Autore: Andrea Marton

  • Art. 61 RD 12/1941 – Costituzione della corte di assise

    Art. 61 RD 12/1941 – Costituzione della corte di assise

    Ordinamento giudiziario (Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12)

    Costituzione della corte di assise. La corte di assise è composta: a) da un presidente di sezione di corte di appello che la presiede; b) da un consigliere di corte di appello ovvero da un presidente o presidente di sezione di tribunale ordinario; c) da cinque assessori. Magistrati e assessori costituiscono un unico collegio. I presidenti e gli altri magistrati che compongono le corti di assise sono nominati ogni anno e possono essere destinati a presiedere o a comporre più corti di assise comprese nel distretto della corte di appello.

  • Licenziamento e preavviso: chi lo deve dare e quando

    Guida pratica · Lavoro · Licenziamento

    In sintesi

    In caso di recesso dal contratto a tempo indeterminato senza giusta causa, chi recede – datore o lavoratore – deve rispettare il periodo di preavviso stabilito dal CCNL. In alternativa può corrispondere l’indennità sostitutiva. Il preavviso non spetta in caso di giusta causa di licenziamento o dimissioni.

    Riferimento normativo

    Tabella riepilogativa

    Preavviso nel recesso dal contratto a tempo indeterminato
    Situazione Preavviso Nota
    Licenziamento senza giusta causa Sì – durata da CCNL (varia per anzianità e categoria) In alternativa: indennità sostitutiva
    Licenziamento per giusta causa No – recesso con effetto immediato Il datore non deve corrispondere il preavviso
    Dimissioni senza giusta causa Sì – durata da CCNL (di norma inferiore a quella del datore) Se il lavoratore non lo rispetta, deve risarcire
    Dimissioni per giusta causa No Il lavoratore può recedere con effetto immediato
    Malattia durante il preavviso Sospende il preavviso (salvo CCNL diversi) Il preavviso riprende a decorrere alla guarigione

    La funzione del preavviso e la sua durata

    Il preavviso serve a dare alla parte che riceve il recesso il tempo di organizzarsi (il lavoratore per trovare un nuovo impiego, il datore per trovare un sostituto). La durata è stabilita dal CCNL e varia in base alla categoria (operaio/impiegato/quadro/dirigente) e all’anzianità di servizio: più sono lunghi il livello e l’anzianità, più è lungo il preavviso. In assenza di CCNL si applicano gli usi o, in mancanza, la valutazione equitativa.

    L'indennità sostitutiva del preavviso

    La parte che intende recedere immediatamente – senza far lavorare il dipendente nel periodo di preavviso – può corrispondere l’indennità sostitutiva, pari alla retribuzione che sarebbe maturata nel periodo di preavviso non lavorato. L’indennità sostitutiva è assoggettata a contribuzione previdenziale e a tassazione ordinaria IRPEF come la retribuzione. È corrisposta con la liquidazione finale.

    Quando il preavviso non spetta

    Il preavviso non è dovuto in caso di giusta causa, sia per il licenziamento sia per le dimissioni: la parte offesa può recedere immediatamente. Il licenziamento per giusta causa implica una violazione talmente grave da non permettere la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto. Se il giudice accerta che la giusta causa non sussisteva, il datore dovrà corrispondere l’indennità sostitutiva del preavviso oltre alle altre tutele.

    Casi pratici

    Tizio – licenziato senza preavviso per giusta causa poi non accertata

    Tizio è licenziato in tronco per giusta causa. Il giudice accerta che la causa non era così grave da giustificare il recesso immediato: il datore dovrà corrispondere l’indennità sostitutiva del preavviso, oltre all’indennità risarcitoria per il licenziamento illegittimo.

    Caia – si dimette senza rispettare il preavviso

    Caia ha un preavviso di 30 giorni per contratto ma lascia dopo soli 5 giorni. Il datore ha diritto al risarcimento per i 25 giorni di preavviso non rispettati, che può trattenere dalla liquidazione finale.

    Sempronio – si ammala durante il preavviso

    Sempronio viene licenziato con 30 giorni di preavviso ma si ammala al 10° giorno. Il preavviso si sospende per la durata della malattia (salvo diversa previsione del CCNL) e riprende a decorrere dalla guarigione.

    Domande frequenti

    Chi deve rispettare il preavviso: solo il datore?

    No. Entrambe le parti devono rispettarlo in caso di recesso senza giusta causa: il datore che licenzia e il lavoratore che si dimette.

    Come si calcola l'indennità sostitutiva del preavviso?

    È pari alla retribuzione globale di fatto che sarebbe maturata durante il periodo di preavviso. Include tutte le voci retributive continuative, non le voci occasionali.

    L'indennità sostitutiva del preavviso è tassata?

    Sì, è soggetta a IRPEF con tassazione ordinaria e a contribuzione previdenziale, a differenza del TFR che ha regime separato.

    La malattia sospende il preavviso?

    Di regola sì, salvo diversa previsione del CCNL. Il preavviso riprende a decorrere dal giorno della guarigione.

    Se il CCNL non prevede il preavviso, cosa si applica?

