Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • I contenuti più tecnici sono sottoposti a revisione di professionisti abilitati.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Tredicesima, quattordicesima e premi nel CCNL UNEBA Socio-Sanitario-Assistenziale

    CCNL Socio-Sanitario-Assistenziale UNEBA

    Tredicesima, quattordicesima e premi nel CCNL UNEBA: calcolo e date 2025-2026

    Il CCNL UNEBA è uno dei pochi contratti del terzo settore a prevedere sia la tredicesima sia la quattordicesima mensilità. Con il rinnovo 2025 entrambe maturano al 100% dall'inizio del rapporto, eliminando il meccanismo progressivo che penalizzava i neoassunti.

    In sintesi

    Il CCNL UNEBA prevede tredicesima (pagata a dicembre) e quattordicesima (pagata il 1° luglio). Dal 1° febbraio 2025 entrambe maturano al 100% dall'inizio del rapporto, abolendo il vecchio TEP progressivo. Per un OSS a livello 4S dal marzo 2026, ogni mensilità aggiuntiva vale circa 1.542,86 € lordi.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    UNEBA · FP-CGIL · FP-CISL · Fisascat-CISL · UIL-FPL · UILTuCS
    Ultimo rinnovo
    24 gennaio 2025
    Tredicesima
    Pagata entro il 24 dicembre; base: retribuzione mensile
    Quattordicesima
    Pagata il 1° luglio; base: retribuzione mensile
    Maturazione (dal 1/2/2025)
    100% dall'inizio del rapporto — abolito il TEP

    Tabella riepilogativa

    Mensilità aggiuntive CCNL UNEBA: importi indicativi al marzo 2026
    Livello Minimo mensile Tredicesima (lorda) Quattordicesima (lorda)
    1.359,20 € 1.359,20 € 1.359,20 €
    4S (OSS) 1.542,86 € 1.542,86 € 1.542,86 €
    3S (Educatore qual.) 1.689,78 € 1.689,78 € 1.689,78 €
    2° (Ass. sociale) 1.824,49 € 1.824,49 € 1.824,49 €
    Q (Responsabile) 2.157,15 € (incl. ind.) 2.157,15 € 2.157,15 €

    Gli importi sono quelli del minimo tabellare al 1° marzo 2026, senza scatti di anzianità. La quota effettiva di tredicesima/quattordicesima aumenta con gli scatti maturati (28,41 €/scatto per il livello 4S). In caso di rapporto iniziato o terminato nell'anno, si calcola la quota proporzionale (1/12 per mese di lavoro).

    Come si calcola la tredicesima nel CCNL UNEBA

    La tredicesima è pari a una mensilità intera della retribuzione base. Si calcola dividendo la retribuzione mensile lorda per 12 e moltiplicando per i mesi di lavoro effettivo nell'anno (da gennaio a novembre incluso, con il rateo di dicembre). La formula è:

    Tredicesima = (retribuzione mensile lorda ÷ 12) × mesi lavorati nell'anno (da 1 a 12)

    La base di calcolo include:

    • Minimo tabellare del livello;
    • Scatti di anzianità maturati;
    • Indennità fisse e continuative (es. indennità di coordinamento);
    • Eventuali superminimi fissi e non assorbibili.

    Non sono incluse nella base: maggiorazioni per lavoro notturno, festivo o straordinario (per loro natura variabili), indennità occasionali e rimborsi spese.

    La quattordicesima: una particolarità del CCNL UNEBA

    La quattordicesima è una mensilità aggiuntiva prevista da questo CCNL e da pochi altri contratti del settore. Viene pagata il 1° luglio di ogni anno, e matura nei 12 mesi precedenti (luglio-giugno). Il sistema di calcolo è identico alla tredicesima: 1/12 per ogni mese lavorato nel periodo luglio-giugno.

    Prima del rinnovo 2023-2025, la maturazione della quattordicesima era soggetta al Trattamento Economico Progressivo (TEP): nei primi 36 mesi di lavoro, la quattordicesima maturava solo parzialmente (percentuale crescente). Dal 1° febbraio 2025 questa limitazione è stata abolita e tutti i lavoratori — compresi i neoassunti — maturano la quattordicesima al 100% fin dal primo giorno di lavoro.

    Abolizione del TEP: impatto concreto per i neoassunti

    Prima del rinnovo, un lavoratore assunto con il vecchio TEP riceveva nel primo anno una quota ridotta di quattordicesima e ROL. Ad esempio, un OSS assunto nel luglio 2024 avrebbe ricevuto a luglio 2025 una quattordicesima parziale. Con l'abolizione del TEP dal 1° febbraio 2025, lo stesso lavoratore ha ricevuto la quota piena, con eventuali differenze riconosciute dal datore.

