Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • I contenuti più tecnici sono sottoposti a revisione di professionisti abilitati.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 53 Imp. Reg. – Atti senza indicazioni necessarie

    Art. 53 Imp. Reg. – Atti senza indicazioni necessarie

    Art. 53 Imp. Reg. – Atti sprovvisti di indicazioni necessarie

    D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 – testo aggiornato

    1. Se l’atto non contiene la dichiarazione di valore nè l’indicazione del corrispettivo, l’ufficio determina la base imponibile, salva l’applicazione dell’art. 52 nelle ipotesi previste nei commi 3 e 4 dell’art.

    51.

    2. Se l’atto non contiene l’indicazione della sua data, si assume come tale quella in cui è eseguita la registrazione, salva l’applicazione della sanzione stabilita nell’art. 74.

  • Art. 52BIS Imp. Reg. – liquidazione contratti di locazione

    Art. 52BIS Imp. Reg. – liquidazione contratti di locazione

    Art. 52 Bis Imp. Reg. – Liquidazione dell’imposta derivante dai contratti di locazione

    D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 – testo aggiornato

    1. La liquidazione dell’imposta complementare di cui all’articolo 42, comma 1, è esclusa qualora l’ammontare del canone di locazione relativo ad immobili, iscritti in catasto con attribuzione di rendita, risulti dal contratto in misura non inferiore al 10 per cento del valore dell’immobile determinato ai sensi dell’articolo 52, comma 4, e successive modificazioni. Restano comunque fermi i poteri di liquidazione dell’imposta per le annualità successive alla prima.

  • Art. 52 Imp. Reg. – rettifica del valore di immobili e aziende

    Art. 52 Imp. Reg. – rettifica del valore di immobili e aziende

    Art. 52 Imp. Reg. – Rettifica del valore degli immobili e delle aziende

    D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 – testo aggiornato

    1. L’ufficio, se ritiene che i beni o i diritti di cui ai commi 3 e 4 dell’articolo 51 hanno un valore venale superiore al valore dichiarato o al corrispettivo pattuito, provvede con lo stesso atto alla rettifica e alla liquidazione della maggiore imposta, con gli interessi e le sanzioni.

    2. L’avviso di rettifica e di liquidazione della maggiore imposta deve contenere l’indicazione del valore attribuito a ciascuno dei beni o diritti in esso descritti, degli elementi di cui all’articolo 51 in base ai quali è stato determinato, l’indicazione delle aliquote applicate e del calcolo della maggiore imposta, nonché dell’imposta dovuta in caso di presentazione del ricorso. 2 bis. La motivazione dell’atto deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo hanno determinato. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto nè ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all’atto che lo richiama salvo che quest’ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. L’accertamento è nullo se non sono osservate le disposizioni di cui al presente comma.

    3. L’avviso è notificato nei modi stabiliti per le notificazioni in materia di imposte sui redditi dagli ufficiali giudiziari, da messi speciali autorizzati dagli uffici dell’Agenzia delle entrate o da messi comunali o di conciliazione.

    4. Non sono sottoposti a rettifica il valore o il corrispettivo degli immobili, iscritti in catasto con attribuzione di rendita, dichiarato in misura non inferiore, per i terreni, a settantacinque volte il reddito dominicale risultante in catasto e, per i fabbricati, a cento volte il reddito risultante in catasto, aggiornati con i coefficienti stabiliti per le imposte sul reddito, nè i valori o corrispettivi della nuda proprietà e dei diritti reali di godimento sugli immobili stessi dichiarati in misura non inferiore a quella determinata su tale base a norma degli articoli 47 e 48. Ai fini della disposizione del presente comma le modifiche dei coefficienti stabiliti per le imposte sui redditi hanno effetto per gli atti pubblici formati, per le scritture private autenticate e gli atti giudiziari pubblicati o emanati dal decimo quinto giorno successivo a quello di pubblicazione dei decreti previsti dagli articoli 87 e 88 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, nonché per le scritture private non autenticate presentate per la registrazione da tale data. La disposizione del presente comma non si applica per i terreni per i quali gli strumenti urbanistici prevedono la destinazione edificatoria.