    Si applicano gli usi del luogo in cui si svolge il lavoro; in mancanza, la determinazione equitativa del giudice ex art. 2118, co. 3, c.c.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 73 TULPS – articolo abrogato

    Art. 73 TULPS

    R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

    ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 LUGLIO 1994, N. 480

  • CCNL Chimico-Farmaceutico (Farmindustria): ferie, permessi e ROL

    CCNL Chimico-Farmaceutico (Farmindustria)

    CCNL Chimico-Farmaceutico: ferie, permessi e ROL

    Ferie generose, un pacchetto di oltre cento ore di ROL ed ex-festività e i miglioramenti del rinnovo 2025 sui permessi per la famiglia rendono il CCNL Chimico-Farmaceutico uno dei contratti industriali con la migliore dotazione di tempo libero tutelato.

    In sintesi

    Il CCNL Chimico-Farmaceutico garantisce 4 settimane di ferie fino a 10 anni di anzianità e 5 settimane oltre i 10 anni. A questo si aggiungono circa 104 ore annue tra ROL ed ex-festività. Il rinnovo 2025 ha esteso a 12 giorni i permessi per figli malati (3-8 anni) e introdotto permessi per donatori di midollo osseo.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Farmindustria · Federchimica · Filctem-Cgil · Femca-Cisl · Uiltec-Uil
    Ultimo rinnovo
    15 aprile 2025
    Vigenza
    1° luglio 2025 – 30 giugno 2028

    Tabella riepilogativa di ferie, ROL e permessi

    Ferie, ROL ed ex-festività — CCNL Chimico-Farmaceutico (Farmindustria)
    Istituto Dotazione annua Note
    Ferie (fino a 10 anni di anzianità) 4 settimane (20 gg lavorativi) Almeno 2 settimane consecutive entro l’anno
    Ferie (oltre 10 anni di anzianità) 5 settimane (25 gg lavorativi) Maggiorazione di 5 gg per anzianità
    ROL (Riduzione Orario di Lavoro) 72 ore Fruibili su richiesta individuale o collettiva
    Ex festività soppresse 32 ore (4 giorni) Da fruire nell’anno di maturazione
    Permesso per matrimonio 15 giorni consecutivi Retribuito al 100%; documentare con certificato
    Permesso per lutto 3 giorni Coniuge/convivente, figli, genitori, suoceri, fratelli/sorelle
    Permessi figli malati (3-8 anni) 12 giorni (novità 2025) Estesi da 6 a 12 gg dal rinnovo 2025; fruibili in blocchi da 4h
    Permessi donazione sangue Giornata intera Retribuita per ogni donazione (L. 584/1967)
    Permessi donazione midollo osseo Secondo necessità Novità rinnovo 2025; copertura accertamenti, prelievo, convalescenza

    Il monte-ore totale annuo tra ROL ed ex-festività è di circa 104 ore. Per i lavoratori a turni o in ciclo continuo le modalità di fruizione possono essere differenziate tramite accordo aziendale di secondo livello.

    Le ferie: maturazione, fruizione e limiti

    Le ferie nel contratto chimico-farmaceutico maturano su base mensile nel corso dell’anno. Il lavoratore a tempo pieno matura ogni mese circa 1,67 giorni (su base annua di 20 giorni) o 2,08 giorni (su base di 25 giorni) di ferie. La base legale minima è di 4 settimane (D.Lgs. 66/2003, art. 10): il contratto migliora la legge per i lavoratori con più di 10 anni di anzianità.

    Regole fondamentali sulla fruizione:

    • Fruizione minima annuale: almeno 2 settimane di ferie devono essere fruite entro l’anno di maturazione (o entro il 30 giugno dell’anno successivo per accordo); le restanti 2 settimane possono essere differite entro i 18 mesi successivi.
    • Divieto di monetizzazione: durante il rapporto di lavoro non è possibile sostituire le ferie con un’indennità in denaro. La monetizzazione è ammessa solo alla cessazione del rapporto per le ferie residue non fruite.
    • Programmazione: il piano ferie è concordato tra datore e lavoratore tenendo conto delle esigenze produttive e personali. In caso di disaccordo prevale l’interesse produttivo, ma il datore deve garantire la fruizione entro i termini di legge.
    • Malattia durante le ferie: se il lavoratore si ammala durante le ferie e presenta certificato medico entro i termini, le giornate di malattia non vengono conteggiate come ferie e vengono restituite.

    ROL ed ex festività: come funzionano

    Il ROL (Riduzione Orario di Lavoro) è il meccanismo contrattuale con cui le 40 ore di legge vengono ridotte alle 37h45 dell’orario contrattuale. L’accantonamento avviene mensilmente (6 ore al mese × 12 mesi = 72 ore); le ore maturate devono essere fruite nell’anno solare di maturazione, salvo accordo aziendale che ne permetta il riporto parziale.

    Le ex festività soppresse (32 ore, pari a 4 giorni) originano dalla soppressione di alcune festività nazionali avvenuta con la L. 54/1977. Queste ore sono maturate annualmente e devono essere fruite entro l’anno.

    Modalità di fruizione di ROL ed ex festività:

    • Individuale: su richiesta del lavoratore con preavviso di norma di 2-5 giorni;
    • Collettiva: il datore può programmare chiusure collettive (es. ferragosto, ponti) a valere sul monte ROL;
    • Accumulo limitato: le ore non fruite entro l’anno possono in alcuni casi essere monetizzate o riportate, secondo le condizioni dell’accordo aziendale.

