Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 225 DPR 495/1992 – Caratteristiche costruttive delle attrezzature per il trasporto dei bambini sui velocipedi

Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

1. L'attrezzatura idonea, ai sensi dell'articolo 68, comma 5, del codice, al trasporto su un velocipede di un bambino fino ad otto anni di età, è costituita da un apposito seggiolino composto da: sedile con schienale, braccioli, sistema di fissaggio al velocipede e sistema di sicurezza del bambino. I braccioli possono essere omessi nel caso di seggiolini destinati esclusivamente al fissaggio in posizione posteriore al conducente, per il trasporto di bambini di età superiore ai quattro anni.

2. Il seggiolino è realizzato e predisposto per l'installazione in modo che, anche durante il trasporto del bambino, non siano superati i limiti dimensionali fissati per i velocipedi dall'articolo 50 del codice, non sia ostacolata la visuale del conducente e non siano limitate la possibilità e la libertà di manovra da parte dello stesso.

3. Il sistema di sicurezza del bambino è costituito da bretelle o cintura di contenimento e da una struttura di protezione dei piedi del bambino. Tale struttura di protezione può far parte del seggiolino od essere elemento separato dallo stesso, nel qual caso è montata direttamente sul velocipede; in ogni caso deve essere idonea ad impedire il contatto dei piedi con le parti in movimento.

4. Il sistema di fissaggio previsto deve garantire l'ancoraggio del seggiolino al velocipede impedendone, in ogni caso, lo sganciamento accidentale. Per i seggiolini per i quali si prevede il montaggio in posizione anteriore, tra il manubrio ed il conducente, e che sono idonei al trasporto di bambini la cui massa non è superiore a 15 Kg, sono ammessi sistemi di fissaggio sia al telaio, sia al piantone, sia al manubrio. In quest'ultimo caso, l'interasse tra gli agganci al manubrio non è superiore a 10 cm. Per i seggiolini per i quali si prevede il montaggio in posizione posteriore, sono ammessi sistemi di fissaggio sia al telaio sia ad un accessorio portapacchi. In tal caso, nelle istruzioni per il montaggio ed indicazioni d'uso del seggiolino di cui al comma 5, è evidenziata chiaramente la portata minima del portapacchi, necessaria per garantire il trasporto del bambino in condizioni di sicurezza.

5. Ciascun seggiolino è munito di istruzioni illustrate per il montaggio e di indicazioni per l'uso atte a garantire il trasporto del bambino in condizioni di sicurezza. Unitamente a tali indicazioni sono riportati gli articoli 68, comma 5, e 182, comma 5, del codice, nonché gli articoli 225 e 377, comma

5. Alle suddette istruzioni ed indicazioni è allegata una dichiarazione che attesti la rispondenza del seggiolino alle caratteristiche fissate dal presente articolo. Tale dichiarazione è sottoscritta, sotto la propria responsabilità, dal produttore oppure da chi provvede alla commercializzazione con proprio marchio, oppure, nel caso di prodotto importato da paesi che non fanno parte della Comunità europea, da chi lo abbia importato nell'esercizio della propria attività commerciale.

6. Sul seggiolino sono impressi in modo visibile, anche dopo il montaggio dello stesso, l'anno di produzione ed il nome del produttore, ovvero di chi provvede alla sua commercializzazione con proprio marchio, oppure, nel caso di prodotto importato da paesi che non fanno parte della Comunità europea, da chi lo abbia importato nell'esercizio della propria attività commerciale.

7. Sono consentiti i rimorchi per velocipedi purché la lunghezza del velocipede, compreso il rimorchio, non superi 3 m. La larghezza massima totale del rimorchio non deve essere superiore a 75 cm e l'altezza massima, compreso il carico, non deve essere superiore a 1 m. La massa trasportabile non deve essere superiore a 50 Kg. Per la circolazione notturna il rimorchio è equipaggiato con i dispositivi di segnalazione visiva posteriore e laterale previsti per i velocipedi all'articolo 224.