    5. I moltiplicatori di settantacinque e cento volte possono essere modificati, in caso di sensibili divergenze dai valori di mercato, con decreto del Ministro delle finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Le modifiche hanno effetto per gli atti pubblici formati, per le scritture private autenticate e gli atti giudiziari pubblicati o emanati dal decimo quinto giorno successivo a quello di pubblicazione del decreto nonché per le scritture private non autenticate presentate per la registrazione da tale data. 5 bis. Le disposizioni dei commi 4 e 5 non si applicano relativamente alle cessioni di immobili e relative pertinenze diverse da quelle disciplinate dall’articolo 1, comma 497, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni.

  • Art. 51 Imp. Reg. – valore dei beni e dei diritti

    Art. 51 Imp. Reg. – valore dei beni e dei diritti

    Art. 51 Imp. Reg. – Valore dei beni e dei diritti

    D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 – testo aggiornato

    1. Ai fini dei precedenti articoli si assume come valore dei beni o dei diritti, salvo il disposto dei commi successivi, quello dichiarato dalle parti nell’atto e, in mancanza o se superiore, il corrispettivo pattuito per l’intera durata del contratto.

    2. Per gli atti che hanno per oggetto beni immobili o diritti reali immobiliari, si intende per valore quello venale in comune commercio. Per gli atti che hanno per oggetto aziende o diritti reali su di esse, si intende per valore quello venale complessivo dei beni che compongono l’azienda, compreso l’avviamento ed esclusi i beni indicati nell’articolo 7 della parte prima della tariffa e nell’articolo 11-bis della tabella, al netto delle passività inerenti all’azienda risultanti dalle scritture contabili obbligatorie o da atti aventi data certa a norma del codice civile, tranne quelle che l’alienante si sia espressamente impegnato a estinguere e quelle relative ai beni di cui al citato articolo 7 della parte prima della tariffa e articolo 11-bis della tabella.

    3. Per gli atti che hanno per oggetto beni immobili o diritti reali immobiliari l’ufficio dell’Agenzia delle entrate, ai fini dell’eventuale rettifica, controlla il valore di cui al comma 1 avendo riguardo ai trasferimenti a qualsiasi titolo e alle divisioni e perizie giudiziarie, anteriori di non oltre tre anni alla data dell’atto o a quella in cui se ne produce l’effetto traslativo o costitutivo, che abbiano avuto per oggetto gli stessi immobili o altri di analoghe caratteristiche e condizioni, ovvero al reddito netto di cui gli immobili sono suscettibili, capitalizzato al tasso mediamente applicato alla detta data e nella stessa località per gli investimenti immobiliari, nonché ad ogni altro elemento di valutazione, anche sulla base di indicazioni eventual- mente fornite dai comuni.

    4. Per gli atti che hanno per oggetto aziende o diritti reali su di esse, l’ufficio controlla il valore di cui al comma 1 tenendo conto anche degli accertamenti compiuti ai fini di altre imposte e procede ad accessi, ispezioni e verifiche secondo le disposizioni relative all’imposta sul valore aggiunto. L’ufficio controlla anche la congruità della ripartizione del corrispettivo di cui all’articolo 23, comma 4.

  • Art. 50 Imp. Reg. – atti societari e di consorzi

    Art. 50 Imp. Reg. – atti societari e di consorzi

    Art. 50 Imp. Reg. – Atti ed operazioni concernenti società, enti consorzi, associazioni ed altre organizzazioni commerciali od agricole

    D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 – testo aggiornato

    1. Per gli atti costitutivi e per gli aumenti di capitale o di patrimonio di società o di enti, diversi dalle società, compresi i consorzi, le associazioni e le altre organizzazioni di persone o di beni con o senza personalità giuridica aventi per oggetto esclusivo o principale, l’esercizio di attività commerciali o agricole, con conferimento di immobili o diritti reali immobiliari, la base imponibile è costituita dal valore dei beni o diritti conferiti al netto delle passività e degli oneri accollati alle società, enti, consorzi, associazioni e altre organizzazioni commerciali o agricole, nonché delle spese e degli oneri inerenti alla costituzione o all’esecuzione dell’aumento calcolati forfetariamente nella misura del 2 per cento del valore dichiarato fino a lire 200 milionie dell’1 per cento per la parte eccedente, e in ogni caso in misura non superiore a lire 1 miliardo.

