Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • I contenuti più tecnici sono sottoposti a revisione di professionisti abilitati.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 13 Cont. Trib. – Assistenza tecnica gratuita

    Art. 13 Cont. Trib. – Assistenza tecnica gratuita

    Art. 13 Cont. Trib. – Assistenza tecnica gratuita

    Assistenza tecnica gratuita

  • Art. 208 TULPS – Divieto di adescamento e pubblicità del lenocinio

    Art. 208 TULPS

    R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

    È vietato ogni invito o eccitamento al libertinaggio fatto anche in modo indiretto in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

    È parimente proibito:

    a) seguire per via le persone, adescandole con atti o parole al libertinaggio, o sostare in luoghi pubblici in attitudine di adescamento;

    b) affacciarsi alle finestre e trattenersi sulla soglia delle case dichiarate locali di meretricio;

    c) fare pubblica indicazione di locali di meretricio o fare, in qualsiasi modo, offerta di lenocinio.

    Le contravvenzione alle disposizioni di questo articolo, quando non costituiscono un reato più grave sono punite con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da lire mille a diecimila .

  • Art. 20 Ipot. Cat. – Disciplina libri fondiari

    Art. 20 Ipot. Cat. – Disciplina libri fondiari

    Art. 20 Ipot. Cat. – Disciplina dei libri fondiari

    D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347 – testo aggiornato

    1. Restano ferme le disposizioni del regio decreto 28 marzo 1929, n. 49, e successive modificazioni, per le formalità relative agli immobili situati nei territori ivi indicati.

  • Art. 19 Ipot. Cat. – Tasse servizi ipotecari catastali

    Art. 19 Ipot. Cat. – Tasse servizi ipotecari catastali

    Art. 19 Ipot. Cat. – Tasse per i servizi ipotecari e catastali

    D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347 – testo aggiornato

    1. Per le operazioni inerenti ai servizi ipotecari e catastali indicate nell’allegata tabella, tranne quelle eseguite nell’interesse delle Stato o delle altre pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono dovute le tasse ivi previste.

  • Art. 18 Ipot. Cat. – Misura minima e arrotondamento

    Art. 18 Ipot. Cat. – Misura minima e arrotondamento

    Art. 18 Ipot. Cat. – Misura minima dell’imposta proporzionale e arrotondamento

    D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347 – testo aggiornato

    1. Le imposte ipotecaria e catastale dovute in misura proporzionale non possono essere inferiori alla misura fissa e sono arrotondate a lire milleper difetto se la frazione non è superiore a lire cinquecentoe per eccesso se superiore, ovvero all’unità, nel caso in cui i valori siano espressi in euro, per difetto se la frazione è inferiore a 50 centesimi e per eccesso se non inferiore.

  • CCNL Consorzi di Bonifica: tredicesima, quattordicesima e premi 2026

    CCNL Consorzi di Bonifica

    Tredicesima, quattordicesima e premi nel CCNL Consorzi di Bonifica 2026

    Il CCNL Consorzi di Bonifica garantisce 14 mensilità annue a tutti i dipendenti, più un’indennità di funzione ai capi operai e, dal 2025, un bonus di continuità per i lavoratori stagionali. Ecco come si calcolano e quando vengono erogate le mensilità aggiuntive.

    In sintesi

    Il CCNL Consorzi di Bonifica prevede 14 mensilità annue: tredicesima a dicembre e quattordicesima nel periodo estivo. Entrambe si calcolano sull’intera retribuzione tabellare (inclusi gli scatti di anzianità). I capi operai di area B percepiscono inoltre 80 € mensili di indennità di funzione per 14 mensilità. Il rinnovo 2025 ha introdotto un bonus di continuità di 110 € per i lavoratori stagionali con almeno 450 giornate nei tre anni.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    SNEBI · FLAI-CGIL · FAI-CISL · FILBI-UIL
    Testo normativo
    23 maggio 2023; testo coordinato 21 maggio 2025
    Vigenza
    1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2026
    Mensilità previste
    14 (12 ordinarie + tredicesima + quattordicesima)