    Premi di risultato e contrattazione di secondo livello

    Il CCNL UNEBA non prevede a livello nazionale un premio di risultato obbligatorio. Tuttavia, la contrattazione di secondo livello (accordi aziendali o di struttura) può introdurre:

    • Premi di produttività o partecipazione;
    • Premi di presenza (es. per il contenimento delle assenze per malattia non documentate);
    • Benefit aggiuntivi (buoni pasto, rimborso abbonamenti, ecc.).

    I premi di risultato concordati a livello aziendale possono beneficiare del regime fiscale agevolato (tassazione sostitutiva al 10%, entro i limiti di legge), a condizione che siano legati a obiettivi misurabili di produttività, qualità o efficienza.

    Casi pratici

    Tizio — OSS assunto a luglio 2025, quattordicesima a luglio 2026
    Tizio è stato assunto il 1° luglio 2025 come OSS (livello 4S). A luglio 2026 matura la sua prima quattordicesima: avendo lavorato 12 mesi interi (luglio 2025 – giugno 2026), riceve l'intera quattordicesima di 1.522,86 € (minimo dal luglio 2025) o 1.542,86 € (se maturato anche l'ultimo aumento di marzo 2026 proporzionalmente). Con il vecchio TEP avrebbe ricevuto una quota ridotta.
    Caia — Educatrice a tempo parziale, calcolo proporzionale
    Caia lavora part-time al 50% come educatrice (livello 3S). La sua retribuzione mensile lorda è 1.689,78 € × 50% = 844,89 €. A dicembre riceve una tredicesima di 844,89 € e a luglio una quattordicesima uguale. Le mensilità aggiuntive si calcolano sempre proporzionalmente all'orario contrattuale part-time.
    Sempronio — Cessazione a marzo 2026, calcolo quote proporzionali
    Sempronio si dimette il 31 marzo 2026. Nel suo TFR e nelle ultime competenze deve ricevere: il rateo di tredicesima per i mesi da gennaio a marzo 2026 (3/12 della retribuzione mensile) e il rateo di quattordicesima per lo stesso periodo (luglio 2025 – marzo 2026 = 9/12). Il datore calcola entrambi i ratei e li liquida con il saldo finale.

    Domande frequenti

    Quando si paga la quattordicesima nel CCNL UNEBA?
    La quattordicesima nel CCNL UNEBA è pagata il 1° luglio di ogni anno. Per i lavoratori in forza a quella data, viene corrisposta la quota maturata nei 12 mesi precedenti (luglio-giugno).
    Dal 2025 la quattordicesima matura subito al 100%?
    Sì. Con il rinnovo 2023-2025, dal 1° febbraio 2025 la quattordicesima (e il ROL) maturano al 100% dall'inizio del rapporto, per tutti i lavoratori. Il vecchio TEP progressivo è stato abolito.
    Come si calcola la tredicesima nel CCNL UNEBA?
    La tredicesima è pari a una mensilità di retribuzione lorda (minimo tabellare + scatti + indennità fisse). Si calcola come 1/12 della retribuzione mensile per ogni mese lavorato nell'anno. Si paga entro il 24 dicembre.
    Il CCNL UNEBA prevede premi di produzione?
    Il CCNL UNEBA non prevede a livello nazionale un premio di risultato obbligatorio. Eventuali premi sono disciplinati dalla contrattazione di secondo livello (accordi aziendali o di struttura).
    La tredicesima si calcola anche sulla quattordicesima?
    No. Le mensilità aggiuntive non rientrano nella propria base di calcolo. La base è la retribuzione mensile ordinaria (minimo tabellare, scatti, indennità fisse ricorrenti).

    Stesso CCNL: consulta anche Tabelle retributive CCNL UNEBA Socio-Sanitario-Assistenziale 2025, preavviso, procedura telematica e tutele, Preavviso e licenziamento nel CCNL UNEBA Socio-Sanitario-Assistenziale, Ferie, permessi e ROL nel CCNL UNEBA Socio-Sanitario-Assistenziale, Maternità e congedi nel CCNL UNEBA Socio-Sanitario-Assistenziale e Malattia e infortunio nel CCNL UNEBA Socio-Sanitario-Assistenziale.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL UNEBA per le Istituzioni Socio-Sanitarie-Assistenziali-Educative del 24 gennaio 2025. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (FP-CGIL, FP-CISL, Fisascat-CISL, UIL-FPL, UILTuCS) o l'Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 105 Reg. (UE) 2024/1689 – Modifica della direttiva 2014/90/UE

