Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
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Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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  • CCNL Legno e Arredamento Artigianato: tredicesima, quattordicesima e premi

    CCNL Legno e Arredamento (Artigianato)

    CCNL Legno e Arredamento Artigianato: tredicesima, quattordicesima e premi

    Guida completa alle mensilità aggiuntive e ai premi nelle imprese artigiane del legno e dell’arredamento: quando vengono pagate tredicesima e quattordicesima, come si calcolano pro-quota e cosa prevedono gli accordi di secondo livello sui premi di risultato.

    In sintesi

    Il CCNL Legno Arredamento Artigianato prevede la tredicesima (entro il 20 dicembre, pari a una mensilità) e la quattordicesima (entro il 30 giugno, pari a una mensilità). Entrambe maturano nel corso dell’anno e si computano pro-quota in caso di periodi lavorati parziali. I premi di risultato, ove previsti, sono definiti a livello aziendale o territoriale.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie (datoriali)
    Confartigianato Legno e Arredo · CNA Produzione · Casartigiani · CLAAI
    Parti firmatarie (sindacali)
    Feneal-Uil · Filca-Cisl · Fillea-Cgil
    Vigenza
    1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2026
    Tredicesima
    Una mensilità, entro il 20 dicembre
    Quattordicesima
    Una mensilità, entro il 30 giugno
    Bilateralità artigiana
    EBNA · FSBA · San.Arti.

    La tredicesima mensilità: struttura e scadenza

    La tredicesima mensilità (o «gratifica natalizia») è un istituto previsto da quasi tutti i contratti collettivi nazionali e rappresenta un diritto acquisito per il lavoratore subordinato. Nel CCNL Legno e Arredamento Artigianato la tredicesima è pari a una mensilità intera della retribuzione contrattuale e deve essere corrisposta dal datore di lavoro entro il 20 dicembre di ogni anno.

    La base di calcolo comprende la retribuzione mensile lorda in senso stretto: minimo tabellare del livello di inquadramento, eventuale scatto di anzianità maturato, e le eventuali voci retributive che il CCNL indica come computabili nella tredicesima. Non rientrano nella base di calcolo, salvo diversa previsione aziendale, i rimborsi spese, le indennità occasionali o i compensi una-tantum.

    Il diritto alla tredicesima è tutelato anche in caso di assenza: i periodi di malattia, infortunio, maternità obbligatoria e congedo parentale sono computati in misura proporzionale alla copertura retributiva garantita dalla legge o dal contratto, salvo le precisazioni illustrate nel paragrafo sulle assenze.

    La quattordicesima mensilità: caratteristiche

    La quattordicesima mensilità è anch’essa pari a una mensilità della retribuzione contrattuale e viene corrisposta entro il 30 giugno di ogni anno. Il periodo di maturazione della quattordicesima decorre dal 1° luglio dell’anno precedente al 30 giugno dell’anno di erogazione. In caso di rapporto iniziato o cessato durante tale periodo, si applica il calcolo pro-quota (vedi oltre).

    La quattordicesima è un istituto specificamente previsto dal CCNL e non è riconducibile a obblighi di legge: il suo fondamento è esclusivamente contrattuale. Questo significa che un lavoratore del settore legno-arredo artigiano ha diritto alla quattordicesima in quanto si applica questo specifico CCNL, indipendentemente dalla dimensione dell’impresa artigiana.

    Calcolo pro-quota: come funziona

    Sia la tredicesima sia la quattordicesima si calcolano proporzionalmente ai mesi di servizio effettivo nell’anno di riferimento. La regola generale è la seguente:

    • Per ogni mese intero lavorato si matura 1/12 della mensilità aggiuntiva.
    • Una frazione di mese superiore a 15 giorni viene arrotondata a mese intero (e quindi matura 1/12).
    • Una frazione di mese pari o inferiore a 15 giorni non viene computata.

    Questo meccanismo si applica sia in caso di assunzione o cessazione del rapporto durante l’anno, sia in caso di trasformazione del rapporto (es. da part-time a tempo pieno). Il calcolo si effettua separatamente per tredicesima e quattordicesima, in quanto i rispettivi periodi di maturazione sono sfasati nel calendario.

    Tabella riepilogativa

    Mensilità aggiuntive – CCNL Legno e Arredamento Artigianato
    Istituto Importo Scadenza erogazione Periodo di maturazione
    Tredicesima mensilità Una mensilità lorda (minimo tabellare + scatti) Entro il 20 dicembre 1° gennaio – 31 dicembre
    Quattordicesima mensilità Una mensilità lorda (minimo tabellare + scatti) Entro il 30 giugno 1° luglio – 30 giugno
    Premio di risultato Definito da accordo di secondo livello Stabilita dall’accordo Periodo indicato dall’accordo

    La base di calcolo comprende la retribuzione contrattuale mensile (minimo tabellare + scatti di anzianità). Non rientrano le voci occasionali o i rimborsi spese, salvo specifica previsione contrattuale o aziendale.

