Autore: Andrea Marton

  • Art. 66 CTS – Sanzioni e ricorsi

    Art. 66 D.Lgs. 117/2017 Codice Terzo Settore – Sanzioni e ricorsi

    In vigore dal 03/08/2017

    1. In presenza di irregolarità, gli OTC invitano i CSV ad adottare i provvedimenti e le misure necessarie a sanarle.

    2. In presenza di irregolarità non sanabili o non sanate, gli OTC denunciano l'irregolarità all'ONC affinchè adotti i provvedimenti necessari. L'ONC, previo accertamento dei fatti e sentito in contraddittorio il CSV interessato, adotta i seguenti provvedimenti a seconda della gravità del caso: a) diffida formale con eventuale sospensione dell'accreditamento nelle more della sanatoria dell'irregolarità; b) revoca dell'accreditamento, esperita dopo aver sollecitato, senza ottenere riscontro, il rinnovo dei componenti dell'organo di amministrazione del CSV.

    3. Contro i provvedimenti dell'ONC è ammesso ricorso dinanzi al giudice amministrativo.

  • Senior non-preferred: casi pratici art. 12-bis TUB

    L’art. 12-bis del Testo Unico Bancario disciplina gli strumenti di debito chirografario di secondo livello – i cosiddetti senior non-preferred (SNP) – titoli emessi dalle banche per soddisfare i requisiti MREL e TLAC imposti dalla disciplina europea sulla risoluzione delle crisi. Questa pagina illustra, attraverso casi pratici, come la norma opera in concreto nei rapporti tra banche emittenti, investitori e autorità di vigilanza. Per il testo integrale e il commento sistematico si rimanda alla scheda dell’art. 12-bis TUB.

    Quadro normativo

    L’art. 12-bis TUB, introdotto dalla Legge di Bilancio 2018 (L. 205/2017) e modificato dal D.Lgs. 193/2021 in attuazione della Direttiva 2017/2399/UE, ha creato una nuova categoria di passività bancarie collocata tra il capitale regolamentare Tier 2 e i crediti chirografari ordinari. La norma risponde a un’esigenza sistemica precisa: dotare le banche di passività sufficientemente subordinate da assorbire le perdite in uno scenario di risoluzione (gone concern), senza però richiedere le clausole di partecipazione al rischio proprie degli strumenti di capitale. Il meccanismo tecnico è la subordinazione legale sancita dall’art. 91, comma 1-bis, lett. c-bis) TUB, che opera erga omnes indipendentemente dal contenuto contrattuale del singolo titolo.

    Requisiti cumulativi e struttura dell’emissione

    Per qualificarsi ai sensi dell’art. 12-bis, il titolo deve soddisfare tre condizioni cumulative: durata originaria minima di dodici mesi; assenza di componenti derivative o di legami a strumenti derivati; indicazione contrattuale espressa del rango subordinato rispetto agli altri crediti chirografari. Le clausole difformi sono nulle per effetto dell’art. 1419 c.c. (nullità parziale), senza propagazione al contratto. La Banca d’Italia esercita il potere regolamentare sull’emissione, attuando le linee guida dell’Autorità Bancaria Europea (EBA).

    Profili operativi: divieto di modifica e opponibilità del rango

    L’art. 12-bis vieta in modo assoluto qualsiasi modifica successiva delle caratteristiche qualificanti: durata, assenza di derivati e indicazione del rango non possono essere alterati dopo l’emissione. Questo presidio garantisce la stabilità del pool MREL/TLAC. La subordinazione legale è altresì opponibile a qualsiasi cessionario: chi acquista il titolo sul mercato secondario subentra nella stessa posizione di rango del sottoscrittore originario, indipendentemente dal contenuto del contratto di cessione.

