Autore: Andrea Marton

  • Art. 67 RD 12/1941 – Costituzione del collegio giudicante

    Art. 67 RD 12/1941 – Costituzione del collegio giudicante

    Ordinamento giudiziario (Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12)

    Costituzione del collegio giudicante. La Corte di cassazione in ciascuna sezione giudica con il numero invariabile di cinque votanti. Giudica in sezioni unite con il numero invariabile di nove votanti. Il collegio a sezioni unite in materia civile è composto da magistrati appartenenti alle sezioni civili; in materia penale è composto da magistrati appartenenti alle sezioni penali.

  • Art. 87 Reg. (UE) 2023/1114 – Informazioni privilegiate

    Art. 87 Reg. (UE) 2023/1114 – Informazioni privilegiate

    Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)

    1. Ai fini del presente regolamento, per informazioni privilegiate si intende:

    a) informazioni di natura precisa, che non sono state rese pubbliche e che riguardano, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti di cripto-attività, offerenti o persone che chiedono l’ammissione alla negoziazione o una o più cripto-attività e che, se rese pubbliche, potrebbero avere un effetto significativo sui prezzi di tali cripto-attività o sul prezzo di una cripto-attività collegata;

    b) nel caso di persone incaricate dell’esecuzione di ordini di cripto-attività per conto di clienti, s’intende anche le informazioni di natura precisa trasmesse da un cliente e connesse agli ordini pendenti in cripto-attività del cliente, concernenti, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti, offerenti o persone che chiedono l’ammissione alla negoziazione o una o più cripto-attività e che, se rese pubbliche, potrebbero avere un effetto significativo sui prezzi di tali cripto-attività o sul prezzo di una cripto-attività collegata.

    2. Ai fini del paragrafo 1, si considera che le informazioni sono di natura precisa se esse fanno riferimento a una serie di circostanze esistenti o che si può ragionevolmente ritenere che vengano a prodursi o a un evento che si è verificato o del quale si può ragionevolmente ritenere che si verificherà e se tali informazioni sono sufficientemente specifiche da permettere di trarre conclusioni sul possibile effetto di detta serie di circostanze o di detto evento sui prezzi delle cripto-attività. A tal riguardo, nel caso di un processo prolungato che è inteso a concretizzare, o che determina, una particolare circostanza o un particolare evento, possono essere considerate come informazioni di natura precisa la futura circostanza o il futuro evento, nonché le tappe intermedie di detto processo che sono collegate alla concretizzazione o alla determinazione della futura circostanza o del futuro evento.

    3. Una tappa intermedia in un processo prolungato è considerata un’informazione privilegiata se, di per sé, risponde ai criteri fissati al paragrafo 2 riguardo alle informazioni privilegiate.

    4. Ai fini del paragrafo 1, per informazioni che, se rese pubbliche, potrebbero avere un effetto significativo sui prezzi delle cripto-attività s’intende le informazioni che un possessore di cripto-attività ragionevole probabilmente utilizzerebbe come uno degli elementi su cui basare le proprie decisioni d’investimento.

  • Art. 28 D.Lgs. 1/2018 – Disciplina delle misure da adottare per rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi

    Art. 28 D.Lgs. 1/2018 – Disciplina delle misure da adottare per rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi ( Articoli

    Decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 – Codice della protezione civile

    1. Con delibera del Consiglio dei ministri si provvede all’individuazione delle modalità di concessione di agevolazioni, contribuiti e forme di ristoro in favore dei soggetti pubblici, privati e attività economiche e produttive, danneggiati nel rispetto dei seguenti criteri e nei limiti delle risorse disponibili allo scopo a legislazione vigente: a) definizione di massimali, sulla base degli effetti determinati dalla tipologia degli eventi calamitosi commisurati alla loro intensità ed estensione; b) definizione di metodologie omogenee per l’intero territorio nazionale; c) per i danni subiti dai soggetti privati e dalle attività economiche e produttive, in tutto o in parte indennizzati da compagnie assicuratrici, previsione che la corresponsione degli eventuali contributi pubblici per la delocalizzazione, ove possibile temporanea, in altra località del territorio regionale, per la ricostruzione, la riparazione o il ripristino dei danni abbia luogo solo fino alla concorrenza dell’eventuale differenza, prevedendo, in tal caso, che il contributo così determinato sia integrato con un’ulteriore somma pari ai premi assicurativi versati dai soggetti danneggiati nel quinquennio antecedente la data dell’evento; d) l’esclusione degli edifici abusivi danneggiati o distrutti dalla fruizione delle misure volte a superare lo stato di emergenza.

