In sintesi
L’articolo 74 del Codice del Terzo settore specifica la destinazione delle risorse di cui all’art. 73, comma 2, lett. a), riservate al sostegno delle organizzazioni di volontariato. Tali risorse sono finalizzate alla concessione di contributi per la realizzazione di progetti sperimentali elaborati dalle OdV — anche in partenariato tra loro e in collaborazione con gli enti locali — per due scopi principali: fronteggiare emergenze sociali e favorire l’applicazione di metodologie di intervento particolarmente avanzate. La norma è essenziale nel suo contenuto: definisce il perimetro di utilizzo delle risorse ex art. 73 a favore delle OdV, orientandole verso interventi innovativi e di risposta rapida alle crisi sociali. Il riferimento al partenariato tra OdV e tra OdV ed enti locali è coerente con il principio di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 Cost. e con il modello di co-programmazione e co-progettazione introdotto dagli artt. 55-56 CTS. Sul piano fiscale, i contributi ricevuti dalle OdV ai sensi di questo articolo non concorrono alla formazione del reddito imponibile, trattandosi di entrate istituzionali non commerciali ex art. 79 CTS.
Testo dell'articoloVigente
Art. 74 D.Lgs. 117/2017 Codice Terzo Settore — Sostegno alle attività delle organizzazioni di volontariato
In vigore dal 03/08/2017
1. Le risorse di cui all'articolo 73, comma 2, lettera a), sono finalizzate alla concessione di contributi per la realizzazione di progetti sperimentali elaborati anche in partenariato tra loro e in collaborazione con gli enti locali, dalle organizzazioni di volontariato per far fronte ad emergenze sociali e per favorire l'applicazione di metodologie di intervento particolarmente avanzate.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
L’art. 74 CTS è una norma breve ma significativa: individua la tipologia di progetti finanziabili a valere sulle risorse destinate alle organizzazioni di volontariato dal macro-fondo ex art. 73. La scelta del legislatore di privilegiare «progetti sperimentali» e la risposta a «emergen ze sociali» rispecchia la tradizione delle OdV italiane, nate storicamente in risposta a bisogni sociali non soddisfatti dal sistema pubblico.
Il partenariato tra OdV — possibile ma non obbligatorio — consente di aggregare competenze e risorse per progetti di maggiore impatto. Il partenariato con gli enti locali, invece, rafforza il legame con il territorio e garantisce un ancoraggio istituzionale che aumenta la solidità dei progetti. Entrambe le forme di collaborazione sono coerenti con il modello di co-progettazione ex art. 55-56 CTS, che incoraggia la partecipazione attiva degli ETS alla programmazione dei servizi sociali.
Dal punto di vista fiscale, i contributi erogati ai sensi dell’art. 74 sono qualificabili come entrate istituzionali delle OdV, escluse dalla base imponibile IRES ex art. 79 CTS e art. 143 TUIR. La condizione di esclusione è che i fondi siano destinati esclusivamente alle attività di interesse generale indicate nel progetto approvato. Le OdV devono tenere una contabilità separata per il progetto finanziato e trasmettere la rendicontazione nei termini previsti dall’atto di concessione.
Casi pratici
Caso 1: OdV in partenariato per un progetto di emergenza abitativa
Caso 2: OdV e metodologie avanzate per interventi socio-educativi
Domande frequenti
Quali tipi di progetti possono essere finanziati con i contributi ex art. 74 CTS?
Progetti sperimentali elaborati da OdV, anche in partenariato tra loro o con enti locali, per fronteggiare emergenze sociali o per applicare metodologie di intervento particolarmente avanzate. Il carattere innovativo o emergenziale è qualificante per accedere a queste risorse.
Un’OdV può realizzare un progetto da sola o deve essere in partenariato?
L’art. 74 prevede che i progetti siano «elaborati anche in partenariato», il che significa che il partenariato è facoltativo, non obbligatorio. Un’OdV può presentare un progetto individuale, purché abbia i requisiti soggettivi (iscrizione al RUNTS) e il progetto rispetti le finalità della norma.
I contributi ex art. 74 sono soggetti a IVA?
No. I contributi pubblici erogati per il finanziamento di attività istituzionali delle OdV non sono corrispettivi per prestazioni di servizi e non rientrano nel campo di applicazione dell’IVA (art. 3, D.P.R. 633/1972). Diverso è il caso in cui l’OdV emetta fattura per servizi resi a terzi.
Vedi anche