Art. 822 Codice della Navigazione
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione
Articolo abrogato
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione
Articolo abrogato
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione
Il certificato di omologazione del tipo di aeromobile attesta la rispondenza alla normativa comunitaria ed ai regolamenti di sicurezza emanati in applicazione degli obblighi internazionali derivanti dalla Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, resa esecutiva con decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561, e relativi annessi.
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione
L'ENAC effettua visite di controllo sugli aeromobili in base ai programmi nazionali e comunitari e verifica i documenti di bordo obbligatori.
Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada
1. L'attrezzatura idonea, ai sensi dell'articolo 68, comma 5, del codice, al trasporto su un velocipede di un bambino fino ad otto anni di età, è costituita da un apposito seggiolino composto da: sedile con schienale, braccioli, sistema di fissaggio al velocipede e sistema di sicurezza del bambino. I braccioli possono essere omessi nel caso di seggiolini destinati esclusivamente al fissaggio in posizione posteriore al conducente, per il trasporto di bambini di età superiore ai quattro anni.
2. Il seggiolino è realizzato e predisposto per l'installazione in modo che, anche durante il trasporto del bambino, non siano superati i limiti dimensionali fissati per i velocipedi dall'articolo 50 del codice, non sia ostacolata la visuale del conducente e non siano limitate la possibilità e la libertà di manovra da parte dello stesso.
3. Il sistema di sicurezza del bambino è costituito da bretelle o cintura di contenimento e da una struttura di protezione dei piedi del bambino. Tale struttura di protezione può far parte del seggiolino od essere elemento separato dallo stesso, nel qual caso è montata direttamente sul velocipede; in ogni caso deve essere idonea ad impedire il contatto dei piedi con le parti in movimento.
4. Il sistema di fissaggio previsto deve garantire l'ancoraggio del seggiolino al velocipede impedendone, in ogni caso, lo sganciamento accidentale. Per i seggiolini per i quali si prevede il montaggio in posizione anteriore, tra il manubrio ed il conducente, e che sono idonei al trasporto di bambini la cui massa non è superiore a 15 Kg, sono ammessi sistemi di fissaggio sia al telaio, sia al piantone, sia al manubrio. In quest'ultimo caso, l'interasse tra gli agganci al manubrio non è superiore a 10 cm. Per i seggiolini per i quali si prevede il montaggio in posizione posteriore, sono ammessi sistemi di fissaggio sia al telaio sia ad un accessorio portapacchi. In tal caso, nelle istruzioni per il montaggio ed indicazioni d'uso del seggiolino di cui al comma 5, è evidenziata chiaramente la portata minima del portapacchi, necessaria per garantire il trasporto del bambino in condizioni di sicurezza.
5. Ciascun seggiolino è munito di istruzioni illustrate per il montaggio e di indicazioni per l'uso atte a garantire il trasporto del bambino in condizioni di sicurezza. Unitamente a tali indicazioni sono riportati gli articoli 68, comma 5, e 182, comma 5, del codice, nonché gli articoli 225 e 377, comma
5. Alle suddette istruzioni ed indicazioni è allegata una dichiarazione che attesti la rispondenza del seggiolino alle caratteristiche fissate dal presente articolo. Tale dichiarazione è sottoscritta, sotto la propria responsabilità, dal produttore oppure da chi provvede alla commercializzazione con proprio marchio, oppure, nel caso di prodotto importato da paesi che non fanno parte della Comunità europea, da chi lo abbia importato nell'esercizio della propria attività commerciale.
6. Sul seggiolino sono impressi in modo visibile, anche dopo il montaggio dello stesso, l'anno di produzione ed il nome del produttore, ovvero di chi provvede alla sua commercializzazione con proprio marchio, oppure, nel caso di prodotto importato da paesi che non fanno parte della Comunità europea, da chi lo abbia importato nell'esercizio della propria attività commerciale.
7. Sono consentiti i rimorchi per velocipedi purché la lunghezza del velocipede, compreso il rimorchio, non superi 3 m. La larghezza massima totale del rimorchio non deve essere superiore a 75 cm e l'altezza massima, compreso il carico, non deve essere superiore a 1 m. La massa trasportabile non deve essere superiore a 50 Kg. Per la circolazione notturna il rimorchio è equipaggiato con i dispositivi di segnalazione visiva posteriore e laterale previsti per i velocipedi all'articolo 224.
Decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 – Codice della protezione civile
1. Almeno trenta giorni prima della scadenza dello stato di emergenza di rilievo nazionale, è adottata apposita ordinanza volta a favorire e regolare il proseguimento dell’esercizio delle funzioni commissariali in via ordinaria nel coordinamento degli interventi, conseguenti all’evento, pianificati e non ancora ultimati. Ferma in ogni caso l’inderogabilità dei vincoli di finanza pubblica, con tale ordinanza possono essere altresì emanate, per la durata massima di sei mesi non prorogabile e per i soli interventi connessi all’evento, disposizioni derogatorie, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico e delle norme dell’Unione europea, in materia di affidamento di lavori pubblici e di acquisizione di beni e servizi nonché per la riduzione di termini analiticamente individuati Con la medesima ordinanza possono essere inoltre consentite eventuali rimodulazioni del piano degli interventi entro il termine della scadenza della contabilità speciale e nel limite delle risorse ancora disponibili, previa approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile.
2. Con l’ordinanza di cui al comma 1 è individuata l’autorità che, fino alla scadenza della proroga prevista ai sensi dell’articolo 27, comma 5, è autorizzata alla gestione della contabilità speciale. La medesima autorità può revocare gli interventi pianificati di cui al comma 1 che non sono stati aggiudicati entro sei mesi dalla data di scadenza dello stato di emergenza. Le somme che si rendono disponibili a seguito della revoca possono essere utilizzate per la realizzazione di nuovi interventi strettamente connessi al superamento dell’emergenza. La medesima ordinanza individua anche le modalità per la prosecuzione degli interventi senza soluzione di continuità, fino all’effettivo subentro dell’autorità competente in via ordinaria.
3. Per la prosecuzione degli interventi non ultimati e da realizzare secondo le ordinarie procedure di spesa con le disponibilità che residuano alla chiusura della contabilità speciale si provvede ai sensi di quanto previsto dall’articolo 27, comma 5. articolo precedente articolo successivo
Quattro settimane di ferie annue, 32 ore di permessi ROL, 15 giorni per il matrimonio e diritto allo studio fino a 150 ore: la guida completa a tutti i diritti di assenza retribuita nel CCNL Calzaturiero Industria, con le novità introdotte dal rinnovo 2024.
Il CCNL Calzaturiero Industria garantisce 4 settimane di ferie annue, 32 ore di permessi retribuiti aggiuntivi (ROL), 15 giorni per congedo matrimoniale, 3 giorni per lutto familiare e fino a 150 ore per il diritto allo studio. Il rinnovo 2024 ha introdotto 10 giorni retribuiti per malattia dei figli (vs 5 di legge).
| Tipo di permesso | Durata | Fonte |
|---|---|---|
| Ferie annue | 4 settimane (20 gg lavorativi) | CCNL + legge (D.Lgs. 66/2003) |
| Permessi ROL / ex festività | 32 ore annue | CCNL |
| Congedo matrimoniale | 15 giorni consecutivi | CCNL |
| Lutto familiare | 3 giorni retribuiti | CCNL |
| Infermità grave di familiare | 3 giorni retribuiti/anno | CCNL |
| Malattia figli | 10 giorni retribuiti/anno | CCNL (rinnovo 2024; legge: 5 gg) |
| Diritto allo studio | 150 ore/anno (250 ore su 3 anni) | CCNL |
| Donazione sangue | 1 giorno retribuito/donazione | Legge (L. 219/2005) |
Le ferie maturano proporzionalmente in base ai mesi lavorati nell’anno. Il lavoratore assunto a metà anno matura la quota proporzionale di ferie e permessi ROL.
Il CCNL Calzaturiero Industria garantisce ai lavoratori 4 settimane di ferie annue retribuite (corrispondenti a 20 giornate lavorative su 5 giorni/settimana). Questo diritto è irrinunciabile e non monetizzabile in costanza di rapporto: il lavoratore non può «vendere» le proprie ferie. Alla cessazione del rapporto le ferie non godute vengono liquidate come indennità sostitutiva.
Il D.Lgs. 66/2003, di origine comunitaria, stabilisce che almeno due settimane di ferie devono essere fruite nel corso dell’anno di maturazione (o entro 18 mesi dall’anno di maturazione). Le rimanenti due settimane possono essere programmate concordemente tra lavoratore e azienda. Il piano ferie è definito dall’azienda tenendo conto delle esigenze produttive e delle preferenze dei lavoratori.
