Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • I contenuti più tecnici sono sottoposti a revisione di professionisti abilitati.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Scatti di anzianità nel CCNL Soccorso e Volontariato (Misericordie / Anpas): regole, decorrenza e calcolo

    CCNL Soccorso e Volontariato (Misericordie / Anpas)

    Scatti di anzianità nel CCNL Soccorso e Volontariato (Misericordie / Anpas): regole, decorrenza e calcolo

    Negli enti di assistenza l’anzianità di servizio si traduce anche in scatti: aumenti periodici della retribuzione che riconoscono l’esperienza. Sono un istituto contrattuale, non di legge: il CCNL ne fissa cadenza, numero e importo. Vediamo come si calcolano, da quando decorrono e quali effetti hanno su TFR e mensilità aggiuntive.

    In sintesi

    Gli scatti di anzianità sono aumenti retributivi periodici legati all’anzianità di servizio, previsti dal CCNL e non dalla legge. Maturano a scadenze fisse (biennio/triennio) fino a un tetto, con importo per livello stabilito dal contratto. Decorrono dal mese di maturazione, sono acquisiti in via definitiva e incidono su TFR (art. 2120 c.c.) e mensilità aggiuntive.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Associazione datoriale di categoria · CGIL · CISL · UIL di categoria
    Istituti trattati
    Scatti di anzianità · Anzianità di servizio · Decorrenza · Effetti su TFR e mensilità
    Riferimenti
    Art. 2099 c.c. (retribuzione) · Art. 36 Cost. · Art. 2120 c.c. (incidenza TFR) · Scatti previsti dal CCNL
    Fonte
    Testo del CCNL depositato presso il CNEL

    Che cosa sono gli scatti di anzianità

    Gli scatti di anzianità sono aumenti periodici della retribuzione che maturano automaticamente con il crescere dell’anzianità di servizio presso lo stesso datore. Non sono previsti dalla legge: sono un istituto della contrattazione collettiva. La legge si limita a stabilire che la retribuzione è determinata anche dal contratto collettivo (art. 2099 c.c.) e deve essere proporzionata e sufficiente (art. 36 Cost.); il come — cadenza, numero, importo — lo decide il CCNL.

    La logica è semplice: più cresce l’esperienza maturata in azienda, più aumenta, entro certi limiti, la retribuzione. A differenza degli aumenti dei minimi tabellari — che valgono per tutti e arrivano con i rinnovi — lo scatto è legato alla posizione individuale del singolo lavoratore.

    La struttura degli scatti

    Negli enti di cura e assistenza gli scatti seguono lo schema contrattuale tipico, da verificare nelle tabelle del CCNL applicato:

    Variabile Come funziona di norma
    Cadenza Maturazione a scadenze fisse (spesso biennale o triennale)
    Numero massimo Tetto al numero di scatti maturabili nel corso del rapporto
    Importo Cifra per livello/profilo, fissata dalle tabelle del contratto
    Cadenza, numero e importo sono materia del CCNL del settore socio-sanitario/assistenziale applicato: per i valori si rinvia al testo vigente.

    Anzianità e cambio di profilo

    Il passaggio a un profilo o livello superiore può comportare la rivalutazione o il consolidamento degli scatti già maturati, secondo quanto previsto dal CCNL applicato.

    Decorrenza, irreversibilità e calcolo

    Tre principi valgono per quasi tutti i contratti:

    • decorrenza: lo scatto si vede in busta paga dal primo giorno del mese in cui matura l’anzianità richiesta (o dal mese successivo, secondo il CCNL);
    • irreversibilità: una volta maturato, lo scatto entra stabilmente nella retribuzione e non può essere tolto;
    • incidenza: essendo parte della retribuzione, gli scatti concorrono al calcolo del TFR (art. 2120 c.c., che computa nella base tutte le somme corrisposte in dipendenza del rapporto, salvo diversa previsione) e, secondo il CCNL, delle mensilità aggiuntive.
    Per il lavoro a tempo parziale gli scatti, come le altre voci, sono di norma riproporzionati all’orario ridotto secondo le regole del contratto.

    Casi pratici

    Tizio — OSS con anzianità
    Tizio, operatore socio-sanitario, raggiunge la scadenza prevista dal CCNL e matura un nuovo scatto. L’aumento decorre dal mese di maturazione e si somma a quelli precedenti; resta acquisito anche se in seguito cambierà reparto.
    Caia — passaggio di livello
    Caia viene inquadrata in un livello superiore. Il CCNL prevede come trattare gli scatti già maturati: in alcuni casi vengono rivalutati al nuovo importo, in altri consolidati. Caia verifica nelle tabelle del contratto quale regola si applica al suo settore.

    Domande frequenti

    Gli scatti di anzianità sono obbligatori per legge?
    No. Sono un istituto previsto dalla contrattazione collettiva, non dalla legge. La legge stabilisce solo che la retribuzione è fissata anche dal contratto collettivo (art. 2099 c.c.) e deve essere proporzionata e sufficiente (art. 36 Cost.). Cadenza, numero e importo degli scatti dipendono quindi dal CCNL applicato.
    Ogni quanto matura uno scatto?
    Dipende dal CCNL: molti contratti prevedono una maturazione a cadenza fissa, spesso ogni due o tre anni di servizio, fino a un numero massimo di scatti. Per la cadenza esatta e il tetto applicabili al tuo settore occorre consultare le tabelle del contratto nazionale.
    Se cambio azienda riparto da zero con gli scatti?
    Di regola sì: l’anzianità di servizio che fa maturare gli scatti è quella presso lo stesso datore, e con un nuovo rapporto si riparte. Alcuni CCNL o accordi possono riconoscere l’anzianità pregressa in casi particolari (ad esempio passaggi di appalto con clausola sociale): va verificato nel contratto applicato.
    Gli scatti incidono sul TFR e sulla tredicesima?
    Sì. Essendo parte stabile della retribuzione, gli scatti di anzianità concorrono alla base di calcolo del TFR (art. 2120 c.c.) e, secondo le regole del CCNL, delle mensilità aggiuntive. Il loro valore nel tempo è quindi superiore al solo aumento mensile.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024, preavviso, procedura telematica e tutele, preavviso e licenziamento 2024, ferie, permessi e ROL 2024, maternità e congedi 2024 e tredicesima e premi 2024.

