Testo dell'articoloVigente
Art. 37 D.Lgs. 117/2017 Codice Terzo Settore – Enti filantropici
In vigore dal 03/08/2017
1. Gli enti filantropici sono enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione riconosciuta o di fondazione al fine di erogare denaro, beni o servizi, anche di investimento, a sostegno di categorie di persone svantaggiate o di attività di interesse generale.
2. La denominazione sociale deve contenere l'indicazione di ente filantropico. L'indicazione di ente filantropico, ovvero di parole o locuzioni equivalenti o ingannevoli, non può essere usata da soggetti diversi dagli enti filantropici.
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Vedi anche
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In sintesi
L'articolo 37 del Codice del Terzo Settore definisce la figura degli enti filantropici come categoria specifica di ETS costituiti in forma di associazione riconosciuta o fondazione, con la finalità esclusiva di erogare denaro, beni o servizi - anche di investimento - a sostegno di categorie di persone svantaggiate o di attività di interesse generale. La norma stabilisce due presidi formali: l'obbligo di includere nella denominazione sociale l'indicazione «ente filantropico» e il divieto di uso di tale denominazione - o di locuzioni equivalenti o ingannevoli - da parte di soggetti non riconosciuti come enti filantropici. La disposizione si coordina con le norme sull'iscrizione al RUNTS e con le agevolazioni fiscali del titolo X CTS. La specificità degli enti filantropici rispetto alle fondazioni di erogazione ordinarie risiede nella loro vocazione redistributiva e nella possibilità di effettuare investimenti a impatto sociale.L'articolo 37 CTS introduce nel panorama normativo italiano una figura organizzativa sino ad allora priva di riconoscimento esplicito: l'ente filantropico come categoria autonoma di ETS. La scelta di riservare questa qualifica alle sole associazioni riconosciute e fondazioni riflette l'esigenza di garantire solidità patrimoniale e responsabilità giuridica adeguate a soggetti che gestiscono risorse significative a vantaggio di terzi. La personalità giuridica è quindi condizione necessaria per assumere la qualifica di ente filantropico.
L'oggetto dell'attività filantropica include espressamente le erogazioni di investimento. Questa precisazione apre la strada alle forme di finanziamento a impatto sociale (social impact investing, venture philanthropy, prestiti a tasso agevolato) che la filantropia contemporanea utilizza accanto alle tradizionali donazioni a fondo perduto. L'ente filantropico può quindi detenere partecipazioni in imprese sociali o concedere prestiti agevolati rientranti nella propria missione.
Il presidio della denominazione - obbligo di includere «ente filantropico» nel nome e divieto di uso abusivo per soggetti non qualificati - tutela i destinatari delle erogazioni e i donatori privati. Il coordinamento con le disposizioni fiscali (artt. 83-84 CTS sulle detrazioni e deduzioni per le erogazioni liberali in favore degli ETS) rende particolarmente rilevante la corretta identificazione dell'ente come filantropico nel RUNTS.
Casi pratici
Caso 1: Fondazione che si qualifica come ente filantropico
Caso 2: Ente filantropico che effettua investimenti a impatto sociale
Domande frequenti
Cosa sono gli enti filantropici secondo il Codice del Terzo Settore?
Gli enti filantropici sono ETS costituiti in forma di associazione riconosciuta o fondazione con la finalità di erogare denaro, beni o servizi - anche di investimento - a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale. Si distinguono dalle fondazioni di erogazione ordinarie per il riconoscimento formale nel CTS e l'iscrizione in una sezione dedicata del RUNTS. La loro attività può includere forme di finanziamento a impatto sociale oltre alle tradizionali donazioni.
Un'associazione non riconosciuta può qualificarsi come ente filantropico?
No. L'art. 37, comma 1 CTS riserva la qualifica di ente filantropico alle sole associazioni riconosciute (con personalità giuridica) e alle fondazioni. Le associazioni non riconosciute - prive di personalità giuridica e con responsabilità patrimoniale degli amministratori per le obbligazioni sociali - non possono assumere questa qualifica.
Un soggetto diverso da un ETS può usare la denominazione ente filantropico?
No. L'art. 37, comma 2 CTS vieta l'uso della denominazione «ente filantropico» - o di locuzioni equivalenti o ingannevoli - a soggetti diversi dagli enti filantropici regolarmente costituiti e iscritti al RUNTS. La violazione di questo divieto espone il soggetto a responsabilità civile e a sanzioni amministrative per violazione dei requisiti di trasparenza imposti dal CTS.