    Impatto delle assenze sulla maturazione

    Non tutte le assenze hanno lo stesso effetto sulla maturazione delle mensilità aggiuntive. È fondamentale distinguere:

    • Malattia comune: i periodi di assenza per malattia entro il comporto (9 mesi) maturano tredicesima e quattordicesima nella misura in cui il lavoratore percepisce retribuzione o integrazione contrattuale. I giorni di carenza non retribuiti non concorrono alla maturazione; le frazioni coperte dall’integrazione contrattuale sì.
    • Infortunio sul lavoro: il periodo di inabilità temporanea coperto dall’INAIL matura integralmente le mensilità aggiuntive, in quanto non è equiparato all’assenza non retribuita.
    • Maternità obbligatoria (5 mesi ex D.Lgs. 151/2001): il periodo è integralmente computato ai fini della maturazione di tredicesima e quattordicesima, anche per la quota a carico dell’INPS.
    • Aspettativa non retribuita: i periodi in aspettativa senza retribuzione non maturano mensilità aggiuntive, salvo specifica previsione contrattuale o aziendale.

    I premi di risultato nel settore artigiano del legno

    Il CCNL nazionale non fissa un premio di risultato uguale per tutte le imprese artigiane del legno-arredo, ma rimanda agli accordi di secondo livello (aziendali o territoriali) la definizione di obiettivi, importi e modalità di erogazione. Questa scelta è coerente con la struttura del sistema contrattuale artigiano, caratterizzato da imprese di piccola dimensione nelle quali la capacità di sopportare costi fissi aggiuntivi varia notevolmente.

    Ove un accordo di secondo livello sia stipulato con le organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL (Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil), il premio può beneficiare del regime fiscale agevolato previsto dalla normativa vigente: imposta sostitutiva del 5% sui premi di produttività fino a 3.000 euro lordi annui (ex L. 208/2015 e successive proroghe), a condizione che la corresponsione sia subordinata al raggiungimento di obiettivi misurabili e verificabili di produttività, qualità, efficienza o redditività.

    In assenza di accordi di secondo livello, l’impresa artigiana non ha l’obbligo di corrispondere un premio di risultato oltre alle due mensilità aggiuntive previste dal CCNL.

    Tredicesima e TFR: come si relazionano

    La tredicesima e la quattordicesima entrano nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (TFR), disciplinato dall’art. 2120 c.c. La retribuzione annua utile ai fini TFR comprende tutte le somme corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, incluse le mensilità aggiuntive. Ciò significa che corrispondere tredicesima e quattordicesima aumenta (proporzionalmente) anche l’accantonamento annuale di TFR. Il lavoratore non deve fare nulla di specifico: il datore è tenuto ad accantonare il TFR calcolando la quota annuale su tutte le voci retributive previste.

    Casi pratici

    Tizio – Assunto a luglio: quattordicesima pro-quota
    Tizio viene assunto il 1° luglio 2025 come operaio di livello D in un’impresa artigiana del legno. A giugno 2026 matura la quattordicesima per il periodo luglio 2025 – giugno 2026, che corrisponde a 12 mesi interi: ha diritto a una mensilità piena. La tredicesima di dicembre 2025 è invece pro-quota: da luglio a dicembre sono 6 mesi, quindi percepisce 6/12 di mensilità. La tredicesima di dicembre 2026 sarà intera (12 mesi maturati).
    Caia – Dimissioni a ottobre: tredicesima maturata
    Caia è impiegata di livello B e rassegna le dimissioni con decorrenza 15 ottobre 2026. Non riceverà la tredicesima di dicembre perché non sarà più in servizio. Tuttavia, ha maturato 9 mesi e mezzo (gennaio-metà ottobre): la frazione di ottobre superiore a 15 giorni viene arrotondata a mese intero, quindi matura 10/12 di tredicesima. Il datore la liquiderà nelle competenze di fine rapporto insieme al TFR.
    Sempronio – Impresa con accordo di secondo livello
    Sempronio lavora in un’impresa artigiana che ha sottoscritto un accordo territoriale con Filca-Cisl e Fillea-Cgil, prevedendo un premio annuale di 800 euro lordi legato al fatturato. Poiché l’accordo rispetta i requisiti di legge (obiettivi misurabili, stipulato con sindacati firmatari del CCNL), il premio è assoggettato all’imposta sostitutiva del 5% anziché all’IRPEF ordinaria. Il risparmio fiscale per Sempronio è rilevante rispetto a quanto avrebbe pagato con l’aliquota marginale IRPEF.

    Domande frequenti

    Quando viene pagata la tredicesima nel CCNL Legno Arredamento Artigianato?
    La tredicesima deve essere corrisposta entro il 20 dicembre di ogni anno. Matura sull’anno solare (gennaio-dicembre) e si calcola pro-quota per i periodi lavorati parziali: un dodicesimo per ogni mese intero o frazione superiore a 15 giorni.
    Il CCNL prevede anche la quattordicesima?
    Sì, il CCNL Legno e Arredamento Artigianato prevede la quattordicesima mensilità, da erogarsi entro il 30 giugno. Matura dal 1° luglio al 30 giugno dell’anno successivo. È pari a una mensilità della retribuzione contrattuale e si calcola pro-quota come la tredicesima.
    La malattia o la maternità riducono la tredicesima?
    La maternità obbligatoria non riduce la maturazione. La malattia comune incide solo per i giorni di carenza non retribuiti; i periodi coperti da integrazione contrattuale maturano normalmente. L’infortunio sul lavoro non riduce la maturazione.
    Cosa si intende per premio di risultato nel settore artigiano del legno?
    Il premio di risultato non è fissato dal CCNL nazionale ma può essere introdotto da accordi di secondo livello. Se rispetta i requisiti di legge, beneficia dell’imposta sostitutiva del 5% fino a 3.000 euro annui lordi.
    Come si calcola la tredicesima se il lavoratore viene assunto a metà anno?
    Si contano i mesi interi lavorati (o con frazioni superiori a 15 giorni) e si divide la retribuzione mensile per 12, moltiplicando per i mesi maturati. Es.: assunzione il 1° luglio, a dicembre si percepisce 6/12 della mensilità.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi e malattia e infortunio.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al CCNL Legno e Arredamento (Artigianato) firmato il 5 marzo 2024 e alle successive intese del 2025. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Fillea-Cgil, Filca-Cisl, Feneal-Uil) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 60 Imp. Reg. – modalità della registrazione a debito

