Art. 15 D.Lgs. 117/2017 Codice Terzo Settore – Libri sociali obbligatori
In vigore dal 03/08/2017
1. Oltre le scritture prescritte negli articoli 13, 14 e 17, comma 1, gli enti del Terzo settore devono tenere: a) il libro degli associati o aderenti; b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico; c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.
2. I libri di cui alle lettere a) e b) del comma 1, sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione. I libri di cui alla lettera c) del comma 1, sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.
3. Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dall'atto costitutivo o dallo statuto.
4. Il comma 3 non si applica agli enti di cui all'articolo 4, comma 3.
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In sintesi
L'articolo 15 del Codice del Terzo settore (D.Lgs. 117/2017) individua i libri sociali che ogni ente del Terzo settore (ETS) è tenuto a istituire e conservare, in aggiunta alle scritture contabili previste dagli articoli 13, 14 e 17, comma 1. I libri obbligatori sono tre: il libro degli associati o aderenti, che registra l'appartenenza all'ente; il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea, comprensivo dei verbali rogati per atto pubblico; il libro delle adunanze e deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo e degli eventuali altri organi sociali. La tenuta del libro degli associati e del libro assembleare spetta all'organo di amministrazione; ciascun altro libro è tenuto dall'organo cui si riferisce. La norma attribuisce inoltre agli associati un diritto di consultazione secondo le modalità fissate dall'atto costitutivo o dallo statuto, diritto che non si estende agli enti di cui all'articolo 4, comma 3 (enti religiosi civilmente riconosciuti). Sul piano sistematico, la disposizione si coordina con il regime pubblicitario del RUNTS e con l'obbligo di trasparenza verso i terzi, funzionando da complemento interno alle scritture contabili previste per gli ETS iscritti.
L'articolo 15 del Codice del Terzo settore disciplina la contabilità «organizzativa» dell'ente, distinta dalla contabilità economico-patrimoniale regolata dagli articoli 13 e 14. Mentre quest'ultima serve a misurare la situazione finanziaria e il risultato gestionale, i libri sociali assolvono una funzione di tracciabilità istituzionale: documentano chi fa parte dell'ente, come vengono assunte le decisioni collettive e come operano gli organi collegiali. La tripartizione - libro degli associati, libro assembleare, libro degli organi - rispecchia i tre livelli di governance tipici degli ETS associativi (base sociale, assemblea, organi esecutivi e di controllo).
Sul piano applicativo, la norma presenta alcune caratteristiche degne di nota. In primo luogo, l'obbligo si applica a tutti gli ETS indipendentemente dalla forma giuridica adottata, purché non ricadano nell'eccezione di cui all'articolo 4, comma 3; gli enti religiosi civilmente riconosciuti sono pertanto esclusi sia dall'obbligo dei libri sia dal correlato diritto di ispezione degli associati. In secondo luogo, il diritto di consultazione riconosciuto agli associati non è assoluto: lo statuto può modularne le modalità, fissando ad esempio termini di preavviso o individuando un referente interno, ma non può eliminarlo del tutto per gli enti rientranti nel perimetro dell'articolo. In terzo luogo, i verbali assembleari rogati per atto pubblico devono essere trascritti nel libro delle adunanze, con una funzione di integrazione tra il sistema notarile e il registro interno dell'ente.
Il correttivo D.Lgs. 105/2018 non ha modificato il testo dell'articolo 15, confermando l'impianto originario. Il coordinamento con il Codice civile avviene per rinvio implicito: le norme del CC sulle associazioni (artt. 14 ss.) restano applicabili in quanto compatibili e non derogate dal CTS. Ai fini fiscali e del RUNTS, la regolare tenuta dei libri sociali è presupposto per il mantenimento dell'iscrizione e per la fruizione dei benefici previsti dal Titolo X del Codice.
Casi pratici
Caso 1: APS con oltre duecento soci: richiesta di consultazione del libro degli associati
Caso 2: ODV che adotta lo statuto in forma di atto pubblico: trascrizione del verbale notarile
Domande frequenti
Quali sono i libri sociali obbligatori per un ETS?
Oltre alle scritture contabili, ogni ETS deve tenere: il libro degli associati o aderenti, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea (comprensivo dei verbali per atto pubblico) e il libro delle adunanze e deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo e degli eventuali altri organi sociali. La tenuta dei primi due spetta all'organo di amministrazione; degli altri è responsabile l'organo cui ciascun libro si riferisce.
Gli associati possono consultare i libri sociali?
Sì. L'articolo 15, comma 3, attribuisce agli associati il diritto di esaminare i libri sociali secondo le modalità previste dall'atto costitutivo o dallo statuto. Il diritto non si applica agli enti di cui all'articolo 4, comma 3 del CTS (principalmente enti religiosi civilmente riconosciuti che svolgono attività di interesse generale).
