← Torna a TULPS — Pubblica Sicurezza (R.D. 773/1931)
Ultimo aggiornamento: 29 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Le licenze per impianto di opifici con esplosivi, per trasporto, importazione e vendita richiedono necessarie garanzie per la vita delle persone e per le proprietà, con obbligo di assicurazione sulla vita degli operai e dei guardiani.
  • Sono espressamente negate le licenze a chi, nel quinquennio precedente, abbia riportato condanna per reati contro l'ordine pubblico, l'incolumità pubblica, furto, rapina, estorsione, sequestro a scopo di lucro o omicidio, anche colposo.
  • Il catalogo di reati ostativi è più ampio rispetto all'art. 11 TULPS (che disciplina i requisiti generali per le licenze di polizia): l'art. 52 aggiunge reati specifici connessi al rischio di uso illecito degli esplosivi.
  • La licenza è negata anche a chi non dimostri la propria capacità tecnica: questo requisito soggettivo è autonomo rispetto a quello penale e si aggiunge ai requisiti oggettivi dei locali valutati dalla commissione ex art. 49.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 52 TULPS

R.D. 18 giugno 1931, n. 773 — Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

Le licenze per l'impianto di opifici nei quali si fabbricano, si lavorano o si custodiscono materie esplodenti di qualsiasi specie, nonché quelle per il trasporto, per la importazione o per la vendita delle materie stesse non possono essere concedute senza le necessarie garanzie per la vita delle persone e per le proprietà, e sono vincolate all'assicurazione della vita degli operai e dei guardiani.

Oltre quanto è stabilito dall'art. 11, debbono essere negate le predette licenze alle persone che nel quinquennio precedente abbiano riportato condanna per delitto contro l'ordine pubblico, o la incolumità pubblica, ovvero per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione o per omicidio, anche se colposo.

Le licenze stesse non possono essere concedute a coloro che non dimostrino la propria capacità tecnica.

In sintesi

  • Le licenze per impianto di opifici con esplosivi, per trasporto, importazione e vendita richiedono necessarie garanzie per la vita delle persone e per le proprietà, con obbligo di assicurazione sulla vita degli operai e dei guardiani.
  • Sono espressamente negate le licenze a chi, nel quinquennio precedente, abbia riportato condanna per reati contro l'ordine pubblico, l'incolumità pubblica, furto, rapina, estorsione, sequestro a scopo di lucro o omicidio, anche colposo.
  • Il catalogo di reati ostativi è più ampio rispetto all'art. 11 TULPS (che disciplina i requisiti generali per le licenze di polizia): l'art. 52 aggiunge reati specifici connessi al rischio di uso illecito degli esplosivi.
  • La licenza è negata anche a chi non dimostri la propria capacità tecnica: questo requisito soggettivo è autonomo rispetto a quello penale e si aggiunge ai requisiti oggettivi dei locali valutati dalla commissione ex art. 49.
Ratio e funzione nel sistema autorizzatorio

L'art. 52 TULPS rappresenta il presidio soggettivo del sistema di controllo sugli esplosivi: mentre gli artt. 47-51 disciplinano i requisiti formali e oggettivi delle licenze (tipo di attività, locali, durata), l'art. 52 si concentra sulla persona del richiedente, stabilendo le condizioni in presenza delle quali la licenza non può essere concessa. Questa norma risponde a una logica di prevenzione speciale: gli esplosivi, per la loro natura intrinsecamente pericolosa e per il loro potenziale d'uso in attività criminali o terroristiche, devono essere accessibili solo a soggetti che diano garanzie di affidabilità sia tecnica sia morale.

La disposizione costituisce un'applicazione settoriale e rafforzata del principio generale enunciato nell'art. 11 TULPS (che subordina il rilascio delle licenze di polizia all'assenza di condanne per determinati reati), con un catalogo di reati ostativi appositamente ampliato per tenere conto delle specificità del settore esplosivi.

Le garanzie per la vita delle persone e la proprietà

Il primo comma impone che le licenze per impianti in cui si fabbricano, lavorano o custodiscono materie esplodenti, nonché per trasporto, importazione o vendita, siano concesse solo in presenza di necessarie garanzie per la vita delle persone e per le proprietà. Questa clausola generale si traduce, nella prassi, in una serie di condizioni tecniche e assicurative che il richiedente deve soddisfare: la conformità strutturale dei locali alle norme della commissione tecnica ex art. 49, la presenza di dispositivi antincendio, la segnalazione dei rischi ai lavoratori, e soprattutto l'assicurazione sulla vita degli operai e dei guardiani.

L'obbligo assicurativo è esplicito e non derogabile: il prefetto non può rilasciare la licenza se il richiedente non produce la polizza assicurativa che copre il rischio di morte o invalidità dei lavoratori impiegati nell'impianto. Questa previsione, anticipatrice del principio di tutela del lavoratore che troverà successivo riconoscimento nel diritto del lavoro moderno, mira a garantire che l'attività imprenditoriale con esplosivi non si traduca in un trasferimento abusivo del rischio sui lavoratori più vulnerabili.