    Art. 105 Reg. (UE) 2024/1689 – Modifica della direttiva 2014/90/UE

    Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 che stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza artificiale (regolamento sull’intelligenza artificiale)

    All'articolo 8 della direttiva 2014/90/UE è aggiunto il paragrafo seguente:

    «5. Per i sistemi di intelligenza artificiale che sono componenti di sicurezza ai sensi del regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio ( * ) , nello svolgimento delle sue attività a norma del paragrafo 1 e nell'adottare specifiche tecniche e norme di prova conformemente ai paragrafi 2 e 3, la Commissione tiene conto dei requisiti di cui al capo III, sezione 2, di tale regolamento.

  • Articolo 41 TU Giustizia Tributaria – Trattamento economico del personale degli uffici di seg

    Art. 41 D.Lgs. 175/2024 – Trattamento economico del personale degli uffici di segreteria

    Testo vigente – D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)

    1. Al personale addetto agli uffici di segreteria delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado spetta il trattamento economico previsto per le rispettive aree di appartenenza dalle disposizioni concernenti il personale del Ministero dell'economia e delle finanze.

    2. Al personale di cui al comma 1 è attribuita, se più favorevole, l'indennità prevista dalla legge 22 giugno 1988, n. 221, e con le modalità da essa stabilite in luogo dei compensi previsti dall'articolo 4, commi 4, 5 e 6 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito con modificazioni dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, del compenso previsto dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344, nonché di qualsiasi altro compenso o indennità incentivante la produttività.

    3. L'attribuzione dell'indennità di cui al comma 2, nei casi stabiliti dall'articolo 2 della legge 22 giugno 1988, n. 221, è fatta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

  • Art. 14 Imp. Reg. – registrazione atti soggetti ad approvazione

    Art. 14 Imp. Reg. – registrazione atti soggetti ad approvazione

    Art. 14 Imp. Reg. – Termine per la richiesta di registrazione degli atti soggetti ad approvazione od omologazione

    D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 – testo aggiornato

    1. Per gli atti soggetti ad approvazione od omologazione da parte della pubblica amministrazione o dell’autorità giudiziaria ordinaria e per quelli che non possono avere esecuzione senza che sia trascorso un intervallo di tempo fissato dalla legge, il termine di cui all’art. 13 decorre rispettivamente dal giorno in cui i soggetti tenuti a richiedere la registrazione hanno avuto notizia, a norma del comma 2, del provvedimento di approvazione o di omologazione ovvero dal giorno in cui l’atto è divenuto altrimenti eseguibile.

    2. Agli effetti del presente articolo i funzionari e i cancellieri preposti all’ufficio che ha provveduto all’approvazione od omologazione dell’atto devono, entro cinque giorni dall’emanazione del prov- vedimento, darne notizia alle parti ovvero ai notai o funzionari che hanno rogato l’atto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

    3. All’atto da registrare devono essere uniti in originale o copia autenticata, a cura del richiedente, il provvedimento di approvazione o di omologazione e la lettera di cui al comma 2.

  • CCNL Vetro e Lampade (Assovetro): tredicesima, quattordicesima e premi 2026

    CCNL Vetro e Lampade (Assovetro)

    CCNL Vetro e Lampade: tredicesima, quattordicesima e premi di risultato

    La tredicesima è garantita dal CCNL Vetro e Lampade per tutti. La quattordicesima non è contrattuale nazionale. I premi di risultato dipendono dagli accordi aziendali. Una guida pratica per sapere cosa aspettarsi in busta paga a fine anno.

    In sintesi

    Il CCNL Vetro e Lampade garantisce la tredicesima mensilità a dicembre per tutti i lavoratori. La quattordicesima non è prevista dal contratto nazionale per l’industria, ma può essere introdotta dalla contrattazione aziendale. I premi di risultato sono legati alla produttività aziendale e negoziati localmente.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Assovetro (Confindustria) · Filctem-Cgil · Femca-Cisl · Uiltec-Uil
    Ultimo rinnovo
    9 aprile 2026
    Vigenza
    1° gennaio 2026 – 31 dicembre 2028
    Tredicesima
    Dicembre, 1 mensilità della retribuzione globale di fatto
    Quattordicesima
    Non prevista dal CCNL nazionale; eventuale da contrattazione aziendale

    La tredicesima: come si calcola e quando si paga

    La tredicesima mensilità (o «gratifica natalizia») è un istituto contrattuale consolidato: il CCNL Vetro e Lampade la prevede per tutti i lavoratori dipendenti, indipendentemente dal livello e dal sotto-settore. Viene erogata entro il 21-24 dicembre di ogni anno. La base di calcolo è la retribuzione globale di fatto, che comprende:

    • il minimo tabellare del livello;
    • gli scatti biennali di anzianità maturati;
    • le indennità continuative e fisse (es. indennità di turno, EDR nel meccanizzato);
    • il superminimo individuale non assorbibile (se presente).