    Contenuto divulgativo aggiornato ai principi generali (art. 2099 c.c.; art. 36 Cost.; art. 2120 c.c.). Cadenza, numero massimo e importo degli scatti sono fissati dal CCNL vigente: per i valori esatti si rinvia sempre al testo contrattuale applicato.

  • Art. 42 Cont. Trib. – effetti sospensione e interruzione

    Art. 42 Cont. Trib. – effetti sospensione e interruzione

    Art. 42 Cont. Trib. – Effetti della sospensione e dell’interruzione del processo

    D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 – testo aggiornato

    1. Durante la sospensione e l’interruzione non possono essere compiuti atti del processo.

    2. I termini in corso sono interrotti e ricominciano a decorrere dalla presentazione dell’istanza di cui all’articolo seguente.

  • Art. 139 D.Lgs. 42/2004 – Articolo 139

    Art. 139 D.Lgs. 42/2004 – Articolo 139

    D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio

    1. La proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico di cui all'articolo 138, corredata di planimetria redatta in scala idonea alla puntuale individuazione degli immobili e delle aree che ne costituiscono oggetto, è pubblicata per novanta giorni all'albo pretorio e depositata a disposizione del pubblico presso gli uffici dei comuni interessati. La proposta è altresì comunicata alla città metropolitana e alla provincia interessate .

    2. Dell'avvenuta proposta e relativa pubblicazione è data senza indugio notizia su almeno due quotidiani diffusi nella regione . . . interessata, nonché su un quotidiano a diffusione nazionale e sui siti informatici della regione e degli altri enti pubblici territoriali nel cui ambito ricadono gli immobili o le aree da assoggettare a tutela. Dal primo giorno di pubblicazione decorrono gli effetti di cui all'articolo 146, comma 1. Alle medesime forme di pubblicità è sottoposta la determinazione negativa della commissione.

    3. Per gli immobili indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 136, viene altresì data comunicazione dell'avvio del procedimento di dichiarazione al proprietario, possessore o detentore del bene.

    4. La comunicazione di cui al comma 3 contiene gli elementi, anche catastali, identificativi dell'immobile e la proposta formulata dalla commissione. Dalla data di ricevimento della comunicazione decorrono gli effetti di cui all'articolo 146, comma 1.

    5. Entro i trenta giorni successivi al periodo di pubblicazione di cui al comma 1, i comuni, le città metropolitane, le province, le associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale, e gli altri soggetti interessati possono presentare osservazioni e documenti alla regione, che ha altresì facoltà di indire un'inchiesta pubblica. I proprietari, possessori o detentori del bene possono presentare osservazioni e documenti entro i trenta giorni successivi alla comunicazione individuale di cui al comma 3.

  • IMU sulla casa in affitto: come funziona per chi loca

    In sintesi

    • Il proprietario paga sempre: l’IMU è a carico di chi possiede l’immobile, non dell’inquilino, anche se la casa è affittata.
    • Canone concordato (legge 431/98, 3+2): l’imposta si riduce al 75%, cioè si paga solo i tre quarti dell’IMU ordinaria.
    • Aliquota deliberata dal Comune: le aliquote per gli immobili locati possono differire da quelle per le seconde case vuote; verificare sempre la delibera del proprio Comune.
    • Stessa base imponibile: rendita catastale rivalutata del 5%, moltiplicata per il coefficiente della categoria (160 per le abitazioni del gruppo A).
    • Due rate annuali: acconto al 16 giugno (aliquote anno precedente) e saldo al 16 dicembre (aliquote anno in corso).
    • Codice tributo F24: 3918 per gli altri fabbricati, incluse le abitazioni locate non di lusso.

    Chi paga l'IMU quando la casa è in affitto

    Una domanda frequente tra i proprietari di immobili che affittano è questa: se la casa è occupata dall’inquilino, l’IMU la paga lui o la pago io? La risposta è sempre la stessa: la paga il proprietario (o il titolare di un diritto reale come l’usufrutto). L’inquilino non è mai soggetto all’IMU, perché è il semplice detentore dell’immobile, non il titolare del diritto di proprietà.

    Per la casa locata non esiste quindi nessuna esenzione automatica. L’IMU si calcola con le stesse regole delle altre seconde case: rendita catastale rivalutata, moltiplicatore 160 per le abitazioni, aliquota deliberata dal Comune. L’unica agevolazione strutturale prevista dalla legge è la riduzione al 75% per gli immobili affittati con contratto a canone concordato (quello disciplinato dalla legge 431/1998, detto anche ‘3+2’).

    È importante distinguere due aspetti: l’IMU, che è un’imposta sul possesso dell’immobile e grava sul proprietario, e la tassazione del canone di affitto (IRPEF o cedolare secca), che riguarda il reddito che il proprietario ricava dall’affitto. Sono due imposte diverse con regole diverse; in questo articolo ci concentriamo sull’IMU.

    IMU e locazione: le misure principali
    Tipo di locazione IMU dovuta Note
    Contratto ordinario (4+4 o transitorio) 100% dell'imposta calcolata Aliquota deliberata dal Comune
    Contratto a canone concordato (legge 431/98, 3+2) 75% dell'imposta calcolata (riduzione del 25%) Serve contratto registrato e accordo territoriale
    Immobile locato a canone libero – aliquota Comune Verificare delibera comunale Il Comune può differenziare l'aliquota

    Esempio pratico

    • Tizio affitta il suo appartamento (categoria A/2, rendita catastale 500 euro) con contratto a canone concordato nel Comune di Bologna. Il Comune applica un’aliquota dell’1,00% sulle seconde case. Base imponibile: 500 × 1,05 × 160 = 84.000 euro. IMU ordinaria: 84.000 × 0,01 = 840 euro. Con la riduzione al 75% per canone concordato: 840 × 0,75 = 630 euro annui. Tizio versa 420 euro di acconto a giugno (il 50% dell’imposta dell’anno precedente, poi ricalcolata) e il saldo a dicembre. Il risparmio rispetto all’aliquota piena è di 210 euro all’anno.

