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Ultimo aggiornamento: 21 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
L’articolo 78 del Codice del Terzo settore disciplina il regime fiscale del social lending — il prestito tra privati mediato da piattaforme digitali — quando i prestiti erogati attraverso le piattaforme siano stati destinati al finanziamento e al sostegno delle attività di interesse generale degli ETS. La norma prevede che i soggetti gestori delle piattaforme di social lending operino, sui redditi di capitale corrisposti a persone fisiche, una ritenuta alla fonte a titolo d’imposta con l’aliquota ridotta prevista per le obbligazioni ex art. 31 D.P.R. 601/1973, anziché l’aliquota ordinaria del 26%. Questa agevolazione è condizionata al fatto che i prestiti erogati attraverso la piattaforma siano stati destinati al finanziamento di attività di interesse generale ex art. 5 CTS. I commi 2 e 3, che prevedevano ulteriori agevolazioni per le banche emittenti e per le imprese, sono stati abrogati rispettivamente dal D.Lgs. 105/2018 e dal D.L. 77/2021. La norma residua si concentra dunque sul solo profilo della ritenuta agevolata per i redditi di capitale delle persone fisiche che prestano denaro a ETS tramite piattaforme di crowdlending.

Testo dell'articoloVigente

Art. 78 D.Lgs. 117/2017 Codice Terzo Settore — Regime fiscale del Social Lending

In vigore dal 03/08/2017

1. I soggetti gestori delle piattaforme di cui all'articolo 44, comma 1, lettera d-bis), del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , operano, sui redditi di capitale corrisposti a persone fisiche per il loro tramite, una ritenuta alla fonte a titolo d'imposta con l'aliquota prevista per le obbligazioni e gli altri titoli di cui all' articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 , nel caso in cui i prestiti erogati attraverso le piattaforme siano stati destinati al finanziamento e al sostegno delle attività di cui all'articolo

5. 2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 AGOSTO 2018, N. 105 .

3. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 31 MAGGIO 2021, N. 77 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 29 LUGLIO 2021, N. 108 )) .

Commento

L’art. 78 CTS introduce un incentivo fiscale per il social lending — il prestito peer-to-peer mediato da piattaforme digitali — orientato a canalizzare risorse private verso gli ETS. Il meccanismo è analogo a quello dei titoli di solidarietà ex art. 77: invece di emettere obbligazioni bancarie, gli ETS si finanziano attraverso piattaforme di crowdlending che raccolgono prestiti da persone fisiche. L’incentivo fiscale per i prestatori privati è l’applicazione della ritenuta agevolata prevista per le obbligazioni ex art. 31 D.P.R. 601/1973, normalmente riservata ai titoli di Stato e alle obbligazioni bancarie a lungo termine.

Il riferimento all’art. 44, comma 1, lett. d-bis) TUIR è determinante per la qualificazione dei redditi prodotti: i proventi del social lending sono qualificati come redditi di capitale, non come redditi diversi o redditi d’impresa. La piattaforma funge da sostituto d’imposta: applica e versa la ritenuta direttamente, esonerando il prestatore persona fisica dagli obblighi dichiarativi. La ritenuta è a titolo definitivo per i soggetti non titolari di reddito d’impresa.

L’abrogazione dei commi 2 e 3 ha ridotto significativamente la portata dell’art. 78. Il comma 2 — abrogato dal D.Lgs. 105/2018 — prevedeva agevolazioni per le banche; il comma 3 — abrogato dal D.L. 77/2021 — disciplinava le deduzioni per le imprese. Il testo residuo si concentra dunque sul solo profilo della ritenuta per le persone fisiche, rendendo l’art. 78 una norma di più limitata applicazione pratica rispetto all’impianto originario del Codice.

Casi pratici

Caso 1: Persona fisica che presta denaro a un’OdV tramite piattaforma di crowdlending

Caso 2: ETS che si finanzia tramite piattaforma di social lending

Domande frequenti

Qual è l’aliquota della ritenuta sui redditi da social lending destinato a ETS?

La ritenuta applicata dai gestori delle piattaforme sui redditi di capitale corrisposti a persone fisiche è quella prevista per le obbligazioni ex art. 31 D.P.R. 601/1973: aliquota del 12,5%, agevolata rispetto alla ritenuta ordinaria del 26% sui redditi di capitale privati. L’agevolazione si applica solo se i prestiti sono destinati a finanziare attività di interesse generale degli ETS.

Un ETS che riceve un prestito tramite piattaforma di social lending deve pagare IRES?

No, il prestito in quanto tale non genera reddito imponibile per l’ETS: è un passivo finanziario, non un ricavo. Gli interessi passivi corrisposti dalla piattaforma ai prestatori sono a carico dell’ETS come onere finanziario. Se i fondi sono destinati esclusivamente ad attività istituzionali, non si genera base imponibile IRES.

I commi 2 e 3 dell’art. 78 CTS sono ancora in vigore?

No. Il comma 2 è stato abrogato dal D.Lgs. 3 agosto 2018, n. 105, e il comma 3 è stato abrogato dal D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla L. 108/2021. Il testo vigente dell’art. 78 si riduce al solo comma 1, relativo alla ritenuta agevolata per i redditi di capitale delle persone fisiche.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 31 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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