Art. 36 D.Lgs. 117/2017 Codice Terzo Settore – Risorse
In vigore dal 03/08/2017
1. Le associazioni di promozione sociale possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al venti per cento del numero degli associati, fermo restando il rispetto di quanto disposto dall'articolo 35, comma 1, relativamente alla prevalenza dell'attività di volontariato degli associati o delle persone aderenti agli enti associati.
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In sintesi
L'articolo 36 del Codice del Terzo Settore disciplina le risorse economiche e le modalità di impiego del lavoro nelle associazioni di promozione sociale. Le APS possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo - anche dei propri associati - quando ciò sia necessario per lo svolgimento dell'attività di interesse generale e il perseguimento delle finalità istituzionali, nel rispetto dell'art. 17, comma 5 CTS. Il limite quantitativo prevede che i lavoratori retribuiti non possano superare il cinquanta per cento dei volontari o il venti per cento degli associati, fermo restando il rispetto della prevalenza dell'attività di volontariato degli associati ai sensi dell'art. 35, comma 1 CTS. Il doppio limite - rispetto ai volontari e rispetto agli associati - è più articolato di quello previsto per le ODV dall'art. 33 CTS e riflette la natura ibrida delle APS, che combinano l'attività dei soci con l'impiego di personale retribuito in misura maggiore rispetto alle organizzazioni di puro volontariato.
L'articolo 36 CTS introduce per le APS un sistema di limiti all'impiego di lavoro retribuito più complesso rispetto a quello delle ODV. Il doppio parametro - cinquanta per cento dei volontari o venti per cento degli associati - tiene conto della variabilità nella struttura delle APS: un'associazione con molti soci passivi ma pochi volontari attivi non potrebbe rispettare solo il limite relativo ai volontari, mentre il limite sul totale degli associati offre un parametro più adeguato alle sue caratteristiche.
La possibilità di avvalersi di prestazioni lavorative dei propri associati è una peculiarità delle APS che le distingue dalle ODV. Tuttavia, il coordinamento con l'art. 17, comma 5 CTS impone che la qualità di lavoratore subordinato o autonomo sia incompatibile con la qualità di volontario nella medesima organizzazione: l'associato che riceve un compenso per la propria prestazione non può essere conteggiato come volontario ai fini del calcolo dei limiti. Questa distinzione è fondamentale per verificare la corretta applicazione dei parametri dell'art. 36.
Sul piano fiscale, il trattamento dei compensi corrisposti agli associati lavoratori delle APS segue le regole ordinarie del TUIR: si tratta di redditi di lavoro dipendente o autonomo a seconda della forma del rapporto, soggetti alle ordinarie ritenute e contribuzioni previdenziali. Il profilo fiscale dell'APS dipende in modo cruciale dalla corretta distinzione tra attività istituzionale non commerciale e attività commerciale, con le relative conseguenze ai fini IRES e IVA disciplinate dal titolo X CTS.
Casi pratici
Caso 1: APS con molti associati e pochi volontari attivi
Caso 2: Socio che passa da volontario a lavoratore retribuito
Domande frequenti
Quanti lavoratori può impiegare un'associazione di promozione sociale?
Le APS possono impiegare lavoratori retribuiti nel rispetto di due limiti alternativi: il numero dei lavoratori non può superare il cinquanta per cento dei volontari oppure il venti per cento degli associati totali. Deve essere comunque rispettata la prevalenza dell'attività di volontariato degli associati ai sensi dell'art. 35, comma 1 CTS. Il superamento di questi limiti mette a rischio la qualifica di APS e i connessi benefici fiscali.
Un associato di un'APS può anche essere lavoratore retribuito dell'associazione?
Sì, l'art. 36 CTS lo prevede espressamente. Tuttavia, ai sensi dell'art. 17, comma 5 CTS, l'associato che riceve un compenso non può contemporaneamente essere considerato volontario nella medesima organizzazione. Per il calcolo dei limiti quantitativi, i soci lavoratori retribuiti si contano tra i lavoratori e non tra i volontari.
Qual è la differenza tra i limiti all'impiego di lavoro nelle APS e nelle ODV?
Le ODV (art. 33 CTS) hanno un unico limite: il numero dei lavoratori retribuiti non può superare il cinquanta per cento dei volontari. Le APS (art. 36 CTS) hanno un doppio limite alternativo: cinquanta per cento dei volontari oppure venti per cento degli associati totali. Nelle APS è inoltre espressamente ammesso l'impiego di lavoro degli associati stessi, possibilità non prevista per le ODV.
