Autore: Andrea Marton

  • Art. 52 TULPS – Requisiti soggettivi per le licenze sugli esplosivi

    Art. 52 TULPS

    R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

    Le licenze per l'impianto di opifici nei quali si fabbricano, si lavorano o si custodiscono materie esplodenti di qualsiasi specie, nonché quelle per il trasporto, per la importazione o per la vendita delle materie stesse non possono essere concedute senza le necessarie garanzie per la vita delle persone e per le proprietà, e sono vincolate all'assicurazione della vita degli operai e dei guardiani.

    Oltre quanto è stabilito dall'art. 11, debbono essere negate le predette licenze alle persone che nel quinquennio precedente abbiano riportato condanna per delitto contro l'ordine pubblico, o la incolumità pubblica, ovvero per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione o per omicidio, anche se colposo.

    Le licenze stesse non possono essere concedute a coloro che non dimostrino la propria capacità tecnica.

  • CCNL Energia e Petrolio: apprendistato professionalizzante

    CCNL Energia e Petrolio

    Apprendistato nel CCNL Energia e Petrolio: durata, retribuzione e formazione

    L’apprendistato professionalizzante è lo strumento contrattuale per inserire giovani lavoratori nel settore energia e petrolio con un percorso di formazione strutturato. Il CCNL Energia e Petrolio disciplina durata, progressione retributiva e piano formativo individuale nel rispetto del D.Lgs. 81/2015.

    In sintesi

    Nel CCNL Energia e Petrolio l’apprendistato professionalizzante dura da 24 a 36 mesi secondo il livello di destinazione. La retribuzione parte dal 70% del minimo del livello inferiore e sale progressivamente. Il piano formativo individuale, obbligatorio ex D.Lgs. 81/2015, deve prevedere almeno 120 ore di formazione per il settore.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confindustria Energia · Filctem-Cgil · Femca-Cisl · Uiltec-Uil
    Ultimo rinnovo
    16 aprile 2025
    Vigenza
    1° gennaio 2025 – 31 dicembre 2027
    Riferimento normativo
    D.Lgs. 81/2015, artt. 41-47 (apprendistato professionalizzante)
    Età massima apprendista
    29 anni (legge); nessun limite ridotto dal CCNL

    Tabella riepilogativa

    Apprendistato professionalizzante — CCNL Energia e Petrolio: durata per livello di destinazione
    Livello di destinazione Durata apprendistato Retribuzione 1ª metà Retribuzione 2ª metà
    Livelli 1-3 (quadri, specialisti, tecnici di processo) 36 mesi Indicativamente 70% del minimo del livello inferiore Indicativamente 85% del minimo del livello inferiore
    Livello 4 (operatori qualificati, impiegati) 30 mesi Indicativamente 70% del minimo livello 5 Indicativamente 85% del minimo livello 5
    Livelli 5-6 (mansioni esecutive, inserimento) 24 mesi Indicativamente 70% del minimo livello 6 Indicativamente 85% del minimo livello 6

    Le percentuali retributive esatte sono fissate nelle tabelle allegate al CCNL Energia e Petrolio sottoscritto il 16 aprile 2025 e consultabili presso le associazioni datoriali (Confindustria Energia) e le organizzazioni sindacali (Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil). Nella presente guida si indicano valori indicativi in linea con le prassi del settore industriale, senza riportare minimi al centesimo non verificabili a livello pubblico.

    Quadro normativo: legge e contratto collettivo

    L’apprendistato professionalizzante è disciplinato dagli artt. 41-47 del D.Lgs. 81/2015 (Codice dei contratti di lavoro), che costituisce la fonte di legge inderogabile. Il CCNL Energia e Petrolio integra e specifica la disciplina legale nei seguenti aspetti:

    • Durata massima: il D.Lgs. 81/2015 fissa il massimo a 3 anni; il CCNL stabilisce la durata specifica per ciascun livello di destinazione, mai superiore al limite legale.
    • Retribuzione: la legge vieta retribuzioni inferiori al 70% del minimo contrattuale del livello di riferimento per i primi 24 mesi; il CCNL articola la progressione per scaglioni.
    • Formazione: il D.Lgs. 81/2015 impone un piano formativo individuale (PFI) scritto; il CCNL, attraverso gli accordi interconfederali dell’industria, fissa il monte ore minimo e i contenuti minimi della formazione trasversale e tecnico-professionale.
    • Inquadramento finale: al termine del percorso, e salvo recesso con preavviso, il rapporto si consolida automaticamente nel livello contrattuale concordato nel PFI.