  • Art. 835 c.p.c.: articolo abrogato

    Art. 835 c.p.c.: articolo abrogato

    Testo vigente – articolo abrogato.

    ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2006, N. 40

    Fonte: Normattiva.it.

  • CCNL Cooperative Agricole: tredicesima, quattordicesima e premi

    CCNL Cooperative Agricole

    Tredicesima, quattordicesima e premi nel CCNL Cooperative Agricole

    La gratifica natalizia, la quattordicesima mensilità e gli eventuali premi di produttività costituiscono una parte rilevante della retribuzione annua dei lavoratori delle cooperative agricole: comprendere come maturano, come si calcolano e cosa accade in caso di rapporto non annuale è essenziale per operai e impiegati del settore.

    In sintesi

    Nel CCNL Cooperative Agricole tredicesima e quattordicesima maturano in proporzione ai mesi lavorati nell'anno. La tredicesima è un diritto consolidato per tutti i lavoratori subordinati, la quattordicesima è un beneficio introdotto dalla contrattazione collettiva; eventuali premi di produttività o risultato possono essere stabiliti dalla contrattazione di secondo livello.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie (lavoratori)
    FLAI-CGIL · FAI-CISL · UILA-UIL
    Parti firmatarie (datori)
    Alleanza delle Cooperative Italiane (Legacoop Agroalimentare · Confcooperative FedAgriPesca · AGCI Agrital)
    Categorie
    Operai e impiegati delle cooperative e consorzi agricoli
    Ambito
    Cooperative e consorzi agricoli, di trasformazione, allevamento e servizi
    Vigenza
    Rinnovo periodico; per le decorrenze esatte si rinvia al testo vigente
    Fonte
    Testo del CCNL depositato presso il CNEL

    La tredicesima mensilità: natura e fondamento

    La tredicesima mensilità — anche detta «gratifica natalizia» — è un emolumento aggiuntivo che matura nel corso dell'anno solare e viene corrisposto, di norma, nel mese di dicembre. Nonostante sia diventata prassi generalizzata, la sua fonte non è la legge bensì la contrattazione collettiva: in assenza di CCNL applicabile, la tredicesima potrebbe non essere dovuta (anche se la quasi totalità dei contratti in vigore la prevede).

    Il CCNL Cooperative Agricole disciplina la tredicesima per operai e impiegati, stabilendo il periodo di maturazione (di solito il periodo compreso tra il 1º gennaio e il 31 dicembre di ogni anno), la scadenza di pagamento e la base di calcolo. La tredicesima è pari a una mensilità della retribuzione contrattuale lorda, comprensiva di tutti gli elementi fissi e continuativi della retribuzione, nei termini specificati dal contratto.

    Maturazione proporzionale e ratei

    Il principio della proporzionalità vale per tutti: chi ha lavorato l'intero anno percepisce la mensilità piena; chi ha prestato servizio solo per una parte dell'anno — perché assunto, dimessosi o licenziato nel corso dell'anno — ha diritto al rateo proporzionale ai mesi lavorati. La regola tipica è che la frazione di mese superiore ai quindici giorni vale come mese intero; quella inferiore non è computata. Il CCNL può stabilire criteri diversi: consultare il testo vigente.

    I periodi di assenza obbligatoria per maternità, malattia e infortunio sono generalmente computati nella maturazione della tredicesima, poiché si tratta di sospensioni del rapporto tutelate dalla legge o dal contratto. Il CCNL Cooperative Agricole può contenere disposizioni specifiche: è opportuno verificarne il testo.

