Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • I contenuti più tecnici sono sottoposti a revisione di professionisti abilitati.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 50 Cont. Trib. – mezzi di impugnazione

    Art. 50 Cont. Trib. – mezzi di impugnazione

    Art. 50 Cont. Trib. – I mezzi d’impugnazione

    D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 – testo aggiornato

    1. […] I mezzi per impugnare le sentenze delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado sono l’appello, il ricorso per cassazione e la revocazione.

  • CCNL Impianti Sportivi, Palestre e Fitness: tredicesima, quattordicesima e premi 2024

    CCNL Impianti Sportivi, Palestre e Fitness

    CCNL Lavoratori dello Sport: tredicesima, quattordicesima e premi

    Mensilità supplementari e premi di risultato nel contratto collettivo di palestre, piscine e impianti sportivi: chi ha diritto alla tredicesima, cosa rimane della quattordicesima e come funzionano i premi aziendali.

    In sintesi

    Il CCNL Lavoratori dello Sport prevede la tredicesima mensilità erogata il 5 dicembre, pari a una mensilità della retribuzione di fatto. La quattordicesima era riservata ai lavoratori ante 22 dicembre 2015 ed è in assorbimento progressivo fino al 31 ottobre 2029, tramite un superminimo non assorbibile mensile decrescente. I premi di risultato non sono previsti a livello nazionale ma possono essere introdotti con contrattazione aziendale di secondo livello.

    Dati contrattuali

    Tredicesima
    Una mensilità della retribuzione di fatto; pagamento: 5 dicembre (art. 125 CCNL)
    Quattordicesima
    Solo per lavoratori ante 22/12/2015; in assorbimento progressivo fino al 31/10/2029 (art. 116 CCNL, norma transitoria)
    Premi di risultato
    Non previsti a livello nazionale; definibili con accordo aziendale (art. 7 CCNL)
    Indennità di funzione Quadri
    60 € mensili per 13 mensilità (art. 60 CCNL)

    Tabella riepilogativa

    Mensilità supplementari e premi nel CCNL Lavoratori dello Sport 2024-2026
    Istituto Importo Data di pagamento Chi ha diritto
    Tredicesima mensilità 1 mensilità della retribuzione di fatto 5 dicembre di ogni anno Tutti i lavoratori dipendenti
    Quattordicesima (residuale) Superminimo non assorbibile decrescente fino al 31/10/2029 Erogato mensilmente in forma decrescente Solo lavoratori assunti ante 22/12/2015
    Indennità funzione Quadri 60 € lordi/mese per 13 mensilità Mensilmente (13 volte l’anno) Solo categoria Quadri
    Premio di risultato Variabile, definito in accordo aziendale Come concordato in sede aziendale Aziende con accordo di secondo livello

    Nota sulla quattordicesima: il CCNL 2024-2026 ha scelto di non mantenere la quattordicesima come istituto autonomo per i nuovi assunti, ma di assorbire gradualmente quella residua nella retribuzione mensile tramite un superminimo non assorbibile decrescente. Dal 1° novembre 2029 non esisterà più nessun residuo della quattordicesima per nessun lavoratore.

    La tredicesima mensilità: regole e calcolo

    La tredicesima è disciplinata dall’art. 125 del CCNL. Ogni 5 dicembre il datore di lavoro corrisponde al personale dipendente un importo pari a una mensilità della retribuzione di fatto (art. 117 CCNL), che comprende la retribuzione normale più tutti gli elementi retributivi aventi carattere continuativo (eccettuati straordinario, rimborsi spese, gratificazioni una tantum).

    Come si calcola:

    • L’importo è pari alla retribuzione di fatto del mese di corresponsione;
    • In caso di servizio ridotto (assunzione in corso d’anno o cessazione), spettano tanti dodicesimi quanti sono i mesi interi di servizio prestato nel periodo 1° dicembre dell’anno precedente – 5 dicembre dell’anno corrente;
    • Vengono detratti i ratei relativi ai periodi in cui il datore non ha corrisposto la retribuzione (es. aspettativa non retribuita, assenza ingiustificata);
    • Per i lavoratori a tempo parziale, l’importo è riproporzionato in base all’art. 52 CCNL.

    La quattordicesima: la disciplina transitoria fino al 2029

    La quattordicesima mensilità (storicamente corrisposta il 1° luglio) era un istituto del precedente CCNL riservato ai lavoratori in forza al 22 dicembre 2015. Il rinnovo del 2024 non l’ha abolita con un taglio secco, ma ha previsto un meccanismo di assorbimento graduale (art. 116, norma transitoria):

    • L’importo corrispondente a ciascuna quota mensile della quattordicesima è stato trasformato in un superminimo non assorbibile, erogato mensilmente;
    • Questo superminimo viene ridotto progressivamente fino ad azzerarsi entro il 31 ottobre 2029;
    • I nuovi assunti dal 1° gennaio 2019 non hanno mai maturato la quattordicesima.

