← Torna a Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017)
Ultimo aggiornamento: 21 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Prassi e linee guida
  4. Casi pratici
  5. Domande frequenti
  6. Vedi anche
In sintesi
L'articolo 32 del Codice del Terzo settore disciplina le organizzazioni di volontariato (ODV), una delle tipologie storiche del Terzo settore italiano, già regolata dalla L. 266/1991. Le ODV sono definite come enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, da almeno sette persone fisiche o tre ODV. Lo scopo è lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più attività di interesse generale di cui all'art. 5 CTS, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. Due requisiti caratterizzano l'identità delle ODV rispetto ad altre tipologie di ETS. Il primo è il principio della «prevalente attività a favore di terzi»: l'ODV opera principalmente per beneficiari esterni alla compagine sociale, non per i soli associati. Questa è la differenza concettuale di fondo rispetto alle APS (art. 35 CTS), che invece operano principalmente a favore degli associati o dei loro familiari. Una croce verde che soccorre persone in emergenza sanitaria, un'associazione che assiste senzatetto, un gruppo che porta i pasti agli anziani soli sono tipiche ODV: tutti i destinatari dell'attività sono esterni alla compagine associativa. Il secondo requisito è la «prevalente attività di volontariato» dei propri associati: gli associati che prestano la loro opera devono farlo in via prevalente come volontari ai sensi dell'art. 17 CTS, non come lavoratori retribuiti. Le ODV possono comunque avvalersi anche di lavoratori dipendenti o autonomi, ma in misura non prevalente e solo per esigenze tecniche o di funzionamento ai sensi dell'art. 33 CTS (limite del 50 per cento del numero dei volontari, o del 5 per cento degli associati). Il comma 1-bis introdotto dal correttivo D.Lgs. 105/2018 prevede un meccanismo di ricostituzione del numero minimo: se il numero degli associati scende sotto la soglia minima di sette (o tre ODV), l'ente ha un anno per integrarlo. In mancanza, viene cancellato dal RUNTS, salvo possibilità di iscrizione in un'altra sezione del Registro (tipicamente la sezione residuale «altri enti del Terzo settore» o, ricorrendone i requisiti, la sezione APS). Il comma 2 ammette la presenza di altri ETS o enti senza scopo di lucro come associati, ma con il limite del 50 per cento del numero delle ODV: la regola tutela la natura prevalentemente di base associativa dell'ODV, evitando che la qualifica venga assunta da strutture di secondo livello con prevalenza di enti rispetto a persone fisiche. Il comma 3 impone l'uso obbligatorio nella denominazione sociale dell'indicazione «organizzazione di volontariato» o dell'acronimo «ODV», riservando l'uso ai soli enti effettivamente iscritti nella sezione ODV del RUNTS: l'utilizzo indebito da parte di terzi configura un'irregolarità sanzionabile. L'attività di Protezione civile, disciplinata dalla lettera y) dell'art. 5, comma 1, CTS, è oggetto di disciplina speciale: le ODV che svolgono attività di Protezione civile sono regolate dal D.Lgs. 1/2018 (Codice della Protezione civile), oltre che dal CTS, e devono iscriversi anche agli elenchi territoriali della Protezione civile regionale o nazionale. La disciplina speciale tutela la specificità del soccorso in emergenza, con regole su formazione, idoneità sanitaria, standard operativi. Profili fiscali: le ODV godono di un regime particolarmente favorevole ex art. 84 CTS (decommercializzazione delle attività di vendita di beni acquisiti a titolo gratuito a fini di sovvenzione, esenzione IRES su redditi di immobili destinati ad attività non commerciale), in coordinamento con le agevolazioni generali degli artt. 79-83 CTS.

Testo dell'articoloVigente

Art. 32 D.Lgs. 117/2017 Codice Terzo Settore — Organizzazioni di volontariato

In vigore dal 03/08/2017

1. Le organizzazioni di volontariato sono enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre organizzazioni di volontariato, per lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più attività di cui all'articolo 5, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

1-bis. Se successivamente alla costituzione il numero degli associati diviene inferiore a quello stabilito nel comma 1, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'organizzazione di volontariato è cancellata dal Registro unico nazionale del Terzo settore se non formula richiesta di iscrizione in un'altra sezione del medesimo.

2. Gli atti costitutivi delle organizzazioni di volontariato possono prevedere l'ammissione come associati di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato.

3. La denominazione sociale deve contenere l'indicazione di organizzazione di volontariato o l'acronimo ODV. L'indicazione di organizzazione di volontariato o l'acronimo ODV, ovvero di parole o locuzioni equivalenti o ingannevoli, non può essere usata da soggetti diversi dalle organizzazioni di volontariato.

