Testo dell'articoloVigente
Art. 9 D.Lgs. 117/2017 Codice Terzo Settore — Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento
In vigore dal 03/08/2017
1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 , decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli. Note all'art. 9: – Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 ( Codice dell'amministrazione digitale ) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 16 maggio 2005 , S.O.
Commento
L'art. 9 CTS presidia uno dei principi cardine del Terzo settore: il divieto di distribuzione indiretta del patrimonio. In caso di scioglimento, le risorse accumulate dall'ETS grazie anche a contributi pubblici e agevolazioni fiscali non possono tornare ai fondatori o ai soci, ma devono restare nel circuito solidaristico, alimentando altri enti che perseguano finalità di interesse generale. Questo principio è la contropartita giuridica delle agevolazioni fiscali di cui godono gli ETS durante la propria vita: la comunità rinuncia a parte del gettito fiscale in cambio della garanzia che le risorse così accantonate siano permanentemente destinate all'utilità sociale. Il correttivo D.Lgs. 105/2018 ha precisato alcune modalità procedurali senza alterare la ratio della norma.
Il meccanismo del parere dell'Ufficio RUNTS è fondamentale: sostituisce il tradizionale intervento dell'autorità governativa previsto dall'art. 31 c.c. per le associazioni riconosciute e introduce un termine di silenzio-assenso (trenta giorni), che bilancia l'esigenza di controllo con la necessità di speditezza nella conclusione delle procedure liquidatorie. La nullità degli atti compiuti in assenza o in difformità dal parere è una sanzione di diritto civile che opera automaticamente, senza bisogno di pronuncia giudiziale: i beneficiari di una devoluzione illegittima sono tenuti a restituire i beni ricevuti, indipendentemente dalla propria buona fede.
La Fondazione Italia Sociale — ente pubblico di diritto privato istituito dall'art. 10 della legge 6 giugno 2016, n. 106 — funge da destinatario residuale dei patrimoni degli ETS estinti in assenza di indicazioni statutarie. Questa soluzione garantisce che le risorse non restino bloccate per carenze organizzative dell'ente sciogliendo, ma confluiscano in un soggetto istituzionale deputato a reinvestirle nel Terzo settore. Sul piano fiscale, la devoluzione del patrimonio residuo tra ETS non genera materia imponibile ai fini IRES in capo al beneficiario, in quanto si tratta di trasferimento a titolo di successione tra enti non lucrativi con finalità analoghe.
Casi pratici
Caso 1: Scioglimento di un'associazione ETS e devoluzione del patrimonio
Un'associazione di volontariato iscritta al RUNTS decide di sciogliersi dopo quindici anni di attività. Lo statuto prevede che il patrimonio residuo sia devoluto a un'altra associazione operante nello stesso settore (assistenza agli anziani). Prima di procedere alla devoluzione, l'organo liquidatore deve richiedere il parere dell'Ufficio del RUNTS: se il parere non è reso entro trenta giorni, si intende positivamente reso. L'atto di devoluzione — redatto per atto notarile — deve essere conforme al parere, pena la nullità. Il ricevente non è soggetto a IRES sul patrimonio ricevuto, trattandosi di trasferimento tra ETS con finalità analoghe.
Caso 2: Fondazione ETS sciolta con statuto silente sulla devoluzione
Una fondazione ETS attiva nel settore dell'istruzione viene sciolta per volontà del fondatore sopravvissuto, senza che lo statuto indichi il beneficiario del patrimonio residuo in caso di estinzione. L'organo liquidatore deve rivolgersi all'Ufficio del RUNTS per ottenere il parere sulla devoluzione alla Fondazione Italia Sociale, che diventa automaticamente la destinataria. La mancanza di indicazioni statutarie non comporta alcuna libertà di scelta per i liquidatori: il CTS impone il percorso vincolato della devoluzione nel circuito del Terzo settore.
Domande frequenti
Cosa accade al patrimonio di un ETS se lo statuto non indica il destinatario in caso di scioglimento?
In assenza di disposizioni statutarie o di delibera dell'organo competente, il patrimonio residuo è devoluto alla Fondazione Italia Sociale, ente istituzionale deputato a reinvestire le risorse nel Terzo settore. La devoluzione è comunque subordinata al parere positivo dell'Ufficio del RUNTS competente ex art. 45 CTS.
Cosa succede se un ETS devuelve il patrimonio senza ottenere il parere dell'Ufficio RUNTS?
Gli atti di devoluzione compiuti in assenza o in difformità dal parere dell'Ufficio del RUNTS sono nulli ex art. 9 CTS. La nullità opera di diritto e i beni trasferiti devono essere restituiti. Il parere deve essere richiesto con raccomandata a/r o secondo le modalità del Codice dell'amministrazione digitale e si intende positivamente reso se non risposto entro trenta giorni.
I soci o fondatori di un ETS possono ricevere parte del patrimonio in caso di scioglimento?
No. L'art. 9 CTS, in coerenza con il divieto di distribuzione del patrimonio che caratterizza gli ETS, impone che il patrimonio residuo sia devoluto ad altri ETS o alla Fondazione Italia Sociale. I soci e i fondatori non hanno diritti patrimoniali sul patrimonio dell'ente in caso di scioglimento, salvo il rimborso di eventuali conferimenti o versamenti documentati.
Vedi anche