← Torna a Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017)
Ultimo aggiornamento: 21 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Prassi e linee guida
  4. Casi pratici
  5. Domande frequenti
  6. Vedi anche
In sintesi
L'articolo 35 del Codice del Terzo settore disciplina le associazioni di promozione sociale (APS), tipologia di ETS che evolve la disciplina previgente della L. 383/2000. Le APS sono enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, da almeno sette persone fisiche o tre APS, per lo svolgimento di una o più attività di interesse generale ex art. 5 CTS in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o degli aderenti agli enti associati. La differenza identitaria rispetto alle ODV (art. 32 CTS) sta proprio nei destinatari: l'APS opera principalmente a favore dei soci e dei familiari, anche se può svolgere attività verso terzi; l'ODV opera prevalentemente verso terzi. Il modello APS è tipico dell'associazionismo culturale, ricreativo, sportivo, civico e di mutualità leggera che caratterizza una parte significativa del tessuto associativo italiano: circoli ARCI, ACLI, MCL, ANSPI, CRAL, ENDAS, UISP, associazioni musicali, gruppi teatrali amatoriali, comitati di quartiere, associazioni culturali tematiche. Il legislatore ha voluto preservare questa specificità riconoscendo all'associazione di promozione sociale una funzione di «autoorganizzazione» dei propri membri, nella quale i corrispettivi specifici dei soci per le attività dell'associazione non sono scambi mercantili ma momenti di vita associativa. Il comma 1-bis introdotto dal correttivo D.Lgs. 105/2018 stabilisce la stessa regola delle ODV: se il numero degli associati scende sotto la soglia minima di sette (o tre APS), l'ente ha un anno per ricostituirlo, pena la cancellazione dal RUNTS salvo possibilità di iscrizione in altra sezione. Il comma 2 contiene un divieto importante: non sono APS i circoli privati e le associazioni che dispongono limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura nell'ammissione degli associati, o prevedono il diritto di trasferimento della quota associativa, o collegano la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale. La norma è volta a impedire l'uso del modello APS per realtà associative selettive (club esclusivi, circoli di lusso), elitarie (con barriere economiche di ingresso esorbitanti) o a scopo patrimoniale (con quote sociali alienabili o partecipazioni di tipo azionario). Il comma 3 ammette la presenza di altri ETS o enti senza scopo di lucro come associati, con il limite del 50 per cento del numero delle APS, salvo l'eccezione del comma 4 per gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI che associano almeno 500 APS (eccezione pensata per le grandi reti sportive nazionali come UISP, CSI, ENDAS, AICS). Il comma 5 impone l'uso obbligatorio nella denominazione sociale dell'indicazione «associazione di promozione sociale» o dell'acronimo «APS», con riserva di uso ai soli soggetti effettivamente iscritti nella sezione APS del RUNTS. Le APS godono di un regime fiscale specifico ex art. 85 CTS: le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti di associati, iscritti e familiari conviventi non si considerano commerciali, con conseguente decommercializzazione di una parte significativa dei proventi. L'estensione della decommercializzazione anche alle attività svolte verso altre APS della rete nazionale o locale e verso enti composti al 70 per cento da ETS apre il regime di favore alle filiere associative dei grandi enti nazionali. Coordinamento con l'art. 56 CTS: le APS, al pari delle ODV, possono accedere alle convenzioni con la pubblica amministrazione per servizi di interesse generale, in via prioritaria rispetto agli operatori commerciali.

Testo dell'articoloVigente

Art. 35 D.Lgs. 117/2017 Codice Terzo Settore — Associazioni di promozione sociale

In vigore dal 03/08/2017

1. Le associazioni di promozione sociale sono enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre associazioni di promozione sociale per lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di cui all'articolo 5, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati ((o delle persone aderenti agli enti associati.)) . ((

1-bis. Se successivamente alla costituzione il numero degli associati diviene inferiore a quello stabilito nel comma 1, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'associazione di promozione sociale è cancellata dal Registro unico nazionale del Terzo settore se non formula richiesta di iscrizione in un'altra sezione del medesimo. ))

2. Non sono associazioni di promozione sociale i circoli privati e le associazioni comunque denominate che dispongono limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati o prevedono il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o che, infine, collegano, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

3. Gli atti costitutivi delle associazioni di promozione sociale possono prevedere l'ammissione come associati di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

4. Il comma 3 non si applica agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI che associano un numero non inferiore a cinquecento associazioni di promozione sociale.