    Le novità del rinnovo 2025 su permessi e congedi

    Il rinnovo del 15 aprile 2025 ha introdotto significativi miglioramenti in tema di conciliazione vita-lavoro:

    • Permessi per figli malati (3-8 anni): estesi da 6 a 12 giorni annui, fruibili anche in frazioni da 4 ore. Una misura che riconosce le esigenze dei genitori lavoratori con figli in età prescolare e del primo ciclo scolastico.
    • Donatori di midollo osseo: riconosciuti permessi retribuiti per accertamenti pre-donazione, prelievo e convalescenza, documentati ai sensi della L. 52/2001. Il settore farmaceutico, per la sua vicinanza alla ricerca medica, ha sostenuto questa novità.
    • Congedi parentali e istituti contrattuali: le assenze per maternità, paternità e congedi parentali sono ora computate agli effetti di tutti gli istituti contrattuali (in precedenza solo nei primi 2 anni), migliorando la tutela complessiva.
    • Permessi studio e formazione: ampliati i permessi per iscrizione a ITS Academy, lauree, master e dottorati di ricerca, a supporto dello sviluppo professionale dei lavoratori del settore.

    Casi pratici

    Tizio — Operatore (E1) con 12 anni di anzianità: ferie e ROL
    Tizio ha superato i 10 anni di anzianità nel 2024 e dal 1° gennaio 2025 matura 5 settimane (25 giorni) di ferie annue. Aggiungendo le 72 ore di ROL e le 32 ore di ex festività, dispone di oltre 180 ore di assenza retribuita all’anno (ferie + ROL + ex-festività). Pianifica con l’ufficio del personale la fruizione delle ferie estive in luglio e tiene a riserva le ore ROL per i ponti di novembre.
    Caia — Impiegata (C2) che si ammala durante le ferie
    Caia è in ferie dal 4 al 22 agosto 2025. Il 10 agosto si ammala con febbre alta; il medico le rilascia certificato dall’11 al 14 agosto (4 giorni). Caia invia il certificato medico all’azienda entro 24 ore. I 4 giorni di malattia durante le ferie vengono sottratti al conteggio ferie e convertiti in assenza per malattia: recupera 4 giorni di ferie che potrà fruire in un secondo momento.
    Sempronio — Genitore (D1) con figlio malato: novità 2025
    Sempronio ha un figlio di 5 anni. Prima del rinnovo 2025 disponeva di 6 giorni annui di permessi retribuiti per malattia del figlio. Dal 1° luglio 2025 la dotazione è raddoppiata a 12 giorni, fruibili anche in frazioni da 4 ore. Nel mese di ottobre il figlio ha la tonsillite per 3 giorni: Sempronio fruisce 3 giorni di permesso retribuito, presentando il certificato pediatrico, senza incidere sulle ferie o sul ROL.

    Domande frequenti

    Quante settimane di ferie spettano nel CCNL Chimico-Farmaceutico?
    4 settimane (20 giorni lavorativi) fino a 10 anni di anzianità; 5 settimane (25 giorni) oltre i 10 anni. Almeno 2 settimane devono essere fruite entro l’anno di maturazione.
    Cos’è il ROL e quante ore spettano?
    Il ROL è il monte-ore di permessi maturati per ridurre l’orario a 37h45 contrattuali. Nel settore chimico-farmaceutico sono 72 ore di ROL più 32 ore di ex festività = 104 ore annue complessive.
    Il rinnovo 2025 ha modificato i permessi per figli malati?
    Sì: i permessi retribuiti per figli malati tra 3 e 8 anni sono stati estesi da 6 a 12 giorni annui, fruibili anche in blocchi di 4 ore.
    Le ferie si perdono se non vengono fruite entro l’anno?
    Non immediatamente: le ferie possono essere differite entro 18 mesi dalla fine dell’anno di maturazione. Il datore che non garantisce la fruizione nei termini è tenuto alla monetizzazione. Non è possibile rinunciarvi volontariamente.
    Posso farmi pagare le ferie invece di fruirle?
    No: durante il rapporto di lavoro la monetizzazione delle ferie è vietata dalla legge (D.Lgs. 66/2003). La sostituzione con denaro è possibile solo alla cessazione del rapporto per le ferie residue non fruite.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive 2025-2028, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, maternità, paternità e congedi, tredicesima e premi di risultato e malattia e infortunio.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Industria Chimica, Chimico-Farmaceutica e affini del 15 aprile 2025. Per situazioni specifiche consultare un consulente del lavoro, i sindacati di categoria (Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 59 TULPS – Divieto di bruciare stoppie in prossimità di abitati

    Art. 59 TULPS

    R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

    È vietato di dar fuoco nei campi e nei boschi alle stoppie fuori del tempo e senza le condizioni stabilite dai regolamenti locali e a una distanza minore di quella in essi determinata.

    In mancanza di regolamenti è vietato di dare fuoco nei campi o nei boschi alle stoppie prima del 15 agosto e ad una distanza minore di cento metri dalle case, dagli edifizi, dai boschi, dalle piantagioni, dalle siepi, dai mucchi di biada, di paglia, di fieno, di foraggio e da qualsiasi altro deposito di materia infiammabile o combustibile.

    Le norme di cui al presente articolo e gli eventuali regolamenti locali in materia non si applicano in occasione di manifestazioni di rievocazione storica e ricorrenze della tradizione popolare .

    Anche quando è stato acceso il fuoco nel tempo e nei modi ed alla distanza suindicati, devono essere adottate le cautele necessarie a difesa delle proprietà altrui, e chi ha acceso il fuoco deve assistere di persona e col numero occorrente di persone fino a quando il fuoco sia spento.

