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Ultimo aggiornamento: 21 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
L'art. 83 del D.Lgs. 117/2017 disciplina le agevolazioni fiscali per chi effettua erogazioni liberali a favore degli ETS ex art. 82 comma 1 (escluse le imprese sociali in forma societaria). Sono previsti due meccanismi alternativi: la detrazione IRPEF del 30% degli oneri sostenuti, elevata al 35% per le donazioni alle organizzazioni di volontariato (ODV), con tetto annuo di 30.000 euro; e la deduzione dal reddito complessivo netto nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato, con riporto dell'eccedenza nei quattro periodi d'imposta successivi. La deduzione si applica anche a enti e società (non solo persone fisiche). Per le erogazioni in denaro è richiesto il versamento tracciabile (banca, posta, sistemi ex D.Lgs. 241/1997). Le agevolazioni presuppongono che le liberalità ricevute siano utilizzate dall'ETS per le attività istituzionali ex art. 8 CTS. Non è consentita la cumulabilità con altri benefici fiscali previsti da diverse disposizioni di legge per le stesse erogazioni.

Testo dell'articoloVigente

Art. 83 D.Lgs. 117/2017 Codice Terzo Settore — Detrazioni e deduzioni per erogazioni liberali

In vigore dal 03/08/2017

1. Dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 30 per cento degli oneri sostenuti dal contribuente per le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore degli ((enti del Terzo settore di cui all'articolo 82, comma 1)) , per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a 30.000 euro. L'importo di cui al precedente periodo è elevato al 35 per cento degli oneri sostenuti dal contribuente, qualora l'erogazione liberale sia a favore di organizzazioni di volontariato. La detrazione è consentita, per le erogazioni liberali in denaro, a condizione che il versamento sia eseguito tramite banche o uffici postali ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall' articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 .

2. Le liberalità in denaro o in natura erogate a favore degli ((enti del Terzo settore di cui all'articolo 82, comma 1)) , da persone fisiche, enti e società sono deducibili dal reddito complessivo netto del soggetto erogatore nel limite del 10 per cento del reddito complessivo dichiarato. ((L'eventuale eccedenza può essere computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto, fino a concorrenza del suo ammontare)) . Con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le tipologie dei beni in natura che danno diritto alla detrazione o alla deduzione d'imposta e sono stabiliti i criteri e le modalità di valorizzazione delle liberalità di cui ai commi 1 e

2. ((3. Le disposizioni del presente articolo si applicano a condizione che le liberalità ricevute siano utilizzate ai sensi dell'articolo 8, comma 1))

4. Ferma restando la non cumulabilità delle agevolazioni di cui ai commi 1 e 2, i soggetti che effettuano erogazioni liberali ai sensi del presente articolo non possono cumulare la detraibilità e la deducibilità con altra agevolazione fiscale prevista a titolo di detrazione o di deduzione di imposta da altre disposizioni di legge a fronte delle medesime erogazioni.

5. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento dei contributi associativi per un importo non superiore a 1.300 euro versati dai soci alle società di mutuo soccorso che operano esclusivamente nei settori di cui all' articolo 1 della legge 15 aprile 1886, n. 3818 , al fine di assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia, ovvero, in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie.

6. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 21 GIUGNO 2022, N. 73 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 4 AGOSTO 2022, N. 122 )) .

Commento

L'art. 83 CTS ha ridisegnato il sistema degli incentivi alle liberalità filantropiche verso il non profit, sostituendo il regime frammentato previgente (art. 100 TUIR per le erogazioni a ONLUS, L. 398/1991, agevolazioni settoriali per università, enti culturali, ecc.) con una disciplina unitaria. La scelta di offrire due strumenti alternativi — detrazione e deduzione — risponde a esigenze differenti: la detrazione è più vantaggiosa per chi ha un'imposta lorda elevata in proporzione al reddito; la deduzione è preferibile per chi ha aliquote marginali alte o vuole riportare l'eccedenza su più anni.

L'elevazione al 35% per le ODV riconosce il ruolo peculiare del volontariato nel sistema di welfare: le organizzazioni basate sul lavoro non retribuito meritano un incentivo maggiore per attrarre donazioni. Il tetto di 30.000 euro della detrazione è significativamente superiore ai limiti previgenti e mira ad attrarre anche le donazioni dei grandi donatori privati (philanthropic giving), riducendo il costo opportunità fiscale delle liberalità rilevanti.

Il requisito della tracciabilità per le donazioni in denaro è una condizione di forma, volta a contrastare l'evasione fiscale e garantire la verificabilità delle erogazioni. L'ETS beneficiario deve fornire al donatore una ricevuta che attesti l'avvenuto versamento. L'obbligo di utilizzo delle liberalità per le attività istituzionali ex art. 8 CTS è condizione sostanziale: se l'ente utilizza i fondi per finalità diverse, il beneficio fiscale del donatore risulta indebito, con possibili conseguenze in termini di recupero da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Casi pratici

Caso 1: Detrazione vs deduzione: scelta ottimale per un lavoratore dipendente

Caso 2: SRL e deduzione per liberalità a ODV

Domande frequenti

Quanto posso detrarre dall'IRPEF per le donazioni a un'associazione ETS?

La detrazione IRPEF è pari al 30% dell'erogazione liberale (35% se il beneficiario è una ODV), per un importo massimo complessivo annuo di 30.000 euro. Il tetto riguarda la somma donata, non la detrazione: su 30.000 euro donati a un ETS generico, la detrazione massima è 9.000 euro (30%). Il versamento deve essere tracciabile: bonifico, bollettino postale o sistemi equivalenti ex D.Lgs. 241/1997.

Posso dedurre una donazione a un ETS invece di detrarla? Qual è la differenza?

Sì, l'art. 83 offre l'alternativa tra detrazione (30-35% dell'importo, max 30.000 euro donati) e deduzione dal reddito complessivo netto nel limite del 10% del reddito dichiarato. La deduzione abbatte la base imponibile e conviene quando l'aliquota marginale IRPEF è alta. I due benefici non sono cumulabili per la stessa erogazione. L'eventuale eccedenza della deduzione rispetto al limite del 10% può essere riportata nei quattro anni successivi.

Le donazioni a ETS sono agevolate anche per le imprese?

Sì: la deduzione dal reddito complessivo netto nel limite del 10% è disponibile anche per enti e società, non solo per le persone fisiche. Le imprese possono quindi dedurre le liberalità verso ETS dal proprio reddito imponibile IRES entro il 10% del reddito dichiarato, con riporto dell'eccedenza nei quattro periodi d'imposta successivi. Rimane la non cumulabilità con altri benefici fiscali per le stesse erogazioni.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 31 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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