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Ultimo aggiornamento: 21 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Prassi e linee guida
  4. Casi pratici
  5. Domande frequenti
  6. Vedi anche
In sintesi
L'art. 82 del D.Lgs. 117/2017 riunisce le agevolazioni fiscali degli ETS in materia di imposte indirette e tributi locali, escludendo le imprese sociali costituite in forma di società (salvo i commi 3, 4 e 6). Sul fronte delle imposte sui trasferimenti, i passaggi a titolo gratuito verso ETS sono esenti da imposta sulle successioni e donazioni, ipotecaria e catastale. Gli atti costitutivi, le modifiche statutarie e le operazioni straordinarie (fusione, scissione, trasformazione) degli ETS scontano imposta di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa; le modifiche di adeguamento normativo sono esenti da registro. Anche gli atti relativi alle attività di interesse generale svolte in convenzione con PA, UE o organismi internazionali beneficiano dell'imposta di registro fissa. Le ODV godono di esenzione totale da registro per atti costitutivi e atti connessi all'attività. Per le locazioni di immobili utilizzati per attività istituzionali, l'imposta di registro è ridotta alla metà. Gli ETS beneficiano di esenzione IMU e TASI (ora confluita in IMU) per gli immobili destinati alle attività non commerciali, nonché dell'esenzione da TOSAP/COSAP per mercati di beneficenza o manifestazioni. Il regime si applica previa iscrizione nel RUNTS e rispetto del vincolo di non distribuzione degli utili ex art. 8 CTS.

Testo dell'articoloVigente

Art. 82 D.Lgs. 117/2017 Codice Terzo Settore — Disposizioni in materia di imposte indirette e tributi locali

In vigore dal 03/08/2017

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli enti del Terzo settore comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società, ((salvo quanto previsto ai commi 3, 4 e 6)) .

2. Non sono soggetti all'imposta sulle successioni e donazioni e alle imposte ipotecaria e catastale i trasferimenti a titolo gratuito effettuati a favore degli enti di cui al comma 1 utilizzati ai sensi dell'articolo 8, comma

1. 3. Agli atti costitutivi e alle modifiche statutarie, comprese le operazioni di fusione, scissione o trasformazione poste in essere da enti del Terzo settore di cui al comma 1, le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa. Le modifiche statutarie di cui al periodo precedente sono esenti dall'imposta di registro se hanno lo scopo di adeguare gli atti a modifiche o integrazioni normative. ((Per tutti gli enti del Terzo settore, comprese le imprese sociali, l'imposta di registro si applica in misura fissa agli atti, ai contratti, alle convenzioni e a ogni altro documento relativo alle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 svolte in base ad accreditamento, contratto o convenzione con le amministrazioni pubbliche di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , con l'Unione europea, con amministrazioni pubbliche straniere o con altri organismi pubblici di diritto internazionale)) . Gli atti costitutivi e quelli connessi allo svolgimento delle attività delle organizzazioni di volontariato sono esenti dall'imposta di registro.

4. Le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili e per gli atti traslativi o costituitivi di diritti reali immobiliari di godimento a favore di tutti gli enti del Terzo settore di cui al comma 1, incluse le imprese sociali, a condizione che i beni siano direttamente utilizzati, entro cinque anni dal trasferimento, in diretta attuazione degli scopi istituzionali o dell'oggetto sociale e che l'ente renda, contestualmente alla stipula dell'atto, apposita dichiarazione in tal senso. In caso di dichiarazione mendace o di mancata effettiva utilizzazione del bene in diretta attuazione degli scopi istituzionali o dell'oggetto sociale, è dovuta l'imposta nella misura ordinaria, nonché la sanzione amministrativa pari al 30 per cento dell'imposta dovuta oltre agli interessi di mora decorrenti dalla data in cui l'imposta avrebbe dovuto essere versata.

5. Gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni, le attestazioni e ogni altro documento cartaceo o informatico in qualunque modo denominato posti in essere o richiesti dagli enti di cui al comma 1 sono esenti dall'imposta di bollo. ((5-bis. I prodotti finanziari, i conti correnti e i libretti di risparmio detenuti all'estero dai soggetti di cui al comma 1 sono esenti dall'imposta sul valore dei prodotti finanziari esteri, di cui al comma 18 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ))

6. Gli immobili posseduti e utilizzati dagli enti non commerciali del Terzo settore di cui all'articolo 79, comma 5, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali, di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all' articolo 16, comma 1, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222 , sono esenti dall'imposta municipale propria e dal tributo per i servizi indivisibili alle condizioni e nei limiti previsti dall' articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 , dall'articolo 9, comma 8, secondo periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dall'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e dall'articolo 1, comma 3 , del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16 , convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68 , e relative disposizioni di attuazione.

