Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • I contenuti più tecnici sono sottoposti a revisione di professionisti abilitati.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 66 Cont. Trib. – procedimento revocazione

    Art. 66 Cont. Trib. – procedimento revocazione

    Art. 66 Cont. Trib. – Procedimento

    D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 – testo aggiornato

    1. Davanti alla corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado adita per la revocazione si osservano le norme stabilite per il procedimento davanti ad essa in quanto non derogate da quelle della presente sezione.

  • Art. 65 Cont. Trib. – proposizione revocazione

    Art. 65 Cont. Trib. – proposizione revocazione

    Art. 65 Cont. Trib. – Proposizione della impugnazione

    D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 – testo aggiornato

    1. Competente per la revocazione è la stessa corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado che ha pronunciato la sentenza impugnata.

    2. A pena di inammissibilità il ricorso deve contenere gli elementi previsti dall’art. 53, comma 1, e la specifica indicazione del motivo di revocazione e della prova dei fatti di cui ai numeri 1, 2, 3 e 6 dell’art. 395 del codice di procedura civile nonchè del giorno della scoperta o della falsità dichiarata o del recupero del documento. La prova della sentenza passata in giudicato che accerta il dolo del giudice deve essere data mediante la sua produzione in copia autentica.

    3. Il ricorso per revocazione è proposto e depositato a norma dell’art. 53, comma 2. 3 bis. Le parti possono proporre istanze cautelari ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 47 e 52, in quanto compatibili.

  • Art. 231 D.Lgs. 209/2005 – Amministrazione straordinaria

    Art. 231 D.Lgs. 209/2005 – Amministrazione straordinaria

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. 1. Il Ministro dello sviluppo economico , su proposta dell' IVASS , può disporre con decreto lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione quando: a) risultino gravi irregolarità nell'amministrazione, ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che regolano l'attività dell'impresa; b) siano previste gravi perdite patrimoniali. Lo scioglimento può essere richiesto all' IVASS dagli organi amministrativi ovvero dall'assemblea straordinaria dell'impresa con istanza motivata sulla base dei presupposti di cui alle lettere a) e b) del presente comma.

    2. COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 74 .

    3. Le funzioni delle assemblee e degli organi diversi da quelli indicati nel comma 1 sono sospese per effetto del provvedimento di amministrazione straordinaria, salvo quanto previsto dall'articolo 234, comma 7.

    4. Il decreto del Ministro dello sviluppo economico e la proposta dell' IVASS sono comunicati dai commissari straordinari agli interessati, che ne facciano richiesta, non prima dell'insediamento di cui all'articolo 235, comma 1.

    5. L'amministrazione straordinaria ha la durata di un anno dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 1, salvo che il decreto preveda un termine più breve o che l' IVASS ne autorizzi la chiusura anticipata. La procedura può essere prorogata, su proposta dell' IVASS , dal Ministro dello sviluppo economico per un periodo non superiore a dodici mesi.

  • Art. 64 Cont. Trib. – revocazione – Testo aggiornato

    Art. 64 Cont. Trib. – revocazione – Testo aggiornato

    Art. 64 Cont. Trib. – Sentenze revocabili e motivi di revocazione

    D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 – testo aggiornato

    1. Le sentenze pronunciate in grado d’appello o in unico grado dalle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado possono essere impugnate ai sensi dell’articolo 395 del codice di procedura civile.

    2. Le sentenze per le quali è scaduto il termine per l’appello possono essere impugnate per i motivi di cui ai numeri 1, 2, 3 e 6 dell’art. 395 del codice di procedura civile purchè la scoperta del dolo o della falsità dichiarata o il recupero del documento o il passaggio in giudicato della sentenza di cui al numero 6 dell’art. 395 del codice di procedura civile siano posteriori alla scadenza del termine suddetto.

    3. Se i fatti menzionati nel comma precedente avvengono durante il termine per l’appello il termine stesso è prorogato dal giorno dell’avvenimento in modo da raggiungere i sessanta giorni da esso.