I verbali assembleari rogati dal notaio devono essere riportati nel libro delle adunanze?
Sì. Il comma 1, lettera b), prevede espressamente che nel libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea siano trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico. Si realizza così un coordinamento tra la documentazione notarile e il registro interno dell'ente.
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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In sintesi
L'articolo 15 del Codice del Terzo settore (D.Lgs. 117/2017) individua i libri sociali che ogni ente del Terzo settore (ETS) è tenuto a istituire e conservare, in aggiunta alle scritture contabili previste dagli articoli 13, 14 e 17, comma 1. I libri obbligatori sono tre: il libro degli associati o aderenti, che registra l'appartenenza all'ente; il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea, comprensivo dei verbali rogati per atto pubblico; il libro delle adunanze e deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo e degli eventuali altri organi sociali. La tenuta del libro degli associati e del libro assembleare spetta all'organo di amministrazione; ciascun altro libro è tenuto dall'organo cui si riferisce. La norma attribuisce inoltre agli associati un diritto di consultazione secondo le modalità fissate dall'atto costitutivo o dallo statuto, diritto che non si estende agli enti di cui all'articolo 4, comma 3 (enti religiosi civilmente riconosciuti). Sul piano sistematico, la disposizione si coordina con il regime pubblicitario del RUNTS e con l'obbligo di trasparenza verso i terzi, funzionando da complemento interno alle scritture contabili previste per gli ETS iscritti.L'articolo 15 del Codice del Terzo settore disciplina la contabilità «organizzativa» dell'ente, distinta dalla contabilità economico-patrimoniale regolata dagli articoli 13 e 14. Mentre quest'ultima serve a misurare la situazione finanziaria e il risultato gestionale, i libri sociali assolvono una funzione di tracciabilità istituzionale: documentano chi fa parte dell'ente, come vengono assunte le decisioni collettive e come operano gli organi collegiali. La tripartizione - libro degli associati, libro assembleare, libro degli organi - rispecchia i tre livelli di governance tipici degli ETS associativi (base sociale, assemblea, organi esecutivi e di controllo).
Sul piano applicativo, la norma presenta alcune caratteristiche degne di nota. In primo luogo, l'obbligo si applica a tutti gli ETS indipendentemente dalla forma giuridica adottata, purché non ricadano nell'eccezione di cui all'articolo 4, comma 3; gli enti religiosi civilmente riconosciuti sono pertanto esclusi sia dall'obbligo dei libri sia dal correlato diritto di ispezione degli associati. In secondo luogo, il diritto di consultazione riconosciuto agli associati non è assoluto: lo statuto può modularne le modalità, fissando ad esempio termini di preavviso o individuando un referente interno, ma non può eliminarlo del tutto per gli enti rientranti nel perimetro dell'articolo. In terzo luogo, i verbali assembleari rogati per atto pubblico devono essere trascritti nel libro delle adunanze, con una funzione di integrazione tra il sistema notarile e il registro interno dell'ente.
Il correttivo D.Lgs. 105/2018 non ha modificato il testo dell'articolo 15, confermando l'impianto originario. Il coordinamento con il Codice civile avviene per rinvio implicito: le norme del CC sulle associazioni (artt. 14 ss.) restano applicabili in quanto compatibili e non derogate dal CTS. Ai fini fiscali e del RUNTS, la regolare tenuta dei libri sociali è presupposto per il mantenimento dell'iscrizione e per la fruizione dei benefici previsti dal Titolo X del Codice.
Casi pratici
Caso 1: APS con oltre duecento soci: richiesta di consultazione del libro degli associati
Caso 2: ODV che adotta lo statuto in forma di atto pubblico: trascrizione del verbale notarile
Domande frequenti
Quali sono i libri sociali obbligatori per un ETS?
Oltre alle scritture contabili, ogni ETS deve tenere: il libro degli associati o aderenti, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea (comprensivo dei verbali per atto pubblico) e il libro delle adunanze e deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo e degli eventuali altri organi sociali. La tenuta dei primi due spetta all'organo di amministrazione; degli altri è responsabile l'organo cui ciascun libro si riferisce.
Gli associati possono consultare i libri sociali?
Sì. L'articolo 15, comma 3, attribuisce agli associati il diritto di esaminare i libri sociali secondo le modalità previste dall'atto costitutivo o dallo statuto. Il diritto non si applica agli enti di cui all'articolo 4, comma 3 del CTS (principalmente enti religiosi civilmente riconosciuti che svolgono attività di interesse generale).
I verbali assembleari rogati dal notaio devono essere riportati nel libro delle adunanze?
Sì. Il comma 1, lettera b), prevede espressamente che nel libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea siano trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico. Si realizza così un coordinamento tra la documentazione notarile e il registro interno dell'ente.