    2. COMMA ABROGATO DAL D.L. 18 APRILE 2019, N. 32 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 14 GIUGNO 2019, N. 55. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 64 bis CAD – Accesso telematico ai servizi della Pubblica Amminis…

    Art. 64 bis D.Lgs. 82/2005 CAD – Accesso telematico ai servizi della Pubblica Amministrazione

    In vigore dal 01/01/2006

    1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, rendono fruibili i propri servizi in rete, in conformità alle Linee guida, tramite il punto di accesso telematico attivato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

    1-bis. Al fine di rendere effettivo il diritto di cui all'articolo 7, comma 01, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, i fornitori di identità digitali e i prestatori dei servizi fiduciari qualificati, in sede di evoluzione, progettano e sviluppano i propri sistemi e servizi in modo da garantire l'integrazione e l'interoperabilità tra i diversi sistemi e servizi e con i servizi di cui ai commi 1 e 1-ter, espongono per ogni servizio le relative interfacce applicative e, al fine di consentire la verifica del rispetto degli standard e livelli di qualità di cui all'articolo 7, comma 1, adottano gli strumenti di analisi individuati dall'AgID con le Linee guida.

    1-ter. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), rendono fruibili i propri servizi in rete, nel rispetto del principio di neutralità tecnologica, tramite applicazione su dispositivi mobili anche attraverso il punto di accesso telematico di cui al presente articolo, salvo impedimenti di natura tecnologica attestati dalla società di cui all' articolo 8, comma 2 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 , convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12 .

    1-quater. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), rendono fruibili tutti i loro servizi anche in modalità digitale e, al fine di attuare il presente articolo, avviano i relativi progetti di trasformazione digitale entro il 28 febbraio

    2021. 1-quinquies. La violazione dell'articolo 64, comma 3-bis e delle disposizioni di cui al presente articolo, costituisce mancato raggiungimento di uno specifico risultato e di un rilevante obiettivo da parte dei dirigenti responsabili delle strutture competenti e comporta la riduzione, non inferiore al 30 per cento della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei dirigenti competenti, oltre al divieto di attribuire premi o incentivi nell'ambito delle medesime strutture.

    1-sexies. ((Ai minori che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età sono consentiti l'accesso e l'utilizzo del punto di accesso telematico di cui al presente articolo, anche per l'ottenimento e l'esibizione di attestazioni, titoli o abilitazioni aventi effetti giuridici, compresi quelli resi disponibili mediante il Sistema di portafoglio digitale italiano (Sistema IT-Wallet) di cui all'articolo 64-quater, senza che sia necessario l'assenso dell'esercente la responsabilità genitoriale, fatti salvi i casi in cui la legge richieda espressamente l'intervento o l'autorizzazione dell'esercente la responsabilità genitoriale per l'ottenimento di specifiche attestazioni, titoli o abilitazioni ovvero per la fruizione di specifici servizi)) .

  • Art. 22 DPR 448/1988 – Collocamento in comunità

    Art. 22 DPR 448/1988 – Collocamento in comunità

    D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 – Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni

    1. Con il provvedimento che dispone il collocamento in comunità il giudice ordina che il minorenne sia affidato a una comunità pubblica o autorizzata, imponendo eventuali specifiche prescrizioni inerenti alle attività di studio o di lavoro ovvero ad altre attività utili per la sua educazione.

    2. Il responsabile della comunità collabora con i servizi previsti dall’articolo 19 comma 3.

    3. Si applicano le disposizioni dell’articolo 21 commi 2 e 4.

    4. Nel caso di gravi e ripetute violazioni delle prescrizioni imposte o di allontanamento ingiustificato dalla comunità, il giudice può disporre la misura della custodia cautelare… qualora si proceda per un delitto per il quale è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni. 4-bis. Quando le esigenze cautelari risultano aggravate, il giudice, su richiesta del pubblico ministero, può disporre la sostituzione della misura applicata con la custodia cautelare, nei casi consentiti dall’articolo 23.

