Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

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Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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  • Art. 72 Cont. Trib. – controversie pendenti CTP/CTR

    Art. 72 Cont. Trib. – controversie pendenti CTP/CTR

    Art. 72 Cont. Trib. – Controversie pendenti davanti alle commissioni tributarie di primo e di secondo grado

    D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 – testo aggiornato

    1. Le controversie pendenti dinanzi alle commissioni tributarie di primo e di secondo grado previste dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, alla data d’insediamento delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, sono ad esse rispettivamente attribuite, tenuto conto, quanto alla competenza territoriale, delle rispettive sedi. La segreteria della corte di giustizia tributaria di primo grado o secondo grado dà comunicazione alle parti della data di trattazione almeno trenta giorni liberi prima. La consegna o spedizione del ricorso o dell’atto di appello, ai sensi degli articoli 17, comma primo, e 22, comma secondo, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, equivale a costituzione in giudizio del ricorrente ai sensi degli articoli 22 e 53, comma 2. La parte resistente può effettuare la costituzione in giudizio entro il termine di cui all’articolo 32, comma 1. 1 bis. In deroga alle disposizioni del presente decreto, le controversie previste dal comma 1, pendenti alla data ivi indicata dinanzi alle commissioni tributarie di primo grado ed il cui valore, determinato ai sensi dell’articolo 12, comma 5, sia inferiore a cinque milioni di lire, sono trattate e decise in pubblica udienza da un giudice singolo, nominato per ciascun ricorso, ai sensi dell’articolo 30, comma 1, dal presidente della sezione alla quale il ricorso medesimo è stato assegnato. Il presidente, se non intende designare se stesso, può nominare giudice unico il vicepresidente od un componente della sezione appartenente ad una delle categorie di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 545 , ovvero che sia in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio ed abbia un’anzianità di servizio presso le corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado di almeno dieci anni. Per la trattazione della controversia si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni delle sezioni III e IV del Capo I del Titolo II del presente decreto, ad eccezione dell’articolo 33, intendendosi sostituito in ogni caso il giudice singolo al relatore e al collegio. Restano ferme tutte le altre disposizioni del presente decreto, comprese, con la medesima sostituzione, quelle del Capo II del Titolo II. Il tentativo di conciliazione, di cui all’articolo 48, comma 2, è obbligatorio se all’udienza sono presenti entrambe le parti. Le controversie di cui al presente comma sono trattate dal giudice singolo in udienze distinte da quelle collegiali.

    2. Se alla data indicata al comma 1 pendono termini per la proposizione di ricorsi secondo le norme previgenti, detti ricorsi sono proposti alle corti di giustizia tributaria di primo grado entro i termini previsti dal presente decreto, che decorrono dalla suddetta data. Se alla data indicata al comma 1 pendono termini per impugnare decisioni delle commissioni tributarie di primo grado, dette impugnazioni sono proposte secondo le modalità e i termini previsti dal presente decreto, che decorrono dalla suddetta data.

    3. Se i termini per il compimento di atti processuali diversi dai ricorsi secondo le norme vigenti, alla data di cui ai commi 1 e 2, sono ancora pendenti, tali atti possono essere compiuti nei termini previsti dal presente decreto, che decorrono dalla suddetta data.

    4. Le segreterie delle commissioni tributarie di primo e di secondo grado indicate nel comma 1 provvedono a trasmettere i fascicoli relativi alle controversie pendenti alle segreterie delle commissioni provinciale o regionale rispettivamente competenti.

    5. Le segreterie delle commissioni tributarie di primo e di secondo grado indicate nel comma 1 continuano a funzionare, solo per gli adempimenti di cui al comma 4, anche oltre la data indicata nel comma 1.

  • Art. 71 Cont. Trib. – norme abrogate

    Art. 71 Cont. Trib. – norme abrogate

    Art. 71 Cont. Trib. – Norme abrogate

    D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 – testo aggiornato

    1. Sono abrogati l’art. 288 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, l’articolo 1 e gli articoli da 15 a 45 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 e successive modificazioni e integrazioni, l’art. 19, commi 4 e 5, e l’art. 20 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 638, l’art. 24 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 639, […] gli articoli 63, comma 5, e 68, comma 3, del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, l’art. 4, comma 8, del D.L. 2 marzo 1989, n. 66, convertito nella legge 24 aprile 1989, n. 144 […].