    Tabella riepilogativa: mensilità aggiuntive e indennità

    Mensilità aggiuntive e premi principali – CCNL Consorzi di Bonifica
    Voce Importo Quando A chi spetta
    Tredicesima mensilità 1 mensilità intera (o quota pro-rata) Dicembre Tutti i dipendenti a tempo indet. e determinato (proporzionale)
    Quattordicesima mensilità 1 mensilità intera (o quota pro-rata) Giugno-luglio Tutti i dipendenti a tempo indet. e determinato (proporzionale)
    Indennità di funzione Capi operai 80 € mensili × 14 mensilità = 1.120 €/anno Con la busta ordinaria mensile Capi operai di area B
    Bonus continuità stagionali (novità 2025) 110 € annui Una volta l’anno Lavoratori a tempo determinato con ≥450 giornate in 3 anni

    Le mensilità aggiuntive si calcolano sulla retribuzione mensile complessiva (minimo tabellare + scatti di anzianità maturati + eventuali indennità continuative). Non vi rientrano voci variabili come le ore di straordinario. La quattordicesima è specificità contrattuale del CCNL Consorzi di Bonifica; la tredicesima è invece prevista anche dalla legge (come costume consolidato vincolante in via di contrattazione collettiva).

    La tredicesima mensilità: calcolo e pro-rata

    La tredicesima mensilità è una voce retributiva pari a una mensilità intera, erogata entro il mese di dicembre. Storicamente denominata «gratifica natalizia», nel CCNL Consorzi di Bonifica è una parte fissa e obbligatoria della retribuzione annua, non un premio discrezionale.

    Il calcolo della tredicesima si basa sulla retribuzione mensile di riferimento:

    • Minimo tabellare del mese di dicembre.
    • Scatti di anzianità maturati.
    • Indennità continuative (es. indennità di funzione dei capi operai).
    • Non rientrano: ore di straordinario, rimborsi spese, trattamento di malattia.

    In caso di assunzione in corso d’anno, la tredicesima spetta in misura proporzionale ai mesi di lavoro effettivo nell’anno (si divide per 12 e si moltiplica per i mesi lavorati). Analogamente, in caso di cessazione del rapporto in corso d’anno, il pro-rata viene liquidato nell’ultimo cedolino.

    La quattordicesima mensilità: specificità del settore

    La quattordicesima mensilità è prevista dal CCNL Consorzi di Bonifica come mensilità aggiuntiva estiva, erogata tipicamente nel mese di giugno o luglio (la data esatta può essere fissata dalla contrattazione integrativa o dagli accordi aziendali del singolo consorzio). È una specificità contrattuale del settore: non tutti i CCNL la prevedono.

    Il calcolo è identico a quello della tredicesima: retribuzione mensile tabellare comprensiva di scatti, per i mesi lavorati nell’anno. Anche la quattordicesima matura proporzionalmente in caso di assunzione, cessazione o assenze non retribuite prolungate.

    La presenza della quattordicesima mensilità porta la retribuzione annua lorda a 14 volte il minimo tabellare mensile (inclusi scatti), rendendola un elemento significativo del pacchetto retributivo totale. Per esempio, per un operaio specializzato di area C (par. 127) con minimo 1.921 €:

    • Retribuzione lorda annua = 1.921 × 14 = 26.894 €
    • Se aggiunge 2 scatti di anzianità (circa 48 € × 14 = 672 €), arriva a circa 27.566 € annui lordi.

    L’indennità di funzione per i capi operai

    I capi operai di area B, in ragione del loro ruolo di coordinamento delle squadre operative, ricevono un’indennità di funzione di 80 € mensili, riconosciuta per 14 mensilità annue (dunque 1.120 € annui aggiuntivi). Questa indennità è parte integrante della retribuzione e si computa nelle mensilità aggiuntive, nel TFR e negli scatti di anzianità.

