Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • I contenuti più tecnici sono sottoposti a revisione di professionisti abilitati.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 12 Ipot. Cat. – Uffici competenti

    Art. 12 Ipot. Cat. – Uffici competenti

    Art. 12 Ipot. Cat. – Uffici competenti

    D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347 – testo aggiornato

    1. Gli uffici del registro sono competenti per l’imposta catastale e per l’imposta ipotecaria relative ad atti che importano trasferimenti di beni immobili ovvero costituzione o trasferimento di diritti reali immobiliari di godimento e sulle trascrizioni relative a certificati di successione. Gli uffici dei registri immobiliari sono competenti per l’imposta ipotecaria sulle altre formalità che vi sono soggette.

  • Art. 99 L. 633/1941

    Art. 99 L. 633/1941

    Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.

    All'autore di progetti di lavori di ingegneria, o di altri lavori analoghi, che costituiscano soluzioni originali di problemi tecnici, compete, oltre al diritto esclusivo di riproduzione dei piani e disegni dei progetti medesimi, il diritto ad un equo compenso a carico di coloro che realizzino il progetto tecnico a scopo di lucro senza il suo consenso.

    Per esercitare il diritto al compenso l'autore deve inserire sopra il piano o disegno una dichiarazione di riserva ed eseguire il deposito del piano o disegno presso il Ministero della cultura popolare, secondo le norme stabilite dal regolamento.

    Il diritto a compenso previsto in questo articolo dura venti anni dal giorno del deposito prescritto nel secondo comma. 1

    Fonte: Normattiva.it.

  • Invalidità civile: percentuali, benefici e come fare domanda

    “Invalidità civile” è un’espressione che racchiude situazioni molto diverse, perché ciò che conta è la percentuale riconosciuta: a seconda della soglia raggiunta cambiano i diritti e i benefici. Vediamo cosa spetta alle varie percentuali, come si presenta la domanda e perché l’invalidità civile non va confusa con l’handicap della legge 104.

    Che cos’è l’invalidità civile

    L’invalidità civile è la riduzione permanente della capacità lavorativa (per le persone in età da lavoro) o della capacità di svolgere le funzioni e gli atti propri dell’età (per minori e anziani), dovuta a malattie o menomazioni. Viene accertata da una commissione medica e si esprime in percentuale. È diversa dall’handicap della legge 104 (che riguarda lo svantaggio sociale) e dall’invalidità del lavoro (legata a infortuni e malattie professionali).

    Le soglie e i benefici

    I principali “gradini” sono:

    • dal 33%: diritto a protesi e ausili a carico del servizio sanitario;
    • dal 46%: iscrizione alle liste del collocamento mirato (legge 68/1999);
    • dal 51%: possibilità di congedo per cure per i lavoratori;
    • dal 67%: esenzione dal ticket sanitario e altre agevolazioni;
    • dal 74%: assegno mensile di assistenza (per invalidi parziali in età lavorativa, entro limiti di reddito);
    • 100%: pensione di inabilità (entro limiti di reddito) e, se non autosufficiente, indennità di accompagnamento.

    La domanda: dal certificato alla visita

    L’iter parte dal certificato medico introduttivo: il medico (di base o specialista) compila e invia all’INPS, in via telematica, la certificazione che attesta le patologie. Entro 30 giorni si presenta la domanda all’INPS (direttamente o tramite patronato). L’INPS fissa quindi la visita davanti alla commissione medica, che valuta e assegna la percentuale; il verbale indica la percentuale riconosciuta e l’eventuale sussistenza dei requisiti per i benefici economici.

    Se non si è d’accordo con il verbale

    Se la percentuale riconosciuta è ritenuta insufficiente, è possibile contestare il verbale. La strada è quella dell’accertamento tecnico preventivo davanti al giudice, con una consulenza medico-legale; è quindi opportuno farsi assistere e raccogliere tutta la documentazione clinica. Esistono termini precisi da rispettare, perciò conviene muoversi rapidamente dopo la notifica del verbale.

    Invalidità civile e legge 104

    Spesso i due riconoscimenti si chiedono insieme, ma restano distinti: la percentuale di invalidità civile apre ai benefici economici e sanitari; il riconoscimento dell’handicap grave (art. 3, comma 3, legge 104) apre invece a permessi e congedi lavorativi. Una stessa persona può avere entrambi, oppure soltanto uno dei due, a seconda della sua condizione.