  • Art. 63 Cont. Trib. – giudizio di rinvio

    Art. 63 Cont. Trib. – giudizio di rinvio

    Art. 63 Cont. Trib. – Giudizio di rinvio

    D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 – testo aggiornato

    1. Quando la Corte di cassazione rinvia la causa alla corte di giustizia tributaria di primo grado o secondo grado la riassunzione deve essere fatta nei confronti di tutte le parti personalmente entro il termine perentorio di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza nelle forme rispettivamente previste per i giudizi di primo e di secondo grado in quanto applicabili.

    2. Se la riassunzione non avviene entro il termine di cui al comma precedente o si avvera successivamente ad essa una causa di estinzione del giudizio di rinvio l’intero processo si estingue.

    3. In sede di rinvio si osservano le norme stabilite per il procedimento davanti alla corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado a cui il processo è stato rinviato. In ogni caso, a pena d’inammissibilità, deve essere prodotta copia autentica della sentenza di cassazione.

    4. Le parti conservano la stessa posizione processuale che avevano nel procedimento in cui è stata pronunciata la sentenza cassata e non possono formulare richieste diverse da quelle prese in tale procedimento, salvi gli adeguamenti imposti dalla sentenza di cassazione.

    5. Subito dopo il deposito dell’atto di riassunzione, la segreteria della commissione adita richiede alla cancelleria della Corte di cassazione la trasmissione del fascicolo del processo.

  • Art. 62-bis Cont. Trib. – sospensione in cassazione

    Art. 62-bis Cont. Trib. – sospensione in cassazione

    Art. 62 Bis Cont. Trib. – Provvedimenti sull’esecuzione provvisoria della sentenza impugnata per cassazione

    D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 – testo aggiornato

    1. La parte che ha proposto ricorso per cassazione può chiedere alla corte di giustizia tributaria che ha pronunciato la sentenza impugnata di sospenderne in tutto o in parte l’esecutività allo scopo di evitare un danno grave e irreparabile. […]

    2. Il presidente fissa con decreto la trattazione della istanza di sospensione per la prima camera di consiglio utile, comunque non oltre il trentesimo giorno dalla presentazione della medesima istanza, disponendo che ne sia data comunicazione alle parti almeno dieci giorni liberi prima.

    3. In caso di eccezionale urgenza il presidente può disporre con decreto motivato la sospensione dell’esecutività della sentenza fino alla pronun- cia del collegio.

    4. Il collegio, sentite le parti in camera di consiglio, provvede con ordinanza motivata non impugnabile.

    5. La sospensione può essere subordinata alla prestazione della garanzia di cui all’articolo 69, comma 2. Si applica la disposizione dell’articolo 47, comma 8-bis.

    6. La corte di giustizia tributaria non può pronunciarsi sulle richieste di cui al comma 1 se la parte istante non dimostra di avere depositato il ricorso per cassazione contro la sentenza.

  • Art. 62 Cont. Trib. – Ricorso per cassazione

    Art. 62 Cont. Trib. – Ricorso per cassazione

    Art. 62 Cont. Trib. – Norme applicabili

    D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 – testo aggiornato

    1. Avverso la sentenza della corte di giustizia tributaria di secondo grado può essere proposto ricorso per cassazione per i motivi di cui ai numeri da 1 a 5 dell’art. 360, primo comma, del codice di procedura civile.

    2. Al ricorso per cassazione ed al relativo procedimento si applicano le norme dettate dal codice di procedura civile in quanto compatibili con quelle del presente decreto. 2 bis. Sull’accordo delle parti la sentenza della corte di giustizia tributaria di primo grado può essere impugnata con ricorso per cassazione a norma dell’articolo 360, primo comma, n. 3, del codice di procedura civile.

  • Art. 61 Cont. Trib. – norme applicabili appello

    Art. 61 Cont. Trib. – norme applicabili appello

    Art. 61 Cont. Trib. – Norme applicabili

    D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 – testo aggiornato

    1. Nel procedimento d’appello si osservano in quanto applicabili le norme dettate per il procedimento di primo grado, se non sono incompatibili con le disposizioni della presente sezione.

