Autore: Andrea Marton

  • Art. 82 CTS – Disposizioni in materia di imposte indirette e tribu…

    Art. 82 D.Lgs. 117/2017 Codice Terzo Settore – Disposizioni in materia di imposte indirette e tributi locali

    In vigore dal 03/08/2017

    1. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli enti del Terzo settore comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società, ((salvo quanto previsto ai commi 3, 4 e 6)) .

    2. Non sono soggetti all'imposta sulle successioni e donazioni e alle imposte ipotecaria e catastale i trasferimenti a titolo gratuito effettuati a favore degli enti di cui al comma 1 utilizzati ai sensi dell'articolo 8, comma

    1. 3. Agli atti costitutivi e alle modifiche statutarie, comprese le operazioni di fusione, scissione o trasformazione poste in essere da enti del Terzo settore di cui al comma 1, le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa. Le modifiche statutarie di cui al periodo precedente sono esenti dall'imposta di registro se hanno lo scopo di adeguare gli atti a modifiche o integrazioni normative. ((Per tutti gli enti del Terzo settore, comprese le imprese sociali, l'imposta di registro si applica in misura fissa agli atti, ai contratti, alle convenzioni e a ogni altro documento relativo alle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 svolte in base ad accreditamento, contratto o convenzione con le amministrazioni pubbliche di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , con l'Unione europea, con amministrazioni pubbliche straniere o con altri organismi pubblici di diritto internazionale)) . Gli atti costitutivi e quelli connessi allo svolgimento delle attività delle organizzazioni di volontariato sono esenti dall'imposta di registro.

    4. Le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili e per gli atti traslativi o costituitivi di diritti reali immobiliari di godimento a favore di tutti gli enti del Terzo settore di cui al comma 1, incluse le imprese sociali, a condizione che i beni siano direttamente utilizzati, entro cinque anni dal trasferimento, in diretta attuazione degli scopi istituzionali o dell'oggetto sociale e che l'ente renda, contestualmente alla stipula dell'atto, apposita dichiarazione in tal senso. In caso di dichiarazione mendace o di mancata effettiva utilizzazione del bene in diretta attuazione degli scopi istituzionali o dell'oggetto sociale, è dovuta l'imposta nella misura ordinaria, nonché la sanzione amministrativa pari al 30 per cento dell'imposta dovuta oltre agli interessi di mora decorrenti dalla data in cui l'imposta avrebbe dovuto essere versata.

    5. Gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni, le attestazioni e ogni altro documento cartaceo o informatico in qualunque modo denominato posti in essere o richiesti dagli enti di cui al comma 1 sono esenti dall'imposta di bollo. ((5-bis. I prodotti finanziari, i conti correnti e i libretti di risparmio detenuti all'estero dai soggetti di cui al comma 1 sono esenti dall'imposta sul valore dei prodotti finanziari esteri, di cui al comma 18 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ))

    6. Gli immobili posseduti e utilizzati dagli enti non commerciali del Terzo settore di cui all'articolo 79, comma 5, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali, di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all' articolo 16, comma 1, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222 , sono esenti dall'imposta municipale propria e dal tributo per i servizi indivisibili alle condizioni e nei limiti previsti dall' articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 , dall'articolo 9, comma 8, secondo periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dall'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e dall'articolo 1, comma 3 , del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16 , convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68 , e relative disposizioni di attuazione.

    7. Per i tributi diversi dall'imposta municipale propria e dal tributo per i servizi indivisibili, per i quali restano ferme le disposizioni di cui al comma 6, i comuni, le province, le città metropolitane e le regioni possono deliberare nei confronti degli enti del Terzo settore che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale la riduzione o l'esenzione dal pagamento dei tributi di loro pertinenza e dai connessi adempimenti.

    8. Le regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano possono disporre nei confronti degli enti di cui al comma 1 del presente articolo la riduzione o l'esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive di cui decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 , nel rispetto della normativa dell'Unione europea e degli orientamenti della Corte di giustizia dell'Unione europea.

    9. L'imposta sugli intrattenimenti non è dovuta per le attività indicate nella tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 , svolte dagli enti di cui al comma 1 del presente articolo occasionalmente o in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione. L'esenzione spetta a condizione che dell'attività sia data comunicazione, prima dell'inizio di ciascuna manifestazione, al concessionario di cui all' articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 .

    10. Gli atti e i provvedimenti relativi agli enti di cui al comma 1 del presente articolo sono esenti dalle tasse sulle concessioni governative di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641 .

  • Art. 803 Codice della Navigazione – Obbligo di approdo in corso di viaggio

    Art. 803 Codice della Navigazione – Obbligo di approdo in corso di viaggio

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il comandante dell'aeromobile deve approdare con la maggiore sollecitudine nel più vicino aeroporto, quando ne riceve l'ordine mediante i segnali stabiliti dal regolamento, oppure appena si accorge di sorvolare una zona vietata.