    Articoli di legge da consultare

    Domande frequenti

    A cosa serve avere il 67% di invalidità?

    Dal 67% si ha in genere diritto all’esenzione dal ticket sanitario e ad altre agevolazioni. Le soglie successive (74% e 100%) aprono ai benefici economici come l’assegno mensile e la pensione di inabilità.

    Invalidità civile e legge 104 sono la stessa cosa?

    No. L’invalidità civile è una percentuale di riduzione della capacità; l’handicap della legge 104 riguarda lo svantaggio sociale e dà accesso a permessi e congedi. Si possono avere entrambi.

    Come si fa domanda di invalidità civile?

    Si parte dal certificato medico introduttivo inviato dall’INPS dal medico, poi si presenta la domanda all’INPS entro 30 giorni; segue la visita della commissione che assegna la percentuale.

    Risorse correlate

    I contenuti hanno finalità divulgativa e non sostituiscono la consulenza di un avvocato. Per la propria situazione specifica si raccomanda di rivolgersi a un professionista abilitato.

  • Art. 11 Ipot. Cat. – Soggetti obbligati al pagamento

    Art. 11 Ipot. Cat. – Soggetti obbligati al pagamento

    Art. 11 Ipot. Cat. – Soggetti obbligati al pagamento

    D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347 – testo aggiornato

    1. Sono obbligati al pagamento dell’imposta ipotecaria e dell’imposta catastale coloro che richiedono le formalità di cui all’art. 1 e le volture di cui all’art. 10 e i pubblici ufficiali obbligati al pagamento dell’ imposta di registro o dell’imposta sulle successioni e donazioni, relativamente agli atti ai quali si riferisce la formalità o la voltura.

    2. Sono inoltre solidalmente tenuti al pagamento delle imposte, di cui al comma 1, tutti coloro nel cui interesse è stata richiesta la formalità o la voltura e, nel caso di iscrizioni e rinnovazioni, anche i debitori contro i quali è stata iscritta o rinnovata l’ipoteca, nonché l’utilizzatore dell’immobile concesso in locazione finanziaria.

  • Art. 4 Ipot. Cat. – Imposta su più formalità

    Art. 4 Ipot. Cat. – Imposta su più formalità

    Art. 4 Ipot. Cat. – Imposta relativa a più formalità

    D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347 – testo aggiornato

    1. È soggetta ad imposta proporzionale una sola formalità, quando per lo stesso credito ed in virtù dello stesso atto debbono eseguirsi più iscrizioni o rinnovazioni; per ciascuna delle altre iscrizioni o rinnovazioni è dovuta l’imposta fissa.

    2. Se le formalità devono eseguirsi in più uffici, devono essere presentate all’ufficio presso il quale si paga l’imposta proporzionale, oltre alle note prescritte dal codice civile, altrettante copie delle stesse quanti sono gli uffici, in cui la formalità deve essere ripetuta; l’ufficio appone su ciascuna di esse il visto di conformità all’originale e la certificazione di eseguita formalità di cui all’art. 14, comma 2, e le restituisce al richiedente. Tuttavia il richiedente può presentare a ciascuno degli uffici, presso i quali la formalità deve essere ripetuta, copia della nota recante la certificazione di eseguita formalità autenticata da notaio.

    3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche alle annotazioni soggette ad imposta proporzionale.

  • Art. 63 bis TUPI – Articolo

    Art. 63 bis TUPI – Articolo

    Art. 63 bis D.Lgs. 165/2001 (TUPI) – Articolo

    In vigore dal 9/5/2001

    ((

    1. L'ARAN può intervenire nei giudizi innanzi al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, aventi ad oggetto le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, al fine di garantire la corretta interpretazione e l'uniforme applicazione dei contratti collettivi. Per le controversie relative al personale di cui all'articolo 3, derivanti dalle specifiche discipline ordinamentali e retributive, l'intervento in giudizio può essere assicurato attraverso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze. ))

  • Art. 63 TUPI – Articolo 63

    Art. 63 TUPI – Articolo 63

    Art. 63 D.Lgs. 165/2001 (TUPI) – Articolo 63

    In vigore dal 9/5/2001

    Controversie relative ai rapporti di lavoro ( Art.68 del d.lgs n.29 del 1993 , come sostituito prima dall' art.33 del d.lgs n.546 del 1993 e poi dall' art.29 del d.lgs n.80 del 1998 e successivamente modificato dall' art.18 del d.lgs n.387 del 1998 )

    1. Sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ad eccezione di quelle relative ai rapporti di lavoro di cui al comma 4, incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilità dirigenziale, nonché quelle concernenti le indennità di fine rapporto, comunque denominate e corrisposte, ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti. Quando questi ultimi siano rilevanti ai fini della decisione, il giudice li disapplica, se illegittimi. L'impugnazione davanti al giudice amministrativo dell'atto amministrativo rilevante nella controversia non è causa di sospensione del processo.

