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Testo dell'articoloAbrogato
Art. 73 TULPS
R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dal D.Lgs. 13 luglio 1994, n. 480.
Il testo previgente non è riportato. Nella versione originaria questa disposizione conteneva requisiti oggi incostituzionali — appartenenza razziale, sesso, iscrizione al partito unico — introdotti dalla legislazione del 1938-1942 e travolti dalla Costituzione repubblicana. Il testo resta consultabile sulle banche dati ufficiali; qui se ne dà conto senza riprodurlo.
Questa disposizione non è più in vigore. Gli estremi dell'atto che l'ha abrogata sono indicati qui sopra. Il testo resta consultabile a fini di ricostruzione storica: non va usato per valutare una situazione attuale.
Per la disciplina vigente parti dall'indice: TULPS - Pubblica Sicurezza (R.D. 773/1931).
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Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
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Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.
In sintesi
L'articolo 73 del TULPS (R.D. 773/1931) sottoponeva l'esercizio dell'attività di agente e rappresentante di commercio al previo conseguimento di una licenza di pubblica sicurezza rilasciata dall'autorità competente. Il legislatore del 1931 muoveva dalla preoccupazione di controllare tutti coloro che, svolgendo attività itineranti o a domicilio, entravano in contatto diretto e non mediato con la clientela, con potenziale incidenza sull'ordine pubblico e sulla tutela del consumatore.
La disposizione è stata abrogata dal D.Lgs. 13 luglio 1994, n. 480, che ha eliminato dal TULPS varie fattispecie di licenza di polizia considerate anacronistiche rispetto all'evoluzione del mercato e della disciplina commerciale. Il provvedimento del 1994 ha applicato il principio di sussidiarietà nell'attività autorizzatoria, riservando il controllo di pubblica sicurezza alle sole attività che effettivamente presentano rischi specifici per l'ordine pubblico.
La professione di agente di commercio è attualmente disciplinata dalla L. 3 maggio 1985, n. 204, che ha istituito i ruoli degli agenti e rappresentanti di commercio tenuti dalle Camere di Commercio, e dal D.Lgs. 15 febbraio 1999, n. 65, di attuazione della direttiva 86/653/CEE relativa agli agenti commerciali indipendenti. L'iscrizione al ruolo agenti - oggi nel Registro delle Imprese - costituisce il principale requisito abilitante, senza alcun coinvolgimento dell'autorità di pubblica sicurezza.