Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • I contenuti più tecnici sono sottoposti a revisione di professionisti abilitati.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • CCNL Cooperative di Consumo: tredicesima, quattordicesima e premi

    CCNL Cooperative di Consumo

    CCNL Cooperative di Consumo: tredicesima, quattordicesima e premi

    La tredicesima di dicembre e la quattordicesima di giugno sono due mensilità aggiuntive garantite dal CCNL Distribuzione Cooperativa a tutti i lavoratori, a prescindere dall’anzianità. Si tratta di un trattamento di favore rispetto a molti altri settori, che prevede solo la tredicesima. A esse si aggiunge il premio di risultato, definito dalla contrattazione aziendale.

    In sintesi

    Tredicesima (dicembre) e quattordicesima (giugno) sono ciascuna pari a una mensilità della retribuzione di fatto, riproporzionate ai mesi lavorati. Il premio di risultato è variabile e definito da accordi aziendali. Entrambe le mensilità aggiuntive concorrono al calcolo del TFR.

    Dati contrattuali

    Parti datoriali
    Ancc-Coop · Confcooperative Consumo e Utenza · Agci Agrital Settore Consumo
    Parti sindacali
    Filcams-Cgil · Fisascat-Cisl · Uiltucs-Uil
    Data rinnovo
    29 marzo 2024
    Vigenza
    1° aprile 2023 – 31 marzo 2027
    Ambito
    Distribuzione cooperativa (supermercati, ipermercati Coop, Conad cooperative)

    La tredicesima: calcolo e modalità di erogazione

    La tredicesima mensilità è un diritto di matrice contrattuale (non di legge) che il CCNL Distribuzione Cooperativa riconosce a tutti i lavoratori a tempo pieno e part-time. Viene erogata nel mese di dicembre, di norma entro il 20 dicembre.

    La base di calcolo è la retribuzione di fatto, che nel CCNL comprende:

    • la paga base tabellare del livello di inquadramento (aggiornata al rinnovo 2024);
    • l’indennità di contingenza (elemento storico fisso);
    • il terzo elemento.

    Sono invece esclusi dalla base di calcolo della tredicesima gli scatti di anzianità, le maggiorazioni per straordinario o lavoro festivo, le indennità di disagio orario e altri elementi variabili.

    Maturazione proporzionale: il lavoratore matura un dodicesimo di tredicesima per ogni mese di servizio, o per frazioni di mese superiori a 15 giorni. L’anno di riferimento è l’anno solare (gennaio–dicembre). In caso di assunzione o cessazione durante l’anno, l’importo viene riproporzionato.

    La quattordicesima: specificità della distribuzione cooperativa

    La quattordicesima mensilità è un istituto caratteristico del CCNL Distribuzione Cooperativa, che lo rende più vantaggioso di molti altri contratti del commercio (ad esempio il CCNL Federdistribuzione non prevede la quattordicesima per tutti i livelli). Viene erogata nel mese di giugno, di norma entro il 30 giugno.

    La base di calcolo è la stessa della tredicesima (retribuzione di fatto). La maturazione è proporzionale all’anzianità maturata nel periodo di riferimento (di norma luglio–giugno).

    Per i lavoratori part-time, sia tredicesima sia quattordicesima sono riproporzionate all’orario contrattuale.

    Tabella riepilogativa

    Mensilità aggiuntive e premi – CCNL Distribuzione Cooperativa
    Istituto Periodo di maturazione Mese di erogazione Base di calcolo
    Tredicesima Gennaio – dicembre (anno solare) Dicembre (entro il 20) Retribuzione di fatto (paga base + contingenza + terzo elemento)
    Quattordicesima Luglio – giugno (anno contrattuale) Giugno (entro il 30) Retribuzione di fatto
    Premio di risultato Definito dall’accordo aziendale Di norma annuale o semestrale Parametri variabili (produttività, fatturato, ecc.)

    Nota: gli importi esatti delle mensilità aggiuntive dipendono dal livello di inquadramento e dall’aggiornamento tabellare. Il premio di risultato non è fissato dal CCNL nazionale: varia per cooperativa in base agli accordi di secondo livello.

    Il premio di risultato: contrattazione aziendale

    Il premio di risultato (o «premio di produttività») è distinto dalle mensilità aggiuntive ed è disciplinato dalla contrattazione collettiva aziendale di secondo livello. Il CCNL Distribuzione Cooperativa prevede la possibilità per le cooperative di introdurre premi variabili collegati a indicatori di performance quali:

    • risultati economici del punto vendita o dell’azienda (EBITDA, fatturato, margine);
    • produttività (es. vendite per addetto, rotazione delle scorte);
    • qualità del servizio (soddisfazione del cliente, riduzione delle perdite);
    • assiduityà: in alcuni accordi il premio è ridotto proporzionalmente alle assenze non giustificate.

    Il premio di risultato può beneficiare, a determinate condizioni, della tassazione agevolata del 10% sostitutiva dell’IRPEF (legge di bilancio 2016 e successive proroghe), fino al limite annuo fissato dalla normativa fiscale. Le condizioni sono: accordo aziendale depositato, incremento degli indicatori rispetto all’anno precedente, rispetto dei limiti reddituali e di importo del beneficiario.