    2. Il giudice adotta, nei confronti delle pubbliche amministrazioni, tutti i provvedimenti, di accertamento, costitutivi o di condanna, richiesti dalla natura dei diritti tutelati. Le sentenze con le quali riconosce il diritto all'assunzione, ovvero accerta che l'assunzione è avvenuta in violazione di norme sostanziali o procedurali, hanno anche effetto rispettivamente costitutivo o estintivo del rapporto di lavoro. ((Il giudice, con la sentenza con la quale annulla o dichiara nullo il licenziamento, condanna l'amministrazione alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, e comunque in misura non superiore alle ventiquattro mensilità, dedotto quanto il lavoratore abbia percepito per lo svolgimento di altre attività lavorative. Il datore di lavoro è condannato, altresì, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.)) ((

    2-bis. Nel caso di annullamento della sanzione disciplinare per difetto di proporzionalità, il giudice può rideterminare la sanzione, in applicazione delle disposizioni normative e contrattuali vigenti, tenendo conto della gravità del comportamento e dello specifico interesse pubblico violato. ))

    3. Sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le controversie relative a comportamenti antisindacali delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell' articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300 , e successive modificazioni ed integrazioni, e le controversie, promosse da organizzazioni sindacali, dall'ARAN o dalle pubbliche amministrazioni, relative alle procedure di contrattazione collettiva di cui all'articolo 40 e seguenti del presente decreto.

    4. Restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nonché, in sede di giurisdizione esclusiva, le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all'articolo 3, ivi comprese quelle attinenti ai diritti patrimoniali connessi.

    5. Nelle controversie di cui ai commi 1 e 3 e nel caso di cui all'articolo 64, comma 3, il ricorso per cassazione può essere proposto anche per violazione o falsa applicazione dei contratti e accordi collettivi nazionali di cui all'articolo 40.

  • Art. 204 D.Lgs. 259/2003 – Sorveglianza sul servizio radioelettrico a bordo degli aeromobili

    Art. 204 D.Lgs. 259/2003 – Sorveglianza sul servizio radioelettrico a bordo degli aeromobili

    Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

    1. Il Ministero ha facoltà di far ispezionare dall’autorità competente ai sensi della vigente normativa gli apparati radioelettrici a bordo degli aeromobili nazionali al fine di accertare la rispondenza alle norme tecniche, di cui all’articolo 200, e di constatarne l’efficienza. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 61 TUPI – interventi correttivi del costo del personale

    Art. 61 TUPI – interventi correttivi del costo del personale

    Art. 61 D.Lgs. 165/2001 (TUPI) – interventi correttivi del costo del personale

    In vigore dal 9/5/2001

    1. Fermo restando il disposto dell'articolo (( 17, comma 12-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ,)) e successive modificazioni ed integrazioni, e salvi i casi di cui ai commi successivi, qualora si verifichino o siano prevedibili, per qualunque causa, scostamenti rispetto agli stanziamenti previsti per le spese destinate al personale, il Ministro ((dell'economia e delle finanze)) , informato dall'amministrazione competente, ne riferisce al Parlamento, proponendo l'adozione di misure correttive idonee a ripristinare l'equilibrio del bilancio. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2017, N. 75 )) .

    1-bis. Le pubbliche amministrazioni comunicano alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze l'esistenza di controversie relative al rapporti di lavoro dalla cui soccombenza potrebbero derivare oneri aggiuntivi significativamente rilevanti per il numero dei soggetti direttamente o indirettamente interessati o comunque per gli effetti sulla finanza pubblica. La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, può intervenire nel processo ai sensi dell' articolo 105 del codice di procedura civile .