    Documenti necessari

    • Contratto di locazione registrato (necessario per qualsiasi beneficio fiscale legato all’affitto)
    • Accordo territoriale del Comune (per i contratti a canone concordato legge 431/98)
    • Visura catastale con rendita catastale aggiornata
    • Delibera comunale sulle aliquote IMU per l’anno in corso
    • Modello F24 per il versamento (codice tributo 3918)

    Tizio affitta con contratto ordinario a canone libero

    Scenario. Tizio possiede un appartamento (categoria A/3, rendita catastale 350 euro) che affitta con contratto ordinario 4+4. L’inquilino vive nell’immobile tutto l’anno. Il Comune applica un’aliquota dell’0,86% sulle seconde case.

    Come si applica. Nonostante l’immobile sia occupato dall’inquilino, Tizio paga l’IMU per intero. Non ci sono riduzioni per i contratti ordinari. Base imponibile: 350 × 1,05 × 160 = 58.800 euro. IMU: 58.800 × 0,0086 = 505,68 euro. Tizio versa circa 252 euro di acconto a giugno e il saldo a dicembre. L’inquilino non ha nessun obbligo IMU.

    In pratica

    • Con contratto ordinario non c’è nessuna riduzione IMU: si paga l’imposta piena.
    • L’inquilino non paga e non deve preoccuparsi dell’IMU: è un onere solo del proprietario.
    • Controllare se il Comune applica un’aliquota diversa per gli immobili locati rispetto alle seconde case sfitte.

    Caio affitta a canone concordato e ottiene la riduzione al 75%

    Scenario. Caio affitta un appartamento (categoria A/2, rendita catastale 600 euro) con contratto a canone concordato secondo la legge 431/98. Il contratto è regolarmente registrato e il canone è fissato in base all’accordo territoriale del Comune. L’aliquota comunale per questo tipo di immobile è l’1,00%.

    Come si applica. Caio ha diritto alla riduzione dell’IMU al 75%. Base imponibile: 600 × 1,05 × 160 = 100.800 euro. IMU intera: 100.800 × 0,01 = 1.008 euro. IMU ridotta al 75%: 1.008 × 0,75 = 756 euro. Risparmio: 252 euro rispetto all’aliquota piena. Caio deve conservare il contratto registrato e l’accordo territoriale per documentare il diritto alla riduzione in caso di controllo da parte del Comune.

    In pratica

    • La riduzione al 75% vale solo per i contratti a canone concordato ex legge 431/98 (i cosiddetti ‘3+2’), non per qualsiasi tipo di affitto.
    • Il contratto deve essere registrato: senza registrazione la riduzione non spetta.
    • Alcuni Comuni applicano aliquote agevolate specifiche per i canoni concordati: verificare la delibera locale.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    L'IMU sulla casa in affitto la paga il proprietario o l'inquilino?

    La paga sempre il proprietario (o il titolare del diritto reale). L’inquilino non ha nessun obbligo IMU, indipendentemente da quanto prevede il contratto tra le parti.

    Cos'è il contratto a canone concordato (legge 431/98)?

    È un tipo di contratto di locazione a uso abitativo con durata minima di 3 anni (rinnovabili di 2) in cui il canone non è libero ma viene fissato entro i limiti stabiliti dagli accordi tra associazioni di proprietari e inquilini a livello locale. In cambio offre agevolazioni sia sul canone (vantaggi fiscali IRPEF) sia sull’IMU (riduzione al 75%).

    Come si documenta il diritto alla riduzione IMU per il canone concordato?

    Conservare il contratto di locazione registrato all’Agenzia delle Entrate e, dove richiesto dal Comune, la documentazione dell’accordo territoriale. In caso di controllo il Comune può richiedere la prova del rispetto delle condizioni.

    Se l'inquilino smette di pagare l'affitto, devo comunque pagare l'IMU?

    Sì. L’IMU è un’imposta sul possesso dell’immobile e non dipende dall’effettivo incasso del canone. Finché l’immobile è di proprietà, l’IMU è dovuta indipendentemente dalla situazione contrattuale con l’inquilino.

    Un immobile locato va in dichiarazione IMU?

    La dichiarazione IMU va presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo solo se sono intervenute variazioni rilevanti non desumibili dalle banche dati catastali. Il semplice affitto con contratto registrato, di norma, non richiede la dichiarazione IMU separata, ma è sempre utile verificare con il Comune.

    L'IMU sulla casa locata è deducibile dalle tasse sui redditi da affitto?

    No. L’IMU è un’imposta a sé stante sul possesso dell’immobile e non è deducibile dal reddito fondiario ai fini IRPEF né dall’imponibile della cedolare secca. Sono due tributi separati che si calcolano in modo indipendente.

    Vedi anche: IMU sulla seconda casa, IMU prima casa, IMU dopo separazione o divorzio, Seconda casa, TARI sulla seconda casa e sull’immobile non occupato e IMU sui terreni agricoli.

  • Art. 41 Cont. Trib. – provvedimenti su sospensione e interruzione

    Art. 41 Cont. Trib. – provvedimenti su sospensione e interruzione

    Art. 41 Cont. Trib. – Provvedimenti sulla sospensione e sull’interruzione del processo

    D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 – testo aggiornato

    1. La sospensione è disposta e l’interruzione è dichiarata dal presidente della sezione con decreto o dalla commissione con ordinanza.

    2. Avverso il decreto del presidente è ammesso reclamo ai sensi dell’art. 28.

  • CCNL Spettacolo dal Vivo: tredicesima, quattordicesima e premi 2024

    CCNL Lavoratori dello Spettacolo dal Vivo

    CCNL Spettacolo dal Vivo: tredicesima, quattordicesima e premi

    Il CCNL per i lavoratori dello spettacolo dal vivo riconosce ai dipendenti fissi 14 mensilità annue. Questa guida illustra come si calcola la tredicesima e la quattordicesima, come maturano per i lavoratori scritturati e quali benefici aggiuntivi il contratto prevede.