    La logica è quella dell’armonizzazione del trattamento economico tra i lavoratori assunti in epoche diverse, senza creare rotture traumatiche nelle buste paga dei lavoratori più anziani.

    I premi di risultato e la contrattazione di secondo livello

    Il CCNL Lavoratori dello Sport non prevede un premio di produzione o di risultato obbligatorio a livello nazionale. Tuttavia, l’art. 7 del CCNL consente la contrattazione aziendale di secondo livello nelle aziende con più di 25 dipendenti per definire:

    • erogazioni economiche variabili legate a incrementi di produttività, qualità, efficienza, efficacia;
    • premi legati all’andamento economico dell’impresa;
    • altre forme di riconoscimento economico variabile non predeterminabile.

    Questi premi, se definiti rispettando i criteri del D.L. 93/2008 (e successive norme), possono beneficiare del regime di tassazione agevolata del 10% previsto per i premi di produttività. Le erogazioni di secondo livello sono escluse dal calcolo degli istituti legali e contrattuali, compreso il TFR.

    Casi pratici

    Tizio — Istruttore assunto il 1° marzo, tredicesima proporzionata

    Tizio viene assunto il 1° marzo 2024. A dicembre 2024 ha lavorato 10 mesi interi (marzo-dicembre). Ha diritto a 10/12 della tredicesima. Se la sua retribuzione di fatto mensile è 1.650 €, la tredicesima proporzionata è 1.650 € × 10/12 = 1.375 € lordi, corrisposti il 5 dicembre.

    Caia — Lavoratrice ante 2015 e quattordicesima residuale

    Caia lavora in una piscina dal 2010 (assunta ante 22/12/2015). Nel 2024 la sua busta paga comprende ancora un superminimo non assorbibile mensile che rappresenta la quota residua della quattordicesima in progressivo assorbimento. Ogni anno questa componente si riduce, fino a sparire completamente entro ottobre 2029. Caia non percepisce più una quattordicesima autonoma il 1° luglio, ma ne riceve l’equivalente spalmato nelle 13 mensilità annue.

    Sempronio — Centro fitness con accordo aziendale di secondo livello

    Il centro fitness dove lavora Sempronio ha più di 25 dipendenti e ha stipulato un accordo aziendale che prevede un premio di risultato annuo fino a 1.000 € legato agli obiettivi di fatturato e soddisfazione della clientela. Questo premio non è garantito ogni anno: viene erogato solo se gli obiettivi sono raggiunti. La tassazione applicata è agevolata al 10% se Sempronio non supera il limite di reddito previsto dalla normativa sui premi di produttività.

    Domande frequenti

    Quando viene pagata la tredicesima nel CCNL sport?
    Il 5 dicembre di ogni anno (art. 125 CCNL). L’importo è pari a una mensilità della retribuzione di fatto. Per servizio ridotto spettano dodicesimi proporzionali.
    La quattordicesima è prevista per tutti?
    No. Era riservata ai lavoratori ante 22/12/2015 ed è in assorbimento progressivo nella retribuzione mensile fino al 31/10/2029. I nuovi assunti non l’hanno mai avuta.
    Esiste un premio di produzione nel CCNL sport?
    Non a livello nazionale. Può essere introdotto con accordo aziendale di secondo livello (art. 7 CCNL) nelle aziende con più di 25 dipendenti, con criteri variabili e tassazione agevolata se rispetta i requisiti di legge.
    Come si calcola la tredicesima per un lavoratore part-time?
    Proporzionalmente alla prestazione ridotta (art. 52 CCNL). L’importo mensile è riproporzionato in base al rapporto tra orario ridotto e orario intero.
    La tredicesima matura durante la malattia?
    Sostanzialmente sì, salvo i periodi di aspettativa non retribuita. I periodi di malattia coperti dal trattamento economico (100% o 75%) non determinano la perdita della tredicesima, purché il datore abbia corrisposto la propria integrazione.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2026, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento 2024, ferie, permessi e ROL 2024, maternità e congedi 2024 e malattia e infortunio 2024.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al CCNL Lavoratori dello Sport del 12 gennaio 2024 (vigenza 1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2026). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali di categoria (SLC-CGIL, FISASCAT-CISL, UILCOM-UIL) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Articolo 82 L. 184/1983: Esenzioni fiscali e copertura finanziaria

    Art. 82 L. 184/1983 – Esenzioni fiscali e copertura finanziaria

    Testo vigente – Legge 4 maggio 1983, n. 184 (aggiornato da Normattiva)

    Gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi alle procedure previste dalla presente legge nei riguardi di persone minori di età, sono esenti dalle imposte di bollo e di registro e da ogni spesa, tassa e diritto dovuti ai pubblici uffici. Sono ugualmente esenti gli atti ed i documenti relativi all'esecuzione dei provvedimenti pronunciati dal giudice nei procedimenti su indicati. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in annue lire 100.000.000, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 1589 dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per l'anno finanziario 1983 e corrispondenti capitoli degli esercizi successivi. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

  • Art. 49 Cont. Trib. – Impugnazioni: norme generali

    Art. 49 Cont. Trib. – Impugnazioni: norme generali

    Art. 49 Cont. Trib. – Disposizioni generali applicabili

    D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 – testo aggiornato

    1. Alle impugnazioni delle sentenze delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado si applicano le disposizioni del titolo III, capo I, del libro II del codice di procedura civile […] e fatto salvo quanto disposto nel presente decreto.