    2. Le pubbliche amministrazioni che vengono, in qualunque modo, a conoscenza di decisioni giurisdizionali che comportino oneri a carico del bilancio, ne danno immediata comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, al Ministero ((dell'economia e delle finanze)) . Ove tali decisioni producano nuovi o maggiori oneri rispetto alle spese autorizzate, il Ministro ((dell'economia e delle finanze)) presenta, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione delle sentenze della Corte costituzionale o dalla conoscenza delle decisioni esecutive di altre autorità giurisdizionali, una relazione al Parlamento, impegnando Governo e Parlamento a definire con procedura d'urgenza una nuova disciplina legislativa idonea a ripristinare i limiti della spesa globale.

    3. Il Ministro ((dell'economia e delle finanze)) provvede, con la stessa procedura di cui al comma 2, a seguito di richieste pervenute alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica per la estensione generalizzata di decisioni giurisdizionali divenute esecutive, atte a produrre gli effetti indicati nel medesimo comma 2 sulla entità della spesa autorizzata.

  • Art. 143 Reg. (UE) 2023/1114 – Misure transitorie

    Art. 143 Reg. (UE) 2023/1114 – Misure transitorie

    Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)

    1. Gli articoli da 4 a 15 non si applicano alle offerte al pubblico di cripto-attività concluse prima del 30 dicembre 2024.

    2. In deroga al titolo II, solo i seguenti requisiti si applicano alle cripto-attività diverse dai token collegati ad attività e dai token di moneta elettronica che sono stati ammessi alla negoziazione prima del 30 dicembre 2024:

    a) gli articoli 7 e 9 si applicano alle comunicazioni di marketing pubblicate dopo il 30 dicembre 2024;

    b) entro il 31 dicembre 2027, i gestori delle piattaforme di negoziazione garantiscono che, nei casi previsti dal presente regolamento, sia elaborato, notificato e pubblicato un White Paper sulle cripto-attività conformemente agli articoli 6, 8 e 9 e aggiornato conformemente all’articolo 12.

    3. I prestatori di servizi per le cripto-attività che hanno prestato i loro servizi in conformità del diritto applicabile prima del 30 dicembre 2024 possono continuare a farlo fino al 1 o luglio 2026 o fino al rilascio o al rifiuto di un’autorizzazione ai sensi dell’articolo 63, se questa data è anteriore. Gli Stati membri possono decidere di non applicare il regime transitorio di cui al primo comma per i prestatori di servizi per le cripto-attività, o decidere di ridurne la durata, qualora considerino che il proprio quadro normativo nazionale applicabile prima del 30 dicembre 2024 sia meno rigoroso. Entro il 30 giugno 2024, gli Stati membri notificano alla Commissione e all’ESMA se hanno esercitato l’opzione di cui al secondo comma e la durata del regime transitorio.

    4. Gli emittenti di token collegati ad attività diversi dagli enti creditizi che hanno emesso token collegati ad attività conformemente al diritto applicabile prima del 30 giugno 2024 possono continuare a farlo fintantoché sia accordata o rifiutata loro un’autorizzazione conformemente all’articolo 21, a condizione che richiedano l’autorizzazione prima del 30 luglio 2024.

    5. Gli enti creditizi che hanno emesso token collegati ad attività conformemente al diritto applicabile prima del 30 giugno 2024 possono continuare a farlo fino all’approvazione del White Paper sulle cripto-attività o alla mancata approvazione del White Paper a norma dell’articolo 17, a condizione che ne informino la rispettiva autorità competente a norma del paragrafo 1 di tale articolo prima del 30 luglio 2024.

    6. In deroga agli articoli 62 e 63, gli Stati membri possono applicare una procedura semplificata per le domande di autorizzazione presentate tra il 30 dicembre 2024 e il 1 o luglio 2026 da soggetti che al 30 dicembre 2024 erano autorizzati a prestare servizi per le cripto-attività a norma del diritto nazionale. Le autorità competenti assicurano il rispetto del titolo V, capi 2 e 3, prima di concedere l’autorizzazione in base a tali procedure semplificate.

    7. L’ABE esercita le sue responsabilità di vigilanza ai sensi dell’articolo 117 a decorrere dalla data di entrata in applicazione degli atti delegati di cui all’articolo 43, paragrafo 11.

  • CCNL Grande Distribuzione (Federdistribuzione): tredicesima, quattordicesima e premi

    CCNL Grande Distribuzione (Federdistribuzione)

    Tredicesima, quattordicesima e premi nel CCNL della Grande Distribuzione Organizzata

    Il CCNL della Distribuzione Moderna Organizzata (DMO) prevede sia la tredicesima mensilità sia la quattordicesima – una caratteristica distintiva rispetto ad altri contratti del terziario – oltre a un sistema di premi demandato alla contrattazione aziendale. Ecco come funzionano e come si calcolano.