  • Art. 47 Reg. (UE) 2022/2065 – Codici di condotta per l’accessibilità

    Art. 47 Reg. (UE) 2022/2065 – Codici di condotta per l’accessibilità

    Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali (regolamento sui servizi digitali, Digital Services Act)

    1. La Commissione incoraggia e facilita l'elaborazione di codici di condotta a livello dell'Unione con il coinvolgimento dei fornitori di piattaforme online e altri fornitori di servizi interessati, delle organizzazioni che rappresentano i destinatari del servizio e delle organizzazioni della società civile o delle autorità competenti al fine di promuovere la piena ed effettiva parità di partecipazione, migliorando l'accesso ai servizi online che, attraverso la loro progettazione iniziale o il loro successivo adattamento, rispondono alle particolari esigenze delle persone con disabilità.

    2. La Commissione mira a garantire che i codici di condotta perseguano l'obiettivo di garantire che tali servizi siano accessibili in conformità del diritto dell'Unione e nazionale, al fine di ottimizzarne l'uso prevedibile da parte delle persone con disabilità. La Commissione mira a garantire che i codici di condotta rispondano almeno ai seguenti obiettivi:

    a) progettare e adattare i servizi per renderli accessibili alle persone con disabilità rendendoli percepibili, utilizzabili, comprensibili e solidi;

    b) spiegare in che modo i servizi soddisfano i requisiti di accessibilità applicabili e mettere tali informazioni a disposizione del pubblico in modo accessibile per le persone con disabilità;

    c) rendere disponibili le informazioni, i moduli e le misure forniti a norma del presente regolamento in modo che siano facilmente reperibili, facilmente comprensibili e accessibili per le persone con disabilità.

    3. La Commissione incoraggia l'elaborazione dei codici di condotta entro il 18 febbraio 2025 e la loro applicazione entro il 18 agosto 2025.

  • Art. 25 D.Lgs. 79/2011 – Strumenti di programmazione negoziale

    Art. 25 D.Lgs. 79/2011 – Strumenti di programmazione negoziale

    Codice del turismo (D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79)

    1. Ai fini del perseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 22, le amministrazioni interessate, statali, regionali e locali, promuovono ed utilizzano gli strumenti di programmazione negoziale di cui all’ articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. In sede di Conferenza Stato-regioni vengono stabiliti i tempi per la conclusione degli accordi, che devono comunque essere stipulati entro i successivi sessanta giorni.

    2. Gli strumenti di programmazione negoziale di cui al comma 1 prevedono misure finalizzate a: a) promuovere, in chiave turistica, iniziative di valorizzazione del patrimonio storico – artistico, archeologico, architettonico e paesaggistico presente sul territorio italiano, con particolare attenzione ai borghi, ai piccoli comuni ed a tutte le realtà minori che ancora non hanno conosciuto una adeguata valorizzazione del proprio patrimonio a fini turistici; b) garantire, ai fini dell’incremento dei flussi turistici, in particolare dall’estero, che il predetto patrimonio sia completamente accessibile al pubblico dei visitatori anche al fine di incrementare gli introiti e di destinare maggiori risorse al finanziamento degli interventi di recupero e di restauro dello stesso; c) assicurare la effettiva fruibilità, da parte del pubblico dei visitatori, in particolare di quelli stranieri, del predetto patrimonio attraverso la predisposizione di materiale informativo redatto obbligatoriamente nelle lingue inglese, francese e tedesco, e, preferibilmente, in lingua cinese. articolo precedente articolo successivo

  • CCNL Call Center e BPO: apprendistato 2026

    CCNL Call Center e BPO (Assocontact)

    CCNL Call Center e BPO: apprendistato 2026

    Durata, formazione obbligatoria, periodo di prova e retribuzione dell’apprendistato professionalizzante nel CCNL Telecomunicazioni CRM/BPO: la guida completa aggiornata al rinnovo 2025.

    In sintesi

    L’apprendistato professionalizzante nel CCNL Telecomunicazioni CRM/BPO dura massimo 36 mesi (30 mesi per i laureati). La formazione professionalizzante è di almeno 80 ore medie annue. Il periodo di prova è massimo 3 mesi (livelli 1-4) o 6 mesi (livelli 5-7). Al termine il lavoratore acquisisce il livello contrattuale finale. Il datore deve aver confermato almeno il 70% degli apprendisti precedenti prima di assumerne di nuovi.