    La quattordicesima mensilità: origine contrattuale e ambito

    La quattordicesima mensilità è un istituto di pura fonte contrattuale, introdotto da alcuni CCNL del settore agricolo per migliorare il trattamento economico dei lavoratori. A differenza della tredicesima, la quattordicesima non spetta automaticamente a tutti i lavoratori subordinati, ma solo a quelli cui si applica un contratto collettivo che la prevede.

    Nel CCNL Cooperative Agricole la quattordicesima, ove prevista, viene corrisposta di norma nel mese di giugno o in un diverso periodo indicato dal contratto. La base di calcolo e le modalità di maturazione sono analoghe a quelle della tredicesima: mensilità intera per chi ha lavorato l'intero periodo di riferimento, rateo proporzionale per chi ha lavorato solo una parte dell'anno.

    Distinzione fondamentale: la tredicesima è universale (in tutti i principali CCNL); la quattordicesima dipende dal contratto collettivo specifico applicato. In caso di dubbio, verificare la sezione «trattamento economico» del CCNL o rivolgersi al sindacato di categoria.

    Calcolo dei ratei in caso di rapporto non annuale

    Il calcolo del rateo di tredicesima e quattordicesima segue una formula elementare ma applicata con attenzione alle frazioni mensili. La cooperativa calcola la quota spettante dividendo l'importo della mensilità contrattuale per il numero di mesi del periodo di riferimento e moltiplicando il risultato per i mesi (e le frazioni rilevanti) effettivamente lavorati.

    Elementi che incidono sul calcolo:

    • Data di assunzione o cessazione: determinano il numero di mesi (o frazioni) computabili.
    • Base di calcolo: di solito la retribuzione mensile lorda comprensiva di minimi tabellari, scatti di anzianità e altri elementi fissi; esclusi gli elementi variabili non continuativi (come i premi una tantum). Verificare la composizione indicata dal CCNL.
    • Assenze non retribuite: il CCNL può stabilire che periodi di assenza non retribuita riducano la maturazione delle mensilità aggiuntive.

    In caso di cessazione del rapporto nel corso dell'anno, la cooperativa è tenuta a liquidare i ratei maturati di tredicesima e quattordicesima insieme alle altre competenze di fine rapporto (TFR, ferie non godute, preavviso).

    Premi di produttività e premi di risultato

    Il CCNL Cooperative Agricole può prevedere, o consentire alla contrattazione di secondo livello (aziendale o territoriale), l'istituzione di premi di produttività, di risultato o di rendimento. Questi strumenti retributivi variabili sono collegati al raggiungimento di obiettivi misurabili (produttivi, qualitativi, di efficienza) definiti a livello aziendale o di gruppo di cooperative.

    La distinzione con la tredicesima e la quattordicesima è netta:

    • Tredicesima e quattordicesima sono emolumenti fissi e certi (maturano per il solo fatto del rapporto di lavoro).
    • I premi di risultato sono emolumenti variabili e condizionati (dipendono dal raggiungimento di parametri concordati).

    Sul piano fiscale, i premi di produttività derivanti da contratti collettivi aziendali o territoriali depositati possono beneficiare di un regime di tassazione agevolata (imposta sostitutiva IRPEF a tasso ridotto), nei limiti di importo e di reddito stabiliti dalla normativa fiscale vigente. È consigliabile verificare i requisiti con un consulente del lavoro o un CAF.

    Elemento economico di garanzia e premi territoriali

    Nei settori ad alta presenza di piccole e medie cooperative, la contrattazione territoriale — stipulata tra le organizzazioni datoriali e FLAI-CGIL, FAI-CISL, UILA-UIL a livello provinciale o regionale — può istituire un elemento economico di garanzia (EEG) a beneficio dei lavoratori cui non si applica un premio aziendale. Si tratta di un importo forfettario erogato annualmente, a condizione che la cooperativa non abbia già corrisposto trattamenti economici equivalenti tramite la contrattazione aziendale.