4. Alle organizzazioni di volontariato che svolgono l'attività di cui all'articolo 5, comma 1, lettera y), le norme del presente capo si applicano nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione civile e alla relativa disciplina si provvede nell'ambito di quanto previsto dall' articolo 1, comma 1, lettera d), della legge 16 marzo 2017, n. 30 . ((Ai fini del calcolo della quota percentuale di cui al comma 2 non sono computati i gruppi comunali, intercomunali e provinciali di protezione civile)) .

Commento

Le ODV sono la categoria storica del volontariato italiano organizzato. Nate sull'esperienza pratica delle associazioni che operavano nei settori sanitario (croci verdi, croci bianche, croce rossa), socio-assistenziale (San Vincenzo, Caritas, associazioni laiche di aiuto), di Protezione civile (gruppi comunali, ANA Protezione civile, AIB) e di tutela dei diritti (associazioni di consumatori, di disabili, di malati), hanno trovato il primo riconoscimento legislativo nella L. 266/1991, che ne aveva tracciato i caratteri fondamentali: gratuità dell'attività, presenza di un nucleo di volontari, attività a favore di terzi, struttura democratica. La riforma del 2017 conserva sostanzialmente questo impianto ma lo coordina con la disciplina generale del CTS. Le ODV sono quindi al tempo stesso enti specifici (regolati dagli artt. 32-34 CTS sulla loro disciplina caratterizzante) e enti del Terzo settore (regolati anche dalle disposizioni generali del Codice in materia di iscrizione al RUNTS, governance, divieto di distribuzione degli utili, controllo, fiscalità del titolo X). La continuità storica è importante anche sul piano pratico: la maggior parte delle ODV operative oggi nel Paese deriva da associazioni storicamente iscritte nei registri regionali del volontariato ex L. 266/1991 e migrate al RUNTS nel 2021-2022.

La funzione sistematica della norma è di tipizzare l'ODV come «associazione di volontari attivi a favore di terzi». I due requisiti distintivi (prevalente attività a favore di terzi e prevalente attività di volontariato degli associati) costituiscono la struttura identitaria del modello. Un'associazione che opera principalmente per i propri associati non può essere ODV; deve eventualmente assumere la forma di APS ex art. 35 CTS. Un'associazione che opera attraverso lavoratori retribuiti, anche se a favore di terzi, non può essere ODV; può essere ente filantropico ex artt. 37-39 CTS, fondazione, impresa sociale ex D.Lgs. 112/2017 o altra tipologia di ETS. La rigidità del modello è funzionale a preservarne la specificità: il sistema fiscale e amministrativo riserva alle ODV alcune agevolazioni rafforzate (in particolare l'art. 84 CTS sull'esenzione IRES per redditi degli immobili destinati esclusivamente ad attività non commerciale; alcuni regimi IVA agevolati; l'accesso ai contributi pubblici previsti dall'art. 56 CTS per le convenzioni con la pubblica amministrazione; la detrazione rafforzata al 35 per cento per le erogazioni liberali ricevute ex art. 83 CTS rispetto al 30 per cento generale) che si giustificano solo se la struttura associativa effettivamente corrisponde al modello tipizzato. Il riconoscimento di queste agevolazioni rafforzate è coerente con la storica considerazione del volontariato come bene di interesse pubblico, da sostenere attraverso il sistema fiscale.

Sotto il profilo fiscale, le ODV beneficiano di un regime particolarmente favorevole. L'art. 84 CTS qualifica come non commerciali, oltre alle attività di cui all'art. 79, commi 2-4, le attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, la cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari (se la vendita è curata direttamente dall'ODV senza intermediari), la somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni e celebrazioni a carattere occasionale. Il comma 2 dell'art. 84, introdotto dal D.L. 21 ottobre 2021, n. 152, prevede inoltre che i redditi degli immobili destinati in via esclusiva allo svolgimento di attività non commerciale da parte delle ODV siano esenti da IRES, beneficio significativo per le numerose ODV con sede in immobili di proprietà (magazzini di stoccaggio, sedi sociali, centri operativi). Queste agevolazioni sono rilevanti nella valutazione strategica della tipologia di ETS da scegliere: per un'associazione che opera prevalentemente a favore di terzi attraverso volontari, la qualifica di ODV è spesso più conveniente delle altre opzioni. Si aggiunge la disciplina dell'art. 56 CTS sulle convenzioni con la pubblica amministrazione per servizi di interesse generale, riservate in via prioritaria a ODV e APS: si tratta di un canale di accesso diretto a finanziamenti pubblici che evita le procedure di gara ordinarie del D.Lgs. 36/2023 sui contratti pubblici, in coerenza con la sentenza della Corte di Giustizia UE C-113/13 «Spezzino» che ha riconosciuto la specificità del volontariato anche nel diritto europeo della concorrenza.