    Non rientrano nella base di calcolo: le ore di straordinario, le indennità occasionali, i rimborsi spese.

    La proporzionalità: chi non lavora tutto l’anno

    La tredicesima è proporzionale ai mesi di servizio nell’anno solare (mese intero = almeno 15 giorni di lavoro effettivo). Un lavoratore assunto il 1° luglio matura 6/12 della tredicesima. In caso di cessazione del rapporto nel corso dell’anno (dimissioni o licenziamento), il lavoratore ha diritto alla quota proporzionale ai mesi lavorati: questa viene liquidata nell’ultima busta paga o nel saldo finale.

    Tabella riepilogativa

    Mensilità aggiuntive e premi — CCNL Vetro e Lampade (quadro riassuntivo)
    Voce Prevista dal CCNL nazionale? Scadenza / erogazione Note
    Tredicesima Entro 21-24 dicembre 1 mensilità della retribuzione globale di fatto; proporzionale
    Quattordicesima No (non prevista dal CCNL nazionale) Eventuale (giugno/luglio) Solo se prevista da accordo aziendale o prassi consolidata
    Premio di risultato (PDR) Rimandato alla contrattazione aziendale Di norma annuale (date variabili) Parametri: produttività, qualità, sicurezza; tassazione al 5% entro i limiti di legge
    EDR (Elemento Differenziale) Sì (settore meccanizzato) Mensile in busta Circa 10,33 €/mese; voce storica presente nella retribuzione

    La quattordicesima: non è contrattuale, attenzione alle false aspettative

    Il CCNL Vetro e Lampade per l’industria non prevede la quattordicesima come istituto contrattuale nazionale. Molti lavoratori la confondono con la tredicesima o la associano a settori (es. commercio, alcuni CCNL del terziario) che la prevedono. Nel settore vetro, la quattordicesima può comparire solo in due casi:

    • Accordo aziendale: alcune grandi imprese o gruppi industriali la erogano su base volontaria o per accordo sindacale di secondo livello;
    • Prassi consolidata: se il datore ha sempre erogato la quattordicesima, essa può diventare un uso aziendale vincolante (da verificare caso per caso).

    Il premio di risultato: come si negozia

    Il Premio di Risultato (PDR) è uno strumento di retribuzione variabile agganciato alle performance aziendali. Il CCNL Vetro e Lampade – come la maggior parte dei contratti industriali – non fissa un PDR nazionale, ma invita le parti aziendali a negoziarlo al secondo livello (accordo aziendale o accordo territoriale). Gli elementi tipici di un PDR nel settore vetro sono:

    • produttività (output per ora lavorata, scarti, resa del forno);
    • qualità del prodotto (reclami clienti, difettosità);
    • sicurezza (infortuni zero, near miss gestiti);
    • presenza (assenteismo).

    Il PDR beneficia di una tassazione agevolata al 5% entro il limite di 3.000 euro annui (per redditi fino a 80.000 euro), se previsto da accordo depositato al Ministero del Lavoro.

    Casi pratici

    Tizio — Calcolo tredicesima con 3 scatti di anzianità
    Tizio (cat. D, settore meccanizzato) ha una retribuzione mensile globale di fatto composta da: minimo tabellare + 3 scatti biennali + EDR. La somma di queste voci è la base su cui si calcola la tredicesima. Avendo lavorato tutto l’anno, riceve l’importo pieno a dicembre. Il suo cedolino di dicembre mostra due voci distinte: la retribuzione mensile normale e la tredicesima mensilità.
    Caia — Cessazione a settembre, tredicesima proporzionale
    Caia dà le dimissioni il 30 settembre 2026 dopo 7 anni di servizio. Ha diritto a 9/12 della tredicesima (i mesi da gennaio a settembre). Il datore include questa quota proporzionale nel cedolino di fine rapporto insieme al TFR. Caia non riceverà la tredicesima a dicembre perché al quel punto non è più dipendente.
    Sempronio — Premio di risultato aziendale
    Lo stabilimento dove lavora Sempronio ha un accordo sindacale di secondo livello che prevede un PDR annuo fino a 1.200 euro legato a produttività e sicurezza. Nell’anno il reparto raggiunge tutti gli obiettivi: Sempronio riceve 1.200 euro lordi, tassati al 5% anziché con l’aliquota marginale ordinaria. Il risparmio fiscale rispetto alla tassazione ordinaria è rilevante.