    La presenza, l'importo e le modalità di erogazione dell'EEG variano da provincia a provincia: è necessario verificare gli accordi territoriali vigenti nella zona di operatività della cooperativa.

    Incidenza sugli altri istituti contrattuali

    Tredicesima e quattordicesima, in quanto parti della retribuzione annua, incidono su altri istituti:

    • TFR: le mensilità aggiuntive concorrono alla retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR (art. 2120 c.c.), nella misura stabilita dalla norma di legge (la retribuzione annua divisa per 13,5 per ottenere la quota annua di TFR).
    • Contribuzione previdenziale: tredicesima e quattordicesima sono soggette a contribuzione INPS come ogni altra voce retributiva.
    • IRPEF: sono tassate come reddito da lavoro dipendente, senza agevolazioni particolari (a differenza dei premi di risultato).
    • Indennità sostitutiva del preavviso: in caso di licenziamento, l'indennità sostitutiva del preavviso viene di solito calcolata sulla retribuzione comprensiva di tredicesima e quattordicesima, secondo le istruzioni del CCNL.

    Casi pratici

    Tizio — Operaio stagionale, calcolo del rateo di tredicesima
    Tizio è assunto con contratto a tempo determinato stagionale dal 1º luglio al 30 settembre (tre mesi interi). Al termine del contratto ha diritto al rateo di tredicesima pari a tre dodicesimi della mensilità contrattuale. Se la tredicesima è pari a una mensilità intera, il rateo corrisponde a tre mesi su dodici. La cooperativa liquida tale importo insieme all'ultima busta paga. Tizio deve verificare nella propria lettera di assunzione o nella busta paga che la voce «rateo tredicesima» sia presente; in caso contrario può rivendicarla per iscritto o tramite il sindacato.
    Caia — Impiegata, verifica della base di calcolo della quattordicesima
    Caia è impiegata amministrativa a tempo indeterminato presso una cooperativa di trasformazione. Nel mese di giugno riceve la busta paga con la voce «quattordicesima». Vuole verificare se l'importo è corretto: controlla il CCNL applicato (o si fa aiutare dal delegato FLAI) per identificare la base di calcolo (minimi tabellari più scatti di anzianità e altri elementi fissi) e moltiplica per i mesi lavorati nell'anno in corso. Se è in servizio da gennaio, deve ricevere sei dodicesimi (gennaio-giugno). Eventuale difformità va segnalata alla cooperativa per iscritto.

    Domande frequenti

    La tredicesima mensilità spetta anche agli operai stagionali delle cooperative agricole?
    Sì. La tredicesima matura in proporzione ai mesi (o alle frazioni di mese) di servizio effettivamente prestato nel periodo di riferimento contrattuale. Anche il lavoratore stagionale che presta servizio solo per pochi mesi ha diritto al rateo corrispondente.
    Come si calcola il rateo di tredicesima in caso di cessazione del rapporto?
    In caso di cessazione del rapporto durante l'anno, la cooperativa è tenuta a liquidare il rateo di tredicesima maturato fino all'ultimo giorno di servizio. Il calcolo avviene dividendo la mensilità contrattuale per dodici e moltiplicando il risultato per i mesi interi lavorati, aggiungendo eventuali frazioni mensili secondo la regola dei quindici giorni stabilita dal CCNL.
    La quattordicesima mensilità è obbligatoria in tutte le cooperative agricole?
    La quattordicesima mensilità non è un diritto di fonte legale ma di fonte contrattuale collettiva. Spetta se il CCNL applicato o accordi integrativi la prevedono per la categoria di appartenenza. Verificare il testo contrattuale vigente.
    I premi di produttività sono soggetti a tassazione agevolata?
    I premi di risultato collegati a incrementi di produttività, redditività, qualità o efficienza possono beneficiare del regime fiscale agevolato (imposta sostitutiva IRPEF ridotta, nei limiti fissati annualmente dalla legge di bilancio) se derivano da contratti collettivi aziendali o territoriali depositati. Verificare la normativa fiscale vigente con un consulente.
    Le assenze per malattia incidono sulla maturazione della tredicesima?
    In linea generale la tredicesima matura anche nei periodi di assenza per malattia, infortunio e maternità, in quanto questi periodi sono considerati utili ai fini dell'anzianità contrattuale. Il CCNL Cooperative Agricole può contenere disposizioni specifiche: verificare il testo vigente.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi salariali, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi e malattia e infortunio.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e si fondano sul CCNL Cooperative Agricole nella versione depositata presso il CNEL. Per calcoli specifici e verifiche sulla propria busta paga è consigliabile rivolgersi a FLAI-CGIL, FAI-CISL, UILA-UIL oppure a un consulente del lavoro.

