi fiscali di prodotti energetici

    Testo unico delle accise (D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504)

    1. Il regime del deposito fiscale è consentito: a) per le raffinerie e per gli altri stabilimenti di produzione dove si ottengono i prodotti energetici di cui all’articolo 21, comma 2, ovvero i prodotti energetici di cui all’articolo 21, comma 3, ove destinati a carburazione e combustione, nonché i prodotti sottoposti ad accisa ai sensi dell’articolo 21, commi 4 e 5; b) per gli impianti petrolchimici.

    2. L’esercizio degli impianti di cui al comma 1 è subordinato al rilascio della licenza di cui all’articolo 63.

    3. La gestione in regime di deposito fiscale può essere autorizzata, laddove sussistano effettive necessità operative e di approvvigionamento dell’impianto, per i depositi commerciali di gas di petrolio liquefatti di capacità non inferiore a 400 metri cubi e per i depositi commerciali di altri prodotti energetici di capacità non inferiore a 10.000 metri cubi.

    4. La gestione in regime di deposito fiscale può essere, altresì, autorizzata per i depositi commerciali di gas di petrolio liquefatti di capacità inferiore a 400 metri cubi e per i depositi commerciali di altri prodotti energetici di capacità inferiore a 10.000 metri cubi quando, oltre ai presupposti di cui al comma 3, ricorra almeno una delle seguenti condizioni: a) il deposito effettui forniture di prodotto in esenzione da accisa o ad accisa agevolata o trasferimenti di prodotti energetici in regime sospensivo verso Paesi dell’Unione europea ovvero esportazioni verso Paesi non appartenenti all’Unione europea, in misura complessiva pari ad almeno il 30 per cento del totale delle estrazioni di un biennio; b) il deposito sia propaggine di un deposito fiscale ubicato nelle immediate vicinanze appartenente allo stesso gruppo societario o, se di diversa titolarità, sia stabilmente destinato ad operare al servizio del predetto deposito.

    5. L’esercizio dei depositi fiscali autorizzati ai sensi dei commi 3 e 4 è subordinato al rilascio della licenza di cui all’articolo 63.

    6. L’autorizzazione di cui ai commi 3 e 4 è negata ai soggetti nei cui confronti, nel quinquennio antecedente la richiesta, sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna ai sensi dell’ articolo 648 del codice di procedura penale, ovvero sentenza definitiva di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’ articolo 444 del codice di procedura penale, per reati di natura tributaria, finanziaria e fallimentare e per i delitti non colposi previsti dai titoli II, V, VII, VIII e XIII del libro secondo del codice penale, per i quali sia prevista la pena della reclusione. La predetta autorizzazione è altresì negata ai soggetti nei confronti dei quali siano in corso procedure concorsuali o siano state definite nell’ultimo quinquennio, nonché ai soggetti che abbiano commesso violazioni gravi e ripetute, per loro natura od entità, alle disposizioni che disciplinano l’accisa, l’imposta sul valore aggiunto e i tributi doganali, in relazione alle quali siano state contestate sanzioni amministrative nell’ultimo quinquennio.

    7. L’istruttoria per il rilascio dell’autorizzazione di cui ai commi 3 e 4 è sospesa fino al passaggio in giudicato della sentenza conclusiva del procedimento penale, qualora nei confronti del soggetto istante sia stato emesso, ai sensi dell’ articolo 424 del codice di procedura penale, decreto che dispone il giudizio per uno dei reati indicati nel comma 6.

    8. L’autorizzazione di cui ai commi 3 e 4 può essere sospesa dall’Autorità giudiziaria, anche su richiesta dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, nei confronti del depositario autorizzato per il quale sia stato emesso, ai sensi dell’ articolo 424 del codice di procedura penale, decreto che dispone il giudizio per reati di natura tributaria, finanziaria e fallimentare. L’autorizzazione di cui al primo periodo è in ogni caso sospesa dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli laddove venga pronunciata nei confronti del depositario autorizzato sentenza di condanna non definitiva, con applicazione della pena della reclusione, per reati di natura tributaria, finanziaria e fallimentare. Il provvedimento di sospensione ha effetto fino alla emissione della sentenza irrevocabile.

    9. L’autorizzazione di cui ai commi 3 e 4 è revocata ai soggetti nei cui confronti è stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna ai sensi dell’ articolo 648 del codice di procedura penale, ovvero sentenza definitiva di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’ articolo 444 del codice di procedura penale, per reati di natura tributaria, finanziaria e fallimentare, per i quali sia prevista la pena della reclusione.

