- Divieto di abbruciamento fuori dai tempi e dalle condizioni regolamentari: è vietato dare fuoco a stoppie nei campi e nei boschi al di fuori dei periodi e delle modalità stabilite dai regolamenti locali.
- Regola suppletiva in assenza di regolamento: se il comune non ha adottato regolamenti, vige il divieto assoluto di abbruciamento prima del 15 agosto e a meno di 100 metri da abitazioni, boschi, mucchi di paglia, fieno e depositi di materiale infiammabile.
- Eccezione per manifestazioni storiche: le norme dell'art. 59 non si applicano alle manifestazioni di rievocazione storica e alle ricorrenze della tradizione popolare.
- Obbligo di vigilanza: anche quando l'abbruciamento è lecito, chi accende il fuoco deve sorvegliare personalmente le fiamme con un numero sufficiente di persone finché non sono completamente spente.
- Cautele a tutela della proprietà altrui: devono essere adottate tutte le misure necessarie a evitare danni ai fondi limitrofi.
Testo dell'articoloVigente
Art. 59 TULPS
R.D. 18 giugno 1931, n. 773 — Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza
È vietato di dar fuoco nei campi e nei boschi alle stoppie fuori del tempo e senza le condizioni stabilite dai regolamenti locali e a una distanza minore di quella in essi determinata.
In mancanza di regolamenti è vietato di dare fuoco nei campi o nei boschi alle stoppie prima del 15 agosto e ad una distanza minore di cento metri dalle case, dagli edifizi, dai boschi, dalle piantagioni, dalle siepi, dai mucchi di biada, di paglia, di fieno, di foraggio e da qualsiasi altro deposito di materia infiammabile o combustibile.
Le norme di cui al presente articolo e gli eventuali regolamenti locali in materia non si applicano in occasione di manifestazioni di rievocazione storica e ricorrenze della tradizione popolare .
Anche quando è stato acceso il fuoco nel tempo e nei modi ed alla distanza suindicati, devono essere adottate le cautele necessarie a difesa delle proprietà altrui, e chi ha acceso il fuoco deve assistere di persona e col numero occorrente di persone fino a quando il fuoco sia spento.
Stesso numero, altri codici
- Art. 59 Cod. Amb. — competenze della Conferenza Stato-regioni
- Art. 59 D.Lgs. 159/2011 — Verifica dei crediti. Composizione dello stato passivo
- Art. 59 D.Lgs. 209/2005 — Requisiti e procedura
- Art. 59 D.Lgs. 42/2004 — Denuncia di trasferimento
- Art. 59 CAD — Dati territoriali
- Art. 59 Codice Civile: Termine per la rinnovazione della istanza
Commento
Ratio e collocazione sistematica
L'art. 59 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. 773/1931) disciplina la pratica agraria dell'abbruciamento delle stoppie — ossia l'incendio controllato dei residui vegetali dopo il raccolto — inserendola nel quadro dei comportamenti a rischio per l'incolumità pubblica che il TULPS assoggetta a controllo preventivo o a divieto. La norma bilancia l'interesse degli agricoltori a praticare una tecnica tradizionale di gestione dei suoli con la tutela dell'incolumità pubblica, della proprietà privata e della sicurezza antincendio.
La collocazione nel TULPS riflette la vocazione preventiva del testo unico: il legislatore del 1931 intendeva evitare che pratiche agricole diffuse, se non governate da regole precise, degenerassero in incendi di vaste proporzioni con conseguenze per persone e cose. Il meccanismo prescelto è il rinvio ai regolamenti locali, con una norma suppletiva statale che scatta in assenza di disciplina comunale.
Struttura della norma e disciplina applicabile
L'art. 59 articola la disciplina su due livelli:
1. Livello primario: i regolamenti locali. Là dove esistono regolamenti comunali o provinciali sull'abbruciamento delle stoppie, questi prevalgono sulla norma suppletiva nazionale. I comuni possono fissare periodi di divieto assoluto (es. nei mesi estivi a rischio elevato), distanze minime dagli abitati, fasce orarie consentite, obblighi di comunicazione preventiva all'autorità di P.S. L'inosservanza del regolamento locale integra la violazione dell'art. 59 TULPS.