    È importante distinguere ciò che è diritto del lavoratore per legge (tredicesima, quattordicesima, TFR, contributi previdenziali INPS, copertura INAIL per infortuni) da ciò che il CCNL aggiunge o specifica (durata, percentuali, formazione di settore).

    Il piano formativo individuale (PFI) nel settore energia e petrolio

    Il piano formativo individuale è il documento che descrive il percorso di formazione dell’apprendista e deve essere allegato al contratto di lavoro. Nel settore energia e petrolio il PFI è particolarmente rilevante per la complessità tecnica e le esigenze di sicurezza degli impianti. La formazione si articola su due assi:

    • Formazione trasversale (obbligatoria per legge): include la conoscenza dell’organizzazione del lavoro, dei diritti e doveri del lavoratore, della normativa antinfortunistica (D.Lgs. 81/2008), delle competenze relazionali e comunicative. Tipicamente erogata da enti accreditati dalla Regione.
    • Formazione tecnico-professionale (specifica di settore): comprende la conoscenza dei processi di raffinazione, estrazione, distribuzione o lavorazione dei prodotti petroliferi; la normativa ADR per il trasporto di merci pericolose, ove applicabile; i sistemi di gestione HSE (Health, Safety, Environment) in uso presso l’impresa; le procedure operative di impianto.

    Il monte ore minimo di formazione per il settore energia e petrolio è, in linea con gli accordi interconfederali Confindustria, pari ad almeno 120 ore per l’intera durata del contratto. Il datore ha l’obbligo di erogare (o fare erogare) la formazione prevista nel PFI; in caso di inadempimento, il contratto può essere riqualificato come ordinario contratto a tempo indeterminato.

    Contribuzione previdenziale e agevolazioni per il datore

    L’apprendistato professionalizzante beneficia di un regime contributivo agevolato stabilito dalla legge (non dal CCNL), con aliquote ridotte a carico del datore per tutta la durata del contratto e per un anno dopo la sua trasformazione a tempo indeterminato. In particolare:

    • Aliquota contributiva INPS a carico del datore ridotta rispetto al contratto ordinario (attualmente al 11,61% per le aziende con più di 9 dipendenti, in luogo del 23,81% ordinario; valori di legge soggetti a aggiornamento).
    • Aliquota contributiva a carico dell’apprendista pari al 5,84%, come per tutti i lavoratori dipendenti.
    • Esonero dal contributo di licenziamento (ticket) per tutto il periodo di apprendistato.
    • Per le aziende con meno di 50 dipendenti, sgravio contributivo ulteriore per il periodo successivo alla conferma.

    Le agevolazioni fiscali e contributive sono disciplinate da legge (D.Lgs. 81/2015 e successive modifiche) e non dal CCNL; per i valori aggiornati si raccomanda di verificare la circolare INPS di competenza dell’anno di assunzione.

    Recesso e conferma al termine dell’apprendistato

    L’art. 42 del D.Lgs. 81/2015 prevede che al termine del periodo di apprendistato, salvo recesso comunicato con preavviso, il rapporto si trasforma automaticamente in contratto a tempo indeterminato. Le regole operative sono le seguenti:

    • Il recesso può essere esercitato da entrambe le parti (datore e apprendista) al termine del contratto, senza obbligo di motivazione, con il preavviso previsto dal CCNL per il livello di destinazione.
    • Il recesso anticipato (durante il periodo di apprendistato) è possibile solo per giusta causa o giustificato motivo, con i medesimi limiti del licenziamento ordinario.
    • In caso di conferma, il lavoratore acquisisce anzianità piena a partire dal primo giorno di apprendistato, con effetti su ferie, comporto per malattia, preavviso e TFR.
    • Il datore che recede senza motivazione prima della scadenza del PFI può essere esposto a richieste risarcitorie per la formazione non erogata.

    Specificità di settore: sicurezza e impianti a rischio

    Il settore energia e petrolio presenta caratteristiche particolari che incidono sull’apprendistato. Gli apprendisti assegnati a raffinerie, depositi carburanti, impianti di estrazione o reti di distribuzione devono completare una formazione HSE obbligatoria prima di essere adibiti in autonomia ai relativi impianti (D.Lgs. 81/2008, accordo Stato-Regioni sulla formazione sicurezza). Tale formazione è parte integrante del PFI e non si sovrappone alle ore di formazione trasversale o tecnico-professionale del contratto. Gli apprendisti non possono essere adibiti a mansioni soggette a sorveglianza sanitaria obbligatoria senza la preventiva visita del medico competente.