    In sintesi

    I dipendenti fissi di teatri e fondazioni hanno diritto a 14 mensilità: tredicesima a dicembre e quattordicesima a giugno. Entrambe corrispondono a una mensilità intera della retribuzione base. Per i lavoratori scritturati le mensilità aggiuntive maturano proporzionalmente e vengono liquidate alla scadenza. Il welfare aziendale (250 €/anno nelle fondazioni) completa il quadro delle erogazioni non monetarie.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    FEDERVIVO · AGIS · ANFOLS · SLC-CGIL · FISTEL-CISL · UILCOM-UIL
    Mensilità aggiuntive
    14 (tredicesima dicembre + quattordicesima giugno)
    Welfare fondazioni
    250 € annui (rinnovo ANFOLS 2024)
    Scatti di anzianità
    5 scatti biennali

    La tredicesima: quando e quanto

    La tredicesima mensilità (gratifica natalizia) è erogata entro il mese di dicembre di ogni anno. Il suo importo corrisponde a una mensilità intera della retribuzione base del lavoratore, comprensiva di eventuali indennità fisse mensili, ma escludendo generalmente le voci variabili (straordinari, premi occasionali). Il calcolo tiene conto degli scatti di anzianità maturati.

    Chi è assunto o cessa il rapporto in corso d’anno matura la tredicesima proporzionalmente ai mesi lavorati: 1/12 dell’importo annuo per ogni mese (o frazione superiore a 15 giorni) di servizio nell’anno solare.

    La quattordicesima: specificità del settore teatrale

    La quattordicesima mensilità è prevista dal CCNL per i lavoratori del settore spettacolo come ulteriore mensilità aggiuntiva, di norma erogata entro il mese di giugno. Come la tredicesima, corrisponde a una mensilità intera della retribuzione base.

    Questa previsione contrattuale rende il settore spettacolo uno di quelli con il trattamento economico complessivo più favorevole in termini di mensilità: 14 mensilità equivalgono a un incremento del reddito annuo di circa il 16,7% rispetto a un settore con sole 12 mensilità.

    Tabella riepilogativa – Mensilità aggiuntive e scadenze

    Mensilità aggiuntive nel CCNL Spettacolo dal Vivo (dipendenti fissi)
    Istituto Scadenza erogazione Base di calcolo Maturazione
    Tredicesima mensilità Entro dicembre Retribuzione base mensile + scatti 1/12 per mese (gen-dic)
    Quattordicesima mensilità Entro giugno Retribuzione base mensile + scatti 1/12 per mese (giu-mag precedente)
    Rateo mensilità aggiuntive (scritturati) Alla scadenza scrittura Compenso giornaliero/mensile scrittura Prop. alla durata della scrittura
    Welfare aziendale (fondazioni) Nel corso dell’anno Credito piattaforma welfare (250 €) Anno solare; min. 115 gg contributivi

    Per i lavoratori in prova, la tredicesima matura anche nel periodo di prova se il rapporto viene poi confermato. In caso di dimissioni o licenziamento, i ratei maturati e non ancora liquidati sono corrisposti con l’ultima busta paga.

    Le mensilità aggiuntive per i lavoratori scritturati

    I lavoratori scritturati maturano la tredicesima e la quattordicesima in proporzione alla durata della loro scrittura. Nella pratica:

    • Il compenso giornaliero o mensile previsto dalla scrittura è già onnicomprensivo delle mensilità aggiuntive, oppure queste vengono calcolate e liquidate separatamente alla scadenza della scrittura.
    • Per le scritture di lunga durata (stagione intera), è possibile che le mensilità aggiuntive siano erogate alle stesse scadenze dei dipendenti fissi (dicembre e giugno), se il rapporto è ancora in corso.
    • Per le scritture brevi (singola produzione), il rateo delle mensilità viene liquidato contestualmente al saldo del compenso a fine scrittura.

    Scatti di anzianità: la componente crescente della retribuzione

    Il CCNL riconosce agli impiegati e ai tecnici dipendenti un sistema di scatti biennali di anzianità, fino a un massimo di 5 scatti. Gli scatti aumentano la retribuzione base e si riflettono quindi anche sull’importo della tredicesima e della quattordicesima (che sono calcolate sulla retribuzione base comprensiva di scatti). L’importo di ciascun scatto varia in base al livello di inquadramento e alle tabelle contrrattuali vigenti.

    Il welfare aziendale nelle fondazioni lirico-sinfoniche

    Il rinnovo del CCNL ANFOLS del 14 novembre 2024 ha confermato l’erogazione di 250 € annui di welfare aziendale ai lavoratori delle fondazioni. Questo credito, non monetizzabile direttamente in busta paga, può essere speso su piattaforme di welfare aziendale accreditate per beni e servizi (rimborsi medici, istruzione dei figli, abbonamenti trasporto, attività culturali, ecc.). Ha diritto al welfare anche il personale a tempo determinato che abbia svolto almeno 115 giorni di lavoro contributivo nell’anno.

    Casi pratici

    Tizio – Tecnico dipendente: calcolo tredicesima con 3 scatti
    Tizio (livello 3b) ha una retribuzione base mensile di circa 1.700 € comprensiva di 3 scatti biennali maturati (importo indicativo degli scatti: circa 90 € mensili cumulati). La sua tredicesima è pari a circa 1.700 € lordi. Se cessa il rapporto il 30 settembre, il rateo di tredicesima per 9 mesi è pari a circa 9/12 × 1.700 € = 1.275 €, erogato con l’ultima busta paga.
    Caia – Attrice scritturata per 4 mesi: rateo mensilità aggiuntive
    Caia firma una scrittura di 4 mesi (settembre-dicembre) per una produzione di prosa. Matura 4/12 di tredicesima (circa 0,33 mensilità). Il rateo viene liquidato con il saldo del compenso a fine scrittura a dicembre. La quattordicesima per i mesi di scrittura (4/12 = circa 0,33 mensilità) viene liquidata contestualmente. In totale, per 4 mesi di scrittura, riceve circa 0,67 mensilità aggiuntive.
    Sempronio – Impiegato fondazione: welfare e quattordicesima
    Sempronio lavora in una fondazione lirico-sinfonica. A giugno riceve la quattordicesima (pari a circa 1.756 € lordi, il suo minimo tabellare al livello 2). Ha lavorato tutto l’anno quindi riceve il 100% della quattordicesima. Riceve anche i 250 € di welfare aziendale da spendere sulla piattaforma della fondazione per, ad esempio, abbonamenti teatrali per i figli o rimborsi di spese sanitarie.