  • CCNL Pubblici Esercizi: TFR e trattamento di fine rapporto

    CCNL Pubblici Esercizi e Ristorazione

    In sintesi

    Il TFR si matura al ritmo di 1/13,5 della retribuzione annua lorda, al netto dell’1,50% versato alla Cassa INPS. La rivalutazione annua avviene al 31 dicembre con il tasso fisso dell’1,50% più il 75% dell’inflazione ISTAT. Il lavoratore può destinare il TFR alla previdenza complementare di categoria (Fondimpresa o il fondo di settore) oppure mantenerlo in azienda o all’INPS.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Fipe-Confcommercio · Angem · Legacoop Produzione e Servizi · Confcooperative Lavoro e Servizi · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · UILTuCS-UIL
    Ultimo rinnovo
    Accordo di rinnovo 8 febbraio 2024 (decorrenza 1° gennaio 2024)
    Vigenza
    Fino al 31 dicembre 2027
    Platea
    ~1 milione (bar, ristoranti, mense, catering, ristorazione collettiva)

    Tabella riepilogativa

    Calcolo TFR annuo – Esempi per livello CCNL Pubblici Esercizi
    Livello Retribuzione annua lorda (13 mens.) TFR lordo annuo maturato (÷13,5) TFR netto accantonato (al netto dell’1,5%)
    Quadro ~30.550 € ~2.263 € ~2.229 €
    ~24.960 € ~1.849 € ~1.821 €
    ~22.750 € ~1.685 € ~1.660 €
    ~21.060 € ~1.560 € ~1.537 €
    ~20.020 € ~1.483 € ~1.460 €
    ~18.980 € ~1.406 € ~1.385 €
    ~17.550 € ~1.300 € ~1.280 €

    Importi indicativi calcolati sui minimi tabellari 2026. Il TFR effettivo include la rivalutazione annua e si accumula per ogni anno di servizio. La tassazione all’erogazione è separata (aliquota media IRPEF degli ultimi 5 anni).

    Calcolo e maturazione del TFR

    Il TFR (Trattamento di Fine Rapporto) si calcola e si accantona secondo la formula dell’art. 2120 c.c.:

    • Ogni anno si divide la retribuzione annua lorda utile per 13,5
    • Dal risultato si sottrae lo 0,50% a titolo di contributo al Fondo di Garanzia INPS (Fondi di garanzia TFR)
    • La retribuzione utile ai fini TFR include tutte le voci corrisposte con continuità: minimo tabellare, scatti di anzianità, EDR, superminimo, 13ª mensilità, indennità di turno spezzato, indennità di cassa. Esclude le voci di natura occasionale (rimborsi spese, premi eccezionali).

    Al 31 dicembre di ogni anno il TFR accantonato in azienda (o al Fondo di Tesoreria INPS) viene rivalutato con il tasso del 1,50% fisso più il 75% dell’incremento dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per operai e impiegati. La rivalutazione è soggetta a imposta sostitutiva del 17%.

    Destinazione del TFR: fondo pensione o in azienda

    Il lavoratore neoassunto (o chi non ha ancora effettuato la scelta) ha 6 mesi dalla data di assunzione per decidere dove destinare le quote annue di TFR che maturano:

    • Fondo di previdenza complementare di settore: il CCNL Pubblici Esercizi indica come fondo di riferimento i fondi pensione aperti o negoziali disponibili per il settore (verificare con il sindacato o il datore il fondo applicabile al momento dell’assunzione). Il versamento avviene con una quota a carico del lavoratore (TFR + eventuale quota contrattuale) e una a carico del datore.
    • TFR mantenuto in azienda: per le aziende con meno di 50 dipendenti rimane in azienda; per le aziende con 50 o più dipendenti viene versato al Fondo di Tesoreria INPS.

    Il silenzio-assenso entro i 6 mesi comporta la destinazione automatica al fondo pensione collettivo del settore. La scelta è irreversibile per le quote future (non per il pregresso).

    Anticipazione del TFR

    L’art. 2120 c.c. consente al lavoratore con almeno 8 anni di anzianità nello stesso rapporto di chiedere un’anticipazione del TFR maturato (non più del 70% del totale accantonato) per esigenze specifiche documentate:

    • Spese sanitarie per cure di particolari malattie (documentazione medica)
    • Acquisto della prima casa di abitazione (propria o dei figli)
    • Congedo parentale, congedo per formazione, congedo per gravi motivi (L. 53/2000)

    L’anticipazione può essere chiesta una sola volta. La quota anticipata viene dedotta dal TFR finale all’erogazione.

    Tassazione del TFR alla cessazione

    Il TFR percepito alla cessazione del rapporto è soggetto a tassazione separata: si applica l’aliquota media IRPEF degli ultimi 5 anni di lavoro (o la percentuale del 23% come acconto, con successivo conguaglio dall’Agenzia delle Entrate).

    Per i lavoratori del settore con redditi medio-bassi (livelli 4°-6°), l’aliquota media è spesso nell’ordine del 23-27%. Un TFR netto accumulato in 10 anni di servizio per un 4° livello potrebbe essere indicativamente di circa:

    • TFR lordo accumulato 10 anni: ~1.460 € × 10 = ~14.600 € + rivalutazioni
    • TFR netto (aliquota 25%): circa 10.950 €

    Il TFR versato ai fondi pensione ha una fiscalità differente e potenzialmente più vantaggiosa: aliquota massima del 15%, decrescente fino al 9% per anzianità contributiva nel fondo superiore a 35 anni.