    Caso 1: Banca che emette obbligazioni SNP per soddisfare il requisito MREL

    Scenario. Alfa Banca S.p.A. riceve dall’autorità di risoluzione la comunicazione del proprio requisito MREL pari al 18% delle attività ponderate per il rischio. Dispone già di capitale CET1 e Tier 2 sufficienti, ma le mancano passività subordinate di rango SNP. Il consiglio di amministrazione delibera un programma di emissione triennale.

    Come si legge l’art. 12-bis. L’emissione è legittima se le obbligazioni presentano durata minima di dodici mesi dalla data di emissione, non incorporano opzioni o swap collegati a derivati, e il prospetto indica espressamente che il rimborso avverrà dopo le passività di cui all’art. 91, comma 1-bis, lett. a), b) e c) TUB ma prima dei crediti chirografari ordinari. La Banca d’Italia verifica la conformità in sede di autorizzazione.

    • Redigere il prospetto informativo con indicazione esplicita del rango SNP e richiamo all’art. 12-bis TUB e all’art. 91, comma 1-bis, lett. c-bis) TUB.
    • Assicurare che il regolamento del prestito obbligazionario escluda qualsiasi clausola di indicizzazione a derivati o di rimborso anticipato discrezionale inferiore ai dodici mesi.
    • Notificare l’emissione alla Banca d’Italia e all’EBA secondo le modalità previste dal regolamento delegato UE applicabile.
    • Aggiornare il registro delle passività ammissibili ai fini MREL comunicato all’autorità di risoluzione.

    Caso 2: Investitore che acquista SNP sul mercato secondario e verifica del rango

    Scenario. Tizio, investitore professionale, acquista sul mercato secondario obbligazioni di Beta Banca S.p.A. classificate come SNP. Un intermediario gli propone uno swap sulla durata residua, sostenendo che non altera la qualificazione regolamentare. Tizio si chiede se l’operazione sia lecita.

    Come si legge l’art. 12-bis. Il divieto di collegamento a derivati ha carattere dinamico: opera per tutta la vita del titolo, non solo al momento dell’emissione. Se la banca emittente partecipasse alla struttura derivata o il titolo incorporasse clausole di adeguamento collegate al derivato, lo strumento perderebbe la qualificazione SNP e le pattuizioni difformi sarebbero nulle ex art. 12-bis, comma 2.

    • Verificare nel regolamento del prestito obbligazionario che non esistano clausole di indicizzazione a indici di mercato strutturati come derivati impliciti.
    • Acquisire conferma scritta dall’emittente che il titolo mantiene la qualificazione SNP ai sensi dell’art. 12-bis TUB.
    • Consultare il prospetto depositato presso la Consob per accertare l’assenza di strutture derivative incorporate.
    • Evitare contratti di swap o operazioni derivate che alterino il profilo di rischio del titolo in modo da renderlo incompatibile con i requisiti della norma.

    Caso 3: Nullità parziale di una clausola di modifica del rango

    Scenario. Gamma Banca S.p.A. emette obbligazioni SNP e, a distanza di due anni, propone agli obbligazionisti di deliberare – in assemblea separata – una modifica del regolamento che elimini l’indicazione del rango subordinato, equiparando il titolo a un’obbligazione chirografaria ordinaria senior preferred. La proposta viene approvata dalla maggioranza degli obbligazionisti presenti. Caio, obbligazionista di minoranza contrario, si chiede se la delibera sia efficace.

    Come si legge l’art. 12-bis. Il comma 3 dell’art. 12-bis stabilisce che «sono nulle le pattuizioni successive dirette a modificare le caratteristiche» dello strumento. La nullità è assoluta e opera di diritto: non può essere sanata dall’accordo della maggioranza degli obbligazionisti né dalla volontà dell’emittente. La delibera assembleare è quindi nulla nella parte in cui incide sulle caratteristiche qualificanti (rango), mentre il resto del regolamento rimane in vigore ai sensi dell’art. 1419, comma 1, c.c. Caio può far valere la nullità in qualsiasi momento, anche in via incidentale in un procedimento esecutivo.