    Domande frequenti

    Quando viene pagata la tredicesima nel CCNL Vetro e Lampade?
    La tredicesima viene erogata entro il 21-24 dicembre di ogni anno. L’importo è pari a una mensilità della retribuzione globale di fatto, proporzionato ai mesi lavorati.
    Il CCNL Vetro prevede la quattordicesima?
    No, il CCNL industria del vetro non prevede la quattordicesima come istituto contrattuale nazionale. Può esistere per accordo aziendale o prassi consolidata.
    Come funziona il premio di risultato nel settore vetro?
    Il PDR non è definito nel CCNL nazionale ma è rimesso alla contrattazione aziendale. L’accordo fissa parametri, obiettivi e importi. Beneficia della tassazione agevolata al 5% entro i limiti di legge.
    La tredicesima si calcola anche sulle ore di straordinario?
    No, la tredicesima si calcola sulla retribuzione globale di fatto ordinaria: minimo tabellare, scatti di anzianità e indennità continuative. Non include le ore di straordinario, che sono occasionali.
    Se sono stato assunto a luglio, ricevo la tredicesima intera?
    No, la tredicesima è proporzionale ai mesi di servizio nell’anno solare. Un lavoratore assunto a luglio matura 6/12 della tredicesima (metà importo).

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento 2026, ferie, permessi e ROL 2026, maternità, paternità e congedi 2026 e malattia, infortunio e comporto 2026.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Vetro e Lampade (Assovetro) del 9 aprile 2026. Per i dettagli su eventuali quattordicesime aziendali o premi di risultato si consulti l’accordo aziendale vigente, un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 13 Imp. Reg. – termini per la richiesta di registrazione

    Art. 13 Imp. Reg. – termini per la richiesta di registrazione

    Art. 13 Imp. Reg. – Termini per la richiesta di registrazione

    D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 – testo aggiornato

    1. La registrazione degli atti che vi sono soggetti in termine fisso deve essere richiesta, salvo quanto disposto dall’articolo 17, comma 3-bis, entro trenta giorni dalla data dell’atto se formato in Italia, entro sessanta giorni se formato all’estero. 1 bis. Per i decreti di trasferimento e gli atti da essi ricevuti, i cancellieri devono richiedere la registrazione entro sessanta giorni da quello in cui il provvedimento è stato pubblicato.

    2. Per gli inventari, le ricognizioni dello stato di cose o di luoghi e in genere per tutti gli atti che non sono stati formati in un solo giorno il termine decorre dalla data di chiusura dell’atto; per le scritture private autenticate il termine decorre dalla data dell’ultima autenticazione e per i contratti verbali dall’inizio della loro esecuzione, salvo quanto disposto dall’articolo 17, comma 3-bis.

    3. Per i provvedimenti e gli atti di cui all’articolo 10, comma 1, lettera c), diversi dai decreti di trasferimento e dagli atti da essi ricevuti, i cancellieri devono richiedere la registrazione decorsi dieci giorni ed entro trenta giorni da quello in cui il provvedimento è stato pubblicato o emanato quando dagli atti del procedimento sono desumibili gli elementi previsti dal comma 4-bis dell’articolo 67 o, in mancanza di tali elementi, entro trenta giorni dalla data di acquisizione degli stessi.

    4. Nei casi di cui al comma 2 dell’art. 12 la registrazione deve essere richiesta entro trenta giorni dalla iscrizione nel registro delle imprese, prevista dagli articoli 2505 e seguenti del codice civile, e in ogni caso non oltre sessanta giorni dalla istituzione o dal trasferimento della sede amministrativa, legale o secondaria nel territorio dello Stato, o dalle altre operazioni di cui all’art. 4.

  • Art. 77 Cont. Trib. – contenzioso amministrativo intendenza

    Art. 77 Cont. Trib. – contenzioso amministrativo intendenza

    Art. 77 Cont. Trib. – Procedimento contenzioso amministrativo davanti all’intendenza di finanza o al Ministero delle finanze

    D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 – testo aggiornato

    1. Le controversie relative ai tributi comunali e locali indicate nell’art. 2, lettera h), per le quali era previsto il ricorso all’intendente di finanza o al Ministro delle finanze, se non ancora definite alla data d’insediamento delle nuove commissioni, continuano ad essere decise in sede amministrativa dai suddetti organi secondo le relative disposizioni, ancorchè abrogate ai sensi dell’art. 71.