I 32 ore annue di permessi ROL (riduzione orario di lavoro) rappresentano un diritto individuale del lavoratore, da fruire durante l’anno su richiesta con congruo preavviso e accordo con il datore di lavoro. Nascono dalla riduzione dell’orario contrattuale rispetto alla settimana lavorativa standard di 40 ore (la differenza tra 40 e 39 ore settimanali capitalizzata su base annua, più ex festività soppresse).
I permessi ROL non fruiti entro l’anno di maturazione vengono monetizzati o, in alcuni casi, possono essere riportati all’anno successivo secondo accordo aziendale. Diversamente dalle ferie, i permessi ROL sono nella disponibilità dell’azienda per la programmazione, con il vincolo di rispettare le esigenze del lavoratore.
Il CCNL prevede permessi retribuiti per specifiche evenienze personali e familiari:
Il CCNL Calzaturiero riconosce ai lavoratori che frequentano corsi di studio (scuola dell’obbligo, istruzione secondaria, corsi universitari, formazione professionale) il diritto a permessi retribuiti fino a 150 ore annue. Le ore possono essere cumulate su tre anni per un massimo di 250 ore. La richiesta deve essere presentata con anticipo e documentata con l’iscrizione al corso. L’azienda può limitare il numero di beneficiari contemporanei in proporzione alla forza lavoro.
Il rinnovo 2024 ha portato da 3 a 4 mesi il periodo massimo di aspettativa non retribuita per gravi motivi personali o familiari. Durante l’aspettativa il rapporto è sospeso: non maturano ferie, ROL, scatti di anzianità né TFR. Il lavoratore conserva il posto ma deve notificare il termine dell’aspettativa per rientrare.
Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento 2024, maternità e congedi 2024, tredicesima e premi di risultato e malattia e infortunio 2024.
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL per i Lavoratori Addetti all’Industria delle Calzature del 17 luglio 2024. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali (Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
In vigore dal 03/08/2017
1. Alle società di mutuo soccorso non si applica l'obbligo di versamento del contributo del 3 per cento sugli utili netti annuali di cui all' articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 .
2. In deroga all' articolo 23, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 , non sono soggette all'obbligo di iscrizione nella sezione delle imprese sociali presso il registro delle imprese le società di mutuo soccorso che hanno un versamento annuo di contributi associativi non superiore a 50.000 euro e che non gestiscono fondi sanitari integrativi.
Il licenziamento comunicato verbalmente è nullo per la legge italiana: il datore è obbligato a comunicarlo per iscritto con i motivi. Il lavoratore che riceve un licenziamento orale può continuare a presentarsi al lavoro o richiedere immediatamente la comunicazione scritta dei motivi, e ha diritto alla reintegrazione.
| Aspetto | Regola |
|---|---|
| Forma richiesta | Scritta, obbligatoriamente |
| Comunicazione dei motivi | Contestuale o su richiesta del lavoratore (entro 15 giorni) |
| Licenziamento orale | Nullo: il rapporto si considera ancora in essere |
| Tutela applicabile | Reintegrazione nel posto di lavoro + risarcimento (artt. 18 Statuto o D.Lgs. 23/2015) |
| Cosa deve fare il lavoratore | Impugnare entro 60 giorni; non abbandonare spontaneamente il posto |
L’art. 2 della L. 604/1966 impone che il licenziamento sia comunicato per iscritto. Un recesso comunicato solo verbalmente – anche di fronte a testimoni – è nullo per difetto di forma: il rapporto di lavoro si intende giuridicamente ancora in essere. Il lavoratore non è tenuto ad accettare il licenziamento orale come valido.
Il lavoratore ha alcune opzioni concrete:
È consigliabile documentare tutto: testimonianze, messaggi, e-mail, qualsiasi prova della comunicazione orale.
Il licenziamento nullo per vizio di forma dà diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro e al risarcimento del danno. Per i lavoratori tutelati dall’art. 18 Statuto la reintegrazione è piena. Per i lavoratori soggetti al D.Lgs. 23/2015, la nullità per forma scritta comporta comunque la reintegrazione, a differenza dei vizi meramente procedurali.