    • Verificare che eventuali modifiche al regolamento del prestito non tocchino le caratteristiche qualificanti elencate all’art. 12-bis, comma 1.
    • In caso di delibera assembleare illegittima, diffidare formalmente l’emittente prima di adire l’autorità giudiziaria o arbitrale.
    • Segnalare la fattispecie alla Banca d’Italia, competente in materia di vigilanza prudenziale e di corretta qualificazione delle passività.

    Caso 4: Risoluzione bancaria e ordine di soddisfacimento dei creditori SNP

    Scenario. Delta Banca S.p.A. è sottoposta a procedura di risoluzione. L’autorità dispone il bail-in. Sempronio è titolare sia di obbligazioni SNP sia di un deposito non garantito superiore a 100.000 euro. Si chiede in quale ordine i due crediti vengono aggrediti.

    Come si legge l’art. 12-bis. In combinato disposto con l’art. 91, comma 1-bis TUB, la gerarchia è: prima le perdite vengono assorbite dagli strumenti di capitale (CET1, AT1, Tier 2); seguono gli SNP ex lett. c-bis); solo dopo vengono aggrediti i depositi non garantiti superiori a 100.000 euro. Le obbligazioni SNP di Sempronio sono svalutate o convertite prima del deposito. Il principio NCWO (no creditor worse off than in liquidation) tutela Sempronio solo se nella liquidazione alternativa avrebbe ottenuto meno.

    • Prima di sottoscrivere obbligazioni SNP, accertare la propria posizione complessiva di credito verso la banca e valutare l’esposizione al bail-in.
    • Verificare se la banca è soggetta a requisito MREL vincolante e in che misura le SNP emesse coprono tale requisito.
    • Tenere separati i depositi garantiti (fino a 100.000 euro per depositante per banca) dalle esposizioni in strumenti bail-inable.

    Caso 5: Emissione con durata inferiore a dodici mesi – effetti sulla qualificazione

    Scenario. Epsilon Banca S.p.A. emette strumenti di debito chirografario con scadenza a nove mesi, indicando nel prospetto che si tratta di passività di rango SNP computabili ai fini MREL. La Banca d’Italia, in sede di ispezione, contesta la qualificazione. La banca sostiene che la durata residua al momento del computo è superiore a dodici mesi grazie a un’opzione di proroga a favore dell’emittente.

    Come si legge l’art. 12-bis. Il requisito della durata minima di dodici mesi si riferisce alla durata originaria contrattualmente pattuita al momento dell’emissione, non alla durata residua o a quella risultante da opzioni unilaterali. Un’opzione di proroga a favore dell’emittente non costituisce durata originaria certa: la banca emittente potrebbe non esercitarla, lasciando il titolo con durata inferiore al minimo legale. Lo strumento non soddisfa il requisito dell’art. 12-bis, comma 1, lettera a) e non può essere computato nel MREL. La Banca d’Italia ha il potere di escludere il titolo dal computo e di irrogare le sanzioni previste dalla disciplina di vigilanza prudenziale.

    • Definire la durata originaria minima di dodici mesi come termine contrattuale fisso, non dipendente da opzioni discrezionali dell’emittente.
    • Sottoporre lo schema contrattuale al parere della funzione legale e di conformità prima dell’emissione.
    • Interagire preventivamente con la Banca d’Italia in fase di programmazione dell’emissione per ottenere conferma della computabilità ai fini MREL.

    Quando intervenire

    Sul lato dell’emittente, il momento critico è la strutturazione del programma di emissione: qualsiasi difformità dai requisiti cumulativi determina la non computabilità ai fini MREL/TLAC senza possibilità di sanatoria. Sul lato dell’investitore, la verifica va compiuta prima dell’acquisto – primario o secondario – esaminando prospetto e regolamento del prestito. In sede di risoluzione o liquidazione coatta, la parte interessata deve ricostruire la propria posizione nella gerarchia dei creditori per valutare l’impatto del bail-in e la tutela NCWO. Un confronto preventivo con la Banca d’Italia è opportuno ogni volta che la struttura dello strumento presenti profili di incertezza qualificatoria.

