In sintesi
L'articolo 12 del Codice del Terzo Settore disciplina l'uso dell'indicazione «ente del Terzo settore» o dell'acronimo «ETS» nella denominazione e nelle comunicazioni degli enti iscritti al RUNTS. Il comma 1 impone che la denominazione sociale degli ETS contenga tale indicazione in qualunque modo formata, e che essa sia utilizzata negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. Il comma 2 esclude dall'obbligo gli enti di cui all'art. 4, comma 3 (enti religiosi), che mantengono denominazioni proprie. Il comma 3 vieta l'uso dell'indicazione ETS o di parole equivalenti o ingannevoli a soggetti diversi dagli enti iscritti al RUNTS: si tratta di una tutela contro l'appropriazione indebita di una qualifica che consente l'accesso a benefici fiscali rilevanti. Il coordinamento con il Codice civile riguarda le norme sull'uso della denominazione nelle associazioni (art. 36 c.c.) e nelle fondazioni. La violazione del divieto di cui al comma 3 può integrare condotte rilevanti anche ai fini penali (falso) o sanzionatori amministrativi.
Testo dell'articoloVigente
Art. 12 D.Lgs. 117/2017 Codice Terzo Settore — Denominazione sociale
In vigore dal 03/08/2017
1. La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di ente del Terzo settore o l'acronimo ETS. Di tale indicazione deve farsi uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli enti di cui all'articolo 4, comma
3. 3. L'indicazione di ente del Terzo settore o dell'acronimo ETS, ovvero di parole o locuzioni equivalenti o ingannevoli, non può essere usata da soggetti diversi dagli enti del Terzo settore.
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Commento
L'art. 12 CTS introduce un sistema di denominazione obbligatoria che svolge una duplice funzione: verso i terzi, garantisce la trasparenza e la riconoscibilità degli enti iscritti al RUNTS, consentendo a donatori, enti pubblici e controparti commerciali di identificare immediatamente la natura dell'interlocutore; verso l'ordinamento, presidia l'integrità del sistema delle agevolazioni fiscali, impedendo che soggetti non qualificati si avvalgano di una denominazione che evoca benefici riservati agli ETS. Il correttivo D.Lgs. 105/2018 non ha modificato questa disposizione, che sin dall'origine presentava un assetto normativo chiaro.
L'obbligo di inserire l'indicazione ETS nella denominazione si affianca — senza sovrapporsi — alle norme civilistiche sulla denominazione delle persone giuridiche. L'art. 36 c.c. richiede che la denominazione delle associazioni non riconosciute figuri negli atti; gli artt. 16 e 22 c.c. disciplinano la denominazione delle associazioni riconosciute e delle fondazioni. L'art. 12 CTS aggiunge un elemento qualificante ulteriore, specifico per gli ETS, che si cumula con le prescrizioni civilistiche senza sostituirle. In caso di modifica della denominazione per inserire l'acronimo ETS, l'ente deve procedere alla modifica statutaria con le formalità previste e aggiornare l'iscrizione al RUNTS.
Il divieto del comma 3 è norma di ordine pubblico economico: l'uso indebito dell'acronimo ETS o di locuzioni equivalenti e ingannevoli può essere perseguito in via amministrativa dall'autorità di vigilanza del RUNTS e, nei casi più gravi, potrebbe integrare gli estremi di reati contro la fede pubblica o pratiche commerciali scorrette ai sensi del D.Lgs. 206/2005 (Codice del Consumo). La tutela dell'acronimo ETS è analoga a quella prevista per altre qualifiche riservate nell'ordinamento (es. «banca», «assicurazione»).
Casi pratici
Caso 1: Associazione che deve adeguare la denominazione all'iscrizione al RUNTS
Un'associazione di promozione culturale fondata nel 2005 con denominazione «Circolo delle Arti» decide di iscriversi al RUNTS per accedere alle agevolazioni fiscali del CTS. Una volta perfezionata l'iscrizione, deve adeguare la propria denominazione inserendo l'acronimo ETS (es. «Circolo delle Arti ETS»). L'adeguamento richiede una delibera assembleare di modifica statutaria e l'aggiornamento dell'iscrizione al RUNTS: da quel momento, l'associazione è tenuta a usare la denominazione aggiornata in tutti gli atti e nelle comunicazioni al pubblico.
Caso 2: Ente non qualificato che usa abusivamente la dicitura ETS
Una società di capitali che opera nel settore dei servizi sociali utilizza impropriamente la dicitura «ETS» nella propria denominazione commerciale per attrarre donazioni e contributi pubblici riservati agli enti del Terzo settore. L'uso è vietato dal comma 3 dell'art. 12 CTS: l'Ufficio del RUNTS e le autorità di vigilanza possono intervenire con provvedimenti sanzionatori. I donatori che abbiano effettuato erogazioni fiduciosi della qualifica ETS potrebbero agire per la restituzione dei contributi, e le agevolazioni fiscali eventualmente godute sono soggette a recupero da parte dell'Agenzia delle Entrate.
Domande frequenti
Un'associazione ETS è obbligata a inserire la dicitura «ETS» nella propria denominazione?
Sì. L'art. 12, comma 1, CTS impone che la denominazione sociale degli ETS contenga l'indicazione «ente del Terzo settore» o l'acronimo «ETS», in qualunque modo formata. Questa indicazione deve comparire anche negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. L'unica eccezione riguarda gli enti religiosi ex art. 4, comma 3, CTS.
Un ente non iscritto al RUNTS può usare la dicitura «ETS» nella propria denominazione?
No. Il comma 3 dell'art. 12 CTS vieta espressamente l'uso dell'indicazione «ente del Terzo settore», dell'acronimo ETS o di parole equivalenti o ingannevoli a soggetti diversi dagli ETS iscritti al RUNTS. La violazione di tale divieto può avere conseguenze sanzionatorie amministrative e, nei casi più gravi, rilevanza penale.
Come deve procedere un'associazione già esistente per adeguare la propria denominazione alle prescrizioni dell'art. 12 CTS?
L'associazione deve deliberare la modifica della denominazione in sede assembleare, con le modalità previste dallo statuto, e procedere all'aggiornamento dell'iscrizione al RUNTS mediante comunicazione all'ufficio competente. Se l'ente ha personalità giuridica, la modifica deve essere iscritta anche nel registro delle persone giuridiche.
Vedi anche