    Mensilità aggiuntive e TFR

    Ai sensi dell’art. 2120 c.c., la retribuzione utile ai fini del TFR comprende tutte le somme corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, incluse le mensilità aggiuntive. Tredicesima e quattordicesima vengono quindi ripartite sui 12 mesi per calcolare la retribuzione annua di riferimento del TFR. Al contrario, il premio di risultato è incluso nel TFR solo se ha carattere continuativo e non meramente eventuale; la questione è di solito definita nell’accordo aziendale che istituisce il premio.

    Casi pratici

    Tizio – Cassiere assunto a settembre, tredicesima proporzionata
    Tizio viene assunto il 1° settembre al 4° livello. A dicembre riceve la tredicesima: avendo lavorato solo 4 mesi su 12 (settembre–dicembre), gli spettano 4/12 di tredicesima. La base di calcolo è la retribuzione di fatto del mese di dicembre (paga base aggiornata al rinnovo 2024 + contingenza + terzo elemento). La quattordicesima di giugno sarà calcolata sul periodo luglio–giugno: avendo lavorato da settembre a giugno (10 mesi), Tizio riceverà 10/12 di quattordicesima.
    Caia – Addetta vendita part-time al 50%, calcolo mensilità
    Caia lavora a tempo parziale al 50% (19 ore su 38). La sua retribuzione di fatto è la metà di quella di un pari livello a tempo pieno. Sia la tredicesima di dicembre sia la quattordicesima di giugno sono pari a una mensilità della sua retribuzione di fatto ridotta al 50%: riceve quindi la metà rispetto a un collega full-time dello stesso livello e anzianità. Non subisce altre decurtazioni legate al part-time.
    Sempronio – Caporeparto e premio di risultato
    La cooperativa in cui lavora Sempronio ha sottoscritto un accordo aziendale che prevede un premio di risultato annuale collegato al raggiungimento di un obiettivo di fatturato. L’anno va bene: i ricavi del punto vendita crescono del 3% rispetto all’obiettivo. Sempronio riceve il premio concordato nell’accordo aziendale. Il premio è tassato al 10% in sostituzione dell’IRPEF ordinaria, entro il limite di reddito e di importo previsto dalla normativa fiscale vigente: un risparmio sensibile rispetto all’aliquota IRPEF marginale di Sempronio.

    Domande frequenti

    Quando viene pagata la tredicesima nel CCNL Distribuzione Cooperativa?
    La tredicesima è erogata nel mese di dicembre, di norma entro il 20. È pari a una mensilità della retribuzione di fatto (paga base + contingenza + terzo elemento), riproporzionata ai mesi lavorati nell’anno solare.
    Tutti i lavoratori hanno diritto alla quattordicesima?
    Sì, la quattordicesima è garantita a tutti i lavoratori coperti dal CCNL Distribuzione Cooperativa, a tempo pieno e part-time, a prescindere dal livello e dall’anzianità. Viene erogata a giugno, di norma entro il 30.
    Come si calcola la tredicesima per chi lavora part-time?
    La tredicesima e la quattordicesima del lavoratore part-time sono proporzionate all’orario contrattuale. Un lavoratore al 50% riceve metà dell’importo di un pari livello a tempo pieno.
    Il premio di risultato è uguale in tutta la distribuzione cooperativa?
    No, il premio di risultato è definito dalla contrattazione aziendale di secondo livello presso ciascuna cooperativa. Il CCNL nazionale non fissa un importo minimo. Le cooperative che hanno accordi aziendali erogano premi variabili collegati a indicatori di performance.
    Tredicesima e quattordicesima entrano nel calcolo del TFR?
    Sì. Ai sensi dell’art. 2120 c.c., tredicesima e quattordicesima concorrono alla determinazione della retribuzione annua ai fini del TFR. Vengono ripartite sui 12 mesi per calcolare la quota annua accantonata.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2027, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi e malattia e infortunio.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Distribuzione Cooperativa del 29 marzo 2024 (vigenza 1° aprile 2023 – 31 marzo 2027). Gli importi esatti delle mensilità aggiuntive dipendono dalle tabelle retributive aggiornate, disponibili presso Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil e le associazioni datoriali. Per il premio di risultato fare riferimento all’accordo aziendale della propria cooperativa. Per situazioni individuali consultare un consulente del lavoro o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 60 quater TUPI – Articolo

    Art. 60 quater TUPI – Articolo

    Art. 60 quater D.Lgs. 165/2001 (TUPI) – Articolo

    In vigore dal 9/5/2001

    (( .

    1. Per lo svolgimento delle attività di cui agli articoli 60-bis e 60-ter, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri si avvale di cinquantatrè unità di personale, di cui una con qualifica dirigenziale di livello generale e due con qualifica dirigenziale di livello non generale, reclutate come segue: a) ventitré unità, ivi comprese quelle di livello dirigenziale in deroga alle percentuali di cui all'articolo 19, comma 5-bis, individuate anche tra il personale delle altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, che è collocato in posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, per il quale si applicano l' articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127 , e l'articolo 56, settimo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 . Il trattamento economico è corrisposto secondo le modalità previste dall' articolo 9, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 ; b) trenta unità, di cui venti da inquadrare nel livello iniziale della categoria A e dieci da inquadrare nel livello iniziale della categoria B, reclutate a seguito di concorso pubblico per titoli ed esami, espletato ai sensi dell'articolo 35, comma

    5. 2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a euro 4.153.160 annui a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ))

  • Art. 60 ter TUPI – Collaborazione tra il prefetto e il Nucleo de

    Art. 60 ter TUPI – Collaborazione tra il prefetto e il Nucleo de

    Art. 60 ter D.Lgs. 165/2001 (TUPI) – Collaborazione tra il prefetto e il Nucleo della Concretezza