    Casi pratici

    Tizio – TFR dopo 5 anni come cameriere 4° livello
    Tizio ha lavorato come cameriere (4° livello) per 5 anni a ~1.540 € mensili. Retribuzione annua lorda: 1.540 × 13 = 20.020 €. TFR annuo: 20.020 / 13,5 = ~1.483 € lordi, meno 0,5% (Fondo Garanzia) = ~1.475 €. In 5 anni: ~7.375 € + rivalutazioni annue (ipotesi 2% annuo composto) = circa 7.700 € lordi. Netti dopo tassazione separata al 25%: ~5.775 €.
    Caia – Scelta del fondo pensione al momento dell’assunzione
    Caia viene assunta come cuoca (3° livello, ~1.620 €/mese). Ha 6 mesi per scegliere dove destinare il TFR. Il sindacato le spiega che aderendo al fondo pensione di settore ottiene anche il contributo datoriale aggiuntivo (circa 1,5% della retribuzione annua). Caia aderisce entro il termine. Il suo TFR futuro (~1.560 €/anno) va al fondo, più ~315 € di contributo datore/anno. Totale in fondo: ~1.875 €/anno.
    Sempronio – Anticipazione TFR per acquisto prima casa
    Sempronio (2° livello, 12 anni di servizio) vuole acquistare la prima casa. Ha accantonato un TFR lordo di circa 20.000 €. Può richiedere fino al 70%: 14.000 €. Presenta richiesta scritta con documentazione del compromesso immobiliare. Il datore eroga l’anticipazione entro 60-90 giorni dalla richiesta (l’azienda ha più di 50 dipendenti, quindi il TFR è al Fondo di Tesoreria INPS, che ha specifiche procedure di anticipazione).

    Domande frequenti

    Come si calcola il TFR nel CCNL Pubblici Esercizi?
    La formula è uguale per tutti i contratti: retribuzione annua lorda (incluse 13ª e tutte le voci continuative) divisa per 13,5, meno lo 0,50% per il Fondo Garanzia INPS. Il risultato si rivaluta ogni 31 dicembre con tasso 1,5% + 75% inflazione ISTAT.
    Cosa include la retribuzione utile ai fini TFR?
    Include tutte le voci erogate con continuità: minimo tabellare, scatti, EDR, superminimo, 13ª mensilità, indennità di turno spezzato, indennità di cassa, indennità divisa. Esclude voci occasionali come rimborsi spese e premi una tantum.
    Conviene versare il TFR al fondo pensione?
    Per i lavoratori con lungo orizzonte lavorativo (oltre 15-20 anni) la previdenza complementare offre solitamente una fiscalità più vantaggiosa (aliquota 9-15%) e il contributo datoriale aggiuntivo. Per chi ha breve residenza lavorativa o necessita di liquidità, mantenere il TFR in azienda garantisce maggiore flessibilità (anticipazione) e rivalutazione garantita.
    Quando viene pagato il TFR?
    Il TFR viene erogato entro 30 giorni dalla data di cessazione del rapporto (dimissioni, licenziamento, pensionamento, scadenza contratto a termine). In caso di azienda in procedura concorsuale, interviene il Fondo di Garanzia INPS.
    Il TFR è tassato?
    Sì, con tassazione separata: si applica l’aliquota media IRPEF dei 5 anni precedenti alla cessazione (con acconto del 23% e successivo conguaglio). Il TFR nei fondi pensione è tassato con aliquota agevolata del 15%, decrescente fino al 9% per anzianità contributiva nel fondo superiore a 35 anni.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per livello, preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie, permessi, ROL e festività, maternità, paternità e congedi parentali, scatti di anzianità e tredicesima mensilità e malattia, infortunio e periodo di comporto.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Pubblici Esercizi e Ristorazione. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 76 CTS – Contributo per l’acquisto di autoambulanze, autoveic…

    Art. 76 D.Lgs. 117/2017 Codice Terzo Settore – Contributo per l’acquisto di autoambulanze, autoveicoli per attività sanitarie e beni strumentali

    In vigore dal 03/08/2017

    1. Le risorse di cui all'articolo 73, comma 2, lettera c), sono destinate a sostenere l'attività di interesse generale delle organizzazioni di volontariato attraverso l'erogazione di contributi per l'acquisto, da parte delle medesime, di autoambulanze, autoveicoli per attività sanitarie e di beni strumentali, utilizzati direttamente ed esclusivamente per attività di interesse generale, che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diverse utilizzazioni senza radicali trasformazioni, nonché, ((…)) , per la donazione dei beni ivi indicati nei confronti delle strutture sanitarie pubbliche ((da parte delle organizzazioni di volontariato e delle fondazioni.)) .

    2. Per l'acquisto di autoambulanze e di beni mobili iscritti in pubblici registri destinati ad attività antincendio da parte dei vigili del fuoco volontari, in alternativa a quanto disposto al comma 1, le organizzazioni di volontariato possono conseguire il predetto contributo nella misura corrispondente all'aliquota IVA del prezzo complessivo di acquisto, mediante corrispondente riduzione del medesimo prezzo praticata dal venditore. Il venditore recupera le somme corrispondenti alla riduzione praticata mediante compensazione, ai sensi dell' articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 .

    3. Per le organizzazioni di volontariato aderenti alle reti associative di cui all'articolo 41, comma 2, la richiesta e l'erogazione dei contributi di cui al comma 1 deve avvenire per il tramite delle reti medesime.

