Testo dell'articoloVigente
Art. 6 D.Lgs. 117/2017 Codice Terzo Settore — Attività diverse
In vigore dal 03/08/2017
1. Gli enti del Terzo settore possono esercitare attività diverse da quelle di cui all'articolo 5, a condizione che l'atto costitutivo o lo statuto lo consentano e siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , sentita la Cabina di regia di cui all'articolo 97, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale. ((Per gli enti del Terzo settore iscritti anche nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera gg), del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 , è fatta salva l'applicazione dell'articolo 9, comma 1-bis, del medesimo decreto legislativo n. 36 del 2021 , a condizione che i proventi ivi indicati siano impiegati in attività di interesse generale afferenti allo svolgimento di attività sportive dilettantistiche, come definite dall'articolo 7, comma 1, lettera b), del citato decreto legislativo n. 36 del 2021 e dall'articolo 5, comma 1 , del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39 )) .
Commento
L'art. 6 CTS introduce nel sistema del Terzo settore una categoria residuale ma fondamentale: le «attività diverse», che per natura non rientrano tra le attività di interesse generale tipizzate nell'art. 5, ma che possono essere svolte dagli ETS purché restino subordinate — per entità di risorse impiegate — alle attività istituzionali. La ratio è duplice: da un lato, consentire agli ETS di generare entrate aggiuntive a sostegno della propria missione; dall'altro, presidiare il rischio di snaturamento degli enti, evitando che l'attività commerciale accessoria diventi prevalente. Il decreto ministeriale attuativo — adottato con D.M. 19 maggio 2021 — ha introdotto criteri quantitativi e qualitativi per verificare la secondarietà e strumentalità.
Il concetto di «strumentalità» va interpretato in senso funzionale: l'attività diversa deve essere finalizzata, anche indirettamente, al perseguimento delle attività di interesse generale. Non è sufficiente che i proventi confluiscano genericamente nel patrimonio dell'ente; occorre che l'attività serva a sostenere, integrare o valorizzare le attività principali. Sul piano del coordinamento con il Codice civile, la secondarietà dell'attività commerciale per gli ETS richiama il dibattito sull'oggetto esclusivo o principale ai sensi dell'art. 148 TUIR, ma se ne distingue per la presenza di criteri normativi più analitici. Il correttivo D.Lgs. 105/2018 non ha modificato l'art. 6, lasciando invariato il meccanismo di rinvio al decreto ministeriale.
La disposizione aggiuntiva sulle attività sportive dilettantistiche — inserita per effetto del D.Lgs. 36/2021 — crea un'eccezione settoriale al regime generale: gli ETS che siano anche affiliati a federazioni sportive e iscritti nel registro delle attività sportive dilettantistiche possono applicare le agevolazioni previste dall'art. 9, comma 1-bis, del D.Lgs. 36/2021, ma solo se i proventi sono reinvestiti in attività di interesse generale sportivo. Questa convergenza di regimi — CTS e riforma dello sport — testimonia la complessità del coordinamento normativo che l'interprete è chiamato a gestire.
Casi pratici
Caso 1: Associazione ETS che organizza corsi a pagamento
Un'associazione di promozione sociale iscritta al RUNTS, la cui attività principale è la formazione gratuita di giovani in situazione di disagio, decide di organizzare corsi di lingua a pagamento aperti al pubblico per finanziare la propria missione. L'art. 6 CTS consente questa attività, ma occorre che i proventi da essa derivanti non superino i limiti fissati dal D.M. 19 maggio 2021 in rapporto alle risorse totali impiegate nelle attività di interesse generale. In caso contrario, l'ente rischia di perdere la qualifica non commerciale ai fini TUIR, con ricadute sul regime IRES applicabile.
Caso 2: Fondazione ETS e gestione di spazi commerciali
Una fondazione ETS che gestisce un museo dedicato all'arte contemporanea affitta spazi del museo per eventi aziendali. Lo statuto prevede espressamente questa possibilità come attività strumentale al reperimento di risorse per le attività espositive. Il CTS consente l'operazione purché i proventi dell'attività locativa rimangano secondari rispetto alle entrate istituzionali e siano reinvestiti nelle attività museali. Il rispetto dei criteri del D.M. attuativo è condizione per mantenere i benefici fiscali connessi allo status di ETS.
Domande frequenti
Quali condizioni deve soddisfare un ETS per svolgere attività diverse ai sensi dell'art. 6 CTS?
L'atto costitutivo o lo statuto devono autorizzare le attività diverse; queste devono essere secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale dell'art. 5; infine, devono rispettare i criteri e i limiti del decreto ministeriale attuativo (D.M. 19 maggio 2021), che considera il rapporto tra le risorse impiegate nelle attività diverse e quelle impiegate nelle attività principali.
Come incide la qualificazione di un'attività come «diversa» sul regime fiscale dell'ETS?
Le attività diverse ex art. 6 CTS sono tendenzialmente commerciali ai fini fiscali. I relativi proventi possono essere soggetti a IRES secondo le regole ordinarie, salve le agevolazioni previste dal Titolo X CTS. La qualificazione come «secondaria e strumentale» non neutralizza il carattere commerciale dell'attività, ma ne limita l'entità, presidiando il mantenimento della qualifica non commerciale dell'ente ai fini TUIR.
Gli ETS che svolgono anche attività sportive dilettantistiche hanno regole speciali per le attività diverse?
Sì. Per gli ETS iscritti anche nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (D.Lgs. 36/2021), è fatta salva l'applicazione dell'art. 9, comma 1-bis, del medesimo decreto, a condizione che i proventi siano impiegati in attività di interesse generale afferenti allo svolgimento di attività sportive dilettantistiche.
Vedi anche