    Art. 60 Imp. Reg. – modalità della registrazione a debito

    Art. 60 Imp. Reg. – Modalità per la registrazione a debito

    D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 – testo aggiornato

    1. La registrazione a debito si esegue a norma dell’art. 16 a condizione che nel contesto o a margine dell’originale di ciascun atto sia indicato che questo è compilato o emanato ad istanza o nell’interesse dell’amministrazione dello Stato o della persona o dell’ente morale ammesso al gratuito patrocinio, facendosi in quest’ultimo caso menzione della data del decreto di ammissione e dell’autorità giudiziaria che lo ha emanato. Per i provvedimenti emessi d’ufficio si deve inoltre fare menzione di questa circostanza e indicare la parte ammessa al gratuito patrocinio.

    2. Nelle sentenze e negli altri atti degli organi giurisdizionali di cui alla lettera d) dell’art. 59 deve essere indicata la parte obbligata al risarcimento del danno, nei cui confronti deve essere recuperata l’imposta prenotata a debito. L’ufficio finanziario, qualora ravvisi elementi che consentano la riconducibilità dei provvedimenti giurisdizionali all’ambito applicativo dell’articolo 59, comma 1, lettera d), può sospenderne la liquidazione e segnalare la sussistenza di tali elementi all’ufficio giudiziario. Nel termine di trenta giorni dal ricevimento della segnalazione, l’ufficio giudiziario deve fornire il proprio parere all’ufficio finanziario, motivando, con apposito atto, l’eventuale mancata ammissione del provvedimento alla prenotazione a debito.

  • Art. 59 Imp. Reg. – registrazione a debito

    Art. 59 Imp. Reg. – registrazione a debito

    Art. 59 Imp. Reg. – Registrazione a debito

    D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 – testo aggiornato

    1. Si registrano a debito, cioè senza contemporaneo pagamento delle imposte dovute: a) le sentenze, i provvedimenti e gli atti che occorrono nei procedimenti contenziosi nei quali sono interessate le amministrazioni dello Stato e le persone o gli enti morali ammessi al beneficio del patrocinio a spese dello Stato quando essi vengono formati d’ufficio o ad istanza o nell’interesse dei detti soggetti; la registrazione a debito non è ammessa per le sentenze portanti trasferimento di beni e diritti di qualsiasi natura; b) gli atti formati nell’interesse dei soggetti di cui alla lettera a) dopo che sia iniziato il procedimento contenzioso e necessari per l’ulteriore corso del procedimento stesso o per la sua definizione; c) gli atti relativi alla procedura fallimentare […]; d) le sentenze e gli altri atti degli organi giurisdizionali che condannano al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato, nonchè, con esclusivo riferimento alla parte danneggiata, i provvedimenti dell’autorità giudiziaria volti a dare esecuzione alla condanna al risarcimento del danno prodotto dai fatti di cui agli articoli 575, aggravato ai sensi dell’articolo 577, primo comma, numero 1, o secondo comma, e 577-bis del codice penale.

  • Art. 58 Imp. Reg. – surrogazione all’amministrazione

    Art. 58 Imp. Reg. – surrogazione all’amministrazione

    Art. 58 Imp. Reg. – Surrogazione all’amministrazione

    D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 – testo aggiornato

    1. I soggetti indicati nell’art. 10, lettere b) e c), che hanno pagato l’imposta, si surrogano in tutte le ragioni, azioni e privilegi spettanti all’amministrazione finanziaria e possono, esibendo un certificato dell’ufficio dell’Agenzia delle entrate attestante la somma pagata, richiedere al giudice del luogo in cui ha sede il loro ufficio ingiunzione di pagamento nei confronti dei soggetti nel cui interesse fu richiesta la registrazione.

    2. L’ingiunzione è provvisoriamente esecutiva a norma dell’art. 642 del codice di procedura civile. Non è ammissibile l’opposizione fondata sul motivo che le imposte pagate non erano dovute o erano dovute in misura minore.