In sintesi

  • Il seggiolino per bicicletta idoneo al trasporto di bambini fino a 8 anni deve essere composto da: sedile con schienale, braccioli, sistema di fissaggio al velocipede e sistema di sicurezza (bretelle o cintura e protezione dei piedi).
  • I braccioli possono essere omessi per i seggiolini posteriori destinati a bambini sopra i 4 anni.
  • Il seggiolino non deve superare i limiti dimensionali del velocipede (art. 50 CdS), non deve ostacolare la visuale del conducente né limitarne la libertà di manovra.
  • Il sistema di fissaggio anteriore (fino a 15 kg) può agganciarsi al telaio, al piantone o al manubrio; quello posteriore al telaio o al portapacchi, con obbligo di indicare la portata minima del portapacchi nelle istruzioni.
  • Ogni seggiolino deve essere corredato di istruzioni illustrate per il montaggio, indicazioni per l'uso in sicurezza e dichiarazione di conformità del produttore o commerciante.
  • I rimorchi per velocipedi sono consentiti purché la lunghezza totale non superi 3 m, larghezza 75 cm, altezza 1 m e massa trasportabile 50 kg; di notte devono avere dispositivi di segnalazione visiva.
Indice dei contenuti

Il quadro normativo: art. 68, comma 5, e art. 182, comma 5, del Codice della Strada

L'art. 225 del DPR 495/1992 dà attuazione all'art. 68, comma 5, del Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992), che consente il trasporto su velocipede di bambini fino a 8 anni a condizione che vengano utilizzate attrezzature idonee. Il regolamento specifica cosa si intende per «attrezzatura idonea», fissando requisiti costruttivi precisi per i seggiolini da bicicletta. Il richiamo all'art. 182, comma 5, del Codice (relativo alle norme di comportamento in bicicletta) completa il quadro normativo.

La norma risponde a un'esigenza pratica e di sicurezza diffusa: milioni di famiglie usano la bicicletta come mezzo di trasporto quotidiano, spesso con bambini. La standardizzazione dei seggiolini - imposta dal regolamento - mira a garantire che i prodotti commercializzati rispondano a criteri minimi di sicurezza verificabili. Non si tratta di una semplice norma tecnica, ma di un presidio che incide direttamente sulla sicurezza dei minori sulla strada.

Composizione del seggiolino: i componenti obbligatori

Il comma 1 elenca i componenti minimi del seggiolino: sedile con schienale, braccioli, sistema di fissaggio al velocipede e sistema di sicurezza del bambino. Ogni elemento ha una funzione specifica. Il sedile con schienale garantisce una posizione stabile; i braccioli offrono appoggio laterale e un elemento di sostegno durante le virate; il sistema di fissaggio assicura che il seggiolino non si separi dal velocipede accidentalmente; il sistema di sicurezza del bambino (bretelle, cintura, protezione dei piedi) è il presidio contro le cadute.

Un'eccezione è ammessa per i braccioli: possono essere omessi nei seggiolini posteriori destinati a bambini superiori ai 4 anni, presumibilmente perché a quell'età il bambino ha sufficiente forza muscolare e coordinazione per reggersi in sella anche senza appoggio laterale.

Vincoli dimensionali e di manovrabilità

Il comma 2 impone tre condizioni di carattere funzionale per il montaggio del seggiolino: (a) non devono essere superati i limiti dimensionali fissati per i velocipedi dall'art. 50 del Codice - il seggiolino non deve far diventare la bicicletta più larga, più lunga o più alta di quanto la norma consente; (b) non deve essere ostacolata la visuale del conducente - un seggiolino anteriore troppo alto potrebbe impedire al ciclista di vedere la strada; (c) non deve essere limitata la libertà di manovra del conducente - un seggiolino che interferisce con il manubrio o con i movimenti delle gambe sarebbe pericoloso.

Queste tre condizioni non sono meramente formali: la loro violazione trasforma il seggiolino da ausilio di sicurezza in fattore di rischio, con conseguenti responsabilità per il genitore/conducente in caso di incidente.