  • Art. 60 Cont. Trib. – appello inammissibile

    Art. 60 Cont. Trib. – appello inammissibile

    Art. 60 Cont. Trib. – Non riproponibilità dell’appello dichiarato inammissibile

    D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 – testo aggiornato

    1. L’appello dichiarato inammissibile non può essere riproposto anche se non è decorso il termine stabilito dalla legge.

  • CCNL Concia (Pelli e Cuoio): tredicesima, premi e mensilità aggiuntive

    CCNL Concia (Pelli e Cuoio)

    CCNL Concia: tredicesima, premi di risultato e mensilità aggiuntive

    La tredicesima mensilità è un diritto garantito dal CCNL Concia a tutti i lavoratori del settore. I premi di risultato sono invece rimessi alla contrattazione aziendale o territoriale e variano significativamente tra le diverse concerie. La guida chiarisce come si calcola la tredicesima e come funziona la contrattazione dei premi.

    In sintesi

    Il CCNL Concia prevede la tredicesima mensilità (una mensilità della retribuzione di fatto a dicembre). Non è prevista una quattordicesima contrattuale generalizzata. I premi di risultato sono definiti dalla contrattazione aziendale o territoriale e non sono uniformi tra le concerie.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    UNIC – Concerie Italiane (Confindustria) · Filctem-Cgil · Femca-Cisl · Uiltec-Uil
    Ultimo rinnovo
    7 marzo 2024
    Vigenza
    1° luglio 2023 – 30 giugno 2026 (scaduto). Trattativa di rinnovo aperta per il triennio 1° luglio 2026 – 30 giugno 2029: la piattaforma unitaria Filctem-Cgil, Femca-Cisl e Uiltec-Uil chiede 230 euro medi di aumento al livello D2. Fino alla firma restano validi i minimi del contratto scaduto
    Tredicesima
    Una mensilità (dicembre); maturazione mensile a 1/12

    Tabella riepilogativa

    Mensilità aggiuntive e premi – CCNL Concia
    Istituto Fonte Quando Importo
    Tredicesima mensilità CCNL nazionale Dicembre (entro il 24) 1 mensilità della retribuzione di fatto
    Quattordicesima Non prevista dal CCNL nazionale Solo se introdotta da accordo aziendale
    Premio di risultato Contrattazione aziendale/territoriale Varia (solitamente anno successivo) Variabile per azienda
    Elemento Retributivo Complessivo (ERC) CCNL (voce fissa) Ogni mese 10,33 € mensili (incluso nel minimo)

    Nota: il CCNL Concia (UNIC) prevede espressamente la tredicesima mensilità. L’assenza di una quattordicesima generalizzata è una caratteristica del comparto: a differenza di altri settori (es. commercio, edili), il contratto non la prevede come istituto nazionale. Possono esistere prassi aziendali consolidate o accordi di secondo livello che la introducono.

    La tredicesima: come si calcola

    La tredicesima è il diritto più consolidato in materia di mensilità aggiuntive. Il suo calcolo segue queste regole:

    • Base di calcolo: la retribuzione di fatto del mese di dicembre (o, se cambiata nel corso dell’anno, la media delle retribuzioni mensili).
    • Maturazione: 1/12 per ogni mese intero lavorato (o frazione superiore a 15 giorni di calendario).
    • Voci incluse: minimo tabellare + ERC + scatti di anzianità + superminimo non assorbibile.
    • Voci escluse: straordinari, indennità di trasferta, rimborsi spese, voci variabili collegate alla presenza.
    • Scadenza: il pagamento deve avvenire entro il 24 dicembre, o prima se il lavoratore cessa il rapporto in corso d’anno (in questo caso si liquida la quota maturata).

    Esempio per un operaio D2 con minimo 2.041,99 € + ERC 10,33 € + 2 scatti (2 × 12,65 € = 25,30 €): la tredicesima ammonta a 2.041,99 + 10,33 + 25,30 = 2.077,62 € lordi (se ha lavorato l’intero anno). In caso di assunzione ad aprile, matura 9/12 = 1.558,22 €.