  • Art. 48-ter Cont. Trib. – pagamento somme conciliate

    Art. 48-ter Cont. Trib. – pagamento somme conciliate

    Art. 48 Ter Cont. Trib. – Definizione e pagamento delle somme dovute

    D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 – testo aggiornato

    1. Le sanzioni amministrative si applicano nella misura del quaranta per cento del minimo previsto dalla legge, in caso di perfezionamento della conciliazione nel corso del primo grado di giudizio e nella misura del cinquanta per cento del minimo previsto dalla legge, in caso di perfezionamento nel corso del secondo grado di giudizio e nella misura del sessanta per cento del minimo previsto dalla legge in caso di perfezionamento della conciliazione nel corso del giudizio di Cassazione.

    2. Il versamento delle somme dovute ovvero, in caso di rateizzazione, della prima rata deve essere effettuato entro venti giorni dalla data di sottoscrizione dell’accordo conciliativo di cui all’articolo 48 o di redazione del processo verbale di cui agli articoli 48-bis e 48-bis.1.

    3. In caso di mancato pagamento delle somme dovute o di una delle rate, compresa la prima, entro il termine di pagamento della rata successiva, il competente ufficio provvede all’iscrizione a ruolo delle residue somme dovute a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonchè della sanzione di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, aumentata della metà e applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta.

    4. Per il versamento rateale delle somme dovute si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per l’accertamento con adesione dall’articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.

  • Art. 48-bis Cont. Trib. – conciliazione in udienza

    Art. 48-bis Cont. Trib. – conciliazione in udienza

    Art. 48 Bis Cont. Trib. – Conciliazione in udienza

    D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 – testo aggiornato

    1. Ciascuna parte entro il termine di cui all’articolo 32, comma 2, può presentare istanza per la conciliazione totale o parziale della controversia.

    2. All’udienza la commissione, se sussistono le condizioni di ammissibilità, invita le parti alla conciliazione rinviando eventualmente la causa alla successiva udienza per il perfezionamento dell’accordo conciliativo.

    3. La conciliazione si perfeziona con la redazione del processo verbale nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento. Il processo verbale costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute all’ente impositore e per il pagamento delle somme dovute al contribuente.

    4. La commissione dichiara con sentenza l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.

  • Art. 225 D.Lgs. 209/2005 – Misure di salvaguardia in caso di revoca parziale dell’autorizzazione

    Art. 225 D.Lgs. 209/2005 – Misure di salvaguardia in caso di revoca parziale dell’autorizzazione

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. In caso di revoca parziale dell'autorizzazione l' IVASS , per salvaguardare gli interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, delle imprese di assicurazione cedenti e dei lavoratori dipendenti, può vietare all'impresa di assicurazione o di riassicurazione che ha sede nel territorio della Repubblica di compiere atti di disposizione sui propri beni, qualora tale provvedimento non sia già stato adottato ai sensi degli articoli 221, 222, 222-bis .

    2. L' IVASS può altresì disporre il vincolo sui singoli attivi iscritti nel registro a copertura delle riserve tecniche con le modalità previste dall'articolo 224.

    3. Dei provvedimenti adottati ai sensi del commi 1 e 2 è data comunicazione alle autorità di vigilanza degli altri Stati membri nei quali l'impresa opera o possiede beni. Alle stesse autorità può essere richiesto di adottare misure analoghe, cooperando nell'adozione di ogni provvedimento idoneo a salvaguardare gli interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative.

  • Art. 48 Cont. Trib. – conciliazione fuori udienza

    Art. 48 Cont. Trib. – conciliazione fuori udienza

    Art. 48 Cont. Trib. – Conciliazione fuori udienza

    D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 – testo aggiornato

    1. Se in pendenza del giudizio le parti raggiungono un accordo conciliativo, presentano istanza congiunta sottoscritta personalmente o dai difensori per la definizione totale o parziale della controversia.

    2. Se la data di trattazione è già fissata e sussistono le condizioni di ammissibilità, la corte di giustizia tributaria pronuncia sentenza di cessazione della materia del contendere. Se l’accordo conciliativo è parziale, la corte dichiara con ordinanza la cessazione parziale della materia del contendere e procede alla ulteriore trattazione della causa.