    Il bonus di continuità per i lavoratori stagionali

    Il rinnovo del 21 maggio 2025 ha introdotto una novità importante per il personale a tempo determinato (stagionale): un bonus di continuità di 110 € annui, riconosciuto a chi ha prestato almeno 450 giornate di lavoro nei tre anni precedenti all’assunzione presso consorzi di bonifica aderenti a SNEBI.

    Questo bonus premia la fedeltà dei lavoratori stagionali che tornano anno dopo anno allo stesso consorzio (o a consorzi del settore) e riconosce il valore della loro esperienza accumulata. È una misura che migliora le condizioni dei lavoratori più precari, introducendo un elemento di continuità nella retribuzione variabile.

    Casi pratici

    Tizio – Operaio comune assunto a marzo: pro-rata tredicesima
    Tizio viene assunto il 1° marzo come operaio comune di area D (minimo 1.513 € mensili). A dicembre riceve la tredicesima: avendo lavorato 10 mesi su 12, spetta il pro-rata = 1.513 × (10/12) = 1.260,83 €. Se fosse rimasto per tutto l’anno, avrebbe percepito la mensilità intera di 1.513 €.
    Caio – Capo operaio, quattordicesima con indennità di funzione
    Caio è capo operaio di area B (minimo tabellare 1.997 €) e percepisce l’indennità di funzione di 80 €. La sua retribuzione mensile di riferimento è 1.997 + 80 = 2.077 €. La quattordicesima di giugno vale 2.077 € interi (se ha lavorato tutto l’anno). La stessa base si usa per calcolare la tredicesima di dicembre.
    Sempronia – Lavoratrice stagionale con bonus continuità
    Sempronia è assunta a tempo determinato per la campagna irrigua (circa 5 mesi/anno) dal 2022. Negli ultimi tre anni ha accumulato 460 giornate lavorative. Grazie alla novità del rinnovo 2025, ha diritto al bonus continuità di 110 € annui. Questo bonus le viene corrisposto in aggiunta alla retribuzione stagionale e al pro-rata delle mensilità aggiuntive.

    Domande frequenti

    Quando viene pagata la tredicesima nei consorzi di bonifica?
    La tredicesima mensilità viene erogata entro il mese di dicembre, generalmente nelle settimane precedenti le festività natalizie. Viene calcolata sulla retribuzione mensile complessiva (minimo tabellare + scatti di anzianità + eventuali indennità continuative). In caso di assunzione o cessazione in corso d’anno, spetta in misura proporzionale ai mesi lavorati.
    Quando viene pagata la quattordicesima nei consorzi di bonifica?
    La quattordicesima mensilità viene erogata nel periodo estivo, generalmente entro il mese di giugno o luglio. La data esatta può essere precisata dalla contrattazione integrativa o dagli accordi aziendali. Come la tredicesima, spetta in misura proporzionale in caso di assunzione o cessazione in corso d’anno.
    Cosa si intende per 14 mensilità?
    Le 14 mensilità significano che nell’arco dell’anno il lavoratore percepisce la retribuzione mensile per 12 mesi ordinari, più la tredicesima (a dicembre) e la quattordicesima (a giugno/luglio). Il reddito annuo è quindi pari a 14 volte la retribuzione mensile tabellare.
    L’indennità di funzione dei capi operai è inclusa nelle mensilità aggiuntive?
    Sì. L’indennità di funzione di 80 € mensili riconosciuta ai capi operai di area B è erogata per 14 mensilità annue, non solo per le 12 ordinarie. Ciò significa che viene corrisposta anche nella tredicesima e nella quattordicesima.
    Il bonus di continuità è una novità del rinnovo 2025?
    Sì. Il rinnovo del 21 maggio 2025 ha introdotto per i lavoratori a tempo determinato (stagionali) un bonus di continuità di 110 € annui, riconosciuto a chi ha prestato almeno 450 giornate di lavoro nei tre anni precedenti all’assunzione. È un incentivo alla fedeltà al consorzio da parte dei lavoratori stagionali ricorrenti.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2026, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento 2026, ferie, permessi e ROL 2026, maternità e congedi 2026 e malattia e infortunio 2026.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al testo normativo del CCNL Consorzi di Bonifica del 23 maggio 2023 e al testo coordinato del 21 maggio 2025. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (FLAI-CGIL, FAI-CISL, FILBI-UIL) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 17 Ipot. Cat. – Decadenza accertamento e rimborso