5. La denominazione sociale deve contenere l'indicazione di associazione di promozione sociale o l'acronimo APS. L'indicazione di associazione di promozione sociale o l'acronimo APS, ovvero di parole o locuzioni equivalenti o ingannevoli, non può essere usata da soggetti diversi dalle associazioni di promozione sociale.

Commento

Le APS rappresentano la categoria di ETS più vicina al modello dell'associazionismo culturale, ricreativo, sportivo e di interesse comune. Storicamente disciplinate dalla L. 383/2000, hanno costituito per oltre vent'anni il quadro di riferimento per circoli, associazioni culturali, gruppi musicali, associazioni di pratica sportiva amatoriale, comitati civici e simili realtà. La L. 383/2000 era nata come legge di completamento del sistema del Terzo settore, dopo la L. 266/1991 sul volontariato e il D.Lgs. 460/1997 sulle ONLUS, per dare riconoscimento e disciplina a quella vasta area dell'associazionismo «di base» che svolgeva attività di interesse generale ma non rientrava nella stretta categoria del volontariato gratuito a favore di terzi. Il CTS conferma il modello ma lo iscrive nel quadro unitario del Terzo settore, applicandovi le regole generali su iscrizione al RUNTS, governance democratica, divieto di distribuzione degli utili, assicurazione dei volontari, devoluzione del patrimonio. Le APS oggi iscritte nella sezione del RUNTS sono diverse decine di migliaia, sia direttamente iscritte sia aderenti alle grandi reti associative nazionali.

La funzione sistematica dell'art. 35 è di tipizzare l'APS come «associazione di base orientata anche all'autoorganizzazione degli associati». A differenza dell'ODV, che è caratterizzata dalla destinazione esterna dell'attività, l'APS ha una vocazione mista: può operare verso i propri associati (offrendo loro servizi, attività ricreative, formative, culturali, sportive amatoriali), verso i loro familiari conviventi, e verso terzi. Questa flessibilità rende l'APS uno strumento adatto a realtà molto diverse, dal piccolo circolo cittadino alla grande associazione nazionale (basti pensare alle grandi associazioni di promozione sociale di rilevanza nazionale come ACLI, ARCI, ANSPI, MCL, UISP, ENDAS, AICS, CSI, FITeL, MAUVI, ENALC, ecc.). Il comma 2 esclude però dal perimetro le realtà associative «selettive» o «patrimoniali»: club esclusivi, circoli di lusso, associazioni con quote di partecipazione trasferibili o legate a titoli patrimoniali. La ratio è preservare l'apertura e la democraticità che caratterizzano l'associazionismo di interesse generale, evitando che il modello APS venga utilizzato per realtà sostanzialmente diverse (club commerciali, comunità chiuse, associazioni di accesso limitato). La giurisprudenza tributaria pre-riforma aveva più volte affrontato il tema dei «circoli esclusivi» che si presentavano come APS per accedere alla decommercializzazione delle quote associative, riqualificando i rapporti come commerciali quando emergeva il carattere selettivo dell'ammissione (Cass. civ. sez. trib. n. 19132/2019).

Sotto il profilo fiscale, le APS godono di uno dei regimi più favorevoli dell'ordinamento. L'art. 85 CTS prevede che non si considerino commerciali, ai fini delle imposte sui redditi, le attività svolte dalle APS in diretta attuazione degli scopi istituzionali verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti di iscritti, propri associati, familiari conviventi, altre APS che svolgono la medesima attività e che fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, nonché enti composti in misura non inferiore al 70 per cento da ETS. Si tratta di una previsione molto ampia, che decommercializza buona parte dei ricavi tipici dell'associazionismo di base (quote sociali, corrispettivi per corsi, attività ricreative, servizi specifici, partecipazione a eventi associativi). Il regime decommercializzante non si applica a tutto: il comma 3 dell'art. 85 esclude infatti alcune attività considerate intrinsecamente commerciali: cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita, somministrazioni di pasti, erogazioni di acqua, gas, energia elettrica e vapore, prestazioni alberghiere, di alloggio, di trasporto e di deposito, prestazioni di servizi portuali e aeroportuali, gestione di spacci aziendali e di mense, organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale, pubblicità commerciale, telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari. Per la somministrazione di alimenti e bevande nelle sedi associative esiste poi la disciplina speciale del comma 4 (APS «ricomprese tra gli enti di cui all'art. 3, comma 6, lettera e), L. 287/1991, iscritte nell'apposito registro, con finalità assistenziali riconosciute dal Ministero dell'interno»), che ammette la decommercializzazione anche del bar associativo a determinate condizioni di complementarità, ambito soggettivo e assenza di pubblicità verso terzi. La distinzione tra APS «riconosciute L. 287/1991» (tipicamente le grandi reti ARCI, ACLI, ANSPI, MCL, CRAL) e APS non riconosciute è rilevante per la fiscalità della somministrazione: le prime fruiscono della decommercializzazione, le seconde sono soggette al regime ordinario.

