Art. 13 Cont. Trib. – Assistenza tecnica gratuita
Assistenza tecnica gratuita
Autore
Andrea Marton
Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.
Metodo editoriale
Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia
Profilo LinkedIn ›I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

Assistenza tecnica gratuita
R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza
È vietato ogni invito o eccitamento al libertinaggio fatto anche in modo indiretto in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
È parimente proibito:
a) seguire per via le persone, adescandole con atti o parole al libertinaggio, o sostare in luoghi pubblici in attitudine di adescamento;
b) affacciarsi alle finestre e trattenersi sulla soglia delle case dichiarate locali di meretricio;
c) fare pubblica indicazione di locali di meretricio o fare, in qualsiasi modo, offerta di lenocinio.
Le contravvenzione alle disposizioni di questo articolo, quando non costituiscono un reato più grave sono punite con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da lire mille a diecimila .

D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347 – testo aggiornato
1. Restano ferme le disposizioni del regio decreto 28 marzo 1929, n. 49, e successive modificazioni, per le formalità relative agli immobili situati nei territori ivi indicati.

D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347 – testo aggiornato
1. Per le operazioni inerenti ai servizi ipotecari e catastali indicate nell’allegata tabella, tranne quelle eseguite nell’interesse delle Stato o delle altre pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono dovute le tasse ivi previste.