    Domande frequenti

    Il CCNL Spettacolo prevede la tredicesima e la quattordicesima?
    Sì. Il CCNL per i dipendenti di teatri e fondazioni prevede 14 mensilità: tredicesima a dicembre (una mensilità intera) e quattordicesima di norma a giugno (una mensilità intera). Entrambe maturano per 1/12 al mese.
    Come si calcola il rateo per chi è assunto in corso d’anno?
    Chi è assunto in corso d’anno matura i ratei di tredicesima e quattordicesima proporzionalmente ai mesi lavorati (1/12 per mese). Ogni mese con almeno 15 giorni lavorativi si conta come intero. Il rateo viene pagato alla scadenza ordinaria della mensilità aggiuntiva o all’uscita.
    Come funzionano le mensilità aggiuntive per i lavoratori scritturati?
    Per gli scritturati le mensilità aggiuntive maturano proporzionalmente alla durata della scrittura e vengono di norma liquidate alla scadenza del contratto come quota aggiuntiva del compenso, se non erano state erogate in corso di rapporto.
    Esiste un premio di risultato nel settore spettacolo?
    Il premio di risultato non è un istituto contrattuale generale del CCNL, ma può essere introdotto da accordi integrativi aziendali. Nelle fondazioni lirico-sinfoniche è previsto un welfare aziendale di 250 € annui (non monetizzabile direttamente in busta) come beneficio complementare.
    Le mensilità aggiuntive sono soggette a contribuzione FPLS?
    Sì. La tredicesima e la quattordicesima concorrono alla base imponibile previdenziale sia per i dipendenti fissi (contribuzione INPS ordinaria) sia per gli scritturati (contribuzione FPLS-INPS ex-ENPALS). Sono soggette a IRPEF ordinaria.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento 2024, ferie, permessi e ROL 2024, maternità e congedi 2024 e malattia e infortunio 2024.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate ai rinnovi del CCNL Spettacolo dal Vivo disponibili a giugno 2026. Per situazioni specifiche consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali di categoria (SLC-CGIL, FISTEL-CISL, UILCOM-UIL) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 40 Cont. Trib. – interruzione del processo

    Art. 40 Cont. Trib. – interruzione del processo

    Art. 40 Cont. Trib. – Interruzione del processo

    D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 – testo aggiornato

    1. Il processo è interrotto se, dopo la proposizione del ricorso, si verifica: a) il venir meno, per morte o altre cause, o la perdita della capacità di stare in giudizio di una delle parti, diversa dall’ufficio tributario, o del suo legale rappresentante o la cessazione di tale rappresentanza; b) la morte, la radiazione o sospensione dall’albo o dall’elenco di uno dei difensori incaricati a sensi dell’art. 12.

    2. L’interruzione si ha al momento dell’evento se la parte sta in giudizio personalmente e nei casi di cui al comma 1, lettera b). In ogni altro caso l’interruzione si ha al momento in cui l’evento è dichiarato o in pubblica udienza o per iscritto con apposita comunicazione del difensore della parte a cui l’evento si riferisce.

    3. Se uno degli eventi di cui al comma 1 si avvera dopo l’ultimo giorno per il deposito di memorie in caso di trattazione della controversia in camera di consiglio o dopo la chiusura della discussione in pubblica udienza esso non produce effetto a meno che non sia pronunciata sentenza e il processo prosegua davanti al giudice adito.

    4. Se uno degli eventi di cui al comma 1, lettera a), si verifica durante il termine per la proposizione del ricorso il termine è prorogato di sei mesi a decorrere dalla data dell’evento. Si applica anche a questi termini la sospensione prevista dalla legge 7 ottobre 1969, n. 742 .

  • Art. 39 Cont. Trib. – sospensione del processo

    Art. 39 Cont. Trib. – sospensione del processo

    Art. 39 Cont. Trib. – Sospensione del processo

    D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 – testo aggiornato

    1. Il processo è sospeso quando è presentata querela di falso o deve essere decisa in via pregiudiziale una questione sullo stato o la capacità delle persone, salvo che si tratti della capacità di stare in giudizio. 1 bis. La corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado dispone la sospensione del processo in ogni altro caso in cui essa stessa o altra corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado deve risolvere una controversia dalla cui definizione dipende la decisione della causa. 1 ter. Il processo tributario è altresì sospeso nei seguenti casi: a) su richiesta conforme delle parti, nel caso in cui sia stata presentata un’istanza di apertura di procedura amichevole ai sensi degli Accordi e delle Convenzioni internazionali per evitare le doppie imposizioni di cui l’Italia è parte ovvero ai sensi della Convenzione relativa all’eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate n. 90/436/CEE; b) su richiesta del contribuente, nel caso in cui sia stata presentata un’istanza di apertura di procedura amichevole ai sensi della direttiva (UE) 2017/1852 del Consiglio del 10 ottobre 2017.

  • CCNL Calzaturiero Industria: tredicesima e premi di risultato

    CCNL Calzaturiero (Industria)

    CCNL Calzaturiero Industria: tredicesima e premi di risultato

    La tredicesima mensilità è il principale istituto retributivo aggiuntivo del CCNL Calzaturiero Industria. Il contratto nazionale non prevede la quattordicesima; i premi di produzione e risultato vengono concordati a livello aziendale.