    Norme e fonti

    • Art. 12-bis D.Lgs. 385/1993 (T.U. Bancario) – strumenti di debito chirografario di secondo livello
    • Art. 91, comma 1-bis, lett. c-bis) D.Lgs. 385/1993 – ordine di priorità in liquidazione e risoluzione
    • Art. 1419 c.c. – nullità parziale del contratto
    • D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 180 (BRRD) – recepimento della Bank Recovery and Resolution Directive
    • Direttiva 2017/2399/UE – modifica della gerarchia dei creditori (creditor hierarchy)
    • D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 193 – modifiche al TUB in attuazione della BRRD2 (2019/879/UE)
    • Regolamento UE 806/2014 (SRMR) – meccanismo di risoluzione unico
    • Circolari Banca d’Italia in materia di MREL e TLAC (aggiornamenti periodici)

    Domande frequenti

    Un’obbligazione SNP può essere rimborsata anticipatamente dalla banca?

    Il rimborso anticipato è possibile solo se previsto nel regolamento del prestito e autorizzato dalla Banca d’Italia, a condizione che il titolo abbia già completato almeno dodici mesi dalla data di emissione e che il rimborso non pregiudichi il rispetto del requisito MREL residuo. In assenza di autorizzazione, il rimborso anticipato sarebbe irregolare sul piano della vigilanza prudenziale.

    Cosa succede se la banca introduce una componente derivativa dopo l’emissione?

    Qualsiasi pattuizione successiva che introduca elementi derivativi nello strumento è nulla ai sensi dell’art. 12-bis, comma 2. La nullità è parziale: colpisce la clausola diforme senza travolgere l’intero titolo, salvo che la clausola sia essenziale alla struttura complessiva dell’operazione. Lo strumento perde in ogni caso la qualificazione SNP e non può più essere computato nel MREL.

    Come si distingue un’obbligazione SNP da un’obbligazione subordinata Tier 2?

    Gli strumenti Tier 2 sono capitale regolamentare: assorbono le perdite già in going concern, hanno durata minima quinquennale e richiedono l’autorizzazione della Banca d’Italia per qualsiasi rimborso. Le SNP sono passività chirografarie: assorbono le perdite solo in gone concern (risoluzione o liquidazione), non hanno requisiti minimi di durata superiori ai dodici mesi e non partecipano al capital ratio. Nella gerarchia dei creditori, Tier 2 è senior rispetto al capitale ma junior rispetto alle SNP; a sua volta, SNP è junior rispetto ai crediti chirografari ordinari.

    L’investitore retail può acquistare obbligazioni SNP?

    La normativa non esclude a priori la vendita al dettaglio, ma la Direttiva MiFID II e le sue norme di attuazione impongono agli intermediari valutazioni di adeguatezza e appropriatezza particolarmente rigorose per strumenti con profilo di rischio elevato come le SNP. In pratica, molte emissioni SNP sono riservate a investitori professionali o hanno tagli minimi elevati proprio per limitare l’accesso al mercato retail.

  • Art. 16 D.Lgs. 74/2000 – Articolo abrogato

    Art. 16 D.Lgs. 74/2000 Reati Tributari – Articolo abrogato

    In vigore dal 15/04/2000

    ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 24 SETTEMBRE 2015, N. 158

  • Art. 25-bis T.U. Stupefacenti – Distruzione delle sostanze scadute in possesso di operatori autorizzati e farmacie

    Art. 25-bis T.U. Stupefacenti – Distruzione delle sostanze e delle composizioni in possesso dei soggetti di cui all’articolo 17 e delle farmacie

    D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 – Testo Unico in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope

    1. Le sostanze e le composizioni scadute o deteriorate non utilizzabili farmacologicamente, limitatamente a quelle soggette all'obbligo di registrazione, in possesso dei soggetti autorizzati ai sensi dell'articolo 17, sono distrutte previa autorizzazione del Ministero della salute.