  • Art. 40 bis CAD – Protocollo informatico

    Art. 40 bis D.Lgs. 82/2005 CAD – Protocollo informatico

    In vigore dal 01/01/2006

    1. Formano comunque oggetto di registrazione di protocollo ai sensi dell' articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 , le comunicazioni che ((provengono da o sono inviate a domicili digitali eletti ai sensi di quanto previsto all'articolo 3-bis,)) nonché le istanze e le dichiarazioni di cui all'articolo 65 in conformità alle ((Linee guida)) .

  • Abrogazioni antiriciclaggio: casi pratici art. 73 AML

    L’art. 73 del D.Lgs. 231/2007, nella versione introdotta dalla riforma del D.Lgs. 90/2017, è la clausola di abrogazione espressa che ha chiuso il precedente sistema antiriciclaggio italiano. Sapere quali norme sono state abrogate – e quali invece restano in vigore – è essenziale per chi deve ricostruire il regime applicabile a operazioni, obblighi e sanzioni collocate nel tempo prima o dopo la riforma. I casi che seguono illustrano le situazioni più ricorrenti in cui l’art. 73 entra concretamente in gioco.

    Quadro normativo

    L’art. 73 chiude il D.Lgs. 231/2007 con una tecnica legislativa precisa: l’abrogazione espressa e tassativa. Il legislatore elenca analiticamente le disposizioni che cessano di produrre effetti, evitando le incertezze dell’abrogazione tacita. Il perimetro delle abrogazioni comprende il Capo I del D.L. 143/1991 (convertito con L. 197/1991, il primo corpus antiriciclaggio italiano), gli artt. 1, 4, 5, 6 e 7 del D.Lgs. 374/1999 (estensione ad operatori non bancari), gli artt. 150 e 151 della L. 388/2000 e l’intero D.Lgs. 56/2004 (recepimento della II Direttiva AML). Alcune disposizioni della L. 197/1991 sono però espressamente mantenute in vigore: l’art. 5 commi 14 e 15 e gli artt. 10, 12, 13 e 14, che nel corso degli anni avevano acquisito una valenza normativa specifica non sostituita dal nuovo decreto.

    Successione normativa e regime transitorio

    Per gli operatori del settore finanziario, bancario e professionale, stabilire quale disciplina fosse vigente in una data determinata è indispensabile per valutare la correttezza dei comportamenti pregressi e la fondatezza di eventuali contestazioni. La riforma del 2017 ha riscritto pressoché integralmente il D.Lgs. 231/2007: verificando l’elenco delle abrogazioni contenuto nell’art. 73 si può determinare se una condotta tenuta prima del 4 luglio 2017 ricadesse sotto la vecchia o la nuova disciplina.

    Ambito applicativo della clausola abrogativa

    L’art. 73 produce effetti su due piani principali. Sul piano sostanziale, le definizioni, gli obblighi e le sanzioni previsti dai testi abrogati non sono più direttamente applicabili alle condotte future; le disposizioni equivalenti si trovano ora nel D.Lgs. 231/2007 nella versione riformata dal D.Lgs. 90/2017. Sul piano procedurale, i procedimenti sanzionatori avviati prima della riforma seguono le norme vigenti al momento del fatto (principio del tempus regit actum), salvo che le nuove disposizioni siano più favorevoli per la parte interessata.

    Caso 1: Banca che verifica la legittimità di procedure adottate prima della riforma 2017

    Scenario. Una banca ha ricevuto nel 2016 un’operazione sospetta e ha inviato una segnalazione alla UIF seguendo le procedure del D.Lgs. 231/2007 nella sua formulazione originaria, che a sua volta richiamava alcune disposizioni della L. 197/1991. Nel 2023 la banca viene sottoposta a ispezione e l’organo di vigilanza chiede di ricostruire il fondamento normativo di quella segnalazione.

    Come si legge l’art. 73. L’art. 73 ha abrogato il Capo I della L. 197/1991, ma la segnalazione del 2016 era stata inviata quando quella norma era ancora vigente. La clausola abrogativa non ha effetto retroattivo: la segnalazione era corretta secondo il diritto in vigore all’epoca. Ciò che l’art. 73 esclude è l’applicazione della vecchia disciplina a fatti successivi al 4 luglio 2017.