    Casi pratici

    Tizio — Apprendista operatore di impianto, livello 4 (30 mesi)
    Tizio, 24 anni, viene assunto come apprendista con destinazione livello 4/4 in una raffineria. Il PFI prevede 30 mesi e 130 ore di formazione (60 trasversali + 70 tecniche su processi di distillazione e normativa ADR). Nei primi 15 mesi percepisce indicativamente il 70% del minimo del livello 5; nei successivi 15 mesi sale all’85% del medesimo minimo. Al termine dei 30 mesi, il datore non esercita il recesso: Tizio viene inquadrato al livello 4/4 con il relativo minimo tabellare del CCNL e matura anzianità di 30 mesi ai fini del TFR, delle ferie e degli scatti.
    Caia — Apprendista ingegnera di processo, livello 2 (36 mesi)
    Caia, 26 anni, laureata in ingegneria chimica, viene assunta con contratto di apprendistato professionalizzante per il livello 2/4 in una società di estrazione. Il PFI dura 36 mesi e include 140 ore di formazione (40 trasversali, 100 di specializzazione tecnica su impianti di perforazione e normativa ambientale). Per i primi 18 mesi percepisce circa il 70% del minimo del livello 3; nei successivi 18 mesi circa l’85% dello stesso minimo. Al 36° mese, in assenza di recesso, viene confermata al livello 2/4 con inquadramento a tempo indeterminato.
    Sempronio — Recesso al termine dell’apprendistato
    Sempronio, 22 anni, completa 24 mesi di apprendistato per il livello 6 in un deposito carburanti. L’azienda comunica il recesso al 23° mese con un mese di preavviso. Sempronio ha diritto: alla retribuzione per il mese di preavviso, ai ratei di tredicesima e quattordicesima maturati, al TFR accantonato durante i 24 mesi e all’indennità sostitutiva delle ferie non godute. Non è dovuta l’indennità NASPI poiché il recesso al termine del PFI non configura licenziamento.

    Domande frequenti

    Quanto dura l’apprendistato nel CCNL Energia e Petrolio?
    La durata varia da 24 mesi (livelli 5-6) a 30 mesi (livello 4) fino a 36 mesi (livelli 1-3), in conformità con il tetto legale di 3 anni fissato dal D.Lgs. 81/2015.
    Quale retribuzione spetta all’apprendista nel CCNL Energia e Petrolio?
    La retribuzione è una percentuale del minimo tabellare del livello di destinazione o del livello inferiore, progressiva nel tempo (indicativamente 70% nella prima metà, 85% nella seconda). Le cifre esatte sono nelle tabelle allegate al CCNL siglato il 16 aprile 2025.
    L’apprendista ha diritto a tredicesima e quattordicesima?
    Sì, l’apprendista matura tredicesima e quattordicesima calcolate sulla retribuzione effettivamente percepita durante ciascun periodo di maturazione, esattamente come un lavoratore ordinario.
    Quante ore di formazione sono obbligatorie?
    Il D.Lgs. 81/2015 impone un piano formativo individuale (PFI) scritto. Per il settore energia e petrolio, in linea con gli accordi interconfederali, la formazione minima è di almeno 120 ore per l’intera durata del contratto, ripartite tra formazione trasversale e tecnico-professionale.
    Il periodo di apprendistato conta ai fini dell’anzianità di servizio?
    Sì, integralmente. Al momento dell’inquadramento definitivo nel livello di destinazione, tutta l’anzianità maturata durante l’apprendistato vale ai fini di scatti, TFR, ferie, comporto per malattia e preavviso.
    Cosa succede se il datore di lavoro recede al termine dell’apprendistato?
    Il recesso è legittimo, con il preavviso contrattuale. Il lavoratore ha diritto a TFR, ratei di mensilità aggiuntive e ferie non godute. Non spetta l’indennità di disoccupazione NASpI per il recesso al termine del PFI (non è licenziamento). Se il recesso avviene anticipatamente, senza giusta causa né giustificato motivo, il lavoratore può impugnarlo.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2025-2027, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi e tredicesima, quattordicesima e premi.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Energia e Petrolio del 16 aprile 2025. Le percentuali retributive indicate sono indicative e vanno verificate sulle tabelle ufficiali del CCNL disponibili presso Confindustria Energia, Filctem-Cgil, Femca-Cisl e Uiltec-Uil o tramite consulente del lavoro. Per i valori contributivi aggiornati fare riferimento alle circolari INPS di competenza.