    In sintesi

    Il CCNL Calzaturiero Industria prevede la tredicesima mensilità (gratifica natalizia), erogata entro il 24 dicembre in misura pari a un’intera mensilità di retribuzione base. Il settore non prevede una quattordicesima contrattuale nazionale; i premi di risultato sono demandati alla contrattazione di secondo livello aziendale o territoriale.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Assocalzaturifici · Filctem-Cgil · Femca-Cisl · Uiltec-Uil
    Ultimo rinnovo
    17 luglio 2024
    Vigenza
    1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2026
    Tredicesima
    1 mensilità, entro il 24 dicembre
    Quattordicesima
    Non prevista dal CCNL nazionale

    Tabella riepilogativa: tredicesima per livello

    Tredicesima mensilità per livello – CCNL Calzaturiero Industria (agosto 2025)
    Livello Minimo mensile Tredicesima piena (12 mesi) Tredicesima 9 mesi
    1.530,00 € 1.530,00 € 1.147,50 €
    1.751,40 € 1.751,40 € 1.313,55 €
    1.843,95 € 1.843,95 € 1.382,96 €
    1.930,50 € 1.930,50 € 1.447,88 €
    2.002,93 € 2.002,93 € 1.502,20 €
    2.109,29 € 2.109,29 € 1.581,97 €
    2.295,70 € 2.295,70 € 1.721,78 €
    2.488,94 € 2.488,94 € 1.866,71 €

    Gli importi non includono scatti di anzianità o superminimi individuali, che si sommano alla base. La quota proporzionale si calcola moltiplicando l’importo mensile per i dodicesimi maturati (mesi di servizio diviso 12).

    La tredicesima mensilità: come funziona

    La tredicesima mensilità (o «gratifica natalizia») è un istituto di derivazione contrattuale, non di legge. Nel CCNL Calzaturiero Industria viene erogata entro il 24 dicembre di ogni anno e corrisponde a una mensilità intera di retribuzione.

    La base di calcolo comprende:

    • Il minimo tabellare del livello di appartenenza;
    • Gli scatti di anzianità maturati;
    • Eventuali superminimi individuali non assorbibili;
    • L’indennità di funzione per il livello 8 (quadri).

    Non rientrano nella base della tredicesima le voci variabili: straordinari, premi di risultato aziendali, rimborsi spese, indennità una tantum.

    Calcolo proporzionale per chi ha lavorato meno di un anno

    Il lavoratore assunto in corso d’anno ha diritto alla tredicesima in misura proporzionale al numero di mesi lavorati. Si contano come mese intero le frazioni superiori a 15 giorni; si trascurano le frazioni uguali o inferiori a 15 giorni.

    Formula: Tredicesima = Retribuzione mensile × Mesi maturati / 12

    Esempio: un operaio al 4° livello assunto il 1° aprile 2025 matura, entro dicembre 2025, 9 mesi interi (aprile-dicembre). La tredicesima è 1.930,50 × 9/12 = 1.447,88 € lordi.

    Quattordicesima: non prevista a livello nazionale

    Il CCNL Calzaturiero Industria (siglato da Assocalzaturifici con Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil) non prevede la quattordicesima mensilità a livello nazionale. Questo elemento differenzia il settore calzaturiero da altri comparti (es. commercio, turismo) che la prevedono contrattualmente. È possibile che accordi aziendali di secondo livello o prassi consolidate prevedano una mensilità aggiuntiva estiva in singole realtà produttive del distretto.

    Premi di risultato: contrattazione di secondo livello

    I premi di risultato non sono disciplinati a livello di CCNL nazionale ma vengono concordati tra l’azienda e la RSU (rappresentanza sindacale unitaria) o le organizzazioni sindacali territoriali (Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil). Gli obiettivi tipici nel settore calzaturiero includono:

    • Obiettivi di produttività (numero di paia prodotte, tempi di ciclo);
    • Obiettivi di qualità (riduzione della percentuale di scarti, diminuzione dei reclami);
    • Obiettivi di presenzialismo (bonus assenteismo);
    • Obiettivi di sicurezza (riduzione degli infortuni).

    I premi di risultato godono di un regime fiscale agevolato: fino a 3.000 € annui sono tassati al 5% (imposta sostitutiva) per lavoratori con reddito non superiore a 80.000 € nell’anno precedente, ai sensi della legge di bilancio 2023 e successive conferme.

    Casi pratici

    Tizio – Calcolo tredicesima con scatti di anzianità
    Tizio (3° livello, 6 anni di anzianità, 3 scatti maturati) ha una retribuzione mensile base di 1.843,95 € + 3 scatti (3 × 7,98 € = 23,94 €) = 1.867,89 €. La sua tredicesima piena è 1.867,89 €. Supponendo che a novembre abbia anche ricevuto 200 € di straordinari: questi non si sommano alla tredicesima, che resta 1.867,89 € lordi.
    Caia – Assunta a luglio: tredicesima proporzionale
    Caia è assunta il 2 luglio 2025 al 2° livello (minimo 1.751,40 €). Alla fine dell’anno ha lavorato 6 mesi interi (luglio-dicembre). La sua tredicesima è 1.751,40 × 6/12 = 875,70 € lordi. Se avesse avuto anche 1 scatto di anzianità (ma lo matura solo dopo 2 anni), la base sarebbe maggiorata dello scatto.
    Sempronio – Premio di risultato aziendale
    Il calzaturificio dove lavora Sempronio (4° livello) ha raggiunto l’obiettivo di riduzione degli scarti al di sotto del 2%. L’accordo di secondo livello prevede un premio di 800 € per ogni dipendente che ha lavorato almeno 10 mesi nell’anno. Sempronio ha lavorato tutto l’anno: riceve 800 € con tassazione al 5% (imposta sostitutiva). Risparmia circa 144 € rispetto alla tassazione ordinaria IRPEF al 23% su quella fascia di reddito.