  • Art. 57 Imp. Reg. – Soggetti obbligati al pagamento

    Art. 57 Imp. Reg. – Soggetti obbligati al pagamento

    Art. 57 Imp. Reg. – Soggetti obbligati al pagamento

    D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 – testo aggiornato

    1. Oltre ai pubblici ufficiali, che hanno redatto, ricevuto o autenticato l’atto, e ai soggetti nel cui interesse fu richiesta la registrazione, sono solidalmente obbligati al pagamento dell’imposta le parti contraenti, le parti in causa, coloro che hanno sottoscritto o avrebbero dovuto sottoscrivere le denunce di cui agli articoli 12 e 19 e coloro che hanno richiesto i provvedimenti di cui agli articoli […] 796, 800 e 825 del codice di procedura civile, salvo quanto previsto dal comma 1.1. 1 1. Per i provvedimenti dell’autorità giudiziaria recanti condanna al pagamento di somme e valori e ad altre prestazioni o alla consegna di beni di qualsiasi natura, compresi i provvedimenti di cui all’articolo 633 del codice di procedura civile, la registrazione è eseguita, in deroga alla previsione di cui all’articolo 16, comma 1, a prescindere dal pagamento dell’imposta. L’ufficio dell’Agenzia delle entrate richiede il pagamento dell’imposta alla parte condannata al pagamento delle spese ovvero al debitore nei cui confronti il decreto ingiuntivo è divenuto esecutivo. L’avviso di liquidazione per la richiesta dell’imposta è notificato anche alle altre parti del giudizio o al creditore, che rispondono in solido per il pagamento dell’imposta se l’azione di riscossione nei confronti del debitore principale si rivela infruttuosa. Fino al verificarsi di tale evento, i termini per la richiesta dell’imposta principale nei confronti degli obbligati in via sussidiaria sono sospesi. 1 bis. Gli agenti immobiliari di cui all’articolo 10, comma 1, lettera d-bis), sono solidalmente tenuti al pagamento dell’imposta per le scritture private non autenticate di natura negoziale stipulate a seguito della loro attività per la conclusione degli affari. 1 ter. L’utilizzatore dell’immobile concesso in locazione finanziaria è solidalmente obbligato al pagamento del tributo per l’immobile, anche da costruire o in corso di costruzione, acquisito dal locatore per la conclusione del contratto.

    2. La responsabilità dei pubblici ufficiali non si estende al pagamento delle imposte complementari e suppletive.

    3. Le parti interessate al verificarsi della condizione sospensiva apposta ad un atto sono solidalmente obbligate al pagamento dell’imposta dovuta quando si verifica la condizione o l’atto produce i suoi effetti prima dell’avverarsi di essa.

    4. L’imposta complementare dovuta per un fatto imputabile soltanto ad una delle parti contraenti è a carico esclusivamente di questa.

    5. Per gli atti soggetti a registrazione in caso d’uso e per quelli presentati volontariamente alla registrazione, obbligato al pagamento dell’imposta è esclusivamente chi ha richiesto la registrazione.

    6. Se un atto, alla cui formazione hanno partecipato più parti, contiene più disposizioni non necessariamente connesse e non derivanti per la loro intrinseca natura le une dalle altre, l’obbligo di ciascuna delle parti al pagamento delle imposte complementari e suppletive è limitato a quelle dovute per le convenzioni alle quali essa ha partecipato.

    7. Nei contratti in cui è parte lo Stato, obbligata al pagamento dell’imposta è unicamente l’altra parte contraente, anche in deroga all’art. 8 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sempreché non si tratti di imposta dovuta per atti presentati volontariamente per la registrazione dalle amministrazioni dello Stato.

    8. Negli atti di espropriazione per pubblica utilità o di trasferimento coattivo della proprietà o di diritti reali di godimento l’imposta è dovuta solo dall’ente espropriante o dall’acquirente senza diritto di rivalsa, anche in deroga all’art. 8 della legge 27 luglio 1978, n. 392; l’imposta non è dovuta se espropriante o acquirente è lo Stato.

  • Art. 177 Cod. Amb.: Campo di applicazione e finalità

    Art. 177 Cod. Amb.: Campo di applicazione e finalità

    Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.

    (Campo di applicazione e finalità) 1.

    La parte quarta del presente decreto disciplina la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati, anche in attuazione delle direttive comunitarie, in particolare della direttiva 2008/98/CE , così come modificata dalla direttiva (UE) 2018/851 prevedendo misure volte a proteggere l'ambiente e la salute umana, evitando o riducendo la produzione di rifiuti, gli impatti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti, riducendo gli impatti complessivi dell'uso delle risorse e migliorandone l'efficacia e l'efficienza che costituiscono elementi fondamentali per il passaggio a un'economia circolare e per assicurare la competitività a lungo termine dell'Unione .

    La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse.

    Sono fatte salve disposizioni specifiche, particolari o complementari, conformi ai principi di cui alla parte quarta del presente decreto adottate in attuazione di direttive comunitarie che disciplinano la gestione di determinate categorie di rifiuti.

    I rifiuti sono gestiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare: a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora; b) senza causare inconvenienti da rumori o odori; c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.

    Per conseguire le finalità e gli obiettivi di cui ai commi da 1 a 4, lo Stato, le regioni, le province autonome e gli enti locali esercitano i poteri e le funzioni di rispettiva competenza in materia di gestione dei rifiuti in conformità alle disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto, adottando ogni opportuna azione ed avvalendosi, ove opportuno, mediante accordi, contratti di programma o protocolli d'intesa anche sperimentali, di soggetti pubblici o privati.

    I soggetti di cui al comma 5 costituiscono, altresì, un sistema compiuto e sinergico che armonizza, in un contesto unitario, relativamente agli obiettivi da perseguire, la redazione delle norme tecniche, i sistemi di accreditamento e i sistemi di certificazione attinenti direttamente o indirettamente le materie ambientali, con particolare riferimento alla gestione dei rifiuti, secondo i criteri e con le modalità di cui all'articolo 195, comma 2, lettera a), e nel rispetto delle procedure di informazione nel settore delle norme e delle regolazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, previste dalle direttive comunitarie e relative norme di attuazione, con particolare riferimento alla legge 21 giugno 1986, n. 317 .