2. Livello suppletivo: la norma statale. In assenza di regolamenti locali, il divieto statale è duplice:
— divieto temporale: è vietato bruciare stoppie prima del 15 agosto. La data del 15 agosto riflette la stagionalità agricola dell'Italia centro-meridionale al tempo dell'emanazione del TULPS (i raccolti cerealicoli erano completati in luglio-agosto); attualmente, con i mutamenti climatici e colturali, l'applicazione pratica della data è oggetto di valutazione caso per caso;
— divieto spaziale: è vietato bruciare a meno di 100 metri da case, edifici, boschi, piantagioni, siepi, mucchi di cereali, paglia, fieno, foraggio e qualsiasi altro deposito di materiale infiammabile o combustibile. La distanza di 100 metri è una soglia minima di sicurezza; la presenza di vento, la stagione secca o la conformazione del terreno possono richiedere distanze maggiori nell'ottica dell'obbligo di cautela aggiuntivo imposto dall'ultimo comma.
L'eccezione per manifestazioni storiche e tradizioni popolari
Il terzo comma, introdotto in un'epoca successiva rispetto al testo originario del 1931, esclude dall'applicazione dell'art. 59 le manifestazioni di rievocazione storica e le ricorrenze della tradizione popolare. L'eccezione risponde all'esigenza di non criminalizzare pratiche folkloristiche consolidate (falò di fine estate, rievocazioni medievali con fiaccole, ecc.) che pure coinvolgono il fuoco. La disposizione non ha carattere assoluto: le manifestazioni devono comunque rispettare le norme antincendio e le autorizzazioni di pubblica sicurezza eventualmente richieste per l'evento in sé (artt. 68-69 TULPS per spettacoli e trattenimenti pubblici).
L'obbligo di vigilanza personale
L'ultimo comma impone un obbligo positivo e non derogabile: chi accende il fuoco deve assistere di persona e con un numero sufficiente di collaboratori fino al completo spegnimento delle fiamme. Questo obbligo vale anche quando l'abbruciamento è pienamente lecito (data, distanza e regolamento rispettati). La sua ratio è evitare che il fuoco, per condizioni atmosferiche mutevoli o per imprevedibili propagazioni, sfugga al controllo.
L'inosservanza dell'obbligo di sorveglianza non è autonomamente sanzionata dall'art. 59, ma può fondare:
— la responsabilità penale per incendio colposo (art. 449 c.p.), qualora il fuoco si propaghi e cagioni un danno rilevante;
— la responsabilità civile ex art. 2043 c.c. per i danni arrecati ai fondi o agli edifici limitrofi.
Sanzioni
L'art. 59 TULPS non contiene una clausola sanzionatoria propria. Le sanzioni applicabili alle violazioni della norma (abbruciamento fuori dalle condizioni consentite) sono quelle generali del TULPS per le contravvenzioni (art. 17 TULPS: ammenda), integrate dalle sanzioni previste dai regolamenti locali e da eventuali sanzioni amministrative regionali in materia di prevenzione incendi boschivi.
Qualora l'abbruciamento illecito provochi un incendio che si propaghi a boschi o terreni altrui, si applicano i reati di incendio colposo (art. 449 c.p.) o, in caso di dolo, di incendio doloso (art. 423 c.p.), con pene significativamente più severe rispetto alla contravvenzione TULPS.