    I premi di risultato: contrattazione aziendale

    Il CCNL Concia nazionale rinvia ai livelli decentrati (accordo aziendale o accordo territoriale) la definizione dei premi di risultato. Nelle concerie è strutturata una contrattazione di secondo livello, soprattutto nelle grandi aziende dei distretti di Arzignano, Santa Croce sull’Arno e Solofra.

    I premi di risultato generalmente:

    • Sono collegati a indicatori misurabili di produttività, redditività, qualità o efficienza.
    • Possono essere erogati in denaro o, su scelta del lavoratore, in beni e servizi welfare (con vantaggio fiscale ai sensi dell’art. 51 TUIR).
    • Se erogati in denaro, godono di una tassazione agevolata al 5% (imposta sostitutiva IRPEF, fino a 3.000 € annui, ai sensi della L. 208/2015 e successive proroghe).
    • Sono negoziati periodicamente dall’RSU aziendale con Filctem-Cgil, Femca-Cisl o Uiltec-Uil.

    In assenza di accordo aziendale, alcune aziende applicano un premio territoriale concordato a livello di distretto. Verificare con il proprio delegato sindacale o direttamente il cedolino paga per conoscere il trattamento applicato.

    Quattordicesima: solo per accordo aziendale

    Come anticipato, il CCNL Concia (UNIC) non prevede una quattordicesima mensilità a livello nazionale. Alcune aziende del settore l’hanno introdotta tramite accordo aziendale, tipicamente erogata a giugno o luglio. Se non prevista dall’accordo aziendale o dal contratto individuale, il lavoratore non ha diritto alla quattordicesima mensilità e non può esigerla.

    Effetti della cessazione del rapporto sulla tredicesima

    In caso di cessazione del rapporto di lavoro (licenziamento, dimissioni, pensionamento, decesso) il lavoratore o i suoi eredi hanno diritto alla quota proporzionale di tredicesima maturata nell’anno in corso, calcolata in dodicesimi. Questa quota viene liquidata nell’ultima busta paga o nel conguaglio finale, insieme al TFR e alle ferie residue non godute.

    Casi pratici

    Tizio – tredicesima con anno incompleto
    Tizio viene assunto il 1° aprile. Al 31 dicembre ha lavorato 9 mesi interi (aprile-dicembre). La sua tredicesima è pari a 9/12 della retribuzione di fatto di dicembre. Con un minimo D2 di 2.041,99 € + ERC 10,33 € + 1 scatto (12,65 €) = 2.064,97 € mensili, la sua tredicesima è 2.064,97 × 9/12 = 1.548,73 € lordi.
    Caia – in maternità a dicembre
    Caia è in maternità obbligatoria dal 1° novembre al 31 marzo dell’anno successivo. Ha lavorato 10 mesi nell’anno in corso (gennaio-ottobre). La tredicesima matura anche per i mesi di maternità obbligatoria: Caia matura quindi 12/12, ossia l’intera tredicesima per l’anno, da liquidare a dicembre.
    Sempronio – premio di risultato in beni welfare
    Sempronio lavora in una grande conceria di Arzignano che ha sottoscritto un accordo aziendale con l’RSU. Il premio annuo è di 1.200 €. Sempronio sceglie di convertirlo integralmente in crediti welfare (rimborso bollette, abbonamento trasporti, rimborso spese scolastiche dei figli): non paga IRPEF sull’importo, risparmiando circa 300-350 € rispetto alla tassazione ordinaria.