    10. La licenza di cui al comma 2 è negata, sospesa e revocata allorché ricorrano rispettivamente le condizioni di cui ai commi 6, 8 e 9 e l’istruttoria per il rilascio è sospesa allorché ricorrano le condizioni di cui al comma 7.

    11. Nel caso di persone giuridiche e di società, l’autorizzazione e la licenza sono negate, revocate o sospese, ovvero il procedimento per il rilascio delle stesse è sospeso, allorché le situazioni di cui ai commi da 6 a 10 ricorrano, alle condizioni ivi previste, con riferimento a persone che ne rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione, nonché a persone che ne esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo.

    12. L’Agenzia delle dogane e dei monopoli verifica la permanenza delle condizioni previste dal comma 4 e, nel caso esse non possano ritenersi sussistenti, l’autorizzazione di cui al medesimo comma viene sospesa fino a quando non ne sia comprovato il ripristino entro il termine di un anno, alla scadenza del quale viene revocata. Contestualmente all’emissione del provvedimento di sospensione di cui al periodo precedente, viene rilasciata, su richiesta dell’esercente il deposito, la licenza di cui all’articolo 25, comma 4. In luogo della predetta sospensione, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, su istanza del depositario autorizzato, consente allo stesso soggetto di proseguire l’attività in regime di deposito fiscale, per dodici mesi decorrenti dalla data in cui è constatata l’assenza delle condizioni di cui al predetto comma 4, subordinatamente alla sussistenza di un’apposita garanzia prestata dal medesimo depositario. In ciascuno dei dodici mesi tale garanzia deve risultare pari al 100 per cento dell’accisa dovuta sui prodotti energetici estratti dal deposito fiscale nel mese solare precedente; la garanzia è prestata o adeguata in denaro o in titoli di Stato. Decorsi i dodici mesi senza che sia comprovato il ripristino delle condizioni di cui al comma 4, l’autorizzazione ad operare in regime di deposito fiscale è revocata ed è rilasciata, su richiesta dell’esercente il deposito, la licenza di cui all’articolo 25, comma 4. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente comma, incluse quelle relative alla prestazione della garanzia.

    13. Per il controllo della produzione, della trasformazione, del trasferimento e dell’impiego dei prodotti energetici, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli può prescrivere l’installazione di strumenti e apparecchiature per la misura e per il campionamento delle materie prime e dei prodotti semilavorati e finiti; può, altresì, adottare sistemi di verifica e di controllo con l’impiego di tecniche telematiche ed informatiche.

    14. Negli impianti di cui ai commi 1, 3 e 4 dotati di un idoneo sistema informatizzato di controllo in tempo reale del processo di gestione della produzione, detenzione e movimentazione dei prodotti, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli procede al controllo dell’accertamento e della liquidazione dell’imposta avvalendosi dei dati necessari alla determinazione della quantità e della qualità dei prodotti energetici rilevati dal sistema medesimo con accesso in modo autonomo e diretto.

    15. Nei recinti dei depositi fiscali non possono essere detenuti prodotti energetici di cui all’articolo 21, comma 2, ad imposta assolta, eccetto quelli strettamente necessari per il funzionamento degli impianti, stabiliti per quantità e qualità dal competente ufficio dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli e quelli ricevuti ed introdotti ai sensi dell’articolo 8-bis.

    16. Per i prodotti immessi in consumo che devono essere sottoposti ad operazioni di miscelazione o a rilavorazioni in un impianto di lavorazione o di deposito, gestito in regime di deposito fiscale, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 6, comma 13.

    17. La presente disposizione non si applica al gas naturale (codici NC 2711 11 00 e 2711 21 00), al carbone (codice NC 2701), alla lignite (codice NC 2702) e al coke (codice NC 2704).

  • Art. 758 Codice della Navigazione – Perdita dei requisiti di nazionalità nei casi di successione e di aggiudicazione

    Art. 758 Codice della Navigazione – Perdita dei requisiti di nazionalità nei casi di successione e di aggiudicazione

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Quando l'aeromobile nazionale pervenga ad un soggetto privo dei requisiti di cui all'articolo 756 a causa di morte, l'erede o il legatario, entro otto giorni dall'accettazione dell'eredità o dall'acquisto del legato, deve farne denuncia all'ENAC, il quale procede a norma dell'articolo 760, commi dal terzo al settimo. Le stesse norme si applicano nel caso di aggiudicazione dell'aeromobile ad un soggetto privo dei requisiti di cui all'articolo 756. Il termine per la denuncia decorre dal giorno dell'aggiudicazione.