Sul piano operativo, la qualifica di ODV richiede una verifica costante del rispetto dei requisiti. Il numero minimo di sette associati persone fisiche (o tre ODV) deve essere mantenuto nel tempo; in caso di calo, l'ente ha un anno per ricostituirlo, periodo durante il quale può continuare a operare senza decadenza immediata della qualifica. La «prevalenza» dell'attività di volontariato deve essere documentata nel bilancio sociale (obbligatorio per ricavi superiori a un milione di euro ex art. 14 CTS) o nella relazione di missione (per ricavi superiori a 220.000 euro ex art. 13 CTS) attraverso l'evidenziazione del numero di volontari attivi nel registro ex art. 17 CTS, delle ore prestate, dell'incidenza dei costi del lavoro sui costi totali (rapporto tra costi del personale e costi complessivi, ai sensi dell'art. 33 CTS che fissa il limite del 50 per cento di lavoratori sul numero di volontari). La presenza eventuale di altri ETS come associati non deve superare il 50 per cento del numero delle ODV associate, e nella conta i gruppi comunali, intercomunali e provinciali di Protezione civile non sono computati ex comma 4 dell'art. 32. La denominazione sociale deve contenere obbligatoriamente «organizzazione di volontariato» o «ODV», e l'uso della sigla è riservato: l'utilizzo di terminologia equivalente o ingannevole da parte di soggetti non iscritti nella sezione ODV del RUNTS può configurare un illecito amministrativo, oltre che una pratica commerciale scorretta ai sensi del D.Lgs. 145/2007 nei confronti dei donatori. Per le ODV di Protezione civile la disciplina si integra con il D.Lgs. 1/2018 (Codice della Protezione civile) e con la normativa regionale di settore, che spesso prevede requisiti aggiuntivi per l'iscrizione agli elenchi territoriali (formazione obbligatoria dei volontari, idoneità sanitaria, mezzi e attrezzature minime, standard di operatività). L'integrazione tra disciplina CTS e disciplina Protezione civile è particolarmente significativa per il governo delle emergenze nazionali, dove le ODV operano sotto il coordinamento del Dipartimento della Protezione civile e dei sistemi regionali.

Prassi e linee guida

· Calcolo delle percentuali volontari/lavoratori nelle ODV (art. 32 comma 1 e art. 33 CTS)

La sezione B.1 chiarisce che per il calcolo della prevalenza dell'apporto volontario richiesta dall'art. 32, comma 1 CTS si utilizza il «criterio capitario» (numero di volontari iscritti nel registro rispetto al numero di lavoratori), distinto dal criterio ore/uomo previsto dal D.M. 107/2021 per le attività diverse. Questo garantisce agli enti di piccole dimensioni di non incorrere in oneri amministrativi sproporzionati.

Leggi il documento su www.lavoro.gov.it

· Possibilità di prestazioni retribuite degli associati ODV

La sezione B.3 chiarisce che le ODV, a differenza delle APS, non possono avvalersi di prestazioni retribuite dei propri associati in mancanza di espressa previsione legislativa. I limiti all'impiego di lavoratori retribuiti di cui all'art. 33 CTS si aggiungono ai vincoli generali dell'art. 32, comma 1 che qualifica le ODV per il loro carattere prevalentemente volontaristico.

Leggi il documento su www.lavoro.gov.it

· 24/01/2024

Leggi il documento su www.agenziaentrate.gov.it

Casi pratici

Caso 1: Gruppo di vicinato che vuole costituirsi in ODV per assistere anziani soli

Otto persone di un quartiere si sono organizzate informalmente per portare la spesa e fare compagnia ad anziani soli del territorio. Vogliono formalizzare l'attività costituendo un'ODV. Verifica requisiti ex art. 32 CTS: sono otto persone fisiche (soglia minima sette: ok); l'attività è rivolta a terzi non associati (anziani assistiti: ok); tutti i partecipanti operano come volontari senza retribuzione (prevalenza volontariato: ok); l'attività rientra nell'art. 5, comma 1, lettera a) CTS («interventi e servizi sociali»). Procedura: stesura dell'atto costitutivo e dello statuto con denominazione contenente l'acronimo «ODV», clausole obbligatorie ex art. 21 CTS, governance democratica ex artt. 23-25 CTS, assenza di scopo di lucro ex art. 8 CTS, devoluzione del patrimonio ex art. 9 CTS. Sottoscrizione dell'atto costitutivo, anche in scrittura privata autenticata se si vuole acquistare la personalità giuridica ex art. 22 CTS. Domanda di iscrizione al RUNTS sezione ODV attraverso il portale telematico. Una volta iscritta, l'ODV deve attivare la copertura assicurativa dei volontari ex art. 18 CTS, istituire il registro dei volontari ex art. 17 CTS, e adeguare carta intestata e comunicazioni con gli estremi del RUNTS.