Il titolare dice a Tizio, di fronte a un collega, «sei licenziato a partire da domani». Tizio il giorno dopo si ripresenta al lavoro. Il titolare lo invita ad andarsene. Tizio, su consiglio del sindacato, invia una raccomandata richiedendo la comunicazione scritta con motivi e contestualmente impugna il licenziamento orale. Il rapporto è giuridicamente ancora in essere.
Il datore invia a Caia un messaggio su WhatsApp comunicandole la cessazione del rapporto. Il messaggio non costituisce forma scritta valida ai sensi di legge. Caia impugna il recesso entro 60 giorni come licenziamento nullo per vizio di forma.
Sempronio, intimorito, firma un foglio generico e sgombra la scrivania. Si rende conto in seguito che non esisteva alcuna lettera formale di licenziamento. Il sindacato verifica che non abbia firmato né dimissioni né accordo di risoluzione consensuale: il licenziamento orale resta nullo.
No. La comunicazione su messaggistica istantanea non soddisfa il requisito della forma scritta richiesta dalla L. 604/1966, salvo che si tratti di PEC o di una comunicazione firmata digitalmente su supporto idoneo.
No. Il licenziamento orale è nullo: il rapporto si intende ancora in essere. Il lavoratore può continuare a presentarsi e documentare l’eventuale impedimento fisico opposto dal datore.
Sì. Il lavoratore può richiedere formalmente i motivi entro 15 giorni. Questa richiesta non sostituisce però l’impugnazione del licenziamento, che va effettuata entro 60 giorni.
No. Essendo nullo per vizio di forma, non produce effetti giuridici. Il rapporto di lavoro, sul piano legale, non si è mai interrotto.
No. Anche per il lavoratore in periodo di prova la comunicazione scritta è necessaria, sebbene le tutele siano ridotte. Il licenziamento orale è nullo in ogni caso.
Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione
Quando dal giorno dell'ultima notizia sono trascorsi tre mesi, l'aeromobile si presume perito nel giorno successivo a quello al quale risale l'ultima notizia.
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione
Il ENAC , l'ente preposto ai servizi di assistenza al volo, l'autorità di pubblica sicurezza ed ogni altra pubblica autorità, quando abbiano notizia di un incidente aeronautico e quando valutino che sussistono ragionevoli motivi per ritenere che un aeromobile sia perduto o scomparso, ne danno immediata comunicazione all'autorità giudiziaria, all'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo e all'Ente nazionale per l'aviazione civile.
Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175)
1. La deliberazione di partecipazione di un’amministrazione pubblica alla costituzione di una società è adottata con: a) decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con i ministri competenti per materia, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, in caso di partecipazioni statali; b) provvedimento del competente organo della regione, in caso di partecipazioni regionali; c) deliberazione del consiglio comunale, in caso di partecipazioni comunali; d) delibera dell’organo amministrativo dell’ente, in tutti gli altri casi di partecipazioni pubbliche.
2. L’atto deliberativo è redatto in conformità a quanto previsto all’articolo 5, comma 1.
3. L’atto deliberativo contiene altresì l’indicazione degli elementi essenziali dell’atto costitutivo, come previsti dagli articoli 2328 e 2463 del codice civile, rispettivamente per le società per azioni e per le società a responsabilità limitata.
4. L’atto deliberativo è pubblicato sui siti istituzionali dell’amministrazione pubblica partecipante.
5. Nel caso in cui sia prevista la partecipazione all’atto costitutivo di soci privati, la scelta di questi ultimi avviene con procedure di evidenza pubblica a norma dell’ articolo 5, comma 9, del decreto legislativo n. 50 del 2016.
6. Nel caso in cui una società a partecipazione pubblica sia costituita senza l’atto deliberativo di una o più amministrazioni pubbliche partecipanti, o l’atto deliberativo di partecipazione di una o più amministrazioni sia dichiarato nullo o annullato, le partecipazioni sono liquidate secondo quanto disposto dall’articolo 24, comma 5. Se la mancanza o invalidità dell’atto deliberativo riguarda una partecipazione essenziale ai fini del conseguimento dell’oggetto sociale, si applicano le disposizioni di cui all’ articolo 2332 del codice civile.
7. Sono, altresì, adottati con le modalità di cui ai commi 1 e 2: a) le modifiche di clausole dell’oggetto sociale che consentano un cambiamento significativo dell’attività della società; b) la trasformazione della società; c) il trasferimento della sede sociale all’estero; d) la revoca dello stato di liquidazione.
Ordinamento giudiziario (Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12)
Articolo abrogato.