Sul piano operativo, la qualifica di APS richiede attenzione alla coerenza tra statuto, attività effettivamente svolte e regime fiscale applicato. Lo statuto deve descrivere chiaramente l'oggetto sociale facendo riferimento alle lettere dell'art. 5 CTS, deve contenere le clausole obbligatorie ex art. 21 CTS, deve garantire la democraticità interna ex art. 24 CTS (voto capitario, eleggibilità delle cariche, parità di diritti tra associati indipendentemente dalla quota versata), deve escludere l'intrasmissibilità della quota associativa e la riconducibilità della partecipazione a titoli patrimoniali. Il registro degli associati va tenuto in modo da consentire la verifica del numero minimo (sette persone fisiche o tre APS); la riduzione sotto soglia attiva il meccanismo di ricostituzione entro un anno previsto dal comma 1-bis. In caso di rapporti con altre APS, è importante verificare i requisiti del comma 3 (il numero degli ETS associati non deve superare il 50 per cento del numero delle APS, salvo l'eccezione per enti di promozione sportiva del comma 4 che associano almeno 500 APS, applicabile ai grandi enti sportivi nazionali). La copertura assicurativa dei volontari ex art. 18 CTS è obbligatoria anche per le APS, così come l'iscrizione dei volontari non occasionali nel registro ex art. 17 CTS. Sul piano contabile, l'APS deve tenere distinte le entrate decommercializzate (ex art. 85, commi 1, 2, 4 e 5 CTS) da quelle commerciali (ex art. 85, comma 3, e attività non rientranti nella decommercializzazione), in modo da poter applicare correttamente il regime di favore. Per le attività eventualmente commerciali, è possibile valutare l'opzione per il regime forfetario dell'art. 80 CTS, che semplifica gli adempimenti e può risultare conveniente in presenza di un margine reale dell'attività superiore al coefficiente forfetario.

Prassi e linee guida

· Richiesta indicazioni e chiarimenti sugli Enti di promozione sportiva e qualifica APS

La nota chiarisce che l'art. 35, comma 1 CTS impone un numero minimo di sette persone fisiche (o tre APS) per la qualifica di APS, anche per le articolazioni degli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI. Il comma 3 consente agli enti a composizione mista di includere altri ETS nella base associativa purché non superino il 50% del numero di APS associate, calcolato escludendo le persone fisiche.

Leggi il documento su www.lavoro.gov.it

· Calcolo delle percentuali volontari/lavoratori nelle APS (art. 35 e art. 36 CTS)

La sezione B.1 della nota chiarisce il metodo di calcolo del rapporto volontari/lavoratori per le APS ai sensi dell'art. 35 (richiamando l'art. 36 ultimo periodo), precisando che si applica il criterio capitario (numero di volontari nel registro) in luogo del parametro ore/uomo, in coerenza con il principio di minore onerosità amministrativa per gli enti minori.

Leggi il documento su www.lavoro.gov.it

· 24/01/2024

Leggi il documento su www.agenziaentrate.gov.it

Casi pratici

Caso 1: Associazione musicale che gestisce una scuola di musica per soci

Un'associazione musicale non riconosciuta ha 80 soci e gestisce una piccola scuola di musica con corsi pomeridiani aperti ai soci e ai loro familiari. Il presidente valuta l'iscrizione al RUNTS come APS. Verifica ex art. 35 CTS: 80 soci persone fisiche (sopra la soglia di 7: ok); attività rientrante nell'art. 5, lettera d) («educazione, istruzione e formazione professionale» con attività culturali con finalità educativa) e lettera i) («attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale»); attività svolta prevalentemente dai soci che sono insegnanti volontari. Adeguamenti statutari: denominazione modificata in «Associazione musicale ... APS» con voto dell'assemblea straordinaria; revisione delle clausole su ammissione (apertura senza limitazioni economiche o discriminatorie), voto (capitario, voto per testa indipendentemente dalla quota), trasferimento quota (vietato), devoluzione patrimonio (ad altri ETS); presentazione della domanda di iscrizione al RUNTS sezione APS. Regime fiscale: i corrispettivi dei corsi prestati ai soci e ai loro familiari conviventi rientrano nella decommercializzazione ex art. 85, comma 1, CTS; eventuali corsi a non soci sono soggetti al regime ordinario.