    Dati contrattuali

    CCNL applicabile
    Telecomunicazioni – Parte speciale CRM/BPO
    Parti firmatarie
    Asstel (Assotelecomunicazioni) · Slc-Cgil · Fistel-Cisl · Uilcom-Uil
    Ultimo rinnovo
    11 novembre 2025
    Vigenza
    Trienni 2023-2025 e 2026-2028
    Ambito
    Aziende di outsourcing call center, CRM e Business Process Outsourcing

    Tabella riepilogativa

    Apprendistato professionalizzante – CCNL Telecomunicazioni CRM/BPO
    Aspetto Disciplina contrattuale
    Durata massima 36 mesi (30 mesi per laureati in percorso attinente)
    Formazione professionalizzante Minimo 80 ore medie annue (inclusa sicurezza)
    Periodo di prova Massimo 3 mesi (livelli 1-4); massimo 6 mesi (livelli 5-7)
    Proroga per assenza Sì, per assenza >30 gg (malattia, maternità, aspettativa)
    Recesso al termine Preavviso di 15 giorni per entrambe le parti
    Tasso di conferma minimo 70% degli apprendisti precedenti confermati

    Cos’è l’apprendistato professionalizzante e quando si usa

    L’apprendistato professionalizzante è una delle tipologie contrattuali disciplinate dal d.lgs. 81/2015 e dalle relative previsioni del CCNL Telecomunicazioni. È un contratto di lavoro subordinato a causa mista: il lavoratore presta la propria attività lavorativa e, al contempo, acquisisce competenze professionali certificate tramite formazione in azienda e eventuale formazione esterna.

    Nel settore call center e BPO viene utilizzato per:

    • inserire giovani lavoratori (fino a 29 anni di età) privi di esperienza nei ruoli di operatore inbound/outbound, team leader o back-office;
    • formare risorse interne sulle specifiche tecnologie, piattaforme CRM e processi aziendali;
    • beneficiare degli incentivi contributivi previsti dalla legge per i contratti di apprendistato.

    Durata e piano formativo individuale

    La durata massima dell’apprendistato professionalizzante nel CCNL Telecomunicazioni è di 36 mesi. Per i lavoratori in possesso di laurea o titolo di studio superiore pertinente al percorso, la durata è ridotta a 30 mesi: il livello di destinazione finale è raggiunto decorsi 30 mesi di apprendistato.

    Prima dell’inizio del rapporto deve essere redatto il Piano Formativo Individuale (PFI), che indica:

    • il livello di inquadramento finale da raggiungere;
    • le competenze tecniche e trasversali da acquisire;
    • la distribuzione della formazione nell’arco del contratto;
    • il nome del tutor aziendale (responsabile della formazione on the job).

    Formazione obbligatoria: 80 ore medie annue

    Il CCNL Telecomunicazioni prevede che la formazione professionalizzante dell’apprendista sia di almeno 80 ore medie annue. Questo monte ore comprende:

    • la formazione teorica iniziale sul rischio specifico (sicurezza sul lavoro, d.lgs. 81/2008);
    • la formazione tecnico-professionale sulle mansioni previste dal PFI;
    • la formazione su sistemi informatici, piattaforme CRM, procedure di qualità e normativa di settore.

    La formazione può essere erogata interamente in azienda (sotto la guida del tutor) oppure in parte esternamente (enti accreditati, istituti di formazione). Il datore è responsabile del rispetto del piano formativo.

    Periodo di prova e proroga per assenza

    Anche il contratto di apprendistato prevede un periodo di prova, con durata massima pari a quella degli altri contratti (3 mesi per i livelli 1-4; 6 mesi per i livelli 5-7). Le proroghe per malattia o infortunio seguono le stesse regole dei contratti ordinari.

    In caso di assenza superiore a 30 giorni di calendario per malattia, infortunio, maternità, paternità o aspettativa per motivi familiari documentati, è possibile prolungare il periodo di apprendistato di una durata pari al periodo dell’evento. Ciò garantisce che l’apprendista completi effettivamente il percorso formativo previsto.

    Recesso al termine dell’apprendistato

    Al termine del periodo di apprendistato, ciascuna delle parti può recedere dal contratto dando un preavviso di 15 giorni (ai sensi dell’art. 2118 c.c.). Se nessuna delle parti recede, il rapporto si trasforma automaticamente in rapporto a tempo indeterminato con l’inquadramento al livello finale previsto dal PFI.

    Il vincolo del 70% di conferma

    Il CCNL Telecomunicazioni prevede che le aziende debbano aver confermato a tempo indeterminato almeno il 70% degli apprendisti il cui contratto è scaduto nei 36 mesi precedenti prima di poter attivare nuovi contratti di apprendistato professionalizzante. Questa previsione mira a evitare l’uso distorto dell’apprendistato come forma di lavoro temporaneo a basso costo.