  • Art. 49 Imp. Reg. – crediti – Testo aggiornato

    Art. 49 Imp. Reg. – crediti – Testo aggiornato

    Art. 49 Imp. Reg. – Crediti

    D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 – testo aggiornato

    1. Per i crediti la base imponibile è costituita dal loro importo, senza tener conto degli interessi non ancora maturati. Per i crediti infruttiferi che scadono almeno dopo un anno dalla data dell’atto con il quale sono stati costituiti o ceduti, la base imponibile è costituita dal loro valore attuale calcolato al saggio legale di interesse.

  • CCNL Elettrici: maternità, esonero centrali, paternità

    CCNL Settore Elettrico

    In sintesi

    Il CCNL Elettrici integra INPS al 100% durante i 5 mesi di maternità obbligatoria. Per personale tecnico (centrali, rete, manutenzione) la gravidanza comporta esonero da turni notturni, lavori in quota, lavori elettrici, esposizione a rumore/campi elettromagnetici. Spostamento mansione o maternità anticipata. Paternità 10 gg al 100%.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Elettricità Futura · Utilitalia · Confindustria Energia · FILCTEM-CGIL · FLAEI-CISL · UILTEC-UIL
    Ultimo rinnovo
    11 febbraio 2025: ipotesi di accordo per il rinnovo 2025-2027, firmata da Elettricità Futura, Utilitalia ed Energia Libera con Filctem-CGIL, Flaei-CISL e Uiltec-UIL
    Vigenza
    1° gennaio 2025 – 31 dicembre 2027 (CCNL settore elettrico 2025-2027)
    Platea
    ~70.000 (operatori centrali termoelettriche, idroelettriche, nucleari dismesse, tecnici rete elettrica, personale Enel/Terna/Edison/A2A/E.ON)

    Aggiornamento al 3 settembre 2026. Il CCNL del settore elettrico è stato rinnovato per il triennio 2025-2027: l’ipotesi di accordo è stata firmata l’11 febbraio 2025 da Elettricità Futura, Utilitalia ed Energia Libera insieme ai gruppi maggiori (Enel, Terna, Sogin, GSE) con Filctem-CGIL, Flaei-CISL e Uiltec-UIL, per circa 60.000 addetti in poco meno di 130 imprese. L’aumento complessivo (TEC) è di 312 euro, quello sui minimi (TEM) di 290 euro in quattro tranche: 90 euro dal 1° aprile 2025, 65 dal 1° aprile 2026, 65 dal 1° aprile 2027 e 70 dal 1° ottobre 2027. Fra le novità normative: il confronto preventivo in azienda sull’intelligenza artificiale, la certificazione della rappresentanza, il comporto per i lavoratori con disabilità esteso da 12 a 18 mesi continuativi (da 18 a 24 non consecutivi nell’arco di 36 mesi) e il congedo per le vittime di violenza di genere portato da 6 a 12 mesi. Vedi l’hub CCNL Elettrici e le tabelle retributive.