    • Recuperare la documentazione della segnalazione UIF del 2016 e il riferimento normativo utilizzato (art. 41 D.Lgs. 231/2007 nella versione pre-riforma).
    • Verificare che la procedura interna adottata fosse conforme alla disciplina allora vigente, incluse le disposizioni della L. 197/1991 non ancora abrogate.
    • Conservare la documentazione per almeno dieci anni, come previsto dagli obblighi di conservazione del D.Lgs. 231/2007.
    • In caso di contestazione, citare espressamente il principio di irretroattività e il testo dell’art. 73 per delimitare il perimetro temporale della disciplina applicabile.

    Caso 2: Agente in attività finanziaria che ricostruisce il fondamento dei propri obblighi ante-riforma

    Scenario. Tizio gestisce un’agenzia di attività finanziaria ed è stato iscritto all’OAM prima della riforma del 2017. Un procedimento avviato dall’organismo di vigilanza nel 2018 fa riferimento a condotte tenute nel 2015-2016 e richiama sia il D.Lgs. 374/1999 sia il D.Lgs. 231/2007. Tizio deve capire quali norme fossero effettivamente applicabili a quei comportamenti.

    Come si legge l’art. 73. Il D.Lgs. 374/1999 è stato abrogato dall’art. 73 lett. b) negli artt. 1, 4, 5, 6 e 7. Tuttavia, nel 2015-2016, quel decreto era ancora in vigore. Gli obblighi di Tizio in quel periodo derivavano da entrambe le fonti (D.Lgs. 374/1999 e D.Lgs. 231/2007 originario). Il procedimento del 2018 può contestare condotte anteriori alla riforma solo sulla base delle norme allora vigenti.

    • Ricostruire la cronologia normativa: D.Lgs. 374/1999 vigente fino al 4 luglio 2017, poi abrogato parzialmente dall’art. 73 D.Lgs. 231/2007.
    • Verificare se la contestazione riguarda obblighi previsti solo dal D.Lgs. 374/1999 o anche dal D.Lgs. 231/2007, per stabilire quale parte del corpus normativo si applica al periodo contestato.
    • Controllare se la normativa sopravvenuta è più favorevole: in caso affermativo, valutare l’applicazione del principio del favor rei (applicabile alle sanzioni amministrative ai sensi dell’art. 3 L. 689/1981).

    Caso 3: Studio professionale che aggiorna le proprie procedure interne dopo la riforma

    Scenario. Caio è titolare di uno studio che, prima della riforma del 2017, aveva adottato procedure antiriciclaggio basate sul D.Lgs. 56/2004 e sul D.Lgs. 231/2007 nella versione originaria. Dopo il D.Lgs. 90/2017 lo studio deve aggiornare le proprie policy interne, ma si chiede se le vecchie procedure abbiano ancora validità per le operazioni già concluse e documentate.

    Come si legge l’art. 73. L’art. 73 lett. d) ha abrogato l’intero D.Lgs. 56/2004 e i relativi regolamenti attuativi. Le procedure adottate in conformità a quel decreto non producono effetti per le operazioni future, ma restano valide come documentazione delle misure adottate sotto la disciplina allora vigente. I documenti già formati vanno conservati per il termine decennale.

    • Effettuare una mappatura delle procedure esistenti, distinguendo quelle basate sul D.Lgs. 56/2004 (ora abrogato) da quelle già allineate al D.Lgs. 231/2007.
    • Aggiornare le procedure interne al D.Lgs. 231/2007 come riformato dal D.Lgs. 90/2017, con particolare riferimento alla nuova disciplina dell’adeguata verifica rafforzata e semplificata.
    • Conservare i fascicoli clienti pre-riforma secondo i termini previsti dall’art. 31 D.Lgs. 231/2007 (dieci anni).
    • Inserire nelle policy interne una clausola di raccordo che chiarisca il regime applicabile alle operazioni ante e post luglio 2017.

    Caso 4: Ricostruzione dell’obbligo di identificazione per un’operazione del 2005

    Scenario. Sempronia è amministratrice di una società e viene raggiunta nel 2024 da una richiesta di informazioni da parte di un’autorità competente in merito a un’operazione di trasferimento fondi effettuata nel 2005. L’intermediario che ha eseguito l’operazione era soggetto agli obblighi della L. 197/1991. Si chiede quale fosse la disciplina vigente e se gli obblighi di identificazione fossero stati correttamente assolti.