    In vigore dal 9/5/2001

    1. Il prefetto può segnalare al Nucleo della Concretezza di cui all'articolo 60-bis, comma 1, eventuali irregolarità dell'azione amministrativa degli enti locali e chiederne l'intervento. In tal caso può partecipare ai sopralluoghi e alle visite anche personale della prefettura-ufficio territoriale del Governo richiedente. ((116))

  • CCNL Ortofrutticoli e Agrumari: tredicesima, quattordicesima e premi

    CCNL Ortofrutticoli e Agrumari

    CCNL Ortofrutticoli e Agrumari: tredicesima, quattordicesima e premi

    Due mensilità aggiuntive garantite dal CCNL Ortofrutticoli e Agrumari: tredicesima a dicembre e quattordicesima a giugno. Come si calcolano, quando si pagano e come si applicano ai lavoratori stagionali.

    In sintesi

    Il CCNL Ortofrutticoli e Agrumari garantisce la tredicesima mensilità (erogata a dicembre) e la quattordicesima (erogata a giugno). L’importo di ciascuna equivale a una mensilità di retribuzione (minimo tabellare più scatti). I lavoratori stagionali le maturano pro rata. Il rinnovo 2024 ha introdotto il riconoscimento del 20% della quattordicesima durante il congedo obbligatorio di maternità.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Fruitimprese · Flai-Cgil · Fisascat-Cisl · Uiltucs-Uil
    Ultimo rinnovo
    19 luglio 2024
    Vigenza
    1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2027
    Tredicesima
    Erogazione a dicembre (vigilia di Natale)
    Quattordicesima
    Erogazione a giugno

    Tabella riepilogativa delle mensilità aggiuntive

    Tredicesima e quattordicesima – importi indicativi per livello dal 01/06/2026
    Livello Minimo mensile Tredicesima / quattordicesima (intera) Pro rata 5 mesi
    Q (Quadro) 2.397,00 € + 160 € ind. 2.557,00 € 1.065,42 €
    1 2.287,15 € 2.287,15 € 952,98 €
    2 2.021,00 € 2.021,00 € 841,67 €
    3 1.932,55 € 1.932,55 € 805,23 €
    4 1.750,40 € 1.750,40 € 729,33 €
    5 1.674,95 € 1.674,95 € 697,90 €
    6 1.599,95 € 1.599,95 € 666,65 €
    7 1.538,55 € 1.538,55 € 641,06 €

    La pro rata indicata si riferisce a 5 mesi di lavoro (5/12 dell’importo intero). L’importo effettivo dipende anche dagli scatti di anzianità maturati e da eventuali superminimi. Tutti i valori sono lordi, soggetti a ritenute previdenziali e fiscali.

    La tredicesima mensilità

    La tredicesima mensilità è una mensilità aggiuntiva che il CCNL Ortofrutticoli e Agrumari prevede per tutti i lavoratori, erogata in corrispondenza della vigilia di Natale (24 dicembre) o con il cedolino di dicembre. Il diritto alla tredicesima è oggi universalmente riconosciuto dalla contrattazione collettiva, anche se non è previsto da una specifica norma di legge per tutti i lavoratori del settore privato: è il CCNL a garantirlo.

    Elementi che compongono la base di calcolo della tredicesima:

    • Minimo tabellare del livello di inquadramento;
    • Scatti di anzianità maturati;
    • Eventuali superminimi non assorbibili;
    • Indennità di funzione per i Quadri.

    Non rientrano di norma nella base di calcolo della tredicesima le voci variabili della retribuzione (straordinari, indennità di disagio termico maturate nel mese, premi una tantum).

    La quattordicesima mensilità

    Il CCNL Ortofrutticoli e Agrumari prevede anche una quattordicesima mensilità, erogata nel mese di giugno. Si tratta di un ulteriore vantaggio economico rispetto alla sola tredicesima, molto diffuso nei CCNL del settore terziario e commerciale a cui questo contratto è assimilabile per la filiera del commercio ortofrutticolo.

    La quattordicesima ha la stessa base di calcolo della tredicesima: una mensilità di retribuzione (minimo tabellare + scatti + eventuali voci fisse).

    Il rinnovo 2024 ha introdotto un’importante novità: durante il congedo obbligatorio di maternità, la lavoratrice ha diritto al riconoscimento del 20% della quattordicesima a carico del datore di lavoro, in aggiunta all’indennità INPS dell’80% sulla retribuzione ordinaria.

    Maturazione pro rata per i lavoratori stagionali

    Le mensilità aggiuntive sono un elemento di grande interesse per i lavoratori stagionali del settore ortofrutticolo. La formula di calcolo è:

    • Tredicesima pro rata: (retribuzione mensile × mesi lavorati) ÷ 12.
    • Quattordicesima pro rata: stessa formula.
    • La frazione di mese superiore a 15 giorni si conta come mese intero; quella inferiore a 15 giorni non si conta.

    Se la campagna stagionale non include il mese di dicembre (tredicesima) o giugno (quattordicesima), le quote maturate vengono liquidate con l’ultimo cedolino del contratto a tempo determinato.

    Premi di risultato e contrattazione di secondo livello

    Il CCNL Ortofrutticoli e Agrumari non prevede un premio di produttività (o di risultato) a livello nazionale. Eventuali premi sono rimessi alla contrattazione aziendale o territoriale di secondo livello. Alcune aziende di medie o grandi dimensioni hanno accordi integrativi che prevedono premi legati a parametri come volume produttivo, riduzione degli scarti, assiduità o redditività aziendale.