    Casi pratici

    Tizio – Apprendistato in call center inbound, 24 anni
    Tizio ha 24 anni e viene assunto con contratto di apprendistato professionalizzante al livello 2 di destinazione finale. Il contratto prevede 36 mesi di durata, con 80 ore annue di formazione. Nei primi 18 mesi Tizio percepisce la retribuzione proporzionale ridotta prevista dal PFI per la prima fase; dal 19° mese la retribuzione si avvicina al minimo tabellare del livello 2. Al termine dei 36 mesi, se non è receduto né l’azienda ha receduto, Tizio è confermato a tempo indeterminato al livello 2.
    Caia – Laurea e riduzione a 30 mesi
    Caia è laureata in Scienze della Comunicazione. Viene assunta con apprendistato per il livello 4 di destinazione. Grazie al titolo di studio attinente, la durata è ridotta a 30 mesi invece di 36. Il PFI è calibrato sul percorso di 30 mesi. Al termine, Caia è inquadrata al livello 4 con il relativo minimo tabellare e matura l’anzianità contrattuale a partire dalla data di assunzione.
    Sempronio – Proroga per maternità
    Sempronio… in questo caso l’esempio riguarda una collega: Giorgia è in apprendistato da 18 mesi quando rimane incinta. L’assenza per maternità dura 5 mesi. Poiché l’assenza è superiore a 30 giorni, il suo contratto di apprendistato viene prorogato di 5 mesi: da 36 a 41 mesi complessivi. Questo non costituisce una sanzione ma una garanzia: Giorgia completa il percorso formativo previsto e ottiene l’inquadramento finale previsto dal PFI.

    Domande frequenti

    Quanto dura l’apprendistato in un call center o BPO?
    Massimo 36 mesi. Per i laureati in percorso attinente, la durata si riduce a 30 mesi. In caso di assenze superiori a 30 giorni (malattia, maternità, aspettativa), il contratto può essere prorogato di pari durata.
    Quante ore di formazione sono obbligatorie?
    Almeno 80 ore medie annue di formazione professionalizzante, comprensiva della formazione sul rischio specifico per la sicurezza sul lavoro (d.lgs. 81/2008).
    L’apprendista ha periodo di prova?
    Sì. Massimo 3 mesi per i livelli di destinazione 1-4; massimo 6 mesi per i livelli 5-7. Le proroghe per malattia o infortunio seguono le stesse regole dei contratti ordinari.
    Quale retribuzione spetta all’apprendista?
    Una percentuale della retribuzione del livello finale di destinazione, più bassa nella prima metà del percorso e più vicina al pieno nella seconda metà. Le percentuali specifiche sono definite nel CCNL e nel PFI.
    Il datore può sempre assumere nuovi apprendisti?
    No. Deve aver confermato almeno il 70% degli apprendisti precedenti a tempo indeterminato. Se la soglia non è raggiunta, nuovi contratti di apprendistato non sono consentiti (salvo eccezioni di legge).

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi salariali 2026, come darle, preavviso e telematiche, preavviso, dimissioni e licenziamento 2026, ferie, permessi e ROL 2026, maternità, paternità e congedi 2026 e tredicesima, premi e mensilità aggiuntive 2026.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Telecomunicazioni dell’11 novembre 2025. La disciplina dell’apprendistato si basa sul d.lgs. 81/2015 e sulle previsioni del CCNL. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 119 D.Lgs. 174/2016 – Regolamento di competenza in caso di sospensione del processo

    Art. 119 D.Lgs. 174/2016 – Regolamento di competenza in caso di sospensione del processo

    Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 – Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

    1. Il pubblico ministero e le parti costituite in giudizio, nel quale sia stata disposta ordinanza di sospensione del processo ai sensi dell’articolo 106, possono proporre alle sezioni riunite istanza di regolamento di competenza.

    2. L’istanza si propone con ricorso sottoscritto dal pubblico ministero ovvero dal difensore che assiste la parte o dalla parte se questa è costituita personalmente.

    3. Il giudice del processo sospeso può autorizzare il compimento di atti che ritiene urgenti ed adottare misure cautelari.

  • Art. 74 CTS – Sostegno alle attività delle organizzazioni di volon…

    Art. 74 D.Lgs. 117/2017 Codice Terzo Settore – Sostegno alle attività delle organizzazioni di volontariato

    In vigore dal 03/08/2017

    1. Le risorse di cui all'articolo 73, comma 2, lettera a), sono finalizzate alla concessione di contributi per la realizzazione di progetti sperimentali elaborati anche in partenariato tra loro e in collaborazione con gli enti locali, dalle organizzazioni di volontariato per far fronte ad emergenze sociali e per favorire l'applicazione di metodologie di intervento particolarmente avanzate.

  • Art. 88 CAD – Articolo abrogato

    Art. 88 D.Lgs. 82/2005 CAD – Articolo abrogato

    In vigore dal 01/01/2006

    ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179

  • CCNL Aeroportuali e Handling: ferie, permessi e ROL

    CCNL Servizi Aeroportuali e Handling

    Ferie, permessi e ROL nel CCNL Aeroportuali e Handling

    Le regole su ferie, permessi retribuiti e ROL nel contratto collettivo del settore: quanti giorni spettano, come si maturano e si fruiscono, cosa succede in caso di malattia durante le ferie, e le peculiarità di un settore che opera senza interruzioni.