  • Art. 109 D.Lgs. 174/2016 – Prosecuzione o riassunzione di processo interrotto

    Art. 109 D.Lgs. 174/2016 – Prosecuzione o riassunzione di processo interrotto

    Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 – Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

    1. La prosecuzione del giudizio può avvenire all’udienza o mediante deposito in segreteria di una comparsa contenente l’istanza di fissazione d’udienza in prosecuzione.

    2. Il giudice, con decreto da emanarsi entro dieci giorni dal deposito della comparsa, fissa la data della udienza e contestualmente assegna un termine per la notificazione e per il deposito di memorie e documenti.

    3. La comparsa, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, è notificata alle altre parti a cura dell’istante.

    4. Se non avviene la prosecuzione del processo a norma dei commi precedenti, l’altra parte può riassumere il processo ai sensi e con le modalità di cui all’ articolo 303 del codice di procedura civile.

    5. In caso d’interruzione del processo si applicano le disposizioni dei commi 2, 3 e 4 dell’articolo 107.

    6. Il processo deve essere proseguito o riassunto entro il termine perentorio di tre mesi dall’interruzione, altrimenti si estingue.

  • Art. 64 Reg. (UE) 2024/1689 – Ufficio per l’IA

    Art. 64 Reg. (UE) 2024/1689 – Ufficio per l’IA

    Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 che stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza artificiale (regolamento sull’intelligenza artificiale)

    1. La Commissione sviluppa le competenze e le capacità dell'Unione nel settore dell'IA attraverso l'ufficio per l'IA.

    2. Gli Stati membri agevolano i compiti affidati all'ufficio per l'IA, come indicato nel presente regolamento.

  • Art. 812 Codice della Navigazione

    Art. 812 Codice della Navigazione

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Articolo abrogato

  • Art. 23 T.U. Stupefacenti – Cessione o distruzione delle giacenze alla cessazione dell’attività

    Art. 23 T.U. Stupefacenti – Cessione o distruzione di sostanze stupefacenti o psicotrope

    D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 – Testo Unico in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope

    1. Nell'esercizio delle facolta' previste dall'articolo 22, il Ministro della sanita' puo' consentire, su richiesta dell'interessato, la cessione delle giacenze di sostanze stupefacenti o psicotrope ai relativi fornitori ovvero ad altri enti o imprese autorizzati o a farmacie, nominativamente indicati.

    2. Qualora nel termine di un anno non sia stato possibile realizzare alcuna destinazione delle sostanze stupefacenti o psicotrope, queste vengono acquisite dallo Stato ed utilizzate con le procedure e modalita' di cui all'articolo

    24. 3. Le sostanze deteriorate non utilizzabili farmacologicamente devono essere distrutte, osservando le modalita' di cui all'articolo

    25. 4. Dell'avvenuta esecuzione dei provvedimenti adottati a norma del presente articolo deve essere redatto apposito verbale. Torna al sommario

  • Art. 110 D.Lgs. 174/2016 – Rinunzia agli atti del processo

    Art. 110 D.Lgs. 174/2016 – Rinunzia agli atti del processo

    Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 – Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

    1. La rinunzia agli atti del processo può essere fatta dalle parti in qualunque stato e grado della causa.

    2. Il pubblico ministero può, anche mediante dichiarazione in udienza, rinunziare motivatamente agli atti del processo.

    3. La rinunzia produce i suoi effetti solo dopo l’accettazione fatta dalla controparte nelle debite forme.

    4. L’accettazione non è efficace se contiene riserve o condizioni.

    5. Le dichiarazioni di accettazione sono fatte dalle parti o da loro procuratori speciali, verbalmente all’udienza o con atti sottoscritti e notificati alle altre parti.

    6. Il giudice, se la rinuncia e l’accettazione sono regolari, dichiara l’estinzione del processo.

    7. La declaratoria di estinzione del processo non dà luogo a pronuncia sulle spese.

  • Art. 118 D.Lgs. 174/2016 – Conflitto di competenza territoriale

    Art. 118 D.Lgs. 174/2016 – Conflitto di competenza territoriale

    Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 – Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

    1. Quando, in seguito alla ordinanza che dichiara la incompetenza territoriale del giudice adito, la causa è riassunta nei termini fissati dal giudice nell’ordinanza medesima o, in mancanza, in quello di tre mesi dalla comunicazione, davanti al giudice dichiarato competente, questi, se ritiene di essere a sua volta incompetente, richiede d’ufficio il regolamento di competenza dinanzi alle sezioni riunite.