    I premi di risultato che soddisfano determinati requisiti (legati a incrementi di produttività, qualità, efficienza, redditività) possono beneficiare del regime fiscale agevolato previsto dalla L. 208/2015 e ss.mm.ii. (tassazione separata al 10% fino a 3.000 € annui per lavoratori con reddito fino a 80.000 €). Per i dettagli e le condizioni è opportuno rivolgersi al consulente del lavoro aziendale o al sindacato.

    Casi pratici

    Tizio – Stagionale di 4 mesi (settembre-dicembre): tredicesima inclusa
    Tizio lavora da settembre a dicembre (4 mesi). Matura la tredicesima intera o pro rata? Lavorando 4 mesi su 12, la tredicesima pro rata è 4/12 della mensilità. Al livello 6 (1.599,95 €): tredicesima = 533,32 € lordi. Poiché il contratto include dicembre, può essere erogata direttamente nel cedolino di dicembre o nell’ultimo cedolino del contratto.
    Caia – Stagionale campagna agrumi ottobre-marzo: quattordicesima pro rata a fine contratto
    Caia lavora da ottobre a marzo (6 mesi). La quattordicesima si eroga normalmente a giugno, ma il contratto scade a marzo. La quota maturata (6/12 = 50% della quattordicesima) viene liquidata nell’ultimo cedolino di marzo. Al livello 5 (1.674,95 €): quattordicesima pro rata = 837,48 € lordi.
    Sempronia – A tempo indeterminato in congedo maternità: 20% della quattordicesima
    Sempronia (livello 3, minimo 1.932,55 €) è in congedo obbligatorio di maternità da maggio a settembre. In giugno viene erogata la quattordicesima. Il CCNL le riconosce il 20% della quattordicesima = 386,51 € a carico del datore, in aggiunta all’indennità INPS dell’80% sulla retribuzione ordinaria.

    Domande frequenti

    Quando viene pagata la tredicesima nel CCNL Ortofrutticoli?
    La tredicesima viene erogata a dicembre, in corrispondenza della vigilia di Natale (24 dicembre) o con il cedolino di dicembre.
    Quando viene pagata la quattordicesima nel CCNL Ortofrutticoli?
    La quattordicesima viene erogata nel mese di giugno.
    Un lavoratore stagionale ha diritto alla tredicesima e quattordicesima?
    Sì, entrambe maturano pro rata temporis. Se il contratto scade prima dei mesi di erogazione, vengono liquidate nell’ultimo cedolino.
    Come si calcola la tredicesima per un contratto stagionale di 4 mesi?
    4/12 della retribuzione mensile. Esempio livello 6 (1.599,95 €): tredicesima = 533,32 € lordi.
    Il datore può ritardare il pagamento della tredicesima?
    No. I termini sono fissati dal CCNL. Un ritardo costituisce inadempimento contrattuale con obbligo di interessi legali e rivalutazione monetaria.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive 2024-2027, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi e malattia e infortunio.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL per i dipendenti da aziende ortofrutticole ed agrumarie del 19 luglio 2024 (vigenza 1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2027), siglato da Fruitimprese, Flai-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali (Flai-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 60 bis TUPI – Istituzione e attività del Nucleo della Concretezza

    Art. 60 bis TUPI – Istituzione e attività del Nucleo della Concretezza

    Art. 60 bis D.Lgs. 165/2001 (TUPI) – Istituzione e attività del Nucleo della Concretezza

    In vigore dal 9/5/2001

    1. Ferme le competenze dell'Ispettorato di cui all'articolo 60, comma 6, e dell'Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione di cui all' articolo 1, comma 22-bis, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233 , è istituito, presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Nucleo delle azioni concrete di miglioramento dell'efficienza amministrativa, denominato "Nucleo della Concretezza".

    2. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , per la parte relativa alle azioni da effettuare nelle regioni, negli enti strumentali regionali, negli enti del Servizio sanitario regionale e negli enti locali, è approvato il Piano triennale delle azioni concrete per l'efficienza delle pubbliche amministrazioni, predisposto annualmente dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Piano contiene: a) le azioni dirette a garantire la corretta applicazione delle disposizioni in materia di organizzazione, funzionamento, trasparenza e digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni e la conformità dell'attività amministrativa ai principi di imparzialità e buon andamento; b) le tipologie di azioni dirette a incrementare l'efficienza delle pubbliche amministrazioni, anche con riferimento all'impiego delle risorse dei fondi strutturali e di investimento europei; c) l'indicazione delle modalità di svolgimento delle attività del Nucleo della Concretezza nei confronti delle regioni, degli enti strumentali regionali, degli enti del Servizio sanitario regionale e degli enti locali.