    3. Se la data di trattazione non è fissata, provvede con decreto il presidente della sezione.

    4. La conciliazione si perfeziona con la sottoscrizione dell’accordo di cui al comma 1, nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento. L’accordo costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute all’ente impositore e per il pagamento delle somme dovute al contribuente. 4 bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche alle controversie pendenti davanti alla Corte di Cassazione.

  • CCNL Energia e Petrolio: tredicesima, quattordicesima e premi

    CCNL Energia e Petrolio

    Tredicesima, quattordicesima e premi nel CCNL Energia e Petrolio

    Il CCNL Energia e Petrolio garantisce 14 mensilità di retribuzione annua: tredicesima a dicembre e quattordicesima a giugno. Entrambe maturano per dodicesimi e sono calcolate sulla retribuzione globale mensile. I premi di risultato sono invece materia di contrattazione aziendale.

    In sintesi

    Il CCNL Energia e Petrolio prevede 14 mensilità: tredicesima a dicembre e quattordicesima a giugno, ciascuna pari a una mensilità della retribuzione globale. Maturano per dodicesimi. L’eventuale premio di risultato è oggetto di contrattazione di secondo livello.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confindustria Energia · Filctem-Cgil · Femca-Cisl · Uiltec-Uil
    Ultimo rinnovo
    16 aprile 2025
    Vigenza
    1° gennaio 2025 – 31 dicembre 2027
    Mensilità totali
    14 (tredicesima + quattordicesima)

    Tabella riepilogativa

    Mensilità aggiuntive — CCNL Energia e Petrolio
    Mensilità Mese di erogazione Periodo di maturazione Importo
    Tredicesima Dicembre (di norma entro il 20) Gennaio – dicembre (anno solare) Una mensilità della RGM; pro quota per chi non ha lavorato l’intero anno
    Quattordicesima Giugno (di norma entro il 30) Luglio – giugno (anno contrattuale) Una mensilità della RGM; pro quota per chi non ha lavorato l’intero periodo

    La retribuzione globale mensile (RGM) utilizzata come base di calcolo comprende: TEM (minimo tabellare), EDR IPCA, scatti di anzianità e tutte le indennità fisse e continuative. Non include voci variabili come straordinari e indennità di turno non continuative.

    Come si calcola la tredicesima

    La tredicesima è pari a 1/12 della RGM per ogni mese di servizio nell’anno solare (gennaio-dicembre). Periodi inferiori al mese si computano come mese intero se la prestazione è avvenuta per più di 15 giorni. Il calcolo è semplice:

    • Chi ha lavorato tutto l’anno riceve 1 mensilità intera della RGM a dicembre.
    • Chi ha iniziato a lavorare il 1° aprile riceve 9/12 della RGM (9 mesi su 12).
    • Chi ha avuto assenze non retribuite vede ridotto il rateo in proporzione ai mesi effettivamente lavorati.

    Come si calcola la quattordicesima

    La quattordicesima segue la stessa logica della tredicesima, ma il periodo di maturazione è da luglio a giugno dell’anno contrattuale. Viene erogata a giugno. Per i neoassunti a partire dal 1° luglio, la quattordicesima dell’anno contrattuale successivo includerà solo i mesi maturati da luglio alla data di pagamento (giugno).

    Premi di risultato: contrattazione aziendale

    Il CCNL Energia e Petrolio non prevede un premio di risultato a livello nazionale. Il contratto rimanda alla contrattazione di secondo livello (accordi aziendali) per la definizione di eventuali premi legati a indicatori di performance come:

    • produttività e volumi di lavorazione (per le raffinerie);
    • sicurezza e riduzione degli infortuni (indicatori HSE);
    • redditività aziendale (EBITDA, margini di raffinazione);
    • puntualità nelle consegne (per la logistica carburanti).

    Nelle grandi aziende del settore (raffinerie integrate, operatori E&P, grandi reti di distribuzione) gli accordi integrativi possono prevedere premi di risultato significativi, a volte convertibili in welfare aziendale con agevolazioni fiscali ai sensi dell’art. 51, comma 2, TUIR.

    Welfare aziendale in sostituzione del premio

    Le aziende che applicano il CCNL Energia e Petrolio possono, attraverso accordi di secondo livello, offrire ai lavoratori la facoltà di convertire il premio di risultato in beni e servizi di welfare (voucher, assistenza sanitaria integrativa FASIE, contribuzione aggiuntiva a Fondenergia, rimborsi istruzione o trasporto). Questa opzione, se il premio supera le soglie fiscali di legge, può essere vantaggiosa sia per il lavoratore (minore imponibile IRPEF) sia per il datore (minor costo del lavoro per la parte in welfare).