D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347 – testo aggiornato
1. Le imposte ipotecaria e catastale dovute in misura proporzionale non possono essere inferiori alla misura fissa e sono arrotondate a lire milleper difetto se la frazione non è superiore a lire cinquecentoe per eccesso se superiore, ovvero all’unità, nel caso in cui i valori siano espressi in euro, per difetto se la frazione è inferiore a 50 centesimi e per eccesso se non inferiore.
Il CCNL Consorzi di Bonifica garantisce 14 mensilità annue a tutti i dipendenti, più un’indennità di funzione ai capi operai e, dal 2025, un bonus di continuità per i lavoratori stagionali. Ecco come si calcolano e quando vengono erogate le mensilità aggiuntive.
Il CCNL Consorzi di Bonifica prevede 14 mensilità annue: tredicesima a dicembre e quattordicesima nel periodo estivo. Entrambe si calcolano sull’intera retribuzione tabellare (inclusi gli scatti di anzianità). I capi operai di area B percepiscono inoltre 80 € mensili di indennità di funzione per 14 mensilità. Il rinnovo 2025 ha introdotto un bonus di continuità di 110 € per i lavoratori stagionali con almeno 450 giornate nei tre anni.
| Voce | Importo | Quando | A chi spetta |
|---|---|---|---|
| Tredicesima mensilità | 1 mensilità intera (o quota pro-rata) | Dicembre | Tutti i dipendenti a tempo indet. e determinato (proporzionale) |
| Quattordicesima mensilità | 1 mensilità intera (o quota pro-rata) | Giugno-luglio | Tutti i dipendenti a tempo indet. e determinato (proporzionale) |
| Indennità di funzione Capi operai | 80 € mensili × 14 mensilità = 1.120 €/anno | Con la busta ordinaria mensile | Capi operai di area B |
| Bonus continuità stagionali (novità 2025) | 110 € annui | Una volta l’anno | Lavoratori a tempo determinato con ≥450 giornate in 3 anni |
Le mensilità aggiuntive si calcolano sulla retribuzione mensile complessiva (minimo tabellare + scatti di anzianità maturati + eventuali indennità continuative). Non vi rientrano voci variabili come le ore di straordinario. La quattordicesima è specificità contrattuale del CCNL Consorzi di Bonifica; la tredicesima è invece prevista anche dalla legge (come costume consolidato vincolante in via di contrattazione collettiva).
La tredicesima mensilità è una voce retributiva pari a una mensilità intera, erogata entro il mese di dicembre. Storicamente denominata «gratifica natalizia», nel CCNL Consorzi di Bonifica è una parte fissa e obbligatoria della retribuzione annua, non un premio discrezionale.
Il calcolo della tredicesima si basa sulla retribuzione mensile di riferimento:
In caso di assunzione in corso d’anno, la tredicesima spetta in misura proporzionale ai mesi di lavoro effettivo nell’anno (si divide per 12 e si moltiplica per i mesi lavorati). Analogamente, in caso di cessazione del rapporto in corso d’anno, il pro-rata viene liquidato nell’ultimo cedolino.
La quattordicesima mensilità è prevista dal CCNL Consorzi di Bonifica come mensilità aggiuntiva estiva, erogata tipicamente nel mese di giugno o luglio (la data esatta può essere fissata dalla contrattazione integrativa o dagli accordi aziendali del singolo consorzio). È una specificità contrattuale del settore: non tutti i CCNL la prevedono.
Il calcolo è identico a quello della tredicesima: retribuzione mensile tabellare comprensiva di scatti, per i mesi lavorati nell’anno. Anche la quattordicesima matura proporzionalmente in caso di assunzione, cessazione o assenze non retribuite prolungate.
La presenza della quattordicesima mensilità porta la retribuzione annua lorda a 14 volte il minimo tabellare mensile (inclusi scatti), rendendola un elemento significativo del pacchetto retributivo totale. Per esempio, per un operaio specializzato di area C (par. 127) con minimo 1.921 €:
I capi operai di area B, in ragione del loro ruolo di coordinamento delle squadre operative, ricevono un’indennità di funzione di 80 € mensili, riconosciuta per 14 mensilità annue (dunque 1.120 € annui aggiuntivi). Questa indennità è parte integrante della retribuzione e si computa nelle mensilità aggiuntive, nel TFR e negli scatti di anzianità.
Il rinnovo del 21 maggio 2025 ha introdotto una novità importante per il personale a tempo determinato (stagionale): un bonus di continuità di 110 € annui, riconosciuto a chi ha prestato almeno 450 giornate di lavoro nei tre anni precedenti all’assunzione presso consorzi di bonifica aderenti a SNEBI.
Questo bonus premia la fedeltà dei lavoratori stagionali che tornano anno dopo anno allo stesso consorzio (o a consorzi del settore) e riconosce il valore della loro esperienza accumulata. È una misura che migliora le condizioni dei lavoratori più precari, introducendo un elemento di continuità nella retribuzione variabile.
Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2026, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento 2026, ferie, permessi e ROL 2026, maternità e congedi 2026 e malattia e infortunio 2026.
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al testo normativo del CCNL Consorzi di Bonifica del 23 maggio 2023 e al testo coordinato del 21 maggio 2025. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (FLAI-CGIL, FAI-CISL, FILBI-UIL) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347 – testo aggiornato
1. Le imposte da corrispondere agli uffici del registro devono essere richieste entro gli stessi termini di decadenza stabiliti in materia di imposta di registro o di imposta sulle successioni e donazioni.
2. Le imposte da corrispondere agli uffici dei registri immobiliari devono essere richieste, a pena di decadenza, entro tre anni dal giorno in cui è stata eseguita la relativa formalità o entro cinque anni dalla scadenza del termine entro il quale la stessa doveva essere richiesta. L’intervenuta decadenza non dispensa dal pagamento dell’imposta nel caso di successiva richiesta della formalità.
3. Le sanzioni amministrativeper le violazioni alle norme del presente testo unico devono essere applicate, a pena di decadenza, nel termine stabilito per l’accertamento dell’imposta cui si riferiscono e, se questa non è dovuta, nel termine di cinque anni dal giorno in cui è avvenuta la violazione.
4. I privilegi previsti a garanzia dai crediti dello Stato per le imposte ipotecaria e catastale si estinguono col decorso di cinque anni dalla data di registrazione dell’atto o dalla data in cui è stata eseguita o doveva essere eseguita la formalità o la voltura.
5. La restituzione delle imposte e sanzioni amministrative indebitamente pagate deve essere richiesta, a pena di decadenza, entro tre anni dal giorno del pagamento ovvero, se posteriore, da quello in cui è sorto il diritto alla restituzione.

D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347 – testo aggiornato
1. Sono eseguite con prenotazione a debito dell’imposta, salvo il recupero secondo le disposizioni delle rispettive leggi: a) le trascrizioni del sequestro conservativo di cui all’art. 316 del codice di procedura penale; b) le iscrizioni e le trascrizioni di cui all’articolo 22 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni; c) le trascrizioni degli atti indicati nel comma 2 dell’art. 6 […]; d) le formalità e le volture richieste nei procedimenti civili nell’interesse dello Stato e di persone fisiche o giuridiche ammesse al gratuito patrocinio; e) le formalità e le volture relative a procedure di fallimento e ad altre procedure concorsuali.
2. Nei casi di cui alle lettere a) e b) dei comma 1 l’imposta prenotata è riscossa in ragione della somma che risulta definitivamente dovuta. 2 bis. Nei casi di cui alla lettera c) del comma 1, l’ufficio provinciale dell’Agenzia del territorio notifica apposito avviso di liquidazione alle parti interessate con l’invito a effettuare entro il termine di sessanta giorni il pagamento dell’imposta, decorsi i quali procede alla riscossione a norma dell’articolo 15.

