← Torna a TULPS — Pubblica Sicurezza (R.D. 773/1931)
Ultimo aggiornamento: 5 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Chiunque acquisisca la disponibilità materiale di armi, parti di esse, munizioni o materie esplodenti è tenuto a presentare denuncia entro 72 ore all'ufficio locale di pubblica sicurezza o al comando dei Carabinieri competente, anche per via telematica (PEC).
  • L'obbligo di denuncia si estende ai caricatori ad alta capacità: oltre 10 colpi per armi lunghe e oltre 20 colpi per armi corte.
  • Sono esenti dall'obbligo i corpi armati, le società di tiro a segno, i collezionisti autorizzati di armi artistiche, rare o antiche, e le persone che per qualità permanente hanno diritto al porto d'armi, nei limiti consentiti.
  • Il detentore privo di licenza di porto d'armi deve presentare certificazione medica ogni cinque anni; in caso di omissione, il prefetto può vietare la detenzione.
  • La denuncia va ripresentata ad ogni trasferimento dell'arma in luogo diverso da quello indicato in precedenza. Il luogo di custodia deve offrire adeguate garanzie di sicurezza.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 38 TULPS

R.D. 18 giugno 1931, n. 773 — Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

Chiunque detiene armi, parti di esse, di cui all' articolo 1-bis, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527 , munizioni finite o materie esplodenti di qualsiasi genere, deve farne denuncia entro le 72 ore successive alla acquisizione della loro materiale disponibilità, all'ufficio locale di pubblica sicurezza o, quando questo manchi, al locale comando dell'Arma dei carabinieri, ovvero anche per via telematica ai medesimi uffici o alla questura competente per territorio attraverso trasmissione al relativo indirizzo di posta elettronica certificata. La denuncia è altresì necessaria per i soli caricatori in grado di contenere un numero superiore a 10 colpi per le armi lunghe e un numero superiore a 20 colpi per le armi corte, fermo restando quanto previsto dall' articolo 2, secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110 , e successive modificazioni.

Sono esenti dall'obbligo della denuncia:

a) i corpi armati, le società di tiro a segno e le altre istituzioni autorizzate, per gli oggetti detenuti nei luoghi espressamente destinati allo scopo;

b) i possessori di raccolte autorizzate di armi artistiche, rare o antiche;

c) le persone che per la loro qualità permanente hanno diritto ad andare armate, limitatamente però al numero ed alla specie delle armi loro consentite.

L'autorità di pubblica sicurezza ha facoltà di eseguire, quando lo ritenga necessario, verifiche di controllo anche nei casi contemplati dal capoverso precedente, e di prescrivere quelle misure cautelari che ritenga indispensabili per la tutela dell'ordine pubblico.

Chiunque detiene armi comuni da sparo senza essere in possesso di alcuna licenza di porto d'armi, ad eccezione di coloro che sono autorizzati dalla legge a portare armi senza licenza e dei collezionisti di armi antiche, è tenuto a presentare ogni cinque anni la certificazione medica prevista dall'articolo 35, comma 7, secondo le modalità disciplinate con il decreto di cui all' articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204

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Qualora il detentore risulti titolare di licenza di porto d'armi, l'obbligo di presentazione del certificato decorre dalla scadenza della stessa, se non rinnovata .

Nel caso di mancata presentazione del certificato medico, il prefetto può vietare la detenzione delle armi denunciate, ai sensi dell'articolo 39.

La denuncia di detenzione di cui al primo comma deve essere ripresentata ogni qual volta il possessore trasferisca l'arma in un luogo diverso da quello indicato nella precedente denuncia. Il detentore delle armi deve assicurare che il luogo di custodia offra adeguate garanzie di sicurezza.

In sintesi

  • Chiunque acquisisca la disponibilità materiale di armi, parti di esse, munizioni o materie esplodenti è tenuto a presentare denuncia entro 72 ore all'ufficio locale di pubblica sicurezza o al comando dei Carabinieri competente, anche per via telematica (PEC).
  • L'obbligo di denuncia si estende ai caricatori ad alta capacità: oltre 10 colpi per armi lunghe e oltre 20 colpi per armi corte.
  • Sono esenti dall'obbligo i corpi armati, le società di tiro a segno, i collezionisti autorizzati di armi artistiche, rare o antiche, e le persone che per qualità permanente hanno diritto al porto d'armi, nei limiti consentiti.
  • Il detentore privo di licenza di porto d'armi deve presentare certificazione medica ogni cinque anni; in caso di omissione, il prefetto può vietare la detenzione.
  • La denuncia va ripresentata ad ogni trasferimento dell'arma in luogo diverso da quello indicato in precedenza. Il luogo di custodia deve offrire adeguate garanzie di sicurezza.
Ratio e funzione nel sistema TULPS

L'articolo 38 T.U.L.P.S. costituisce il cardine del sistema di controllo amministrativo sulla detenzione di armi da parte di privati. Il legislatore — nella struttura originaria del 1931 e nelle successive stratificazioni normative, da ultimo la legge 14 luglio 2017, n. 110, recepitrice della direttiva UE 2017/853 — ha scelto un modello basato sulla piena tracciabilità della disponibilità materiale: non è sufficiente che l'arma sia legittimamente acquistata; occorre che l'autorità di pubblica sicurezza sappia chi la detiene, dove e in quali condizioni.

Il meccanismo della denuncia non è un mero adempimento burocratico: esso consente alla Questura di aggiornare il registro delle armi denunciate e di verificare la permanenza dei requisiti soggettivi del detentore, anche in assenza di porto d'armi. In questo senso la norma si affianca all'art. 39 (divieto prefettizio) e all'art. 35 (certificazione medica), formando un sistema integrato di prevenzione.