I reati ostativi al rilascio della licenza

Il secondo comma elenca le categorie di condanne che, se riportate nel quinquennio precedente alla domanda, impediscono il rilascio della licenza. Le categorie sono:

(a) Reati contro l'ordine pubblico: si tratta dei reati previsti dal Titolo V del Libro II del codice penale (artt. 414-421 c.p.), tra cui l'istigazione a delinquere, la banda armata, la sedizione. La presenza di questi reati come ostacolo segnala la preoccupazione che soggetti con tendenze eversive o associative pericolose non possano accedere agli esplosivi.

(b) Reati contro l'incolumità pubblica: il Titolo VI del Libro II del codice penale (artt. 422-437 c.p.) comprende i delitti di strage, disastro, crollo, epidemia, avvelenamento di acque, incendio. Chi è stato condannato per questi reati manifesta una propensione al danno di massa incompatibile con l'accesso agli esplosivi.

(c) Reati patrimoniali violenti: furto (art. 624 c.p.), rapina (artt. 628-629 c.p.), estorsione (art. 629 c.p.), sequestro di persona a scopo di rapina o estorsione (art. 630 c.p.). Questi reati rientrano nell'elenco perché l'esperienza criminologica mostra che soggetti con precedenti per tali reati hanno alta probabilità di usare gli esplosivi come mezzo di intimidazione o di attività criminale organizzata.

(d) Omicidio, anche colposo: la menzione dell'omicidio colposo è significativa. Il legislatore del 1931 ha ritenuto che anche chi ha causato la morte di altri per imprudenza o imperizia non dia sufficienti garanzie di responsabilità tecnica per il maneggio di sostanze esplosive. Si noti che l'omicidio colposo non è tra i reati ostativi del generale art. 11 TULPS: il suo inserimento nell'art. 52 è specifico per il settore esplosivi.

Il quinquennio e il computo della condanna

Il limite temporale di cinque anni dalla condanna entro cui operano i reati ostativi è calcolato, nella prassi amministrativa, dalla data in cui la sentenza di condanna è divenuta irrevocabile (non dalla data del fatto). Trascorso il quinquennio senza che siano intervenute ulteriori condanne, il richiedente riacquista in linea di principio la possibilità di ottenere la licenza, salvo che il prefetto non ritenga comunque insussistenti le garanzie di affidabilità ex primo comma. Il beneficio della sospensione condizionale della pena non impedisce al precedente penale di operare come causa ostativa nel quinquennio: la condanna rimane, anche se la pena non è stata eseguita.

Il requisito della capacità tecnica

Il terzo comma aggiunge un ulteriore requisito soggettivo: le licenze non possono essere concesse a chi non dimostri la propria capacità tecnica. Questo requisito si coordina con l'art. 48 (che impone la capacità tecnica a chi fabbrica o accende fuochi artificiali) e, più in generale, con il principio che l'accesso a materie pericolose richieda competenza professionale verificata. La capacità tecnica non si presume: il richiedente deve provarla attraverso titoli di studio (es. diploma di perito chimico o tecnico industriale), abilitazioni professionali (es. quella prevista dal D.M. 9 agosto 2011 per i pirotecnici) o attraverso un esame davanti alla commissione prefettizia.

Rapporti con l'art. 11 TULPS e con il codice antimafia

L'art. 52 ha un rapporto di specialità rispetto all'art. 11 TULPS, che disciplina in via generale le cause ostative per le licenze di polizia: l'art. 52 aggiunge cause specifiche e un elenco di reati più dettagliato. Le due norme operano cumulativamente: il prefetto deve verificare entrambi gli elenchi di reati ostativi prima di rilasciare una licenza ex art. 47.

Nella prassi moderna, il sistema si è arricchito delle informative antimafia previste dal D.Lgs. 159/2011 (Codice antimafia): chiunque intenda ottenere una licenza per esplosivi è soggetto a informativa prefettizia antimafia, il cui esito negativo — indipendentemente dall'assenza di condanne penali nel quinquennio — può giustificare il diniego della licenza o la sua revoca per sopravvenuti motivi di ordine pubblico.

Profili applicativi e giurisprudenza amministrativa

La giurisprudenza amministrativa ha costantemente confermato l'ampio margine di discrezionalità riconosciuto al prefetto nel valutare la sussistenza delle «necessarie garanzie» richieste dal primo comma. Il TAR e il Consiglio di Stato hanno affermato che anche in assenza di condanne penali nel quinquennio, il prefetto può negare la licenza se dispone di elementi indiziari — non costituenti condanna — che facciano ragionevolmente dubitare dell'affidabilità del richiedente: precedenti penali per reati non inclusi nel catalogo, frequentazioni pericolose documentate, procedimenti pendenti. Questa interpretazione allargata ha ricevuto avallo dalla Corte Costituzionale, che ha ritenuto compatibile con i principi costituzionali il regime di discrezionalità amministrativa nelle licenze di pubblica sicurezza per attività intrinsecamente pericolose.