  • Art. 76 Cont. Trib. – controversie in sede di rinvio

    Art. 76 Cont. Trib. – controversie in sede di rinvio

    Art. 76 Cont. Trib. – Controversie in sede di rinvio

    D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 – testo aggiornato

    1. Se alla data prevista dall’art. 72, a seguito di sentenza della Corte di cassazione o di corte d’appello o a seguito di decisione della Commissione tributaria centrale pendono i termini per la riassunzione del procedimento di rinvio davanti alle commissioni tributarie di primo o di secondo grado, detti termini decorrono da tale data e la riassunzione va fatta davanti alla corte di giustizia tributaria di primo grado o secondo grado competente.

    2. Il termine per la riassunzione davanti alla corte d’appello non subisce modifiche.

    3. Se alla data prevista all’art. 72, a seguito di rinvio disposto dalla Corte di cassazione, pende il termine per la riassunzione davanti alla Commissione tributaria centrale, detto termine decorre da tale data e la riassunzione va fatta davanti alla corte di giustizia tributaria di secondo grado competente.

    4. Se la riassunzione non avviene nei termini, o si avvera successivamente ad essa una causa di estinzione del giudizio di rinvio, l’intero processo si estingue.

    5. Se alla data indicata nei commi precedenti pendono i giudizi di rinvio davanti alla commissione tributaria di primo o di secondo grado si applicano le disposizioni di cui all’art. 72, comma 4.

  • Art. 75 Cont. Trib. – Commissione tributaria centrale

    Art. 75 Cont. Trib. – Commissione tributaria centrale

    Art. 75 Cont. Trib. – Controversie pendenti davanti alla Commissione tributaria centrale

    D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 – testo aggiornato

    1. Alle controversie, che alla data di cui all’art. 72 pendono davanti alla commissione tributaria centrale o per le quali pende il termine per l’impugnativa davanti allo stesso organo, nonché, alle controversie pendenti dinanzi alle commissioni di secondo grado per le quali, alla predetta data, è stato depositato il solo dispositivo della decisione, continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nel D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, e successive modificazioni e integrazioni.

    2. Relativamente alle controversie pendenti o per le quali pende il termine alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo il ricorrente e qualsiasi altra parte sono tenuti, entro sei mesi dalla predetta data, a proporre alla segreteria della commissione tributaria centrale apposita istanza di trattazione contenente gli estremi della controversia e del procedimento. L’istanza potrà essere sottoscritta dalla parte o dal suo precedente difensore, se nominato, e deve essere notificata o spedita o consegnata alla segreteria della commissione tributaria centrale nei modi previsti dall’art. 20; in difetto, il giudizio davanti alla commissione tributaria centrale si estingue. L’estinzione è dichiarata dal presidente della sezione, dopo aver verificato che non sia stata depositata in segreteria l’istanza di trasmissione del fascicolo alla cancelleria della corte di cassazione a seguito della richiesta di esame a norma del comma seguente. Contro il decreto del Presidente, di cui viene data comunicazione alle parti, è ammesso reclamo al collegio nei modi e nei termini previsti dall’art. 28.

    3. Le parti che hanno proposto ricorso alla Commissione centrale, anzichè presentare l’istanza di trattazione di cui al comma precedente, possono chiedere nello stesso termine l’esame da parte della Corte di cassazione ai sensi dell’art. 360 del codice di procedura civile convertendo il ricorso alla Commissione tributaria centrale in ricorso per cassazione contro la decisione impugnata, osservate per il resto tutte le norme del codice di procedura civile per il procedimento davanti alla Corte di cassazione.

    4. Se non è stato richiesto l’esame da parte della Corte di cassazione e l’istanza di trattazione è presentata nei termini, il procedimento prosegue davanti alla Commissione tributaria centrale, che provvede alla sua definizione mediante deposito della decisione entro i termini di cui all’art. 42, comma 3, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 545 applicando le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le stesse disposizioni si applicano per i ricorsi presentati alla Commissione tributaria centrale successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

    5. […]

    6. La segreteria della Commissione tributaria centrale continua a funzionare anche oltre il termine di cui al comma 4 per trasmettere i fascicoli dei processi alla cancelleria della Corte di cassazione o alle commissioni tributarie regionale o provinciale.

