CCNL Cooperative di Consumo: tredicesima, quattordicesima e premi
La tredicesima di dicembre e la quattordicesima di giugno sono due mensilità aggiuntive garantite dal CCNL Distribuzione Cooperativa a tutti i lavoratori, a prescindere dall’anzianità. Si tratta di un trattamento di favore rispetto a molti altri settori, che prevede solo la tredicesima. A esse si aggiunge il premio di risultato, definito dalla contrattazione aziendale.
Tredicesima (dicembre) e quattordicesima (giugno) sono ciascuna pari a una mensilità della retribuzione di fatto, riproporzionate ai mesi lavorati. Il premio di risultato è variabile e definito da accordi aziendali. Entrambe le mensilità aggiuntive concorrono al calcolo del TFR.
La tredicesima: calcolo e modalità di erogazione
La tredicesima mensilità è un diritto di matrice contrattuale (non di legge) che il CCNL Distribuzione Cooperativa riconosce a tutti i lavoratori a tempo pieno e part-time. Viene erogata nel mese di dicembre, di norma entro il 20 dicembre.
La base di calcolo è la retribuzione di fatto, che nel CCNL comprende:
- la paga base tabellare del livello di inquadramento (aggiornata al rinnovo 2024);
- l’indennità di contingenza (elemento storico fisso);
- il terzo elemento.
Sono invece esclusi dalla base di calcolo della tredicesima gli scatti di anzianità, le maggiorazioni per straordinario o lavoro festivo, le indennità di disagio orario e altri elementi variabili.
Maturazione proporzionale: il lavoratore matura un dodicesimo di tredicesima per ogni mese di servizio, o per frazioni di mese superiori a 15 giorni. L’anno di riferimento è l’anno solare (gennaio–dicembre). In caso di assunzione o cessazione durante l’anno, l’importo viene riproporzionato.
La quattordicesima: specificità della distribuzione cooperativa
La quattordicesima mensilità è un istituto caratteristico del CCNL Distribuzione Cooperativa, che lo rende più vantaggioso di molti altri contratti del commercio (ad esempio il CCNL Federdistribuzione non prevede la quattordicesima per tutti i livelli). Viene erogata nel mese di giugno, di norma entro il 30 giugno.
La base di calcolo è la stessa della tredicesima (retribuzione di fatto). La maturazione è proporzionale all’anzianità maturata nel periodo di riferimento (di norma luglio–giugno).
Per i lavoratori part-time, sia tredicesima sia quattordicesima sono riproporzionate all’orario contrattuale.
Tabella riepilogativa
| Istituto | Periodo di maturazione | Mese di erogazione | Base di calcolo |
|---|---|---|---|
| Tredicesima | Gennaio – dicembre (anno solare) | Dicembre (entro il 20) | Retribuzione di fatto (paga base + contingenza + terzo elemento) |
| Quattordicesima | Luglio – giugno (anno contrattuale) | Giugno (entro il 30) | Retribuzione di fatto |
| Premio di risultato | Definito dall’accordo aziendale | Di norma annuale o semestrale | Parametri variabili (produttività, fatturato, ecc.) |
Nota: gli importi esatti delle mensilità aggiuntive dipendono dal livello di inquadramento e dall’aggiornamento tabellare. Il premio di risultato non è fissato dal CCNL nazionale: varia per cooperativa in base agli accordi di secondo livello.
Il premio di risultato: contrattazione aziendale
Il premio di risultato (o «premio di produttività») è distinto dalle mensilità aggiuntive ed è disciplinato dalla contrattazione collettiva aziendale di secondo livello. Il CCNL Distribuzione Cooperativa prevede la possibilità per le cooperative di introdurre premi variabili collegati a indicatori di performance quali:
- risultati economici del punto vendita o dell’azienda (EBITDA, fatturato, margine);
- produttività (es. vendite per addetto, rotazione delle scorte);
- qualità del servizio (soddisfazione del cliente, riduzione delle perdite);
- assiduityà: in alcuni accordi il premio è ridotto proporzionalmente alle assenze non giustificate.
Il premio di risultato può beneficiare, a determinate condizioni, della tassazione agevolata del 10% sostitutiva dell’IRPEF (legge di bilancio 2016 e successive proroghe), fino al limite annuo fissato dalla normativa fiscale. Le condizioni sono: accordo aziendale depositato, incremento degli indicatori rispetto all’anno precedente, rispetto dei limiti reddituali e di importo del beneficiario.
Mensilità aggiuntive e TFR
Ai sensi dell’art. 2120 c.c., la retribuzione utile ai fini del TFR comprende tutte le somme corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, incluse le mensilità aggiuntive. Tredicesima e quattordicesima vengono quindi ripartite sui 12 mesi per calcolare la retribuzione annua di riferimento del TFR. Al contrario, il premio di risultato è incluso nel TFR solo se ha carattere continuativo e non meramente eventuale; la questione è di solito definita nell’accordo aziendale che istituisce il premio.
Casi pratici
Domande frequenti
Quando viene pagata la tredicesima nel CCNL Distribuzione Cooperativa?
Tutti i lavoratori hanno diritto alla quattordicesima?
Come si calcola la tredicesima per chi lavora part-time?
Il premio di risultato è uguale in tutta la distribuzione cooperativa?
Tredicesima e quattordicesima entrano nel calcolo del TFR?
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Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Distribuzione Cooperativa del 29 marzo 2024 (vigenza 1° aprile 2023 – 31 marzo 2027). Gli importi esatti delle mensilità aggiuntive dipendono dalle tabelle retributive aggiornate, disponibili presso Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil e le associazioni datoriali. Per il premio di risultato fare riferimento all’accordo aziendale della propria cooperativa. Per situazioni individuali consultare un consulente del lavoro o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