    2. È inoltre abrogata ogni altra norma di legge non compatibile con le disposizioni del presente decreto.

  • Art. 70 Cont. Trib. – giudizio di ottemperanza

    Art. 70 Cont. Trib. – giudizio di ottemperanza

    Art. 70 Cont. Trib. – Giudizio di ottemperanza

    D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 – testo aggiornato

    1. La parte che vi ha interesse può richiedere l’ottemperanza agli obblighi derivanti dalla sentenza della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado passata in giudicato mediante ricorso da depositare in doppio originale alla segreteria della corte di giustizia tributaria di primo grado, qualora la sentenza passata in giudicato sia stata da essa pronunciata, e in ogni altro caso alla segreteria della corte di giustizia tributaria di secondo grado.

    2. Il ricorso è proponibile solo dopo la scadenza del termine entro il quale è prescritto dalla legge l’adempimento a carico dell’ente impositore, dell’agente della riscossione o del soggetto iscritto nell’albo di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, degli obblighi derivanti dalla sentenza o, in mancanza di tale termine, dopo trenta giorni dalla loro messa in mora a mezzo di ufficiale giudiziario ovvero a mezzo posta elettronica certificata ai sensi del codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e fino a quando l’obbligo non sia estinto.

    3. Il ricorso indirizzato al presidente della com- missione deve contenere la sommaria esposizione dei fatti che ne giustificano la proposizione con la precisa indicazione, a pena di inammissibilità, della sentenza passata in giudicato di cui si chiede l’ottemperanza, che deve essere prodotta in copia unitamente all’originale o copia autentica dell’atto di messa in mora notificato a norma del comma precedente, se necessario.

    4. Uno dei due originali del ricorso è comunicato a cura della segreteria della commissione ai soggetti di cui al comma 2 obbligati a provvedere.

    5. Entro venti giorni dalla comunicazione l’ufficio […] può trasmettere le proprie osservazioni alla corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado, allegando la documentazione dell’eventuale adempimento.

    6. Il presidente della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado, scaduto il termine di cui al comma precedente, assegna il ricorso alla sezione che ha pronunciato la sentenza. Il presidente della sezione fissa il giorno per la trattazione del ricorso in camera di consiglio non oltre novanta giorni dal deposito del ricorso e ne viene data comunicazione alle parti almeno dieci giorni liberi prima a cura della segreteria.

    7. Il collegio, sentite le parti in contraddittorio ed acquisita la documentazione necessaria, adotta con sentenza i provvedimenti indispensabili per l’ottemperanza in luogo dell’ufficio […] che li ha omessi e nelle forme amministrative per essi prescritti dalla legge, attenendosi agli obblighi risultanti espressamente dal dispositivo della sentenza e tenuto conto della relativa motivazione. Il collegio, se lo ritiene opportuno, può delegare un proprio componente o nominare un commissario al quale fissa un termine congruo per i necessari provvedimenti attuativi e determina il compenso a lui spettante secondo le disposizioni del Titolo VII del Capo IV del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

    8. Il collegio, eseguiti i provvedimenti di cui al comma precedente e preso atto di quelli emanati ed eseguiti dal componente delegato o dal commissario nominato, dichiara chiuso il procedimento con ordinanza.

    9. Tutti i provvedimenti di cui al presente articolo sono immediatamente esecutivi.

    10. Contro la sentenza di cui al comma 7 è ammesso soltanto ricorso in cassazione per inosservanza delle norme sul procedimento. 10 bis. Per il pagamento di somme dell’importo fino a ventimila euro e comunque per il pagamento delle spese di giudizio, il ricorso è deciso dalla Commissione in composizione monocratica.