Caso 2: ARCI provinciale che ammette nuovi circoli affiliati

Un comitato provinciale ARCI iscritto al RUNTS come rete associativa di APS gestisce 30 circoli affiliati. Vuole accogliere come associati anche 2 cooperative sociali per integrare l'offerta culturale del territorio. Verifica ex art. 35, comma 3, CTS: gli atti costitutivi delle APS possono prevedere l'ammissione di altri ETS come associati, con il limite del 50 per cento del numero delle APS. Nel caso concreto: 30 APS associate + 2 cooperative sociali = 6,7 per cento di ETS non APS, ampiamente sotto la soglia del 50 per cento. La procedura prevede verifica preliminare dello statuto della rete (eventuale modifica se non prevista la categoria «altri ETS associati»), delibera dell'organo competente di ammissione delle due cooperative, comunicazione al RUNTS dell'aggiornamento della compagine associativa, segnalazione nella relazione di missione. Le cooperative sociali ammesse partecipano alle attività della rete ma non possono utilizzare l'acronimo APS in proprio: la qualifica resta riservata alle APS direttamente iscritte nella sezione APS del RUNTS.

Domande frequenti

Un circolo culturale può diventare APS?

Sì, è anzi una delle figure tipiche dell'associazionismo di promozione sociale. Servono i requisiti dell'art. 35 CTS: almeno sette persone fisiche fondatrici, attività esclusiva o principale rientrante nell'art. 5 CTS (per un circolo culturale di norma la lettera i) «organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale» o la lettera d) «educazione, istruzione e formazione professionale»), attività prevalentemente svolta dai soci come volontari, denominazione contenente «APS» o «associazione di promozione sociale». Lo statuto deve prevedere apertura e democraticità nell'ammissione dei soci, divieto di trasferimento della quota associativa, divieto di collegare la partecipazione sociale a titoli patrimoniali (no quote sociali alienabili, no «azioni del circolo»).

Una APS può vendere cibo e bevande ai propri soci?

Sì, ma con regole specifiche. La regola generale dell'art. 85, comma 3, CTS esclude la somministrazione di pasti dal regime di decommercializzazione. Tuttavia il comma 4 prevede un'eccezione: per le APS riconosciute come enti ex art. 3, comma 6, lettera e), L. 287/1991, iscritte nell'apposito registro presso il Ministero dell'interno e con finalità assistenziali riconosciute, la somministrazione di alimenti e bevande nelle sedi associative non si considera commerciale se è strettamente complementare alle attività di interesse generale, è effettuata solo a favore di associati, iscritti, familiari conviventi e affiliati di rete, e non utilizza strumenti pubblicitari rivolti a terzi. Le APS non riconosciute ex L. 287/1991 possono comunque svolgere somministrazione, ma con applicazione del regime commerciale ordinario.

Un'APS può prevedere quote sociali differenziate?

Sì, ma solo se le differenze derivano da diversi diritti di partecipazione, non da differenze patrimoniali. Il comma 2 dell'art. 35 vieta alle APS di prevedere il diritto di trasferimento della quota associativa o di collegare la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale. Sono compatibili invece quote di iscrizione di importo diverso (ad esempio quota ordinaria, quota studenti, quota sostenitore, quota famiglia), purché la differenza riguardi il versamento e non un diverso «peso» patrimoniale della partecipazione: tutti i soci devono avere uguale diritto di voto ex art. 24 CTS, indipendentemente dalla quota versata, e la quota non può essere ceduta a terzi né rimborsata in misura proporzionale al patrimonio.

Come si distingue un'APS da un'ODV?

Per i destinatari prevalenti dell'attività. L'APS opera principalmente a favore dei propri associati, dei loro familiari conviventi o di altri ETS della propria rete; può anche operare verso terzi, ma non in via prevalente. L'ODV opera prevalentemente a favore di terzi, cioè di beneficiari esterni alla compagine sociale. Un circolo culturale che organizza concerti, mostre, corsi per i soci è tipicamente un'APS. Una croce verde che soccorre persone in emergenza sanitaria è tipicamente un'ODV. La scelta della tipologia non è solo formale: incide sullo statuto, sulla governance, sul regime fiscale (art. 84 CTS per le ODV, art. 85 CTS per le APS), sull'accesso a contributi pubblici e bandi specifici.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 31 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.