    3. Il Nucleo della Concretezza assicura la concreta realizzazione delle misure indicate nel Piano di cui al comma

    2. A tal fine, in collaborazione con l'Ispettorato di cui all'articolo 60, comma 6, effettua sopralluoghi e visite finalizzati a rilevare lo stato di attuazione delle disposizioni da parte delle pubbliche amministrazioni, nonché le modalità di organizzazione e di gestione dell'attività amministrativa alla luce dei criteri di efficienza, efficacia ed economicità, proponendo eventuali misure correttive. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici nazionali realizzano le misure correttive entro tempi definiti e comunque nei limiti di quelli indicati nel Piano di cui al comma

    2. 4. Di ogni sopralluogo e visita è redatto processo verbale, sottoscritto dal rappresentante dell'amministrazione o da un suo delegato, da cui risultano le visite e le rilevazioni eseguite, le richieste avanzate, la documentazione visionata o acquisita, nonché le risposte e i chiarimenti ricevuti. Il verbale contiene anche l'indicazione delle eventuali misure correttive e, per le amministrazioni di cui al terzo periodo del comma 3, del termine entro il quale le stesse devono essere attuate. L'amministrazione, nei tre giorni successivi, può formulare osservazioni e fornire ulteriori documenti.

    5. I verbali redatti in occasione di sopralluoghi e visite effettuati in comuni o in altri enti locali sono trasmessi anche al prefetto territorialmente competente.

    6. Le pubbliche amministrazioni provvedono alla comunicazione al Nucleo della Concretezza dell'avvenuta attuazione delle misure correttive entro quindici giorni dall'attuazione medesima, fermo restando, per le pubbliche amministrazioni di cui al terzo periodo del comma 3, il rispetto del termine assegnato dal Nucleo medesimo.

    7. L'inosservanza del termine assegnato, ai sensi del comma 3, per l'attuazione delle misure correttive rileva ai fini della responsabilità dirigenziale e disciplinare e determina l'iscrizione della pubblica amministrazione inadempiente in un elenco pubblicato nel sito del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri. Entro il 30 giugno di ogni anno, il Dipartimento della funzione pubblica trasmette una relazione sugli esiti dei sopralluoghi e delle visite, con l'evidenziazione dei casi di mancato adeguamento, al Ministro per la pubblica amministrazione, al Ministro dell'interno e alla Corte dei conti. Il Ministro per la pubblica amministrazione trasmette tale relazione alle Camere, ai fini del deferimento alle competenti Commissioni parlamentari. ((116))

  • Articolo 110 TU Giustizia Tributaria: Questioni ed eccezioni non riproposte

    Art. 110 D.Lgs. 175/2024 – Questioni ed eccezioni non riproposte

    Testo vigente – D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)

    1. Le questioni ed eccezioni non accolte nella sentenza della corte di giustizia tributaria di primo grado, che non sono specificamente riproposte in appello, s'intendono rinunciate.

  • Art. 60 TUPI – Controllo del costo del lavoro

    Art. 60 TUPI – Controllo del costo del lavoro

    Art. 60 D.Lgs. 165/2001 (TUPI) – Controllo del costo del lavoro

    In vigore dal 9/5/2001

    1. Il Ministero ((dell'economia e delle finanze)) ((- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato)) , d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, definisce ((le modalità di acquisizione)) della consistenza del personale, in servizio e in quiescenza ((presso le amministrazioni pubbliche)) , e delle relative spese, ivi compresi gli oneri previdenziali e le entrate derivanti dalle contribuzioni, anche per la loro evidenziazione ((, limitatamente al personale dipendente dei ministeri,)) a preventivo e a consuntivo, mediante allegati ((al bilancio dello Stato)) . Il Ministero ((dell'economia e delle finanze)) ((- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato)) elabora, ((altresì, il)) conto annuale che evidenzi anche il rapporto tra contribuzioni e prestazioni previdenziali relative al personale delle amministrazioni statali.

    2. Le amministrazioni pubbliche presentano, entro il mese di maggio di ogni anno, alla Corte dei conti e alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, per il tramite del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, il conto annuale delle spese sostenute per il personale, ((rilevate secondo le modalità)) di cui al comma

    1. Il conto è accompagnato da una relazione, con cui le amministrazioni pubbliche espongono i risultati della gestione del personale, con riferimento agli obiettivi che, per ciascuna amministrazione, sono stabiliti dalle leggi, dai regolamenti e dagli atti di programmazione. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2017, N. 75 )) . Le comunicazioni previste dal presente comma sono trasmesse, a cura del Ministero dell'economia e delle finanze, anche all'Unione delle province d'Italia (UPI), all'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e all'Unione nazionale comuni, comunità, enti montani (UNCEM), per via telematica.

    3. Gli enti pubblici economici, le aziende ((e gli enti)) che producono servizi di pubblica utilità, le società non quotate partecipate direttamente o indirettamente, a qualunque titolo, dalle pubbliche amministrazioni di cui all' articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 , diverse da quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati e dalle società dalle stesse controllate, nonché gli enti e le aziende di cui all'articolo 70, comma 4, e la società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, relativamente ai singoli rapporti di lavoro dipendente o autonomo, sono tenuti a comunicare alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze, il costo annuo del personale comunque utilizzato, in conformità alle procedure definite dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il predetto Dipartimento della funzione pubblica. (57)

    4. La Corte dei conti riferisce annualmente al Parlamento sulla gestione delle risorse finanziarie destinate al personale del settore pubblico, avvalendosi di tutti i dati e delle informazioni disponibili presso le amministrazioni pubbliche. Con apposite relazioni in corso d'anno, anche a richiesta del Parlamento, la Corte riferisce altresì in ordine a specifiche materie, settori ed interventi.

