Testo dell'articoloVigente
Art. 10 D.Lgs. 117/2017 Codice Terzo Settore — Patrimoni destinati ad uno specifico affare
In vigore dal 03/08/2017
1. Gli enti del Terzo settore dotati di personalità giuridica ed iscritti nel registro delle imprese possono costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del codice civile . Note all'art. 10: – Si riportano gli articoli 2447- bis e seguenti del codice civile : «Art. 2447-bis (Patrimoni destinati ad uno specifico affare). – La società può: a) costituire uno o più patrimoni ciascuno dei quali destinato in via esclusiva ad uno specifico affare; b) convenire che nel contratto relativo al finanziamento di uno specifico affare al rimborso totale o parziale del finanziamento medesimo siano destinati i proventi dell'affare stesso, o parte di essi. Salvo quanto disposto in leggi speciali, i patrimoni destinati ai sensi della lettera a) del primo comma non possono essere costituiti per un valore complessivamente superiore al dieci per cento del patrimonio netto della società e non possono comunque essere costituiti per l'esercizio di affari attinenti ad attività riservate in base alle leggi speciali.». «Art. 2447-ter (Deliberazione costitutiva del patrimonio destinato). – La deliberazione che ai sensi della lettera a) del primo comma dell'art. 2447-bis destina un patrimonio ad uno specifico affare deve indicare: a) l'affare al quale è destinato il patrimonio; b) i beni e i rapporti giuridici compresi in tale patrimonio; c) il piano economico-finanziario da cui risulti la congruità del patrimonio rispetto alla realizzazione dell'affare, le modalità e le regole relative al suo impiego, il risultato che si intende perseguire e le eventuali garanzie offerte ai terzi; d) gli eventuali apporti di terzi, le modalità di controllo sulla gestione e di partecipazione ai risultati dell'affare; e) la possibilità di emettere strumenti finanziari di partecipazione all'affare, con la specifica indicazione dei diritti che attribuiscono; f) la nomina di un revisore legale o di una società di revisione legale per la revisione dei conti dell'affare, quando la società non è già assoggettata alla revisione legale; g) le regole di rendicontazione dello specifico affare. Salvo diversa disposizione dello statuto, la deliberazione di cui al presente articolo è adottata dall'organo amministrativo a maggioranza assoluta dei suoi componenti.». «Art. 2447-quater (Pubblicità della costituzione del patrimonio destinato). – La deliberazione prevista dal precedente articolo deve essere depositata e iscritta a norma dell'art.
2436. Nel termine di sessanta giorni dall'iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese i creditori sociali anteriori all'iscrizione possono fare opposizione. Il tribunale, nonostante l'opposizione, può disporre che la deliberazione sia eseguita previa prestazione da parte della società di idonea garanzia.».
Commento
L'art. 10 CTS rappresenta un'innovazione significativa per il diritto degli enti non profit italiani: introduce nel Terzo settore un istituto — il patrimonio destinato — tradizionalmente riservato alle società commerciali. La ratio è consentire agli ETS con personalità giuridica e iscritti nel registro delle imprese di strutturare operazioni complesse (ad esempio, la realizzazione di un immobile da destinare ad housing sociale, o la gestione di un progetto di social impact bond) attraverso la segregazione patrimoniale, senza esporre l'intero patrimonio dell'ente alle obbligazioni connesse all'operazione specifica. Il correttivo D.Lgs. 105/2018 non ha modificato questa disposizione.
Il meccanismo della separazione patrimoniale richiama l'art. 2447-bis c.c., che prevede due forme di patrimonio destinato: la costituzione di un patrimonio separato dedicato all'affare specifico (lett. a), e il finanziamento dedicato con rimborso dai proventi dell'affare (lett. b). Per gli ETS, la forma più rilevante è la prima: consente di isolare beni e rapporti giuridici in un sub-patrimonio che risponde delle obbligazioni afferenti all'affare, proteggendo il patrimonio generale dell'ente. La deliberazione costitutiva deve indicare l'affare, i beni destinati, il piano economico-finanziario e le garanzie offerte ai terzi, secondo la procedura degli artt. 2447-ter ss. c.c.
Sul piano fiscale, i patrimoni destinati non hanno autonoma soggettività tributaria: le operazioni compiute nell'ambito del patrimonio destinato rientrano nel regime fiscale dell'ETS nel suo complesso. Tuttavia, la separazione contabile imposta dalla legge — con obbligo di rendiconto specifico — facilita la tracciabilità dei flussi economici connessi all'affare, con possibili effetti sulla determinazione del reddito imponibile dell'ente e sulla verifica del rispetto dei limiti di secondarietà delle attività commerciali ex art. 6 CTS.
Casi pratici
Caso 1: Impresa sociale che costituisce un patrimonio destinato per un progetto di housing sociale
Un'impresa sociale dotata di personalità giuridica e iscritta nel registro delle imprese decide di realizzare un complesso di alloggi a canone calmierato per famiglie in difficoltà, finanziando l'operazione con contributi pubblici e investimento di un fondo di impatto. Per isolare i rischi del progetto dal patrimonio generale, costituisce un patrimonio destinato ai sensi dell'art. 10 CTS e degli artt. 2447-bis ss. c.c. La deliberazione costitutiva approva il piano economico-finanziario e individua i beni destinati, entro il limite del 10% del patrimonio netto. I creditori del progetto non possono rivalersi sul patrimonio generale dell'impresa sociale.
Caso 2: ETS con personalità giuridica e progetto di social impact bond
Una fondazione ETS iscritta nel registro delle imprese partecipa a un social impact bond promosso da un ente locale per la riduzione della recidiva carceraria. Per gestire i flussi finanziari del progetto in modo trasparente e separato dal patrimonio istituzionale, la fondazione costituisce un patrimonio destinato ex art. 10 CTS: i proventi del progetto afflusicono al patrimonio destinato, che risponde in via esclusiva delle obbligazioni assunte per il progetto. Il rendiconto specifico del patrimonio destinato facilita la rendicontazione ai finanziatori e alla pubblica amministrazione committente.
Domande frequenti
Tutti gli ETS possono costituire patrimoni destinati ai sensi dell'art. 10 CTS?
No. L'art. 10 CTS si applica solo agli ETS che siano dotati di personalità giuridica e iscritti nel registro delle imprese. Restano quindi esclusi gli ETS privi di personalità giuridica (associazioni non riconosciute) e quelli che non esercitano attività d'impresa, come le fondazioni puramente erogative non iscritte nel registro delle imprese.
Qual è il limite quantitativo per la costituzione di un patrimonio destinato da parte di un ETS?
Per rinvio all'art. 2447-bis c.c., i patrimoni destinati ai sensi dell'art. 10 CTS non possono avere un valore complessivamente superiore al 10% del patrimonio netto dell'ente. Questo limite mira a preservare la solidità patrimoniale complessiva dell'ETS, evitando che la segregazione patrimoniale indebolisca la garanzia offerta ai creditori generali dell'ente.
I creditori dell'ETS possono aggredire il patrimonio destinato per debiti estranei all'affare specifico?
No. La separazione patrimoniale opera in entrambe le direzioni: i creditori del patrimonio destinato possono agire solo su quel patrimonio, mentre i creditori generali dell'ETS non possono aggredire il patrimonio destinato per crediti estranei all'affare. Questa segregazione è la principale utilità pratica dell'istituto per la strutturazione di operazioni complesse.
Vedi anche