    2. La distruzione delle sostanze e composizioni di cui al comma 1 in possesso delle farmacie e' effettuata dall'azienda sanitaria locale ovvero da un'azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti sanitari. Delle operazioni di distruzione di cui al presente comma e' redatto apposito verbale e, nel caso in cui la distruzione avvenga per il tramite di un'azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti sanitari, il farmacista trasmette all'azienda sanitaria locale il relativo verbale. Gli oneri di trasporto, distruzione e gli altri eventuali oneri connessi sono a carico delle farmacie richiedenti la distruzione.

    3. Le Forze di polizia assicurano, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, adeguata assistenza alle operazioni di distruzione di cui al presente articolo. Torna al sommario

  • Art. 838 Codice della Navigazione – Conseguenze della scomparizione

    Art. 838 Codice della Navigazione – Conseguenze della scomparizione

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Le conseguenze della scomparizione da bordo o per perdita dell'aeromobile sono regolate dagli articoli 211 e 212. Le competenze dell'autorità marittima sono attribuite all'autorità di pubblica sicurezza. TITOLO ABROGATO DAL D.LGS. 9 MAGGIO 2005, N. 96

  • Art. 104 D.Lgs. 259/2003 – Attività soggette ad autorizzazione generale

    Art. 104 D.Lgs. 259/2003 – Attività soggette ad autorizzazione generale

    Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

    1. L’autorizzazione generale è in ogni caso necessaria nei seguenti casi: a) installazione di una o più stazioni radioelettriche o del relativo esercizio di collegamenti di terra e via satellite richiedenti una assegnazione di frequenza, con particolare riferimento a: 1) sistemi fissi, mobili terrestri, mobili marittimi, mobili aeronautici; 2) sistemi di radionavigazione e di radiolocalizzazione; 3) sistemi di ricerca spaziale; 4) sistemi di esplorazione della Terra; 5) sistemi di operazioni spaziali; 6) sistemi di frequenze campioni e segnali orari; 7) sistemi di ausilio alla meteorologia; 8) sistemi di radioastronomia. b) installazione od esercizio di una rete di comunicazione elettronica su supporto fisico, ad onde convogliate e con sistemi ottici, ad eccezione di quanto previsto dall’articolo 105, comma 2, lettera a); c) installazione o esercizio di sistemi che impiegano bande di frequenze di tipo collettivo: 1) senza protezione da disturbi tra utenti delle stesse bande e con protezione da interferenze provocate da stazioni di altri servizi, compatibilmente con gli statuti dei servizi previsti dal piano nazionale di ripartizione delle frequenze e dal regolamento delle radiocomunicazioni; in particolare appartengono a tale categoria le stazioni di radioamatore nonché le stazioni e gli impianti di cui all’articolo 143, comma 1; 2) senza alcuna protezione, mediante dispositivi di debole potenza. In particolare l’autorizzazione generale è richiesta nel caso: 2.1) di installazione od esercizio di reti locali a tecnologia DECT o UMTS, ad eccezione di quanto disposto dall’articolo 105, comma 1, lettera a); 2.2) di installazione od esercizio di apparecchiature in ausilio al traffico ed al trasporto su strada e rotaia, agli addetti alla sicurezza ed al soccorso sulle strade, alla vigilanza del traffico, ai trasporti a fune, al controllo delle foreste, alla disciplina della caccia e della pesca ed alla sicurezza notturna; 2.3) di installazione od esercizio di apparecchiature in ausilio ad imprese industriali, commerciali, artigiane ed agrarie, comprese quelle di spettacolo o di radiodiffusione; 2.4) di installazione od esercizio di apparecchiature per collegamenti riguardanti la sicurezza della vita umana in mare, o comunque l’emergenza, fra piccole imbarcazioni e stazioni collocate presso sedi di organizzazioni nautiche nonché per collegamenti di servizio fra diversi punti di una stessa nave; 2.5) di installazione od esercizio di apparecchiature in ausilio alle attività sportive ed agonistiche; 2.6) di installazione od esercizio di apparecchi per ricerca persone; 2.7) di installazione od esercizio di apparecchiature in ausilio alle attività professionali sanitarie ed alle attività direttamente ad esse collegate; 2.8) di installazione od esercizio di apparecchiature per comunicazioni a breve distanza, di tipo diverso da quelle di cui ai numeri da 2.1) a 2.8). 2.8-bis) di installazione o esercizio di apparati concentratori in tecnologie LPWAN rispondenti alla raccomandazione della Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni CEPT/ERC/REC 70-03, fatte salve le esigenze di difesa e sicurezza dello Stato. A tal fine il Ministero, con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministero della difesa definisce apposite linee guida entro il 30 giugno 2024. 3) NUMERO SOPPRESSO DAL D.LGS. 28 MAGGIO 2012, N. 70.