  • Art. 74 Cont. Trib. – controversie pendenti corte appello

    Art. 74 Cont. Trib. – controversie pendenti corte appello

    Art. 74 Cont. Trib. – Controversie pendenti davanti alla corte d’appello

    D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 – testo aggiornato

    1. Alle controversie che alla data di cui all’art. 72 pendono davanti alla corte di appello e per le quali pende il termine per l’impugnativa davanti allo stesso organo, continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nel D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, e successive modificazioni e integrazioni.

  • Dichiarazione IVA integrativa: come correggere gli errori

    In sintesi

    • La dichiarazione integrativa corregge una dichiarazione già validamente presentata, sia a favore del contribuente sia a sfavore (maggior debito o minor credito).
    • Va distinta dalla dichiarazione omessa (mai presentata) e da quella tardiva (presentata entro 90 giorni dal termine con sanzione ridotta).
    • Per la parte a debito si applica il ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. 472/1997): sanzione ridotta + interessi legali.
    • La dichiarazione integrativa a favore (errore che ha gonfiato il debito o ridotto il credito) si presenta per recuperare quanto versato in eccesso.
    • L’integrativa si invia in via telematica, come la dichiarazione originaria.
    • Correggere spontaneamente prima di un controllo riduce sensibilmente le sanzioni grazie al ravvedimento.

    Che cos'è la dichiarazione IVA integrativa

    Capita a tutti di accorgersi, dopo aver inviato la dichiarazione IVA, di aver commesso un errore: una fattura omessa, un’aliquota sbagliata, un dato riportato nel quadro sbagliato. La legge prevede uno strumento apposito per rimediare: la dichiarazione IVA integrativa, cioè una nuova dichiarazione che sostituisce quella già presentata correggendo l’errore.

    L’integrativa si distingue da altre due situazioni: la dichiarazione omessa (mai presentata entro il termine) e quella tardiva (presentata oltre il termine ma entro 90 giorni, con sanzione ridotta). L’omessa, dopo 90 giorni, è considerata inesistente a tutti gli effetti anche se successivamente inviata. L’integrativa, invece, presuppone che la dichiarazione originaria sia stata validamente presentata in tempo.

    L’errore può andare in due direzioni: hai dichiarato troppo (hai pagato più IVA del dovuto o indicato meno credito del reale) oppure hai dichiarato troppo poco (dovevi versare di più o avevi meno credito di quanto indicato). Le due situazioni si gestiscono in modo diverso, come vedrai nelle sezioni che seguono.

    Tipologie di dichiarazione IVA a confronto
    Tipo Definizione Conseguenze principali
    Tardiva Presentata entro 90 giorni dal termine Sanzione ridotta con ravvedimento operoso
    Omessa Non presentata o presentata oltre 90 giorni dal termine Omessa a tutti gli effetti; sanzioni piene; utilizzabile come base per la riscossione
    Integrativa a sfavore Corregge un errore che ha ridotto il debito o gonfiato il credito Ravvedimento operoso: sanzione ridotta + interessi legali sulla differenza
    Integrativa a favore Corregge un errore che ha gonfiato il debito o ridotto il credito Recupero del credito o rimborso; nessuna sanzione a carico del contribuente

    Esempio pratico

    • Alfa Srl si accorge a settembre di aver dimenticato di includere una fattura di acquisto da 10.000 euro + IVA 22% (2.200 euro) nella dichiarazione IVA dell’anno precedente. Quell’omissione ha gonfiato il debito: Alfa ha versato 2.200 euro in più del dovuto. In questo caso presenta una dichiarazione integrativa a favore, recuperando il credito di 2.200 euro da usare in compensazione. Nessuna sanzione perché l’errore era a suo svantaggio. Se invece avesse dimenticato una fattura di vendita con IVA a debito di 1.800 euro, il debito risultava inferiore al dovuto: deve presentare un’integrativa a sfavore, versare i 1.800 euro non pagati e applicare il ravvedimento operoso per ridurre la sanzione.

    Documenti necessari

    • Dichiarazione IVA originaria già presentata (copia del file telematico e della ricevuta)
    • Fatture o documenti che evidenziano l’errore da correggere
    • Modello F24 per il versamento della differenza a debito e degli interessi legali (se integrativa a sfavore)
    • Software o servizio telematico abilitato per l’invio della dichiarazione integrativa
    • Documentazione del ravvedimento operoso (calcolo della sanzione ridotta e degli interessi)

    Tizio: integrativa a sfavore con ravvedimento operoso

    Scenario. Tizio, titolare di una piccola impresa edile, scopre a luglio che nella dichiarazione IVA annuale ha indicato erroneamente come non imponibili alcune prestazioni che invece erano imponibili al 22%. L’errore ha ridotto il debito IVA di 3.600 euro.