    Come si legge l’art. 73. Nel 2005 era vigente la L. 197/1991 (non ancora abrogata) e il D.Lgs. 56/2004 (recepimento II Direttiva). L’art. 73, abrogando questi testi solo nel 2017, non incide sulla valutazione di comportamenti tenuti in quel periodo: l’operazione del 2005 va valutata esclusivamente sulla base della disciplina allora vigente. Peraltro, l’art. 73 ha mantenuto in vigore gli artt. 10, 12, 13 e 14 della L. 197/1991, che disciplinano alcune fattispecie specifiche tuttora applicabili.

    • Individuare la normativa vigente nel 2005: L. 197/1991 (per operazioni bancarie e finanziarie) e D.Lgs. 56/2004 (per alcune categorie di soggetti obbligati).
    • Verificare i registri di identificazione dell’intermediario, che avrebbe dovuto conservarli ai sensi dell’art. 3 L. 197/1991.
    • Chiarire all’autorità richiedente che la disciplina applicabile non è quella del D.Lgs. 231/2007 attuale, ma quella previgente.

    Caso 5: Sanzione amministrativa irrogata per fatti precedenti all’abrogazione

    Scenario. Una compagnia assicurativa nel ramo vita viene sanzionata nel 2019 per una violazione degli obblighi di segnalazione relativa a un contratto stipulato nel 2016. La violazione era sanzionata sia dal D.Lgs. 374/1999 (parzialmente abrogato dall’art. 73) sia dal D.Lgs. 231/2007. La compagnia eccepisce che l’abrogazione della norma incide sull’entità o sulla stessa applicabilità della sanzione.

    Come si legge l’art. 73. L’art. 73 ha abrogato gli artt. 1, 4, 5, 6 e 7 del D.Lgs. 374/1999, ma la condotta contestata risale al 2016, quando quella disciplina era in vigore. L’abrogazione successiva non elimina la rilevanza della violazione, poiché la sanzione amministrativa è regolata dalla norma vigente al momento del fatto (art. 1 L. 689/1981). Tuttavia, se la nuova disciplina del D.Lgs. 231/2007 prevede una sanzione inferiore per la medesima condotta, la parte interessata può invocare l’applicazione del trattamento sanzionatorio più favorevole.

    • Confrontare la sanzione prevista dal D.Lgs. 374/1999 con quella prevista dalla corrispondente disposizione del D.Lgs. 231/2007 riformato.
    • Se la nuova disciplina è più favorevole, predisporre un’istanza motivata all’autorità irrogante citando l’art. 3 L. 689/1981 e il principio del favor rei nelle sanzioni amministrative.
    • In ogni caso, documentare la condotta tenuta secondo la normativa vigente all’epoca per escludere la responsabilità o attenuare la sanzione.

    Quando intervenire

    L’art. 73 rileva ogni volta che occorre ricostruire il quadro normativo applicabile a operazioni o sanzioni antiriciclaggio anteriori al 4 luglio 2017. L’operatore deve consultare questa norma quando riceve una contestazione da un’autorità di vigilanza (Banca d’Italia, UIF, Guardia di Finanza) per comportamenti tenuti prima della riforma, quando aggiorna le procedure interne e vuole delimitare la validità della documentazione storica, o quando valuta se la normativa sopravvenuta possa incidere favorevolmente su una sanzione già irrogata. Il punto di partenza è sempre la lettura coordinata dell’art. 73 con il testo della norma abrogata.

    Norme e fonti

    • Art. 73, D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (inserito dall’art. 5 c. 3, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90)
    • D.L. 3 maggio 1991, n. 143, convertito con L. 5 luglio 1991, n. 197 (parzialmente abrogato)
    • D.Lgs. 25 settembre 1999, n. 374, artt. 1, 4, 5, 6, 7 (abrogati)
    • L. 23 dicembre 2000, n. 388, artt. 150 e 151 (abrogati)
    • D.Lgs. 20 febbraio 2004, n. 56 (integralmente abrogato)
    • Art. 3, L. 24 novembre 1981, n. 689 (principio del favor rei nelle sanzioni amministrative)
    • Art. 31, D.Lgs. 231/2007 (obblighi di conservazione documentale)
    • Direttiva (UE) 2015/849 (IV Direttiva AML, recepita con D.Lgs. 90/2017)

    Domande frequenti

    L’art. 73 ha effetto retroattivo sulle operazioni effettuate prima del 2017?