  • Art. 5 D.Lgs. 22/2015 – Durata

    Art. 5 D.Lgs. 22/2015 – Durata

    Disciplina della NASpI (D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 22)

    1. La NASpI è corrisposta mensilmente, per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni. Ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 14 SETTEMBRE 2015, N. 148. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 74 Reg. (UE) 2023/1114 – Liquidazione ordinata dei prestatori di servizi per le cripto-attività

    Art. 74 Reg. (UE) 2023/1114 – Liquidazione ordinata dei prestatori di servizi per le cripto-attività

    Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)

    I prestatori di servizi per le cripto-attività che prestano i servizi di cui agli articoli da 75 a 79 dispongono di un piano adeguato per sostenere la liquidazione ordinata delle loro attività a norma del diritto nazionale applicabile, compresa la continuità o la ripresa di qualsiasi attività critica svolta da tali prestatori di servizi. Tale piano dimostra la capacità dei prestatori di servizi per le cripto-attività di eseguire una liquidazione ordinata senza causare un indebito danno economico ai loro clienti.

  • Art. 38 TULPS – Denuncia di detenzione di armi e munizioni

    Art. 38 TULPS

    R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

    Chiunque detiene armi, parti di esse, di cui all' articolo 1-bis, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527 , munizioni finite o materie esplodenti di qualsiasi genere, deve farne denuncia entro le 72 ore successive alla acquisizione della loro materiale disponibilità, all'ufficio locale di pubblica sicurezza o, quando questo manchi, al locale comando dell'Arma dei carabinieri, ovvero anche per via telematica ai medesimi uffici o alla questura competente per territorio attraverso trasmissione al relativo indirizzo di posta elettronica certificata. La denuncia è altresì necessaria per i soli caricatori in grado di contenere un numero superiore a 10 colpi per le armi lunghe e un numero superiore a 20 colpi per le armi corte, fermo restando quanto previsto dall' articolo 2, secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110 , e successive modificazioni.

    Sono esenti dall'obbligo della denuncia:

    a) i corpi armati, le società di tiro a segno e le altre istituzioni autorizzate, per gli oggetti detenuti nei luoghi espressamente destinati allo scopo;

    b) i possessori di raccolte autorizzate di armi artistiche, rare o antiche;

    c) le persone che per la loro qualità permanente hanno diritto ad andare armate, limitatamente però al numero ed alla specie delle armi loro consentite.

    L'autorità di pubblica sicurezza ha facoltà di eseguire, quando lo ritenga necessario, verifiche di controllo anche nei casi contemplati dal capoverso precedente, e di prescrivere quelle misure cautelari che ritenga indispensabili per la tutela dell'ordine pubblico.

    Chiunque detiene armi comuni da sparo senza essere in possesso di alcuna licenza di porto d'armi, ad eccezione di coloro che sono autorizzati dalla legge a portare armi senza licenza e dei collezionisti di armi antiche, è tenuto a presentare ogni cinque anni la certificazione medica prevista dall'articolo 35, comma 7, secondo le modalità disciplinate con il decreto di cui all' articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204

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    Qualora il detentore risulti titolare di licenza di porto d'armi, l'obbligo di presentazione del certificato decorre dalla scadenza della stessa, se non rinnovata .

    Nel caso di mancata presentazione del certificato medico, il prefetto può vietare la detenzione delle armi denunciate, ai sensi dell'articolo 39.

    La denuncia di detenzione di cui al primo comma deve essere ripresentata ogni qual volta il possessore trasferisca l'arma in un luogo diverso da quello indicato nella precedente denuncia. Il detentore delle armi deve assicurare che il luogo di custodia offra adeguate garanzie di sicurezza.

  • Art. 11 D.Lgs. 231/2001 – Criteri di commisurazione della sanzione pecuniaria

    Art. 11 D.Lgs. 231/2001 Responsabilita Enti – Criteri di commisurazione della sanzione pecuniaria

    In vigore dal 04/07/2001

    1. Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il giudice determina il numero delle quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'ente nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

    2. L'importo della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione.

    3. Nei casi previsti dall'articolo 12, comma 1, l'importo della quota è sempre di lire duecentomila.

  • Art. 79 Codice del Processo Amministrativo – Sospensione e interruzione del processo

    Art. 79 Codice del Processo Amministrativo – Sospensione e interruzione del processo

    D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 – Codice del processo amministrativo

    1. La sospensione del processo è disciplinata dal codice di procedura civile, dalle altre leggi e dal diritto dell’Unione europea.

    2. L’interruzione del processo è disciplinata dalle disposizioni del codice di procedura civile. L’interruzione del processo è immediatamente dichiarata dal presidente con decreto; il decreto e’ comunicato alle parti costituite a cura della segreteria.