    4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono stabilite le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

  • Art. 37 CTS – Enti filantropici

    Art. 37 D.Lgs. 117/2017 Codice Terzo Settore – Enti filantropici

    In vigore dal 03/08/2017

    1. Gli enti filantropici sono enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione riconosciuta o di fondazione al fine di erogare denaro, beni o servizi, anche di investimento, a sostegno di categorie di persone svantaggiate o di attività di interesse generale.

    2. La denominazione sociale deve contenere l'indicazione di ente filantropico. L'indicazione di ente filantropico, ovvero di parole o locuzioni equivalenti o ingannevoli, non può essere usata da soggetti diversi dagli enti filantropici.

  • Art. 9 L. 300/1970 – Tutela della salute e dell’integrità fisica

    Art. 9 L. 300/1970 Statuto Lavoratori – Tutela della salute e dell’integrità fisica

    In vigore dal 20/05/1970

    I lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno diritto di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica.

  • Art. 10 D.Lgs. 74/2000 – Occultamento o distruzione di documenti contabili

    Art. 10 D.Lgs. 74/2000 Reati Tributari – Occultamento o distruzione di documenti contabili

    In vigore dal 15/04/2000

    1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da ((tre a sette)) anni. chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari. ((8))

  • Screening ambientale: casi pratici comma 956 LB 2026

    Il comma 956 della Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) è una norma di rinvio: affida a un decreto interministeriale Salute-MEF la definizione dei criteri e delle modalità per l’attuazione dei programmi di screening delle patologie correlate all’inquinamento ambientale finanziati dai commi 954 e 955. Capire come funziona questo meccanismo attuativo è essenziale per Regioni, enti locali, aziende sanitarie e cittadini residenti nelle aree a rischio.

    Quadro normativo

    Il comma 956 si inserisce nel pacchetto salute-ambiente della Legge di Bilancio 2026, a completamento dei commi 954 e 955. Il comma 954 stanzia 2 milioni di euro annui per il biennio 2026-2027 destinati a programmi di screening delle patologie riconducibili all’inquinamento ambientale; il comma 955 contiene disposizioni complementari sulla prevenzione sanitaria in aree ad elevato rischio. Il comma 956 chiude il cerchio operativo: nessuna delle misure finanziate dai commi precedenti può partire concretamente senza il decreto attuativo che ne stabilisce criteri e modalità. Si tratta, in termini tecnici, di una condizione di efficacia operativa differita: le risorse esistono, la finalità è definita, ma l’attuazione resta sospesa fino all’adozione del decreto interministeriale. La norma richiede il concerto tra il Ministro della Salute e il Ministro dell’Economia e delle Finanze, in coerenza con i principi di coordinamento della finanza pubblica ex art. 117, comma 3, della Costituzione.

    Ambito di applicazione

    Il decreto attuativo previsto dal comma 956 riguarda una platea ampia di soggetti: le Regioni e le Province Autonome, in quanto titolari delle competenze in materia di organizzazione sanitaria; le Aziende Sanitarie Locali (ASL) e le Aziende Ospedaliere, chiamate a erogare i programmi di screening; i Comuni e gli enti locali dei territori classificati come Siti di Interesse Nazionale (SIN) ai sensi dell’art. 252 del D.Lgs. 152/2006; infine, i cittadini residenti nelle aree target, che potranno accedere agli screening a condizione che le procedure operative siano state definite e i fondi ripartiti tra le Regioni. Il decreto dovrà verosimilmente individuare le patologie target con riferimento agli studi epidemiologici dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS), i criteri di selezione delle popolazioni prioritarie, le modalità di riparto dei fondi e le procedure di rendicontazione.

    Profili operativi e iter del decreto

    Il decreto interministeriale previsto dal comma 956 ha natura non regolamentare: è un decreto ministeriale attuativo con contenuto tecnico-organizzativo, distinto dai regolamenti governativi soggetti alla L. 400/1988. Ciò consente tempi di adozione più rapidi, pur restando obbligatoria la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale per l’efficacia esterna. Il concerto con il MEF si traduce nella firma congiunta e nella verifica della compatibilità tra modalità attuative e risorse disponibili. La norma non fissa alcun termine per l’adozione, il che costituisce un rischio concreto di ritardo nell’avvio dei programmi.

    Caso 1: la Regione che vuole anticipare i programmi di screening

    Scenario. La Regione Campania, in ragione della presenza di numerosi SIN sul proprio territorio (area Litorale Domitio-Flegreo, Bagnoli-Coroglio), vuole avviare un programma regionale di screening per patologie oncologiche correlate all’inquinamento prima che il decreto interministeriale sia pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

    Come si legge il comma 956. Il decreto attuativo è condizione di efficacia operativa per le misure finanziate dal comma 954. Ciò significa che i fondi statali stanziati non possono essere trasferiti e utilizzati dalle Regioni prima dell’adozione del decreto. Tuttavia, nulla impedisce alla Regione di avviare programmi autonomi con risorse regionali proprie, in esercizio della propria competenza concorrente in materia di tutela della salute (art. 117, comma 3, Cost.). Tali programmi regionali, una volta adottato il decreto statale, potranno essere coordinati con quelli finanziati dal comma 954.

    • Verificare se esistono fondi regionali già stanziati per la prevenzione sanitaria in aree SIN.
    • Monitorare il sito del Ministero della Salute per l’iter del decreto interministeriale.
    • Avviare un tavolo tecnico con ASL e ISS per la definizione delle patologie target a livello regionale.
    • Documentare tutte le spese anticipate con risorse regionali, in previsione di un eventuale concorso con i fondi statali dopo l’adozione del decreto.

