Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 55 Reg. (UE) 2022/2065 – Relazioni sulle attività

Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali (regolamento sui servizi digitali, Digital Services Act)

1. I coordinatori dei servizi digitali elaborano relazioni annuali sulle attività da essi svolte a norma del presente regolamento, compreso il numero di reclami ricevuti a norma dell'articolo 53 e una panoramica del loro seguito. I coordinatori dei servizi digitali rendono le relazioni annuali disponibili al pubblico in un formato leggibile meccanicamente, fatte salve le norme applicabili in materia di riservatezza delle informazioni a norma dell'articolo 84, e le comunicano alla Commissione e al comitato.

2. La relazione annuale comprende inoltre le informazioni seguenti:

a) il numero e l'oggetto degli ordini di contrastare contenuti illegali e degli ordini di fornire informazioni emessi in conformità degli articoli 9 e 10 da qualsiasi autorità giudiziaria o amministrativa nazionale dello Stato membro del coordinatore dei servizi digitali interessato;

b) il seguito dato a tali ordini, quale comunicato al coordinatore dei servizi digitali ai sensi degli articoli 9 e 10.

3. Lo Stato membro che abbia designato più autorità competenti a norma dell'articolo 49 provvede affinché il coordinatore dei servizi digitali elabori un'unica relazione riguardante le attività di tutte le autorità competenti e riceva tutte le informazioni pertinenti e il sostegno necessari a tal fine dalle altre autorità competenti interessate.

In sintesi

  • I coordinatori dei servizi digitali di ciascuno Stato membro devono elaborare relazioni annuali sulle attività svolte in forza del DSA, incluso il numero di reclami ricevuti ai sensi dell'articolo 53.
  • Le relazioni sono pubblicate in formato leggibile meccanicamente, trasmesse alla Commissione e al Comitato europeo per i servizi digitali, nel rispetto delle regole di riservatezza.
  • Il contenuto obbligatorio include il numero e l'oggetto degli ordini di contrasto a contenuti illegali (art. 9) e degli ordini di fornire informazioni (art. 10) emessi dalle autorità nazionali.
  • Gli Stati membri con più autorità competenti devono garantire che il coordinatore elabori un'unica relazione consolidata, raccogliendo le informazioni da tutte le autorità coinvolte.
  • Le relazioni annuali contribuiscono alla trasparenza sistemica del DSA e alimentano le valutazioni periodiche della Commissione sull'applicazione del Regolamento.
Indice dei contenuti

Il coordinatore dei servizi digitali: ruolo e funzione nel sistema DSA

Per comprendere la portata dell'articolo 55, occorre inquadrare il ruolo del coordinatore dei servizi digitali (CSD) nell'architettura istituzionale del DSA. Ogni Stato membro designa un'autorità nazionale come CSD ai sensi dell'articolo 49: questa è l'interlocutore principale per i prestatori di servizi intermediari stabiliti nel territorio nazionale, il punto di contatto con la Commissione e con i coordinatori degli altri Stati membri, e il destinatario dei reclami presentati dai destinatari dei servizi ai sensi dell'articolo 53.

In Italia, il CSD è stato individuato nell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM). In Germania, nel Bundesnetzagentur. In Francia, nell'Arcom (Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique). Ciascun CSD è responsabile della vigilanza sui prestatori stabiliti nel proprio Stato, ad eccezione delle VLOP e VLOSE, per le quali la vigilanza primaria spetta alla Commissione.