    In sintesi

    Il CCNL Federdistribuzione prevede la tredicesima mensilità (erogata a dicembre) e la quattordicesima (erogata indicativamente a luglio), entrambe commisurate alla retribuzione del mese di riferimento. Il premio di risultato è rinviato alla contrattazione di secondo livello aziendale.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Federdistribuzione · Filcams-Cgil · Fisascat-Cisl · Uiltucs-Uil
    Ultimo rinnovo
    23 aprile 2024
    Vigenza
    1° aprile 2023 – 31 marzo 2027
    Tredicesima
    Erogata entro dicembre
    Quattordicesima
    Erogata indicativamente entro luglio

    Tabella riepilogativa

    Mensilità aggiuntive e premi – CCNL DMO Federdistribuzione
    Istituto Base di calcolo Periodo di maturazione Erogazione
    Tredicesima mensilità Minimo tabellare + scatti di anzianità 1° gennaio – 31 dicembre (proporzionale ai mesi) Entro dicembre
    Quattordicesima mensilità Minimo tabellare + scatti di anzianità Secondo il testo CCNL (di norma luglio-giugno) Indicativamente entro luglio
    Premio di risultato aziendale Definito da accordo di secondo livello Secondo obiettivi aziendali Variabile (solitamente annuale)
    Una tantum (ex carenza 2020-2024) Importo fisso Carenza contrattuale 175 € luglio 2024 + 175 € luglio 2025

    Nota: la base di calcolo delle mensilità aggiuntive è la retribuzione «diretta e continuativa» (minimo tabellare + scatti di anzianità). Non concorrono al calcolo le voci variabili come straordinari, maggiorazioni domenicali e festive o premi. La quattordicesima è un istituto tipico del settore commerciale/distributivo: verificare sul testo contrattuale il periodo di maturazione esatto.

    La tredicesima: regola e calcolo

    La tredicesima mensilità è un istituto consolidato, previsto da tutti i principali CCNL del commercio e della distribuzione. Nel CCNL DMO, la tredicesima equivale a una mensilità della retribuzione ordinaria (minimo tabellare aggiornato + eventuali scatti di anzianità maturati).

    Si matura proporzionalmente ai mesi di servizio nell’anno solare (1° gennaio – 31 dicembre): ogni mese intero (o frazione superiore a 15 giorni) genera 1/12 della tredicesima. Esempio: un lavoratore assunto il 1° luglio 2026 matura 6/12 della tredicesima, pari a mezza mensilità, corrisposta a dicembre 2026.

    La tredicesima è soggetta a tassazione IRPEF ordinaria e contribuzione previdenziale, ed è computata nella base di calcolo del TFR (art. 2120 c.c.).

    La quattordicesima: una peculiarità del settore distributivo

    Il CCNL DMO Federdistribuzione prevede anche la quattordicesima mensilità, che viene erogata indicativamente entro il mese di luglio. Questo istituto è caratteristico del settore commerciale e distributivo (si ritrova anche nel CCNL Confcommercio) e rappresenta una retribuzione aggiuntiva di grande valore per il lavoratore.

    Come la tredicesima, la quattordicesima:

    • è calcolata sulla retribuzione diretta e continuativa (minimo + scatti);
    • matura proporzionalmente ai mesi del periodo di riferimento contrattuale;
    • è soggetta a IRPEF e contribuzione previdenziale;
    • concorre alla base di calcolo del TFR.

    La presenza della quattordicesima distingue il CCNL DMO da altri contratti del terziario che non la prevedono, ed è un elemento rilevante nella valutazione complessiva della retribuzione annua (RAL) del lavoratore della GDO.

    Il premio di risultato: contrattazione aziendale

    Il CCNL nazionale non fissa un importo uniforme di premio di risultato per tutti i lavoratori della distribuzione moderna. Rimanda invece alla contrattazione collettiva di secondo livello (accordi aziendali o territoriali) la definizione degli obiettivi e degli importi.

    Nelle grandi catene GDO (ipermercati, supermercati, discount) è frequente la presenza di accordi aziendali che prevedono premi legati a:

    • raggiungimento di obiettivi di fatturato o redditività del punto vendita o del gruppo;
    • riduzione del tasso di assenteismo;
    • indicatori di qualità del servizio (es. soddisfazione clienti, riduzione delle rotture di stock).

