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Ultimo aggiornamento: 21 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
L'articolo 13 del Codice del Terzo Settore disciplina le scritture contabili e il bilancio degli enti del Terzo settore, introducendo un sistema modulare graduato in base alle dimensioni economiche dell'ente. Il regime ordinario prevede la redazione del bilancio di esercizio composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione. Gli ETS privi di personalità giuridica con entrate non superiori a 300.000 euro possono adottare il rendiconto per cassa. Una soglia ulteriormente semplificata — introdotta dal correttivo D.Lgs. 105/2018 — consente agli ETS con entrate non superiori a 60.000 euro di redigere il rendiconto per cassa in forma aggregata (comma 2-bis). Gli ETS che esercitano attività d'impresa in via principale devono tenere le scritture contabili ordinarie ex art. 2214 c.c. e depositare il bilancio civilistico nel registro delle imprese. I modelli di bilancio sono definiti con decreto ministeriale. La norma si coordina con il TUIR sotto il profilo della prova della natura non commerciale dell'ente, poiché la rendicontazione separata tra attività istituzionali e attività commerciali è condizione per il mantenimento delle agevolazioni fiscali.

Testo dell'articoloVigente

Art. 13 D.Lgs. 117/2017 Codice Terzo Settore — Scritture contabili e bilancio

In vigore dal 03/08/2017

1. Gli enti del Terzo settore devono redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

2. Il bilancio degli enti del Terzo settore ((privi di personalità giuridica)) con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate ((non superiori a 300.000)) euro può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa. ((2-bis. Per tutti gli enti del Terzo settore, in caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate non superiori a 60.000 euro, il rendiconto per cassa può indicare le entrate e le uscite in forma aggregata)) ((3. Il bilancio di cui ai commi 1, 2 e 2-bis deve essere redatto in conformità ai modelli definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore e, limitatamente al bilancio di cui al comma 2-bis, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della giustizia))

4. Gli enti del Terzo settore che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale devono tenere le scritture contabili di cui all' articolo 2214 del codice civile .

5. Gli enti del Terzo settore di cui al comma 4 devono redigere e depositare presso il registro delle imprese il bilancio di esercizio redatto, a seconda dei casi, ai sensi degli articoli 2423 e seguenti, 2435-bis o 2435-ter del codice civile . ((Tali enti, se non rivestono la qualifica di imprese sociali, possono redigere il bilancio di esercizio ai sensi del comma 1, secondo i modelli di cui al comma 3)) .

6. L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 6 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

7. Gli enti del Terzo settore non iscritti nel registro delle imprese devono depositare il bilancio presso il registro unico nazionale del Terzo settore.

Commento

L'art. 13 CTS risponde a una delle principali criticità del diritto del Terzo settore previgente: l'assenza di un sistema contabile unitario adeguato alla varietà dimensionale degli ETS. Prima della riforma, gli obblighi contabili variavano notevolmente tra le diverse figure giuridiche (ONLUS, organizzazioni di volontariato, APS), creando incertezze applicative e difficoltà di confronto. Il CTS ha introdotto un sistema modulare che scala gli adempimenti in funzione delle dimensioni economiche dell'ente, garantendo al contempo la trasparenza necessaria verso i soci, i donatori e le autorità di vigilanza. Il correttivo D.Lgs. 105/2018 ha integrato il comma 2-bis per gli enti di minime dimensioni (entrate ≤ 60.000 euro), semplificando ulteriormente gli adempimenti.

La struttura del bilancio prevista dal comma 1 — stato patrimoniale, rendiconto gestionale, relazione di missione — si discosta dal modello civilistico tradizionale (artt. 2423 ss. c.c.), che incentra il bilancio sul conto economico. La «relazione di missione» è un documento peculiare del diritto del Terzo settore: non si limita a illustrare le poste contabili, ma descrive le modalità con cui l'ente ha perseguito le proprie finalità statutarie, fornendo informazioni di natura qualitativa che integrano quelle quantitative del rendiconto gestionale. Il decreto ministeriale sui modelli di bilancio (D.M. 5 marzo 2020) ha standardizzato i formati, facilitando la comparabilità tra enti.

Il coordinamento con il TUIR è essenziale sul piano fiscale. Gli enti non commerciali che vogliono avvalersi del regime agevolato previsto dagli artt. 143 ss. TUIR devono dimostrare che l'attività commerciale non è prevalente: la contabilità separata tra gestione istituzionale e attività commerciale — imposta dall'art. 20 CTS — consente di produrre tale prova. Per gli ETS che esercitano attività d'impresa in via principale, il deposito del bilancio civilistico nel registro delle imprese garantisce la trasparenza verso i creditori e integra il sistema di controlli previsto dal CTS.

Domande frequenti

Qual è la differenza tra rendiconto gestionale e conto economico negli ETS?

Il rendiconto gestionale è specifico per gli ETS e indica proventi e oneri dell'ente secondo i modelli ministeriali, dando risalto alla provenienza delle risorse (attività istituzionali, commerciali, raccolta fondi). Il conto economico è il documento civilistico previsto dall'art. 2425 c.c. per le imprese: gli ETS che esercitano attività d'impresa in via principale devono redigere entrambi o, in alternativa, possono redigere il bilancio secondo i modelli CTS salvo che abbiano la qualifica di impresa sociale.

Un'associazione ETS con entrate di 50.000 euro può adottare il rendiconto per cassa in forma aggregata?

Sì, se l'associazione è priva di personalità giuridica. Il comma 2-bis dell'art. 13 CTS, introdotto dal D.Lgs. 105/2018, prevede che per tutti gli ETS con entrate non superiori a 60.000 euro il rendiconto per cassa possa indicare le entrate e le uscite in forma aggregata, semplificando notevolmente gli adempimenti contabili.

Un ETS che svolge attività d'impresa deve depositare il bilancio nel registro delle imprese?

Sì, se l'ente esercita la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale (art. 13, comma 5, CTS). In tal caso deve redigere il bilancio secondo le norme civilistiche (artt. 2423 ss. c.c.) e depositarlo nel registro delle imprese. Questa regola si applica principalmente alle imprese sociali e agli ETS di grandi dimensioni con significativa attività commerciale.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 31 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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