    Le regioni e le province autonome adeguano i rispettivi ordinamenti alle disposizioni di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema contenute nella parte quarta del presente decreto entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

    Ai fini dell'attuazione dei principi e degli obiettivi stabiliti dalle disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può avvalersi del supporto tecnico dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

    Fonte: Normattiva.it.

  • CCNL Formazione Professionale: tredicesima, premi e fondo incentivi

    CCNL Formazione Professionale

    Tredicesima, premi e fondo incentivi nel CCNL Formazione Professionale Enti

    Cosa spetta a dicembre, come funziona il fondo incentivi e qual è la struttura delle mensilità aggiuntive per i dipendenti degli enti di formazione professionale accreditati.

    In sintesi

    Il CCNL Formazione Professionale 2024-2027 prevede la tredicesima mensilità erogata entro il 16 dicembre, pari a una mensilità della retribuzione in godimento. Non è prevista la quattordicesima da contratto nazionale. Il fondo incentivi (non inferiore al 3% dell’imponibile previdenziale annuo) è oggetto di contrattazione di secondo livello. È possibile una somma una tantum di welfare fino a 1.000 € pro capite, da definire in sede regionale.

    Dati contrattuali

    Parti datoriali
    FORMA · CENFOP
    Parti sindacali
    FLC-CGIL · CISL Scuola · UIL Scuola RUA · SNALS-CONFSAL
    Tredicesima
    Entro il 16 dicembre, pari a 1 mensilità
    Quattordicesima
    Non prevista da contratto nazionale
    Fondo incentivi
    Non inferiore al 3% dell’imponibile previdenziale annuo

    Tabella riepilogativa

    Mensilità aggiuntive e premi – CCNL Formazione Professionale 2024-2027
    Istituto Importo Quando Fonte
    Tredicesima mensilità Pari a 1 mensilità retribuzione Entro il 16 dicembre CCNL nazionale
    Quattordicesima Non prevista Non prevista da CCNL nazionale
    Fondo incentivi Non inferiore al 3% imponibile previdenziale annuo Definita dalla contrattazione di 2° livello CCNL + accordo regionale/ente
    Welfare una tantum Fino a 1.000 € pro capite Da definire in sede regionale CCNL (impegno negoziale)

    La tredicesima matura in proporzione ai mesi di servizio effettivo nell’anno. Chi ha lavorato 6 mesi ha diritto alla metà (1/2 mensilità). Durante malattia entro il comporto e maternità obbligatoria la tredicesima matura regolarmente.

    La tredicesima: come si calcola

    La tredicesima mensilità è un istituto consolidato del diritto del lavoro italiano. Nel CCNL Formazione Professionale è erogata entro il 16 dicembre di ogni anno e è pari a una mensilità della retribuzione in godimento. La base di calcolo comprende:

    • Minimo tabellare;
    • Indennità di funzione eventuale;
    • Superminimo individuale non assorbibile (se presente).

    Chi non ha lavorato l’intero anno (es. assunto a marzo) riceve una tredicesima proporzionale: 1/12 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni. La tredicesima è soggetta a contributi previdenziali e imposte IRPEF come la retribuzione ordinaria.

    La quattordicesima: assente dal contratto nazionale

    Il CCNL Formazione Professionale 2024-2027 non prevede la quattordicesima mensilità a livello nazionale. Questo è un elemento da considerare nella valutazione del trattamento economico complessivo del settore, rispetto a contratti collettivi che riconoscono 14 mensilità (ad esempio in alcuni settori del commercio o del turismo). Eventuali integrazioni in forma di quattordicesima possono derivare esclusivamente da accordi di secondo livello (regionali o di ente), non dalla norma contrattuale nazionale.

    Il fondo incentivi: come funziona

    Il CCNL prevede che in ogni ente sia istituito un fondo incentivi, destinato a remunerare la performance del personale. Il fondo deve essere di norma non inferiore al 3% dell’imponibile previdenziale annuo complessivo dei dipendenti. Le modalità di erogazione — se come una tantum annuale, come integrazioni mensili o come premio di risultato legato a obiettivi — sono stabilite dalla contrattazione di secondo livello (tavolo regionale o di ente).

    Il fondo incentivi rappresenta una componente variabile della retribuzione, non inclusa nel calcolo del TFR o della tredicesima, salvo diverso accordo. La sua effettiva erogazione dipende dalla disponibilità finanziaria dell’ente, a sua volta condizionata dal volume dei finanziamenti pubblici ricevuti.

    Il welfare contrattuale una tantum

    Il CCNL 2024-2027 ha introdotto la previsione di un’erogazione di welfare contrattuale fino a 1.000 € pro capite, da definirsi in sede di contrattazione regionale. Si tratta di un impegno negoziale, non di un beneficio automaticamente esigibile: è necessario che le parti regionali (organizzazioni datoriali locali e sindacati territoriali) raggiungano un accordo. Il welfare una tantum è di norma erogato in modalità non monetizzabile (piattaforma welfare aziendale) e beneficia del regime fiscale agevolato per il welfare aziendale (esenzione IRPEF entro i limiti di legge).