    Art. 17 Ipot. Cat. – Decadenza accertamento e rimborso

    Art. 17 Ipot. Cat. – Decadenza

    D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347 – testo aggiornato

    1. Le imposte da corrispondere agli uffici del registro devono essere richieste entro gli stessi termini di decadenza stabiliti in materia di imposta di registro o di imposta sulle successioni e donazioni.

    2. Le imposte da corrispondere agli uffici dei registri immobiliari devono essere richieste, a pena di decadenza, entro tre anni dal giorno in cui è stata eseguita la relativa formalità o entro cinque anni dalla scadenza del termine entro il quale la stessa doveva essere richiesta. L’intervenuta decadenza non dispensa dal pagamento dell’imposta nel caso di successiva richiesta della formalità.

    3. Le sanzioni amministrativeper le violazioni alle norme del presente testo unico devono essere applicate, a pena di decadenza, nel termine stabilito per l’accertamento dell’imposta cui si riferiscono e, se questa non è dovuta, nel termine di cinque anni dal giorno in cui è avvenuta la violazione.

    4. I privilegi previsti a garanzia dai crediti dello Stato per le imposte ipotecaria e catastale si estinguono col decorso di cinque anni dalla data di registrazione dell’atto o dalla data in cui è stata eseguita o doveva essere eseguita la formalità o la voltura.

    5. La restituzione delle imposte e sanzioni amministrative indebitamente pagate deve essere richiesta, a pena di decadenza, entro tre anni dal giorno del pagamento ovvero, se posteriore, da quello in cui è sorto il diritto alla restituzione.

  • Art. 16 Ipot. Cat. – Prenotazione a debito

    Art. 16 Ipot. Cat. – Prenotazione a debito

    Art. 16 Ipot. Cat. – Formalità e volture da eseguirsi a debito

    D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347 – testo aggiornato

    1. Sono eseguite con prenotazione a debito dell’imposta, salvo il recupero secondo le disposizioni delle rispettive leggi: a) le trascrizioni del sequestro conservativo di cui all’art. 316 del codice di procedura penale; b) le iscrizioni e le trascrizioni di cui all’articolo 22 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni; c) le trascrizioni degli atti indicati nel comma 2 dell’art. 6 […]; d) le formalità e le volture richieste nei procedimenti civili nell’interesse dello Stato e di persone fisiche o giuridiche ammesse al gratuito patrocinio; e) le formalità e le volture relative a procedure di fallimento e ad altre procedure concorsuali.

    2. Nei casi di cui alle lettere a) e b) dei comma 1 l’imposta prenotata è riscossa in ragione della somma che risulta definitivamente dovuta. 2 bis. Nei casi di cui alla lettera c) del comma 1, l’ufficio provinciale dell’Agenzia del territorio notifica apposito avviso di liquidazione alle parti interessate con l’invito a effettuare entro il termine di sessanta giorni il pagamento dell’imposta, decorsi i quali procede alla riscossione a norma dell’articolo 15.

  • Art. 15 Ipot. Cat. – Formalità senza previo pagamento

    Art. 15 Ipot. Cat. – Formalità senza previo pagamento

    Art. 15 Ipot. Cat. – Esecuzione di formalità e di volture senza previo pagamento dell’imposta

    D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347 – testo aggiornato

    1. Possono essere eseguite anche senza previo pagamento delle imposte: a) le iscrizioni, rinnovazioni ed annotazioni che sono richieste dal pubblico ministero nell’interesse di privati, da pubblici ufficiali e da privati in virtù di un obbligo loro imposto per legge; b) le formalità e le volture richieste dalle amministrazioni dello Stato quando le spese relative devono far carico ad altri.

