Testo dell'articoloAbrogato
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 73 TULPS
R.D. 18 giugno 1931, n. 773 — Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 LUGLIO 1994, N. 480
Stesso numero, altri codici
Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
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Commento
L'articolo 73 del TULPS (R.D. 773/1931) sottoponeva l'esercizio dell'attività di agente e rappresentante di commercio al previo conseguimento di una licenza di pubblica sicurezza rilasciata dall'autorità competente. Il legislatore del 1931 muoveva dalla preoccupazione di controllare tutti coloro che, svolgendo attività itineranti o a domicilio, entravano in contatto diretto e non mediato con la clientela, con potenziale incidenza sull'ordine pubblico e sulla tutela del consumatore.
La disposizione è stata abrogata dal D.Lgs. 13 luglio 1994, n. 480, che ha eliminato dal TULPS varie fattispecie di licenza di polizia considerate anacronistiche rispetto all'evoluzione del mercato e della disciplina commerciale. Il provvedimento del 1994 ha applicato il principio di sussidiarietà nell'attività autorizzatoria, riservando il controllo di pubblica sicurezza alle sole attività che effettivamente presentano rischi specifici per l'ordine pubblico.
La professione di agente di commercio è attualmente disciplinata dalla L. 3 maggio 1985, n. 204, che ha istituito i ruoli degli agenti e rappresentanti di commercio tenuti dalle Camere di Commercio, e dal D.Lgs. 15 febbraio 1999, n. 65, di attuazione della direttiva 86/653/CEE relativa agli agenti commerciali indipendenti. L'iscrizione al ruolo agenti — oggi nel Registro delle Imprese — costituisce il principale requisito abilitante, senza alcun coinvolgimento dell'autorità di pubblica sicurezza.