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Art. 81 D.Lgs. 259/2003 — Obblighi di non discriminazione

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Art. 81 D.Lgs. 259/2003 — Obblighi di non discriminazione

Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

1. Ai sensi dell’articolo 79, l’Autorità può imporre obblighi di non discriminazione in relazione all’interconnessione o all’accesso.

2. Gli obblighi di non discriminazione garantiscono, in particolare, che l’impresa applichi condizioni equivalenti in circostanze equivalenti nei confronti di altri fornitori di servizi equivalenti, e inoltre che essa fornisca a terzi servizi e informazioni garantendo condizioni e un livello di qualità identici a quelli che assicura per i propri servizi o per i servizi delle proprie società consociate o dei propri partner commerciali. L’Autorità può imporle l’obbligo di fornire prodotti e servizi di accesso a tutte le imprese, compresa la propria, negli stessi tempi, termini e condizioni, incluse quelle relative ai livelli di prezzi e servizi, e attraverso gli stessi sistemi e processi, al fine di garantire l’equivalenza dell’accesso. articolo precedente articolo successivo