Rapporti con la normativa antincendio boschivo
L'art. 59 TULPS si raccorda con la normativa speciale in materia di incendi boschivi:
— la L. 353/2000 (legge quadro in materia di incendi boschivi) disciplina in modo organico la prevenzione e il contrasto degli incendi, attribuendo alle Regioni poteri di pianificazione e ai comuni obblighi specifici di gestione del verde urbano e periurbano;
— le leggi regionali e i relativi piani regionali di prevenzione incendi boschivi spesso introducono divieti stagionali di abbruciamento più restrittivi rispetto alla norma statale TULPS, in particolare per i periodi di massima pericolosità (luglio-settembre) nelle aree a rischio elevato o molto elevato;
— il D.Lgs. 81/2008 (sicurezza sul lavoro) rileva per le operazioni di abbruciamento svolte da lavoratori agricoli dipendenti, imponendo la valutazione del rischio e le misure di protezione individuale.
In caso di conflitto tra la norma TULPS e disposizioni regionali più restrittive, prevale la disciplina più cautelativa, trattandosi di materia afferente alla tutela ambientale e alla sicurezza pubblica nelle quali le Regioni possono legiferare ampliando le tutele minime statali.
Aspetti pratici per gli operatori agricoli
Per l'agricoltore che intende effettuare un abbruciamento in conformità alla legge, il percorso corretto è: (i) verificare l'esistenza di un regolamento comunale o di un'ordinanza sindacale in materia; (ii) verificare eventuali divieti regionali stagionali; (iii) in assenza di regolamenti, rispettare le distanze minime di 100 metri e il divieto temporale ante 15 agosto; (iv) avvisare preventivamente il locale distaccamento dei Vigili del Fuoco come prassi di buona diligenza (non sempre obbligatoria ma consigliata); (v) organizzare una squadra di sorveglianza sufficiente e tenere a disposizione mezzi di estinzione.
Domande frequenti
Dal 15 agosto è sempre lecito bruciare le stoppie nei campi?
Non necessariamente. La data del 15 agosto è la soglia minima nazionale in assenza di regolamenti locali più restrittivi. Molte Regioni e comuni stabiliscono divieti stagionali più lunghi, specialmente nelle aree a rischio incendio boschivo. Prima di procedere occorre verificare l'assenza di ordinanze comunali o regionali in vigore.
Qual è la distanza minima da rispettare per bruciare le stoppie?
In assenza di regolamento locale, la norma statale fissa una distanza minima di 100 metri da abitazioni, edifici, boschi, piantagioni, siepi, mucchi di paglia, fieno, foraggio e altri depositi di materiale infiammabile. Se il regolamento locale prevede distanze maggiori, queste prevalgono.
È obbligatorio comunicare preventivamente all'autorità l'intenzione di bruciare stoppie?
L'art. 59 TULPS non prevede un obbligo di comunicazione preventiva. Tuttavia, molti regolamenti locali lo richiedono espressamente, e in ogni caso è prassi di buona diligenza avvisare il locale distaccamento dei Vigili del Fuoco, soprattutto in periodi di siccità o vento forte.
Cosa rischio se il fuoco si propaga ai fondi del vicino per mia negligenza?
Se l'incendio si propaga per inosservanza dell'obbligo di vigilanza o per violazione delle distanze, si risponde penalmente per incendio colposo (art. 449 c.p.) e civilmente per i danni causati (art. 2043 c.c.). Le pene per incendio colposo possono arrivare a cinque anni di reclusione se l'incendio riguarda un bosco.
Le rievocazioni storiche e i falò tradizionali sono esenti da qualsiasi norma del TULPS?
No: l'esenzione dell'art. 59 riguarda solo i divieti specifici sulle stoppie (tempo e distanza). Le manifestazioni pubbliche devono comunque essere autorizzate ai sensi degli artt. 68-69 TULPS e rispettare le prescrizioni dei Vigili del Fuoco e le norme di sicurezza antincendio applicabili.
Il proprietario del terreno è sempre responsabile delle violazioni dell'art. 59 TULPS?
Risponde chi materialmente accende il fuoco o impartisce l'ordine di farlo, non necessariamente il proprietario del fondo. Se le operazioni sono affidate a lavoratori dipendenti, il datore di lavoro può rispondere per culpa in vigilando se non ha impartito istruzioni adeguate o non ha verificato il rispetto delle norme.
Vedi anche