    In sintesi

    Il CCNL Trasporto Aereo garantisce da 20 a 23 giorni lavorativi di ferie annuali a seconda dell’anzianità, oltre a 31,5 ore annue di ROL. Le ferie non si monetizzano (salvo i giorni oltre il minimo). La malattia insorta durante le ferie ne sospende il decorso. Il settore H24 richiede una programmazione condivisa che tenga conto delle esigenze operative.

    Dati contrattuali

    Ferie (fino a 3 anni di anzianità)
    20 giorni lavorativi
    Ferie (oltre 3 anni di anzianità)
    22 giorni lavorativi
    ROL annui
    31,5 ore
    Festività soppresse
    Permessi compensativi come da contratto
    Rinnovo Gestori
    4 giugno 2025 – vigenza 2025-2027
    Rinnovo Handlers
    25 ottobre 2023 – vigenza fino 31 dicembre 2025

    Tabella riepilogativa: ferie per anzianità

    Ferie annuali nel CCNL Trasporto Aereo – personale di terra
    Anzianità di servizio Giorni di ferie lavorativi Note
    Fino a 3 anni 20 giorni Minimo garantito dalla legge (D.Lgs. 66/2003)
    Oltre 3 anni 22 giorni Miglioramento contrattuale rispetto al minimo legale
    Anzianità superiore (se previsto da accordo aziendale) Fino a 23 giorni Dipende dalla contrattazione di secondo livello

    I giorni di ferie si calcolano su base lavorativa: non si contano la domenica, il sabato (se non lavorato) e i giorni festivi. Nell’anno di assunzione o di cessazione, le ferie maturano per dodicesimi in base ai mesi di servizio prestato.

    Le ferie nel settore H24: programmazione e fruizione

    Il settore aeroportuale non conosce interruzioni stagionali, il che rende la programmazione delle ferie un elemento critico dell’organizzazione del lavoro. Il datore stabilisce il piano ferie tenendo conto sia delle esigenze produttive sia, per quanto possibile, delle preferenze espresse dai lavoratori, di norma entro il primo trimestre dell’anno.

    Il CCNL e la legge (art. 10 D.Lgs. 66/2003) richiedono che almeno 2 settimane consecutive di ferie vengano fruite nel periodo giugno-settembre (o comunque nel corso dell’anno di maturazione), salvo accordo diverso. Le restanti ferie possono essere frazionate e usufruite nel corso dell’anno o, in parte, nell’anno successivo entro 18 mesi dalla maturazione.

    Il frazionamento ulteriore (anche a giorni singoli) è ammesso per accordo tra le parti. Nella contrattazione aziendale spesso si regola la modalità di richiesta individuale delle ferie frazionate, il preavviso minimo e la priorità in caso di più richieste coincidenti.

    ROL: i permessi retribuiti oltre le ferie

    Il CCNL Trasporto Aereo garantisce al personale di terra 31,5 ore annue di permessi retribuiti (ROL, riposi compensativi e permessi ex festività). Queste ore comprendono i permessi derivanti dalla riduzione dell’orario di lavoro e, in parte, dalle ex festività soppresse dalla legge che non sono state sostituite da riposi specifici.

    I ROL si maturano per dodicesimi nell’anno e si fruiscono secondo le modalità stabilite dall’accordo aziendale, di norma previo preavviso di almeno 24-48 ore. La fruizione è individuale e non può essere imposta unilateralmente dal datore, salvo il caso eccezionale di chiusure aziendali programmate.

    Malattia durante le ferie

    Se il lavoratore si ammala durante un periodo di ferie già programmato e comunicato, la giurisprudenza e il CCNL (in linea con la Direttiva UE 2003/88/CE così come interpretata dalla Corte di Giustizia UE) riconoscono il suo diritto a sospendere le ferie dalla data di insorgenza della malattia, purché questa sia certificata. I giorni di malattia durante le ferie vengono computati come assenza per malattia (con le relative tutele economiche) e i giorni di ferie interrotti possono essere recuperati successivamente.

    Il lavoratore deve comunicare tempestivamente la malattia al datore e produrre il certificato medico entro i termini contrattuali. La mancata comunicazione e certificazione osta alla sospensione delle ferie.

    Festività soppresse e permessi sostitutivi

    A seguito della L. 5/1977 e del D.P.R. 792/1985 alcune festività civili sono state soppresse (es. Festa dello Statuto, anniversario della Repubblica – poi reintrodotta -, ecc.). In sostituzione il CCNL riconosce permessi retribuiti aggiuntivi parzialmente già riassorbiti nel monte ROL annuo. Il personale aeroportuale che lavora nelle festività ha diritto alla retribuzione maggiorata e, ove previsto, al riposo compensativo.