    Casi pratici

    Tizio — Tredicesima con assenza per malattia
    Tizio (livello 4/4) ha lavorato tutto il 2026 tranne 2 mesi di malattia (febbraio e marzo), durante i quali ha ricevuto l’integrazione contrattuale al 100%. A dicembre 2026 la tredicesima gli viene corrisposta per intero: i mesi di malattia con integrazione al 100% non riducono il rateo di tredicesima, poiché la RGM è stata percepita in misura piena. Se la malattia fosse stata retribuita solo al 50% (fase successiva del comporto), il rateo sarebbe proporzionalmente ridotto.
    Caia — Quattordicesima nell’anno di assunzione
    Caia viene assunta il 1° ottobre 2025. La prima quattordicesima le verrà corrisposta a giugno 2026. Il periodo di maturazione per lei inizia dal 1° ottobre 2025. Ha maturato 9 mesi (ottobre 2025-giugno 2026), quindi riceve 9/12 della sua RGM come quattordicesima. Con una RGM di 3.244,53 € (livello 2/4, gennaio 2026), la quattordicesima è 3.244,53 × 9/12 = 2.433,40 € lordi.
    Sempronio — Premio di risultato in welfare
    Sempronio lavora in una raffineria con accordo integrativo aziendale che prevede un premio di risultato fino a 2.000 € annui. L’accordo consente di convertire l’intero importo in servizi di welfare (contributo aggiuntivo a FASIE Plus, rimborsi scolastici per i figli, voucher culturali). Sempronio sceglie di destinare 500 € alla copertura sanitaria integrativa FASIE Plus e i restanti 1.500 € in rimborsi per la retta dell’asilo del figlio: il tutto è esente da IRPEF entro le soglie di legge.

    Domande frequenti

    Quando viene pagata la quattordicesima nel CCNL Energia e Petrolio?
    La quattordicesima viene corrisposta a giugno, maturata da luglio a giugno dell’anno contrattuale. Chi non ha lavorato l’intero periodo riceve la quota proporzionale.
    Come si calcola la tredicesima?
    È pari a 1/12 della RGM per ogni mese di servizio nell’anno solare. Chi ha lavorato tutto l’anno riceve una mensilità intera; chi ha lavorato solo parte dell’anno riceve i ratei proporzionali.
    Il premio di risultato è previsto nel CCNL Energia e Petrolio?
    Il CCNL non fissa un premio nazionale. La contrattazione aziendale (accordi integrativi) può prevedere premi legati a produttività, sicurezza o redditività.
    Cosa si intende per retribuzione globale ai fini della tredicesima?
    La RGM comprende TEM, EDR IPCA, scatti di anzianità e voci fisse continuative. Non include straordinari né indennità variabili.
    La tredicesima spetta anche durante la malattia?
    Sì, matura anche durante la malattia. Se la retribuzione è al 100% (integrazione contrattuale), il rateo non si riduce.
    Il rateo di tredicesima entra nel TFR?
    Sì, tredicesima e quattordicesima concorrono alla retribuzione annua di riferimento per il calcolo del TFR ex art. 2120 c.c.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2025-2027, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi e malattia, infortunio e comporto.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Energia e Petrolio del 16 aprile 2025. Per il dettaglio su premi aziendali e conversione in welfare verificare l’accordo integrativo aziendale in vigore. Per situazioni specifiche consultare un consulente del lavoro o il sindacato di categoria (Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil).

  • Art. 190 Cod. Amb.: Registro cronologico di carico e scarico

    Art. 190 Cod. Amb.: Registro cronologico di carico e scarico

    Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.

    (Registro cronologico di carico e scarico) 1.

    Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti, i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione, le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti, i Consorzi e i sistemi riconosciuti, istituiti per il recupero e riciclaggio degli imballaggi e di particolari tipologie di rifiuti, nonché le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi e le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), ha l'obbligo di tenere un registro cronologico di carico e scarico, in cui sono indicati per ogni tipologia di rifiuto la quantità prodotta o trattata , la natura e l'origine di tali rifiuti e la quantità dei prodotti e materiali ottenuti dalle operazioni di trattamento quali preparazione per il riutilizzo, riciclaggio e altre operazioni di recupero nonché, laddove previsto, gli estremi del formulario di identificazione di cui all'articolo 193.

    Il modello di registro cronologico di carico e scarico è disciplinato con il decreto di cui all'articolo 188-bis, comma 1.

    Fino alla data di entrata in vigore dei modelli contenuti nel suddetto decreto continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 148 , nonché le disposizioni relative alla numerazione e vidimazione dei registri da parte delle Camere di commercio territorialmente competenti con le procedure e le modalità fissate dalla normativa sui registri IVA.

    Le annotazioni di cui al comma 1, da riportare nel registro cronologico, sono effettuate: a) per i produttori di rifiuti , almeno entro dieci giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo; b) per i soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla data di consegna dei rifiuti all'impianto di destino; c) per i commercianti, gli intermediari e i consorzi, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla data di consegna dei rifiuti all'impianto di destino; d) per i soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di smaltimento, entro due giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti.