    Casi pratici

    Tizio – Formatore assunto ad aprile, tredicesima proporzionale
    Tizio è assunto il 1° aprile 2026 al livello V (minimo 2.057,63 €). A dicembre riceve la tredicesima proporzionale: ha lavorato 9 mesi (aprile-dicembre), quindi riceve 9/12 della tredicesima, pari a 2.057,63 × 9/12 = 1.543,22 € lordi. L’importo è assoggettato a IRPEF e contributi come la busta paga ordinaria.
    Caia – Coordinatrice con fondo incentivi annuale
    Caia è coordinatrice al livello VII. L’ente ha stipulato un accordo regionale che prevede un fondo incentivi pari al 4% dell’imponibile previdenziale annuo, distribuito in misura uniforme tra tutti i dipendenti. Con un imponibile annuo di circa 31.727 € (minimo × 13 mensilità), il 4% corrisponde a circa 1.269 € lordi annui, erogati in un’unica soluzione a giugno.
    Sempronio – Impiegato che confronta offerte di lavoro
    Sempronio valuta un’offerta da un ente di formazione e un’altra da una cooperativa di servizi che applica un CCNL con quattordicesima. L’ente di formazione offre minimo 1.834,59 € (livello III) + tredicesima + possibile fondo incentivi; la cooperativa offre 1.700 € + tredicesima + quattordicesima. Sempronio calcola che il reddito annuo dell’ente di formazione (1.834,59 × 13 = 23.849 €) supera quello della cooperativa (1.700 × 14 = 23.800 €), senza considerare l’eventuale fondo incentivi.

    Domande frequenti

    È prevista la quattordicesima nel CCNL Formazione Professionale?
    No, il CCNL 2024-2027 non prevede la quattordicesima mensilità a livello nazionale. È prevista solo la tredicesima. Eventuali integrazioni possono derivare da accordi di secondo livello.
    Quando viene pagata la tredicesima nel CCNL Formazione Professionale?
    Entro il 16 dicembre di ogni anno, pari a una mensilità della retribuzione in godimento. Chi ha lavorato meno di 12 mesi riceve una tredicesima proporzionale.
    Cosa è il fondo incentivi nel CCNL Formazione Professionale?
    Una somma annua, di norma non inferiore al 3% dell’imponibile previdenziale, erogata come incentivo alla performance. Il suo importo e le modalità di distribuzione sono definiti dalla contrattazione di secondo livello.
    La tredicesima matura anche durante la malattia e la maternità?
    Sì, durante la malattia entro il comporto e durante la maternità obbligatoria maturano la tredicesima e gli altri istituti retributivi, come se il lavoratore fosse in servizio.
    Cosa è la somma una tantum di welfare da 1.000 euro?
    Il CCNL 2024-2027 ha previsto la possibilità di erogare fino a 1.000 € pro capite come welfare contrattuale, da definire in sede di contrattazione regionale. Non è un beneficio automatico ma dipende dall’apertura dei tavoli regionali.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2027, preavviso, procedura telematica e tutele, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi parentali e malattia e infortunio sul lavoro.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al CCNL Formazione Professionale 2024-2027 (firma del 1° marzo 2024). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (FLC-CGIL, CISL Scuola, UIL Scuola RUA, SNALS-CONFSAL) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 56 Imp. Reg. – riscossione in pendenza di giudizio

    Art. 56 Imp. Reg. – riscossione in pendenza di giudizio

    Art. 56 Imp. Reg. – Riscossione in pendenza di giudizio, riscossione coattiva e privilegio

    D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 – testo aggiornato

    1. Il ricorso del contribuente non sospende la riscossione, a meno che si tratti: a) di imposta complementare per il maggior valore accertato. In tal caso la maggior imposta deve essere pagata per un terzo entro il termine di cui all’articolo 55, per due terzi dell’imposta liquidata sul valore risultante dalla decisione della Corte di giustizia tributaria di primo grado e per il resto dopo la decisione della commissione di secondo grado, in ogni caso al netto delle somme già riscosse; la direzione regionale delle entrate, se ricorrono gravi motivi, può sospendere la riscossione fino alla decisione della Corte di giustizia tributaria di primo grado. Se l’imposta riscuotibile in base alla decisione della Corte di giu- stizia tributaria è inferiore a quella già riscossa, il contribuente ha diritto al rimborso della differenza entro sessanta giorni dalla notifica della decisione, che deve essere eseguita anche su richiesta del contribuente; b) di imposte suppletive, che sono riscosse per intero dopo la decisione della corte di giustizia tributaria di secondo grado o dell’ultima decisione non impugnata.

    2. Il pagamento delle imposte, di cui al comma 1, richieste in relazione alle decisioni delle Corti di giustizia tributarie, deve essere effettuato, con gli interessi di mora, entro sessanta giorni dalla notifica dell’avviso di liquidazione.

    3. […]

    4. Per la riscossione coattiva delle imposte, delle sanzioni e degli interessi si applicano le disposizioni in materia di riscossione coattiva dei tributi erariali. Lo Stato ha privilegio secondo le norme stabilite dal codice civile. Il privilegio si estingue con il decorso di cinque anni dalla data di registrazione.

  • Art. 55 Imp. Reg. – riscossione successiva alla registrazione

    Art. 55 Imp. Reg. – riscossione successiva alla registrazione

    Art. 55 Imp. Reg. – Riscossione dell’imposta successivamente alla registrazione

    D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 – testo aggiornato

    1. Il pagamento dell’imposta complementare, dovuta in base all’accertamento del valore imponibile […], deve essere eseguito entro sessanta giorni da quello in cui è avvenuta la notifica della relativa liquidazione.