    Caso 2: il cittadino residente in un’area SIN che vuole accedere allo screening

    Scenario. Tizio risiede nel Comune di Taranto, incluso nel SIN omonimo. Avendo letto della Legge di Bilancio 2026, chiede alla ASL locale quando potrà accedere al programma di screening per patologie correlate all’inquinamento dell’area siderurgica.

    Come si legge il comma 956. Il comma 956 stabilisce che i criteri e le modalità operative saranno definiti dal decreto interministeriale: finché questo non è adottato e pubblicato in G.U., non vi sono procedure operative né liste di accesso attive. La ASL non può ancora erogare prestazioni nell’ambito del programma statale finanziato dal comma 954. Tizio può tuttavia verificare se la Regione Puglia ha attivato programmi di screening locali autonomi e può rivolgersi al proprio medico di medicina generale per accedere ai percorsi diagnostici già inclusi nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) del D.P.C.M. 12 gennaio 2017.

    • Consultare il portale della Regione Puglia e dell’ASL di Taranto per programmi di screening già attivi.
    • Verificare i LEA: alcune patologie oncologiche hanno già percorsi di diagnosi precoce garantiti a livello nazionale.
    • Monitorare la Gazzetta Ufficiale per la pubblicazione del decreto interministeriale atteso.
    • Rivolgersi al medico di base per una valutazione clinica nell’attesa dell’avvio del programma specifico.

    Caso 3: l’ASL che deve pianificare l’assorbimento delle nuove risorse

    Scenario. La direzione amministrativa di un’ASL del Sud Italia deve predisporre il bilancio di previsione 2026. Vuole sapere se può già iscrivere a bilancio i fondi derivanti dal comma 954 della LB 2026 destinati allo screening ambientale.

    Come si legge il comma 956. Il trasferimento delle risorse statali alle Regioni – e da queste alle ASL – dipende dall’adozione del decreto interministeriale che stabilirà i criteri di riparto. Senza decreto, non vi è un titolo giuridico per ricevere e utilizzare quei fondi. L’ASL non può iscrivere a bilancio entrate certe derivanti dal comma 954 prima che il decreto sia adottato e il riparto definito.

    • Non iscrivere a bilancio entrate da comma 954 prima dell’adozione del decreto interministeriale.
    • Inserire eventualmente una nota informativa nel documento di previsione, segnalando la potenziale disponibilità di risorse subordinata all’iter normativo.
    • Attivare un canale informativo con la Regione di riferimento per ricevere aggiornamenti sull’iter del decreto.
    • Predisporre in anticipo il piano organizzativo per l’attivazione rapida dei programmi di screening non appena le risorse saranno disponibili.

    Caso 4: l’ente locale che vuole sollecitare l’adozione del decreto

    Scenario. Il Comune di Casale Monferrato, storicamente colpito dall’inquinamento da amianto, vuole attivarsi per accelerare l’iter del decreto interministeriale previsto dal comma 956 e garantire ai propri cittadini l’accesso prioritario ai programmi di screening.

    Come si legge il comma 956. Il decreto è di competenza ministeriale (Salute + MEF); i Comuni non hanno un potere formale di sollecita nell’iter. Tuttavia, il coinvolgimento delle autonomie regionali nell’attuazione è di fatto obbligato dalla disciplina costituzionale. Il Comune può agire attraverso i canali istituzionali: richiesta formale alla Regione affinché promuova in Conferenza Stato-Regioni l’inserimento delle aree specifiche tra le priorità; presentazione di osservazioni tecniche all’ISS sui dati epidemiologici locali; interlocuzione parlamentare tramite i rappresentanti territoriali.

    • Redigere una delibera consiliare che chieda alla Regione di rappresentare in Conferenza Stato-Regioni le specificità del territorio comunale.
    • Trasmettere all’ISS i dati epidemiologici locali aggiornati sulle patologie correlate all’inquinamento da amianto.
    • Sollecitare i parlamentari della circoscrizione a presentare un’interrogazione al Ministero della Salute sull’iter del decreto.
    • Attivare un Osservatorio locale salute-ambiente in collaborazione con ASL e associazioni di categoria per monitorare l’attuazione.

    Caso 5: il professionista abilitato che assiste un’associazione ambientalista

    Scenario. Sempronio, professionista abilitato in diritto sanitario, assiste un’associazione di cittadini residenti in un’area ex-industriale. L’associazione vuole sapere se può impugnare l’eventuale inerzia del Ministero nell’adozione del decreto previsto dal comma 956.

    Come si legge il comma 956. La norma non prevede un termine per l’adozione del decreto, il che complica l’azione giurisdizionale contro l’inerzia ministeriale. In assenza di un termine legale, il ricorso al silenzio-inadempimento ex art. 31 del D.Lgs. 104/2010 (codice del processo amministrativo) richiede di dimostrare la sussistenza di un obbligo di provvedere non soggetto a discrezionalità temporale. I giudici amministrativi valutano caso per caso; la prova del danno concreto e dell’urgenza può rafforzare la posizione del ricorrente.

    • Verificare se, decorso un congruo termine, vi siano i presupposti per il ricorso al silenzio-inadempimento ex art. 31 D.Lgs. 104/2010.
    • Documentare il pregiudizio concreto per i cittadini dell’area a rischio (dati epidemiologici, mancato accesso alle cure).
    • Valutare la possibilità di presentare un esposto alla Corte dei Conti per danno erariale da ritardo nell’utilizzo delle risorse stanziate.
    • Monitorare eventuali pronunce del TAR o del Consiglio di Stato su fattispecie analoghe di inerzia ministeriale in materia sanitaria.

