Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 38 D.Lgs. 117/2017 Codice Terzo Settore – Risorse

In vigore dal 03/08/2017

1. Gli enti filantropici traggono le risorse economiche necessarie allo svolgimento della propria attività principalmente da contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi.

2. Gli atti costitutivi degli enti filantropici indicano i principi ai quali essi devono attenersi in merito alla gestione del patrimonio, alla raccolta di fondi e risorse in genere, alla destinazione, alle modalità di erogazione di denaro, beni o servizi ((, anche di investimento)) ((…)) a sostegno ((di categorie di persone svantaggiate o di attività di interesse generale.)) .

In sintesi

L'articolo 38 del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) disciplina le fonti di finanziamento degli enti filantropici, individuando quattro canali principali: contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali e raccolta fondi. La norma impone che l'atto costitutivo di ciascun ente filantropico fissi i principi cui l'ente deve attenersi nella gestione del patrimonio, nelle modalità di raccolta e nell'erogazione delle risorse. Le erogazioni possono consistere in denaro, beni o servizi - inclusi investimenti - a favore di categorie svantaggiate o di attività di interesse generale ex art. 5 CTS. Il vincolo statutario sulle modalità di impiego del patrimonio persegue un obiettivo di trasparenza verso i beneficiari e verso l'Agenzia delle Entrate, rilevante ai fini del riconoscimento delle agevolazioni fiscali previste dal Titolo X del CTS. La disposizione si coordina con la disciplina civilistica sulle fondazioni (artt. 14 ss. c.c.) e con le norme TUIR che condizionano la deducibilità delle erogazioni liberali alla effettività dell'attività di interesse generale svolta dall'ente ricevente.

L'articolo 38 CTS definisce il profilo patrimoniale e finanziario dell'ente filantropico, distinguendo nettamente le modalità di acquisizione delle risorse - contributi, donazioni, lasciti, rendite, raccolta fondi - dalle regole statutarie che devono governarne l'impiego. La duplice dimensione della norma riflette la natura ibrida di questi enti, a metà strada tra soggetti privati con autonomia gestionale e operatori di pubblica utilità tenuti a rendicontare le proprie scelte.

Sul piano fiscale, la corretta identificazione delle risorse e la loro destinazione rilevano sotto molteplici profili. Le donazioni ricevute da persone fisiche beneficiano della detrazione del 30% (35% per le OdV) ai sensi dell'art. 83 CTS, ma solo se l'ente filantropico è regolarmente iscritto nel RUNTS e la raccolta fondi è condotta nei limiti dell'art. 7 CTS. Le rendite patrimoniali, se derivanti da beni strumentali all'attività di interesse generale, rientrano nella fiscalità agevolata del Titolo X; se invece derivano da attività commerciali secondarie, concorrono alla base imponibile dell'imposta sui redditi secondo le regole ordinarie del TUIR.

Il rinvio all'atto costitutivo per la fissazione dei principi di gestione e di erogazione svolge anche una funzione di tutela dei donatori: la previsione statutaria di criteri trasparenti di selezione dei beneficiari e di impiego dei fondi consente, in caso di controversia, di verificare la coerenza tra le finalità dichiarate e l'attività concretamente svolta, con riflessi sulla responsabilità degli organi direttivi ai sensi degli artt. 26 e 28 CTS.

Casi pratici

Caso 1: Fondazione filantropica e raccolta fondi online

Caso 2: Ente filantropico e lascito testamentario

Domande frequenti

Quali fonti di finanziamento può utilizzare un ente filantropico ai sensi dell'art. 38 CTS?

L'art. 38 CTS elenca quattro canali: contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali e attività di raccolta fondi. Le erogazioni a favore di soggetti svantaggiati o di attività di interesse generale possono consistere in denaro, beni, servizi o investimenti, purché nei limiti fissati dallo statuto.

Perché l'atto costitutivo deve indicare i principi di gestione del patrimonio?

La previsione persegue trasparenza e accountability: definire statutariamente i criteri di raccolta e di erogazione consente ai donatori, ai beneficiari e agli uffici del RUNTS di verificare la coerenza tra finalità dichiarate e attività svolta, con riflessi sulle agevolazioni fiscali e sulla responsabilità degli organi direttivi.

Le erogazioni in beni o servizi godono delle stesse agevolazioni fiscali di quelle in denaro?

Sì, l'art. 38 CTS estende le erogazioni alle forme non monetarie (beni, servizi, investimenti). Ai fini delle detrazioni IRPEF e delle deduzioni IRES disciplinate dal Titolo X CTS e dal TUIR, ciò che rileva è che l'ente ricevente sia iscritto nel RUNTS e che la destinazione rispetti le finalità di interesse generale.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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