    Domande frequenti

    Quando viene pagata la tredicesima nel settore calzaturiero?
    La tredicesima deve essere erogata entro il 24 dicembre. Il suo importo è pari a una mensilità di retribuzione base (minimo tabellare + scatti di anzianità).
    Come si calcola la tredicesima per chi ha lavorato solo parte dell’anno?
    Si calcola in proporzione ai mesi di servizio: Tredicesima = Retribuzione mensile × Mesi maturati / 12. Si contano come mese intero le frazioni superiori a 15 giorni.
    Il CCNL Calzaturiero prevede la quattordicesima?
    No. Il CCNL Calzaturiero Industria (Assocalzaturifici) non prevede una quattordicesima nazionale. Potrebbe essere prevista da accordi aziendali locali.
    Cosa sono i premi di risultato nel settore calzaturiero?
    Sono erogazioni legate a obiettivi aziendali (produttività, qualità). Non sono nazionali ma si concordano a livello aziendale con la RSU. Fino a 3.000 € sono tassati al 5% (imposta sostitutiva).
    La tredicesima è inclusa nel calcolo del TFR?
    Sì. La tredicesima rientra nella retribuzione utile ai fini del TFR (art. 2120 c.c.): si divide per 13,5 e concorre alla quota annuale di accantonamento.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento 2024, ferie, permessi e ROL 2024, maternità e congedi 2024 e malattia e infortunio 2024.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL per i Lavoratori Addetti all’Industria delle Calzature del 17 luglio 2024. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali (Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 15 Cont. Trib. – spese del giudizio

    Art. 15 Cont. Trib. – spese del giudizio

    Art. 15 Cont. Trib. – Spese del giudizio

    D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 – testo aggiornato

    1. La parte soccombente è condannata a rimborsare le spese del giudizio che sono liquidate con la sentenza. […]

    2. Le spese del giudizio sono compensate, in tutto o in parte, in caso di soccombenza reciproca e quando ricorrono gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate ovvero quando la parte è risultata vittoriosa sulla base di documenti decisivi che la stessa ha prodotto solo nel corso del giudizio. 2 bis. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 96, commi primo e terzo, del codice di procedura civile. 2 ter. Le spese di giudizio comprendono, oltre al contributo unificato, gli onorari e i diritti del difensore, le spese generali e gli esborsi sostenuti, oltre il contributo previdenziale e l’imposta sul valore aggiunto, se dovuti. 2 quater. Con l’ordinanza che decide sulle istanze cautelari la commissione provvede sulle spese della relativa fase. La pronuncia sulle spese conserva efficacia anche dopo il provvedimento che definisce il giudizio, salvo diversa statuizione espressa nella sentenza di merito. 2 quinquies. I compensi agli incaricati dell’assistenza tecnica sono liquidati sulla base dei parametri previsti per le singole categorie professionali. Agli iscritti negli elenchi di cui all’articolo 12, comma 4, si applicano i parametri previsti per i dottori commercialisti e gli esperti contabili. 2 sexies. Nella liquidazione delle spese a favore dell’ente impositore, dell’agente della riscossione e dei soggetti iscritti nell’albo di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, se assistiti da propri funzionari, si applicano le disposizioni per la liquidazione del compenso spettante agli avvocati, con la riduzione del venti per cento dell’importo complessivo ivi previsto. La riscossione avviene mediante iscrizione a ruolo a titolo definitivo dopo il passaggio in giudicato della sentenza. 2 septies. […] 2 octies. Qualora una delle parti ovvero il giudice abbia formulato una proposta conciliativa, non accettata dall’altra parte senza giustificato motivo, restano a carico di quest’ultima le spese del giudizio maggiorate del 50 per cento, ove il riconoscimento delle sue pretese risulti inferiore al contenuto della proposta ad essa effettuata. Se è intervenuta conciliazione le spese si intendono compensate, salvo che le parti stesse abbiano diversamente convenuto nel processo verbale di conciliazione. 2 novies. Nella liquidazione delle spese si tiene altresì conto del rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza degli atti di parte.

  • Art. 14 Cont. Trib. – litisconsorzio ed intervento

    Art. 14 Cont. Trib. – litisconsorzio ed intervento

    Art. 14 Cont. Trib. – Litisconsorzio ed intervento

    D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 – testo aggiornato

    1. Se l’oggetto del ricorso riguarda inscindibilmente più soggetti, questi devono essere tutti parte nello stesso processo e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni di essi.

    2. Se il ricorso non è stato proposto da o nei confronti di tutti i soggetti indicati nel comma 1 è ordinata l’integrazione del contraddittorio mediante la loro chiamata in causa entro un termine stabilito a pena di decadenza.

    3. Possono intervenire volontariamente o essere chiamati in giudizio i soggetti che, insieme al ricorrente, sono destinatari dell’atto impugnato o parti del rapporto tributario controverso.

    4. Le parti chiamate si costituiscono in giudizio nelle forme prescritte per la parte resistente, in quanto applicabili.

    5. I soggetti indicati nei commi 1 e 3 intervengono nel processo notificando apposito atto a tutte le parti e costituendosi nelle forme di cui al comma precedente.

    6. Le parti chiamate in causa o intervenute volontariamente non possono impugnare autonomamente l’atto se per esse al momento della costituzione è già decorso il termine di decadenza. 6 bis. In caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l’atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti.

  • CCNL Cemento, Calce e Gesso: tredicesima, premi e fedeltà

    CCNL Cemento, Calce e Gesso

    Tredicesima, premi e fedeltà nel CCNL Cemento, Calce e Gesso

    Mensilità aggiuntive, elemento di garanzia retributiva e premi di anzianità nel contratto collettivo del settore: quando maturano, come si calcolano e chi ne ha diritto.

    In sintesi

    Il CCNL prevede la tredicesima mensilità (erogata a dicembre), nessuna quattordicesima generale, un premio di fedeltà di una mensilità al 15° anno (esteso al 23° anno dal 2027) e l’elemento di garanzia retributiva di 300 euro annui per le aziende prive di contrattazione aziendale.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Federbeton · Feneal-UIL · Filca-CISL · Fillea-CGIL
    Ultimo rinnovo
    8 maggio 2025
    Vigenza
    1° gennaio 2025 – 31 dicembre 2027
    Tredicesima
    1 mensilità a dicembre
    EGR (2026)
    300 euro annui lordi (elevato da 170)

    Tabella riepilogativa delle mensilità aggiuntive

    Mensilità aggiuntive e premi – CCNL Cemento, Calce e Gesso
    Istituto Importo Scadenza erogazione Condizioni
    Tredicesima mensilità 1 mensilità piena Dicembre (entro 24/12) Tutti i lavoratori
    Premio di fedeltà (1°) 1 mensilità aggiuntiva Al compimento del 15° anno Anzianità aziendale 15 anni
    Premio di fedeltà (2°) 1 mensilità aggiuntiva Al compimento del 23° anno (dal 1/1/2027) Anzianità aziendale 23 anni
    EGR (Elemento di garanzia retributiva) 300 euro lordi annui Giugno (dal 2026) Aziende senza contrattazione di 2° livello

    Il CCNL Cemento, Calce e Gesso non prevede una quattordicesima mensilità generalizzata. Eventuali quattordicesime presenti in alcune aziende derivano da accordi di secondo livello o da usi aziendali consolidati, non dal CCNL nazionale.

