Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Art. 37 D.Lgs. 117/2017 Codice Terzo Settore – Enti filantropici

In vigore dal 03/08/2017

1. Gli enti filantropici sono enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione riconosciuta o di fondazione al fine di erogare denaro, beni o servizi, anche di investimento, a sostegno di categorie di persone svantaggiate o di attività di interesse generale.

2. La denominazione sociale deve contenere l'indicazione di ente filantropico. L'indicazione di ente filantropico, ovvero di parole o locuzioni equivalenti o ingannevoli, non può essere usata da soggetti diversi dagli enti filantropici.

Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →

In sintesi

L'articolo 37 del Codice del Terzo Settore definisce la figura degli enti filantropici come categoria specifica di ETS costituiti in forma di associazione riconosciuta o fondazione, con la finalità esclusiva di erogare denaro, beni o servizi - anche di investimento - a sostegno di categorie di persone svantaggiate o di attività di interesse generale. La norma stabilisce due presidi formali: l'obbligo di includere nella denominazione sociale l'indicazione «ente filantropico» e il divieto di uso di tale denominazione - o di locuzioni equivalenti o ingannevoli - da parte di soggetti non riconosciuti come enti filantropici. La disposizione si coordina con le norme sull'iscrizione al RUNTS e con le agevolazioni fiscali del titolo X CTS. La specificità degli enti filantropici rispetto alle fondazioni di erogazione ordinarie risiede nella loro vocazione redistributiva e nella possibilità di effettuare investimenti a impatto sociale.

L'articolo 37 CTS introduce nel panorama normativo italiano una figura organizzativa sino ad allora priva di riconoscimento esplicito: l'ente filantropico come categoria autonoma di ETS. La scelta di riservare questa qualifica alle sole associazioni riconosciute e fondazioni riflette l'esigenza di garantire solidità patrimoniale e responsabilità giuridica adeguate a soggetti che gestiscono risorse significative a vantaggio di terzi. La personalità giuridica è quindi condizione necessaria per assumere la qualifica di ente filantropico.

L'oggetto dell'attività filantropica include espressamente le erogazioni di investimento. Questa precisazione apre la strada alle forme di finanziamento a impatto sociale (social impact investing, venture philanthropy, prestiti a tasso agevolato) che la filantropia contemporanea utilizza accanto alle tradizionali donazioni a fondo perduto. L'ente filantropico può quindi detenere partecipazioni in imprese sociali o concedere prestiti agevolati rientranti nella propria missione.

Il presidio della denominazione - obbligo di includere «ente filantropico» nel nome e divieto di uso abusivo per soggetti non qualificati - tutela i destinatari delle erogazioni e i donatori privati. Il coordinamento con le disposizioni fiscali (artt. 83-84 CTS sulle detrazioni e deduzioni per le erogazioni liberali in favore degli ETS) rende particolarmente rilevante la corretta identificazione dell'ente come filantropico nel RUNTS.

Casi pratici

Caso 1: Fondazione che si qualifica come ente filantropico

Caso 2: Ente filantropico che effettua investimenti a impatto sociale

Domande frequenti

Cosa sono gli enti filantropici secondo il Codice del Terzo Settore?

Gli enti filantropici sono ETS costituiti in forma di associazione riconosciuta o fondazione con la finalità di erogare denaro, beni o servizi - anche di investimento - a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale. Si distinguono dalle fondazioni di erogazione ordinarie per il riconoscimento formale nel CTS e l'iscrizione in una sezione dedicata del RUNTS. La loro attività può includere forme di finanziamento a impatto sociale oltre alle tradizionali donazioni.

Un'associazione non riconosciuta può qualificarsi come ente filantropico?

No. L'art. 37, comma 1 CTS riserva la qualifica di ente filantropico alle sole associazioni riconosciute (con personalità giuridica) e alle fondazioni. Le associazioni non riconosciute - prive di personalità giuridica e con responsabilità patrimoniale degli amministratori per le obbligazioni sociali - non possono assumere questa qualifica.

Un soggetto diverso da un ETS può usare la denominazione ente filantropico?

No. L'art. 37, comma 2 CTS vieta l'uso della denominazione «ente filantropico» - o di locuzioni equivalenti o ingannevoli - a soggetti diversi dagli enti filantropici regolarmente costituiti e iscritti al RUNTS. La violazione di questo divieto espone il soggetto a responsabilità civile e a sanzioni amministrative per violazione dei requisiti di trasparenza imposti dal CTS.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.