7. Per i tributi diversi dall'imposta municipale propria e dal tributo per i servizi indivisibili, per i quali restano ferme le disposizioni di cui al comma 6, i comuni, le province, le città metropolitane e le regioni possono deliberare nei confronti degli enti del Terzo settore che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale la riduzione o l'esenzione dal pagamento dei tributi di loro pertinenza e dai connessi adempimenti.

8. Le regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano possono disporre nei confronti degli enti di cui al comma 1 del presente articolo la riduzione o l'esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive di cui decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 , nel rispetto della normativa dell'Unione europea e degli orientamenti della Corte di giustizia dell'Unione europea.

9. L'imposta sugli intrattenimenti non è dovuta per le attività indicate nella tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 , svolte dagli enti di cui al comma 1 del presente articolo occasionalmente o in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione. L'esenzione spetta a condizione che dell'attività sia data comunicazione, prima dell'inizio di ciascuna manifestazione, al concessionario di cui all' articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 .

10. Gli atti e i provvedimenti relativi agli enti di cui al comma 1 del presente articolo sono esenti dalle tasse sulle concessioni governative di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641 .

Commento

L'art. 82 costituisce la norma di raccordo tra il regime IRES/IRPEF degli ETS (disciplinato dagli artt. 79-80) e il sistema delle imposte indirette e locali, costruendo un perimetro agevolativo ampio ma condizionato. La ratio è incentivare la patrimonializzazione degli ETS attraverso donazioni e conferimenti, riducendo il costo fiscale dei trasferimenti: l'esenzione da successioni, donazioni, ipotecarie e catastali rende fiscalmente neutro il passaggio di beni verso enti che li destinano a finalità solidali.

Il regime fisso per le imposte di registro sugli atti costitutivi e le modifiche statutarie riduce i costi di struttura degli ETS, particolarmente rilevanti per le organizzazioni che operano attraverso reti territoriali e frequentemente si ristrutturano. Il riferimento agli atti in convenzione con la PA introduce una agevolazione trasversale che prescinde dalla forma giuridica dell'ETS (si applica anche alle imprese sociali), coerentemente con la funzione di queste convenzioni nel sistema di welfare mix.

Sul fronte IMU, il beneficio è strutturale: gli immobili degli ETS non destinati ad attività commerciali sono esenti, alleggerendo significativamente il costo patrimoniale delle organizzazioni con sedi proprie. L'operatività di molte esenzioni è tuttavia sospesa dall'art. 101 CTS fino all'autorizzazione della Commissione UE (decisione sugli aiuti di Stato), il che genera incertezza applicativa per gli enti. La risoluzione dell'AdE n. 89/E/2022 e le circolari ministeriali hanno progressivamente chiarito l'ambito di applicazione in attesa del perfezionamento del quadro autorizzatorio europeo.

Prassi e linee guida

· 2023

Leggi il documento su www.agenziaentrate.gov.it

Casi pratici

Caso 1: Fusione tra due ODV e costi di registro

Caso 2: Associazione ETS e IMU sulla sede operativa

Domande frequenti

Gli ETS pagano l'IMU sugli immobili che possiedono?

In linea generale no, se l'immobile è destinato esclusivamente ad attività non commerciali rientranti tra quelle di interesse generale ex art. 5 CTS. L'esenzione IMU prevista dall'art. 82 CTS si applica agli ETS iscritti nel RUNTS che rispettano il vincolo di non distribuzione degli utili. Se parte dell'immobile è usata per attività commerciali, l'esenzione si applica solo in proporzione alla superficie dedicata all'uso istituzionale.

Un lascito testamentario a favore di un'associazione ETS è soggetto a imposta di successione?

No: i trasferimenti a titolo gratuito in favore di ETS iscritti nel RUNTS (escluse le imprese sociali in forma societaria) sono esenti da imposta sulle successioni e donazioni, nonché dalle imposte ipotecaria e catastale, a condizione che i beni ricevuti siano utilizzati per le attività istituzionali di cui all'art. 8 CTS. L'esenzione si applica anche ai lasciti testamentari oltre che alle donazioni tra vivi.

L'imposta di registro fissa si applica anche alle convenzioni tra ETS e Pubblica Amministrazione?

Sì: tutti gli atti, contratti e convenzioni relativi alle attività di interesse generale ex art. 5 CTS svolte da ETS in base ad accreditamento, contratto o convenzione con PA, UE o organismi internazionali scontano l'imposta di registro in misura fissa. Questo beneficio vale per tutti gli ETS incluse le imprese sociali, senza distinzione di forma giuridica.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 31 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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