  • CCNL Occhialeria: ferie, permessi e ROL 2026

    CCNL Occhialeria (Anfao)

    CCNL Occhialeria: ferie, permessi e ROL 2026

    Le ferie, i permessi retribuiti e i riposi aggiuntivi nel CCNL Occhialeria tutelano il diritto al riposo dei lavoratori. Il rinnovo del 30 gennaio 2026 ha migliorato diversi istituti, ampliando i permessi familiari e introducendo nuove tutele per i lavoratori disabili.

    In sintesi

    Il CCNL Occhialeria garantisce almeno 4 settimane di ferie annue (diritto inderogabile per legge) e permessi retribuiti per ex festività e ROL. Il rinnovo 2026 ha esteso a 3 giorni i permessi per infermità/decesso dei figli del convivente e a 30 giorni i permessi per invalidi civili oltre il 50%.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Anfao (Confindustria Moda) · Femca-Cisl · Filctem-Cgil · Uiltec-Uil
    Ultimo rinnovo
    30 gennaio 2026
    Vigenza
    1° gennaio 2026 – 31 dicembre 2028
    Norma di legge
    Art. 2109 c.c.; D.lgs. 66/2003 art. 10 (ferie); L. 5 marzo 1977 n. 54 (ex festività)

    Tabella riepilogativa

    Ferie e permessi nel CCNL Occhialeria – quadro riepilogativo 2026
    Istituto Durata/Importo Fonte Note
    Ferie annue Minimo 4 settimane (20 gg lavorativi su 5 gg/sett.) D.lgs. 66/2003 + CCNL Inderogabile; il CCNL può aggiungerne di più
    Ex festività / ROL 4 giorni annui (orientativi, da CCNL) L. 54/1977 + CCNL Fruibili a richiesta del lavoratore
    Permessi per lutto/infermità 3 giorni retribuiti per evento CCNL (rinnovo 2026) Esteso ai figli del convivente e parenti coniuge
    Permessi esami universitari 3 giorni retribuiti per esame CCNL (rinnovo 2026) Elevato da 2 a 3 giorni
    Permessi invalidità civile >50% 30 giorni retribuiti all’anno CCNL (rinnovo 2026) Per lavoratori con invalidità civile certificata
    Permessi per visita medica Retribuiti (tempo necessario) CCNL Previa presentazione di documentazione medica

    Nota: il numero di giorni di ferie superiore al minimo di 4 settimane e il numero esatto di ore di ROL/ex festività vanno verificati sul testo integrale del CCNL vigente, disponibile presso i sindacati di categoria (Femca-Cisl, Filctem-Cgil, Uiltec-Uil). I dati sopra indicati recepiscono le informazioni pubblicate dalle parti all’atto del rinnovo.

    Le ferie: diritto inderogabile e maturazione

    Le ferie sono un diritto costituzionalmente garantito (art. 36 Cost.) e inderogabile: nessun accordo – individuale o collettivo – può ridurle al di sotto del minimo legale. Il D.lgs. 66/2003 fissa in 4 settimane annue il minimo inderogabile. Il CCNL Occhialeria non può che migliorarlo.

    Le ferie maturano proporzionalmente ai mesi lavorati: un lavoratore assunto a metà anno avrà diritto alla metà delle ferie annue. Il frazionamento in dodicesimi garantisce equità in caso di inizio o cessazione del rapporto nel corso dell’anno.

    Le ferie non godute entro l’anno possono essere rinviate, ma il datore di lavoro ha l’obbligo di consentirne la fruizione entro i 18 mesi successivi alla fine dell’anno di maturazione. L’eventuale monetizzazione delle ferie non godute è ammessa solo alla cessazione del rapporto di lavoro.

    Ex festività soppresse e permessi retribuiti (ROL)

    Con la L. 54/1977 alcune festività vennero soppresse come giorni di riposo obbligatorio. In cambio, il legislatore attribuì ai lavoratori dell’industria il diritto a permessi retribuiti equivalenti, che il CCNL ha recepito e spesso integrato. Nel settore dell’industria si contano in genere 4 giorni di ex festività (come Sant’Giuseppe, Ascensione, Corpus Domini e SS. Pietro e Paolo), da fruire come permessi retribuiti su accordo tra lavoratore e datore.

    Accanto alle ex festività, il CCNL può prevedere ore di ROL (Riposi Operai Lavoratori) aggiuntivi, da godere individualmente o collettivamente in periodi di minore attività produttiva.

