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Ultimo aggiornamento: 21 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
L'articolo 37 del Codice del Terzo Settore definisce la figura degli enti filantropici come categoria specifica di ETS costituiti in forma di associazione riconosciuta o fondazione, con la finalità esclusiva di erogare denaro, beni o servizi — anche di investimento — a sostegno di categorie di persone svantaggiate o di attività di interesse generale. La norma stabilisce due presidi formali: l'obbligo di includere nella denominazione sociale l'indicazione «ente filantropico» e il divieto di uso di tale denominazione — o di locuzioni equivalenti o ingannevoli — da parte di soggetti non riconosciuti come enti filantropici. La disposizione si coordina con le norme sull'iscrizione al RUNTS e con le agevolazioni fiscali del titolo X CTS. La specificità degli enti filantropici rispetto alle fondazioni di erogazione ordinarie risiede nella loro vocazione redistributiva e nella possibilità di effettuare investimenti a impatto sociale.

Testo dell'articoloVigente

Art. 37 D.Lgs. 117/2017 Codice Terzo Settore — Enti filantropici

In vigore dal 03/08/2017

1. Gli enti filantropici sono enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione riconosciuta o di fondazione al fine di erogare denaro, beni o servizi, anche di investimento, a sostegno di categorie di persone svantaggiate o di attività di interesse generale.

2. La denominazione sociale deve contenere l'indicazione di ente filantropico. L'indicazione di ente filantropico, ovvero di parole o locuzioni equivalenti o ingannevoli, non può essere usata da soggetti diversi dagli enti filantropici.

Commento

L'articolo 37 CTS introduce nel panorama normativo italiano una figura organizzativa sino ad allora priva di riconoscimento esplicito: l'ente filantropico come categoria autonoma di ETS. La scelta di riservare questa qualifica alle sole associazioni riconosciute e fondazioni riflette l'esigenza di garantire solidità patrimoniale e responsabilità giuridica adeguate a soggetti che gestiscono risorse significative a vantaggio di terzi. La personalità giuridica è quindi condizione necessaria per assumere la qualifica di ente filantropico.

L'oggetto dell'attività filantropica include espressamente le erogazioni di investimento. Questa precisazione apre la strada alle forme di finanziamento a impatto sociale (social impact investing, venture philanthropy, prestiti a tasso agevolato) che la filantropia contemporanea utilizza accanto alle tradizionali donazioni a fondo perduto. L'ente filantropico può quindi detenere partecipazioni in imprese sociali o concedere prestiti agevolati rientranti nella propria missione.

Il presidio della denominazione — obbligo di includere «ente filantropico» nel nome e divieto di uso abusivo per soggetti non qualificati — tutela i destinatari delle erogazioni e i donatori privati. Il coordinamento con le disposizioni fiscali (artt. 83-84 CTS sulle detrazioni e deduzioni per le erogazioni liberali in favore degli ETS) rende particolarmente rilevante la corretta identificazione dell'ente come filantropico nel RUNTS.

Casi pratici

Caso 1: Fondazione che si qualifica come ente filantropico

Caso 2: Ente filantropico che effettua investimenti a impatto sociale

Domande frequenti

Cosa sono gli enti filantropici secondo il Codice del Terzo Settore?

Gli enti filantropici sono ETS costituiti in forma di associazione riconosciuta o fondazione con la finalità di erogare denaro, beni o servizi — anche di investimento — a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale. Si distinguono dalle fondazioni di erogazione ordinarie per il riconoscimento formale nel CTS e l'iscrizione in una sezione dedicata del RUNTS. La loro attività può includere forme di finanziamento a impatto sociale oltre alle tradizionali donazioni.

Un'associazione non riconosciuta può qualificarsi come ente filantropico?

No. L'art. 37, comma 1 CTS riserva la qualifica di ente filantropico alle sole associazioni riconosciute (con personalità giuridica) e alle fondazioni. Le associazioni non riconosciute — prive di personalità giuridica e con responsabilità patrimoniale degli amministratori per le obbligazioni sociali — non possono assumere questa qualifica.

Un soggetto diverso da un ETS può usare la denominazione ente filantropico?

No. L'art. 37, comma 2 CTS vieta l'uso della denominazione «ente filantropico» — o di locuzioni equivalenti o ingannevoli — a soggetti diversi dagli enti filantropici regolarmente costituiti e iscritti al RUNTS. La violazione di questo divieto espone il soggetto a responsabilità civile e a sanzioni amministrative per violazione dei requisiti di trasparenza imposti dal CTS.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 31 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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