    I soggetti e le organizzazioni di cui agli articoli 221, comma 3, lettere a) e c), 223, 224, 228, 233, 234 e 236, possono adempiere all'obbligo di cui al comma 1 tramite analoghe evidenze documentali o gestionali.

    Sono esonerati dall'obbligo di cui al comma 1 gli imprenditori agricoli di cui all' articolo 2135 del codice civile , con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila, le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all'articolo 212, comma 8, nonché, per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di dieci dipendenti.

    Gli imprenditori agricoli di cui all' articolo 2135 del codice civile produttori iniziali di rifiuti pericolosi, nonché i soggetti esercenti attività ricadenti nell'ambito dei codici ATECO 96.02.01, 96.02.02, 96.02.03 e 96.09.02 che producono rifiuti pericolosi, compresi quelli aventi codice EER 18.01.03*, relativi ad aghi, siringhe e oggetti taglienti usati ed i produttori di rifiuti pericolosi non rientranti in organizzazione di ente o impresa, quando obbligati alla tenuta del registro ai sensi del comma 1, possono adempiere all'obbligo con una delle seguenti modalità , che sono valide anche ai fini della comunicazione al catasto di cui all'articolo 189 : a) con la conservazione progressiva per tre anni del formulario di identificazione di cui all'articolo 193, comma 1, relativo al trasporto dei rifiuti o dei documenti sostitutivi previsti dall'articolo 193; b) con la conservazione per tre anni del documento di conferimento rilasciato dal soggetto che provvede alla raccolta di detti rifiuti nell'ambito del circuito organizzato di raccolta di cui all'articolo 183.

    PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 23 DICEMBRE 2022, N. 213 .

    I soggetti la cui produzione annua di rifiuti non eccede le venti tonnellate di rifiuti non pericolosi e le quattro tonnellate di rifiuti pericolosi, in luogo della tenuta in proprio dei registri di carico e scarico dei rifiuti, possono adempiere tramite le organizzazioni di categoria interessate o loro società di servizi che provvedono ad annotare i dati con cadenza mensile, mantenendo presso la sede operativa dell'impresa copia delle annotazioni o, comunque, rendendola tempestivamente disponibile su richiesta degli organi di controllo.

    Per le attività di gestione dei rifiuti costituiti da rottami ferrosi e non ferrosi, gli obblighi connessi alla tenuta dei registri di carico e scarico si intendono assolti anche tramite l'utilizzo dei registri IVA di acquisto e di vendita secondo le procedure e le modalità fissate dall' articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modifiche.

    Le operazioni di gestione dei centri di raccolta di cui all'articolo 183 sono escluse dagli obblighi del presente articolo limitatamente ai rifiuti non pericolosi.

    Per i rifiuti pericolosi la registrazione del carico e dello scarico può essere effettuata contestualmente al momento dell'uscita dei rifiuti stessi dal centro di raccolta e in maniera cumulativa per ciascun codice dell'elenco dei rifiuti.

    10.

    I registri sono tenuti, o resi accessibili, presso ogni impianto di produzione, di stoccaggio, di recupero e di smaltimento di rifiuti, ovvero per le imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto e per i commercianti e gli intermediari, presso la sede operativa.

    I registri, integrati con i formulari di cui all'articolo 193 relativi al trasporto dei rifiuti, sono conservati per tre anni dalla data dell'ultima registrazione.

    I registri relativi alle operazioni di smaltimento dei rifiuti in discarica devono essere conservati a tempo indeterminato e consegnati all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione, alla chiusura dell'impianto.

    I registri relativi agli impianti dismessi o non presidiati possono essere tenuti presso la sede legale del soggetto che gestisce l'impianto.

    11.

    I registri relativi ai rifiuti prodotti dalle attività di manutenzione di cui all'articolo 230 possono essere tenuti nel luogo di produzione dei rifiuti, così come definito dal medesimo articolo.

    Per rifiuti prodotti dalle attività di manutenzione di impianti e infrastrutture a rete e degli impianti a queste connessi, i registri possono essere tenuti presso le sedi di coordinamento organizzativo del gestore, o altro centro equivalente, previa comunicazione all'ARPA territorialmente competente ovvero al Registro elettronico nazionale di cui all'articolo 188-bis.

    12.

    Le informazioni contenute nel registro sono utilizzate anche ai fini della comunicazione annuale al Catasto di cui all'articolo 189.

    13.

    Le informazioni contenute nel registro sono rese disponibili in qualunque momento all'autorità di controllo che ne faccia richiesta.

    Fonte: Normattiva.it.