    La tredicesima mensilità

    La tredicesima mensilità è un istituto presente in quasi tutti i CCNL italiani. Nel CCNL Cemento, Calce e Gesso è pari a una mensilità piena di retribuzione globale di fatto, erogata con il cedolino di dicembre. Concorrono al calcolo tutte le voci retributive continuative: paga tabellare, scatti di anzianità, indennità di turno continuativa, eventuali superminimi fissi.

    Per il lavoratore assunto o cessato nel corso dell’anno, la tredicesima viene proporzionata ai mesi di servizio (si conteggiano frazioni di mese superiori a 15 giorni come mese intero). Allo stesso modo, i periodi di sospensione totale del rapporto (es. cassa integrazione a zero ore) possono incidere sulla maturazione.

    L’assenza di una quattordicesima nazionale

    A differenza di altri contratti (commercio, turismo, artigianato), il CCNL Cemento, Calce e Gesso non prevede la quattordicesima mensilità per tutti i lavoratori. Ciò riflette la tradizione contrattuale del settore industriale pesante, dove la componente variabile della retribuzione è affidata a premi di risultato aziendali e all’elemento di garanzia retributiva.

    Il premio di fedeltà

    Il CCNL valorizza la fidelizzazione con un sistema di premi di anzianità:

    • Al compimento del 15° anno di anzianità presso lo stesso datore di lavoro, il lavoratore riceve una mensilità aggiuntiva di retribuzione globale;
    • Dal 1° gennaio 2027, grazie a quanto concordato nel rinnovo del maggio 2025, anche al raggiungimento del 23° anno viene corrisposta un’ulteriore mensilità aggiuntiva. Questa misura è stata estesa a tutti i lavoratori, non solo alle categorie già previste in passato.

    Questi premi non concorrono al calcolo del TFR come da previsione contrattuale; si verifichi nel testo ufficiale.

    L’elemento di garanzia retributiva (EGR)

    L’EGR è uno strumento di equità introdotto dal Patto per la Fabbrica del 9 marzo 2018 tra Confindustria e le confederazioni sindacali. Il CCNL Cemento, Calce e Gesso lo prevede per i lavoratori di aziende che non hanno sottoscritto un accordo aziendale di secondo livello (piano di partecipazione agli utili, premi di risultato, ecc.).

    Il rinnovo dell’8 maggio 2025 ha elevato l’EGR da 170 a 300 euro lordi annui, erogati con la busta paga di giugno a partire dal 2026. L’EGR non sostituisce il premio di risultato ma ne costituisce il sostituto minimo garantito per i dipendenti privi di contrattazione aziendale.

    Casi pratici

    Tizio – Calcolo della tredicesima con anzianità
    Tizio è un conduttore impianti AS2 con retribuzione globale mensile di 1.870 euro (minimo tabellare + scatti + indennità turno). A dicembre 2026 riceve la tredicesima di 1.870 euro lordi, proporzionata ai 12 mesi di servizio. Il suo cedolino di dicembre sarà quindi di circa 3.740 euro lordi complessivi.
    Caio – Premio di fedeltà al 15° anno
    Caio compie 15 anni di anzianità aziendale il 10 settembre 2026. Al suo livello AC2 la retribuzione globale mensile è di 2.100 euro. Riceve il premio di fedeltà di una mensilità (2.100 euro lordi) nella busta paga di settembre, separato dalla normale retribuzione e sottoposto a tassazione ordinaria.
    Sempronia – EGR in azienda senza accordo aziendale
    Sempronia lavora in un piccolo impianto di produzione di malte che non ha mai attivato un accordo aziendale sul premio di risultato. A giugno 2026 riceve l’EGR di 300 euro lordi (circa 210-220 euro netti, in base alla sua aliquota). Per ricevere l’EGR non deve fare richiesta: l’azienda è obbligata a erogarla automaticamente.

    Domande frequenti

    Il CCNL Cemento, Calce e Gesso prevede la quattordicesima?
    No. Il CCNL non prevede una quattordicesima mensilità generalizzata. Solo la tredicesima è obbligatoria per tutti. Alcune aziende possono riconoscerla per contrattazione aziendale.
    Quando viene erogata la tredicesima?
    Con la retribuzione del mese di dicembre, entro il 24 dicembre. L’importo è pari a una mensilità piena, proporzionata ai mesi di servizio nell’anno.
    Cos’è il premio di fedeltà?
    Una mensilità aggiuntiva al raggiungimento di 15 anni di anzianità aziendale. Dal 1° gennaio 2027, un’ulteriore mensilità al raggiungimento del 23° anno, estesa a tutti i lavoratori.
    Cos’è l’elemento di garanzia retributiva e a chi spetta?
    300 euro lordi annui erogati a giugno per i lavoratori di aziende senza accordo di secondo livello. Importo elevato da 170 a 300 euro dal rinnovo 2025.
    Il premio di risultato è previsto dal CCNL?
    Il CCNL non fissa un premio aziendale uniforme: rimanda alla contrattazione aziendale. Nelle aziende prive di accordo si applica l’EGR da 300 euro.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive 2025-2027, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi e malattia e infortunio.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate all’accordo di rinnovo dell’8 maggio 2025. Per situazioni specifiche consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Feneal-UIL, Filca-CISL, Fillea-CGIL) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.