    Casi pratici

    Tizio – Ferie interrotte da malattia durante il picco estivo
    Tizio è in ferie dal 1° al 21 agosto 2026. Il 5 agosto si ammala di influenza e viene ricoverato per 3 giorni (5-7 agosto), con regolare certificato medico. Comunica tempestivamente l’assenza all’azienda via e-mail. I 3 giorni dal 5 all’7 agosto sono computati come malattia e non come ferie: Tizio recupererà quei 3 giorni di ferie in un momento concordato con l’azienda entro i termini di legge.
    Caia – Ferie nel primo anno di lavoro: quante ne spettano?
    Caia è assunta il 1° aprile 2026 come agente di scalo al 3° livello. Al 31 dicembre 2026 ha lavorato 9 mesi. Le ferie maturate sono: 20 giorni × 9/12 = 15 giorni lavorativi. Non tutti devono essere fruiti entro l’anno; può portare parte dei giorni nell’anno successivo entro 18 mesi dalla maturazione. I 31,5 ore di ROL maturano anch’esse per dodicesimi (31,5 × 9/12 = 23,6 ore).
    Sempronio – Il datore nega le ferie estive: può farlo?
    Sempronio richiede 3 settimane di ferie in luglio, periodo di punta per gli aeroporti. L’azienda nega, invocando le esigenze operative. Sempronio può contestare? Il datore ha il diritto di fissare il calendario ferie tenendo conto delle esigenze aziendali, ma deve comunque garantire almeno 2 settimane consecutive nel periodo estivo salvo accordo diverso. Se l’azienda nega l’intero mese di luglio, Sempronio può richiedere che almeno 2 settimane consecutive vengano collocate nel periodo estivo.

    Domande frequenti

    Quanti giorni di ferie spettano nel CCNL aeroportuali?
    Da 20 giorni lavorativi l’anno per chi ha meno di 3 anni di anzianità, a 22 giorni per chi ha più di 3 anni. Ulteriori giorni possono essere previsti dalla contrattazione aziendale.
    Quante ore di ROL spettano annualmente?
    Il CCNL Trasporto Aereo prevede 31,5 ore annue di permessi retribuiti (ROL) per il personale di terra, da fruire individualmente previo accordo con il datore.
    Le ferie possono essere monetizzate?
    No. Il minimo di 20 giorni lavorativi di ferie non può essere monetizzato in costanza di rapporto (art. 10 D.Lgs. 66/2003). Solo i giorni eccedenti il minimo legale e i ROL residui possono, in alcuni casi e per accordo aziendale, essere convertiti in indennità sostitutiva.
    Le ferie maturano anche durante la malattia?
    Sì. Le ferie maturano durante la malattia. Se la malattia insorge durante le ferie, il lavoratore ha diritto alla sospensione delle ferie e al loro recupero, a condizione che l’evento sia certificato e comunicato tempestivamente.
    Come si gestisce la programmazione delle ferie in aeroporto?
    Il datore stabilisce il piano ferie tenendo conto delle esigenze operative H24 e delle preferenze dei lavoratori. Deve garantire almeno 2 settimane consecutive nel periodo giugno-settembre. Le ferie residue possono essere fruite entro 18 mesi dalla maturazione.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2025, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso, licenziamento e dimissioni, maternità, paternità e congedi parentali, tredicesima, quattordicesima e premi e malattia, infortunio e comporto.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo della Parte Specifica Gestori Aeroportuali del 4 giugno 2025 e al rinnovo Handlers del 25 ottobre 2023. Per situazioni specifiche consultare Filt-Cgil, Uiltrasporti, Ugl Trasporto Aereo (o Fit-Cisl per gli handlers), un consulente del lavoro o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Occhialeria: apprendistato durata e regole 2026

    CCNL Occhialeria (Anfao)

    CCNL Occhialeria: apprendistato durata e regole 2026

    L’apprendistato professionalizzante nel CCNL Occhialeria è uno strumento fondamentale per formare nuovi operatori in un settore – come quello del distretto bellunese – in cui le competenze tecnico-artigianali si tramandano in azienda. Il rinnovo 2026 rafforza gli obblighi di formazione continua.

    In sintesi

    Il CCNL Occhialeria disciplina l’apprendistato professionalizzante articolando la durata in gruppi legati al livello di qualificazione obiettivo. La retribuzione cresce progressivamente durante il periodo. Dal 2026 sono previste 8 ore annue di formazione obbligatoria aggiuntiva per tutti i lavoratori, compresi gli apprendisti.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Anfao (Confindustria Moda) · Femca-Cisl · Filctem-Cgil · Uiltec-Uil
    Ultimo rinnovo
    30 gennaio 2026
    Vigenza
    1° gennaio 2026 – 31 dicembre 2028
    Norma di legge
    D.lgs. 81/2015, artt. 41-47 (apprendistato professionalizzante)