D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347 – testo aggiornato
1. Possono essere eseguite anche senza previo pagamento delle imposte: a) le iscrizioni, rinnovazioni ed annotazioni che sono richieste dal pubblico ministero nell’interesse di privati, da pubblici ufficiali e da privati in virtù di un obbligo loro imposto per legge; b) le formalità e le volture richieste dalle amministrazioni dello Stato quando le spese relative devono far carico ad altri.
2. L’ufficio competente indica l’imposta dovuta sui documenti di cui all’art. 14 e procede alla riscossione.

D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347 – testo aggiornato
1. La prova dell’avvenuto pagamento delle imposte può essere data solo nei modi stabiliti nei successivi commi 2, 3 e 4.
2. L’ufficio dei registri immobiliari indica le somme pagate, in lettere e in cifre, sulla certificazione da apporre a prova della eseguita formalità e sulla nota da esso trattenuta.
3. Nel caso previsto dall’art. 4, comma 7, l’ufficio presso il quale è eseguita la formalità col pagamento dell’imposta fissa ritira dalla parte la copia ivi prevista; se è stata attivata la meccanizzazione dei servizi, nella certificazione di cui al comma 2, deve essere indicato, in luogo dei numeri dei registri generale e particolare, il numero di presentazione di cui all’ultimo comma dell’art. 2678 del codice civile.
4. Le imposte riscosse dall’ufficio del registro e versate direttamente dagli eredi e dai legatarisono distintamente annotate sugli atti, sulle sentenze, sulle denunzie e sulle quietanze rilasciate a prova dell’eseguito pagamento delle imposte di registro e sulle successioni e donazioni, nonché sulle copie dei titoli registrati.