    2. Il pagamento delle imposte suppletive deve essere eseguito entro sessanta giorni da quello in cui è avvenuta la notifica della relativa liquidazione.

    3. Il pagamento delle imposte, e delle sanzioni amministrative eseguito successivamente alla registrazione deve risultare da apposita quietanza indicante gli estremi di registrazione dell’atto e le generalità del soggetto che ha eseguito il pagamento.

    4. Per gli interessi di mora si applicano le disposizioni delle leggi 26 gennaio 1961, n. 29, 28 marzo 1962, n. 147, e 18 aprile 1978, n. 130.

  • Art. 54 Imp. Reg. – riscossione in sede di registrazione

    Art. 54 Imp. Reg. – riscossione in sede di registrazione

    Art. 54 Imp. Reg. – Riscossione dell’imposta in sede di registrazione

    D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 – testo aggiornato

    1. All’atto della richiesta di registrazione il richiedente paga l’imposta autoliquidata a norma dell’articolo 16, comma 1.

    2. I funzionari indicati alla lettera c) dell’art. 10 sono tenuti al pagamento dell’imposta limitatamente ai decreti di trasferimento emanati nei procedimenti esecutivi e agli atti da essi ricevuti.

    3. Per gli altri atti degli organi giurisdizionali il pagamento dell’imposta deve essere effettuato, entro il termine di cui al comma 5, dalle parti in causa o dai soggetti nel cui interesse è richiesta la registrazione.

    4. In mancanza del pagamento o del deposito l’ufficio procede, a norma dell’art. 15, lettere a) e b), alla registrazione d’ufficio.

    5. Quando la registrazione deve essere eseguita d’ufficio a norma dell’art. 15, l’ufficio dell’Agenzia delle entrate notifica apposito avviso di liquidazione al soggetto o ad uno dei soggetti obbligati al pagamento dell’imposta, con invito ad effettuare entro il termine di sessanta giorni il pagamento dell’imposta e, se dallo stesso dovuta, della pena pecuniaria irrogata per omessa richiesta di registrazione. Nell’avviso devono essere indicati gli estremi dell’atto da registrare o il fatto da denunciare e la somma da pagare.

  • Art. 53BIS Imp. Reg. – attribuzioni e poteri degli uffici

    Art. 53BIS Imp. Reg. – attribuzioni e poteri degli uffici

    Art. 53 Bis Imp. Reg. – Attribuzioni e poteri degli uffici

    D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 – testo aggiornato

    1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, le attribuzioni e i poteri di cui agli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni, possono essere esercitati anche ai fini dell’imposta di registro, nonchè delle imposte ipotecaria e catastale previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347.

  • CCNL Cooperative di Produzione e Lavoro: tredicesima, quattordicesima e premi del socio lavoratore

    CCNL Cooperative di Produzione e Lavoro

    Tredicesima, quattordicesima e premi nel CCNL Cooperative di Produzione e Lavoro

    Il socio lavoratore di cooperativa ha diritto alla tredicesima prevista dal CCNL di settore. Il ristorno cooperativo e il premio di risultato hanno natura diversa e possono cumularsi: capire la differenza è essenziale per leggere correttamente la propria busta paga.

    In sintesi

    La tredicesima è un diritto del socio lavoratore, previsto dal CCNL di settore applicabile, corrisposta a dicembre proporzionalmente ai mesi lavorati. La quattordicesima è dovuta solo se prevista dal CCNL. Il ristorno è uno strumento mutualistico deliberato dall’assemblea, distinto dal premio di risultato contrattuale. I due istituti possono cumularsi.

    Dati contrattuali

    Tredicesima
    Prevista da tutti i principali CCNL di settore; corrisposta entro dicembre
    Quattordicesima
    Solo se prevista dal CCNL di settore applicabile (es. commercio, pulizie: sì; metalmeccanica: di norma no)
    Ristorno
    Delibera assembleare; max 30% trattamento complessivo (L.142/2001, art.3)
    Premio di risultato
    Contrattazione aziendale o di secondo livello; detassabile (D.Lgs. 80/2015)
    Norma di legge
    L. 142/2001, art.3; CCNL di settore

    La tredicesima nel lavoro cooperativo

    La tredicesima mensilità è un istituto contrattuale garantito da tutti i principali CCNL di settore applicabili alle cooperative (metalmeccanico, edile, logistica, multiservizi, igiene ambientale, ecc.). Viene corrisposta entro il mese di dicembre, salvo diversa indicazione del CCNL.

    Il diritto alla tredicesima matura proporzionalmente ai mesi di servizio nell’anno solare. Ogni mese intero di servizio (o frazioni superiori a 15 giorni, secondo la prassi di molti CCNL) genera il diritto a un dodicesimo della tredicesima annua.

    La base di calcolo è di norma il minimo tabellare più gli elementi stabili della retribuzione (scatti di anzianità, superminimo non assorbibile, indennità di funzione), secondo quanto indicato dal CCNL di settore.

    La quattordicesima: quando spetta

    La quattordicesima non è un istituto universale: spetta solo se il CCNL di settore la prevede espressamente. Tra i settori cooperativi più diffusi:

    • La prevede: CCNL Multiservizi / Pulizie (di norma corrisposta a luglio), CCNL Logistica (in alcuni comparti).
    • Non la prevede normalmente: CCNL Metalmeccaniche Cooperative, CCNL Edilizia Cooperative.

