Testo dell'articoloVigente
Art. 47 Reg. (UE) 2022/2065 – Codici di condotta per l’accessibilità
Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali (regolamento sui servizi digitali, Digital Services Act)
1. La Commissione incoraggia e facilita l'elaborazione di codici di condotta a livello dell'Unione con il coinvolgimento dei fornitori di piattaforme online e altri fornitori di servizi interessati, delle organizzazioni che rappresentano i destinatari del servizio e delle organizzazioni della società civile o delle autorità competenti al fine di promuovere la piena ed effettiva parità di partecipazione, migliorando l'accesso ai servizi online che, attraverso la loro progettazione iniziale o il loro successivo adattamento, rispondono alle particolari esigenze delle persone con disabilità.
2. La Commissione mira a garantire che i codici di condotta perseguano l'obiettivo di garantire che tali servizi siano accessibili in conformità del diritto dell'Unione e nazionale, al fine di ottimizzarne l'uso prevedibile da parte delle persone con disabilità. La Commissione mira a garantire che i codici di condotta rispondano almeno ai seguenti obiettivi:
a) progettare e adattare i servizi per renderli accessibili alle persone con disabilità rendendoli percepibili, utilizzabili, comprensibili e solidi;
b) spiegare in che modo i servizi soddisfano i requisiti di accessibilità applicabili e mettere tali informazioni a disposizione del pubblico in modo accessibile per le persone con disabilità;
c) rendere disponibili le informazioni, i moduli e le misure forniti a norma del presente regolamento in modo che siano facilmente reperibili, facilmente comprensibili e accessibili per le persone con disabilità.
3. La Commissione incoraggia l'elaborazione dei codici di condotta entro il 18 febbraio 2025 e la loro applicazione entro il 18 agosto 2025.
In sintesi
Indice dei contenuti
Il contesto normativo: accessibilità digitale e DSA
L'articolo 47 del Regolamento (UE) 2022/2065 (DSA) introduce uno specifico strumento di co-regolazione - il codice di condotta volontario - per promuovere l'accessibilità dei servizi online alle persone con disabilità. La norma non opera in isolamento: si inserisce nel quadro più ampio del diritto dell'Unione europea sull'accessibilità, che include la Direttiva (UE) 2019/882 (European Accessibility Act, recepita nell'ordinamento italiano con D.Lgs. 82/2022) e la Direttiva (UE) 2016/2102 sull'accessibilità dei siti web degli enti pubblici.
Il DSA non impone obblighi di accessibilità diretti ai prestatori privati di servizi digitali - questa è una scelta consapevole del legislatore, che ha preferito un approccio di soft law tramite codici volontari. Tuttavia, la norma ha una valenza non trascurabile: invita esplicitamente i principali attori del settore a coordinarsi per migliorare l'accesso dei circa 135 milioni di persone con disabilità nell'Unione europea ai servizi online.
Il meccanismo: co-regolazione facilitata dalla Commissione
Il modello adottato dall'articolo 47 è quello della co-regolazione facilitata: la Commissione non prescrive contenuti normativi vincolanti, ma svolge un ruolo di catalizzatore e moderatore nel processo di elaborazione dei codici. L'approccio è coerente con il Capo V del DSA (articoli 45-48), che prevede un sistema di codici di condotta per diverse aree tematiche - dalla pubblicità online ai rischi sistemici VLOP - tutti fondati sulla partecipazione volontaria degli operatori.
Per i codici di accessibilità, il paragrafo 1 prevede il coinvolgimento di un'ampia platea di soggetti: i fornitori di piattaforme online e altri fornitori di servizi interessati, le organizzazioni che rappresentano i destinatari del servizio, le organizzazioni della società civile (in particolare quelle che rappresentano persone con disabilità) e le autorità competenti. Questo modello multi-stakeholder è pensato per garantire che i codici rispecchino le reali esigenze delle persone con disabilità, evitando che siano elaborati unilateralmente dagli operatori con obiettivi esclusivamente di compliance.
I requisiti minimi di accessibilità
Il paragrafo 2 stabilisce che i codici devono garantire che i servizi siano accessibili «in conformità del diritto dell'Unione e nazionale», rinviando quindi agli standard già previsti dalla normativa vigente. In particolare, i codici devono perseguire almeno tre obiettivi:
Il calendario e lo stato di attuazione
Il paragrafo 3 fissava le scadenze per l'elaborazione e l'applicazione dei codici: la Commissione incoraggiava l'elaborazione entro il 18 febbraio 2025 e l'applicazione entro il 18 agosto 2025. Queste scadenze hanno carattere di indirizzo e non sono sanzionabili direttamente: l'articolo 47 non prevede sanzioni per i fornitori che non aderiscono ai codici, dal momento che si tratta di uno strumento volontario. Tuttavia, la Commissione monitora il grado di adozione dei codici e, se questo risultasse insufficiente, potrebbe valutare misure più cogenti nell'ambito delle future revisioni del regolamento (articolo 91 DSA).
Raccordo con la normativa sull'accessibilità e il diritto dell'Unione
L'articolo 47 va letto in connessione con lo European Accessibility Act (Direttiva 2019/882), che - a differenza del DSA - impone obblighi vincolanti di accessibilità per determinati prodotti e servizi digitali venduti ai consumatori nell'UE, inclusi i servizi di commercio elettronico. Per i fornitori già soggetti allo EAA, l'adesione ai codici di condotta ex articolo 47 DSA rappresenta un'opportunità di razionalizzare gli adempimenti di accessibilità in un quadro unitario, evitando duplicazioni e sfruttando le sinergie tra i due regimi normativi.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
I codici di condotta sull'accessibilità ex articolo 47 DSA sono obbligatori?
No. Sono strumenti volontari elaborati con il facilitazione della Commissione. I fornitori di piattaforme non sono obbligati ad aderirvi, né sono previste sanzioni per chi non partecipa. Tuttavia, la Commissione monitora il grado di adozione e potrebbe valutare misure più cogenti in sede di revisione del regolamento.
Quali standard di accessibilità devono seguire i codici?
Il paragrafo 2 rinvia al 'diritto dell'Unione e nazionale'. In pratica, il riferimento principale è alle Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) e alla Direttiva (UE) 2019/882 (European Accessibility Act). I quattro principi POUR - percepibile, utilizzabile, comprensibile, solido - costituiscono il quadro di riferimento.
Qual è il rapporto tra l'articolo 47 DSA e lo European Accessibility Act?
Lo EAA (Direttiva 2019/882) impone obblighi vincolanti di accessibilità per determinati prodotti e servizi, incluso l'e-commerce. L'articolo 47 DSA opera in modo complementare con uno strumento di soft law (codici volontari) per i servizi online più in generale. Per i fornitori già soggetti allo EAA, i due regimi possono essere coordinati per razionalizzare gli adempimenti.
Perché il DSA richiede che anche le informazioni obbligatorie siano accessibili?
L'obiettivo è garantire che i diritti e i meccanismi di tutela introdotti dal DSA - come le segnalazioni ex art. 16 e i reclami ex art. 20 - siano effettivamente esercitabili da tutti gli utenti, compresi quelli con disabilità, e non rimangano diritti formali inaccessibili nella pratica.
Chi partecipa all'elaborazione dei codici di condotta per l'accessibilità?
Il paragrafo 1 prevede il coinvolgimento di fornitori di piattaforme e altri servizi interessati, organizzazioni che rappresentano i destinatari del servizio, organizzazioni della società civile (in particolare quelle delle persone con disabilità) e autorità competenti. È un modello multi-stakeholder facilitato dalla Commissione.