    2. Le bande di frequenze e le caratteristiche tecniche delle apparecchiature sono definite a norma del piano nazionale di ripartizione delle frequenze. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 87 CTS – Tenuta e conservazione delle scritture contabili deg…

    Art. 87 D.Lgs. 117/2017 Codice Terzo Settore – Tenuta e conservazione delle scritture contabili degli Enti del terzo settore

    In vigore dal 03/08/2017

    1. Gli enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, che non applicano il regime forfetario di cui all'articolo 86, a pena di decadenza dai benefici fiscali per esse previsti, devono: a) in relazione all'attività complessivamente svolta, redigere scritture contabili cronologiche e sistematiche atte ad esprimere con compiutezza e analiticità le operazioni poste in essere in ogni periodo di gestione, e rappresentare adeguatamente nel bilancio di cui all'articolo 13 distintamente le attività indicate all'articolo 6 da quelle di cui all'articolo 5, con obbligo di conservare le stesse scritture e la relativa documentazione per un periodo non inferiore quello indicato dall' articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 ; b) in relazione alle attività svolte con modalità commerciali, di cui agli articoli 5, 6 e 7, tenere le scritture contabili previste dalle disposizioni di cui all' articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , anche al di fuori dei limiti quantitativi previsti al comma 1 del medesimo articolo.

    2. Gli obblighi di cui al comma 1, lettera a), si considerano assolti anche qualora la contabilità consti del libro giornale e del libro degli inventari, tenuti in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 2216 e 2217 del codice civile .

    3. I soggetti di cui al comma 1 che nell'esercizio delle attività di cui agli articoli 5 e 6 non abbiano conseguito in un anno proventi di ammontare superiore ((agli importi stabiliti, rispettivamente, dai commi 2 e 2-bis dell'articolo 13)) possono tenere per l'anno successivo, in luogo delle scritture contabili previste al primo comma, lettera a), ((il rendiconto per cassa di cui, rispettivamente, ai commi 2 e 2-bis dell'articolo 13)) .

    4. In relazione all'attività commerciale esercitata, gli enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, hanno l'obbligo di tenere la contabilità separata.

    5. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 86, commi 5 e 8 , e fermi restando gli obblighi previsti dal titolo secondo del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , gli enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, limitatamente alle attività non commerciali di cui agli articoli 5 e 6, non sono soggetti all'obbligo di certificazione dei corrispettivi mediante ricevuta o scontrino fiscale né agli obblighi previsti dall' articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 , in materia di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi.