    5. Il Ministero ((dell'economia e delle finanze)) , anche su espressa richiesta del ((Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione)) , dispone visite ispettive, a cura dei servizi ispettivi di finanza del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, coordinate anche con altri analoghi servizi, per la valutazione e la verifica delle spese, con particolare riferimento agli oneri dei contratti collettivi nazionali e decentrati, denunciando alla Corte dei conti le irregolarità riscontrate. Tali verifiche vengono eseguite presso le amministrazioni pubbliche, nonché presso gli enti e le aziende di cui al comma

    3. Ai fini dello svolgimento integrato delle verifiche ispettive, i servizi ispettivi di finanza del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato esercitano presso le predette amministrazioni, enti e aziende sia le funzioni di cui all' articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38 e all' articolo 2, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154 , sia i compiti di cui all' articolo 27, comma quarto, della legge 29 marzo 1983, n. 93 .

    6. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica è istituito l'Ispettorato per la funzione pubblica, che opera alle dirette dipendenze del Ministro delegato. L'Ispettorato vigila e svolge verifiche sulla conformità dell'azione amministrativa ai principi di imparzialità e buon andamento, sull'efficacia della sua attività con particolare riferimento alle riforme volte alla semplificazione delle procedure, sul corretto conferimento degli incarichi, sull'esercizio dei poteri disciplinari, sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di controllo dei costi ((…)) . Collabora alle verifiche ispettive di cui al comma

    5. Nell'ambito delle proprie verifiche, l'Ispettorato può avvalersi della Guardia di Finanza che opera nell'esercizio dei poteri ad essa attribuiti dalle leggi vigenti. Per le predette finalità l'Ispettorato si avvale altresì di un numero complessivo di dieci funzionari scelti tra esperti del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'interno, o comunque tra il personale di altre amministrazioni pubbliche, in posizione di comando o fuori ruolo, per il quale si applicano l' articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127 , e l'articolo 56, comma 7, del Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , e successive modificazioni. Per l'esercizio delle funzioni ispettive connesse, in particolare, al corretto conferimento degli incarichi e ai rapporti di collaborazione, svolte anche d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, l'Ispettorato si avvale dei dati comunicati dalle amministrazioni al Dipartimento della funzione pubblica ai sensi dell'articolo

    53. L'Ispettorato, inoltre, al fine di corrispondere a segnalazioni da parte di cittadini o pubblici dipendenti circa presunte irregolarità, ritardi o inadempienze delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, può richiedere chiarimenti e riscontri in relazione ai quali l'amministrazione interessata ha l'obbligo di rispondere, anche per via telematica, entro quindici giorni. A conclusione degli accertamenti, gli esiti delle verifiche svolte dall'ispettorato costituiscono obbligo di valutazione, ai fini dell'individuazione delle responsabilità e delle eventuali sanzioni disciplinari di cui all'articolo 55, per l'amministrazione medesima. Gli ispettori, nell'esercizio delle loro funzioni, hanno piena autonomia funzionale ed hanno l'obbligo, ove ne ricorrano le condizioni, di denunciare alla Procura generale della Corte dei conti le irregolarità riscontrate.

  • Art. 77 L. 633/1941: articolo abrogato

    Art. 77 L. 633/1941: articolo abrogato

    Testo vigente – articolo abrogato.

    ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 9 APRILE 2003, N. 68

    Fonte: Normattiva.it.

  • CCNL Edilizia Cooperative: tredicesima, gratifica natalizia e EVR

    CCNL Edilizia (Cooperative)

    CCNL Edilizia Cooperative: tredicesima, gratifica natalizia e EVR

    Nel settore edile la tredicesima non è una semplice mensilità aggiuntiva: è parte di un sistema complesso che coinvolge la Cassa Edile, gli accantonamenti mensili e le liquidazioni semestrali. Capirlo cambia la lettura della busta paga.

    In sintesi

    Nel CCNL Edilizia Cooperative la tredicesima (gratifica natalizia) degli operai è gestita dalla Cassa Edile tramite accantonamento mensile del 10% della retribuzione, liquidata in dicembre. Gli impiegati ricevono la tredicesima direttamente in busta a dicembre e una quattordicesima (premio annuo) entro giugno. L’EVR è un elemento variabile mensile legato agli indicatori del settore.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie (datoriali)
    Legacoop Produzione e Servizi · Confcooperative Lavoro e Servizi · AGCI Produzione e Lavoro
    Parti firmatarie (sindacali)
    FENEAL-UIL · FILCA-CISL · FILLEA-CGIL
    Ultimo rinnovo
    21 febbraio 2025
    Vigenza
    1° febbraio 2025 – 30 giugno 2028

    Tabella riepilogativa

    Mensilità aggiuntive e premi – CCNL Edilizia Cooperative
    Istituto Operai Impiegati Scadenza pagamento
    Gratifica natalizia (tredicesima) Via Cassa Edile (10% accantonamento mensile) Diretta in busta paga Dicembre (operai: liquidazione Cassa Edile)
    Quattordicesima (premio annuo) Non prevista per gli operai Una mensilità aggiuntiva Entro il 30 giugno
    EVR (Elemento Variabile della Retribuzione) Quota mensile in busta + quota Cassa Edile Quota mensile in busta Semestrale (Cassa Edile); mensile (busta)
    Accantonamento totale Cassa Edile (ferie + 13°) 18,50% (8,50% ferie + 10% 13°) n/a – diretto Versamento mensile

    La gratifica natalizia degli operai: il meccanismo Cassa Edile

    Ogni mese la cooperativa versa alla Cassa Edile il 10% della retribuzione oraria complessiva dell’operaio a titolo di accantonamento per la gratifica natalizia. Questo importo si aggiunge all’8,50% accantonato per le ferie, per un totale del 18,50% lordo (14,20% netto alla Cassa, la differenza copre le ritenute fiscali).