    Quando intervenire

    I soggetti interessati – Regioni, ASL, enti locali e cittadini residenti in aree SIN – devono attivarsi su due livelli temporali distinti. Prima dell’adozione del decreto interministeriale, è utile monitorare l’iter normativo, predisporre piani organizzativi interni, verificare i programmi di screening già garantiti dai LEA e, ove opportuno, sollecitare le sedi istituzionali competenti. Dopo la pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale, scatta l’obbligo per le Regioni di organizzare i programmi secondo i criteri stabiliti e per le ASL di attivare le procedure operative. I cittadini residenti nelle aree target potranno da quel momento accedere agli screening nelle modalità definite dal decreto. L’assenza di un termine espresso per l’adozione del decreto rende il monitoraggio continuativo una necessità concreta per tutti gli operatori del settore.

    Norme e fonti

    • L. 30 dicembre 2025, n. 199, commi 954, 955 e 956 (Legge di Bilancio 2026)
    • Art. 117, comma 3, Costituzione (tutela della salute: legislazione concorrente Stato-Regioni)
    • D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 252 (disciplina dei Siti di Interesse Nazionale)
    • D.P.C.M. 12 gennaio 2017 (Livelli Essenziali di Assistenza)
    • L. 23 agosto 1988, n. 400 (disciplina dei regolamenti governativi e decreti ministeriali)
    • D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, art. 31 (ricorso avverso il silenzio-inadempimento)

    Domande frequenti

    Il decreto interministeriale previsto dal comma 956 è già stato adottato?

    Al momento della redazione di questo articolo, il decreto non risulta ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale. La norma non fissa alcun termine per la sua adozione, per cui non è possibile indicare una data certa di entrata in operatività dei programmi di screening finanziati dal comma 954. Si raccomanda di monitorare il portale del Ministero della Salute e la Gazzetta Ufficiale.

    I cittadini residenti in aree SIN possono già accedere a screening per patologie ambientali?

    Sì, ma solo attraverso i percorsi già inclusi nei LEA (D.P.C.M. 12 gennaio 2017) o attraverso eventuali programmi regionali autonomi. I programmi specificamente finanziati dal comma 954 della LB 2026 non sono ancora operativi in assenza del decreto attuativo del comma 956.

    Quale ministero ha la competenza principale sull’adozione del decreto?

    Il decreto è adottato dal Ministro della Salute, ma richiede il concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze. Il concerto comporta la firma congiunta e la verifica della compatibilità delle modalità attuative con le risorse stanziate e i vincoli di finanza pubblica.

    Le Regioni sono obbligate a recepire i criteri del decreto o possono derogare?

    Le Regioni sono vincolate ai criteri stabiliti dal decreto interministeriale per l’utilizzo delle risorse statali stanziate dal comma 954. Tuttavia, in virtù della competenza concorrente in materia di tutela della salute, possono integrare tali programmi con risorse proprie e modalità aggiuntive, a condizione che non si pongano in contrasto con i criteri nazionali.

  • Art. 38 T.U. Stupefacenti – Vendita e cessione tramite buono acquisto

    Art. 38 T.U. Stupefacenti – Vendita o cessione di sostanze stupefacenti o psicotrope

    D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 – Testo Unico in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope

    1. La vendita o cessione, a qualsiasi titolo, anche gratuito, delle sostanze e dei medicinali compresi nelle tabelle di cui all'art. 14, esclusi i medicinali di cui alla tabella dei medicinali, sezioni D ed E, e' fatta alle persone autorizzate ai sensi del presente testo unico in base a richiesta scritta con buono acquisto conforme al modello predisposto dal Ministero della salute. I titolari o i direttori di farmacie aperte al pubblico o ospedaliere possono utilizzare i buoni acquisto anche per richiedere, a titolo gratuito, i medicinali compresi nella tabella dei medicinali, esclusi i medicinali e le sostanze attive ad uso farmaceutico di cui alla tabella dei medicinali, sezioni D ed E, ad altre farmacie aperte al pubblico o ospedaliere, qualora si configuri il carattere di urgenza terapeutica.

    1-bis. Il Ministero della salute stabilisce, con proprio decreto, il modello dei buoni acquisto.

    2. In casa di perdita, anche parziale, del bollettario "buoni acquisto", deve essere fatta, entro ventiquattro ore dalla scoperta, denuncia scritta all'autorita' di pubblica sicurezza. Chiunque viola tale disposizione e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento della somma da lire duecentomila a lire quattro milioni.

    3. I produttori di specialita' medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope sono autorizzati, nei limiti e secondo le norme stabilite dal Ministero della sanita', a spedire ai medici chirurghi e ai medici veterinari campioni di tali specialita'.

    4. E' vietata comunque la fornitura ai medici chirurghi e ai medici veterinari di campioni delle sostanze stupefacenti o psicotrope elencate nelle tabelle I, II e III di cui all'articolo

    14. 5. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola la disposizione di cui al comma 4 e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento della somma da lire duecentomila a lire un milione.

    6. L'invio delle specialita' medicinali di cui al comma 4 e' subordinato alla richiesta datata e firmata dal sanitario, che si impegna alla somministrazione sotto la propria responsabilita'.

    7. Chiunque cede buoni acquisto a qualsiasi titolo e' punito, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire cinque milioni a lire trenta milioni. Torna al sommario