Il contenuto delle relazioni annuali: cosa deve essere rendicontato

Le relazioni annuali dei CSD, ai sensi dell'articolo 55, devono contenere:

  • Il numero di reclami ricevuti ai sensi dell'articolo 53 - ovvero i reclami presentati da destinatari dei servizi che ritengono di essere stati pregiudicati dalle decisioni dei prestatori in materia di contenuti (rimozioni, sospensioni, limitazioni della visibilità). Questo dato consente di misurare l'effettivo utilizzo dei meccanismi di tutela individuale previsti dal DSA.
  • Il numero e l'oggetto degli ordini di contrasto a contenuti illegali emessi ai sensi dell'articolo 9 da qualsiasi autorità giudiziaria o amministrativa nazionale dello Stato membro. L'articolo 9 consente alle autorità competenti di ordinare ai prestatori di rimuovere o disabilitare l'accesso a uno o più contenuti specifici identificati come illegali. La rendicontazione di questi ordini è fondamentale per monitorare l'uso di questo strumento e prevenire abusi o utilizzi sproporzionati.
  • Il numero e l'oggetto degli ordini di fornire informazioni emessi ai sensi dell'articolo 10 da autorità giudiziarie o amministrative nazionali. L'articolo 10 consente alle autorità di richiedere ai prestatori informazioni specifiche su uno o più destinatari del servizio. Anche in questo caso, la trasparenza è essenziale per evitare che lo strumento diventi un veicolo di sorveglianza di massa.
  • Il seguito dato a tali ordini, ovvero come i prestatori hanno risposto agli ordini ricevuti. Questa informazione consente di valutare il tasso di compliance effettiva dei prestatori.

La forma della relazione: leggibilità meccanica e riservatezza

L'articolo 55, paragrafo 1, impone che le relazioni annuali siano rese disponibili al pubblico in formato leggibile meccanicamente (machine-readable), fatte salve le norme applicabili in materia di riservatezza delle informazioni ai sensi dell'articolo 84. Questo requisito è tutt'altro che formale: impone che le relazioni siano pubblicare in formati aperti e strutturati (ad esempio XML, JSON, CSV) che consentano l'elaborazione automatica dei dati da parte di ricercatori, giornalisti, organizzazioni della società civile e altri CSD.

La scelta del formato machine-readable riflette una tendenza consolidata nel diritto UE della regolazione digitale: i dati di vigilanza devono essere non solo pubblici, ma anche facilmente aggregabili e comparabili. Le relazioni dei CSD di tutti gli Stati membri, pubblicate in formato machine-readable, possono essere aggregate per costruire un quadro europeo sull'applicazione del DSA, identificare tendenze nazionali divergenti, e alimentare le valutazioni periodiche della Commissione previste dall'articolo 91.

Il limite della riservatezza ai sensi dell'articolo 84 riguarda principalmente le informazioni commercialmente sensibili dei prestatori (segreti aziendali, strategie di moderazione proprietarie) e le informazioni che potrebbero pregiudicare indagini penali in corso. Il CSD deve trovare un equilibrio tra massima trasparenza e protezione di queste informazioni.

Il coordinamento in caso di pluralità di autorità competenti

Il paragrafo 3 dell'articolo 55 affronta una situazione istituzionale comune a molti Stati membri: la presenza di più autorità competenti per materie diverse. In Italia, ad esempio, accanto ad AGCOM (CSD) sono coinvolte nell'applicazione del DSA altre autorità (Garante per la protezione dei dati personali per i profili di privacy, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per i profili di tutela dei consumatori, Garante per l'infanzia e l'adolescenza per i profili di tutela dei minori).

Il paragrafo 3 impone che in questi casi il CSD elabori un'unica relazione consolidata che copra le attività di tutte le autorità competenti. Le altre autorità sono tenute a fornire al CSD tutte le informazioni pertinenti e il sostegno necessario a tal fine. Questa previsione mira a evitare la frammentazione della rendicontazione e a garantire che il Comitato europeo per i servizi digitali e la Commissione ricevano un quadro nazionale unitario e coerente.

Il valore sistemico delle relazioni: trasparenza e valutazione

Le relazioni annuali dei CSD non sono un adempimento formale: svolgono una funzione sistemica nel modello di governance del DSA. Innanzitutto, alimentano il sistema di condivisione delle informazioni previsto dall'articolo 85, che consente alla Commissione e ai CSD di tutti gli Stati membri di accedere reciprocamente ai dati di vigilanza. In secondo luogo, costituiscono la base documentale per le valutazioni periodiche della Commissione sull'applicazione del Regolamento (art. 91, par. 4), che include specificamente una valutazione delle relazioni annuali dei CSD. In terzo luogo, consentono al Comitato europeo per i servizi digitali di identificare le buone pratiche nazionali e promuovere la convergenza applicativa.