    No. L’art. 73 è una clausola di abrogazione pro futuro: le norme abrogate continuano a disciplinare i fatti, gli obblighi e le sanzioni sorti quando erano in vigore. Le operazioni effettuate prima del 4 luglio 2017 vanno valutate secondo la disciplina vigente all’epoca (L. 197/1991, D.Lgs. 374/1999 o D.Lgs. 56/2004, a seconda del soggetto e del fatto).

    Quali parti della L. 197/1991 sono ancora in vigore dopo l’art. 73?

    L’art. 73 ha abrogato il Capo I della L. 197/1991 nella sua interezza, ma ha espressamente salvaguardato l’art. 5 commi 14 e 15 e gli artt. 10, 12, 13 e 14, che disciplinano fattispecie specifiche rimaste prive di corrispondente sostitutiva nel D.Lgs. 231/2007 riformato. Questi articoli producono quindi ancora effetti giuridici.

    Se una sanzione antiriciclaggio è stata irrogata per fatti ante-riforma, la nuova disciplina può ridurla?

    In linea di principio sì, se la nuova disciplina prevede una sanzione inferiore per la medesima condotta. Il principio del favor rei nelle sanzioni amministrative, ricavabile dall’art. 3 L. 689/1981, consente di invocare l’applicazione del trattamento più favorevole sopravvenuto. È necessario un’analisi comparata tra le due norme sanzionatorie e, se del caso, un’istanza motivata all’autorità competente.

    I documenti di adeguata verifica prodotti secondo il D.Lgs. 56/2004 sono ancora validi?

    Sì, per le operazioni a cui si riferiscono. L’abrogazione del D.Lgs. 56/2004 da parte dell’art. 73 non invalida retroattivamente gli atti già compiuti in sua conformità. I fascicoli clienti formati secondo quella disciplina vanno conservati per il termine decennale previsto dall’art. 31 D.Lgs. 231/2007 e costituiscono prova della corretta osservanza degli obblighi vigenti all’epoca.

  • Art. 78 CTS – Regime fiscale del Social Lending

    Art. 78 D.Lgs. 117/2017 Codice Terzo Settore – Regime fiscale del Social Lending

    In vigore dal 03/08/2017

    1. I soggetti gestori delle piattaforme di cui all'articolo 44, comma 1, lettera d-bis), del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , operano, sui redditi di capitale corrisposti a persone fisiche per il loro tramite, una ritenuta alla fonte a titolo d'imposta con l'aliquota prevista per le obbligazioni e gli altri titoli di cui all' articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 , nel caso in cui i prestiti erogati attraverso le piattaforme siano stati destinati al finanziamento e al sostegno delle attività di cui all'articolo

    5. 2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 AGOSTO 2018, N. 105 .

    3. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 31 MAGGIO 2021, N. 77 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 29 LUGLIO 2021, N. 108 )) .

  • Art. 784 Codice della Navigazione – Servizi di trasporto aereo di linea extracomunitari

    Art. 784 Codice della Navigazione – Servizi di trasporto aereo di linea extracomunitari

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Fatte salve le competenze dell'Unione europea in materia di stipulazione di convenzioni internazionali di scambio di diritti di traffico, i servizi di trasporto aereo di linea di passeggeri, posta o merci che si effettuano, in tutto od in parte, all'esterno del territorio comunitario, sono disciplinati da accordi internazionali con gli Stati in cui si effettuano, la cui autorità per l'aviazione civile abbia un sistema regolamentare di certificazione e di sorveglianza tecnica per lo svolgimento dei servizi di trasporto aereo atta a garantire un livello di sicurezza conforme a quello previsto dalla Convenzione internazionale per l'aviazione civile stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, resa esecutiva con decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616, ratificato con la legge 17 aprile 1956, n. 561.