    3. Le ordinanze di sospensione emesse ai sensi dell’articolo 295 del codice di procedura civile sono appellabili. L’appello è deciso in camera di consiglio.

  • Art. 44 L. 218/1995 – Giurisdizione in materia di protezione dei maggiori d’età

    Art. 44 L. 218/1995 – Giurisdizione in materia di protezione dei maggiori d’età

    Legge 31 maggio 1995, n. 218 – Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato

    1. La giurisdizione italiana in materia di misure di protezione degli incapaci maggiori di età sussiste, oltre che nei casi previsti dagli articoli 3 e 9, anche quando esse si rendono necessarie per proteggere in via provvisoria e urgente, la persona o i beni dell’incapace che si trovino in Italia.

    2. Quando in base all’articolo 66 nell’ordinamento italiano si producono gli effetti di un provvedimento straniero in materia di capacità di uno straniero, la giurisdizione italiana sussiste per pronunciare i provvedimenti modificativi o integrativi eventualmente necessari. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 836 Codice della Navigazione – Trasmissione degli atti alle autorità competenti

    Art. 836 Codice della Navigazione – Trasmissione degli atti alle autorità competenti

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    L'autorità aeronautica o consolare trasmette copia degli atti di matrimonio , degli atti di costituzione dell'unione civile e dei processi verbali relativi alle dichiarazioni delle nascite e delle morti alle autorità competenti a norma delle disposizioni sull'ordinamento dello stato civile; al procuratore del Re Imperatore trasmette copia dei processi verbali di scomparizione.

  • Art. 50 quater CAD – Disponibilità dei dati generati nella fornitura di s…

    Art. 50 quater D.Lgs. 82/2005 CAD – Disponibilità dei dati generati nella fornitura di servizi in concessione

    In vigore dal 01/01/2006

    1. Al fine di promuovere la valorizzazione del patrimonio informativo pubblico, per fini statistici e di ricerca e per lo svolgimento dei compiti istituzionali delle pubbliche amministrazioni, nei contratti e nei capitolati con i quali le pubbliche amministrazioni affidano lo svolgimento di servizi in concessione è previsto l'obbligo del concessionario di rendere disponibili all'amministrazione concedente ((, che a sua volta li rende disponibili alle altre pubbliche amministrazioni per i medesimi fini e nel rispetto dell'articolo 50,)) tutti i dati acquisiti e generati nella fornitura del servizio agli utenti e relativi anche all'utilizzo del servizio medesimo da parte degli utenti, come dati di tipo aperto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera l-ter), nel rispetto delle linee guida adottate da AgID, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

  • Art. 101 Codice Civile: Matrimonio in imminente pericolo di vita

    Art. 101 Codice Civile: Matrimonio in imminente pericolo di vita

    Art. 101 c.c. – Matrimonio in imminente pericolo di vita

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Nel caso di imminente pericolo di vita di uno degli sposi, l’ufficiale dello stato civile del luogo può procedere alla celebrazione del matrimonio senza pubblicazione e senza l’assenso al matrimonio, se questo è richiesto, purché gli sposi prima giurino che non esistono tra loro impedimenti non suscettibili di dispensa.

    L’ufficiale dello stato civile dichiara nell’atto di matrimonio il modo con cui ha accertato l’imminente pericolo di vita.

  • Art. 10 L. 194/1978

    Art. 10 L. 194/1978

    Legge 22 maggio 1978, n. 194 – Norme per la tutela sociale della maternità e sull’interruzione volontaria della gravidanza

    L’accertamento, l’intervento, la cura e l’eventuale degenza relativi alla interruzione della gravidanza nelle circostanze previste dagli articoli 4 e 6, ed attuati nelle istituzioni sanitarie di cui all’articolo 8, rientrano fra le prestazioni ospedaliere trasferite alle regioni dalla legge 17 agosto 1974, n. 386 .

    Sono a carico della regione tutte le spese per eventuali accertamenti, cure o degenze necessarie per il compimento della gravidanza nonché per il parto, riguardanti le donne che non hanno diritto all’assistenza mutualistica.

    Le prestazioni sanitarie e farmaceutiche non previste dai precedenti commi e gli accertamenti effettuati secondo quanto previsto dal secondo comma dell’articolo 5 e dal primo comma dell’articolo 7 da medici dipendenti pubblici, o che esercitino la loro attività nell’ambito di strutture pubbliche o convenzionate con la regione, sono a carico degli enti mutualistici, sino a che non sarà istituito il servizio sanitario nazionale.

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