  • Art. 297 Cod. Amb. – abrogazioni

    Art. 297 Cod. Amb. – abrogazioni

    D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – testo aggiornato

    1. Sono abrogati, escluse le diposizioni di cui il presente decreto prevede l’ulteriore vigenza, l’ articolo 2, comma 2, della legge 8 luglio 1986, n. 349 , il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 settembre 2001, n. 395 , il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2002 e l’articolo 2 del decreto-legge 7 marzo 2002, n. 22 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 maggio 2002, n. 82 .

  • Art. 69 Bis Cont. Trib. – [Aggiornamento degli atti catastali]

    Art. 69 Bis Cont. Trib. – [Aggiornamento degli atti catastali]

    Art. 69 Bis Cont. Trib. – [Aggiornamento degli atti catastali]

    [Aggiornamento degli atti catastali]

  • Art. 35 L. 633/1941

    Art. 35 L. 633/1941

    Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.

    L'autore della parte letteraria non può disporne, per congiungerla ad altro testo musicale, all'infuori dei casi seguenti: 1) allorché, dopo che egli ha consegnato come testo definitivo il manoscritto della parte letteraria al compositore, questi non lo ponga in musica nel termine di cinque anni, se si tratta di libretto per opera lirica o per operetta, e, nel termine di un anno, se si tratta di ogni altra opera letteraria da emettere in musica; 2) allorché, dopo che l'opera è stata musicata e considerata dalle parti come pronta per essere eseguita o rappresentata, essa non è rappresentata od eseguita nei termini indicati nel numero precedente, salvo i maggiori termini che possono essere stati accordati per la esecuzione o rappresentazione ai sensi degli articoli 139 e 141; 3) allorché, dopo una prima rappresentazione od esecuzione, l'opera cessi di essere rappresentata od eseguita per il periodo di dieci anni, se si tratta di opera lirica, oratorio, poema sinfonico od operetta o per il periodo di dieci anni, se si tratta di altra composizione.

    Il compositore nei casi previsti ai numeri 2 e 3 può altrimenti utilizzare la musica.

    Fonte: Normattiva.it.

  • Art. 69 Cont. Trib. – esecuzione sentenze favorevoli

    Art. 69 Cont. Trib. – esecuzione sentenze favorevoli

    Art. 69 Cont. Trib. – Esecuzione delle sentenze di condanna in favore del contribuente

    D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 – testo aggiornato

    1. Le sentenze di condanna al pagamento di somme in favore del contribuente e quelle emesse su ricorso avverso gli atti relativi alle operazioni catastali indicate nell’articolo 2, comma 2, sono imme- diatamente esecutive. Tuttavia il pagamento di somme dell’importo superiore a diecimila euro, diverse dalle spese di lite, può essere subordinato dal giudice, anche tenuto conto delle condizioni di solvibilità dell’istante, alla prestazione di idonea garanzia.

    2. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze emesso ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati il contenuto della garanzia sulla base di quanto previsto dall’articolo 38-bis, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la sua durata nonchè il termine entro il quale può essere escussa, a seguito dell’inerzia del contribuente in ordine alla restituzione delle somme garantite protrattasi per un periodo di tre mesi.

    3. I costi della garanzia, anticipati dal contribuente, sono a carico della parte soccombente all’esito definitivo del giudizio.

    4. Il pagamento delle somme dovute a seguito della sentenza deve essere eseguito entro novanta giorni dalla sua notificazione ovvero dalla presentazione della garanzia di cui al comma 2, se dovuta.

    5. In caso di mancata esecuzione della sentenza il contribuente può richiedere l’ottemperanza a norma dell’articolo 70 alla corte di giustizia tributaria di primo grado ovvero, se il giudizio è pendente nei gradi successivi, alla corte di giustizia tributaria di secondo grado.