  • Art. 7 L. 68/1999 – Modalità delle assunzioni obbligatorie

    Art. 7 L. 68/1999 – Modalità delle assunzioni obbligatorie

    Norme per il diritto al lavoro dei disabili (Legge 12 marzo 1999, n. 68)

    1. Ai fini dell’adempimento dell’obbligo previsto dall’articolo 3, i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici assumono i lavoratori mediante richiesta nominativa di avviamento agli uffici competenti o mediante la stipula delle convenzioni di cui all’articolo 11. La richiesta nominativa può essere preceduta dalla richiesta agli uffici competenti di effettuare la preselezione delle persone con disabilità iscritte nell’elenco di cui all’articolo 8 che aderiscono alla specifica occasione di lavoro, sulla base delle qualifiche e secondo le modalità concordate dagli uffici con il datore di lavoro. 1-bis Nel caso di mancata assunzione secondo le modalità di cui al comma 1 entro il termine di cui all’articolo 9, comma 1, gli uffici competenti avviano i lavoratori secondo l’ordine di graduatoria per la qualifica richiesta o altra specificamente concordata con il datore di lavoro sulla base delle qualifiche disponibili. Gli uffici possono procedere anche previa chiamata con avviso pubblico e con graduatoria limitata a coloro che aderiscono alla specifica occasione di lavoro. 1-ter Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali effettua uno specifico monitoraggio degli effetti delle previsioni di cui al comma 1 in termini di occupazione delle persone con disabilità e miglioramento dell’incontro tra domanda e offerta di lavoro. Da tale monitoraggio non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

    2. I datori di lavoro pubblici effettuano le assunzioni in conformità a quanto previsto dall’ articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dall’ articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, salva l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 11 della presente legge. Per le assunzioni di cui all’articolo 36, comma 1, lettera a), del predetto decreto legislativo n. 29 del 1993, e successive modificazioni, i lavoratori disabili iscritti nell’elenco di cui all’articolo 8, comma 2, della presente legge hanno diritto alla riserva dei posti nei limiti della complessiva quota d’obbligo e fino al cinquanta per cento dei posti messi a concorso.

    3. La Banca d’Italia e l’Ufficio italiano dei cambi, che esercitano le funzioni di vigilanza sul sistema creditizio e in materia valutaria, procedono alle assunzioni di cui alla presente legge mediante pubblica selezione, effettuata anche su base nazionale.

  • Art. 101 CTS – Norme transitorie e di attuazione

    Art. 101 D.Lgs. 117/2017 Codice Terzo Settore – Norme transitorie e di attuazione

    In vigore dal 03/08/2017

    1. Ogni riferimento nel presente decreto al Consiglio nazionale del Terzo settore diviene efficace dalla data di adozione del decreto di nomina dei suoi componenti ai sensi dell'articolo 59, comma

    3. Ogni riferimento nel presente decreto al Registro unico nazionale del Terzo settore diviene efficace dalla sua operatività ai sensi dell'articolo 53, comma

    2. 2. Fino all'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli enti nei Registri Onlus, Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di promozione sociale che si adeguano alle disposizioni inderogabili del presente decreto entro il 31 dicembre

    2023. Entro il medesimo termine, esse possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria al fine di adeguarli alle nuove disposizioni inderogabili o di introdurre clausole che escludono l'applicazione di nuove disposizioni derogabili mediante specifica clausola statutaria. (7)

    3. Il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore previsto dal presente decreto, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte delle reti associative e degli enti del Terzo settore attraverso la loro iscrizione ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore.

    4. Le reti associative, ove necessario, integrano, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il proprio statuto secondo le previsioni di cui all'articolo 41, comma 1, lettera b) e comma 2, pena l'automatica cancellazione dal relativo registro.

    5. I comitati di gestione di cui all' articolo 2, comma 2, del decreto del Ministro del tesoro 8 ottobre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 241 del 15 ottobre 1997 , sono sciolti dalla data di costituzione dei relativi OTC, e il loro patrimonio residuo è devoluto entro novanta giorni dallo scioglimento al FUN, nell'ambito del quale conserva la sua precedente destinazione territoriale. I loro presidenti ne diventano automaticamente i liquidatori. Al FUN devono inoltre essere versate dalle FOB, conservando la loro destinazione territoriale, tutte le risorse maturate, ma non ancora versate, in favore dei fondi speciali di cui all' articolo 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266 .