D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347 – testo aggiornato
1. Per l’accertamento e la liquidazione delle imposte ipotecaria e catastale, per la irrogazione delle relative sanzioni, per le modalità e i termini della riscossione e per la prescrizione, si applicano, in quanto non disposto nel presente testo unico le disposizioni relative all’imposta di registro e all’imposta sulle successioni e donazioni.
2. Gli uffici dei registri immobiliari riscuotono l’imposta ipotecaria di loro competenza all’atto della richiesta della formalità, salvo quanto disposto dall’articolo 33, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346. 2 bis. Gli uffici del registro, in sede di liquidazione di imposta di successione, provvedono a correggere gli errori e le omissioni commessi dagli eredi e dai legatari nell’adempimento degli obblighi previsti dall’articolo 33, comma 1-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346. In caso di omesso o insufficiente versamento gli uffici liquidano la maggiore imposta che risulta dovuta con le modalità e nei termini di cui all’articolo 27 del suddetto decreto legislativo n. 346 del 1990.
3. Il pagamento delle imposte non può essere dilazionato.
4. Gli interessi di mora sulle somme dovute all’erario e su quelle da rimborsare al contribuente si applicano nella misura del 4,50 per cento per ogni semestre compiuto.
Quando una SRL, una SPA o qualsiasi altra società di capitali percepisce un dividendo da un’altra società in cui detiene una partecipazione, ci si aspetta che quel provento sia tassato come reddito. E in effetti lo è – ma solo in minima parte. L’art. 89 del TUIR stabilisce che gli utili distribuiti da altre società concorrono a formare il reddito della società percipiente solo per il 5% del loro ammontare. Il restante 95% è escluso dall’imposizione.
La ragione è intuitiva. Gli utili distribuiti come dividendi provengono da redditi già tassati in capo alla società che li ha prodotti. Se quella stessa somma venisse tassata di nuovo al 100% in capo alla società-socio, si avrebbe una doppia imposizione economica sullo stesso reddito. L’esclusione del 95% è il meccanismo con cui il sistema fiscale neutralizza (quasi del tutto) questa duplicazione.
Il meccanismo è quindi simile – ma non identico – alla PEX (che riguarda le plusvalenze da cessione di partecipazioni, art. 87 TUIR). Per i dividendi non occorre verificare holding period o classificazione in bilancio: l’esclusione del 95% si applica automaticamente a tutti i dividendi percepiti da soggetti IRES, purché il dividendo non provenga da soggetti residenti in Paesi a fiscalità privilegiata senza aver già scontato tassazione per trasparenza.
| Voce | Trattamento fiscale |
|---|---|
| Quota esclusa da imposizione | 95% del dividendo percepito |
| Quota che concorre al reddito IRES | 5% del dividendo percepito |
| Aliquota IRES sulla quota imponibile | 24% (aliquota ordinaria) |
| Momento di imputazione al reddito | Periodo d'imposta di percezione (principio di cassa) |
| Ritenuta subita all'incasso (se applicata) | Concorre al credito d'imposta nel quadro RN |
| Dividendi da Paesi a fiscalità privilegiata (senza trasparenza) | Tassati integralmente (100%) salvo dimostrazione di tassazione adeguata |
Alfa SRL detiene il 30% di Beta SRL. Beta SRL delibera e paga un dividendo di 100.000 euro, di cui 30.000 euro spettano ad Alfa SRL. Ai sensi dell’art. 89 TUIR, il 95% = 28.500 euro è escluso. Solo il 5% = 1.500 euro concorre al reddito IRES di Alfa SRL. IRES dovuta sul dividendo: 1.500 × 24% = 360 euro. Senza l’esclusione, l’imposta sarebbe stata 30.000 × 24% = 7.200 euro.
Scenario. Alfa SRL è socia al 40% di Beta SRL, una società italiana che produce software. Beta SRL chiude l’esercizio 2024 con un utile netto di 250.000 euro e delibera la distribuzione di 200.000 euro. La quota di Alfa SRL è 80.000 euro, incassata nel luglio 2025.
Come si applica. Il dividendo di 80.000 euro è percepito nel 2025 (principio di cassa). Il 95% = 76.000 euro è escluso dal reddito di Alfa SRL. Solo 4.000 euro (il 5%) entrano nell’imponibile IRES 2025. IRES sul dividendo: 4.000 × 24% = 960 euro. L’esclusione del 95% si applica automaticamente, senza bisogno di verificare holding period o altre condizioni (a differenza della PEX).
Scenario. Tizio è socio al 50% di Gamma SNC (società di persone). Gamma SNC produce un reddito di 60.000 euro nel 2025. Tizio riceve la sua quota di 30.000 euro come reddito da partecipazione.
Come si applica. Tizio non è un soggetto IRES: è una persona fisica e la sua partecipazione a una società di persone non è un dividendo ai sensi dell’art. 89 TUIR. Il reddito di Gamma SNC (30.000 euro) gli viene imputato per trasparenza (art. 5 TUIR) indipendentemente dalla distribuzione effettiva, e concorre al suo reddito complessivo IRPEF per l’intero importo. Non esiste l’esclusione del 95%.
La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.
Sì, in linea generale. Ma se la società partecipata è residente in un Paese a fiscalità privilegiata (individuato ai sensi dell’art. 47-bis TUIR) e non ha già scontato tassazione per trasparenza in Italia, i dividendi possono essere tassati integralmente. Occorre verificare caso per caso.
Nel momento in cui il denaro è effettivamente disponibile per la società (principio di cassa). La delibera di distribuzione non è sufficiente: rileva la data dell’accredito bancario o comunque della disponibilità materiale delle somme.
Se la società partecipata ha applicato una ritenuta d’acconto sul dividendo (cosa che non sempre accade tra società di capitali), la ritenuta subita confluisce nel quadro RN come credito d’imposta a scomputo dell’IRES dovuta.
Sì. Il dividendo lordo va incluso nei componenti positivi del quadro RF. Poi il 95% viene portato come variazione in diminuzione. Solo il 5% netto rimane nel reddito imponibile finale.
In linea generale sì, con alcune particolarità. Per le cooperative, occorre verificare la specifica qualificazione degli utili distribuiti e le eventuali norme speciali applicabili alla categoria cooperativa.
I dividendi che beneficiano dell’esclusione del 95% possono ridurre il reddito minimo da dichiarare. L’art. 30, comma 1, L. 724/1994 prevede che la quota esclusa (il 95% dei dividendi) non concorra al reddito imponibile ai fini del calcolo del minimo, e pertanto riduce la base su cui si determina l’eventuale adeguamento.