Analisi del contenuto normativo

Oggetto dell'obbligo. La denuncia riguarda: (a) armi e parti di esse di cui all'art. 1-bis, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 527/1992 (armi da fuoco e loro componenti essenziali); (b) munizioni finite; (c) materie esplodenti di qualsiasi genere. Con il D.L. 104/2023 (conv. L. 136/2023) è stato specificato l'obbligo relativo ai caricatori ad alta capacità, individuando soglie differenziate: dieci colpi per le armi lunghe e venti per le armi corte, in linea con la direttiva europea sulle armi da fuoco.

Termine e modalità. Il termine di settantadue ore decorre dall'acquisizione della disponibilità materiale, non dalla data dell'atto traslativo. La denuncia può essere presentata: in forma cartacea all'ufficio locale di P.S. o al Comando CC; ovvero per via telematica, tramite trasmissione a indirizzo PEC della questura competente per territorio — modalità introdotta per semplificare gli adempimenti e ridurre i tempi di aggiornamento degli archivi informatici.

Esenzioni. Sono esonerati dall'obbligo: i corpi armati (Forze dell'Ordine, Esercito, Guardia di Finanza) e le istituzioni autorizzate, per gli oggetti detenuti nelle strutture designate; i collezionisti di armi artistiche, rare o antiche (che tuttavia rimangono soggetti all'obbligo del catalogo della collezione); le persone che per qualità permanente hanno diritto al porto d'armi (es. magistrati, ufficiali di P.G.), limitatamente al numero e alla specie consentiti. La formula «qualità permanente» distingue tali soggetti dai titolari di licenza ordinaria, soggetti a rinnovo periodico.

Certificazione medica periodica. Il comma aggiunto dalla L. 110/2017 introduce un obbligo specifico per il detentore che non sia titolare di alcuna licenza di porto d'armi: presentare ogni cinque anni la certificazione medica di cui all'art. 35, comma 7. Se il detentore è titolare di licenza, il quinquennio decorre dalla scadenza della stessa, qualora non sia rinnovata. In caso di inadempimento, il prefetto può vietare la detenzione ai sensi dell'art. 39.

Aggiornamento in caso di trasferimento. La denuncia è anche dinamica: ogni volta che l'arma viene spostata in un luogo diverso da quello indicato in precedenza, la denuncia deve essere ripresentata. Il legislatore impone inoltre al detentore un obbligo di risultato sulla custodia: il luogo deve offrire adeguate garanzie di sicurezza, formula volutamente elastica che autorizza verifiche discrezionali da parte dell'autorità di P.S.

Profili sanzionatori

La violazione dell'obbligo di denuncia è sanzionata penalmente dall'art. 697 c.p. (detenzione abusiva di armi), oltre che dalle sanzioni amministrative previste dalla normativa sulle armi (L. 110/1975 e successive modifiche). La giurisprudenza di legittimità ha costantemente ritenuto che la mancata denuncia entro il termine di settantadue ore integri reato, anche se la detenzione in sé sarebbe lecita, poiché l'obbligo di denuncia è autonomo rispetto alla liceità della detenzione. L'omessa denuncia di arma regolarmente acquistata, pertanto, non è neutralizzata dalla liceità dell'origine.

Rapporti con altre norme

L'art. 38 si coordina con l'art. 39 (potere inibitorio del prefetto), con l'art. 41 (perquisizione e sequestro in caso di armi non denunciate), con l'art. 35 (requisiti soggettivi per il porto d'armi) e con l'intera normativa di settore dettata dalla L. 110/1975 e dal D.Lgs. 204/2010. Sul piano europeo, la direttiva 2021/555/UE (codificazione della direttiva armi) ha consolidato il sistema di registrazione, prevedendo banche dati nazionali interoperabili entro il 2023.

Domande frequenti

Entro quando devo denunciare un'arma ricevuta in eredità?

Entro 72 ore dall'acquisizione della disponibilità materiale dell'arma, anche se la successione non è ancora formalmente chiusa. La denuncia può essere presentata all'ufficio di P.S., al Comando CC o via PEC alla questura competente.

Devo denunciare anche i caricatori?

Sì, ma solo se hanno capacità superiore a 10 colpi per armi lunghe o superiore a 20 colpi per armi corte. I caricatori di capacità inferiore non sono soggetti all'obbligo autonomo di denuncia.

Chi è esonerato dalla denuncia?

Sono esenti i corpi armati e le istituzioni autorizzate per gli oggetti custoditi nei luoghi designati, i collezionisti di armi artistiche/rare/antiche e le persone che per qualità permanente hanno diritto al porto d'armi, nei limiti consentiti.

Cosa succede se sposto l'arma in un'altra abitazione?

È necessario presentare una nuova denuncia che indichi il nuovo luogo di custodia. L'obbligo scatta ad ogni trasferimento in luogo diverso da quello precedentemente dichiarato, indipendentemente dalla temporaneità dello spostamento.

Con quale frequenza devo presentare la certificazione medica se non ho il porto d'armi?

Ogni cinque anni dall'ultima presentazione. Se in passato eri titolare di licenza di porto d'armi scaduta e non rinnovata, il quinquennio decorre dalla scadenza della licenza.

Quali conseguenze derivano dall'omessa denuncia?

La mancata denuncia nei 72 ore integra il reato di detenzione abusiva di armi (art. 697 c.p.), indipendentemente dalla liceità dell'acquisto. Sono applicabili anche sanzioni amministrative previste dalla L. 110/1975.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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