    6. In sede di prima applicazione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2017, sono accreditati come CSV gli enti già istituiti come CSV in forza del decreto del Ministro del tesoro 8 ottobre

    1997. Successivamente a tale data, tali enti, o eventualmente l'ente risultante dalla loro fusione o aggregazione, sono valutati ai fini dell'accreditamento in base alle disposizioni del presente decreto. Nel caso di valutazione negativa, si procede all'accreditamento di altri enti secondo le norme del presente decreto. All'ente già istituito CSV in forza del decreto del Ministro del tesoro 8 ottobre 1997, che non risulti accreditato sulla base delle norme del presente decreto, si applica, per quanto attiene agli effetti finanziari e patrimoniali, l'articolo 63, commi 4 e

    5. 7. Il divieto di cui all'articolo 61, comma 1, lettera j), non si applica alle cariche sociali in essere al momento dell'entrata in vigore del presente decreto e fino alla naturale scadenza del relativo mandato, così come determinato dallo statuto al momento del conferimento.

    8. La perdita della qualifica di ONLUS, a seguito dell'iscrizione nel Registro unico nazionale degli enti del Terzo settore, anche in qualità di impresa sociale, non integra un'ipotesi di scioglimento dell'ente ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli articoli 10, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 , e articolo 4, comma 7, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 . La disposizione di cui al primo periodo si applica anche in caso di perdita della qualifica di ONLUS da parte dei trust dotati di tale qualifica nonché alle ONLUS che, a causa della direzione e del coordinamento o del controllo da parte dei soggetti di cui all'articolo 4, comma 2, non possano assumere la qualifica di ente del Terzo settore ai sensi del medesimo articolo 4, a condizione che gli statuti delle ONLUS medesime prevedano espressamente lo svolgimento, con modalità non commerciali, di attività di interesse generale di cui all'articolo 5, senza finalità di lucro, e che i beni siano destinati stabilmente allo svolgimento delle suddette attività. In caso di scioglimento per qualunque causa, ovvero di soppressione o modifica delle clausole statutarie riguardanti lo svolgimento di attività di interesse generale, l'assenza della finalità di lucro e la stabile destinazione dei beni, le ONLUS di cui al precedente periodo devolvono il patrimonio ad altro ente con finalità analoghe, sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'articolo 148, comma 8, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 . Per gli enti associativi, l'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, anche in qualità di impresa sociale, non integra un'ipotesi di scioglimento dell'ente, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal comma 8 dell'articolo 148 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre

    1986. Le disposizioni che precedono rilevano anche qualora l'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore avvenga prima dell'autorizzazione della Commissione europea di cui al comma

    10. 9. Tenuto conto di quanto previsto dall' articolo 1, comma 7, della legge 6 giugno 2016, n. 106 , a far data dall'entrata in vigore delle disposizioni contenute nel presente decreto è svolto uno specifico monitoraggio, coordinato dalla Cabina di regia di cui all'articolo 97, con l'obiettivo di raccogliere e valutare le evidenze attuative che emergeranno nel periodo transitorio ai fini della introduzione delle disposizioni integrative e correttive dei decreti attuativi.

    10. L'efficacia delle disposizioni ((di cui all'articolo 77)) è subordinata, ai sensi dell' articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea , all'autorizzazione della Commissione europea, richiesta a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali

    11. Al fine di aumentare il numero dei volontari da avviare al servizio civile universale, la dotazione del Fondo nazionale per il servizio civile di cui all' articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230 , è incrementata di 82 milioni di euro per l'anno 2018, di 47,2 milioni di euro per l'anno 2019, di 42,1 milioni di euro per l'anno 2020 e di 10,2 milioni di euro annui a decorrere dal

    2022. 12. I decreti di cui agli articoli 6 comma 1, 7 comma 2, 13 comma 3, 14 comma 1, 18 comma 2, 19 comma 2, 46 comma 3, 47 comma 5, 53 comma 1, 59 comma 3, 62 comma 6, 54 comma 1, 64 comma 3, 65 comma 4, 76 comma 4, 77 comma 15, 78 comma 3, 81 comma 7, 83 comma 2, e 96 comma 1 ove non diversamente disposto, sono emanati entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto.

  • Art. 813 Codice della Navigazione

    Art. 813 Codice della Navigazione

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Articolo abrogato