Art. 9 D.Lgs. 117/2017 Codice Terzo Settore – Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento
In vigore dal 03/08/2017
1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 , decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli. Note all'art. 9: – Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 ( Codice dell'amministrazione digitale ) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 16 maggio 2005 , S.O.
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In sintesi
L'articolo 9 del Codice del Terzo Settore disciplina la devoluzione del patrimonio residuo degli enti del Terzo settore in caso di estinzione o scioglimento, consacrando il principio dell'intrasmissibilità del patrimonio ai soci o fondatori. In caso di scioglimento, il patrimonio residuo deve essere devoluto ad altri ETS, secondo le disposizioni dello statuto o dell'organo sociale competente, oppure - in mancanza - alla Fondazione Italia Sociale. La devoluzione è subordinata al parere preventivo positivo dell'Ufficio del RUNTS competente (art. 45, comma 1, CTS): il parere deve essere reso entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali si intende positivamente reso. Gli atti di devoluzione compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli. Il collegamento con il Codice civile è diretto: la devoluzione del patrimonio in caso di estinzione delle associazioni riconosciute è regolata dall'art. 31 c.c., che prevede l'intervento dell'autorità governativa; per gli ETS, tale ruolo è ora svolto dall'Ufficio del RUNTS, in un quadro di maggiore certezza e speditezza procedurale.
L'art. 9 CTS presidia uno dei principi cardine del Terzo settore: il divieto di distribuzione indiretta del patrimonio. In caso di scioglimento, le risorse accumulate dall'ETS grazie anche a contributi pubblici e agevolazioni fiscali non possono tornare ai fondatori o ai soci, ma devono restare nel circuito solidaristico, alimentando altri enti che perseguano finalità di interesse generale. Questo principio è la contropartita giuridica delle agevolazioni fiscali di cui godono gli ETS durante la propria vita: la comunità rinuncia a parte del gettito fiscale in cambio della garanzia che le risorse così accantonate siano permanentemente destinate all'utilità sociale. Il correttivo D.Lgs. 105/2018 ha precisato alcune modalità procedurali senza alterare la ratio della norma.
Il meccanismo del parere dell'Ufficio RUNTS è fondamentale: sostituisce il tradizionale intervento dell'autorità governativa previsto dall'art. 31 c.c. per le associazioni riconosciute e introduce un termine di silenzio-assenso (trenta giorni), che bilancia l'esigenza di controllo con la necessità di speditezza nella conclusione delle procedure liquidatorie. La nullità degli atti compiuti in assenza o in difformità dal parere è una sanzione di diritto civile che opera automaticamente, senza bisogno di pronuncia giudiziale: i beneficiari di una devoluzione illegittima sono tenuti a restituire i beni ricevuti, indipendentemente dalla propria buona fede.
La Fondazione Italia Sociale - ente pubblico di diritto privato istituito dall'art. 10 della legge 6 giugno 2016, n. 106 - funge da destinatario residuale dei patrimoni degli ETS estinti in assenza di indicazioni statutarie. Questa soluzione garantisce che le risorse non restino bloccate per carenze organizzative dell'ente sciogliendo, ma confluiscano in un soggetto istituzionale deputato a reinvestirle nel Terzo settore. Sul piano fiscale, la devoluzione del patrimonio residuo tra ETS non genera materia imponibile ai fini IRES in capo al beneficiario, in quanto si tratta di trasferimento a titolo di successione tra enti non lucrativi con finalità analoghe.
Casi pratici
Caso 1: Scioglimento di un'associazione ETS e devoluzione del patrimonio
Caso 2: Fondazione ETS sciolta con statuto silente sulla devoluzione
Domande frequenti
Cosa accade al patrimonio di un ETS se lo statuto non indica il destinatario in caso di scioglimento?
In assenza di disposizioni statutarie o di delibera dell'organo competente, il patrimonio residuo è devoluto alla Fondazione Italia Sociale, ente istituzionale deputato a reinvestire le risorse nel Terzo settore. La devoluzione è comunque subordinata al parere positivo dell'Ufficio del RUNTS competente ex art. 45 CTS.
Cosa succede se un ETS devuelve il patrimonio senza ottenere il parere dell'Ufficio RUNTS?
Gli atti di devoluzione compiuti in assenza o in difformità dal parere dell'Ufficio del RUNTS sono nulli ex art. 9 CTS. La nullità opera di diritto e i beni trasferiti devono essere restituiti. Il parere deve essere richiesto con raccomandata a/r o secondo le modalità del Codice dell'amministrazione digitale e si intende positivamente reso se non risposto entro trenta giorni.
I soci o fondatori di un ETS possono ricevere parte del patrimonio in caso di scioglimento?
No. L'art. 9 CTS, in coerenza con il divieto di distribuzione del patrimonio che caratterizza gli ETS, impone che il patrimonio residuo sia devoluto ad altri ETS o alla Fondazione Italia Sociale. I soci e i fondatori non hanno diritti patrimoniali sul patrimonio dell'ente in caso di scioglimento, salvo il rimborso di eventuali conferimenti o versamenti documentati.