Casi pratici

Caso 1: Diniego di licenza per condanna per rapina nel quinquennio

Tizio presenta domanda al prefetto per ottenere una licenza di deposito e vendita di fuochi artificiali per la propria attività commerciale. Quattro anni prima, Tizio aveva riportato una condanna per rapina aggravata, diventata definitiva tre anni fa, con beneficio della sospensione condizionale della pena. Il prefetto nega la licenza ai sensi dell'art. 52 secondo comma TULPS: la condanna per rapina è causa ostativa esplicita e il quinquennio non è ancora decorso dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile. Tizio ricorre al TAR sostenendo che la pena è stata sospesa condizionalmente, ma il tribunale conferma il diniego: la sospensione condizionale non elimina la condanna come causa ostativa ai sensi del TULPS.

Caso 2: Mancanza di polizza assicurativa per gli operai come causa di diniego

Caia intende aprire un piccolo stabilimento artigianale per la produzione di fuochi artificiali, impiegando tre operai. Ottiene parere favorevole della commissione tecnica per i locali (art. 49 TULPS) e non ha precedenti penali ostativi. Tuttavia, in sede di rilascio della licenza, il prefetto richiede la polizza assicurativa sulla vita degli operai imposti dall'art. 52 primo comma. Caia presenta una polizza infortuni sul lavoro ordinaria, ma il prefetto ritiene che non soddisfi il requisito specifico dell'assicurazione sulla vita previsto dall'articolo. La licenza viene temporaneamente sospesa sino all'integrazione documentale con una polizza vita adeguata. Caia deve rinegoziare con la compagnia assicurativa una polizza specifica per il rischio esplosioni.

Caso 3: Revoca della licenza per informativa antimafia interdittiva sopravvenuta

Sempronio è titolare da anni di una licenza permanente di deposito di esplosivi per conto di una società di costruzioni. Nel corso di un'indagine per 416-bis c.p. a carico di un suo socio, la prefettura emette un'informativa antimafia interdittiva nei confronti della società, pur in assenza di condanne definitive a carico di Sempronio personalmente. La prefettura revoca la licenza di deposito di esplosivi per sopravvenuta carenza delle «necessarie garanzie» ex art. 52 primo comma TULPS: l'interdittiva antimafia costituisce elemento sufficiente per ritenere insussistenti le garanzie di affidabilità, anche senza che sia intervenuta una condanna penale. Sempronio impugna il provvedimento al TAR, che conferma la legittimità della revoca.

Domande frequenti

Quali condanne impediscono di ottenere una licenza per esplosivi?

L'art. 52 TULPS elenca: condanne per reati contro l'ordine pubblico o l'incolumità pubblica, furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o estorsione, e omicidio (anche colposo), riportate nel quinquennio precedente la domanda. Valgono anche le cause ostative dell'art. 11 TULPS.

Cosa si intende per 'quinquennio precedente' ai fini dell'art. 52?

Il quinquennio si calcola dalla data in cui la sentenza di condanna è divenuta irrevocabile, non dalla data del fatto o dell'arresto. La sospensione condizionale della pena non elimina la condanna come causa ostativa: rileva comunque l'accertamento giudiziale definitivo di colpevolezza.

L'informativa antimafia può impedire il rilascio di una licenza per esplosivi anche senza condanne?

Sì. Anche in assenza di condanne nel quinquennio, il prefetto può negare o revocare la licenza se dispone di un'informativa antimafia interdittiva o di altri elementi che facciano ritenere insussistenti le necessarie garanzie di affidabilità richieste dall'art. 52 primo comma.

È obbligatorio stipulare un'assicurazione sulla vita per i lavoratori di un impianto con esplosivi?

Sì, l'art. 52 primo comma impone come condizione per il rilascio della licenza che i lavoratori dell'impianto siano assicurati sulla vita. Si tratta di un obbligo specifico che si aggiunge alle assicurazioni obbligatorie INAIL e non può essere sostituito da una polizza infortuni generica.

Chi verifica la capacità tecnica del richiedente la licenza?

La capacità tecnica è verificata in sede di istruttoria prefettizia, normalmente attraverso titoli di studio, abilitazioni professionali specifiche (es. D.M. 9 agosto 2011 per i pirotecnici) o un esame davanti alla commissione tecnica provinciale. Il prefetto può richiedere una dimostrazione pratica delle competenze del richiedente.

La licenza può essere concessa anche se il richiedente ha un procedimento penale in corso, non ancora concluso con condanna?

In linea di principio sì, poiché la causa ostativa dell'art. 52 richiede una condanna definitiva, non una mera imputazione. Tuttavia, il prefetto conserva la discrezionalità di negare la licenza per motivi di ordine pubblico anche in assenza di condanna, ove il procedimento riguardi reati che destino fondate preoccupazioni sulla affidabilità del richiedente.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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