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Ultimo aggiornamento: 21 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
L'articolo 65 del Codice del Terzo settore istituisce gli Organismi territoriali di controllo (OTC), uffici dell'ONC privi di autonoma soggettività giuridica, articolati in quindici ambiti regionali o pluriregionali. Gli OTC esercitano funzioni di controllo dei CSV nel territorio di riferimento, in conformità allo statuto e alle direttive dell'ONC. La composizione varia in base alla dimensione dell'ambito: gli OTC degli ambiti più grandi (1, 3, 4, 6, 7, 11, 13, 14, 15) sono composti da sei membri — quattro delle FOB, uno degli ETS con preferenza OdV, uno dell'ANCI, uno della Regione; quelli degli ambiti più piccoli o pluriregionali (2, 5, 8, 9, 10, 12) contano su tredici membri, con una rappresentanza ampliata in ragione della complessità territoriale. La norma è stata modificata dal D.Lgs. 105/2018 che ha introdotto l'Ambito 15 (Friuli Venezia Giulia) e alcune integrazioni alla composizione degli OTC. Gli OTC non hanno personalità giuridica propria: operano come articolazioni periferiche dell'ONC e le loro decisioni sono imputate all'ONC medesimo.

Testo dell'articoloVigente

Art. 65 D.Lgs. 117/2017 Codice Terzo Settore — Organismi territoriali di controllo

In vigore dal 03/08/2017

1. Gli OTC sono uffici territoriali dell'ONC privi di autonoma soggettività giuridica, chiamati a svolgere, nell'interesse generale, funzioni di controllo dei CSV nel territorio di riferimento, in conformità alle norme del presente decreto e allo statuto e alle direttive dell'ONC.

2. Sono istituiti i seguenti OTC: Ambito 1: Liguria; Ambito 2: Piemonte e Val d'Aosta; Ambito 3: Lombardia; Ambito 4: Veneto ((…)) ; Ambito 5: Trento e Bolzano; Ambito 6: Emilia-Romagna; Ambito 7: Toscana; Ambito 8: Marche e Umbria; Ambito 9: Lazio e Abruzzo; Ambito 10: Puglia e Basilicata; Ambito 11: Calabria; Ambito 12: Campania e Molise; Ambito 13: Sardegna; Ambito 14: Sicilia ((; Ambito 15: Friuli Venezia Giulia)) .

3. Gli OTC di cui agli ambiti 1, 3, ((4,)) 6, 7, 11, ((13, 14 e 15)) sono composti da: a) quattro membri, di cui uno con funzioni di Presidente, designati dalle FOB; b) un membro, espressione delle organizzazioni di volontariato del territorio, designato dall'associazione degli enti del Terzo settore più rappresentativa sul territorio di riferimento in ragione del numero di enti del Terzo settore ad essa aderenti, aventi sede legale o operativa nel territorio di riferimento; c) un membro designato dalla Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI); d) un membro designato dalla Regione. 4.Gli OTC di cui agli ambiti 2, ((…)) , 5, 8, 9, 10 e 12 sono composti da: a) sette membri, di cui uno con funzioni di Presidente, designati dalle FOB; b) due membri, ((…)) espressione delle organizzazioni di volontariato del territorio, designati ((uno per ciascun territorio di riferimento,)) dall'associazione degli enti del Terzo settore più rappresentativa sul territorio di riferimento in ragione del numero di enti del Terzo settore ad essa aderenti, aventi sede legale o operativa nei territori di riferimento; c) due membri designati dalla Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI); d) due membri designati, uno per ciascun territorio di riferimento, dalle Regioni o dalle Province autonome.

5. I componenti dell'OTC sono nominati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, durano in carica tre anni, ed in ogni caso sino al loro rinnovo, e non possono essere nominati per più di tre mandati consecutivi. Per ogni componente effettivo è designato un supplente. Per la partecipazione all'OTC non possono essere corrisposti emolumenti a favore dei componenti, gravanti sul FUN o sul bilancio dello Stato.

6. Come suo primo atto, ciascun OTC adotta un proprio regolamento di funzionamento e lo invia all'ONC per la sua approvazione.