    Tabella riepilogativa

    Maternità e congedi CCNL Elettrici
    Voce Durata Indennità
    Congedo maternità obbligatorio 5 mesi (2+3) 100% (INPS 80% + datore 20%)
    Maternità anticipata centrali/rete Fino al parto 80% INPS
    Esonero lavoro elettrico gravidanza Da inizio gravidanza Mantenimento retribuzione (mansione diversa)
    Paternità obbligatoria 10 gg (dal 2024) 100%
    Congedo parentale 0-12 anni 9 mesi coppia (max 6 singolo) 30% INPS (80% primi 3 mesi entro 6 anni)
    Allattamento (0-12 mesi) 2h/giorno 100% INPS
    Esonero notturno fino 1° anno figlio Mantenimento retribuzione
    Malattia figlio 0-3 anni Illimitata Non retribuita (legge)

    Maternità obbligatoria al 100%

    5 mesi obbligatori (2+3 o flessibilizzato 1+4) con integrazione CCNL al 100%.

    Esonero da lavori elettrici in gravidanza

    La gravidanza comporta esonero immediato da:

    • Lavori sotto tensione (rischio folgorazione)
    • Lavori in quota (rischio caduta + tralicci AT)
    • Esposizione a campi elettromagnetici elevati (sottostazioni AT, centrali)
    • Esposizione a rumore >85 dB (centrali termoelettriche)
    • Movimentazione manuale carichi >3 kg (D.Lgs. 151)
    • Esposizione a sostanze chimiche (oli minerali, SF6)
    • Turni notturni

    Soluzioni:

    • Spostamento mansione (ufficio, dispatching, formazione)
    • Maternità anticipata fino al parto se nessuna mansione alternativa (80% INPS)

    Paternità obbligatoria 10 gg

    10 giorni lavorativi al 100%, nei 5 mesi successivi al parto. Anche frazionabili. Per turnisti: sostituzione in turno.

    Congedo parentale

    9 mesi totali coppia, max 6 a singolo, fino a 12 anni del figlio. Indennità INPS 30% (80% primi 3 mesi se entro 6 anni del figlio).

    Allattamento e protezioni post-parto

    Fino a 1 anno del figlio:

    • Allattamento 2h/giorno
    • Esonero notturno
    • Esonero da turni 24/7 centrali e reperibilità H24 (su richiesta)
    • Esonero da lavori in quota e sotto tensione
    • Mansione adattata se mansione precedente incompatibile

    Casi pratici

    Tizio – Paternità tecnico AT
    Tizio (tecnico AT) fruisce 10 gg paternità (5 alla nascita + 5 nei 30 gg). Squadra reperibilità riorganizzata.
    Caia – Operatrice centrale maternità anticipata
    Caia (operatrice centrale termoelettrica) incinta: subito spostamento a ufficio dispatching. Mantenimento retribuzione. Maternità obbligatoria 5 mesi al 100% + 6 mesi parentale al 30%.
    Sempronio – Allattamento moglie tecnica
    Sempronio (manutentore meccanico) non ha allattamento. La moglie tecnica fruisce 2h/giorno per 12 mesi + esonero notti + esonero lavori in quota.

    Domande frequenti

    Una operatrice di centrale incinta può continuare nel ruolo?
    No, gravidanza comporta esonero immediato da lavori sotto tensione, in quota, esposizione campi elettromagnetici/rumore/sostanze chimiche, movimentazione carichi >3 kg, turni notturni. Spostamento mansione (ufficio, dispatching) o maternità anticipata.
    Quanto dura la maternità nel CCNL Elettrici?
    5 mesi obbligatori al 100% (INPS 80% + integrazione 20%). Per esonero da lavori elettrici: maternità anticipata fino al parto (80% INPS). Totale possibile ~10-11 mesi assenza.
    I padri elettricisti hanno diritto alla paternità?
    Sì, 10 giorni lavorativi al 100% dal 2024. Fruibili nei 5 mesi dopo il parto. Per turnisti centrali: sostituzione organizzata in turno. Per reperibilità: riorganizzazione squadra.
    Posso allattare se lavoro in centrale o in rete?
    Sì, 2 ore retribuite/giorno fino a 1 anno + esonero notturno + esonero reperibilità H24 + esonero lavori quota/tensione. Datore organizza orario compatibile.