    2. L’ufficio competente indica l’imposta dovuta sui documenti di cui all’art. 14 e procede alla riscossione.

  • Art. 14 Ipot. Cat. – Prova del pagamento

    Art. 14 Ipot. Cat. – Prova del pagamento

    Art. 14 Ipot. Cat. – Prova del pagamento delle imposte

    D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347 – testo aggiornato

    1. La prova dell’avvenuto pagamento delle imposte può essere data solo nei modi stabiliti nei successivi commi 2, 3 e 4.

    2. L’ufficio dei registri immobiliari indica le somme pagate, in lettere e in cifre, sulla certificazione da apporre a prova della eseguita formalità e sulla nota da esso trattenuta.

    3. Nel caso previsto dall’art. 4, comma 7, l’ufficio presso il quale è eseguita la formalità col pagamento dell’imposta fissa ritira dalla parte la copia ivi prevista; se è stata attivata la meccanizzazione dei servizi, nella certificazione di cui al comma 2, deve essere indicato, in luogo dei numeri dei registri generale e particolare, il numero di presentazione di cui all’ultimo comma dell’art. 2678 del codice civile.

    4. Le imposte riscosse dall’ufficio del registro e versate direttamente dagli eredi e dai legatarisono distintamente annotate sugli atti, sulle sentenze, sulle denunzie e sulle quietanze rilasciate a prova dell’eseguito pagamento delle imposte di registro e sulle successioni e donazioni, nonché sulle copie dei titoli registrati.

  • Art. 13 Ipot. Cat. – Procedimenti e termini

    Art. 13 Ipot. Cat. – Procedimenti e termini

    Art. 13 Ipot. Cat. – Procedimenti e termini

    D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347 – testo aggiornato

    1. Per l’accertamento e la liquidazione delle imposte ipotecaria e catastale, per la irrogazione delle relative sanzioni, per le modalità e i termini della riscossione e per la prescrizione, si applicano, in quanto non disposto nel presente testo unico le disposizioni relative all’imposta di registro e all’imposta sulle successioni e donazioni.

    2. Gli uffici dei registri immobiliari riscuotono l’imposta ipotecaria di loro competenza all’atto della richiesta della formalità, salvo quanto disposto dall’articolo 33, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346. 2 bis. Gli uffici del registro, in sede di liquidazione di imposta di successione, provvedono a correggere gli errori e le omissioni commessi dagli eredi e dai legatari nell’adempimento degli obblighi previsti dall’articolo 33, comma 1-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346. In caso di omesso o insufficiente versamento gli uffici liquidano la maggiore imposta che risulta dovuta con le modalità e nei termini di cui all’articolo 27 del suddetto decreto legislativo n. 346 del 1990.

    3. Il pagamento delle imposte non può essere dilazionato.

    4. Gli interessi di mora sulle somme dovute all’erario e su quelle da rimborsare al contribuente si applicano nella misura del 4,50 per cento per ogni semestre compiuto.

  • Dividendi incassati da una società: perché si tassa solo il 5%

    In sintesi

    • Solo il 5% è tassato: i dividendi percepiti da una società di capitali concorrono alla formazione del reddito IRES solo per il 5% del loro ammontare (art. 89 TUIR). Il restante 95% è escluso da imposizione.
    • Obiettivo: evitare la doppia imposizione economica: gli utili distribuiti sono già stati tassati in capo alla società che li ha prodotti. Tassarli di nuovo al 100% in capo al socio-società sarebbe tassazione doppia.
    • Tassazione per cassa: i dividendi concorrono al reddito nell’esercizio in cui sono effettivamente percepiti (principio di cassa), non nell’anno in cui vengono deliberati.
    • Vale per le società di capitali: l’art. 89 TUIR si applica ai soggetti IRES. Se il socio è una persona fisica, le regole sono diverse (ritenuta a titolo d’imposta o concorso parziale al reddito IRPEF secondo la quota di partecipazione).
    • Regime delle società di comodo: i dividendi che beneficiano dell’esclusione del 95% rientrano tra gli importi che riducono il reddito minimo da dichiarare per le società non operative (art. 30, L. 724/1994).