    La Cassa Edile custodisce questi fondi e li liquida al lavoratore in due soluzioni semestrali:

    • Luglio: liquidazione delle competenze accumulate da ottobre a marzo;
    • Dicembre: liquidazione delle competenze accumulate da aprile a settembre.

    In pratica l’operaio riceve dalla Cassa Edile una somma che include sia la quota ferie che la quota gratifica natalizia, nei due momenti dell’anno. Il pagamento di dicembre corrisponde alla tredicesima tradizionale degli altri settori.

    La tredicesima e la quattordicesima degli impiegati

    Per il personale impiegatizio il meccanismo è quello classico:

    • Tredicesima mensilità: importo equivalente a una mensilità della retribuzione in godimento, corrisposta dalla cooperativa entro il 20 dicembre di ogni anno. Matura in proporzione al servizio prestato nell’anno (pro-rata mensile).
    • Premio annuo (quattordicesima): importo equivalente a una ulteriore mensilità, corrisposto entro il 30 giugno. Matura anch’esso pro-rata mensile in base al servizio effettivo dell’anno.

    In caso di cessazione del rapporto nel corso dell’anno, la cooperativa eroga le quote maturate di tredicesima e quattordicesima con il saldo finale.

    L’EVR: Elemento Variabile della Retribuzione

    L’EVR è uno degli elementi più caratteristici del CCNL Edilizia e funziona in modo radicalmente diverso da un normale premio di produzione. Non è legato alla performance individuale ma all’andamento collettivo del settore a livello territoriale, misurato attraverso tre indicatori:

    1. Ore denunciate alle Casse Edili della provincia o regione;
    2. Valore aggiunto del settore nelle costruzioni;
    3. Occupazione nel settore edilizio.

    Ogni anno, dopo la verifica degli indicatori, le parti sociali locali (associazioni datoriali e sindacati) determinano l’importo dell’EVR per l’anno di riferimento. Una parte dell’EVR viene erogata mensilmente in busta paga; un’altra parte viene accantonata alla Cassa Edile e liquidata nei conguagli semestrali.

    Se gli indicatori non raggiungono le soglie minime, l’EVR può essere ridotto o azzerato per quell’anno. Questo è uno degli elementi che differenziano più marcatamente il CCNL Edilizia da altri contratti collettivi.

    Come si calcola la tredicesima dell’operaio

    La quota mensile accantonata alla Cassa Edile per la tredicesima è pari al 10% della retribuzione oraria imponibile moltiplicata per le ore lavorate nel mese. Per un operaio qualificato con 168 ore lavorate in marzo 2026 (paga base oraria ~11,96 €), l’accantonamento mensile per la tredicesima è circa: 168 × 11,96 € × 10% = circa 201 € lordi. Moltiplicando per tutti i mesi lavorati nell’anno si ottiene l’importo totale della gratifica natalizia.

    Casi pratici

    Tizio – Operaio con tredicesima via Cassa Edile
    Tizio (operaio qualificato, 2° livello) lavora 1.900 ore nell’anno. La cooperativa ha accantonato alla Cassa Edile il 10% della sua retribuzione oraria ogni mese. A dicembre la Cassa Edile di competenza gli eroga la quota di gratifica natalizia relativa al semestre aprile-settembre: circa 950 € lordi (la metà del totale annuale). La restante quota relativa al semestre ottobre-marzo la riceverà a luglio dell’anno successivo.
    Caia – Impiegata tecnica, tredicesima e quattordicesima
    Caia (impiegata di V livello, stipendio mensile 1.800 €) lavora tutto l’anno. A dicembre riceve la tredicesima: 1.800 € lordi (una mensilità). A giugno riceve la quattordicesima: altri 1.800 € lordi. In totale percepisce 14 mensilità l’anno. Al netto delle ritenute fiscali e previdenziali, il netto delle due mensilità aggiuntive è inferiore al netto di una mensilità ordinaria, perché non beneficia delle detrazioni mensili.
    Sempronio – Operaio con EVR ridotto
    Nell’anno X gli indicatori del settore edilizio nella provincia di Sempronio mostrano una contrazione del 5% delle ore denunciate. Le parti sociali provinciali determinano un EVR ridotto rispetto all’anno precedente. Sempronio lo riceve in misura proporzionalmente inferiore, sia nella quota mensile in busta che nella quota accantonata alla Cassa Edile. L’EVR non può essere azzerato se almeno uno degli indicatori rimane positivo.