    Permessi speciali: le novità del rinnovo 2026

    Il rinnovo del 30 gennaio 2026 ha introdotto alcune significative novità sui permessi:

    • Permessi per lutto o infermità grave: estesi a 3 giorni retribuiti anche in caso di infermità grave o decesso dei figli del convivente e dei genitori del coniuge/unito civilmente (prima erano limitati ai soli parenti di primo grado).
    • Permessi per esami universitari: elevati da 2 a 3 giorni retribuiti per ciascun esame, a sostegno dei lavoratori-studenti.
    • Permessi per invalidi civili: riconosciuti fino a 30 giorni retribuiti all’anno ai lavoratori con invalidità civile superiore al 50%, per cure, riabilitazione o adempimenti amministrativi.
    • Aspettativa non retribuita post-comporto: elevata da 6 a 9 mesi nei casi di malattie gravi, infortuni extra-lavorativi o terapie salvavita (vedi anche articolo dedicato a malattia e infortunio).
    • Congedi parentali per figli disabili: la possibilità di fruire dei permessi ex L. 104/1992 è estesa fino ai 14 anni di età del figlio con disabilità grave (prima era limitata a 8 anni).

    Festività nazionali e soppresse

    Le festività nazionali retribuite (fissate dalla legge, non dal CCNL) sono: 1° gennaio, 6 gennaio, Lunedì di Pasqua, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1° novembre, 8 dicembre, 25 dicembre, 26 dicembre e la festività del Santo Patrono locale. Quando una festività cade di domenica o in un giorno non lavorativo (per i part-time), spetta al lavoratore un’ulteriore giornata di riposo o la relativa indennità sostitutiva, secondo quanto stabilito dal CCNL.

    Casi pratici

    Tizio – Ferie frazionate e maturazione pro quota
    Tizio viene assunto il 1° luglio 2026. Al 31 dicembre avrà maturato 6/12 delle ferie annue. Se il CCNL prevede 26 giorni lavorativi di ferie (esempio), gli spettano 13 giorni nel primo anno di lavoro. Tizio chiede di goderne 10 giorni a settembre e di rinviarne 3 all’anno successivo: il datore deve concordare il periodo tenendo conto delle esigenze produttive, ma non può negare indefinitamente la fruizione.
    Caia – Malattia durante le ferie
    Caia ha programmato 2 settimane di ferie in agosto 2026. Il 5 agosto si ammala e il medico le certifica un’influenza con prognosi di 7 giorni. Caia comunica immediatamente al datore la malattia, inviando il certificato medico telematico. In base alla giurisprudenza consolidata (Corte di Giustizia UE), i 7 giorni di malattia sospendono le ferie: Caia potrà recuperarli in un momento successivo, concordato con l’azienda.
    Sempronio – Permesso per lutto del convivente
    Sempronio perde la madre della sua compagna (convivente di fatto). Prima del rinnovo 2026 non avrebbe avuto diritto al permesso retribuito, limitato ai parenti entro il secondo grado di parentela propria. Dal 1° gennaio 2026 il CCNL estende i 3 giorni di permesso retribuito anche a questo caso. Sempronio presenta al datore la documentazione di convivenza (certificato di residenza condivisa o dichiarazione sostitutiva) per accedere al permesso.