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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In sintesi
L'articolo 36 del Codice del Terzo Settore disciplina le risorse economiche e le modalità di impiego del lavoro nelle associazioni di promozione sociale. Le APS possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo - anche dei propri associati - quando ciò sia necessario per lo svolgimento dell'attività di interesse generale e il perseguimento delle finalità istituzionali, nel rispetto dell'art. 17, comma 5 CTS. Il limite quantitativo prevede che i lavoratori retribuiti non possano superare il cinquanta per cento dei volontari o il venti per cento degli associati, fermo restando il rispetto della prevalenza dell'attività di volontariato degli associati ai sensi dell'art. 35, comma 1 CTS. Il doppio limite - rispetto ai volontari e rispetto agli associati - è più articolato di quello previsto per le ODV dall'art. 33 CTS e riflette la natura ibrida delle APS, che combinano l'attività dei soci con l'impiego di personale retribuito in misura maggiore rispetto alle organizzazioni di puro volontariato.L'articolo 36 CTS introduce per le APS un sistema di limiti all'impiego di lavoro retribuito più complesso rispetto a quello delle ODV. Il doppio parametro - cinquanta per cento dei volontari o venti per cento degli associati - tiene conto della variabilità nella struttura delle APS: un'associazione con molti soci passivi ma pochi volontari attivi non potrebbe rispettare solo il limite relativo ai volontari, mentre il limite sul totale degli associati offre un parametro più adeguato alle sue caratteristiche.
La possibilità di avvalersi di prestazioni lavorative dei propri associati è una peculiarità delle APS che le distingue dalle ODV. Tuttavia, il coordinamento con l'art. 17, comma 5 CTS impone che la qualità di lavoratore subordinato o autonomo sia incompatibile con la qualità di volontario nella medesima organizzazione: l'associato che riceve un compenso per la propria prestazione non può essere conteggiato come volontario ai fini del calcolo dei limiti. Questa distinzione è fondamentale per verificare la corretta applicazione dei parametri dell'art. 36.
Sul piano fiscale, il trattamento dei compensi corrisposti agli associati lavoratori delle APS segue le regole ordinarie del TUIR: si tratta di redditi di lavoro dipendente o autonomo a seconda della forma del rapporto, soggetti alle ordinarie ritenute e contribuzioni previdenziali. Il profilo fiscale dell'APS dipende in modo cruciale dalla corretta distinzione tra attività istituzionale non commerciale e attività commerciale, con le relative conseguenze ai fini IRES e IVA disciplinate dal titolo X CTS.
Casi pratici
Caso 1: APS con molti associati e pochi volontari attivi
Caso 2: Socio che passa da volontario a lavoratore retribuito
Domande frequenti
Quanti lavoratori può impiegare un'associazione di promozione sociale?
Le APS possono impiegare lavoratori retribuiti nel rispetto di due limiti alternativi: il numero dei lavoratori non può superare il cinquanta per cento dei volontari oppure il venti per cento degli associati totali. Deve essere comunque rispettata la prevalenza dell'attività di volontariato degli associati ai sensi dell'art. 35, comma 1 CTS. Il superamento di questi limiti mette a rischio la qualifica di APS e i connessi benefici fiscali.
Un associato di un'APS può anche essere lavoratore retribuito dell'associazione?
Sì, l'art. 36 CTS lo prevede espressamente. Tuttavia, ai sensi dell'art. 17, comma 5 CTS, l'associato che riceve un compenso non può contemporaneamente essere considerato volontario nella medesima organizzazione. Per il calcolo dei limiti quantitativi, i soci lavoratori retribuiti si contano tra i lavoratori e non tra i volontari.
Qual è la differenza tra i limiti all'impiego di lavoro nelle APS e nelle ODV?
Le ODV (art. 33 CTS) hanno un unico limite: il numero dei lavoratori retribuiti non può superare il cinquanta per cento dei volontari. Le APS (art. 36 CTS) hanno un doppio limite alternativo: cinquanta per cento dei volontari oppure venti per cento degli associati totali. Nelle APS è inoltre espressamente ammesso l'impiego di lavoro degli associati stessi, possibilità non prevista per le ODV.