    Domande frequenti

    Come funziona la tredicesima per gli operai edili?
    Per gli operai la cooperativa accantona ogni mese il 10% della retribuzione oraria alla Cassa Edile a titolo di gratifica natalizia. La Cassa liquida l’importo in due soluzioni semestrali (luglio e dicembre). Non compare come mensilità aggiuntiva in busta paga ma come liquidazione separata.
    Gli impiegati ricevono anche la quattordicesima?
    Sì. Il CCNL Edilizia Cooperative prevede per gli impiegati sia la tredicesima (entro il 20 dicembre) sia una quattordicesima (premio annuo entro il 30 giugno), ciascuna equivalente a una mensilità della retribuzione in godimento.
    Cos’è l’EVR?
    L’EVR (Elemento Variabile della Retribuzione) è un compenso variabile legato all’andamento del settore edile nel territorio (ore denunciate, valore aggiunto, occupazione). Viene determinato annualmente dalle parti sociali locali e può variare o azzerarsi se gli indicatori non raggiungono le soglie minime.
    Cosa succede alla tredicesima se si lavora meno di un anno?
    La gratifica natalizia matura in proporzione ai mesi lavorati. Per gli operai la Cassa Edile calcola la quota sugli accantonamenti effettivi; per gli impiegati la cooperativa eroga la quota pro-rata con il saldo finale.
    L’EVR può essere zero?
    Sì. L’EVR è variabile per definizione: se gli indicatori del settore non raggiungono le soglie minime previste, il monte EVR può essere ridotto o non erogato per quell’anno. La certificazione avviene a livello territoriale.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi salariali 2025, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso di licenziamento e dimissioni, ferie, permessi e ROL per operai e impiegati, maternità, paternità e congedi parentali e malattia, infortunio e comporto 2025.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Edilizia (Industria e Cooperative) del 21 febbraio 2025. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (FENEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL) o la Cassa Edile competente per territorio.

  • Art. 377 DPR 495/1992 – Circolazione dei velocipedi

    Art. 377 DPR 495/1992 – Circolazione dei velocipedi

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. I ciclisti nella marcia ordinaria in sede promiscua devono sempre evitare improvvisi scarti, ovvero movimenti a zig-zag, che possono essere di intralcio o pericolo per i veicoli che seguono.

    2. Nel caso di attraversamento di carreggiate a traffico particolarmente intenso e, in generale, dove le circostanze lo richiedano, i ciclisti sono tenuti ad attraversare tenendo il veicolo a mano.

    3. In ogni caso, i ciclisti devono segnalare tempestivamente, con il braccio, la manovra di svolta a sinistra, di svolta a destra e di fermata che intendono effettuare.

    4. Da mezz'ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell'oscurità e di giorno, qualora le condizioni atmosferiche richiedano l'illuminazione, i velocipedi sprovvisti o mancanti degli appositi dispositivi di segnalazione visiva, non possono essere utilizzati, ma solamente condotti a mano. 5. Il trasporto di bambini fino ad otto anni di età è effettuato unicamente con le attrezzature di cui all'articolo 68, comma 5, del codice, in maniera tale da non ostacolare la visuale del conducente e da non intralciare la possibilità e la libertà di manovra da parte dello stesso. Le attrezzature suddette sono rispondenti alle caratteristiche indicate all'articolo 225 e sono installate: a) tra il manubrio del velocipede ed il conducente, unicamente per il trasporto di bambini fino a 15 kg di massa; b) posteriormente al conducente, per il trasporto di bambini di qualunque massa, fino ad otto anni di età. Prima del montaggio della attrezzatura è necessario procedere ad una verifica della solidità e stabilità delle parti del velocipede interessate al montaggio stesso.

    6. Per la circolazione dei velocipedi sulle piste ciclabili, come definite all'articolo 3 del codice, si applicano, ove compatibili, le norme di comportamento relative alla circolazione dei veicoli.

    7. Ove le piste ciclabili si interrompano, immettendosi nelle carreggiate a traffico veloce o attraversino le carreggiate stesse, i ciclisti sono tenuti ad effettuare le manovre con la massima cautela evitando improvvisi cambiamenti di direzione.

  • Art. 55 novies TUPI – Articolo

    Art. 55 novies TUPI – Articolo

    Art. 55 novies D.Lgs. 165/2001 (TUPI) – Articolo

    In vigore dal 9/5/2001

    ((

    1. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche che svolgono attività a contatto con il pubblico sono tenuti a rendere conoscibile il proprio nominativo mediante l'uso di cartellini identificativi o di targhe da apporre presso la postazione di lavoro.

    2. Dall'obbligo di cui al comma 1 è escluso il personale individuato da ciascuna amministrazione sulla base di categorie determinate, in relazione ai compiti ad esse attribuiti, mediante uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, su proposta del Ministro competente ovvero, in relazione al personale delle amministrazioni pubbliche non statali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano o di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. ))

  • Art. 55 octies TUPI – Articolo

    Art. 55 octies TUPI – Articolo

    Art. 55 octies D.Lgs. 165/2001 (TUPI) – Articolo

    In vigore dal 9/5/2001

    ((

    1. Nel caso di accertata permanente inidoneità psicofisica al servizio dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 2, comma 2, l'amministrazione può risolvere il rapporto di lavoro. Con regolamento da emanarsi, ai sensi dell' articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400 , sono disciplinati, per il personale delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, nonché degli enti pubblici non economici: a) la procedura da adottare per la verifica dell'idoneità al servizio, anche ad iniziativa dell'Amministrazione; b) la possibilità per l'amministrazione, nei casi di pericolo per l'incolumità del dipendente interessato nonché per la sicurezza degli altri dipendenti e degli utenti, di adottare provvedimenti di sospensione cautelare dal servizio, in attesa dell'effettuazione della visita di idoneità, nonché nel caso di mancata presentazione del dipendente alla visita di idoneità, in assenza di giustificato motivo; c) gli effetti sul trattamento giuridico ed economico della sospensione di cui alla lettera b), nonché il contenuto e gli effetti dei provvedimenti definitivi adottati dall'amministrazione in seguito all'effettuazione della visita di idoneità; d) la possibilità, per l'amministrazione, di risolvere il rapporto di lavoro nel caso di reiterato rifiuto, da parte del dipendente, di sottoporsi alla visita di idoneità. ))

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.