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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In sintesi
L'articolo 9 del Codice del Terzo Settore disciplina la devoluzione del patrimonio residuo degli enti del Terzo settore in caso di estinzione o scioglimento, consacrando il principio dell'intrasmissibilità del patrimonio ai soci o fondatori. In caso di scioglimento, il patrimonio residuo deve essere devoluto ad altri ETS, secondo le disposizioni dello statuto o dell'organo sociale competente, oppure - in mancanza - alla Fondazione Italia Sociale. La devoluzione è subordinata al parere preventivo positivo dell'Ufficio del RUNTS competente (art. 45, comma 1, CTS): il parere deve essere reso entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali si intende positivamente reso. Gli atti di devoluzione compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli. Il collegamento con il Codice civile è diretto: la devoluzione del patrimonio in caso di estinzione delle associazioni riconosciute è regolata dall'art. 31 c.c., che prevede l'intervento dell'autorità governativa; per gli ETS, tale ruolo è ora svolto dall'Ufficio del RUNTS, in un quadro di maggiore certezza e speditezza procedurale.L'art. 9 CTS presidia uno dei principi cardine del Terzo settore: il divieto di distribuzione indiretta del patrimonio. In caso di scioglimento, le risorse accumulate dall'ETS grazie anche a contributi pubblici e agevolazioni fiscali non possono tornare ai fondatori o ai soci, ma devono restare nel circuito solidaristico, alimentando altri enti che perseguano finalità di interesse generale. Questo principio è la contropartita giuridica delle agevolazioni fiscali di cui godono gli ETS durante la propria vita: la comunità rinuncia a parte del gettito fiscale in cambio della garanzia che le risorse così accantonate siano permanentemente destinate all'utilità sociale. Il correttivo D.Lgs. 105/2018 ha precisato alcune modalità procedurali senza alterare la ratio della norma.
Il meccanismo del parere dell'Ufficio RUNTS è fondamentale: sostituisce il tradizionale intervento dell'autorità governativa previsto dall'art. 31 c.c. per le associazioni riconosciute e introduce un termine di silenzio-assenso (trenta giorni), che bilancia l'esigenza di controllo con la necessità di speditezza nella conclusione delle procedure liquidatorie. La nullità degli atti compiuti in assenza o in difformità dal parere è una sanzione di diritto civile che opera automaticamente, senza bisogno di pronuncia giudiziale: i beneficiari di una devoluzione illegittima sono tenuti a restituire i beni ricevuti, indipendentemente dalla propria buona fede.
La Fondazione Italia Sociale - ente pubblico di diritto privato istituito dall'art. 10 della legge 6 giugno 2016, n. 106 - funge da destinatario residuale dei patrimoni degli ETS estinti in assenza di indicazioni statutarie. Questa soluzione garantisce che le risorse non restino bloccate per carenze organizzative dell'ente sciogliendo, ma confluiscano in un soggetto istituzionale deputato a reinvestirle nel Terzo settore. Sul piano fiscale, la devoluzione del patrimonio residuo tra ETS non genera materia imponibile ai fini IRES in capo al beneficiario, in quanto si tratta di trasferimento a titolo di successione tra enti non lucrativi con finalità analoghe.
Casi pratici
Caso 1: Scioglimento di un'associazione ETS e devoluzione del patrimonio
Caso 2: Fondazione ETS sciolta con statuto silente sulla devoluzione
Domande frequenti
Cosa accade al patrimonio di un ETS se lo statuto non indica il destinatario in caso di scioglimento?
In assenza di disposizioni statutarie o di delibera dell'organo competente, il patrimonio residuo è devoluto alla Fondazione Italia Sociale, ente istituzionale deputato a reinvestire le risorse nel Terzo settore. La devoluzione è comunque subordinata al parere positivo dell'Ufficio del RUNTS competente ex art. 45 CTS.
Cosa succede se un ETS devuelve il patrimonio senza ottenere il parere dell'Ufficio RUNTS?
Gli atti di devoluzione compiuti in assenza o in difformità dal parere dell'Ufficio del RUNTS sono nulli ex art. 9 CTS. La nullità opera di diritto e i beni trasferiti devono essere restituiti. Il parere deve essere richiesto con raccomandata a/r o secondo le modalità del Codice dell'amministrazione digitale e si intende positivamente reso se non risposto entro trenta giorni.
I soci o fondatori di un ETS possono ricevere parte del patrimonio in caso di scioglimento?
No. L'art. 9 CTS, in coerenza con il divieto di distribuzione del patrimonio che caratterizza gli ETS, impone che il patrimonio residuo sia devoluto ad altri ETS o alla Fondazione Italia Sociale. I soci e i fondatori non hanno diritti patrimoniali sul patrimonio dell'ente in caso di scioglimento, salvo il rimborso di eventuali conferimenti o versamenti documentati.