    Come funziona la tassazione dei dividendi tra società

    Quando una SRL, una SPA o qualsiasi altra società di capitali percepisce un dividendo da un’altra società in cui detiene una partecipazione, ci si aspetta che quel provento sia tassato come reddito. E in effetti lo è – ma solo in minima parte. L’art. 89 del TUIR stabilisce che gli utili distribuiti da altre società concorrono a formare il reddito della società percipiente solo per il 5% del loro ammontare. Il restante 95% è escluso dall’imposizione.

    La ragione è intuitiva. Gli utili distribuiti come dividendi provengono da redditi già tassati in capo alla società che li ha prodotti. Se quella stessa somma venisse tassata di nuovo al 100% in capo alla società-socio, si avrebbe una doppia imposizione economica sullo stesso reddito. L’esclusione del 95% è il meccanismo con cui il sistema fiscale neutralizza (quasi del tutto) questa duplicazione.

    Il meccanismo è quindi simile – ma non identico – alla PEX (che riguarda le plusvalenze da cessione di partecipazioni, art. 87 TUIR). Per i dividendi non occorre verificare holding period o classificazione in bilancio: l’esclusione del 95% si applica automaticamente a tutti i dividendi percepiti da soggetti IRES, purché il dividendo non provenga da soggetti residenti in Paesi a fiscalità privilegiata senza aver già scontato tassazione per trasparenza.

    Dividendi percepiti da società – regime art. 89 TUIR
    Voce Trattamento fiscale
    Quota esclusa da imposizione 95% del dividendo percepito
    Quota che concorre al reddito IRES 5% del dividendo percepito
    Aliquota IRES sulla quota imponibile 24% (aliquota ordinaria)
    Momento di imputazione al reddito Periodo d'imposta di percezione (principio di cassa)
    Ritenuta subita all'incasso (se applicata) Concorre al credito d'imposta nel quadro RN
    Dividendi da Paesi a fiscalità privilegiata (senza trasparenza) Tassati integralmente (100%) salvo dimostrazione di tassazione adeguata

    Esempio pratico

    • Alfa SRL detiene il 30% di Beta SRL. Beta SRL delibera e paga un dividendo di 100.000 euro, di cui 30.000 euro spettano ad Alfa SRL. Ai sensi dell’art. 89 TUIR, il 95% = 28.500 euro è escluso. Solo il 5% = 1.500 euro concorre al reddito IRES di Alfa SRL. IRES dovuta sul dividendo: 1.500 × 24% = 360 euro. Senza l’esclusione, l’imposta sarebbe stata 30.000 × 24% = 7.200 euro.

    Documenti necessari

    • Delibera assembleare di distribuzione degli utili della società partecipata
    • Documentazione dell’incasso effettivo (estratto conto bancario con data valuta)
    • Certificazione del sostituto d’imposta se sono state applicate ritenute
    • Modello Redditi SC 2026 – quadro RF (variazione in diminuzione del 95% escluso)
    • Eventuali certificazioni sulla residenza fiscale della partecipata (per escludere Paesi privilegiati)

    Caso 1 – Alfa SRL incassa dividendi da Beta SRL: tassazione minima

    Scenario. Alfa SRL è socia al 40% di Beta SRL, una società italiana che produce software. Beta SRL chiude l’esercizio 2024 con un utile netto di 250.000 euro e delibera la distribuzione di 200.000 euro. La quota di Alfa SRL è 80.000 euro, incassata nel luglio 2025.

    Come si applica. Il dividendo di 80.000 euro è percepito nel 2025 (principio di cassa). Il 95% = 76.000 euro è escluso dal reddito di Alfa SRL. Solo 4.000 euro (il 5%) entrano nell’imponibile IRES 2025. IRES sul dividendo: 4.000 × 24% = 960 euro. L’esclusione del 95% si applica automaticamente, senza bisogno di verificare holding period o altre condizioni (a differenza della PEX).