    Verificare sempre il testo del CCNL applicabile alla propria cooperativa.

    Il ristorno cooperativo: natura e differenza con i premi

    Il ristorno è un istituto tipico della cooperazione, distinto da qualsiasi voce retributiva contrattuale. Come previsto dall’art.3, comma 2, della L.142/2001, il ristorno è deliberato dall’assemblea dei soci e distribuito proporzionalmente agli scambi mutualistici (ore lavorate, qualità della prestazione, ecc.) nel limite del 30% del trattamento economico complessivo.

    Il premio di risultato è invece un istituto contrattuale, previsto dalla contrattazione aziendale o di secondo livello, legato a parametri di produttività, qualità o redditività misurabili e verificabili. Può beneficiare della tassazione agevolata (aliquota del 10%, tetto di 3.000 euro) ai sensi del D.Lgs. 80/2015 se previsto da accordo aziendale depositato.

    I due strumenti sono cumulabili: il socio lavoratore può ricevere sia il ristorno (componente mutualistica) sia il premio di risultato (componente contrattuale).

    Tabella riepilogativa

    Mensilità aggiuntive e premi nel lavoro cooperativo
    Istituto Fonte normativa Obbligatorio? Calcolo Tassazione
    Tredicesima CCNL di settore Sì (se prevista dal CCNL) Minimo + elementi stabili × 1/12 per mese Ordinaria IRPEF
    Quattordicesima CCNL di settore (se previsto) Solo se il CCNL la prevede Come tredicesima Ordinaria IRPEF
    Ristorno L.142/2001, art.3; statuto; regol. interno No – delibera assembleare Max 30% trattamento complessivo; proporzionale agli scambi Come reddito da lavoro (se subordinato)
    Premio di risultato Contrattazione aziendale / 2° livello No – se previsto Parametri di produttività / risultato 10% (D.Lgs. 80/2015) se ≤ 3.000 euro e accordo depositato

    La tassazione agevolata del premio di risultato richiede che l’accordo aziendale sia depositato sul portale del Ministero del Lavoro. Verificare con il proprio consulente del lavoro o il sindacato.

    Casi pratici

    Tizio – Tredicesima in un anno con malattia
    Tizio, socio in cooperativa metalmeccanica, nel 2026 è stato in malattia per 2 mesi. Il CCNL Cooperative Metalmeccaniche prevede che i periodi di malattia indennizzata siano computati ai fini della maturazione della tredicesima. Tizio matura quindi 12 dodicesimi (anno intero), anche se 2 mesi erano di malattia: percepisce la tredicesima piena.
    Caia – Ristorno + premio di risultato
    Caia lavora in una cooperativa logistica che ha chiuso l’esercizio con un buon risultato. L’assemblea delibera un ristorno pari al 12% del trattamento complessivo. Parallelamente, l’accordo aziendale prevede un premio di risultato di 900 euro detassato al 10%. Caia riceve entrambi: il ristorno (con tassazione ordinaria) e il premio (con tassazione agevolata al 10%).
    Sempronio – Quattordicesima in cooperativa di pulizie
    Sempronio lavora in una cooperativa che applica il CCNL Multiservizi / Pulizie. Il CCNL prevede la quattordicesima, corrisposta a luglio. Assunto in gennaio, Sempronio matura 6 dodicesimi di quattordicesima al momento dell’erogazione: riceve metà della quattordicesima mensile a luglio.

    Domande frequenti

    Il socio lavoratore ha diritto alla tredicesima?
    Sì. La tredicesima è prevista dal CCNL di settore applicabile come mensilità aggiuntiva corrisposta a dicembre. È un diritto del socio lavoratore al pari del dipendente ordinario.
    La quattordicesima spetta sempre al socio lavoratore?
    Solo se il CCNL di settore la prevede. Non tutti i CCNL la includono. Verificare il testo del proprio CCNL.
    Il ristorno cooperativo e il premio di risultato sono la stessa cosa?
    No. Il ristorno è una restituzione mutualistica deliberata dall’assemblea, non garantita e nel limite del 30%. Il premio di risultato è un istituto contrattuale legato a obiettivi misurabili, potenzialmente detassato.
    La tredicesima si calcola anche sui periodi di malattia?
    In genere sì: i periodi di malattia indennizzata sono utili ai fini della maturazione, salvo specifiche previsioni del CCNL di settore.
    Come si calcola la tredicesima in caso di cessazione del rapporto?
    Pro quota: un dodicesimo per ogni mese intero di servizio nell’anno (o frazione > 15 giorni), liquidata nel saldo finale.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e trattamento minimo del socio lavoratore, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso, licenziamento ed esclusione del socio lavoratore, ferie, permessi e ROL del socio lavoratore, maternità, paternità e congedi del socio lavoratore e malattia e infortunio del socio lavoratore.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al giugno 2026. Per le specifiche di tredicesima, quattordicesima e premi occorre consultare il testo del CCNL di settore applicabile alla propria cooperativa. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali (CGIL, CISL, UIL nelle rispettive federazioni di categoria), Legacoop Produzione e Servizi, Confcooperative Lavoro e Servizi, AGCI Produzione e Lavoro, o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.