    Domande frequenti

    Il CCNL Concia prevede la quattordicesima mensilità?
    No, il CCNL Concia (UNIC, Filctem-Cgil/Femca-Cisl/Uiltec-Uil) non prevede la quattordicesima come istituto nazionale. Può essere introdotta da accordo aziendale: verificare il contratto dell’azienda specifica.
    Come si calcola la tredicesima nel CCNL Concia?
    La tredicesima è una mensilità della retribuzione di fatto, maturata a ragione di 1/12 per ogni mese lavorato. Include minimo tabellare, ERC, scatti di anzianità e superminimo non assorbibile. Si liquida entro il 24 dicembre.
    Cosa comprende la retribuzione di fatto per la tredicesima?
    Include il minimo tabellare, l’ERC (10,33 €), gli scatti di anzianità e il superminimo individuale non assorbibile. Non includono gli straordinari e le voci variabili legate alla presenza effettiva.
    I premi di risultato sono previsti dal CCNL Concia?
    Il CCNL Concia nazionale non fissa premi uniformi: la loro previsione è demandata alla contrattazione aziendale. L’ammontare varia significativamente tra le concerie. In assenza di accordo aziendale, potrebbe esistere un accordo territoriale di distretto.
    La tredicesima matura durante la maternità?
    Sì, la tredicesima matura anche durante la maternità obbligatoria, i congedi retribuiti e le ferie. Non matura durante le aspettative non retribuite.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi e malattia, infortunio e comporto.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Concia (Pelli e Cuoio) del 7 marzo 2024. Per la verifica dell’eventuale quattordicesima o dei premi aziendali, è necessario consultare il contratto aziendale applicato o rivolgersi al sindacato di categoria (Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil) o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Articolo 98 TU Giustizia Tributaria – Definizione del giudizio in esito alla domanda di sospe

    Art. 98 D.Lgs. 175/2024 – Definizione del giudizio in esito alla domanda di sospensione

    Testo vigente – D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)

    1. Escluso il caso di pronuncia su reclamo, il collegio, in sede di decisione della domanda cautelare, trascorsi almeno venti giorni dall'ultima notificazione del ricorso, accertata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria, sentite sul punto le parti costituite, può definire, in camera di consiglio, il giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi del comma 3, salvo che una delle parti dichiari di voler proporre motivi aggiunti ovvero regolamento di giurisdizione. Ove ne ricorrano i presupposti, il collegio dispone l'integrazione del contraddittorio o il rinvio per consentire la proposizione di motivi aggiunti ovvero del regolamento di giurisdizione, fissando contestualmente la data per il prosieguo della trattazione.

    2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche quando la domanda cautelare è proposta innanzi al giudice monocratico.

    3. Il giudice decide con sentenza in forma semplificata quando ravvisa la manifesta fondatezza, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso. La motivazione della sentenza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ovvero, se del caso, a un precedente conforme.

  • Art. 59 Cont. Trib. – rimessione – Testo aggiornato

    Art. 59 Cont. Trib. – rimessione – Testo aggiornato

    Art. 59 Cont. Trib. – Rimessione alla commissione provinciale

    D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 – testo aggiornato

    1. La corte di giustizia tributaria di secondo grado rimette la causa alla commissione provinciale che ha emesso la sentenza impugnata nei seguenti casi: a) quando dichiara la competenza declinata o la giurisdizione negata dal primo giudice; b) quando riconosce che nel giudizio di primo grado il contraddittorio non è stato regolarmente costituito o integrato; c) quando riconosce che la sentenza impugnata, erroneamente giudicando, ha dichiarato estinto il processo in sede di reclamo contro il provvedimento presidenziale; d) quando riconosce che il collegio della corte di giustizia tributaria di primo grado non era legittimamente composto; e) quando manca la sottoscrizione della sentenza da parte del giudice di primo grado.

    2. Al di fuori dei casi previsti al comma precedente la corte di giustizia tributaria di secondo grado decide nel merito previamente ordinando, ove occorra, la rinnovazione di atti nulli compiuti in primo grado.

    3. Dopo che la sentenza di rimessione della causa al primo grado è formalmente passata in giudicato, la segreteria della corte di giustizia tributaria di secondo grado, nei successivi trenta giorni, trasmette d’ufficio il fascicolo del processo alla segreteria della corte di giustizia tributaria di primo grado, senza necessità di riassunzione ad istanza di parte.

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.