7. Gli OTC svolgono le seguenti funzioni in conformità alle norme, ai principi e agli obiettivi del presente decreto, alle disposizioni dello statuto e alle direttive dell'ONC, e al proprio regolamento che dovrà disciplinarne nel dettaglio le modalità di esercizio: a) ricevono le domande e istruiscono le pratiche di accreditamento dei CSV, in particolare verificando la sussistenza dei requisiti di accreditamento; b) verificano periodicamente, con cadenza almeno biennale, il mantenimento dei requisiti di accreditamento come CSV; sottopongono altresì a verifica i CSV quando ne facciano richiesta formale motivata il Presidente dell'organo di controllo interno del CSV o un numero non inferiore al 30 per cento di enti associati o un numero di enti non associati pari ad almeno il 5 per cento del totale degli enti iscritti nelle pertinenti sezioni regionali del Registro unico nazionale del Terzo settore; c) ripartiscono tra i CSV istituiti in ciascuna regione il finanziamento deliberato dall'ONC su base regionale ed ammettono a finanziamento la programmazione dei CSV; d) verificano la legittimità e la correttezza dell'attività dei CSV in relazione all'uso delle risorse del FUN, nonché la loro generale adeguatezza organizzativa, amministrativa e contabile, tenendo conto delle disposizioni del presente decreto e degli indirizzi generali strategici fissati dall'ONC; e) nominano, tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro e con specifica competenza in materia di Terzo settore, un componente dell'organo di controllo interno del CSV con funzioni di presidente e diritto di assistere alle riunioni dell'organo di amministrazione del CSV; f) propongono all'ONC l'adozione di provvedimenti sanzionatori nei confronti dei CSV; g) predispongono una relazione annuale sulla propria attività, che inviano entro il 30 aprile di ogni anno all'ONC e rendono pubblica mediante modalità telematiche.

8. Gli OTC non possono finanziare iniziative o svolgere attività che non siano direttamente connesse allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 7.

Commento

L'art. 65 definisce l'architettura territoriale del sistema di controllo dei CSV, articolando il territorio nazionale in quindici ambiti. La scelta di accorpare alcune regioni in ambiti pluriregionali (Piemonte+VdA, Marche+Umbria, Lazio+Abruzzo, ecc.) risponde a criteri di efficienza organizzativa: regioni con un numero limitato di CSV non giustificano una struttura di controllo autonoma. La corrispondenza tra ambiti OTC e aree geografiche omogenee consente anche una certa coerenza con i sistemi di welfare territoriali.

La differenza di composizione tra OTC «grandi» (sei membri) e OTC «piccoli o pluriregionali» (tredici membri) è controintuitiva: ci si aspetterebbe una maggiore composizione per gli ambiti più complessi. In realtà i numeri del testo originario hanno subito modifiche con il D.Lgs. 105/2018, e la logica è quella di garantire una rappresentanza proporzionale alle FOB presenti in ciascun territorio, che sono il principale finanziatore del sistema.

La natura di uffici territoriali privi di soggettività giuridica propria ha implicazioni pratiche significative: gli OTC non possono contrarre obbligazioni in proprio nome, non hanno un bilancio autonomo e le loro decisioni (diffide, proposte di revoca) sono adottate nell'ambito del procedimento amministrativo che fa capo all'ONC. Eventuali ricorsi contro i provvedimenti sanzionatori devono essere indirizzati all'ONC, non agli OTC, in coerenza con quanto previsto dall'art. 66.

Casi pratici

Caso 1: Controllo annuale di un CSV da parte dell'OTC

Caso 2: Nomina dei componenti dell'OTC in un ambito pluriregionale

Domande frequenti

Gli OTC possono essere convenuti in giudizio autonomamente?

No. Gli OTC sono uffici territoriali dell'ONC privi di autonoma soggettività giuridica. Non possono essere convenuti in giudizio in proprio nome né possono stare in giudizio come attori. Eventuali controversie relative ai loro atti devono essere promosse nei confronti dell'ONC, che è il soggetto giuridico cui gli OTC fanno capo e che risponde degli atti da essi adottati nell'esercizio delle funzioni di controllo.

Quanti ambiti OTC sono previsti dopo la modifica del 2018?

Il D.Lgs. 105/2018, decreto correttivo del CTS, ha aggiunto l'Ambito 15 per il Friuli Venezia Giulia, portando il totale degli ambiti da quattordici a quindici. Ciascun ambito corrisponde a una regione o a un raggruppamento di regioni, con composizione dell'OTC variabile in base alla dimensione e complessità del territorio di riferimento.

La Regione ha un rappresentante in tutti gli OTC?

Sì, in tutti gli OTC è previsto almeno un rappresentante designato dalla Regione (o dalle Regioni, nel caso di ambiti pluriregionali). Questa presenza assicura il raccordo tra il sistema di controllo dei CSV e le politiche regionali del welfare e del volontariato, che in molte regioni prevedono contributi aggiuntivi rispetto al FUN nazionale.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 31 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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