    6. Gli enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, che effettuano raccolte pubbliche di fondi devono inserire all'interno del bilancio redatto ai sensi dell'articolo 13 un rendiconto specifico redatto ai sensi del comma 3 dell'articolo 48, tenuto e conservato ai sensi dell' articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione di cui all'articolo 79, comma 4, lettera a). Il presente comma si applica anche ai soggetti che si avvalgono del regime forfetario di cui all'articolo

    86. 7. Entro tre mesi dal momento in cui si verificano i presupposti di cui all'articolo 79, comma 5, ai fini della qualificazione dell'ente del Terzo settore come ente commerciale, tutti i beni facenti parte del patrimonio dovranno essere compresi nell'inventario di cui all' articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , con l'obbligo per il predetto ente di tenere le scritture contabili di cui agli articoli 14, 15, 16 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 . Le registrazioni nelle scritture cronologiche delle operazioni comprese dall'inizio del periodo di imposta al momento in cui si verificano i presupposti che determinano il mutamento della qualifica di cui all'articolo 79, comma 5, devono essere eseguite, in deroga alla disciplina ordinaria, entro tre mesi decorrenti dalla sussistenza dei suddetti presupposti.

  • Art. 782 Codice della Navigazione – Oneri di servizio pubblico e servizi aerei di interesse regionale o locale

    Art. 782 Codice della Navigazione – Oneri di servizio pubblico e servizi aerei di interesse regionale o locale

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    L'imposizione di oneri di servizio pubblico è effettuata secondo le vigenti disposizioni comunitarie. I servizi pubblici di trasporto aereo di interesse esclusivamente regionale o locale sono disciplinati dalle regioni interessate.

  • Art. 32 D.Lgs. 141/2024 – Sospensione della rappresentanza diretta

    Art. 32 D.Lgs. 141/2024 – Sospensione della rappresentanza diretta

    Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)

    1. Il direttore territoriale dell’Agenzia, su proposta del direttore del locale ufficio, può disporre, con provvedimento motivato, la sospensione dell’abilitazione alla rappresentanza diretta, nei casi di: a) mancato pagamento dei diritti liquidati per le operazioni doganali compiute ovvero di mancato adempimento di qualsiasi altro obbligo doganale; b) condanna non definitiva alla pena della reclusione per una durata superiore a un anno, per un delitto previsto dalle leggi finanziarie ovvero per uno dei delitti indicati nell’articolo 33, comma 1, lettere c) e d).

    2. La sospensione è disposta: a) per un periodo non superiore a due mesi, prorogabili fino a quando non siano stati pagati i diritti o non siano stati adempiuti gli altri obblighi doganali, nei casi di cui al comma 1, lettera a); b) per un periodo non superiore a sei mesi, salvo quanto stabilito dal comma 3, nel caso di cui al comma 1, lettera b), e cessa in ogni caso in presenza di una pronuncia, ancorché non definitiva, di proscioglimento.

    3. È sempre disposta la sospensione dell’abilitazione alla rappresentanza diretta quando è applicata nei confronti del rappresentante diretto la misura della custodia cautelare in carcere o degli arresti domiciliari. La revoca della misura cautelare comporta la cessazione del provvedimento di sospensione, salvo che non sussistano altri motivi che ne giustifichino il mantenimento ai sensi del comma 1.

    4. Il provvedimento di sospensione relativo ai soggetti di cui all’articolo 31, comma 3, lettera a), è comunicato al Consiglio nazionale degli spedizionieri doganali per gli adempimenti di competenza.

  • Art. 81 D.Lgs. 259/2003 – Obblighi di non discriminazione

    Art. 81 D.Lgs. 259/2003 – Obblighi di non discriminazione

    Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

    1. Ai sensi dell’articolo 79, l’Autorità può imporre obblighi di non discriminazione in relazione all’interconnessione o all’accesso.