    Tabella riepilogativa

    Apprendistato professionalizzante nel CCNL Occhialeria – struttura per gruppo
    Gruppo Livello obiettivo Durata massima Retribuzione (indicativa)
    Gruppo A Livelli 1 – 2 (Area operativa base/centrato) 18-24 mesi Progressiva dal 70-80% al 90-100% del minimo
    Gruppo B Livelli 3 – 3S (Operativa consolidato / Qualificata base) 24-36 mesi Progressiva dal 70-80% al 90-100% del minimo
    Gruppo C Livelli 4 – 4S (Qualificata centrato/consolidato) 36-48 mesi Progressiva, con incrementi annuali
    Gruppo D Livelli 5 – 5S – 6 – Q (Tecnica, Specialistica) Fino a 5 anni Progressiva, secondo le tavole contrattuali

    Avvertenza: la tabella è orientativa e ricostruita sulla base della struttura contrattuale del settore. Le durate esatte per gruppo e le percentuali retributive precise (es. 80% nel primo anno, 90% nel secondo, 100% nell’ultimo semestre) sono definite nel testo integrale del CCNL Occhialeria. Per certezza consultare il testo aggiornato presso Femca-Cisl, Filctem-Cgil, Uiltec-Uil o un consulente del lavoro.

    L’apprendistato professionalizzante nel settore occhialeria

    L’apprendistato professionalizzante (art. 44 D.lgs. 81/2015) è la tipologia di apprendistato più diffusa nel settore industriale. Può essere stipulato con lavoratori di età compresa tra i 18 e i 29 anni (o 17 anni se in possesso di qualifica professionale). La finalità è il conseguimento di una qualificazione professionale a fini contrattuali.

    Nel distretto bellunese dell’occhialeria l’apprendistato è uno strumento tradizionale di trasmissione del know-how artigianale: dalle tecniche di cerchiatura manuale alla programmazione CNC per la lavorazione dell’acetato, dalla galvanica alla saldatura di micro-componenti. Il CCNL valorizza questo aspetto prevedendo la figura del tutore aziendale come elemento centrale del percorso formativo.

    Retribuzione progressiva dell’apprendista

    La retribuzione dell’apprendista è inferiore a quella del lavoratore ordinario al livello obiettivo e cresce progressivamente con il trascorrere del periodo di apprendistato. Il CCNL Occhialeria fissa tavole retributive per ogni gruppo, con incrementi annuali o semestrali. In termini generali, nei settori industriali comparabili, la progressione tipica è:

    • Primo anno: 80% circa del minimo tabellare del livello obiettivo;
    • Secondo anno: 85-90% circa;
    • Terzo anno e oltre: 90-100%, fino al raggiungimento del 100% nell’ultimo semestre.

    Le percentuali esatte sono definite nel testo contrattuale del CCNL Occhialeria per ogni gruppo di qualificazione. Si raccomanda di verificare le tavole aggiornate al rinnovo 2026.

    Formazione durante l’apprendistato

    L’apprendistato professionalizzante prevede due componenti formative:

    1. Formazione professionalizzante aziendale: non meno di 80 ore annue per i rapporti a tempo pieno (art. 44, comma 2, D.lgs. 81/2015). Il tutore aziendale – figura obbligatoria – affianca l’apprendista nelle lavorazioni e certifica l’acquisizione delle competenze.
    2. Formazione di base e trasversale (se prevista dalla Regione): eroga competenze di sicurezza, relazionali e organizzative. L’offerta formativa pubblica è coordinata dalle Regioni; se non disponibile, può essere interamente svolta in azienda.

    Il rinnovo 2026 ha introdotto per tutti i lavoratori (compresi gli apprendisti) un obbligo di 8 ore annue di formazione continua (24 ore nel triennio 2026-2028), a carico dell’azienda, su temi di sicurezza, aggiornamento tecnologico e competenze trasversali.

    Diritti dell’apprendista

    L’apprendista ha diritto, in misura piena o proporzionale alla sua retribuzione effettiva, a:

    • ferie annue (stesso numero di giorni dei lavoratori ordinari);
    • tredicesima mensilità (pro rata sulla retribuzione effettiva);
    • TFR (maturato sulla retribuzione effettiva);
    • copertura INAIL per gli infortuni sul lavoro;
    • copertura sanitaria integrativa Sanimoda (a partire dall’iscrizione al fondo);
    • contribuzione previdenziale INPS (con aliquote ridotte per l’apprendistato nei primi 9 anni, nelle aziende fino a 9 dipendenti).

    Recesso e conversione a tempo indeterminato

    Al termine del periodo di apprendistato, se il datore non comunica il recesso, il rapporto si converte automaticamente a tempo indeterminato, senza necessità di alcuna formalità. Il lavoratore è inquadrato al livello obiettivo dell’apprendistato con il minimo tabellare pieno.

    Durante l’apprendistato il recesso è possibile a partire dal termine del periodo di apprendistato concordato nel piano formativo (non prima). Prima della scadenza il recesso è ammesso solo per giusta causa.