    I premi di risultato aziendali, se concordati in sede di contrattazione collettiva di secondo livello con le sigle firmatarie, possono beneficiare dell’agevolazione fiscale del 10% (tassazione sostitutiva IRPEF) prevista dalla legge (d.l. 50/2017 e successive proroghe), con un limite annuo di importo esente stabilito dalla normativa vigente.

    Casi pratici

    Tizio – Neoassunto a luglio: tredicesima e quattordicesima ridotte
    Tizio è assunto il 1° luglio 2026. A dicembre 2026 riceve la tredicesima pari a 6/12 della retribuzione mensile (minimo IV livello aggiornato + eventuale scatto). A luglio 2027 riceve la quattordicesima intera riferita al periodo luglio 2026 – giugno 2027 (12 mesi completi). La prima quattordicesima «spezzata» (luglio-giugno) lo avvantaggia perché è già entrato in forza prima della scadenza del periodo di maturazione.
    Caia – Dimissioni ad agosto: liquidazione proporzionale
    Caia si dimette al 31 agosto 2026. In sede di conguaglio finale (cedolino di agosto), il datore le liquida: tredicesima maturata 8/12 (gennaio-agosto); quattordicesima del periodo luglio 2025-agosto 2026 (14 mesi su 12: qui il calcolo dipende dal periodo di maturazione contrattuale). Il TFR finale includerà anche le quote delle mensilità aggiuntive maturate nell’anno.
    Sempronio – Premio aziendale con tassazione agevolata
    Sempronio lavora in una catena GDO che ha firmato un accordo di secondo livello con Filcams-Cgil e Fisascat-Cisl. L’accordo prevede un premio annuo fino a 1.500 euro legato agli obiettivi di fatturato del punto vendita. Sempronio raggiunge il target: il premio di 1.200 euro viene tassato al 10% sostitutivo (anziché alla sua aliquota IRPEF marginale del 27%), con un risparmio fiscale netto di circa 200 euro rispetto alla tassazione ordinaria.

    Domande frequenti

    Il CCNL Federdistribuzione prevede la quattordicesima?
    Sì. La quattordicesima è prevista dal CCNL della Distribuzione Moderna Organizzata ed è erogata indicativamente entro luglio. È calcolata sulla retribuzione di base (minimo tabellare più scatti) maturata nel periodo di riferimento.
    Come si calcola la tredicesima?
    La tredicesima equivale a una mensilità della retribuzione ordinaria (minimo + scatti). Si matura proporzionalmente ai mesi lavorati nell’anno: chi ha lavorato 6 mesi riceve la metà della tredicesima. Viene erogata a dicembre.
    Il periodo di malattia riduce la tredicesima?
    I periodi di malattia in cui il rapporto è in essere sono generalmente computati ai fini della tredicesima. Alcune assenze non retribuite potrebbero ridurla proporzionalmente: verificare il testo contrattuale o rivolgersi al sindacato.
    Esiste un premio di risultato nel CCNL GDO?
    Il CCNL nazionale non fissa un premio di risultato uniforme: lo demanda alla contrattazione aziendale. Nelle grandi catene GDO esistono frequentemente accordi aziendali con premi legati a obiettivi di fatturato, assenteismo o qualità.
    La quattordicesima e la tredicesima entrano nel calcolo del TFR?
    Sì. Ai sensi dell’art. 2120 c.c., la base di calcolo del TFR comprende tutte le somme corrisposte a titolo non occasionale, incluse tredicesima e quattordicesima.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2027, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi parentali e malattia e infortunio.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL della Distribuzione Moderna Organizzata sottoscritto il 23 aprile 2024 da Federdistribuzione, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 60 quinquies TUPI – Articolo

    Art. 60 quinquies TUPI – Articolo

    Art. 60 quinquies D.Lgs. 165/2001 (TUPI) – Articolo

    In vigore dal 9/5/2001

    (( .

    1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 60-quater, le disposizioni degli articoli 60-bis e 60-ter si applicano, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, agli istituti e scuole di ogni ordine e grado e alle istituzioni educative tenendo conto delle loro specificità organizzative e funzionali e nel rispetto dell'autonomia organizzativa, didattica, di ricerca e di sviluppo ad essi riconosciuta dalle vigenti disposizioni. ))

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