  • Art. 47-ter Cont. Trib. – definizione su sospensione

    Art. 47-ter Cont. Trib. – definizione su sospensione

    Art. 47 Ter Cont. Trib. – Definizione del giudizio in esito alla domanda di sospensione

    D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 – testo aggiornato

    1. Escluso il caso di pronuncia su reclamo, il collegio, in sede di decisione della domanda cautelare, trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso, accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, sentite sul punto le parti costituite, può definire, in camera di consiglio, il giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi del comma 3, salvo che una delle parti dichiari di voler proporre motivi aggiunti ovvero regolamento di giurisdizione. Ove ne ricorrano i presupposti, il collegio dispone l’integrazione del contraddittorio o il rinvio per consentire la proposizione di motivi aggiunti ovvero del regolamento di giurisdizione, fissando contestualmente la data per il prosieguo della trattazione.

    2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche quando la domanda cautelare è proposta innanzi al giudice monocratico.

    3. Il giudice decide con sentenza in forma semplificata quando ravvisa la manifesta fondatezza, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso. La motivazione della sentenza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ovvero, se del caso, a un precedente conforme.

  • CCNL Metalmeccanica PMI Confapi: tredicesima, mensilità aggiuntive e welfare

    CCNL Metalmeccanica PMI (Confapi)

    CCNL Metalmeccanica PMI Confapi: tredicesima, mensilità aggiuntive e welfare

    Tutto sulla tredicesima mensilità, il welfare contrattuale e i premi nel CCNL Unionmeccanica Confapi: calcolo, ratei, quando e quanto si percepisce, e perché non è prevista la quattordicesima a livello nazionale.

    In sintesi

    Il CCNL Metalmeccanica PMI Confapi prevede la tredicesima mensilità corrisposta a dicembre, pari a 173 ore di retribuzione globale di fatto. Il contratto nazionale non prevede la quattordicesima. Il welfare contrattuale ammonta a 200 euro annui erogati in beni e servizi (confermato per il 2025). Il premio di risultato è demandato alla contrattazione aziendale.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Unionmeccanica (Confapi) · FIM-CISL · FIOM-CGIL · UILM-UIL
    Tredicesima
    173 ore di retribuzione globale, erogata a dicembre (proporzionale per part-time)
    Quattordicesima
    Non prevista dal CCNL nazionale (solo da accordi aziendali)
    Welfare contrattuale 2025
    200 euro in beni/servizi, entro febbraio 2025 (dichiarazione comune 17 gennaio 2025)

    Tabella riepilogativa

    Tredicesima mensilità stimata per livello – CCNL Metalmeccanica PMI Confapi (minimi settembre 2025)
    Livello Retribuzione mensile base (€) Tredicesima stimata (€)
    1.811,11 ~1.811,11
    2.009,48 ~2.009,48
    2.096,58 ~2.096,58
    2.245,87 ~2.245,87
    2.407,97 ~2.407,97
    2.583,36 ~2.583,36
    8° (Quadro B) 2.809,37 ~2.809,37
    9° (Quadro A) 3.124,30 ~3.124,30

    La tredicesima stimata coincide con la retribuzione mensile base perché è calcolata su 173 ore – lo stesso divisore che trasforma la retribuzione mensile in oraria e quindi in 173 ore mensili equivalenti. Eventuali scatti di anzianità, superminimi e indennità fisse si aggiungono. Per i part-time, la tredicesima è proporzionale alle ore contrattuali.

    Come si calcola la tredicesima: la formula

    Ai sensi del CCNL Unionmeccanica Confapi, la tredicesima è pari a 173 ore della retribuzione globale di fatto. La retribuzione globale di fatto comprende:

    • Il minimo tabellare mensile del livello di inquadramento.
    • Gli scatti di anzianità maturati.
    • Il superminimo individuale non assorbibile eventualmente concordato.
    • Le indennità fisse e continuative (es. indennità di funzione, cassa, rischio – se erogate in modo continuativo).

    Non rientrano nel calcolo della tredicesima le voci variabili (straordinario, compensi per lavori speciali, indennità occasionali) né il welfare contrattuale.

    La formula concreta: tredicesima = (retribuzione globale mensile ÷ 173) × 173 = retribuzione globale mensile, il che significa che la tredicesima è equivalente a un mese di retribuzione globale base. Il passaggio attraverso le ore serve per i contratti a tempo parziale (dove l’importo si riduce proporzionalmente).

    Ratei di tredicesima: assunzioni e cessazioni

    Per i rapporti che iniziano o terminano nel corso dell’anno, la tredicesima matura per dodicesimi: ogni mese intero lavorato dà diritto a 1/12 della tredicesima. Le frazioni di mese superiori a 15 giorni si arrotondano a un mese intero.

    In caso di cessazione del rapporto, le mensilità di tredicesima maturate e non ancora percepite sono liquidate come spettanza di fine rapporto (insieme al TFR e alle ferie non godute).