    Stesso CCNL: consulta anche stipendi 2026 per parametro, preavviso 30-180 giorni, ferie 28 gg, permessi, congedi, 13ª, 14ª, premi produttività, malattia, comporto, infortunio elettrico e prova per parametro.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Settore Elettrico. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 48 Imp. Reg. – nuda proprietà, usufrutto, uso e abitazione

    Art. 48 Imp. Reg. – nuda proprietà, usufrutto, uso e abitazione

    Art. 48 Imp. Reg. – Valore della nuda proprietà dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione

    D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 – testo aggiornato

    1. Per il trasferimento della proprietà gravata da diritto di usufrutto, uso o abitazione la base imponibile è costituita dalla differenza tra il valore della piena proprietà e quello dell’usufrutto, uso o abitazione. Il valore dell’usufrutto, dell’uso o dell’abitazione è determinato a norma dell’art. 46, assumendo come annualità l’ammontare ottenuto moltiplicando il valore della piena proprietà per il saggio legale di interesse, secondo quanto previsto dal medesimo articolo 46.

  • Art. 145 D.Lgs. 42/2004 – Coordinamento della pianificazione paesaggistica con altri strumenti di pianificazione

    Art. 145 D.Lgs. 42/2004 – Coordinamento della pianificazione paesaggistica con altri strumenti di pianificazione

    D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio

    1. La individuazione, da parte del Ministero, delle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale per quanto riguarda la tutela del paesaggio, con finalità di indirizzo della pianificazione , costituisce compito di rilievo nazionale, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di principi e criteri direttivi per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali .

    2. I piani paesaggistici possono prevedere misure di coordinamento con gli strumenti di pianificazione territoriale e di settore, nonché con i piani, programmi e progetti nazionali e regionali di sviluppo economico.

    3. Le previsioni dei piani paesaggistici di cui agli articoli 143 e 156 non sono derogabili da parte di piani, programmi e progetti nazionali o regionali di sviluppo economico, sono cogenti per gli strumenti urbanistici dei comuni, delle città metropolitane e delle province, sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi eventualmente contenute negli strumenti urbanistici, stabiliscono norme di salvaguardia applicabili in attesa dell'adeguamento degli strumenti urbanistici e sono altresì vincolanti per gli interventi settoriali. Per quanto attiene alla tutela del paesaggio, le disposizioni dei piani paesaggistici sono comunque prevalenti sulle disposizioni contenute negli atti di pianificazione ad incidenza territoriale previsti dalle normative di settore, ivi compresi quelli degli enti gestori delle aree naturali protette.

    ((

    4. I comuni, le città metropolitane, le province e gli enti gestori delle aree naturali protette conformano o adeguano gli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale alle previsioni dei piani paesaggistici, secondo le procedure previste dalla legge regionale, entro i termini stabiliti dai piani medesimi e comunque non oltre due anni dalla loro approvazione. I limiti alla proprietà derivanti da tali previsioni non sono oggetto di indennizzo.

    ))

    5. La regione disciplina il procedimento di conformazione ed adeguamento degli strumenti urbanistici alle previsioni della pianificazione paesaggistica, assicurando la partecipazione degli organi ministeriali al procedimento medesimo.

  • Art. 47 Imp. Reg. – enfiteusi – Testo aggiornato

    Art. 47 Imp. Reg. – enfiteusi – Testo aggiornato

    Art. 47 Imp. Reg. – Enfiteusi

    D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 – testo aggiornato

    1. Per la costituzione di enfiteusi e per la devoluzione o la cessione del diritto dell’enfiteuta, la base imponibile è costituita dal ventuplo del canone annuo ovvero, se maggiore, dal valore del diritto dell’enfiteuta.

    2. Per l’affrancazione la base imponibile è costituita dalla somma dovuta dall’enfiteuta.

    3. Il valore del diritto del concedente è pari alla somma dovuta dall’enfiteuta per l’affrancazione. Il valore del diritto dell’enfiteuta è pari alla differenza tra il valore della piena proprietà e la somma dovuta per l’affrancazione.

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