    Come si applica. Tizio deve presentare una dichiarazione integrativa a sfavore (l’errore ha diminuito il debito). Prima di inviarla, versa la differenza di 3.600 euro con F24, applicando il ravvedimento operoso secondo le frazioni previste dall’art. 13 D.Lgs. 472/1997: la sanzione è ridotta in proporzione al tempo trascorso dalla scadenza originaria, cui si aggiungono gli interessi legali calcolati sui giorni di ritardo. Presentando l’integrativa spontaneamente, prima di qualsiasi controllo, beneficia della riduzione massima consentita dal ravvedimento.

    In pratica

    • Non aspettare un avviso dell’Agenzia delle Entrate: più tempestivamente presenti l’integrativa a sfavore, minore è la sanzione ridotta da ravvedimento.
    • Versa sempre prima la differenza d’imposta e gli interessi, poi invia la dichiarazione integrativa: l’ordine è rilevante per la corretta applicazione del ravvedimento.

    Caio: integrativa a favore per credito non recuperato

    Scenario. Caio, consulente di management, ha presentato la dichiarazione IVA annuale indicando un credito di 1.500 euro. Riesaminando i registri a fine anno, scopre di aver omesso in dichiarazione un acquisto detraibile da 800 euro di IVA: il credito reale era 2.300 euro.

    Come si applica. Caio presenta una dichiarazione integrativa a favore: il credito corretto è 2.300 euro anziché 1.500 euro. Non ci sono sanzioni a suo carico perché l’errore era a suo svantaggio. Potrà utilizzare i 2.300 euro in compensazione o chiederli a rimborso secondo le regole ordinarie. Se la compensazione orizzontale supera 5.000 euro annui, ricorda che servirà il visto di conformità.

    In pratica

    • L’integrativa a favore non ha scadenza rigida ma prima la presenti, prima recuperi il credito o ottieni il rimborso.
    • Controlla sempre che i quadri della dichiarazione integrativa siano compilati integralmente, non solo per la parte modificata: la nuova dichiarazione sostituisce la precedente nel suo complesso.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Qual è la differenza tra dichiarazione integrativa e dichiarazione tardiva?

    La tardiva è una dichiarazione presentata fuori termine ma entro 90 giorni dalla scadenza originaria: la dichiarazione originaria non c’era. L’integrativa presuppone invece che la dichiarazione originaria sia stata presentata in tempo e validamente: si corregge un errore contenuto in essa.

    Posso presentare più di un'integrativa per lo stesso anno?

    Sì. Non c’è un limite al numero di integrative presentabili per lo stesso periodo d’imposta. Ogni nuova integrativa sostituisce la precedente e deve essere completa di tutti i quadri.

    La dichiarazione integrativa si invia con le stesse modalità di quella originaria?

    Sì. L’integrativa va trasmessa esclusivamente in via telematica, esattamente come la dichiarazione originaria. Puoi usare i software abilitati o affidarti a un intermediario (commercialista o CAF).

    Che succede se presento l'integrativa dopo che è iniziato un controllo?

    Se il controllo è già formalmente avviato, il ravvedimento operoso non è più ammesso per le annualità interessate dal controllo. È quindi fondamentale agire prima di ricevere qualsiasi atto di accertamento o comunicazione relativa a quella dichiarazione.

    Come si calcola la sanzione nel ravvedimento operoso?

    Il ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. 472/1997) riduce la sanzione ordinaria a una frazione che varia in base al tempo trascorso dalla violazione. Più si interviene in fretta, minore è la percentuale applicata. Si aggiungono gli interessi legali calcolati sui giorni di ritardo nel versamento.

    L'integrativa a favore mi dà diritto al rimborso?

    Se dall’integrativa emerge un credito IVA, puoi scegliere se riportarlo in detrazione nell’anno successivo, usarlo in compensazione orizzontale in F24 oppure chiedere il rimborso. Il rimborso spetta solo nei casi tassativi previsti dall’art. 30 DPR 633/1972 (ad esempio aliquota media sugli acquisti superiore a quella sulle vendite, prevalenza di operazioni non imponibili, acquisto di beni ammortizzabili, cessazione attività).

    Vedi anche: Dichiarazione d’intento, Acquisti intracomunitari, Quadro VF, Quadro VE, Dichiarazione IVA omessa o tardiva e Come si compila la dichiarazione IVA.

  • Art. 73 Cont. Trib. – [Istanza di trattazione]

    Art. 73 Cont. Trib. – [Istanza di trattazione]

    Art. 73 Cont. Trib. – [Istanza di trattazione]

    [Istanza di trattazione]

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