Sistemi di fissaggio: anteriori e posteriori

Il comma 4 regola dettagliatamente i sistemi di ancoraggio. Per i seggiolini anteriori - posizionati tra il manubrio e il conducente, destinati a bambini fino a 15 kg - sono ammesse tre modalità di fissaggio: al telaio, al piantone (la barra verticale del manubrio) o al manubrio stesso. In quest'ultimo caso, l'interasse tra i due punti di aggancio al manubrio non può superare 10 cm: questo limite garantisce che il seggiolino non comprometta la rigidità del sistema di sterzo.

Per i seggiolini posteriori sono ammessi il fissaggio al telaio o al portapacchi. In caso di utilizzo del portapacchi, le istruzioni per il montaggio devono indicare chiaramente la portata minima del portapacchi necessaria per il trasporto sicuro del bambino: un portapacchi sottodimensionato rispetto al peso del bambino potrebbe cedere durante la marcia.

Documentazione obbligatoria: istruzioni e dichiarazione di conformità

Il comma 5 prevede che ogni seggiolino sia corredato di istruzioni illustrate per il montaggio e di indicazioni per l'uso finalizzate alla sicurezza. Queste istruzioni devono riportare il testo degli articoli 68, comma 5, e 182, comma 5, del Codice della Strada, nonché dell'art. 225 del regolamento e dell'art. 377, comma 5 (che riguarda le sanzioni). Allegata alle istruzioni deve esserci una dichiarazione di conformità firmata dal produttore, dal commerciante che vende con proprio marchio o dall'importatore nel caso di prodotti extra-UE.

La dichiarazione di conformità non è una mera formalità burocratica: è una dichiarazione di responsabilità. Il soggetto che la sottoscrive afferma sotto la propria responsabilità che il seggiolino rispetta i requisiti costruttivi dell'art. 225. In caso di infortunio del bambino riconducibile a un difetto costruttivo, questa dichiarazione diventa elemento decisivo per la valutazione delle responsabilità.

I rimorchi per velocipedi

Il comma 7 introduce una disciplina separata per i rimorchi trainati da velocipedi (sempre più diffusi per il trasporto di bambini e merci). I limiti sono: lunghezza totale del velocipede compreso il rimorchio non superiore a 3 m, larghezza massima del rimorchio 75 cm, altezza massima compreso il carico 1 m, massa trasportabile non superiore a 50 kg. Per la circolazione notturna il rimorchio deve essere equipaggiato con i dispositivi di segnalazione visiva posteriore e laterale previsti per i velocipedi dall'art. 224 del regolamento. La norma garantisce che il rimorchio non alteri oltre misura l'ingombro del velocipede né ne comprometta la maneggevolezza.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Fino a che età si può trasportare un bambino sul seggiolino della bicicletta?

L'art. 225, comma 1, e l'art. 68, comma 5, del Codice della Strada consentono il trasporto di bambini fino a 8 anni su velocipede, a condizione di utilizzare un seggiolino conforme ai requisiti del regolamento.

Il seggiolino anteriore per bicicletta è sicuro anche per bambini piccoli?

Sì, a condizione che rispetti i vincoli dell'art. 225: non ostacoli la visuale del conducente, non limiti la manovrabilità e abbia un sistema di fissaggio idoneo al peso del bambino (max 15 kg per i modelli anteriori con fissaggio al manubrio). I braccioli sono obbligatori per bambini sotto i 4 anni.

Cosa deve contenere la documentazione allegata a un seggiolino da bicicletta?

L'art. 225, comma 5, richiede istruzioni illustrate per il montaggio, indicazioni per l'uso in sicurezza (con richiamo agli artt. 68 e 182 del CdS e all'art. 377 per le sanzioni) e una dichiarazione di conformità firmata dal produttore, commerciante o importatore.

Qual è il peso massimo trasportabile con un rimorchio per bicicletta?

L'art. 225, comma 7, fissa il limite a 50 kg. La larghezza massima del rimorchio è 75 cm, l'altezza massima compreso il carico è 1 m e la lunghezza totale bici+rimorchio non può superare 3 m.

Il rimorchio per bicicletta è obbligatorio con luci di notte?

Sì. L'art. 225, comma 7, prescrive che per la circolazione notturna il rimorchio sia equipaggiato con i dispositivi di segnalazione visiva posteriore e laterale previsti per i velocipedi dall'art. 224 del DPR 495/1992.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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