Caso 2: ODV storica che vuole inserire un'APS come associata

Un'ODV cittadina con 30 associati persone fisiche valuta l'opportunità di accogliere come associate due APS partner con cui collabora da anni. L'organo amministrativo deve verificare la compatibilità ex art. 32, comma 2, CTS: gli atti costitutivi possono prevedere l'ammissione come associati di altri ETS o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50 per cento del numero delle ODV (qui interpretato come «numero degli associati che hanno la qualifica di ODV», quindi della categoria base delle persone fisiche operanti come volontari). Nel caso concreto: 30 associati persone fisiche, 2 APS associate = 6,7 per cento, ampiamente entro la soglia. Procedura: verifica statutaria della clausola che ammette altri ETS come associati (se non prevista, occorre modifica statutaria con assemblea straordinaria); delibera dell'organo competente di ammissione delle due APS; comunicazione al RUNTS dell'aggiornamento della compagine associativa; segnalazione nel bilancio sociale o nella relazione di missione.

Domande frequenti

Quanti soci servono per costituire un'ODV?

Sette persone fisiche oppure tre ODV già esistenti. Il comma 1 dell'art. 32 indica chiaramente queste due alternative. Non è possibile costituire un'ODV con cinque o sei soci fondatori. La soglia di sette è stata mantenuta dal CTS rispetto alla disciplina previgente della L. 266/1991. Una volta costituita, se il numero degli associati scende sotto la soglia minima, l'ODV ha un anno per ricostituirlo; in mancanza viene cancellata dal RUNTS, salvo l'opzione di chiedere l'iscrizione in un'altra sezione (ad esempio nella sezione generale degli ETS, se ne ricorrono i requisiti).

Un'ODV può avere dipendenti?

Sì, ma in via non prevalente. L'art. 33 CTS consente alle ODV di avvalersi di lavoratori dipendenti o autonomi solo nei limiti necessari al loro regolare funzionamento o per qualificare o specializzare l'attività. Il numero dei lavoratori non può essere superiore al 50 per cento del numero dei volontari, o al 5 per cento del numero degli associati. Il principio è che il volontariato deve restare prevalente: se l'ODV utilizza lavoratori retribuiti come modalità principale di erogazione dei servizi, viene meno il requisito identitario della prevalente attività di volontariato e l'ente deve trasformarsi in un'altra tipologia di ETS (associazione generale, ente filantropico, impresa sociale).

Qual è la differenza tra ODV e APS?

La differenza principale riguarda i destinatari dell'attività. L'ODV opera prevalentemente a favore di terzi, cioè di persone esterne alla compagine sociale (assistiti, beneficiari, comunità in generale). L'APS opera prevalentemente a favore degli associati o dei loro familiari conviventi. Una croce rossa di paese che assiste anziani non associati è tipicamente un'ODV; un circolo culturale che organizza attività per i propri soci e le loro famiglie è tipicamente un'APS. Anche il regime fiscale è in parte diverso: le ODV hanno esenzioni specifiche ex art. 84 CTS (in particolare per i redditi degli immobili destinati ad attività non commerciali); le APS godono di regimi di decommercializzazione previsti dall'art. 85 CTS per le attività verso associati.

Posso usare la sigla ODV se non sono iscritto al RUNTS?

No. Il comma 3 dell'art. 32 riserva l'uso della denominazione «organizzazione di volontariato» e della sigla «ODV» (o di espressioni equivalenti o ingannevoli) ai soli soggetti iscritti nella sezione ODV del RUNTS. L'uso indebito può configurare una pratica commerciale ingannevole ex D.Lgs. 145/2007 nei confronti dei donatori e dei beneficiari, oltre a una violazione delle disposizioni del CTS che può essere oggetto di intervento da parte dell'Ufficio del RUNTS competente. Un'associazione che svolge attività di volontariato ma non è iscritta come ODV può continuare a operare, ma deve utilizzare una diversa denominazione (ad esempio «associazione di volontari» o semplicemente «associazione»).

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 31 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.