    Domande frequenti

    Quanti giorni di ferie spettano nel CCNL Occhialeria?
    Il minimo inderogabile è di 4 settimane (20 giorni lavorativi su 5 giorni settimanali), come stabilito dal D.lgs. 66/2003. Il CCNL Occhialeria può prevedere un numero maggiore; per la quantità esatta consultare il testo integrale disponibile presso i sindacati di categoria.
    Le ferie maturate si perdono se non vengono godute entro l’anno?
    No. Le ferie non godute entro l’anno possono essere fruite entro i 18 mesi successivi. Solo alla cessazione del rapporto è possibile monetizzare le ferie non godute. Il datore non può imporre la perdita delle ferie maturate.
    Cosa prevede il CCNL 2026 per i permessi familiari?
    Il rinnovo del 30 gennaio 2026 ha esteso a 3 giorni i permessi per lutto o infermità grave dei figli del convivente e dei parenti del coniuge, elevato a 3 giorni i permessi per esami universitari e riconosciuto 30 giorni retribuiti ai lavoratori con invalidità civile superiore al 50%.
    Quanti giorni di ex festività e ROL spettano?
    Nel settore industriale si contano in genere 4 giorni di ex festività soppresse (L. 54/1977). Il numero esatto di ore di ROL va verificato sul testo integrale del CCNL Occhialeria aggiornato al rinnovo 2026.
    La malattia sospende le ferie?
    Sì, per giurisprudenza consolidata (Corte di Giustizia UE e Corte di Cassazione). La malattia che insorge durante le ferie le sospende: il lavoratore ha diritto di fruire i giorni di malattia separatamente e di recuperare le ferie sospese in un momento successivo concordato con il datore.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per livello, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento 2026, maternità congedi e tutele 2026, tredicesima, PPVA e premi 2026 e malattia e infortunio 2026.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL per l’industria degli occhiali e articoli inerenti l’occhialeria sottoscritto il 30 gennaio 2026 da Anfao (Confindustria Moda), Femca-Cisl, Filctem-Cgil e Uiltec-Uil. Il numero esatto di giorni di ferie e ore di ROL previsto dal CCNL va verificato sul testo integrale disponibile presso Femca-Cisl, Filctem-Cgil, Uiltec-Uil o presso un consulente del lavoro. Per situazioni specifiche consultare l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 774 Codice della Navigazione – Tenuta dei libri

    Art. 774 Codice della Navigazione – Tenuta dei libri

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    L'esercente tiene i libri e vi esegue le annotazioni, in conformità ai regolamenti dell'ENAC.

  • Art. 67 CAD – Articolo abrogato

    Art. 67 D.Lgs. 82/2005 CAD – Articolo abrogato

    In vigore dal 01/01/2006

    ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179

  • Art. 37 T.U. Espropriazione – Determinazione dell’indennità nel caso di esproprio di un’area edificabile

    Art. 37 T.U. Espropriazione – Determinazione dell’indennità nel caso di esproprio di un’area edificabile

    D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 – Testo unico in materia di espropriazione per pubblica utilità

    1. L’indennità di espropriazione di un’area edificabile è determinata nella misura pari al valore venale del bene. Quando l’espropriazione è finalizzata ad attuare interventi di riforma economico-sociale, l’indennità è ridotta del 25 per cento.

    2. Nei casi in cui è stato concluso l’accordo di cessione, o quando esso non è stato concluso per fatto non imputabile all’espropriato ovvero perché a questi è stata offerta un’indennità provvisoria che, attualizzata, risulta inferiore agli otto decimi in quella determinata in via definitiva, l’indennità è aumentata del 10 per cento.

    3. Ai soli fini dell’applicabilità delle disposizioni della presente sezione, si considerano le possibilità legali ed effettive di edificazione, esistenti al momento dell’emanazione del decreto di esproprio o dell’accordo di cessione. In ogni caso si esclude il rilievo di costruzioni realizzate abusivamente.

    4. Salva la disposizione dell’articolo 32, comma 1, non sussistono le possibilità legali di edificazione quando l’area è sottoposta ad un vincolo di inedificabilità assoluta in base alla normativa statale o regionale o alle previsioni di qualsiasi atto di programmazione o di pianificazione del territorio, ivi compresi il piano paesistico, il piano del parco, il piano di bacino, il piano regolatore generale, il programma di fabbricazione, il piano attuativo di iniziativa pubblica o privata anche per una parte limitata del territorio comunale per finalità di edilizia residenziale o di investimenti produttivi, ovvero in base ad un qualsiasi altro piano o provvedimento che abbia precluso il rilascio di atti, comunque denominati, abilitativi della realizzazione di edifici o manufatti di natura privata.

    5. I criteri e i requisiti per valutare l’edificabilità di fatto dell’area sono definiti con regolamento da emanare con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti.

    6. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 5, si verifica se sussistano le possibilità effettive di edificazione, valutando le caratteristiche oggettive dell’area.

    7.

    8. Se per il bene negli ultimi cinque anni è stata pagata dall’espropriato o dal suo dante causa un’imposta in misura maggiore dell’imposta da pagare sull’indennità, la differenza è corrisposta dall’espropriante all’espropriato.

    9. Qualora l’area edificabile sia utilizzata a scopi agricoli, spetta al proprietario coltivatore diretto anche una indennità pari al valore agricolo medio corrispondente al tipo di coltura effettivamente praticato. La stessa indennità spetta al fittavolo, al mezzadro o al compartecipante che, per effetto della procedura, sia costretto ad abbandonare in tutto o in parte il fondo direttamente coltivato, da almeno un anno, col lavoro proprio e di quello dei familiari.