    In pratica

    • Il momento rilevante è l’incasso effettivo, non la delibera: se Beta SRL delibera il dividendo in dicembre 2024 ma lo paga in gennaio 2025, il reddito per Alfa SRL si forma nel 2025.
    • Alfa SRL non deve fare nulla di speciale: la variazione in diminuzione del 95% avviene nel quadro RF del Modello Redditi SC, semplicemente non includendo quella quota nell’imponibile.
    • Se Beta SRL avesse applicato una ritenuta d’acconto all’atto del pagamento, Alfa SRL la recupera come credito d’imposta nel quadro RN.

    Caso 2 – Gamma SNC distribuisce utili a Tizio: regime completamente diverso

    Scenario. Tizio è socio al 50% di Gamma SNC (società di persone). Gamma SNC produce un reddito di 60.000 euro nel 2025. Tizio riceve la sua quota di 30.000 euro come reddito da partecipazione.

    Come si applica. Tizio non è un soggetto IRES: è una persona fisica e la sua partecipazione a una società di persone non è un dividendo ai sensi dell’art. 89 TUIR. Il reddito di Gamma SNC (30.000 euro) gli viene imputato per trasparenza (art. 5 TUIR) indipendentemente dalla distribuzione effettiva, e concorre al suo reddito complessivo IRPEF per l’intero importo. Non esiste l’esclusione del 95%.

    In pratica

    • L’art. 89 TUIR si applica solo quando il socio è un soggetto IRES (es. una SRL che riceve dividendi da un’altra SRL). Non si applica alle persone fisiche.
    • Per le persone fisiche che percepiscono dividendi da società di capitali, il regime è diverso: dipende dalla qualificazione della partecipazione e può prevedere ritenuta secca o concorso parziale all’IRPEF.
    • La distinzione tra soggetti IRES e IRPEF è fondamentale per non confondere i regimi: l’esclusione del 95% è una prerogativa solo societaria.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    L'esclusione del 95% vale anche per i dividendi ricevuti da società estere?

    Sì, in linea generale. Ma se la società partecipata è residente in un Paese a fiscalità privilegiata (individuato ai sensi dell’art. 47-bis TUIR) e non ha già scontato tassazione per trasparenza in Italia, i dividendi possono essere tassati integralmente. Occorre verificare caso per caso.

    Quando si 'incassa' un dividendo ai fini fiscali?

    Nel momento in cui il denaro è effettivamente disponibile per la società (principio di cassa). La delibera di distribuzione non è sufficiente: rileva la data dell’accredito bancario o comunque della disponibilità materiale delle somme.

    Se la società ha un credito di imposta per ritenute subite, come funziona?

    Se la società partecipata ha applicato una ritenuta d’acconto sul dividendo (cosa che non sempre accade tra società di capitali), la ritenuta subita confluisce nel quadro RN come credito d’imposta a scomputo dell’IRES dovuta.

    La quota esclusa (95%) va comunque indicata nel Modello Redditi?

    Sì. Il dividendo lordo va incluso nei componenti positivi del quadro RF. Poi il 95% viene portato come variazione in diminuzione. Solo il 5% netto rimane nel reddito imponibile finale.

    L'art. 89 vale anche per i dividendi distribuiti da cooperative?

    In linea generale sì, con alcune particolarità. Per le cooperative, occorre verificare la specifica qualificazione degli utili distribuiti e le eventuali norme speciali applicabili alla categoria cooperativa.

    Se la società di comodo riceve dividendi, come si calcola il reddito minimo?

    I dividendi che beneficiano dell’esclusione del 95% possono ridurre il reddito minimo da dichiarare. L’art. 30, comma 1, L. 724/1994 prevede che la quota esclusa (il 95% dei dividendi) non concorra al reddito imponibile ai fini del calcolo del minimo, e pertanto riduce la base su cui si determina l’eventuale adeguamento.

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