Testo dell'articoloVigente
Art. 76 D.Lgs. 117/2017 Codice Terzo Settore — Contributo per l’acquisto di autoambulanze, autoveicoli per attività sanitarie e beni strumentali
In vigore dal 03/08/2017
1. Le risorse di cui all'articolo 73, comma 2, lettera c), sono destinate a sostenere l'attività di interesse generale delle organizzazioni di volontariato attraverso l'erogazione di contributi per l'acquisto, da parte delle medesime, di autoambulanze, autoveicoli per attività sanitarie e di beni strumentali, utilizzati direttamente ed esclusivamente per attività di interesse generale, che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diverse utilizzazioni senza radicali trasformazioni, nonché, ((…)) , per la donazione dei beni ivi indicati nei confronti delle strutture sanitarie pubbliche ((da parte delle organizzazioni di volontariato e delle fondazioni.)) .
2. Per l'acquisto di autoambulanze e di beni mobili iscritti in pubblici registri destinati ad attività antincendio da parte dei vigili del fuoco volontari, in alternativa a quanto disposto al comma 1, le organizzazioni di volontariato possono conseguire il predetto contributo nella misura corrispondente all'aliquota IVA del prezzo complessivo di acquisto, mediante corrispondente riduzione del medesimo prezzo praticata dal venditore. Il venditore recupera le somme corrispondenti alla riduzione praticata mediante compensazione, ai sensi dell' articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 .
3. Per le organizzazioni di volontariato aderenti alle reti associative di cui all'articolo 41, comma 2, la richiesta e l'erogazione dei contributi di cui al comma 1 deve avvenire per il tramite delle reti medesime.
4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono stabilite le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
Commento
L’art. 76 CTS disciplina uno strumento di sostegno materiale storico per il volontariato: il contributo per l’acquisto di mezzi di soccorso e beni strumentali. Questo tipo di contributo ha radici nella L. 266/1991 e risponde alla necessità delle OdV, spesso prive di risorse proprie sufficienti, di dotarsi di mezzi costosi ma indispensabili per l’esercizio delle attività di protezione civile, soccorso sanitario e assistenza.
Il meccanismo del comma 2 — sconto IVA sul prezzo di acquisto recuperato dal venditore tramite compensazione — è un esempio di tax expenditure indiretta: il beneficio fiscale non transita attraverso l’OdV ma attraverso il fornitore, che pratica lo sconto e recupera il relativo credito d’imposta. Dal punto di vista fiscale per l’OdV, il bene viene acquisito a un prezzo inferiore al valore di mercato, senza che ciò generi sopravvenienze attive tassabili: la riduzione di prezzo equivale a un contributo in conto acquisto non imponibile, destinato all’acquisto di beni direttamente strumentali all’attività istituzionale.
La condizione di «uso diretto ed esclusivo» per attività di interesse generale è tassativa: il bene non può essere impiegato per attività diverse, anche accessorie o secondarie. Questa condizione ha riflessi sulla deducibilità degli ammortamenti nel bilancio dell’ETS e sulla qualificazione del bene ai fini dell’inventario dei beni dell’ente. Il requisito dell’intraformabilità senza «radicali trasformazioni» esclude i beni polivalenti, come i normali autoveicoli, dai contributi previsti da questa norma.
Casi pratici
Caso 1: OdV di protezione civile e acquisto autoambulanza con sconto IVA
Caso 2: OdV aderente a rete associativa e contributo per beni strumentali
Domande frequenti
Un’OdV può acquistare un furgone ordinario con i contributi ex art. 76 CTS?
No. I beni agevolabili devono essere «utilizzati direttamente ed esclusivamente per attività di interesse generale» e non suscettibili di diverse utilizzazioni senza radicali trasformazioni. Un furgone ordinario è un bene polivalente: non rispetta il requisito di esclusività. Sono agevolabili autoambulanze, autoveicoli specificamente allestiti per attività sanitarie e beni strumentali dedicati.
Come funziona lo sconto IVA sull’acquisto di autoambulanze ex art. 76, comma 2?
Il venditore pratica all’OdV uno sconto sul prezzo pari all’aliquota IVA applicabile. Successivamente, recupera le somme corrispondenti allo sconto attraverso la compensazione fiscale ex art. 17 D.Lgs. 241/1997, accreditandosi il credito d’imposta in F24. L’OdV acquista il mezzo al netto dell’IVA, senza necessità di chiedere rimborsi successivi.
Le OdV aderenti a reti associative devono seguire procedure diverse per il contributo?
Sì. Il comma 3 prevede che le OdV aderenti a reti associative ex art. 41, comma 2 CTS debbano richiedere e ottenere il contributo per il tramite delle reti stesse. Questa disposizione mira a concentrare le richieste e semplificare la gestione amministrativa per le OdV di minori dimensioni.
Vedi anche