    Casi pratici

    Tizio – Apprendista montatore di montature (Gruppo B)
    Tizio, 20 anni, viene assunto come apprendista per conseguire la qualifica di livello 3S (operatore specializzato montaggio, area qualificata base). La durata dell’apprendistato è di 3 anni. Nel primo anno percepisce circa l’80% del minimo del livello 3S (1.984,86 €) = circa 1.587 €; nel terzo anno circa il 95% = 1.886 €. Al termine dei 3 anni, senza recesso del datore, il rapporto si converte a tempo indeterminato al livello 3S con il minimo pieno.
    Caia – Apprendistato di alta qualificazione (Gruppo D)
    Caia, 24 anni e laurea triennale in ingegneria dei materiali, viene assunta come apprendista al Gruppo D per conseguire la qualifica di livello 5 (tecnica/gestionale, centrato). La durata può arrivare a 5 anni in base al piano formativo concordato. La formazione comprende sia le ore aziendali che un percorso di alta formazione con l’Università di Padova. La retribuzione cresce progressivamente: nell’ultimo anno Caia percepisce il 95-100% del minimo 5 (2.296,36 €).
    Sempronio – Conversione automatica a tempo indeterminato
    Sempronio ha completato 3 anni di apprendistato al Gruppo C (livello 4, area qualificata centrato) senza mai ricevere comunicazioni di recesso. Il giorno successivo alla scadenza del piano formativo, il rapporto si converte automaticamente a tempo indeterminato al livello 4 con il minimo tabellare di 2.042,96 € (dal 1° marzo 2026). L’azienda non deve fare nulla: la conversione è automatica per legge.

    Domande frequenti

    Quanto dura l’apprendistato nel CCNL Occhialeria?
    La durata varia per gruppo di qualificazione obiettivo: da 18-24 mesi per i livelli operativi base a 5 anni per i livelli tecnici e specialistici. Il D.lgs. 81/2015 fissa il massimo a 3 anni per l’apprendistato professionalizzante standard (5 anni per i profili di alta specializzazione).
    Quanto guadagna un apprendista nel CCNL Occhialeria?
    La retribuzione è una percentuale del minimo tabellare del livello obiettivo, crescente anno per anno. A titolo orientativo: primo anno circa 80%, secondo anno circa 85-90%, ultimo periodo circa 95-100%. Le percentuali precise sono nel testo integrale del CCNL.
    Quante ore di formazione prevede l’apprendistato?
    Almeno 80 ore annue di formazione professionalizzante aziendale (D.lgs. 81/2015). Dal 2026 si aggiungono 8 ore annue di formazione continua obbligatoria previste dal CCNL per tutti i lavoratori, apprendisti inclusi.
    L’apprendista ha diritto alla tredicesima?
    Sì. L’apprendista ha diritto alla tredicesima calcolata sulla sua retribuzione effettiva (percentuale del minimo tabellare), proporzionale ai mesi lavorati nell’anno.
    Cosa succede al termine dell’apprendistato?
    Se il datore non comunica il recesso, il rapporto si converte automaticamente a tempo indeterminato al livello obiettivo, con il minimo tabellare pieno. Non è necessaria alcuna formalità aggiuntiva.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per livello, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento 2026, ferie, permessi e ROL 2026, maternità congedi e tutele 2026 e tredicesima, PPVA e premi 2026.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL per l’industria degli occhiali e articoli inerenti l’occhialeria sottoscritto il 30 gennaio 2026 da Anfao (Confindustria Moda), Femca-Cisl, Filctem-Cgil e Uiltec-Uil. Le durate e le percentuali retributive dell’apprendistato riportate sono orientative; per i valori esatti del testo contrattuale aggiornato consultare i sindacati di categoria (Femca-Cisl, Filctem-Cgil, Uiltec-Uil) o un consulente del lavoro. Per situazioni specifiche rivolgersi anche all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 81 CAD – Articolo abrogato

    Art. 81 D.Lgs. 82/2005 CAD – Articolo abrogato

    In vigore dal 01/01/2006

    ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179

  • Art. 15 L. 300/1970 – Atti discriminatori

    Art. 15 L. 300/1970 Statuto Lavoratori – Atti discriminatori

    In vigore dal 20/05/1970

    È nullo qualsiasi patto od atto diretto a: a) subordinare l'occupazione di un lavoratore alla condizione che aderisca o non aderisca ad una associazione sindacale ovvero cessi di farne parte; b) licenziare un lavoratore, discriminarlo nella assegnazione di qualifiche o mansioni, nei trasferimenti, nei provvedimenti disciplinari, o recargli altrimenti pregiudizio a causa della sua affiliazione o attività sindacale ovvero della sua partecipazione ad uno sciopero. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano altresì ai patti o atti diretti a fini di discriminazione politica, religiosa, razziale, di lingua o di sesso, di handicap, di età ((, di nazionalità)) o basata sull'orientamento sessuale o sulle convinzioni personali.