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Ultimo aggiornamento: 21 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
L'articolo 21 del Codice del Terzo settore (D.Lgs. 117/2017) detta il contenuto obbligatorio dell'atto costitutivo e dello statuto degli ETS costituiti in forma di associazione o fondazione. Il comma 1 elenca le clausole necessarie: denominazione, assenza di scopo di lucro e finalità civiche/solidaristiche/di utilità sociale, attività di interesse generale oggetto sociale, sede legale, patrimonio iniziale (rilevante per il riconoscimento della personalità giuridica), norme su ordinamento/amministrazione/rappresentanza, diritti e obblighi degli associati, requisiti e procedura di ammissione (non discriminatori e coerenti con le finalità), nomina dei primi organi e del revisore, norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento, durata se prevista. Il comma 2 disciplina il rapporto tra atto costitutivo e statuto: quest'ultimo, anche se in atto separato, è parte integrante dell'atto costitutivo, e in caso di contrasto prevalgono le clausole dello statuto. La norma si coordina con gli articoli 5 e 8 del CTS (attività di interesse generale e divieto di distribuzione degli utili) e con il Codice civile; la devoluzione del patrimonio residuo raccorda con l'articolo 9 del CTS.

Testo dell'articoloVigente

Art. 21 D.Lgs. 117/2017 Codice Terzo Settore — Atto costitutivo e statuto

In vigore dal 03/08/2017

1. L'atto costitutivo deve indicare la denominazione dell'ente; l'assenza di scopo di lucro e le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite; l'attività di interesse generale che costituisce l'oggetto sociale; la sede legale il patrimonio iniziale ai fini dell'eventuale riconoscimento della personalità giuridica; le norme sull'ordinamento, l'amministrazione e la rappresentanza dell'ente; i diritti e gli obblighi degli associati, ove presenti; i requisiti per l'ammissione di nuovi associati, ove presenti, e la relativa procedura, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta; la nomina dei primi componenti degli organi sociali obbligatori e, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti; le norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento o di estinzione; la durata dell'ente, se prevista.

2. Lo statuto contenente le norme relative al funzionamento dell'ente, anche se forma oggetto di atto separato, costituisce parte integrante dell'atto costitutivo. In caso di contrasto tra le clausole dell'atto costitutivo e quelle dello statuto prevalgono le seconde.

Commento

L'articolo 21 costituisce la «carta d'identità» normativa degli ETS in forma associativa o fondazionale: elenca gli elementi che ogni atto costitutivo deve contenere, trasformando in requisiti formali vincolanti ciò che nel Codice civile era in gran parte lasciato all'autonomia statutaria. La funzione è duplice: garantire la trasparenza verso i terzi (soci, creditori, PA, utenti) e assicurare la coerenza dell'ente con i valori fondativi del Terzo settore.

Tra le clausole obbligatorie, due meritano attenzione particolare. La prima è la previsione che i requisiti di ammissione dei nuovi associati siano stabiliti secondo «criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta»: una clausola aperta che vieta discriminazioni basate su caratteristiche personali irrilevanti rispetto all'attività dell'ente, ma consente selezione basata su competenze o impegni coerenti con la missione. La seconda è la norma sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento, che deve avvenire a favore di altri ETS o a fini di utilità sociale, in conformità all'articolo 9 del CTS: questa clausola garantisce che le risorse accumulate dall'ente, anche grazie a esenzioni fiscali, rimangano nel circuito del non profit.

Il rapporto tra atto costitutivo e statuto è chiarito definitivamente dal comma 2: in caso di contrasto prevalgono le clausole dello statuto. Questa regola — inversa rispetto a quella che varrebbe per un contratto commerciale ordinario in cui l'atto primario prevarrebbe sull'atto secondario — riflette il fatto che lo statuto è tipicamente il documento più aggiornato e articolato, frequentemente modificato per adeguarsi all'evoluzione dell'ente. Il correttivo D.Lgs. 105/2018 non ha modificato l'articolo 21.

Casi pratici

Caso 1: Fondazione ETS che redige l'atto costitutivo: verifica della clausola di devoluzione

Una fondazione culturale in corso di costituzione come ETS verifica il proprio statuto rispetto all'articolo 21. Il notaio rileva che la clausola di devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento non è conforme al CTS: lo statuto indica come beneficiario un ente estero non iscritto al RUNTS. La clausola viene modificata per prevedere la devoluzione a favore di un altro ETS o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale ai sensi dell'articolo 9 del CTS. Senza questa correzione, il notaio non avrebbe potuto procedere alla verifica propedeutica all'iscrizione al RUNTS.

Caso 2: Associazione ETS che aggiorna lo statuto: conflitto con il vecchio atto costitutivo

Un'associazione di promozione sociale ha redatto nel 2010 un atto costitutivo che indicava una sede legale in un comune di provincia; lo statuto aggiornato nel 2023 indica una sede in un capoluogo di regione. In caso di conflitto sulla competenza territoriale del RUNTS, si applica il comma 2 dell'articolo 21: prevale lo statuto, e la sede rilevante ai fini dell'iscrizione è quella indicata nel documento più recente. L'associazione aggiorna anche l'atto costitutivo per eliminare il contrasto, ma la previsione del CTS risolve nel frattempo qualsiasi questione di prevalenza.

Domande frequenti

Quali sono gli elementi obbligatori dell'atto costitutivo di un ETS?

L'articolo 21, comma 1, elenca: denominazione, assenza di scopo di lucro e finalità civiche/solidaristiche/di utilità sociale, attività di interesse generale, sede legale, patrimonio iniziale (se si chiede la personalità giuridica), norme su ordinamento e rappresentanza, diritti/obblighi degli associati, criteri e procedura di ammissione non discriminatori, nomina dei primi organi sociali e del revisore se previsto, norme sulla devoluzione del patrimonio residuo, e durata se determinata.

In caso di contrasto tra atto costitutivo e statuto, quale prevale?

Prevale lo statuto. Il comma 2 dell'articolo 21 stabilisce che, anche se lo statuto forma oggetto di atto separato, costituisce parte integrante dell'atto costitutivo e le sue clausole prevalgono in caso di contrasto con quelle dell'atto costitutivo.

I criteri di ammissione dei nuovi associati possono essere liberamente fissati dall'ente?

No completamente. L'articolo 21 richiede che i criteri di ammissione siano non discriminatori e coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta. È possibile richiedere competenze o impegni specifici coerenti con la missione dell'ente, ma non possono essere applicati criteri fondati su caratteristiche personali irrilevanti.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 31 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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