    Quattordicesima: non prevista dal CCNL nazionale

    Il CCNL Unionmeccanica Confapi non prevede la quattordicesima mensilità come istituto contrattuale nazionale. Si tratta di un’importante differenza rispetto ad alcuni altri CCNL (es. commercio, turismo, artigianato metalmeccanico in alcune aree) che la prevedono. Le aziende metalmeccaniche PMI Confapi che volessero erogarla lo farebbero per accordo aziendale autonomo, non per obbligo contrattuale nazionale.

    Welfare contrattuale: i 200 euro annui

    Il rinnovo del CCNL del 26 maggio 2021 ha introdotto l’erogazione annuale di strumenti di welfare contrattuale per 200 euro a favore dei dipendenti in forza al 1° gennaio di ogni anno (o assunti nel corso dell’anno, proporzionalmente).

    Con la dichiarazione comune del 17 gennaio 2025, Unionmeccanica Confapi, FIM-CISL, FIOM-CGIL e UILM-UIL hanno confermato l’erogazione per il 2025, con pagamento entro il 28 febbraio 2025. Il welfare non è erogato in denaro ma in beni e servizi tramite piattaforme welfare (rimborsi spese sanitarie, istruzione, mobilità, ecc.) nel rispetto della normativa fiscale sull’art. 51, comma 3-bis, del TUIR.

    Premio di risultato: contrattazione aziendale

    Il CCNL Unionmeccanica Confapi demanda il premio di risultato alla contrattazione di secondo livello (aziendale o, in mancanza, territoriale). I premi aziendali possono essere collegati a parametri di produttività, redditività, qualità, efficienza o innovazione. Le somme erogate come premi di risultato ai sensi degli accordi di secondo livello beneficiano della tassazione agevolata al 5% (imposta sostitutiva IRPEF) fino a 3.000 euro annui, ai sensi della L. 208/2015 e dei decreti attuativi.

    Casi pratici

    Tizio – Tredicesima per anno intero al 5° livello
    Tizio è al 5° livello da gennaio con retribuzione mensile di 2.245,87 €, uno scatto biennale di circa 29 € e nessun superminimo. Retribuzione globale: 2.224,87 €. La tredicesima di dicembre sarà pari a circa 2.224,87 € lordi. Il netto dipenderà dall’aliquota IRPEF marginale applicabile, indicativamente circa 1.600 € netti.
    Caia – Assunzione a maggio, rateo tredicesima
    Caia è assunta il 5 maggio 2026 al 3° livello. Da maggio a dicembre lavora 8 mesi interi (maggio conta come mese intero perché l’assunzione avviene entro il 15). Il rateo tredicesima maturato è 8/12 di 2.009,48 € = circa 1.309,83 € lordi, liquidati a dicembre 2026.
    Sempronio – Welfare contrattuale 200 euro
    Sempronio è in forza al 1° gennaio 2025. L’azienda, entro il 28 febbraio 2025, accredita 200 euro di welfare contrattuale sulla piattaforma adottata (ad es. per rimborsi spesa farmaceutica o abbonamento trasporti). Sempronio utilizza il credito entro dicembre 2025. L’importo è esente da contributi e imposte nei limiti dell’art. 51, comma 3, TUIR (fringe benefit 2025).

    Domande frequenti

    Quando viene pagata la tredicesima nel CCNL Metalmeccanica PMI Confapi?
    A dicembre, in occasione della ricorrenza natalizia. Per i rapporti iniziati o terminati nel corso dell’anno, è proporzionale ai mesi interi lavorati (1/12 per ogni mese).
    Come si calcola la tredicesima nel CCNL PMI Confapi?
    È pari a 173 ore della retribuzione globale di fatto (minimo tabellare + scatti + superminimi fissi + indennità continuative). In pratica equivale a un mese di retribuzione base. Per i part-time è proporzionale alle ore contrattuali.
    Il CCNL Metalmeccanica PMI Confapi prevede la quattordicesima mensilità?
    No. Il CCNL Unionmeccanica Confapi non prevede la quattordicesima a livello nazionale. Solo eventuali accordi aziendali autonomi possono introdurla.
    Cos’è il welfare contrattuale da 200 euro nel CCNL PMI Confapi?
    Sono 200 euro annui in beni e servizi (non in denaro) erogati tramite piattaforme welfare, confermati per il 2025 con la dichiarazione comune del 17 gennaio 2025. Sono esenti da contributi nei limiti di legge.
    Come viene erogato il premio di risultato nel settore metalmeccanica PMI Confapi?
    Non è stabilito dal CCNL nazionale ma dalla contrattazione aziendale. Gli accordi aziendali su produttività, redditività o qualità consentono di applicare la tassazione agevolata al 5% fino a 3.000 euro annui.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2025-2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e PAR, maternità, paternità e congedi e malattia, infortunio e comporto.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono riferite al CCNL Unionmeccanica Confapi (testo base 26 maggio 2021, codice CNEL C018) e alla dichiarazione comune del 17 gennaio 2025. Per situazioni specifiche consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali di categoria (FIM-CISL, FIOM-CGIL, UILM-UIL) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.