Testo dell'articoloVigente
Art. 79 bis D.Lgs. 117/2017 Codice Terzo Settore — (Passaggio di beni strumentali dall’attività commerciale a quella non commerciale per effetto del mutamento della qualificazione fiscale dell’attività esercitata)
In vigore dal 03/08/2017
1. ((In caso di passaggio di beni relativi all'impresa dall'attività commerciale a quella non commerciale, per effetto del mutamento della qualificazione fiscale di tale attività in applicazione delle disposizioni del presente decreto, gli enti del Terzo settore possono optare per la non concorrenza alla formazione del reddito imponibile della plusvalenza di cui all'articolo 86 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , a condizione e fintantochè i beni siano utilizzati dall'ente per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L'opzione di cui al presente comma è esercitata nella dichiarazione dei redditi.))
2. ((La plusvalenza sospesa ai sensi del comma 1 concorre a formare il reddito imponibile dell'ente:)) a) ((se i beni sono destinati dall'ente ad altre finalità diverse da quelle di cui al comma 1;)) b) ((se i beni sono ceduti a titolo oneroso o in caso di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni.))
3. ((Nell'ipotesi di cui al comma 2, lettera a), la plusvalenza è costituita dalla differenza tra il valore normale dei beni all'atto della destinazione a finalità diverse ai sensi della medesima lettera a) e il costo non ammortizzato del bene all'atto del passaggio di cui al comma 1.))
4. ((Nelle ipotesi di cui al comma 2, lettera b), la plusvalenza è costituita dalla differenza fra il corrispettivo o l'indennizzo conseguito all'atto della cessione o del risarcimento, al netto degli oneri accessori di diretta imputazione, e il costo non ammortizzato del bene all'atto del passaggio di cui al comma 1.))
5. ((La plusvalenza realizzata, determinata ai sensi dei commi 3 e 4, concorre a formare il reddito ai sensi dell'articolo 86, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 .))
6. ((Per gli enti di cui all'articolo 4, comma 3, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente ai beni inclusi nel patrimonio destinato e indicati nel regolamento, ai sensi del medesimo articolo 4, comma 3.))
Commento
L'art. 79-bis introduce una misura di neutralità fiscale mirata, funzionale alla dinamica operativa degli ETS che possono modificare nel tempo la qualificazione delle proprie attività. Quando un'attività precedentemente classificata come commerciale — con conseguente attrazione al regime IRES — diviene non commerciale per effetto dell'applicazione dei criteri del CTS, i beni strumentali impiegati in quella attività potrebbero teoricamente generare una plusvalenza imponibile ex art. 86 TUIR al momento del «passaggio». L'opzione di sospensione evita che un mutamento di qualificazione di per sé non remunerativo produca un onere fiscale immediato.
Il meccanismo è condizionato e non definitivo: la plusvalenza non viene cancellata ma sospesa. Il legislatore preserva la potestà impositiva dell'erario in capo alle due cause di «rottura» della sospensione: la diversa destinazione del bene (caso che presuppone una scelta gestionale dell'ente) e l'alienazione onerosa o il risarcimento (caso che genera un flusso di cassa). In entrambi i casi il criterio di calcolo ancora la base imponibile al costo non ammortizzato al momento del passaggio originario, garantendo coerenza con il valore «congelato» in quell'istante. Va segnalato che la norma si applica agli ETS in quanto tali, senza distinzione di forma giuridica, e presuppone l'iscrizione nel RUNTS nonché il rispetto delle condizioni generali di non distribuzione degli utili di cui all'art. 8 CTS.
Dal punto di vista sistematico, l'art. 79-bis si coordina con l'art. 79 CTS (che fissa la distinzione commerciale/non commerciale per gli ETS) e con le disposizioni TUIR in materia di plusvalenze patrimoniali. La scelta di collocare la norma nel CTS, anziché modificare direttamente il TUIR, riflette la tecnica legislativa del decreto: costruire un microsistema fiscale autonomo per il Terzo Settore, derogatorio rispetto alle norme generali IRES/IRPEF solo nei limiti strettamente necessari alla mission istituzionale.
Casi pratici
Caso 1: Associazione di promozione sociale e cessazione dell'attività di ristorazione
Caso 2: Fondazione ETS e cambio destinazione dell'immobile strumentale
Domande frequenti
Quando scatta la plusvalenza sospesa ai sensi dell'art. 79-bis CTS?
La plusvalenza sospesa diventa imponibile in due casi: quando l'ente destina il bene a finalità diverse da quelle istituzionali civiche, solidaristiche e di utilità sociale, oppure quando il bene viene ceduto a titolo oneroso o va perso con relativo risarcimento, anche assicurativo. In entrambe le ipotesi l'ETS deve dichiarare il reddito nell'esercizio in cui si verifica l'evento.
Come si calcola la plusvalenza nel caso di destinazione a finalità diverse?
Quando il bene è spostato verso usi non istituzionali, la plusvalenza è data dalla differenza tra il valore normale del bene alla data della nuova destinazione e il costo non ammortizzato registrato al momento del passaggio originario dall'area commerciale a quella non commerciale. Il valore normale si determina secondo le regole generali del TUIR.
L'opzione di sospensione della plusvalenza è automatica o richiede un atto formale?
L'opzione non è automatica: deve essere esercitata espressamente dall'ETS nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui avviene il passaggio dei beni dall'attività commerciale a quella non commerciale. In assenza di esercizio dell'opzione, la plusvalenza concorre ordinariamente alla formazione del reddito imponibile ai sensi dell'art. 86 TUIR.
Vedi anche