  • Art. 68 Cont. Trib. – riscossione frazionata

    Art. 68 Cont. Trib. – riscossione frazionata

    Art. 68 Cont. Trib. – Pagamento del tributo in pendenza del processo

    D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 – testo aggiornato

    1. Anche in deroga a quanto previsto nelle singole leggi d’imposta, nei casi in cui è prevista la riscossione frazionata del tributo oggetto di giudizio davanti alle commissioni, il tributo, con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali, deve essere pagato: a) per i due terzi, dopo la sentenza della corte di giustizia tributaria di primo grado che respinge il ricorso; b) per l’ammontare risultante dalla sentenza della corte di giustizia tributaria di primo grado, e comunque non oltre i due terzi, se la stessa accoglie parzialmente il ricorso; c) per il residuo ammontare determinato nella sentenza della corte di giustizia tributaria di secondo grado; c-bis. per l’ammontare dovuto nella pendenza del giudizio di primo grado dopo la sentenza della Corte di cassazione di annullamento con rinvio e per l’intero importo indicato nell’atto in caso di mancata riassunzione.. Per le ipotesi indicate nelle precedenti lettere […]gli importi da versare vanno in ogni caso diminuiti di quanto già corrisposto.

    2. Se il ricorso viene accolto, il tributo corrisposto in eccedenza rispetto a quanto statuito dalla sentenza della corte di giustizia tributaria […], con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali, deve essere rimborsato d’ufficio entro novanta giorni dalla notificazione della sentenza. In caso di mancata esecuzione del rimborso il contribuente può richiedere l’ottemperanza a norma dell’articolo 70 alla corte di giustizia tributaria di primo grado ovvero, se il giudizio è pendente nei gradi successivi, alla corte di giustizia tributaria di secondo grado.

    3. Le imposte suppletive […] debbono essere corrisposte dopo l’ultima sentenza non impugnata o impugnabile solo con ricorso in cassazione. 3 bis. Il pagamento, in pendenza di processo, delle risorse proprie tradizionali di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e dell’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione resta disciplinato dal regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, come riformato dal regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, e dalle altre disposizioni dell’Unione europea in materia.

  • Art. 67-bis Cont. Trib. – esecuzione provvisoria

    Art. 67-bis Cont. Trib. – esecuzione provvisoria

    Art. 67 Bis Cont. Trib. – Esecuzione provvisoria

    D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 – testo aggiornato

    1. Le sentenze emesse dalle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado sono esecutive secondo quanto previsto dal presente capo.

  • Art. 93 bis D.Lgs. 150/2022 – (Disposizioni transitorie in materia di mutamento del giudice nel corso del dibattimento)

    Art. 93 Bis D.Lgs. 150/2022 – (Disposizioni transitorie in materia di mutamento del giudice nel corso del dibattimento)

    D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 – testo aggiornato

    1. La disposizione di cui all’ articolo 495, comma 4-ter, del codice di procedura penale , come introdotta dal presente decreto, non si applica quando è chiesta la rinnovazione dell’esame di una persona che ha reso le precedenti dichiarazioni in data anteriore al 1° gennaio 2023

  • Art. 67 Cont. Trib. – decisione revocazione

    Art. 67 Cont. Trib. – decisione revocazione

    Art. 67 Cont. Trib. – Decisione

    D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 – testo aggiornato

    1. Ove ricorrano i motivi di cui all’art. 395 del codice di procedura civile la corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado decide il merito della causa e detta ogni altro provvedimento conseguenziale.

    2. Contro la sentenza che decide il giudizio di revocazione sono ammessi i mezzi d’impugnazione ai quali era originariamente soggetta la sentenza impugnata per revocazione.

  • Art. 113 D.Lgs. 141/2024 – Oblazione in materia contravvenzionale

    Art. 113 D.Lgs. 141/2024 – Oblazione in materia contravvenzionale

    Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)

    1. L’oblazione, ai sensi dell’ articolo 13 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, è ammessa anche per le contravvenzioni, il cui massimo non supera euro 50. In questi casi l’Agenzia può, quando ricorrano particolari circostanze, determinare la somma da pagare per l’estinzione del reato anche in misura inferiore al sesto del massimo dell’ammenda stabilita dalla legge, oltre al tributo. Sulla domanda di oblazione ai sensi dell’articolo 14 della citata legge n. 4 del 1929, è competente l’Agenzia qualunque sia la misura dell’ammenda, osservate, nel resto, le disposizioni della predetta legge n. 4 del 1929.

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.