Testo dell'articoloVigente
Art. 81 D.Lgs. 117/2017 Codice Terzo Settore — Social Bonus
In vigore dal 03/08/2017
1. È istituito un credito d'imposta pari al 65 per cento delle erogazioni liberali in denaro effettuate da persone fisiche e del 50 per cento se effettuate da enti o società in favore degli enti del Terzo settore, che hanno presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali un progetto per sostenere il recupero degli immobili pubblici inutilizzati e dei beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata assegnati ai suddetti enti del Terzo settore e da questi utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di attività di cui all'art. 5 con modalità non commerciali. Per le suddette erogazioni non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 83 né le agevolazioni fiscali previste a titolo di deduzione o di detrazione di imposta da altre disposizioni di legge.
2. Il credito d'imposta spettante ai sensi del comma 1 è riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 15 per cento del reddito imponibile ed ai soggetti titolari di reddito d'impresa nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui. Il credito d'imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo.
3. ((Per i soggetti titolari di reddito d'impresa, ferma restando)) la ripartizione in tre quote annuali di pari importo, il credito d'imposta di cui ai commi 1 e 2 è utilizzabile tramite compensazione ai sensi dell' articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 , e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.
4. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all' articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 , e di cui all' articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 .
5. I soggetti beneficiari delle erogazioni liberali di cui al comma 1 del presente articolo effettuate per la realizzazione di interventi di manutenzione, protezione e restauro dei beni stessi, comunicano trimestralmente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel trimestre di riferimento; provvedono altresì a dare pubblica comunicazione di tale ammontare, nonché della destinazione e dell'utilizzo delle erogazioni stesse, tramite il proprio sito web istituzionale, nell'ambito di una pagina dedicata e facilmente individuabile, e in un apposito portale, gestito dal medesimo Ministero, in cui ai soggetti destinatari delle erogazioni liberali sono associate tutte le informazioni relative allo stato di conservazione del bene, gli interventi di ristrutturazione o riqualificazione eventualmente in atto, i fondi pubblici assegnati per l'anno in corso, l'ente responsabile del bene, nonché le informazioni relative alla fruizione, ((…)) , per l'esercizio delle attività di cui all'articolo
5. 6. Sono fatte salve le disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali , di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 .
7. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, emanato ai sensi dell' articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988 n. 400 , sono individuate le modalità di attuazione delle agevolazioni previste dal presente articolo, comprese le procedure per l'approvazione dei progetti di recupero finanziabili.
Commento
Il Social Bonus rappresenta uno dei meccanismi di incentivazione più specifici del CTS: mira a convogliare risorse private verso il recupero di patrimonio pubblico dismesso o sottratto alle mafie, affidando agli ETS un ruolo di gestione per finalità solidaristiche. La scelta legislativa di ancorare il beneficio non genericamente all'erogazione verso ETS, ma all'esistenza di un progetto approvato dal Ministero del Lavoro per il recupero di beni specifici, introduce un filtro qualitativo che distingue il Social Bonus dalle ordinarie agevolazioni sulle liberalità.
L'entità del credito (65% per persone fisiche, 50% per enti/società) è tra le più elevate del panorama fiscale italiano per le liberalità filantropiche, superiore alla detrazione del 30-35% dell'art. 83 CTS. Il trade-off è la non cumulabilità con le agevolazioni ordinarie: il donatore deve scegliere quale regime applicare. Per i soggetti titolari di reddito d'impresa, la ripartizione triennale e la compensabilità F24 rendono il credito immediatamente fruibile senza necessità di capienza IRES. L'esclusione dal computo del reddito imponibile IRES e IRAP elimina l'effetto di «recupero» che si verificherebbe se il credito fosse tassato come sopravvenienza attiva.
Dal punto di vista operativo, l'ETS beneficiario deve presentare il progetto al Ministero del Lavoro preventivamente, e i beni devono rientrare in categorie tassative: immobili pubblici inutilizzati o beni confiscati assegnati. Il mancato utilizzo esclusivo per attività non commerciali di interesse generale determina la perdita del beneficio in capo all'ente, con possibili conseguenze sulla fruibilità del credito già maturato dai donatori.
Casi pratici
Caso 1: Persona fisica che dona a ODV per bene confiscato
Caso 2: SRL che eroga a ETS per recupero ex-municipio
Domande frequenti
Qual è la differenza tra il Social Bonus ex art. 81 e la detrazione ex art. 83 CTS?
Il Social Bonus offre un credito d'imposta (65% o 50%) su erogazioni destinate specificamente al recupero di beni pubblici inutilizzati o confiscati, gestiti da ETS con progetto ministeriale approvato. La detrazione ex art. 83 si applica invece a un'ampia platea di ETS senza vincolo di destinazione del bene, ma in misura inferiore (30-35%). Le due agevolazioni sono espressamente non cumulabili sulla stessa erogazione.
Come funziona la ripartizione in tre quote annuali del Social Bonus per le imprese?
I soggetti titolari di reddito d'impresa non possono usare tutto il credito nell'anno dell'erogazione: è obbligatorio dividerlo in tre quote uguali da utilizzare in compensazione F24 nel triennio successivo. Il credito non concorre al reddito imponibile IRES né alla base IRAP, e non è soggetto ai limiti annui di compensazione previsti dalla L. 244/2007 e dalla L. 388/2000.
Quali beni devono essere recuperati dall'ETS per accedere al Social Bonus?
La norma richiede che l'ETS utilizzi l'erogazione per sostenere il recupero di immobili pubblici inutilizzati oppure di beni mobili o immobili confiscati alla criminalità organizzata e assegnati all'ente. I beni recuperati devono essere usati esclusivamente per attività di interesse generale ex art. 5 CTS con modalità non commerciali, e l'ETS deve aver presentato un progetto in tal senso al Ministero del Lavoro.
Vedi anche