    2. Gli obblighi di non discriminazione garantiscono, in particolare, che l’impresa applichi condizioni equivalenti in circostanze equivalenti nei confronti di altri fornitori di servizi equivalenti, e inoltre che essa fornisca a terzi servizi e informazioni garantendo condizioni e un livello di qualità identici a quelli che assicura per i propri servizi o per i servizi delle proprie società consociate o dei propri partner commerciali. L’Autorità può imporle l’obbligo di fornire prodotti e servizi di accesso a tutte le imprese, compresa la propria, negli stessi tempi, termini e condizioni, incluse quelle relative ai livelli di prezzi e servizi, e attraverso gli stessi sistemi e processi, al fine di garantire l’equivalenza dell’accesso. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 207 DPR 495/1992 – Trattrici agricole con piano di carico

    Art. 207 DPR 495/1992 – Trattrici agricole con piano di carico

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Le trattrici agricole di cui all'articolo 57, comma 2, lettera a), punto 1), del codice possono essere allestite con piano di carico anche amovibile nel rispetto delle prescrizioni seguenti: a) quando la carreggiata minima di uno degli assi è inferiore o uguale a 1,35 m: a1) le dimensioni del piano di carico non possono superare, in lunghezza, 3,4 volte la carreggiata minima e, in larghezza, 1,60 m; a2) la lunghezza del veicolo non può superare 6,00 m; a3) la massa a pieno carico della trattrice non può superare 3,5 t; b) quando la carreggiata minima di uno degli assi è superiore a 1,35 m, la lunghezza del piano di carico non può superare 1,4 volte la carreggiata massima ammissibile per la circolazione; la larghezza massima di detto piano non deve superare quella massima ammessa per la circolazione stradale della trattrice agricola priva di attrezzi.

    2. Nel caso di accoppiamento di trattrice agricola con rimorchio ad uno o più assi, ovvero con macchina agricola operatrice trainata, non si devono verificare interferenze tra i piani di carico dei veicoli nell'ambito dei gradi di libertà previsti per gli organi di agganciamento.

  • Art. 23 ter CAD – (Documenti amministrativi informatici)

    Art. 23 ter D.Lgs. 82/2005 CAD – (Documenti amministrativi informatici)

    In vigore dal 01/01/2006

    1. Gli atti formati dalle pubbliche amministrazioni con strumenti informatici, nonché i dati e i documenti informatici detenuti dalle stesse, costituiscono informazione primaria ed originale da cui è possibile effettuare, su diversi o identici tipi di supporto, duplicazioni e copie per gli usi consentiti dalla legge. ((

    1-bis. La copia su supporto informatico di documenti formati dalle pubbliche amministrazioni in origine su supporto analogico è prodotta mediante processi e strumenti che assicurano che il documento informatico abbia contenuto identico a quello del documento analogico da cui è tratto, previo raffronto dei documenti o attraverso certificazione di processo nei casi in cui siano adottate tecniche in grado di garantire la corrispondenza del contenuto dell'originale e della copia. ))

    2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179 .

    3. Le copie su supporto informatico di documenti formati dalla pubblica amministrazione in origine su supporto analogico ovvero da essa detenuti, hanno il medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di legge, degli originali da cui sono tratte, se la loro conformità all'originale è assicurata dal funzionario a ciò delegato nell'ambito dell'ordinamento proprio dell'amministrazione di appartenenza, mediante l'utilizzo della firma digitale o di altra firma elettronica qualificata e nel rispetto delle ((Linee guida)) ; in tale caso l'obbligo di conservazione dell'originale del documento è soddisfatto con la conservazione della copia su supporto informatico. ((

    4. In materia di formazione e conservazione di documenti informatici delle pubbliche amministrazioni, le Linee guida sono definite anche sentito il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. ))

    5. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179 .

    5-bis. I documenti di cui al presente articolo devono essere fruibili indipendentemente dalla condizione di disabilità personale, applicando i criteri di accessibilità definiti dai requisiti tecnici di cui all' articolo 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4 .

    6. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano gli articoli 21, 22 , 23 e 23-bis.