Dal punto di vista della ricerca accademica e del giornalismo investigativo, le relazioni dei CSD rappresentano una fonte primaria di dati sull'effettivo funzionamento degli obblighi di dovere di diligenza: quanti contenuti vengono rimossi su ordine delle autorità nazionali? In quali settori si concentrano gli ordini? Quale tasso di compliance si registra? Solo con dati sistematici e comparabili è possibile valutare se il DSA stia raggiungendo i propri obiettivi di tutela degli utenti e di preservazione di un ambiente online più sicuro e più equo.

Implicazioni per i prestatori: le informazioni che fluiscono verso i CSD

Benché l'articolo 55 riguardi direttamente le relazioni dei CSD, ha impatti indiretti rilevanti per i prestatori di servizi intermediari. Gli ordini emessi ai sensi degli articoli 9 e 10 devono essere comunicati dai prestatori ai CSD ai sensi degli stessi articoli 9 e 10; queste comunicazioni alimentano poi la relazione annuale. I prestatori devono pertanto assicurarsi che i propri sistemi di gestione degli ordini siano in grado di produrre le statistiche necessarie per questi adempimenti. Analogamente, i reclami gestiti attraverso i meccanismi interni di ricorso (art. 20) e i sistemi di risoluzione extragiudiziale delle controversie (art. 21) contribuiscono ai dati che il CSD raccoglie e riporta nella relazione annuale.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Chi è il coordinatore dei servizi digitali in Italia?

In Italia il coordinatore dei servizi digitali ai sensi del DSA è l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM), designata con provvedimento del governo italiano. AGCOM è responsabile della vigilanza sui prestatori di servizi intermediari stabiliti in Italia e del coordinamento con le altre autorità competenti nazionali e con la Commissione europea.

Le relazioni annuali dei CSD sono accessibili al pubblico?

Sì. L'articolo 55 impone che le relazioni siano rese disponibili al pubblico in formato leggibile meccanicamente (machine-readable), nel rispetto delle norme sulla riservatezza applicabili. Sono trasmesse anche alla Commissione e al Comitato europeo per i servizi digitali. I formati machine-readable (XML, JSON, CSV) consentono l'elaborazione automatica dei dati da parte di ricercatori e organizzazioni della società civile.

Cosa succede se un'autorità nazionale competente non fornisce le informazioni al CSD per la relazione consolidata?

Il paragrafo 3 dell'articolo 55 impone alle altre autorità competenti di fornire al CSD 'tutte le informazioni pertinenti e il sostegno necessario' per elaborare la relazione consolidata. Si tratta di un obbligo legale derivante direttamente dal DSA. La mancata collaborazione sarebbe una violazione del Regolamento da parte dello Stato membro, che la Commissione potrebbe contestare attraverso una procedura di infrazione.

Le relazioni annuali includono informazioni riservate sulle piattaforme?

No. L'articolo 55 fa espressamente salve le norme applicabili in materia di riservatezza delle informazioni ai sensi dell'articolo 84 del DSA. Le informazioni commercialmente sensibili, i segreti aziendali e le informazioni che potrebbero pregiudicare indagini in corso vengono omesse o anonimizzate. La relazione pubblica include dati aggregati e statistici.

Con quale cadenza vengono pubblicate le relazioni dei CSD?

Le relazioni sono annuali: il paragrafo 1 dell'articolo 55 indica che i CSD elaborano 'relazioni annuali sulle attività da essi svolte'. Le relazioni sono poi trasmesse alla Commissione e al Comitato europeo per i servizi digitali. La Commissione le utilizza - tra l'altro - per le valutazioni periodiche sull'applicazione del DSA previste dall'articolo 91.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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